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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 1960

Cassazione n. 14035/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] si associa alla richiesta del co-difensore. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Assise d'Appello di Napoli, pronunziandosi in fase di rinvio dopo la sentenza di annullamento di questa Corte, ha confermato la pronunzia di condanna alla pena dell'ergastolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e dei connessi delitti di armi, tutti aggravati ai sensi dell'art 416 bis.l. cp.

Fatti del 29.3.2008.

Le concordi sentenze di merito hanno accertato che il delitto oggetto di attuale giudizio è inserito all'interno del contrasto tra le associazioni criminali operanti nella zona flegrea della provincia di Napoli, denominate D'Alterio-Pianese e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima facente capo a [OSCURATO:PERSONA], alla quale le vittime erano vicine.

Emerge inoltre, ed è necessario precisarlo, che l'omicidio di cui si è occupata la sentenza impugnata è collegato ad un precedente omicidio, perpetrato il 16 Febbraio 2008 ad opera dei D'Alteri° ai danni di un altro componente del clan [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'attuale imputato è stato condannato con sentenza passata in giudicato per avervi partecipato con il ruolo di avvistatore.

La sentenza rescindente - per le ragioni ivi espresse,riprese anche dalle argomentazioni delle difese - ha evidenziato l'incongruenza del percorso argomentativo della precedente pronunzia di appello, all'esito del quale residuava un rilevante dubbio circa la partecipazione di Palumbo all'omicidio di Sarappa.

Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite i difensori fiduciari con due distinti atti di impugnazione.

Il ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp. 1.Col primo motivo, ha lamentato la violazione di legge in relazione all'art 627/3 cpp ed il vizio di motivazione illogica.

Nella sentenza di annullamento, infatti, si era sollevato un dubbio sulla tipologia del concorso da parte dell'imputato nell'azione omicidiaria, in assenza di prova di nuove attività materiali espressive di condivisione, ed in ragione della sola agevolazione data alla fase antecedente relativa all'omicidio di Starace - essendo certo che Palumbo non avesse partecipato alla fase decisoria del programma delittuoso circa l'esecuzione di entrambi gli omicidi. 1.1 n Giudice di appello avrebbe frainteso l'oggetto del dubbio suscitato nella sentenza rescindente e l'avrebbe superato attraverso una diversa interpretazione delle medesime dichiarazioni dei collaboranti Guadagno, Chianese e D'Alteri°, eludendo lo schema individuato nella sentenza di annullamento circa la ricostruzione dei fatti, che - nella visione della difesa - dovrebbe intendersi già risolta definitivamente. 2.Nel secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione illogica, poiché la Corte territoriale avrebbe operato una irragionevole parcellizzazione del materiale probatorio.

In particolare emerge dalla sentenza impugnata che la principale fonte dichiarativa, D'[OSCURATO:PERSONA], vertice del clan omonimo, non aveva inserito l'imputato tra i soggetti ai quali era stato dato incarico di localizzare la vittima designata e tuttavia il Giudice del rinvio era pervenuto all'affermazione di responsabilità, valorizzando le dichiarazioni del collaborante Guadagno, secondo il quale ..,.,‘ Palumbo avrebbe partecipato agli avvistamenti, sia per l'individuazione di Starace sia per l'individuazione di Sarappa.

Sul punto la Corte napoletana si era diffusa in una spiegazione riguardante le sole parole del collaborante riportate in motivazione senza tener conto dell'intera dichiarazione presente nel verbale di interrogatorio del 28.9.2012, con la quale, nella dettagliata ricostruzione dell'omicidio, si escludeva la partecipazione di Palumbo. 2.1.Per altro verso la motivazione non avrebbe chiarito in che modo l'operata interpretazione delle parole di Guadagno potesse essere compatibile con il narrato della principale fonte dichiarativa ( D'[OSCURATO:PERSONA]), che, nel descrivere la vicenda, aveva escluso l'attuale ricorrente da coloro ai quali era stato dato il compito di avvistare Sarappa.

3. Tramite il terzo motivo è stato dedotto il travisamento della prova decisiva costituita dalle dichiarazioni di D'Alterio riguardanti la partecipazione di Palumbo agli avvistamenti, partecipazione che - secondo il Giudice del rinvio - sarebbe avvenuta prima dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] mentre dalle propalazioni considerate - riportate in parte anche nell'atto di ricorso - ed anche da quelle di Guadagno emergerebbe che la seconda fase ebbe inizio dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA].

La difesa individua un ulteriore travisamento della prova nella valorizzazione, in chiave logica, della affermazione di D'Alterio secondo la quale Palumbo più volte aveva pranzato con lui stesso ed altri sodali in un'epoca in cui si stavano progettando gli omicidi di Starace e [OSCURATO:PERSONA], dimenticando che si trattava di un'epoca di molto antecedente anche al primo degli omicidi. 3.1.Infine, il ricorrente censura il presunto riscontro fornito dalle dichiarazioni del collaborante Chianese.

Sul punto si sottolinea l'assenza di ogni valutazione di attendibilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni, in quanto la motivazione si era limitata ad osservare che la fonte di conoscenza del dichiarante era uno dei coesecutori materiali del delitto, trascurando che Chianese si sarebbe confuso e corretto più volte proprio sulla partecipazione di Palumbo all'omicidio Sarappa.

4. Il ricorso a firma dell'avvocato D'Avino consta di un unico articolato motivo - qui enunciato nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp - col quale si deduce la violazione del'art 627/3 cpp ed il vizio di motivazione illogica. 4.1.Come nel primo motivo del ricorso precedente si richiama la pronunzia rescindente, che aveva statuito come tra i due omicidi Starace e Sarappa vi fosse una soluzione di continuità dovuta ad una pausa di riflessione all'interno del sodalizio criminale, con redistribuzione dei ruoli, ragion per cui la ormai accertata partecipazione di Palumbo al delitto ai danni del primo non implicava il suo coinvolgimento anche nel secondo;le chiamate in correità, quindi, avrebbero dovuto riguardare l'attività realizzata dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e specificamente l'omicidio in danno di Sarappa. [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe, invece, adoperato elementi tratti dall'episodio delittuoso ai danni di Starace per confermare la pronunzia di responsabilità ora in esame.

4.2. Si ripercorrono le doglianze già espresse nel precedente ricorso circa le dichiarazioni del collaborante Guadagno, che, diversamente da quanto detto rispetto al primo delitto, non aveva inserito l'attuale imputato tra gli avvistatori della vittima designata Sarappa.

Sul punto la difesa richiama le relative pagine della sentenza di primo grado, dalle quali tali dichiarazioni emergerebbero.

La Corte del rinvio aveva trascurato questa differenza dichiarativa, operando una illogica valutazione globale delle affermazioni e riportando in motivazione la diversa ma meramente assertiva propalazione di segno diverso.

Altrettanto illogica - ad opinione della difesa - la valenza attribuita alle dichiarazioni di Chianese, connotate anch'esse da genericità e di seconda se non di terza mano. 4.3.Per altro verso la motivazione è criticata per contraddizione nel valutare le dichiarazioni di D'Alteri°, dalle quali emergerebbe l'esistenza della pausa di riflessione e della nuova distribuzione dei compiti tra gli associati riguardo alla fase esecutiva dell'omicidio di Sarappa, acquisizioni richiamate nella sentenza rescindente, mentre la Corte napoletana aveva adoperato anche quanto riferito dal collaborante relativamente al primo delitto per sostenere la conferma di responsabilità riguardo al secondo.

In proposito il ricorrente evidenzia che le propalazioni sul primo degli omicidi riguardano un'azione diversa e non un segmento della stessa azione, per cui ad esse non può attribuirsi valore di riscontro.

4.4. Si ripetono le censure proposte col precedente atto di ricorso quanto alla mancata considerazione della fonte D'Alteri° nella parte in cui, nel narrare l'episodio, non aveva inserito Palumbo tra gli autori, tantomeno col ruolo di avvistatore, costituendo dunque, una chiara smentita sul fatto da accertare; le notizie date da D'Alterio, quindi, neppure potevano avere natura di riscontro alle dichiarazioni degli altri due collaboranti, come illogicamente ritenuto in sentenza.

A seguito di istanza per la trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG, drssa Ceroni, ha concluso per il rigetto ed i difensori dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e D'Avino, hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte. 1.In linea generale occorre ribadire i principi più volte espressi da questa Corte regolatrice riguardanti il perimetro dei poteri esercitabili dal Giudice del rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione.

Si è, infatti, più volte affermato che il Giudice di rinvio mantiene nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questioni di diritto. (sez. 2, sentenza n. 27116 del 22/05/2014 ud. (dep. 23/06/2014 ) rv. 259811.

In senso conforme: Sez. 5, sentenza n. 42814 del 19/06/2014 ud. (dep. 13/10/2014) rv. 261760, per la quale a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame.

Per i motivi che sono di seguito esposti la Corte di Assise di Appello di Napoli è incorsa nell'errore di ripetere, se pure con variazioni non decisive, il già censurato itinerario argomentativo, non risolvendo le incongruenze motivazionali poste in luce nella sentenza rescindente.

2. Ragioni di ordine logico-espositivo consigliano di trattare il primo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dopo l'esame delle successive doglianze mosse negli atti di impugnazione.

In relazione ad esse occorre premettere "in fatto" che dalle concordi sentenze di merito si ricava una comune ricostruzione dell'intera vicenda di cui si discute, all'interno della quale è necessario sottolineare l'ordine cronologico dei tre eventi intorno ai quali essa è imperniata, la cui ponderazione - può anticiparsi - appare irrazionalmente trascurata nella motivazione ora al vaglio.

Si tratta dell'omicidio di Starace, per il quale vi è sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del ricorrente, avvenuto il 16.2.2008; dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 28.2.2008; dell'omicidio di Sarappa, oggetto del presente giudizio, realizzato il 29.3.2008.

I motivi di ricorso sono esaminati unitariamente avendo, tramite doglianze in sostanza comuni, evidenziato più aspetti di illogicità - con particolare riferimento al secondo ed al terzo motivo dell'impugnazione a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sintonia con quanto dedotto dall'avvocato D'Avino - all'interno del percorso motivazionale reso dai Giudici del rinvio, oltre che la violazione dell'art 627 cpp, vizi effettivamente riscontrabili. 2.1.Nella sempre necessaria sintesi ( art 617/1 cpp in relazione all'ad 544/1 cpp) va rilevato che le difese pongono come prima questione l'illogicità di motivazione riguardo alle dichiarazioni di D'Alteri°, che secondo la comune valutazione dei Giudici del merito, costituisce la principale fonte di prova dichiarativa, essendo egli il capo del clan di appartenenza dell'imputato, nonchè l'ideatore e determinatore dei delitti; il ricorrente deduce che, nell'ambito di una descrizione definita dettagliata dell'intera vicenda inerente i due delitti, D'Alterio l riguardo all'omicidio di Sarappa, non ha inserito Palumbo tra coloro che avevano avuto incarico di avvistarlo e segnalarlo ai complici che dovevano materialmente eseguire il delitto.

La censura coglie nel segno nel senso che sarà meglio chiarito a breve, poiché dalle dichiarazioni presenti nel testo della sentenza, riportate alla pagina sette - nella sintesi della pronunzia di primo grado - ed alla pagina 19 della motivazione in esame, emerge con chiarezza che D'Alteri° aveva affermato che l'imputato non figurava tra coloro ai quali era stato nuovamente affidato il compito di localizzare la vittima, essendo questo, del resto, uno dei dati valorizzati nella sentenza rescindente per annullare la precedente condanna.

2.2. La pronunzia impugnata ha inteso superare l'incongruità motivazionale posta in luce da questa Corte nella sentenza rescindente, attribuendo alle dichiarazioni di D'Alteri° il valore di elemento logico di conferma delle dichiarazioni dei due collaboranti Guadagno e Chianese, riscontro basato sulla perdurante partecipazione di Palumbo alle attività di appostamento svolte dal gruppo all'indomani dell'omicidio Starace .

2.3. In primis non può non evidenziarsi che l'argomentazione incentrata sulla dequalificazione della principale fonte dichiarativa D'Alteri° - come ribadito anche nel provvedimento ora al vaglio - ad elemento di riscontro logico di altre fonti di prova, appare in sé incoerente e costituisce un dato di debolezza intrinseco della struttura motivazionale confezionata dal Giudice del rinvio.

In secondo luogo la valenza probatoria di tali dichiarazioni è stata ancora una volta illogicamente estesa dal fatto storico dell'avvistamento di [OSCURATO:PERSONA] al diverso fatto storico dell'avvistamento di Sarappa, reiterando l'errore già censurato nella precedente sentenza di annullamento e trascurando l'elemento cronologico della vicenda - che pure risulta con chiarezza nel testo - in quanto le attività di avvistamento di [OSCURATO:PERSONA] risultano, ovviamente, cessate col suo arresto, avvenuto il 28.2.2008, cioè trenta giorni prima dell'omicidio Sarappa e nel frattempo appare essersi verificata la pausa di riflessione e la riassegnazione dei compiti da parte di D'Alteri°, elemento fattuale già posto in luce nella sentenza rescindente e che appare confermato dalla pronunzia in esame.

Invero, da essa emerge con chiarezza - alla pagina 22 - a smentita della conclusione raggiunta dai Giudici del merito - che, secondo le chiare dichiarazioni di D'Alteri°, [OSCURATO:PERSONA] ed altri fecero appostamenti anche per individuare ed eventualmente colpire [OSCURATO:PERSONA] .

Ed in proposito deve, altresì, evidenziarsi un'altra e diversa incongruenza logica presente in motivazione, nella parte in cui si argomenta la decisione confermativa della responsabilità, traendo forza dalla partecipazione di Palurribo al delitto in danno di Starace logicamente connesso al precedente, oltre che collegato cronologicamente, essendo realizzato a distanza di pochi giorni , con evidente travisamento del dato cronologico che risulta, quindi, erroneamente valorizzato come elemento di conferma nella prospettiva dell'attribuzione di responsabilità, poiché tra i due omicidi intercorse un lasso temporale superiore a quaranta giorni, inesplicabilmente ridotto a pochi giorni.

2.4. Nel proseguire con l'esame delle censure avanzate dalle difese sulla fonte dichiarativa D'Alteri° deve, inoltre, sottolinearsi che errata appare la scelta di considerarne le dichiarazioni come elemento di riscontro logico di quanto affermato dai collaboranti Guadagno e Chianese, senza considerare il valore di prova diretta che assumono le contrastanti informazioni rese dal medesimo D'Alteri° , nella parte in cui ha esplicitamente riferito degli avvistamenti finalizzati ad individuare Sarappa, che - secondo quanto riportato nel testo - furono affidati a tale Peppe di Marano e ad una donna ucraina, in quanto sconosciuti alla vittima designata, precisando che pochi giorni dopo l'allontanamento della seconda, Sarappa fu ammazzato; non può dubitarsi, quindi, che questo fosse stato l'avvistamento determinante della successiva consumazione del delitto, al quale „secondo le richiamate propalazioni del collaborante D'Alteri°, l'attuale ricorrente rimase, dunque, estraneo .

2.5. Condivisibile appare anche la critica alla valorizzazione, in chiave logica, dell' affermazione di D'Alteri° secondo la quale l'imputato più volte aveva pranzato con lui stesso ed altri sodali in un'epoca in cui si stavano progettando gli omicidi di Starace e [OSCURATO:PERSONA], dimenticando il Giudice del rinvio che il collaborante aveva collocato tale frequentazione in un'epoca in cui stavamo progettando gli omicidi del clan avverso; si tratta,quindi, con evidenza, di una dichiarazione non direttamente riferibile all'omicidio per cui è giudizio, e dunque ininfluente ai fini dell'attribuzione di responsabilità all'imputato, sia pure sotto il profilo logico, essendo pacifico che più furono gli omicidi degli avversari ideati e portati a compimento dai componenti del sodalizio D'Alteri° e che Palumbo di certo partecipò al primo di essi, cioè all'omicidio Starace. 3.Colgono nel segno anche le critiche relative alle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] - a tenore dell'imputazione tra gli esecutori materiali, poiché partecipe del gruppo di fuoco - che secondo la Corte di Assise di Appello dimostrerebbero la partecipazione dell'imputato all'omicidio.

Si valorizza, infatti, la scarna enunciazione secondo la quale Palunnbo aveva partecipato nella fase degli appostamenti sia per l'omicidio Sta race che quello di [OSCURATO:PERSONA], riportata e molto commentata alla pagina 19 del testo, nella prospettiva di conferma della responsabilità.

Tuttavia in alcun modo il Giudice del rinvio si è posto il problema di conciliare il senso di tale dichiarazione, della quale non può non rilevarsi l'assenza di specificità, con le dichiarazioni del medesimo collaborante racchiuse nel verbale del 28.9.2012- puntualmente segnalate dalla difesa - ed ampiamente riportate alla pagina nove della pronunzia in esame per come presenti nella sentenza di primo grado; in esse, descrivendo più precisamente e con dovizia di circostanze il solo delitto per cui è giudizio, Guadagno non inserisce Palunnbo tra gli avvistatori : ...D'Alterio ci disse che attraverso gli specchiettisti aveva saputo che Sarappa si trovava in località Castelvolturno .. gli specchiettisti che individuarono il rifugio di Sarappa in quella circostanza erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultando chiaro dal prosieguo della dichiarazione che proprio da quell'avvistamento - secondo questo collaborante - derivò il successivo omicidio di Sarappa, indicato come passeggero di una vettura Alfa 156 guidata dalla seconda vittima, [OSCURATO:PERSONA], e secondo l'imputazione e le concordi pronunzie di merito perpetrato in Castelvolturno.

La palese incoerenza delle due diverse dichiarazioni del collaborante Guadagno riguardanti la partecipazione dell'odierno ricorrente all'omicidio di Sarappa in qualità di avvistatore resta, pertanto, irrisolta e di essa dovrà occuparsi il Giudice del rinvio. 4.Per quanto attiene, infine, le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], definito dichiarante de relato dai Giudici del merito, pure condivisibili appaiono le censure difensive circa la mancata valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante, sulla quale ci si è sbrigativamente soffermati con una generica affermazione di positivo giudizio, peraltro limitato ai rapporti tra fonte primaria e fonte derivata, senza aver prima vagliato la credibilità soggettiva dello stesso Chianese.

In proposito questa Corte nella sua massima espressione ha chiarito che la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandunn"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse. (Sez.

U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013 ) Rv. 255143.

Oltre all'assenza di ogni ponderazione circa la credibilità soggettiva del collaborante e circa l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni è di ogni evidenza come tale fonte, allo stato, non risulti idonea neppure a funzionare come riscontro individualizzante alle altre dichiarazioni dei collaboranti D'Alterio e Guadagno, per le ragioni già sopra sottolineate, che per Guadagno in particolare riguardano la riscontrata genericità e la mancanza di coerenza interna delle enunciazioni accusatorie.

5. Sono,altresì, in definitiva fondate le censure di violazione dell'art 627/3 cpp ma non perchè - come sembra di capire dal primo motivo del ricorso Liguori - la Corte territoriale sia vincolata nel suo nuovo ragionamento sulla ricostruzione del fatto da possibili accertamenti operati dalla Corte di cassazione .

In proposito questa Corte ha già opinato che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di Cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova.

Così ex mutis: Sez. 2, sentenza n. 8733 del 22/11/2019 ud. (dep. 04/03/2020 )rv. 278629.

La dedotta violazione dell'art 627/ 3 cpp è, peraltro, ravvisabile poiché - come si è anticipato - il Giudice del rinvio ha ripetuto l'errore logico di ritenere la continuità tra le due azioni delittuose di cui deve rispondere l'imputato, estendendone, senza adeguata giustificazione ma attraverso le sottolineate incongruenze giustificativela responsabilità dell'imputato dalla certa partecipazione al delitto Starace a quella ancora incerta al delitto in esame.

Per altro verso - sempre nella stessa prospettiva della dedotta violazione dell'art 627/3 cpp - la Corte del rinvio neppure ha fornito una congrua risposta all'evidenziazione di quella che la sentenza rescindente ha definito la mancata replica - rispetto all'omicidio Starace - da parte di D'Alterio dell'inserimento di Palumbo tra gli avvistatori per il delitto Sarappa.

Alla luce delle considerazioni e dei principi suindicati la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli che nel procedere a nuova valutazione degli elementi probatori si atterrà ai principi suindicati, evitando le palesi forzature logico-argomentative presenti nella pronunzia ora annullata.

PQM Annulla la sentenza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] si associa alla richiesta del co-difensore. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Assise d'Appello di Napoli, pronunziandosi in fase di rinvio dopo la sentenza di annullamento di questa Corte, ha confermato la pronunzia di condanna alla pena dell'ergastolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e dei connessi delitti di armi, tutti aggravati ai sensi dell'art 416 bis.l. cp. Fatti del 29.3.2008. Le concordi sentenze di merito hanno accertato che il delitto oggetto di attuale giudizio è inserito all'interno del contrasto tra le associazioni criminali operanti nella zona flegrea della provincia di Napoli, denominate D'Alterio-Pianese e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima facente capo a [OSCURATO:PERSONA], alla quale le vittime erano vicine. Emerge inoltre, ed è necessario precisarlo, che l'omicidio di cui si è occupata la sentenza impugnata è collegato ad un precedente omicidio, perpetrato il 16 Febbraio 2008 ad opera dei D'Alteri° ai danni di un altro componente del clan [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'attuale imputato è stato condannato con sentenza passata in giudicato per avervi partecipato con il ruolo di avvistatore. La sentenza rescindente - per le ragioni ivi espresse,riprese anche dalle argomentazioni delle difese - ha evidenziato l'incongruenza del percorso argomentativo della precedente pronunzia di appello, all'esito del quale residuava un rilevante dubbio circa la partecipazione di Palumbo all'omicidio di Sarappa. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite i difensori fiduciari con due distinti atti di impugnazione. Il ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp. 1.Col primo motivo, ha lamentato la violazione di legge in relazione all'art 627/3 cpp ed il vizio di motivazione illogica. Nella sentenza di annullamento, infatti, si era sollevato un dubbio sulla tipologia del concorso da parte dell'imputato nell'azione omicidiaria, in assenza di prova di nuove attività materiali espressive di condivisione, ed in ragione della sola agevolazione data alla fase antecedente relativa all'omicidio di Starace - essendo certo che Palumbo non avesse partecipato alla fase decisoria del programma delittuoso circa l'esecuzione di entrambi gli omicidi. 1.1 n Giudice di appello avrebbe frainteso l'oggetto del dubbio suscitato nella sentenza rescindente e l'avrebbe superato attraverso una diversa interpretazione delle medesime dichiarazioni dei collaboranti Guadagno, Chianese e D'Alteri°, eludendo lo schema individuato nella sentenza di annullamento circa la ricostruzione dei fatti, che - nella visione della difesa - dovrebbe intendersi già risolta definitivamente. 2.Nel secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione illogica, poiché la Corte territoriale avrebbe operato una irragionevole parcellizzazione del materiale probatorio. In particolare emerge dalla sentenza impugnata che la principale fonte dichiarativa, D'[OSCURATO:PERSONA], vertice del clan omonimo, non aveva inserito l'imputato tra i soggetti ai quali era stato dato incarico di localizzare la vittima designata e tuttavia il Giudice del rinvio era pervenuto all'affermazione di responsabilità, valorizzando le dichiarazioni del collaborante Guadagno, secondo il quale ..,.,‘ Palumbo avrebbe partecipato agli avvistamenti, sia per l'individuazione di Starace sia per l'individuazione di Sarappa. Sul punto la Corte napoletana si era diffusa in una spiegazione riguardante le sole parole del collaborante riportate in motivazione senza tener conto dell'intera dichiarazione presente nel verbale di interrogatorio del 28.9.2012, con la quale, nella dettagliata ricostruzione dell'omicidio, si escludeva la partecipazione di Palumbo. 2.1.Per altro verso la motivazione non avrebbe chiarito in che modo l'operata interpretazione delle parole di Guadagno potesse essere compatibile con il narrato della principale fonte dichiarativa ( D'[OSCURATO:PERSONA]), che, nel descrivere la vicenda, aveva escluso l'attuale ricorrente da coloro ai quali era stato dato il compito di avvistare Sarappa. 3. Tramite il terzo motivo è stato dedotto il travisamento della prova decisiva costituita dalle dichiarazioni di D'Alterio riguardanti la partecipazione di Palumbo agli avvistamenti, partecipazione che - secondo il Giudice del rinvio - sarebbe avvenuta prima dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] mentre dalle propalazioni considerate - riportate in parte anche nell'atto di ricorso - ed anche da quelle di Guadagno emergerebbe che la seconda fase ebbe inizio dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa individua un ulteriore travisamento della prova nella valorizzazione, in chiave logica, della affermazione di D'Alterio secondo la quale Palumbo più volte aveva pranzato con lui stesso ed altri sodali in un'epoca in cui si stavano progettando gli omicidi di Starace e [OSCURATO:PERSONA], dimenticando che si trattava di un'epoca di molto antecedente anche al primo degli omicidi. 3.1.Infine, il ricorrente censura il presunto riscontro fornito dalle dichiarazioni del collaborante Chianese. Sul punto si sottolinea l'assenza di ogni valutazione di attendibilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni, in quanto la motivazione si era limitata ad osservare che la fonte di conoscenza del dichiarante era uno dei coesecutori materiali del delitto, trascurando che Chianese si sarebbe confuso e corretto più volte proprio sulla partecipazione di Palumbo all'omicidio Sarappa. 4. Il ricorso a firma dell'avvocato D'Avino consta di un unico articolato motivo - qui enunciato nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp - col quale si deduce la violazione del'art 627/3 cpp ed il vizio di motivazione illogica. 4.1.Come nel primo motivo del ricorso precedente si richiama la pronunzia rescindente, che aveva statuito come tra i due omicidi Starace e Sarappa vi fosse una soluzione di continuità dovuta ad una pausa di riflessione all'interno del sodalizio criminale, con redistribuzione dei ruoli, ragion per cui la ormai accertata partecipazione di Palumbo al delitto ai danni del primo non implicava il suo coinvolgimento anche nel secondo;le chiamate in correità, quindi, avrebbero dovuto riguardare l'attività realizzata dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e specificamente l'omicidio in danno di Sarappa. [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe, invece, adoperato elementi tratti dall'episodio delittuoso ai danni di Starace per confermare la pronunzia di responsabilità ora in esame. 4.2. Si ripercorrono le doglianze già espresse nel precedente ricorso circa le dichiarazioni del collaborante Guadagno, che, diversamente da quanto detto rispetto al primo delitto, non aveva inserito l'attuale imputato tra gli avvistatori della vittima designata Sarappa. Sul punto la difesa richiama le relative pagine della sentenza di primo grado, dalle quali tali dichiarazioni emergerebbero. La Corte del rinvio aveva trascurato questa differenza dichiarativa, operando una illogica valutazione globale delle affermazioni e riportando in motivazione la diversa ma meramente assertiva propalazione di segno diverso. Altrettanto illogica - ad opinione della difesa - la valenza attribuita alle dichiarazioni di Chianese, connotate anch'esse da genericità e di seconda se non di terza mano. 4.3.Per altro verso la motivazione è criticata per contraddizione nel valutare le dichiarazioni di D'Alteri°, dalle quali emergerebbe l'esistenza della pausa di riflessione e della nuova distribuzione dei compiti tra gli associati riguardo alla fase esecutiva dell'omicidio di Sarappa, acquisizioni richiamate nella sentenza rescindente, mentre la Corte napoletana aveva adoperato anche quanto riferito dal collaborante relativamente al primo delitto per sostenere la conferma di responsabilità riguardo al secondo. In proposito il ricorrente evidenzia che le propalazioni sul primo degli omicidi riguardano un'azione diversa e non un segmento della stessa azione, per cui ad esse non può attribuirsi valore di riscontro. 4.4. Si ripetono le censure proposte col precedente atto di ricorso quanto alla mancata considerazione della fonte D'Alteri° nella parte in cui, nel narrare l'episodio, non aveva inserito Palumbo tra gli autori, tantomeno col ruolo di avvistatore, costituendo dunque, una chiara smentita sul fatto da accertare; le notizie date da D'Alterio, quindi, neppure potevano avere natura di riscontro alle dichiarazioni degli altri due collaboranti, come illogicamente ritenuto in sentenza. A seguito di istanza per la trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG, drssa Ceroni, ha concluso per il rigetto ed i difensori dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e D'Avino, hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte. 1.In linea generale occorre ribadire i principi più volte espressi da questa Corte regolatrice riguardanti il perimetro dei poteri esercitabili dal Giudice del rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione. Si è, infatti, più volte affermato che il Giudice di rinvio mantiene nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questioni di diritto. (sez. 2, sentenza n. 27116 del 22/05/2014 ud. (dep. 23/06/2014 ) rv. 259811. In senso conforme: Sez. 5, sentenza n. 42814 del 19/06/2014 ud. (dep. 13/10/2014) rv. 261760, per la quale a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame. Per i motivi che sono di seguito esposti la Corte di Assise di Appello di Napoli è incorsa nell'errore di ripetere, se pure con variazioni non decisive, il già censurato itinerario argomentativo, non risolvendo le incongruenze motivazionali poste in luce nella sentenza rescindente. 2. Ragioni di ordine logico-espositivo consigliano di trattare il primo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dopo l'esame delle successive doglianze mosse negli atti di impugnazione. In relazione ad esse occorre premettere "in fatto" che dalle concordi sentenze di merito si ricava una comune ricostruzione dell'intera vicenda di cui si discute, all'interno della quale è necessario sottolineare l'ordine cronologico dei tre eventi intorno ai quali essa è imperniata, la cui ponderazione - può anticiparsi - appare irrazionalmente trascurata nella motivazione ora al vaglio. Si tratta dell'omicidio di Starace, per il quale vi è sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del ricorrente, avvenuto il 16.2.2008; dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 28.2.2008; dell'omicidio di Sarappa, oggetto del presente giudizio, realizzato il 29.3.2008. I motivi di ricorso sono esaminati unitariamente avendo, tramite doglianze in sostanza comuni, evidenziato più aspetti di illogicità - con particolare riferimento al secondo ed al terzo motivo dell'impugnazione a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sintonia con quanto dedotto dall'avvocato D'Avino - all'interno del percorso motivazionale reso dai Giudici del rinvio, oltre che la violazione dell'art 627 cpp, vizi effettivamente riscontrabili. 2.1.Nella sempre necessaria sintesi ( art 617/1 cpp in relazione all'ad 544/1 cpp) va rilevato che le difese pongono come prima questione l'illogicità di motivazione riguardo alle dichiarazioni di D'Alteri°, che secondo la comune valutazione dei Giudici del merito, costituisce la principale fonte di prova dichiarativa, essendo egli il capo del clan di appartenenza dell'imputato, nonchè l'ideatore e determinatore dei delitti; il ricorrente deduce che, nell'ambito di una descrizione definita dettagliata dell'intera vicenda inerente i due delitti, D'Alterio l riguardo all'omicidio di Sarappa, non ha inserito Palumbo tra coloro che avevano avuto incarico di avvistarlo e segnalarlo ai complici che dovevano materialmente eseguire il delitto. La censura coglie nel segno nel senso che sarà meglio chiarito a breve, poiché dalle dichiarazioni presenti nel testo della sentenza, riportate alla pagina sette - nella sintesi della pronunzia di primo grado - ed alla pagina 19 della motivazione in esame, emerge con chiarezza che D'Alteri° aveva affermato che l'imputato non figurava tra coloro ai quali era stato nuovamente affidato il compito di localizzare la vittima, essendo questo, del resto, uno dei dati valorizzati nella sentenza rescindente per annullare la precedente condanna. 2.2. La pronunzia impugnata ha inteso superare l'incongruità motivazionale posta in luce da questa Corte nella sentenza rescindente, attribuendo alle dichiarazioni di D'Alteri° il valore di elemento logico di conferma delle dichiarazioni dei due collaboranti Guadagno e Chianese, riscontro basato sulla perdurante partecipazione di Palumbo alle attività di appostamento svolte dal gruppo all'indomani dell'omicidio Starace . 2.3. In primis non può non evidenziarsi che l'argomentazione incentrata sulla dequalificazione della principale fonte dichiarativa D'Alteri° - come ribadito anche nel provvedimento ora al vaglio - ad elemento di riscontro logico di altre fonti di prova, appare in sé incoerente e costituisce un dato di debolezza intrinseco della struttura motivazionale confezionata dal Giudice del rinvio. In secondo luogo la valenza probatoria di tali dichiarazioni è stata ancora una volta illogicamente estesa dal fatto storico dell'avvistamento di [OSCURATO:PERSONA] al diverso fatto storico dell'avvistamento di Sarappa, reiterando l'errore già censurato nella precedente sentenza di annullamento e trascurando l'elemento cronologico della vicenda - che pure risulta con chiarezza nel testo - in quanto le attività di avvistamento di [OSCURATO:PERSONA] risultano, ovviamente, cessate col suo arresto, avvenuto il 28.2.2008, cioè trenta giorni prima dell'omicidio Sarappa e nel frattempo appare essersi verificata la pausa di riflessione e la riassegnazione dei compiti da parte di D'Alteri°, elemento fattuale già posto in luce nella sentenza rescindente e che appare confermato dalla pronunzia in esame. Invero, da essa emerge con chiarezza - alla pagina 22 - a smentita della conclusione raggiunta dai Giudici del merito - che, secondo le chiare dichiarazioni di D'Alteri°, [OSCURATO:PERSONA] ed altri fecero appostamenti anche per individuare ed eventualmente colpire [OSCURATO:PERSONA] . Ed in proposito deve, altresì, evidenziarsi un'altra e diversa incongruenza logica presente in motivazione, nella parte in cui si argomenta la decisione confermativa della responsabilità, traendo forza dalla partecipazione di Palurribo al delitto in danno di Starace logicamente connesso al precedente, oltre che collegato cronologicamente, essendo realizzato a distanza di pochi giorni , con evidente travisamento del dato cronologico che risulta, quindi, erroneamente valorizzato come elemento di conferma nella prospettiva dell'attribuzione di responsabilità, poiché tra i due omicidi intercorse un lasso temporale superiore a quaranta giorni, inesplicabilmente ridotto a pochi giorni. 2.4. Nel proseguire con l'esame delle censure avanzate dalle difese sulla fonte dichiarativa D'Alteri° deve, inoltre, sottolinearsi che errata appare la scelta di considerarne le dichiarazioni come elemento di riscontro logico di quanto affermato dai collaboranti Guadagno e Chianese, senza considerare il valore di prova diretta che assumono le contrastanti informazioni rese dal medesimo D'Alteri° , nella parte in cui ha esplicitamente riferito degli avvistamenti finalizzati ad individuare Sarappa, che - secondo quanto riportato nel testo - furono affidati a tale Peppe di Marano e ad una donna ucraina, in quanto sconosciuti alla vittima designata, precisando che pochi giorni dopo l'allontanamento della seconda, Sarappa fu ammazzato; non può dubitarsi, quindi, che questo fosse stato l'avvistamento determinante della successiva consumazione del delitto, al quale „secondo le richiamate propalazioni del collaborante D'Alteri°, l'attuale ricorrente rimase, dunque, estraneo . 2.5. Condivisibile appare anche la critica alla valorizzazione, in chiave logica, dell' affermazione di D'Alteri° secondo la quale l'imputato più volte aveva pranzato con lui stesso ed altri sodali in un'epoca in cui si stavano progettando gli omicidi di Starace e [OSCURATO:PERSONA], dimenticando il Giudice del rinvio che il collaborante aveva collocato tale frequentazione in un'epoca in cui stavamo progettando gli omicidi del clan avverso; si tratta,quindi, con evidenza, di una dichiarazione non direttamente riferibile all'omicidio per cui è giudizio, e dunque ininfluente ai fini dell'attribuzione di responsabilità all'imputato, sia pure sotto il profilo logico, essendo pacifico che più furono gli omicidi degli avversari ideati e portati a compimento dai componenti del sodalizio D'Alteri° e che Palumbo di certo partecipò al primo di essi, cioè all'omicidio Starace. 3.Colgono nel segno anche le critiche relative alle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] - a tenore dell'imputazione tra gli esecutori materiali, poiché partecipe del gruppo di fuoco - che secondo la Corte di Assise di Appello dimostrerebbero la partecipazione dell'imputato all'omicidio. Si valorizza, infatti, la scarna enunciazione secondo la quale Palunnbo aveva partecipato nella fase degli appostamenti sia per l'omicidio Sta race che quello di [OSCURATO:PERSONA], riportata e molto commentata alla pagina 19 del testo, nella prospettiva di conferma della responsabilità. Tuttavia in alcun modo il Giudice del rinvio si è posto il problema di conciliare il senso di tale dichiarazione, della quale non può non rilevarsi l'assenza di specificità, con le dichiarazioni del medesimo collaborante racchiuse nel verbale del 28.9.2012- puntualmente segnalate dalla difesa - ed ampiamente riportate alla pagina nove della pronunzia in esame per come presenti nella sentenza di primo grado; in esse, descrivendo più precisamente e con dovizia di circostanze il solo delitto per cui è giudizio, Guadagno non inserisce Palunnbo tra gli avvistatori : ...D'Alterio ci disse che attraverso gli specchiettisti aveva saputo che Sarappa si trovava in località Castelvolturno .. gli specchiettisti che individuarono il rifugio di Sarappa in quella circostanza erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultando chiaro dal prosieguo della dichiarazione che proprio da quell'avvistamento - secondo questo collaborante - derivò il successivo omicidio di Sarappa, indicato come passeggero di una vettura Alfa 156 guidata dalla seconda vittima, [OSCURATO:PERSONA], e secondo l'imputazione e le concordi pronunzie di merito perpetrato in Castelvolturno. La palese incoerenza delle due diverse dichiarazioni del collaborante Guadagno riguardanti la partecipazione dell'odierno ricorrente all'omicidio di Sarappa in qualità di avvistatore resta, pertanto, irrisolta e di essa dovrà occuparsi il Giudice del rinvio. 4.Per quanto attiene, infine, le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], definito dichiarante de relato dai Giudici del merito, pure condivisibili appaiono le censure difensive circa la mancata valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante, sulla quale ci si è sbrigativamente soffermati con una generica affermazione di positivo giudizio, peraltro limitato ai rapporti tra fonte primaria e fonte derivata, senza aver prima vagliato la credibilità soggettiva dello stesso Chianese. In proposito questa Corte nella sua massima espressione ha chiarito che la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandunn"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse. (Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013 ) Rv. 255143. Oltre all'assenza di ogni ponderazione circa la credibilità soggettiva del collaborante e circa l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni è di ogni evidenza come tale fonte, allo stato, non risulti idonea neppure a funzionare come riscontro individualizzante alle altre dichiarazioni dei collaboranti D'Alterio e Guadagno, per le ragioni già sopra sottolineate, che per Guadagno in particolare riguardano la riscontrata genericità e la mancanza di coerenza interna delle enunciazioni accusatorie. 5. Sono,altresì, in definitiva fondate le censure di violazione dell'art 627/3 cpp ma non perchè - come sembra di capire dal primo motivo del ricorso Liguori - la Corte territoriale sia vincolata nel suo nuovo ragionamento sulla ricostruzione del fatto da possibili accertamenti operati dalla Corte di cassazione . In proposito questa Corte ha già opinato che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di Cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova. Così ex mutis: Sez. 2, sentenza n. 8733 del 22/11/2019 ud. (dep. 04/03/2020 )rv. 278629. La dedotta violazione dell'art 627/ 3 cpp è, peraltro, ravvisabile poiché - come si è anticipato - il Giudice del rinvio ha ripetuto l'errore logico di ritenere la continuità tra le due azioni delittuose di cui deve rispondere l'imputato, estendendone, senza adeguata giustificazione ma attraverso le sottolineate incongruenze giustificativela responsabilità dell'imputato dalla certa partecipazione al delitto Starace a quella ancora incerta al delitto in esame. Per altro verso - sempre nella stessa prospettiva della dedotta violazione dell'art 627/3 cpp - la Corte del rinvio neppure ha fornito una congrua risposta all'evidenziazione di quella che la sentenza rescindente ha definito la mancata replica - rispetto all'omicidio Starace - da parte di D'Alterio dell'inserimento di Palumbo tra gli avvistatori per il delitto Sarappa. Alla luce delle considerazioni e dei principi suindicati la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli che nel procedere a nuova valutazione degli elementi probatori si atterrà ai principi suindicati, evitando le palesi forzature logico-argomentative presenti nella pronunzia ora annullata. PQM Annulla la sentenza impug
Sentenza Cassazione n. 14035/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris