CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 15159/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6523/2020R.G. proposto da -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato all’indicato indirizzo PECdell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 711/2019della Corte d’Appello di Lecce, depositata il 10.7.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito della rovina di un pal azzetto dello sport fatto costruire sul proprio territorio, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Brindisi, la società appaltatriceEredi [OSCURATO:SOCIETA]., il progettista, il direttore dei lavori, nonché [OSCURATO:SOCIETA]. (allora denominata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].), quale cessionaria dell’azienda dell’impresa appaltatrice, chiedendo la solidale condanna dei convenuti al risarcimento deidanni. Instauratosi il contraddittorio e intervenuto in corso di causa il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il Tribunale di Brindisi, per quanto qui ancora di interess e , r igettò la domanda proposta contro [OSCURATO:SOCIETA]. , rilevando che il debito nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non risultando dalle scritture contabili al momento della cessione d’azienda , non rientrava tra quelli di cui la cessionari a doveva rispondere ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione contro la sentenza di primo grado, che venne accoltadalla Corte d’Appello di Lecce, sia ravvisando nella operazione di trasferimento d’azienda «una fattispecie di abuso del diritto e comunque di lesione del credito», sia considerando quello dell’impresa con il Comune un rapporto contrattuale pendente –e quindi trasferito insieme all’azienda, ai sensi dell’art. 2558 c.c. – in virtù dell’intervenut a revoca del certificato di collaudo provvisorio dell’opera pubblica eseguita (art . 199, comma 3, d.P.R. n. 554 del 1999). [OSCURATO:SOCIETA]. è stata quindi condannata a risarcire il danno provocato al Comune di [OSCURATO:PERSONA], quantificato in € 246.407, in linea capitale. Contro la sentenza di secondo grado [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi . Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è difes o con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia « violazione ed erronea applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in materia di declaratoria di responsabilitàcontrattuale per “abuso del diritto” in ipotesi di cessione d’azienda (artt. 2558 e 2560c.c.)». La ricorrente, da un lato, nega che nella fattispecie in esame si possano ravvisare i connotati dell’abuso del diritto a suo carico, quale cessionaria dell’azienda già appartenuta a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; dall’altro lato,contesta alla Corte d’Appello una contraddizione tra l’iniziale adesione all a tesi del Tribunale secondo cui non ci sarebbe stata una successione nel contratto d’appaltoe il successivo accertamento della responsabilità della cessionaria basata anche sulla affermazione che «la vicenda contrattuale de qua … finiva per ricadere [tra] i rapporti contrattuali non ancora definiti». 1.1. Il motivo di ricorso ècomplessivamente infondato. 1.1.1. In effetti la motivazione della sentenza impugnata espone due distinte e autonome rationes decidendi , ciascuna delle quali è da sola sufficiente a reggere il dispositivo adottato, sicché l’infondatezza delle censure mosse contro una rende irrilevanti, e quindi inammissibili, le censure mosse contro l’altra (v., ex multise tra le più recenti, Cass. n. 5102/2024) . La prima ratio decidendi è quella incentrata sulla affermata responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di abuso del diritto,consistente nella stipulazione di un artificioso contratto di cessione d’azienda, concepit o solo allo scopo di sottrarre al creditore Comune di [OSCURATO:PERSONA] il patrimonio aziendale dellaEredi [OSCURATO:SOCIETA]., appaltatrice a sua volta responsabile della rovina del palazzetto dello sport. Del tutto autonoma ed autosufficiente è poi la seconda ratio decidendi, più brevemente, ma chiaramente esposta alle pagine 15 e 16 della sentenza della Corte territoriale. Secondo questa impostazione, [OSCURATO:SOCIETA]. deve rispondere della rovina del palazzetto dello sport in quantosubentrata nel contratto d’appalto, in virtù della cessione aziendale, e quindi non a titolo di illecito extracontrattuale, né di responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., bensì a titolo di inadempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa quale parte del contratto d’appalto. Taleseconda ratio è censurata nel ricorso (pag g. 17 e 18), denunciando la già citata contraddittorietà nella motivazione della Corte d’Appelloe rilevando che l’ opera pubblica era stata completata e collaudata prima della cessioned’azienda. Inoltre, si nega chepossa essere attribuito rilievo all’atto unilaterale di revoca del certificato di collaudo adottato dal Comune solodopo quella cessione. 1.1.2. Lecensure non col gono nel segno. L’inciso con cui la Corte d’Appello ha dichiarato di condividere l’impostazione di base della sentenza di primo grado («Pur condividendosi le considerazioni appena riportate …»), quand’anche fosse da considerare in contraddizione con il successivo accertamento della perdurante pendenza del rapporto nato dal contratto d’appalto, nulla potrebbe togliere , néaggiungere alla tenuta della relativa motivazione, che d eve essere comunque apprezza ta secondo il parametro de lla sua intrinseca fondatezza. Ebbene, la Corte salentina ha rilevato che, in forza della specifica disciplina normativa all’epoca vigente,«Il certificato di collaudo … ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione»; inoltre, « Nell ’ arco di tale periodo l ’ appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo» (art. 199, comma 3, d.P.R. n. 455 del 1999).Il giudice d’appello ha quindi constatato che il « certificato di collaudo … provvisorio» non è mai divenuto definitivo, essendo intervenute la rovina dell’opera e la conseguente revoca del certificato stesso da parte del Comune entro i l biennio previsto dalla norma. Da ciò la Corte d’Appello ha tratto la corretta conclusione che il rapporto contrattuale con il Comune di [OSCURATO:PERSONA] era ancora pendente – ancorché quiescente in attesa della definitività del collaudo – al momento della cessione d’azienda, con l’ulteriore conseguenza che, sia per la disciplina negoziale (richiamata in sentenza), sia per gli effetti naturali del contratto di cessione d’azienda (art. 2558 c.c.),[OSCURATO:SOCIETA]. doveva intendersi subentrata in quel rapporto contrattuale. Non vale, in senso contrario, osservare che la revoca del certificato di collaudo è un atto unilaterale di un soggetto (il Comune committente) estraneo al contratto di cessione d’azienda. Non si tratta, infatti, dell’intervento di un terzo sul contenuto di un contratto inter alios, bensì soltanto di un effetto legale della cessione d’azienda, benché non apparente e non esplicitato nel testo del contratto (ma conoscibile dalle parti, posto che la cessione fudi poco successiva alla rovina dell’opera e alladenuncia del fatto da parte del Comune) . A ben vedere, data la provvisorietà ex lege del collaudo e il verificarsi della rovina dell’opera nel biennio, la formale revoca del certificato di collaudo non era nemmeno necessaria per sancire la perdurante pendenza del rapportocontrattuale. Del resto, come evidenziato dal giudice a quo, coerente con tale impostazione fu il comportamento della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., la quale –a fronte della denuncia del sinistro –inviò al Comune la nota 9.5.2011 «al fine di accreditarsi come interlocutore qualificato con riguardo alla vicenda riguardante il “Palazzetto dello Sport”», comunicando la cessione d’azienda e paventando che l’intervento di altra impresa potesse avere provocato danneggiamenti alla struttura(v. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). La ricorrente sostienedi avere tenuto, con la citata nota, una posizione «coerente con quella, in generale, assunta nella qualità di cessionaria del ramo d’azienda» e afferma che si sarebbe trattato di «una mera richiesta conoscitiva» (pag. 18 del ricorso per cassazione). Sennonché davvero non si comprende quale interesse avrebbe potuto avere a ricevere informazioni e ad esprimere giudizi su un rapporto rispetto al quale si fosse ritenuta del tutto estranea ( perché escluso dal perimetro dell’azienda ceduta). Comunque, al di là del fatto dimostrato chela stessa [OSCURATO:SOCIETA]. si comportò come controparte contrattuale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ciò che conta è che talequalità effettivamente le spettava, in base alle corrette ed oggettive considerazioni esposte nella sentenza impugnata. 1.1.3. Per quanto scritto sopra, risulta inammissibile il motivo di ricorso nella parte in cui è volto a censurare l’autonoma ratio decidendiincentrata sull’«abuso del diritto», la quale –a parte l ’ indiscutibile promiscuità di compagini sociali e organi gestori tra cedente e cessionaria – comport erebbe l’esame di delicate questioni giuridiche, che a questo punto risultasuperfluo affrontare. 2. Il secondo motivo è rubricato «violazione ed erronea applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonché dei principi generali in materia di “lesione del credito”». Il motivo censura l’inquadramento della vicenda in esame alla stregua di una ipotesi di «lesione del credito». 2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché il discorso sulla «lesione del credito» è, nella sentenza impugnata, parte integrante della motivazione sull’«abuso del diritto» ed è, in ogni caso, del tutto estraneo e superfluo rispetto alla individuata autonoma ratio decidendi che fa leva sulla responsabilità della ricorrente a titolo di inadempimento contrattuale, quale parte subentrata nel rapporto scaturito dal contratto d’appalto. 3. Il terzo motivo denuncia « violazione ed erronea applicazione degli artt. 698, 194 e 195 c.p.c.; artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c., in relazioneall’art. 360, n. 4, c.p.c.». La ricorrente contestala sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, prospettata sotto il profilo che il c.t.u. –in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam–acquisì document i ritenut i util i prima del formale inizio delle operazioni peritali e, quindi, al di fuori del contraddittorio. 3.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché – secondo un consolidato orientamento di questa Corte – « la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito» ( Cass . n. 26419/2020; conf. Cass. nn. 26831/2014; 6330/2014). Nel caso di specie la ricorrente non indica il pregiudizio che avrebbe subito il suo diritto di difesa (nonostante la Corte d’Appello avesse già evidenziato tale lacuna), dovendosi peraltro rilevare che la documentazione fu acquisita nella fase preliminare ante causam (a.t.p.), sicché , da un lato, nessuna decadenza istruttoria poteva essere maturata e , dall’altro lato, le parti ebbero tutto il tempo per contestare la pertinenza, il contenuto e il valore probatorio dei documenti in questione. Deve inoltre osservarsi, quale ulteriore profilo di inammissibilità, che, in violazione dell’art. 366 n. 6 cpc, non risulta specificato il contenuto dei documenti in questione, in modo da valutarne l’inerenza ai fatti costitutivo, ed in secondo luogo, trattandosi di nullità relativa, non risulta indicato in modo specifico il contenuto e la sede di ingresso nel processo di merito dell’eccezione di nullità (da formulare nella prima istanza o difesa successiva al deposito della CTU), posto che, peraltro, la valutazione della corte territoriale ha avuto ad oggetto una denuncia di violazione del contraddittorio limitata all’accessibilità dei documenti per i consulenti di parte. 4. In definitiva, il ricorsodeve essere rigettato e le spese legali del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, liquidate come dadispositivo. 5. Si dà atto che, in base all’esito delricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a tit