Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 44863/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso nel procedimento a carico di: I) [OSCURATO:PERSONA] Laura, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) MANOCCHIO Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/02/2022 dalla Corte di Appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado, come da nota depositata; udito il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Campobasso ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso in data 05/03/2021, con la quale - previa esclusione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] Gennaro - gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Laura e MANOCCHIO Vincenzo erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al reato, loro ascritto in concorso, di cui all'art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro, assolvendo peraltro gli imputati per non aver commesso il fatto.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Campobasso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Si censura la sentenza per essere pervenuta a conclusioni opposte a quelle del primo giudice pur avendo condiviso la ricostruzione dei fatti operata da quest'ultimo.

Si rileva altresì la contraddittorietà della decisione di ritenere ammissibile la costituzione di parte civile rispetto alla restante parte della motivazione, in cui la Corte territoriale aveva escluso la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] pur riconoscendo la commissione della condotta contestata.

Sotto altro profilo, si osserva che la concorrente responsabilità di altri soggetti per il riversa mento sul terreno dei rifiuti spostati dal capannone non poteva far escludere la responsabilità degli imputati, essendo la società priva di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, e non emergendo che questi ultimi fossero destinati all'integrale riutilizzo senza compromissioni per l'ambiente.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, pervenuta ad una decisione di integrale riforma senza il rispetto dei principi affermatisi in tema di motivazione rafforzata.

4. Con memoria del 06/10/2022, il difensore degli imputati replica alle argomentazioni del ricorrente, escludendo la configurabilità, per la Corte d'Appello, di un obbligo di motivazione rafforzata.

5. Con memoria in pari data, il difensore della parte civile insiste per l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo l'illogicità delle conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale anche avuto riguardo all'ampiezza degli obblighi gravanti sui titolari dell'impresa con riferimento alla gestione dei rifiuti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.2.

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno ormai da tempo chiarito che «il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva» (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01).

Si tratta di un orientamento costantemente ribadito dalle decisioni più recenti: cfr. tra le altre Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01, secondo cui «il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte» (nello stesso senso, cfr. da ultimo Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo).

3. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve osservarsi che il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale non appare in linea con i principi qui appena richiamati.

La responsabilità dei ricorrenti è stata invero esclusa con una motivazione di pochissime righe, priva di qualsiasi effettivo confronto con le risultanze documentali e dichiarative acquisite e valorizzate dal giudice di primo grado: quest'ultimo ha infatti posto in evidenza (pag. 1 della sentenza del Tribunale) che i rifiuti, provenienti dalla tipografia riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA] e gestita dal MANOCCHIO, erano stati trasportati fino ad un capannone di sua proprietà per essere ivi scaricati (su indicazione di entrambi gli.imputati), e che il fratello della [OSCURATO:PERSONA], intervenuto "all'atto dello scarico", aveva peraltro disposto - dopo "un'accesa discussione" - la rimozione dei rifiuti dal capannone, facendoli posizionare sul terreno circostante (sottoposto a sequestro in conseguenza di un giudizio civile insorto tra i proprietari: cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado, in cui si precisa che il custode giudiziario, alcuni giorni dopo, invitò la [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere i rifiuti).

La Corte territoriale ha apoditticamente attribuito all'intervento del fratello di quest'ultima una valenza del tutto liberatoria, per gli imputati, dall'accusa di aver abbandonato i rifiuti in modo incontrollato.

Si tratta peraltro di conclusioni raggiunte senza una adeguata confutazione delle argomentazioni del primo giudice (né tanto meno sono state esposte, dalla Corte d'Appello, le ragioni per cui l'imputata - priva di autorizzazioni allo smaltimento e trovatasi dinanzi alla opposizione del fratello, contestuale allo scarico e culminata in una "accesa discussione" - avesse potuto legittimamente aderire alla "soluzione" trovata dal proprio congiunto, evitando così di caricare nuovamente sul furgone i rifiuti provenienti dalla propria attività imprenditoriale, onde procedere ad un corretto smaltimento).

4. Le considerazioni fin qui svolte assumono valenza assorbente delle ulteriori questioni prospettate, ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'Appello di Salerno (che provvederà, ricorrendone le condizioni, anche alla liquidazione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso nel procedimento a carico di: I) [OSCURATO:PERSONA] Laura, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) MANOCCHIO Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/02/2022 dalla Corte di Appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado, come da nota depositata; udito il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Campobasso ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso in data 05/03/2021, con la quale - previa esclusione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] Gennaro - gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Laura e MANOCCHIO Vincenzo erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al reato, loro ascritto in concorso, di cui all'art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006. In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro, assolvendo peraltro gli imputati per non aver commesso il fatto. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Campobasso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura la sentenza per essere pervenuta a conclusioni opposte a quelle del primo giudice pur avendo condiviso la ricostruzione dei fatti operata da quest'ultimo. Si rileva altresì la contraddittorietà della decisione di ritenere ammissibile la costituzione di parte civile rispetto alla restante parte della motivazione, in cui la Corte territoriale aveva escluso la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] pur riconoscendo la commissione della condotta contestata. Sotto altro profilo, si osserva che la concorrente responsabilità di altri soggetti per il riversa mento sul terreno dei rifiuti spostati dal capannone non poteva far escludere la responsabilità degli imputati, essendo la società priva di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, e non emergendo che questi ultimi fossero destinati all'integrale riutilizzo senza compromissioni per l'ambiente. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, pervenuta ad una decisione di integrale riforma senza il rispetto dei principi affermatisi in tema di motivazione rafforzata. 4. Con memoria del 06/10/2022, il difensore degli imputati replica alle argomentazioni del ricorrente, escludendo la configurabilità, per la Corte d'Appello, di un obbligo di motivazione rafforzata. 5. Con memoria in pari data, il difensore della parte civile insiste per l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo l'illogicità delle conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale anche avuto riguardo all'ampiezza degli obblighi gravanti sui titolari dell'impresa con riferimento alla gestione dei rifiuti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno ormai da tempo chiarito che «il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01). Si tratta di un orientamento costantemente ribadito dalle decisioni più recenti: cfr. tra le altre Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01, secondo cui «il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte» (nello stesso senso, cfr. da ultimo Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo). 3. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve osservarsi che il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale non appare in linea con i principi qui appena richiamati. La responsabilità dei ricorrenti è stata invero esclusa con una motivazione di pochissime righe, priva di qualsiasi effettivo confronto con le risultanze documentali e dichiarative acquisite e valorizzate dal giudice di primo grado: quest'ultimo ha infatti posto in evidenza (pag. 1 della sentenza del Tribunale) che i rifiuti, provenienti dalla tipografia riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA] e gestita dal MANOCCHIO, erano stati trasportati fino ad un capannone di sua proprietà per essere ivi scaricati (su indicazione di entrambi gli.imputati), e che il fratello della [OSCURATO:PERSONA], intervenuto "all'atto dello scarico", aveva peraltro disposto - dopo "un'accesa discussione" - la rimozione dei rifiuti dal capannone, facendoli posizionare sul terreno circostante (sottoposto a sequestro in conseguenza di un giudizio civile insorto tra i proprietari: cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado, in cui si precisa che il custode giudiziario, alcuni giorni dopo, invitò la [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere i rifiuti). La Corte territoriale ha apoditticamente attribuito all'intervento del fratello di quest'ultima una valenza del tutto liberatoria, per gli imputati, dall'accusa di aver abbandonato i rifiuti in modo incontrollato. Si tratta peraltro di conclusioni raggiunte senza una adeguata confutazione delle argomentazioni del primo giudice (né tanto meno sono state esposte, dalla Corte d'Appello, le ragioni per cui l'imputata - priva di autorizzazioni allo smaltimento e trovatasi dinanzi alla opposizione del fratello, contestuale allo scarico e culminata in una "accesa discussione" - avesse potuto legittimamente aderire alla "soluzione" trovata dal proprio congiunto, evitando così di caricare nuovamente sul furgone i rifiuti provenienti dalla propria attività imprenditoriale, onde procedere ad un corretto smaltimento). 4. Le considerazioni fin qui svolte assumono valenza assorbente delle ulteriori questioni prospettate, ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'Appello di Salerno (che provvederà, ricorrendone le condizioni, anche alla liquidazione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di
Sentenza Cassazione n. 44863/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris