Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19643/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p, del PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Catania, con ordinanza del 7/7/2022, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], subita per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA].

L'odierno ricorrente il [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva assolto ex art. 530 co. 2 cod. proc. pen. per non aver commesso il fatto dal Tribunale di Caltagirone, ma la Corte di Appello di Catania, con sentenza 2591/2013, in accoglimento dell'appello del Pro- curatore Generale, riformava quella pronuncia e lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e di erro 600 di multa.

A seguito di ricorso per cassa- zione dell'imputato, tuttavia, con sentenza 24061/2015 della Seconda Sezione Pe- nale di questa Corte di Cassazione, la sentenza impugnata veniva annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania che, in data 6/10/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltagirone con la quale l'odierno ricor- rente era stato assolto.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la moti- vazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., lamenta violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio motivazionale laddove il giudice della riparazione avrebbe ritenuto ingiustamente, con la sua condotta, avrebbe con- corso a dare causa alla misura restrittiva a suo carico.

Per il ricorrente le poche righe rappresentative della "motivazione" del prov- vedimento impugnato, stante che le altre pochissime righe del provvedimento sono relative alla narrazione della vicenda processuale, lo liquiderebbero de plano con una "una decisione tanto ingiustificata, quanto assolutamente immotivata e fuori da ogni schema logico-giuridico".

Il ricorrente riporta ampia giurisprudenza di questa Corte di legittimità in ma- teria di riparazione per ingiusta detenzione e come in ogni caso il diritto all'equa riparazione del danno da ingiusta detenzione per la custodia cautelare subita spetti (il richiamo è a Sez. 4 n. 22924/2004) a chi è stato prosciolto con sentenza irre- vocabile di assoluzione con una delle formule indicate nella prima parte dell'art.314 cod. proc. pen., non avendo rilievo se a tale formula il giudice sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova, se cioè l'assoluzione sia stata pronunziata ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe del tutto assente, in quanto non potrebbe non può sostenersi che l'applicazione ed il mantenimento della custodia cautelare sia stato determinato da colpa grave di quest'ultimo e ciò valutato a seguito di una rivalutazione del materiale probatorio in atti.

Per il ricorrente il giudice della riparazione si contraddirebbe nella valutazione del comportamento del Ragalmuto considerato che, da una parte, ne descrive la condotta quale condotta neutra e, dall'altra, invece ritiene che il comportamento dello stesso risulta essere un comportamento concludente che si valuta come col- poso.

In ogni caso si sostiene che giammai il Ragalmuto ha posto in essere un com- portamento che è risultato essere caratterizzato da dolo o colpa grave e che, tra l'altro, in conseguenza dell'arresto e della privazione della propria libertà, non è stato più in grado di seguire la propria famiglia con l'attenzione ed il dovere che ogni padre deve riconoscere al proprio nucleo familiare, nonché non è stato nelle condizioni di poter seguire la propria attività lavorativa ed è stato costretto per lunghi periodi a non lavorare.

Ciò con ingenti danni sia sotto il profilo economico, considerato che il Ragalmuto non ha potuto contribuire al sostentamento della propria famiglia, sia sotto quello morale per non essere stato in grado di sostenere la propria famiglia.

Non potendo, inoltre, sottacersi la circostanza dell'essere stato indicato quale soggetto estortore agli occhi della società in cui lo stesso vive e soprattutto tenuto conto del fatto che ha sofferto carcerazione per oltre dieci mesi.

Inoltre, si sottolinea che, anche in sede di interrogatorio davanti al P.M, Ra- galmuto [OSCURATO:PERSONA] ha sempre risposto alle domande della Pub- blica Accusa, difendendosi e ribadendo la propria estraneità ai fatti allo stesso contestati, fornendo ogni spiegazione utile relativamente alle circostanze che ave- vano portato al suo arresto.

L'aver utilizzato, nell'impugnata ordinanza, ai fini del ritenere comportamento preclusivo dell'accesso all'indennizzo per ingiusta detenzione, materiale probatorio già valutato e l'aver rivalutato le prove, non tanto ai fini della valutazione di un comportamento macroscopicamente negligente ovvero imprudente e pertanto im- prontato a criteri di "dolo o colpa grave", ma solamente al fine di valutare la re- sponsabilità penale del Ragalmuto, già ampiamente valutata da altri ed esclusa in via definitiva ed assoluta, vizia irreparabilmente il provvedimento.

Per il ricorrente il giudice della riparazione non offre alcun elemento di valu- tazione tale da fare rilevare condotte eclatanti o macroscopicamente negligenti in capo al richiedente e tali da far ritenere a suo carico una colpa grave in relazione alla carcerazione subita ovvero alcun tipo di violazioni dileggi o regolamenti.

La Corte territoriale non avrebbe motivato in alcun modo il perché il compor- tamento dell'odierno ricorrente costituisca dolo o colpa grave che sia ritenuta tale da non dar luogo all'indennizzo per ingiusta detenzione.Quanto sostenuto dalla Corte etnea per rigettare la richiesta di risarcimento del danno per ingiusta detenzione e che avrebbe dovuto rappresentare cogente motivazione, particolarmente analitica e logica, sarebbe stato superato ampia- mente dalle sentenze del Tribunale di Caltagirone, prima, e da quella della Corte di Appello di Catania, dopo, allorché hanno assolto l'odierno ricorrente con l'ampia formula del per non aver commesso il fatto.

Per il ricorrente mancavano sin dall'inizio i presupposti per una carcerazione ai danni dell'odierno ricorrente il quale giammai ha agito con dolo o colpa grave si da avere dato corso ovvero costituire una concausa dell'istaurarsi della limitazione della libertà personale.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello.

3. Le parti hanno reso conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come riportato in epigrafe in epigrafe [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati sono del tutto generici ed aspecifici e privi di un reale confronto critico con l'ordinanza impugnata.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per negare il chiesto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte nissena valutato il comportamento colposo dell'odierno ricorrente ed essendo pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile

2. Non sussistono i vizi di legittimità lamentati, in quanto il giudice della ripa- razione offre una congrua motivazione, priva di aporie logiche, in ordine ai motivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione costi- tuisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'inte- ressato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'as- senza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'e- qua riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637).

Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art.43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme di- sciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

Sempre il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).

3. Va poi osservato che, diversamente da quanto appare dal ricorso, vi è to- tale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti.

Ciò perché è prevista in sede di ripa- razione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assolu- zione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.

E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti.

A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez.

Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez.

Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]).

A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010).

La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell 'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...".

4. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza - facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra ricordati- come, a prescindere dalle ragioni assolutorie permanga il fatto che l'odierno ricor- rente ha accompagnato a bordo del proprio fuoristrada i responsabili dell'azione estorsiva e, pur avendo assistito alla richiesta estorsiva (fatto confermato nelle sentenze) e al danneggiamento delle suppellettili del locale commerciale, nonché alla distruzione della telecamera di videosorveglianza, ha continuato a dare la sua disponibilità di accompagnatore, riportando i soggetti, via dai luoghi del fatto.

Con motivazione logica ed adeguata, quindi, il giudice della riparazione, nel legittimo esercizio della sua autonomia valutativa, ritiene che tale condotta rivesta caratteristiche di imprudenza tali da configurare quella colpa grave ostativa al ri- conoscimento dell'indennizzo, e tale da aver inciso sulle determinazioni dei giudici della cautela.Le doglianze del ricorso si esauriscono in mere critiche alle valutazioni del giudice in assenza di una concreta individuazione di errori di diritto o di vizi della motivazione, censurabili in sede di legittimità.

Per il giudice della riparazione, non può dunque dubitarsi che, pur avendo il tribunale ritenuto non sufficienti gli elementi acquisiti per pervenire alla sua con- danna, mancando la prova della partecipazione attiva all'agire delittuoso, con la sua presenza a tutte le fasi dell'azione dei coimputati, abbia tenuto un comporta- mento quantomeno di connivenza a loro operato, gravemente colposo e del tutto adeguato ad indurre il giudice per le indagini preliminari a ritenere sussistente a sua carico il presupposto della gravità indiziaria necessario per l'emissione della misura della custodia cautelare e del rinvio a giudizio.

Del resto, Sez. 4, n. 17212 del 9/3/2017, Papini, non mass., ha ribadito che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave può essere ravvisata anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva allorché esso risulti aver rafforzato la volontà criminosa dell'agente.

Con specifico riferimento all'ipotesi della connivenza, in relazione al diritto all'equa riparazione, questa Corte, peraltro, già in precedenza, aveva avuto modo di affrontare la problematica della valenza della connivenza stessa ad essere con- dotta ostativa al riconoscimento della riparazione, riconoscendola:

1. nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose (Sez. 4, n. 8993 del 15/1/2003, Lushay, Rv. 223688);

2. nel caso in cui la connivenza si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente ri- guardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che tale reato sia consu- mato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecu- zione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia (Sez. 4, n. 16369 del 18/3/2003, Cardillo, Rv. 224773);

3. nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è neces- saria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente medesimo (Sez. 4, n. 42039 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cambareri, rv. 235397).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc, pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente [OSCURATO:PERSONA] nistero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p, del PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catania, con ordinanza del 7/7/2022, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], subita per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. L'odierno ricorrente il [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva assolto ex art. 530 co. 2 cod. proc. pen. per non aver commesso il fatto dal Tribunale di Caltagirone, ma la Corte di Appello di Catania, con sentenza 2591/2013, in accoglimento dell'appello del Pro- curatore Generale, riformava quella pronuncia e lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e di erro 600 di multa. A seguito di ricorso per cassa- zione dell'imputato, tuttavia, con sentenza 24061/2015 della Seconda Sezione Pe- nale di questa Corte di Cassazione, la sentenza impugnata veniva annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania che, in data 6/10/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltagirone con la quale l'odierno ricor- rente era stato assolto. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la moti- vazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., lamenta violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio motivazionale laddove il giudice della riparazione avrebbe ritenuto ingiustamente, con la sua condotta, avrebbe con- corso a dare causa alla misura restrittiva a suo carico. Per il ricorrente le poche righe rappresentative della "motivazione" del prov- vedimento impugnato, stante che le altre pochissime righe del provvedimento sono relative alla narrazione della vicenda processuale, lo liquiderebbero de plano con una "una decisione tanto ingiustificata, quanto assolutamente immotivata e fuori da ogni schema logico-giuridico". Il ricorrente riporta ampia giurisprudenza di questa Corte di legittimità in ma- teria di riparazione per ingiusta detenzione e come in ogni caso il diritto all'equa riparazione del danno da ingiusta detenzione per la custodia cautelare subita spetti (il richiamo è a Sez. 4 n. 22924/2004) a chi è stato prosciolto con sentenza irre- vocabile di assoluzione con una delle formule indicate nella prima parte dell'art.314 cod. proc. pen., non avendo rilievo se a tale formula il giudice sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova, se cioè l'assoluzione sia stata pronunziata ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe del tutto assente, in quanto non potrebbe non può sostenersi che l'applicazione ed il mantenimento della custodia cautelare sia stato determinato da colpa grave di quest'ultimo e ciò valutato a seguito di una rivalutazione del materiale probatorio in atti. Per il ricorrente il giudice della riparazione si contraddirebbe nella valutazione del comportamento del Ragalmuto considerato che, da una parte, ne descrive la condotta quale condotta neutra e, dall'altra, invece ritiene che il comportamento dello stesso risulta essere un comportamento concludente che si valuta come col- poso. In ogni caso si sostiene che giammai il Ragalmuto ha posto in essere un com- portamento che è risultato essere caratterizzato da dolo o colpa grave e che, tra l'altro, in conseguenza dell'arresto e della privazione della propria libertà, non è stato più in grado di seguire la propria famiglia con l'attenzione ed il dovere che ogni padre deve riconoscere al proprio nucleo familiare, nonché non è stato nelle condizioni di poter seguire la propria attività lavorativa ed è stato costretto per lunghi periodi a non lavorare. Ciò con ingenti danni sia sotto il profilo economico, considerato che il Ragalmuto non ha potuto contribuire al sostentamento della propria famiglia, sia sotto quello morale per non essere stato in grado di sostenere la propria famiglia. Non potendo, inoltre, sottacersi la circostanza dell'essere stato indicato quale soggetto estortore agli occhi della società in cui lo stesso vive e soprattutto tenuto conto del fatto che ha sofferto carcerazione per oltre dieci mesi. Inoltre, si sottolinea che, anche in sede di interrogatorio davanti al P.M, Ra- galmuto [OSCURATO:PERSONA] ha sempre risposto alle domande della Pub- blica Accusa, difendendosi e ribadendo la propria estraneità ai fatti allo stesso contestati, fornendo ogni spiegazione utile relativamente alle circostanze che ave- vano portato al suo arresto. L'aver utilizzato, nell'impugnata ordinanza, ai fini del ritenere comportamento preclusivo dell'accesso all'indennizzo per ingiusta detenzione, materiale probatorio già valutato e l'aver rivalutato le prove, non tanto ai fini della valutazione di un comportamento macroscopicamente negligente ovvero imprudente e pertanto im- prontato a criteri di "dolo o colpa grave", ma solamente al fine di valutare la re- sponsabilità penale del Ragalmuto, già ampiamente valutata da altri ed esclusa in via definitiva ed assoluta, vizia irreparabilmente il provvedimento. Per il ricorrente il giudice della riparazione non offre alcun elemento di valu- tazione tale da fare rilevare condotte eclatanti o macroscopicamente negligenti in capo al richiedente e tali da far ritenere a suo carico una colpa grave in relazione alla carcerazione subita ovvero alcun tipo di violazioni dileggi o regolamenti. La Corte territoriale non avrebbe motivato in alcun modo il perché il compor- tamento dell'odierno ricorrente costituisca dolo o colpa grave che sia ritenuta tale da non dar luogo all'indennizzo per ingiusta detenzione.Quanto sostenuto dalla Corte etnea per rigettare la richiesta di risarcimento del danno per ingiusta detenzione e che avrebbe dovuto rappresentare cogente motivazione, particolarmente analitica e logica, sarebbe stato superato ampia- mente dalle sentenze del Tribunale di Caltagirone, prima, e da quella della Corte di Appello di Catania, dopo, allorché hanno assolto l'odierno ricorrente con l'ampia formula del per non aver commesso il fatto. Per il ricorrente mancavano sin dall'inizio i presupposti per una carcerazione ai danni dell'odierno ricorrente il quale giammai ha agito con dolo o colpa grave si da avere dato corso ovvero costituire una concausa dell'istaurarsi della limitazione della libertà personale. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello. 3. Le parti hanno reso conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come riportato in epigrafe in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono del tutto generici ed aspecifici e privi di un reale confronto critico con l'ordinanza impugnata. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per negare il chiesto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte nissena valutato il comportamento colposo dell'odierno ricorrente ed essendo pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile 2. Non sussistono i vizi di legittimità lamentati, in quanto il giudice della ripa- razione offre una congrua motivazione, priva di aporie logiche, in ordine ai motivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione costi- tuisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'inte- ressato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'as- senza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'e- qua riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art.43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme di- sciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Sempre il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 3. Va poi osservato che, diversamente da quanto appare dal ricorso, vi è to- tale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di ripa- razione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assolu- zione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell 'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 4. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza - facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra ricordati- come, a prescindere dalle ragioni assolutorie permanga il fatto che l'odierno ricor- rente ha accompagnato a bordo del proprio fuoristrada i responsabili dell'azione estorsiva e, pur avendo assistito alla richiesta estorsiva (fatto confermato nelle sentenze) e al danneggiamento delle suppellettili del locale commerciale, nonché alla distruzione della telecamera di videosorveglianza, ha continuato a dare la sua disponibilità di accompagnatore, riportando i soggetti, via dai luoghi del fatto. Con motivazione logica ed adeguata, quindi, il giudice della riparazione, nel legittimo esercizio della sua autonomia valutativa, ritiene che tale condotta rivesta caratteristiche di imprudenza tali da configurare quella colpa grave ostativa al ri- conoscimento dell'indennizzo, e tale da aver inciso sulle determinazioni dei giudici della cautela.Le doglianze del ricorso si esauriscono in mere critiche alle valutazioni del giudice in assenza di una concreta individuazione di errori di diritto o di vizi della motivazione, censurabili in sede di legittimità. Per il giudice della riparazione, non può dunque dubitarsi che, pur avendo il tribunale ritenuto non sufficienti gli elementi acquisiti per pervenire alla sua con- danna, mancando la prova della partecipazione attiva all'agire delittuoso, con la sua presenza a tutte le fasi dell'azione dei coimputati, abbia tenuto un comporta- mento quantomeno di connivenza a loro operato, gravemente colposo e del tutto adeguato ad indurre il giudice per le indagini preliminari a ritenere sussistente a sua carico il presupposto della gravità indiziaria necessario per l'emissione della misura della custodia cautelare e del rinvio a giudizio. Del resto, Sez. 4, n. 17212 del 9/3/2017, Papini, non mass., ha ribadito che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave può essere ravvisata anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva allorché esso risulti aver rafforzato la volontà criminosa dell'agente. Con specifico riferimento all'ipotesi della connivenza, in relazione al diritto all'equa riparazione, questa Corte, peraltro, già in precedenza, aveva avuto modo di affrontare la problematica della valenza della connivenza stessa ad essere con- dotta ostativa al riconoscimento della riparazione, riconoscendola: 1. nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose (Sez. 4, n. 8993 del 15/1/2003, Lushay, Rv. 223688); 2. nel caso in cui la connivenza si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente ri- guardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che tale reato sia consu- mato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecu- zione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia (Sez. 4, n. 16369 del 18/3/2003, Cardillo, Rv. 224773); 3. nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è neces- saria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente medesimo (Sez. 4, n. 42039 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cambareri, rv. 235397). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc, pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente [OSCURATO:PERSONA] nistero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 19643/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris