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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 07640/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7187/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 51 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - Ric. 2019n. 7187sez.

S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 135/2019 depositata il 10/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una procedura esecutiva per rilascio, proponeva opposizione ex articolo 615 c.p.c. e dopo aver ottenuto la sospensione del processo esecutivo introduceva la fase di merito innanzi il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone nei confronti della società Major per ottenere l’accertamento del proprio acquisto per usucapione dell’appartamento sito in Capodimonte,località Sant’Antonio, viale della [OSCURATO:PERSONA], snc , identificato al nuovo catasto del comune di Capodimonte alla particella numero 3550, foglio 15, mappale 201 sub. 39, 67, 68).

A fondamento della domanda l’attore deduceva di possedere , uti dominusl’appartamento dal mese di dicembre del 1986 in modo pieno, esclusivo, pubblicoe continuato.

2. La società Major costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda eccependo che l’appartamento, insieme ad altr i in corso di costruzione era stato venduto da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] con scrittura privata di compravendita dell’8 novembre 1985 recante sottoscrizioni con autentica notarile. [OSCURATO:PERSONA] , dopo tale trasferimento, tra l’agosto del 1986 e il gennaio del 1987 , aveva proceduto ad una seconda vendita a privati di molti degli immobili sia con rogito notarile trascritto,sia stipulando meri preliminari, tra i quali anche quello avente ad oggetto l’appartamento in uso al Sabatini.

Sia la società Sifip che la società Siema erano state Ric. 2019n. 7187sez.

S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 dichiarate fallite e a seguito di decreto di trasferimento del giudice delegato l’intero complesso immobiliare era divenuto di proprietà della Major. [OSCURATO:PERSONA],dunque,secondo la convenuta, era un mero detentore e non godeva di un possesso utile aifini dell’usucapione.

In ogni caso il termine ventennale era stato interrotto.

3. In corso di causa interveniva la società Ak antieri quale avente causa da Major.

4. Il Tribunale di Viterbo,sezione distaccata di Montefiascone, rigettava la domandadel Sabatini.

Il giudice evidenziava che questi aveva conseguito inizialmente la mera detenzione dell’immobile controverso a seguito della stipula di un preliminare di vendita con Sifip, tale situazione si era modificata in possesso dopo la dichiarazione di fallimento ma poiché solo dalla data del fallimento (aprile 1987) decorrevail termine utile per usucapire, tale termine era statointerrotto dalla notifica dell’atto di precetto per il rilascio avvenuta in data 7 marzo 2007 e, dunque , prima del compimento del ventennioutile per l’acquisto del diritto.

5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

6. Si costituiva la società Technoedil quale avente causa della Akantieri chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale.

7. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello del Sabatini.

In particolare, risultava pacific a l’esistenza di un contratto preliminare di compravendita tra l’appellante e la Sifip posto a fondamento del godimento del bene in contestazione.

Pertanto,era assorbente il rilievo dellafondatezza delle censure formulate dalla parte appellata.

Infatti,incontestato il fatto che il Sabatinisi immise Ric. 2019n. 7187sez.

S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 nel godimento dell’appartamento in forza di un preliminare di compravendita stipulato con la società Sifip,non erano condivisibili le conseguenze che ne aveva tratto il Tribunale.

Infatti,la relazione con il bene doveva qualificarsicome detenzione, essendo il Sab atini mero promissario acqui rente e non avendo dedotto alcun atto di interversionedel possesso.

La dichiarazione di fallimento della promittente venditrice non era utilmente invocabile ai fini dell’interversione ai sensi dell’art. 1141, secondo comma, c.c.

Poiché la privazione dell'amministrazione e della disponibilità dei beni prevista dall'art. 42 r.d. n. 267/1942, anche se comunemente definita spossessamento, comporta soltanto la presa in consegna dei beni medesimi da parte del curatore, che ne diviene detentore, e non la sottrazione al fallito "ope legis" del loro possesso, il fallimento non costituisce una causa interruttiva del possesso.(Sez. 2 , Sentenza n. 16853 del 11/08/2005 ).

La promittente venditrice, pertanto, permaneva nel possesso del bene e in mancanza di atti interruttivi posti in essere dal Sabatini, mero detentore, non poteva ravvisarsi alcuna interversione in possesso non essendo sufficiente una volizione interna ed essendo necessario una manifestazione esteriore.

8. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattromotivi di ricorso.

9. La società Technoedil ha resistito con controricorso e ha depositato memoria in prossimità dell’udienza insistendo nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019n. 7187sez.

S2 - ud. 10 /0 2 /202 3

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 2724 c.c.

Secondo il ricorrente, la prova dell’esistenza di un preliminare di venditadell’immobile doveva essere fornita con il deposito del documento e non con la dichiarazione di un teste , nella specie [OSCURATO:PERSONA],già amministratore della Sifip denunciato per truffa contrattuale da vari acquirenti.Questi, quale legale rappresentante della società,aveva dichiarato nel 1985-1986 di essere proprietario dell’appartamento e nel possesso dei beni tra cui quello del Sabatini quando, invece , aveva venduto gli apparta menti ricompresi ne l lotto 8/B e 8/C alla Siema nel 1985 , come risulta nte anche dalla sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] già entrato nel pieno possesso dell’immobile e, dunque, la Sifip non era più proprietaria e non aveva neanche il possesso e, in ogni caso , nell’aprile 2007 la stessa era fallita .

Quindi, sin dal dicembre 1986 , il Sabatini aveva utilizzato l’immobile come proprietario, pagando l ’ICI , ristrutturando e completando l’immobile e possedendolo non come detentore ma come possessore.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : errata motivazione per travisamento dei documenti.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto esistente un contratto preliminare di compravendita tra Sabatini e la società Sifip mentre in realtà in atti non vi era alcun contratto,infatti , nel fascicolo avversario vi era solo un preliminare intestato a tale Romano, ma non vi era prova di esistenza di un preliminare del Sabatini.

In primo grado il giudice aveva ritenuto il Sabatini un possessore, quindi, egli non poteva contestare l’esistenza del Ric. 2019n. 7187sez.

S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 preliminare.

In sostanza il ricorrente ribadisce di aver preso possesso del bene in via autonoma realizzando diversi lavori quali, tra gli altri, la chiusura dell’immobile per impedire l’accesso agli estranei, gli impianti, la veranda, il camino , i cancelli e la porta di casa. 2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Il ricorrente evidenzia che la Corte d’Appello ha specificamente affermato l’esistenza di una non contestazione sulla esistenza di un contratto preliminare intercorso tra il Sabatini e la società Sifip mediante il quale egli aveva assunto la qualità di detentore dell’immobile ( a pag. 9 del ricorso ) , tuttavia , pur nella consapevolezza di questa ratio decidendi,contesta la mancanza in atti della prova del suddetto contratto preliminare.

Risulta evidente, pertanto, che la censura è inammissibile non confrontandosi con la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non deduce di aver contestato nel giudizio di merito di aver stipulato un preliminare con la Sifip come affermato dalla Corte d'Appello e prima ancora dal Tribunale ma si limita a lamentare la mancanza di prova scritta del suddetto preliminare.

Peraltro, l’onere della prova circa il possesso dell’immobile incombeva sul Sabatini che aveva propostoopposizione ex articolo 615 c.p.c. e dopo aver ottenuto la sospensione del processo esecutivo, aveva introdotto la fase di merito per ottenere l’accertamentodel proprio acquisto per usucapione.

Dunque, una volta accertata in primo grado dal Tribunale l’esistenza del contratto preliminare e affermata(erroneamente) l’interversione in Ric. 2019n. 7187sez.

S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 possesso a seguito della dichiarazione di fallimento della promittente venditrice il Sabatini a fronte dell’appello della controparte aveva l’onere di contestare nel giudizio di appello l’esistenza del suddetto preliminare.

Ne consegue che la Corte d'Appello ha ritenuto validamente accertata la circostanza che i l Sabatini era pervenut o nella disponibilità dell’immobile oggetto di causa in forza di un contratto preliminareescludendo, in linea con l’insegnamento di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. , Sez.

Un., sentenza n. 7930/2008 , Rv. 602815), che la consegna del bene prima della stipula del definitivo potesse determinare un’anticipazione dell’effetto traslativo.

Il giudice del merito ha poi ritenuto che non vi fosse alcun atto di interversione del possesso non essendo sufficienti atti di volizione interna e dovendosi estrinsecarsi in manifestazioni esteriori dalle quali desumere che il detentore ha cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e ha iniziato ad esercitarlo in nome proprio con correlata sostituzione dell’anumus detinendi con l’animus rem sibi habendi.

La sentenza impugnata, pertanto, è conforme all’orientamento di questa Corte del tutto consolidato secondo cui: « In un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo Ric. 2019n. 7187sez.

S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 29594 del 2021). 2.2 Per le stesse ragioni è inammissibile anche il secondo motivo in quanto in parte ripetitivo del primo e,in altra parte , del tutto generico.

Il ricorrenteafferma esserci stato un travisamento della prova e che non aveva motivo di formulare alcuna contestazione circa l’inesistenza del preliminare.

Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto cui il collegio intende dare continuità: In tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, mentre deve ritenersi censurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (Sez. 3, Sent. n. 37382 del 2022).

Come si è detto, invece, nel giudizio di appello egli aveva lamentato esclusivamente l’erronea valutazione circa l’effetto interruttivo del possesso per la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto,e ciò proprio sul presupposto che dopo la stipula del contratto preliminarela dichiarazione di fallimento della società Sifipaveva prodotto l’effetto di interversione del possesso.

Ric. 2019n. 7187sez.

S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 Anche in questo caso, pertanto, la censura non coglienel segno e, al contrario,conferma la statuizione d e lla Corte d’Appello circa la mancanza di contestazione in appello dell’esistenza del contratto preliminare che aveva dato luogo alla detenzione del bene in capo al ricorrente.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: vizio di motivazione in relazione all’art.360 c.p.c. relativamente alla nullità della notifica del precetto del 7 marzo 2007 in quanto la stessa non aveva raggiunto lo scopo.

Su tale aspetto della controversia v i sarebbe una carenza di motivazione.Il giudice di appello non avrebbe motivato né pres o in esame la questione giuridica della nullità della notifica del precetto del 7 marzo 2007, in relazione alla non interruzione della prescrizione.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: difettoo omessa motivazione.

La Corte d'Appello avrebbe trascurato o esaminato in modo insufficiente la questione della interversione del possesso.

I n mancanza della prova del preliminare di vendita il Sabatini con la prova per testi aveva dimostrato di possedere il bene sin dal dicembre 1986 data dalla quale calcolare i vent’anni utili ai fini dell’usucapione. 4.1 Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente sono inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto mero detentore in forza del contratto preliminare, sicché nessun effetto interruttivo del possesso (che non c’è mai stato) può aver prodotto l’atto di Ric. 2019n. 7187sez.

S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 precetto e ciò, indipendentemente dalla validità della notifica.

Ne consegue che la censura di vizio di motivazione è inammissibile non solo perché la circostanza dedotta di nullità della notifica del precetto quale atto interruttivodel possesso è del tutto irrilevante essendola relazione del Sabatini con il bene una mera detenzione e in assenza di atti di interversione della detenzione in possesso.

Anche sotto quest’ultimo profilo la censura svolta con il quarto motivo di vizio di motivazione sull’interversione del possesso è inammissibile perché del tutto generica. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ad una prova per testi di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata.

In ogni caso, tale prova, secondo lo stesso ricorrente, dimostrerebbe il suo possesso uti dominus sin dal 1986 ma, come si è detto,da quella data è cominciata solo la detenzione del bene in forzadel contratto preliminare stipulato con Sifip.

7. Il ricorso è inammissibile.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore de l difensore della parte controricorrente che si è dichiarato antistatario.

9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5000,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA Ric. 2019n. 7187sez.

S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 come per legge,con distrazione in favore del difensore anticipatario dell'istante; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7187/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 51 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - Ric. 2019n. 7187sez. S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 135/2019 depositata il 10/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una procedura esecutiva per rilascio, proponeva opposizione ex articolo 615 c.p.c. e dopo aver ottenuto la sospensione del processo esecutivo introduceva la fase di merito innanzi il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone nei confronti della società Major per ottenere l’accertamento del proprio acquisto per usucapione dell’appartamento sito in Capodimonte,località Sant’Antonio, viale della [OSCURATO:PERSONA], snc , identificato al nuovo catasto del comune di Capodimonte alla particella numero 3550, foglio 15, mappale 201 sub. 39, 67, 68). A fondamento della domanda l’attore deduceva di possedere , uti dominusl’appartamento dal mese di dicembre del 1986 in modo pieno, esclusivo, pubblicoe continuato. 2. La società Major costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda eccependo che l’appartamento, insieme ad altr i in corso di costruzione era stato venduto da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] con scrittura privata di compravendita dell’8 novembre 1985 recante sottoscrizioni con autentica notarile. [OSCURATO:PERSONA] , dopo tale trasferimento, tra l’agosto del 1986 e il gennaio del 1987 , aveva proceduto ad una seconda vendita a privati di molti degli immobili sia con rogito notarile trascritto,sia stipulando meri preliminari, tra i quali anche quello avente ad oggetto l’appartamento in uso al Sabatini. Sia la società Sifip che la società Siema erano state Ric. 2019n. 7187sez. S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 dichiarate fallite e a seguito di decreto di trasferimento del giudice delegato l’intero complesso immobiliare era divenuto di proprietà della Major. [OSCURATO:PERSONA],dunque,secondo la convenuta, era un mero detentore e non godeva di un possesso utile aifini dell’usucapione. In ogni caso il termine ventennale era stato interrotto. 3. In corso di causa interveniva la società Ak antieri quale avente causa da Major. 4. Il Tribunale di Viterbo,sezione distaccata di Montefiascone, rigettava la domandadel Sabatini. Il giudice evidenziava che questi aveva conseguito inizialmente la mera detenzione dell’immobile controverso a seguito della stipula di un preliminare di vendita con Sifip, tale situazione si era modificata in possesso dopo la dichiarazione di fallimento ma poiché solo dalla data del fallimento (aprile 1987) decorrevail termine utile per usucapire, tale termine era statointerrotto dalla notifica dell’atto di precetto per il rilascio avvenuta in data 7 marzo 2007 e, dunque , prima del compimento del ventennioutile per l’acquisto del diritto. 5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 6. Si costituiva la società Technoedil quale avente causa della Akantieri chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale. 7. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello del Sabatini. In particolare, risultava pacific a l’esistenza di un contratto preliminare di compravendita tra l’appellante e la Sifip posto a fondamento del godimento del bene in contestazione. Pertanto,era assorbente il rilievo dellafondatezza delle censure formulate dalla parte appellata. Infatti,incontestato il fatto che il Sabatinisi immise Ric. 2019n. 7187sez. S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 nel godimento dell’appartamento in forza di un preliminare di compravendita stipulato con la società Sifip,non erano condivisibili le conseguenze che ne aveva tratto il Tribunale. Infatti,la relazione con il bene doveva qualificarsicome detenzione, essendo il Sab atini mero promissario acqui rente e non avendo dedotto alcun atto di interversionedel possesso. La dichiarazione di fallimento della promittente venditrice non era utilmente invocabile ai fini dell’interversione ai sensi dell’art. 1141, secondo comma, c.c. Poiché la privazione dell'amministrazione e della disponibilità dei beni prevista dall'art. 42 r.d. n. 267/1942, anche se comunemente definita spossessamento, comporta soltanto la presa in consegna dei beni medesimi da parte del curatore, che ne diviene detentore, e non la sottrazione al fallito "ope legis" del loro possesso, il fallimento non costituisce una causa interruttiva del possesso.(Sez. 2 , Sentenza n. 16853 del 11/08/2005 ). La promittente venditrice, pertanto, permaneva nel possesso del bene e in mancanza di atti interruttivi posti in essere dal Sabatini, mero detentore, non poteva ravvisarsi alcuna interversione in possesso non essendo sufficiente una volizione interna ed essendo necessario una manifestazione esteriore. 8. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattromotivi di ricorso. 9. La società Technoedil ha resistito con controricorso e ha depositato memoria in prossimità dell’udienza insistendo nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019n. 7187sez. S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 2724 c.c. Secondo il ricorrente, la prova dell’esistenza di un preliminare di venditadell’immobile doveva essere fornita con il deposito del documento e non con la dichiarazione di un teste , nella specie [OSCURATO:PERSONA],già amministratore della Sifip denunciato per truffa contrattuale da vari acquirenti.Questi, quale legale rappresentante della società,aveva dichiarato nel 1985-1986 di essere proprietario dell’appartamento e nel possesso dei beni tra cui quello del Sabatini quando, invece , aveva venduto gli apparta menti ricompresi ne l lotto 8/B e 8/C alla Siema nel 1985 , come risulta nte anche dalla sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] già entrato nel pieno possesso dell’immobile e, dunque, la Sifip non era più proprietaria e non aveva neanche il possesso e, in ogni caso , nell’aprile 2007 la stessa era fallita . Quindi, sin dal dicembre 1986 , il Sabatini aveva utilizzato l’immobile come proprietario, pagando l ’ICI , ristrutturando e completando l’immobile e possedendolo non come detentore ma come possessore. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : errata motivazione per travisamento dei documenti. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto esistente un contratto preliminare di compravendita tra Sabatini e la società Sifip mentre in realtà in atti non vi era alcun contratto,infatti , nel fascicolo avversario vi era solo un preliminare intestato a tale Romano, ma non vi era prova di esistenza di un preliminare del Sabatini. In primo grado il giudice aveva ritenuto il Sabatini un possessore, quindi, egli non poteva contestare l’esistenza del Ric. 2019n. 7187sez. S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 preliminare. In sostanza il ricorrente ribadisce di aver preso possesso del bene in via autonoma realizzando diversi lavori quali, tra gli altri, la chiusura dell’immobile per impedire l’accesso agli estranei, gli impianti, la veranda, il camino , i cancelli e la porta di casa. 2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. Il ricorrente evidenzia che la Corte d’Appello ha specificamente affermato l’esistenza di una non contestazione sulla esistenza di un contratto preliminare intercorso tra il Sabatini e la società Sifip mediante il quale egli aveva assunto la qualità di detentore dell’immobile ( a pag. 9 del ricorso ) , tuttavia , pur nella consapevolezza di questa ratio decidendi,contesta la mancanza in atti della prova del suddetto contratto preliminare. Risulta evidente, pertanto, che la censura è inammissibile non confrontandosi con la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non deduce di aver contestato nel giudizio di merito di aver stipulato un preliminare con la Sifip come affermato dalla Corte d'Appello e prima ancora dal Tribunale ma si limita a lamentare la mancanza di prova scritta del suddetto preliminare. Peraltro, l’onere della prova circa il possesso dell’immobile incombeva sul Sabatini che aveva propostoopposizione ex articolo 615 c.p.c. e dopo aver ottenuto la sospensione del processo esecutivo, aveva introdotto la fase di merito per ottenere l’accertamentodel proprio acquisto per usucapione. Dunque, una volta accertata in primo grado dal Tribunale l’esistenza del contratto preliminare e affermata(erroneamente) l’interversione in Ric. 2019n. 7187sez. S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 possesso a seguito della dichiarazione di fallimento della promittente venditrice il Sabatini a fronte dell’appello della controparte aveva l’onere di contestare nel giudizio di appello l’esistenza del suddetto preliminare. Ne consegue che la Corte d'Appello ha ritenuto validamente accertata la circostanza che i l Sabatini era pervenut o nella disponibilità dell’immobile oggetto di causa in forza di un contratto preliminareescludendo, in linea con l’insegnamento di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. , Sez. Un., sentenza n. 7930/2008 , Rv. 602815), che la consegna del bene prima della stipula del definitivo potesse determinare un’anticipazione dell’effetto traslativo. Il giudice del merito ha poi ritenuto che non vi fosse alcun atto di interversione del possesso non essendo sufficienti atti di volizione interna e dovendosi estrinsecarsi in manifestazioni esteriori dalle quali desumere che il detentore ha cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e ha iniziato ad esercitarlo in nome proprio con correlata sostituzione dell’anumus detinendi con l’animus rem sibi habendi. La sentenza impugnata, pertanto, è conforme all’orientamento di questa Corte del tutto consolidato secondo cui: « In un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo Ric. 2019n. 7187sez. S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 29594 del 2021). 2.2 Per le stesse ragioni è inammissibile anche il secondo motivo in quanto in parte ripetitivo del primo e,in altra parte , del tutto generico. Il ricorrenteafferma esserci stato un travisamento della prova e che non aveva motivo di formulare alcuna contestazione circa l’inesistenza del preliminare. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto cui il collegio intende dare continuità: In tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, mentre deve ritenersi censurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (Sez. 3, Sent. n. 37382 del 2022). Come si è detto, invece, nel giudizio di appello egli aveva lamentato esclusivamente l’erronea valutazione circa l’effetto interruttivo del possesso per la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto,e ciò proprio sul presupposto che dopo la stipula del contratto preliminarela dichiarazione di fallimento della società Sifipaveva prodotto l’effetto di interversione del possesso. Ric. 2019n. 7187sez. S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 Anche in questo caso, pertanto, la censura non coglienel segno e, al contrario,conferma la statuizione d e lla Corte d’Appello circa la mancanza di contestazione in appello dell’esistenza del contratto preliminare che aveva dato luogo alla detenzione del bene in capo al ricorrente. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: vizio di motivazione in relazione all’art.360 c.p.c. relativamente alla nullità della notifica del precetto del 7 marzo 2007 in quanto la stessa non aveva raggiunto lo scopo. Su tale aspetto della controversia v i sarebbe una carenza di motivazione.Il giudice di appello non avrebbe motivato né pres o in esame la questione giuridica della nullità della notifica del precetto del 7 marzo 2007, in relazione alla non interruzione della prescrizione. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: difettoo omessa motivazione. La Corte d'Appello avrebbe trascurato o esaminato in modo insufficiente la questione della interversione del possesso. I n mancanza della prova del preliminare di vendita il Sabatini con la prova per testi aveva dimostrato di possedere il bene sin dal dicembre 1986 data dalla quale calcolare i vent’anni utili ai fini dell’usucapione. 4.1 Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente sono inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto mero detentore in forza del contratto preliminare, sicché nessun effetto interruttivo del possesso (che non c’è mai stato) può aver prodotto l’atto di Ric. 2019n. 7187sez. S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 precetto e ciò, indipendentemente dalla validità della notifica. Ne consegue che la censura di vizio di motivazione è inammissibile non solo perché la circostanza dedotta di nullità della notifica del precetto quale atto interruttivodel possesso è del tutto irrilevante essendola relazione del Sabatini con il bene una mera detenzione e in assenza di atti di interversione della detenzione in possesso. Anche sotto quest’ultimo profilo la censura svolta con il quarto motivo di vizio di motivazione sull’interversione del possesso è inammissibile perché del tutto generica. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ad una prova per testi di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata. In ogni caso, tale prova, secondo lo stesso ricorrente, dimostrerebbe il suo possesso uti dominus sin dal 1986 ma, come si è detto,da quella data è cominciata solo la detenzione del bene in forzadel contratto preliminare stipulato con Sifip. 7. Il ricorso è inammissibile. 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore de l difensore della parte controricorrente che si è dichiarato antistatario. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5000,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA Ric. 2019n. 7187sez. S2 - ud. 10 /0 2 /202 3 come per legge,con distrazione in favore del difensore anticipatario dell'istante; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di u
Sentenza Cassazione n. 07640/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris