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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 30895/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32155/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 3592 /20 21 depositata i l 19/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione allo stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa (in seguito per brevità «CRI») chiedendo l’ammissione dell’ulteriore importo di €23.516,99, oltre a quelli ammessi, dovuto per differenze retributive e di TFR maturate dalla data del 13.10.2003, in cui è stato assunto dalla CRI con contratto a tempo determinato, alla data del 31.05.2008, (per errore materiale indicata nel decreto nel 31/5/2018) dalla quale sono decorsi gli effetti della stabilizzazione a tempo indeterminato disposta dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 8595 del 13.05.2010.

2. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla CRI.

In particolare, il giudice di primo grado osservava che non poteva operare la conversione del termine decennale ex art 2953 c.c. perché la domanda del lavoratore riguardava diritti maturati in periodi diversi da quelli oggetto del giudicato di condanna.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi ad un unico motivo di diritto.

CRI ha svolto difese.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. e insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.; si sostiene che erroneamente il giudice ha ritenuto che non possa applicarsi la prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c. per i diritti derivanti dasentenza di condanna passata in giudicato.

2. In data 28/9/2022 è stato depositato, tramite PCT, atto di rinuncia, sottoscritto dalla ricorrente, controfirmato dai suoi legali e comunicato all’Avvocatura dello Stato che rappresenta e difende CRI; non vi è, tuttavia, la prova della accettazione della rinuncia della controparte costituita. 2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c. ; tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la possibile condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. 9474/2020, 3971/2020, 3971/2015 e 17187/2014)

3. Le spese vanno, quindi, poste a carico del ricorrente avendo egli dato causa alla controversia e così costringendo controparte a difendersi, non sussistendo ragioni particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, dette spese fanno carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione

4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018,n. 25485).

PQM La Corte dichiara estinto il processo.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2.500 olt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32155/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 3592 /20 21 depositata i l 19/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione allo stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa (in seguito per brevità «CRI») chiedendo l’ammissione dell’ulteriore importo di €23.516,99, oltre a quelli ammessi, dovuto per differenze retributive e di TFR maturate dalla data del 13.10.2003, in cui è stato assunto dalla CRI con contratto a tempo determinato, alla data del 31.05.2008, (per errore materiale indicata nel decreto nel 31/5/2018) dalla quale sono decorsi gli effetti della stabilizzazione a tempo indeterminato disposta dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 8595 del 13.05.2010. 2. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla CRI. In particolare, il giudice di primo grado osservava che non poteva operare la conversione del termine decennale ex art 2953 c.c. perché la domanda del lavoratore riguardava diritti maturati in periodi diversi da quelli oggetto del giudicato di condanna. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi ad un unico motivo di diritto. CRI ha svolto difese. 4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. e insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.; si sostiene che erroneamente il giudice ha ritenuto che non possa applicarsi la prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c. per i diritti derivanti dasentenza di condanna passata in giudicato. 2. In data 28/9/2022 è stato depositato, tramite PCT, atto di rinuncia, sottoscritto dalla ricorrente, controfirmato dai suoi legali e comunicato all’Avvocatura dello Stato che rappresenta e difende CRI; non vi è, tuttavia, la prova della accettazione della rinuncia della controparte costituita. 2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c. ; tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la possibile condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. 9474/2020, 3971/2020, 3971/2015 e 17187/2014) 3. Le spese vanno, quindi, poste a carico del ricorrente avendo egli dato causa alla controversia e così costringendo controparte a difendersi, non sussistendo ragioni particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, dette spese fanno carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione 4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018,n. 25485). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2.500 olt
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