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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31510/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CUI065LIM6,avverso la sentenza in data 05/02/2026 del Tribunale di Torino,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 5 febbraio 2026 il Tribunale di Torino ha assoltoWazir Muhammad, con la formula “perché il fatto non sussiste”, dal reato di cuiagli art. 56 cod. pen., 1, comma 1, legge n. 475 del 1925, consistente nell’averrisposto ai quiz per la patente di tipo B grazie ai suggerimenti di un soggetto, nonidentificato, a lui collegato con dispositivi elettronici.2.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino eccepisce laviolazione di legge per erronea applicazione dell’art. 56 cod. pen.

Espone che ilGiudice aveva accertato che il Muhammad, dopo essere entrato negli uffici dellaMotorizzazione civile per sostenere l’esame teorico-pratico della patente di guidae aver occupato la specifica postazione, a seguito della perquisizione effettuataprima dell’inizio della prova, era stato colto in possesso di strumentazione nonconsentita, idonea a comunicare con l’esterno, e cioè con un telefono cellulare,con una microtelecamera, con un modem wi-fi portatile, nonché con un micro-auricolare.

Osserva che l’esclusione della responsabilità era stata dovuta al difettodi utilizzo dei vari dispositivi e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva illogicamente ritenuto che nonsi poteva escludere che l’imputato non avrebbe utilizzato tale strumentazione,dopo una così sofisticata organizzazione e dopo che aveva rifiutato di consegnarei dispositivi all’esaminatore che gliene aveva fatto richiesta.

Censura, dunque, ladecisione nella parte in cui era stata ravvisata una desistenza volontaria sulla basedi un giudizio ipotetico non sorretto da alcun fatto concreto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.La disposizione di cui all'art. 1 della legge 19 aprile 1925, n. 475 stabilisce,al primo comma, che “Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti daautorità o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altrogrado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento odall'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, comepropri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori chesiano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno” e, al secondocomma, che “La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualoral'intento sia conseguito”.Si tratta, pacificamente, di un reato di mera condotta che si perfeziona conla presentazione del proprio elaborato, il che significa che è sempre configurabileil tentativo, quando siano commessi atti univoci (si vedano tra le più recenti, Sez.3, n. 713 del 20/09/2022, dep. 2023, Gentile, Rv. 284455 – 01, in un caso diesame di ammissione a una facoltà universitaria il cui accesso è a numeroprogrammato; Sez. 5, n. 2740 del 04/10/2016, dep. 2017, Colella, Rv. 268862 –01, in un caso di esame di abilitazione alla professione forense; Sez. 5, n. 25027del 15/07/2020, Hussain, non mass., che richiama Sez. 5, n. 26438 del30/03/2017, Pisanelli, Rv. 270536, relative entrambe all’esame della patente consoggetto tele-collegato dall’esterno, ove si è configurata l’ipotesi consumatadell’art. 2 della legge n. 475 del 1925).[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Torino ha ricostruito in fatto che l’esaminatore siera accorto, prima dell’inizio della prova scritta per il conseguimento della patenteB, ma dopo la comunicazione del divieto di introduzione e di utilizzo di qualsiasidispositivo elettronico nell’aula d’esame, che l’imputato, il quale occupava lapostazione n. 37 dell’aula, indossava una felpa dal cui colletto usciva un fascioluminoso di colore verde.

L’esaminatore aveva sollecitato la consegna deldispositivo e il ricorrente, pur mantenendosi collaborativo, aveva rifiutato.

Le forzedell’ordine avevano dunque proceduto alla perquisizione dell’imputato che avevadato esito positivo per la presenza, all’interno del cappuccio della felpa, di unamicrotelecamera; all’interno di una tasca dello zaino, di un dispositivo modem wi-fi portatile recante una scheda sim con operatore “Wind 3” e di un cellulare dimarca “Redmi 9” recante una doppia scheda sim “Lycamobile” e “[OSCURATO:PERSONA]”;all’interno dell’orecchio destro, di un micro-auricolare.[OSCURATO:PERSONA] ha affermato che portare con sé la strumentazione funzionale alrecepimento di contatti dall’esterno dell’area d’esame integra l’idoneità degli atti,ma, al contempo, che non si possa escludere che, per un qualsiasi motivo, l’agentepresenti un proprio elaborato senza avvalersi della suddetta strumentazione.Pertanto, ha ritenuto che il mero possesso della strumentazione non siasignificativo in modo non equivoco della commissione del reato.

A tal fine, ha citatoil precedente della Sez. 5, n. 17917 del 07/12/2017, dep. 2018, Perrelli, non mass.che ha riguardato, però, il ben diverso caso in cui il ricorrente, non solo era statotrovato pacificamente in possesso di strumenti per la comunicazione esternaall'aula concorsuale (un trasmettitore dotato di antenna, collegato a unaricetrasmittente, posizionati direttamente sul corpo utilizzando nastro adesivomedicale) e notato in atteggiamenti palesemente indicativi di dialogo con terzi"suggeritori", sebbene non individuati, ma aveva anche presentato allacommissione l’elaborato falsamente formato, donde l'ipotesi consumata di reato.Nel contesto di tale sentenza, la Corte di cassazione ha fatto sì riferimentoa un indirizzo risalente secondo cui il tentativo era stato escluso per la mancanzadell'univocità degli atti posti in essere, consistiti nel mero possesso, da parte dialcuni candidati all'esame di abilitazione alla professione di procuratore legale, diun telefono cellulare, del quale gli stessi non si erano ancora serviti al momentoin cui erano stati scoperti (Sez. 5, n. 9906 del 06/10/1993, Cortis, Rv. 196435 –01), tuttavia, in una successiva sentenza, relativa a un caso in cui l’imputato erastato trovato, sempre all’esame di procuratore legale, con la traccia svolta delparere giudiziario di diritto penale, la Corte ha avuto modo di ravvisare il tentativoe di precisare che l'idoneità degli atti va considerata in concreto con riferimentoall'evento da raggiungere, mentre l'univocità degli atti va desunta dal modo in cuiessi sono stati compiuti e da tutto il comportamento del soggetto agente (Sez. 6,n. 9489 del 22/02/1995, Ragusa, Rv. 202286 – 01).

La ratio della norma, infatti,va ravvisata nell’interesse pubblico alla genuinità dell’elaborato che deve essereesaminato dalla commissione incaricata della valutazione delle prove, al fine diassicurare che il soggetto abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrentiper il retto esercizio dell’attività cui è chiamato.

Detto oggetto specifico di tutelaperseguito dal legislatore rende, altresì, evidente che la norma penale in esameconcorre con quelle amministrative che, al fine di garantire lo svolgimento correttodel concorso e la parità di trattamento dei candidati, consentano l'espulsione delcandidato sorpreso a copiare tesi già svolte in precedenza ovvero a consultare testidiversi da quelli autorizzati (Sez. 2, n. 2921 del 10/12/1984, 1985, Chiodi, Rv.168537 – 01).In definitiva, ritiene il Collegio, in adesione all’indirizzo giurisprudenzialeora ricordato, che il [OSCURATO:PERSONA] abbia espresso un giudizio congetturale di mancanzadi univocità degli atti, senza considerare che il ricorrente non disponevasemplicemente di un cellulare la cui consegna poteva essere stata accidentalmentedimenticata, come nel caso scrutinato nella citata sentenza Cortis, ma eraperfettamente funzionanti e già attivati, che aveva poi ha rifiutato di consegnareall’esaminatore.L’accoglimento del ricorso impone l’annullamento della sentenza impugnatacon rinvio al Tribunale di Torino, in diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino,in diversa persona fisica.Così deciso, il 6 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CUI065LIM6,avverso la sentenza in data 05/02/2026 del Tribunale di Torino,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 5 febbraio 2026 il Tribunale di Torino ha assoltoWazir Muhammad, con la formula “perché il fatto non sussiste”, dal reato di cuiagli art. 56 cod. pen., 1, comma 1, legge n. 475 del 1925, consistente nell’averrisposto ai quiz per la patente di tipo B grazie ai suggerimenti di un soggetto, nonidentificato, a lui collegato con dispositivi elettronici.2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino eccepisce laviolazione di legge per erronea applicazione dell’art. 56 cod. pen. Espone che ilGiudice aveva accertato che il Muhammad, dopo essere entrato negli uffici dellaMotorizzazione civile per sostenere l’esame teorico-pratico della patente di guidae aver occupato la specifica postazione, a seguito della perquisizione effettuataprima dell’inizio della prova, era stato colto in possesso di strumentazione nonconsentita, idonea a comunicare con l’esterno, e cioè con un telefono cellulare,con una microtelecamera, con un modem wi-fi portatile, nonché con un micro-auricolare. Osserva che l’esclusione della responsabilità era stata dovuta al difettodi utilizzo dei vari dispositivi e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva illogicamente ritenuto che nonsi poteva escludere che l’imputato non avrebbe utilizzato tale strumentazione,dopo una così sofisticata organizzazione e dopo che aveva rifiutato di consegnarei dispositivi all’esaminatore che gliene aveva fatto richiesta. Censura, dunque, ladecisione nella parte in cui era stata ravvisata una desistenza volontaria sulla basedi un giudizio ipotetico non sorretto da alcun fatto concreto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.La disposizione di cui all'art. 1 della legge 19 aprile 1925, n. 475 stabilisce,al primo comma, che “Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti daautorità o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altrogrado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento odall'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, comepropri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori chesiano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno” e, al secondocomma, che “La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualoral'intento sia conseguito”.Si tratta, pacificamente, di un reato di mera condotta che si perfeziona conla presentazione del proprio elaborato, il che significa che è sempre configurabileil tentativo, quando siano commessi atti univoci (si vedano tra le più recenti, Sez.3, n. 713 del 20/09/2022, dep. 2023, Gentile, Rv. 284455 – 01, in un caso diesame di ammissione a una facoltà universitaria il cui accesso è a numeroprogrammato; Sez. 5, n. 2740 del 04/10/2016, dep. 2017, Colella, Rv. 268862 –01, in un caso di esame di abilitazione alla professione forense; Sez. 5, n. 25027del 15/07/2020, Hussain, non mass., che richiama Sez. 5, n. 26438 del30/03/2017, Pisanelli, Rv. 270536, relative entrambe all’esame della patente consoggetto tele-collegato dall’esterno, ove si è configurata l’ipotesi consumatadell’art. 2 della legge n. 475 del 1925).[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Torino ha ricostruito in fatto che l’esaminatore siera accorto, prima dell’inizio della prova scritta per il conseguimento della patenteB, ma dopo la comunicazione del divieto di introduzione e di utilizzo di qualsiasidispositivo elettronico nell’aula d’esame, che l’imputato, il quale occupava lapostazione n. 37 dell’aula, indossava una felpa dal cui colletto usciva un fascioluminoso di colore verde. L’esaminatore aveva sollecitato la consegna deldispositivo e il ricorrente, pur mantenendosi collaborativo, aveva rifiutato. Le forzedell’ordine avevano dunque proceduto alla perquisizione dell’imputato che avevadato esito positivo per la presenza, all’interno del cappuccio della felpa, di unamicrotelecamera; all’interno di una tasca dello zaino, di un dispositivo modem wi-fi portatile recante una scheda sim con operatore “Wind 3” e di un cellulare dimarca “Redmi 9” recante una doppia scheda sim “Lycamobile” e “[OSCURATO:PERSONA]”;all’interno dell’orecchio destro, di un micro-auricolare.[OSCURATO:PERSONA] ha affermato che portare con sé la strumentazione funzionale alrecepimento di contatti dall’esterno dell’area d’esame integra l’idoneità degli atti,ma, al contempo, che non si possa escludere che, per un qualsiasi motivo, l’agentepresenti un proprio elaborato senza avvalersi della suddetta strumentazione.Pertanto, ha ritenuto che il mero possesso della strumentazione non siasignificativo in modo non equivoco della commissione del reato. A tal fine, ha citatoil precedente della Sez. 5, n. 17917 del 07/12/2017, dep. 2018, Perrelli, non mass.che ha riguardato, però, il ben diverso caso in cui il ricorrente, non solo era statotrovato pacificamente in possesso di strumenti per la comunicazione esternaall'aula concorsuale (un trasmettitore dotato di antenna, collegato a unaricetrasmittente, posizionati direttamente sul corpo utilizzando nastro adesivomedicale) e notato in atteggiamenti palesemente indicativi di dialogo con terzi"suggeritori", sebbene non individuati, ma aveva anche presentato allacommissione l’elaborato falsamente formato, donde l'ipotesi consumata di reato.Nel contesto di tale sentenza, la Corte di cassazione ha fatto sì riferimentoa un indirizzo risalente secondo cui il tentativo era stato escluso per la mancanzadell'univocità degli atti posti in essere, consistiti nel mero possesso, da parte dialcuni candidati all'esame di abilitazione alla professione di procuratore legale, diun telefono cellulare, del quale gli stessi non si erano ancora serviti al momentoin cui erano stati scoperti (Sez. 5, n. 9906 del 06/10/1993, Cortis, Rv. 196435 –01), tuttavia, in una successiva sentenza, relativa a un caso in cui l’imputato erastato trovato, sempre all’esame di procuratore legale, con la traccia svolta delparere giudiziario di diritto penale, la Corte ha avuto modo di ravvisare il tentativoe di precisare che l'idoneità degli atti va considerata in concreto con riferimentoall'evento da raggiungere, mentre l'univocità degli atti va desunta dal modo in cuiessi sono stati compiuti e da tutto il comportamento del soggetto agente (Sez. 6,n. 9489 del 22/02/1995, Ragusa, Rv. 202286 – 01). La ratio della norma, infatti,va ravvisata nell’interesse pubblico alla genuinità dell’elaborato che deve essereesaminato dalla commissione incaricata della valutazione delle prove, al fine diassicurare che il soggetto abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrentiper il retto esercizio dell’attività cui è chiamato. Detto oggetto specifico di tutelaperseguito dal legislatore rende, altresì, evidente che la norma penale in esameconcorre con quelle amministrative che, al fine di garantire lo svolgimento correttodel concorso e la parità di trattamento dei candidati, consentano l'espulsione delcandidato sorpreso a copiare tesi già svolte in precedenza ovvero a consultare testidiversi da quelli autorizzati (Sez. 2, n. 2921 del 10/12/1984, 1985, Chiodi, Rv.168537 – 01).In definitiva, ritiene il Collegio, in adesione all’indirizzo giurisprudenzialeora ricordato, che il [OSCURATO:PERSONA] abbia espresso un giudizio congetturale di mancanzadi univocità degli atti, senza considerare che il ricorrente non disponevasemplicemente di un cellulare la cui consegna poteva essere stata accidentalmentedimenticata, come nel caso scrutinato nella citata sentenza Cortis, ma eraperfettamente funzionanti e già attivati, che aveva poi ha rifiutato di consegnareall’esaminatore.L’accoglimento del ricorso impone l’annullamento della sentenza impugnatacon rinvio al Tribunale di Torino, in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino,in diversa persona fisica.Così deciso, il 6 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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