CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 41843/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 24/1/2024 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 24 gennaio 2024 la Corte di Appello di Lecce, giudicando in sede di rinvio, disposto dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione con sentenza in data 30 maggio 2017, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 D.P.R. 309/90, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], illecitamente detenuto, per una destinazione ad uso non esclusivamente personale, gr. 205 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con un principio attivo pari a mg. 173, 350, dal quale possono ricavarsi circa 1155 dosi di detta sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] il 22 giugno 2010 con recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen. Il relativo iter processuale risulta avere avuto il seguente sviluppo: - il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce,con sentenza in data 28 ottobre 2011, all'esito di giudizio abbreviato, affermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato de quo mentre assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dal delitto ascrittogli "per non avere commesso il fatto"; - a seguito di impugnazione anche del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, la Corte di appello della medesima città/con sentenza in data 13 novembre 2015, ribaltando la decisione di primo grado, affermava la penale responsabilità anche del [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava a pena ritenuta di giustizia; - il [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per Cassazione avverso detta sentenza e la Sesta Sezione penale di questa Suprema Corte in data 30 maggio 2017 - rilevando che la Corte di appello era pervenuta ad un giudizio di colpevolezza dell'imputato, ribaltando la decisione di primo grado, senza procedere alla necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale delle prove dichiarative, in particolare disponendo l'audizione in aula, nel contraddittorio tra le parti, del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e della teste [OSCURATO:PERSONA] - annullava la sentenza della Corte di appello e rinviava gli atti alla stessa per un nuovo giudizio; - si giungeva, pertanto, alla menzionata sentenza della Corte di appello di Lecce del 24 gennaio 2024 qui in esame. 2. Ricorre per Cassazione avverso quest'ultima sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione, per manifesta illogicità e contraddittorietà, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, comma 2 e 533, comma 1 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di verificare la credibilità soggettiva dei dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni. Secondo parte ricorrente la sentenza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione del principio secondo il quale nel giudizio di appello per la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, in assenza di elementi sopravvenuti, non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado che sia caratterizzato da pari plausibilità rispetto a quella operata del primo giudice occorrendo invece una forza persuasiva superiore derivante dai puntuali rilievi di contraddittorietà della motivazione assolutoria oppure da un ampliamento della piattaforma valutativa presa in esame dal giudice di prime cure, tale da essere capace di travolgere la precedente decisione e da far venir meno ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato. Ciò, secondo parte ricorrente, non sarebbe avvenuto nel caso in esame in quanto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la di lui compagna hanno confermato quanto avevano già riferito nella fase delle indagini preliminari e, inoltre, la Grasso ha ulteriormente precisato che i suoi sospetti sul [OSCURATO:PERSONA] erano stati sostanzialmente "indotti", frutto quindi di convinzioni manifestate dagli inquirenti nel corso della perquisizione domiciliare. A ciò si aggiunge, secondo parte ricorrente, che le dichiarazioni della Grasso sono state rilasciate in "forma dubitativa" ed in quanto tali non possono essere ritenute caratterizzate da attendibilità tale da poter avere una valenza probatoria nei confronti dell'odierno ricorrente,se-oltretutto-si tiene conto che la donna non venne neppure ritenuta attendibile dal Giudice per le indagini preliminari che convalidò l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] e respinse la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto poi alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] le stesse sarebbero prive di riscontri estrinseci individualizzanti e di fatto sarebbero non credibili solo che si pensi che quest'ultimo, nel corso della perquisizione, richiesto di consegnare eventuali sostanze stupefacentildichiarò di non esserne in possesso e consegnò agli operanti una cassetta metallica dicendo che,se nella stessa fossero state trovate sostanze stupefacenti5 le stesse non Sgrelbe‘J st4 in quanto la chiave della cassetta era detenuta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale richiesto telefonicamente dalla Grasso che gli chiedeva notizie della chiave non vi diede di fatto risposta. Oltretutto, non vi sarebbe dai tabulati telefonici riscontro dell'effettuazione (con risposta) di tale telefonata. 2.2. Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Rileva parte ricorrente che i Giudici di appello non avrebbero risolto il problema della credibilità intrinseca del dichiarante e non avrebbero, poi, cercato i riscontri esterni alla chiamata in correità operata dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in entrambe le sue articolazioni è manifestamente infondato. La Corte di appello nella sentenza che in questa sede occupa l'odierno Collegio e che è conforme, quanto alla decisione finale assunta, alla precedente sentenza della medesima Corte di appello (in altra composizione) in data 13 novembre 2015, ha reso una motivazione congrua, logica e rispettosa dei principi di diritto che governano la materia. La Corte di merito, dopo aver proceduto alla richiesta nuova audizione dibattimentale del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e della teste Grasso, ha infatti: a) ricostruito nel dettaglio la vicenda che, all'esito della perquisizione presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e della Grasso, ha portato al rinvenimento e sequestro della cassetta contenente la sostanza stupefacente; b) analizzato le diverse dichiarazioni rese nel tempo dal [OSCURATO:PERSONA] (che in un primo tempo ha dichiarato di cbstodire la cassetta per conto del [OSCURATO:PERSONA] e che successivamente ha affermato che lo stupefacente era di sua proprietà in quanto consegnatogli da persona rimasta ignota) e dalla Grasso; c) analizzato i rapporti di frequentazione tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]; d) debitamente e logicamente spiegato le ragioni per le quali risulta più attendibile l'originaria versione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Grasso circa la disponibilità in capo all'odierno ricorrente della cassetta contenente lo stupefacente rispetto alle versioni successivamente rese, in particolare evidenziando: - gli accertati rapporti di frequentazione tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] che rendono «arduo ipotizzare una ingiustificata ed infondata accusa»; - la diversa caratura criminale tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo già pregiudicato per associazione finalizzata alla violazione della legge sugli stupefacenti); - le dichiarazioni della Grasso che ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] il giorno del sequestro si recò per ben due volte presso la sua abitazione confortate dagli esiti dei servizi di osservazione di P.G. che hanno consentito di appurare transiti del [OSCURATO:PERSONA] in prossimità dell'abitazione ove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente anche il giorno della perquisizione; - la condotta del [OSCURATO:PERSONA] in epoca immediatamente successiva all'arresto del [OSCURATO:PERSONA]; - le dichiarazioni rese dalla Grasso che ha affermato di aver sentito il marito durante la perquisizione indicare agli agenti il luogo ove era stata occultata la cassetta nella quale «vi erano cose di Marco» (identificato nell'odierno ricorrente); - il fatto (di considerevole rilevanza) cheiall'atto della perquisizione» presenti dichiararono che le chiavi della cassetta metallica erano nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] al punto che nell'immediatezza la Grasso contattò telefonicamente il [OSCURATO:PERSONA] per chiedergli contezza della chiave, unito alla circostanza che all'esito della accurata perquisizione detta chiave non fu rinvenuta nell'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Grasso, elemento indicativo della circostanza che l'odierno ricorrente aveva il materiale controllo quanto contenuto nella cassetta; - le ragioni del mutamento della strategia difensiva del [OSCURATO:PERSONA].Come visto, si tratta di una serie di elementi che, globalmente considerati, hanno portato la Corte di appello per ben due volte a ritenere - motivatamente - più attendibili alcune dichiarazioni dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Grasso rispetto ad altre. In sostanza la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantonneno contraddittoria. Per control deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). A ciò si aggiunge, in punto di diritto, che,con riguardo alla valutazione di attendibilità della teste Grasso,si rende applicabile il principio secondo cui «Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) unito all'ulteriore principio secondo il quale «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). Con riguardo poi alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], da valutarsi secondo i canoni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza impugnata risulta avere di fatto adeguatamente analizzato l'attendibilità intrinseca delle primigenie dichiarazioni del predetto coimputato ed indicato i riscontri a tali dichiarazioni costituiti non solo dalle dichiarazioni della teste Grasso ma anche dagli altri elementi sopra indicati. Del resto «È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto» (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso con i quali era stato denunciato il vizio di violazione di legge dell'ordinanza del tribunale del riesame in ordine all'affermata attendibilità soggettiva dei dichiaranti ed all'autonomia genetica delle dichiarazioni accusatorie poste a fondamento di una misura cautelare) (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924). A ciò si aggiunge che «Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento» (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Gurino, Rv. 280058 - 01; Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264577 - 01; Sez. 5, n. 2086 del 17/09/2009, dep. 2010, Rv. 245729). 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammis