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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 15928/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 276-2023 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 17107/22 depositata il 20/12/2022 nellacausa tra: HOGAST ITALIA - società cooperativ a d’acquisto per albergatori e pubblici esercenti; -ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2023 n. 00276 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 2 - AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in accoglimento della richiesta proveniente dal TAR Lazio, di determinare la giurisdizione del giudice tributario.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] cooperativa d’acquisto per albergatori e pubblici esercenti impugnò dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano la cartella di pagamento n. 02120160006868486, emessa da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., per omesso versamento contributo oneri di finanziamento dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità o Agcm) di cui all’art. 10, commi 7 – ter e 7 - quater , l. n. 287/1990, per gli anni 2013, 2014 e 2015, oltre interessi da ritardato pagamento.

Il giudice tributario adito, con sentenza n. 37/1/17, depositata il 24 febbraio 2017, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, sostenendo la natura non tributaria del contributo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.

Riassunto tempestivamente il giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (TAR) per il Lazio dalla società, che formulava altresì istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituì la sola Autorità in resistenza.

Ric. 2023 n. 00276 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 3 - Il TAR Lazio, con ordinanza n. 17107/2022, depositata il 20 dicembre 2022, sollevò, quindi, d’ufficio, come peraltro dedotto anche dall’Avvocatura dello Stato nell’ultima memoria ivi depositata, conflitto negativo di giurisdizione, sospendendo il giudizio di merito e rimettendo gli atti alle Sezioni Unite di questa Corte affinché dichiarassero la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario sulla controversia in esame.

In vista dell’odierna adunanza camerale il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 – ter cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.

Le parti del giudizio di merito non hanno svolto difese in questa fase.

Considerato che: 1.Queste Sezioni Unite hanno, ormai, da tempo, (oltre a Cass.

SU, ord. 4 giugno 2020, n. 10577, richiamata nell’ordinanza del TAR Lazio che ha sollevato d’ufficio il regolamento di giurisdizione, cfr., più di recente, Cass.

SU, ord. 30 luglio 2021, n. 21961, nonché, ancora in sede di regolamento d’ufficio di giurisdizione, Cass.

SU, ord. 13 marzo 2023, n. 7278) - con indirizzo ribadito anche dalla giurisprudenza della sezione semplice nelle controversie per motivi di giurisdizione, in ragione dell’art. 374, ultimo periodo, cod. proc. civ. (si vedano Cass. sez. 6-5, ord. nn. 2421 e 2422 del 27 gennaio 2022) - affermato la natura tributaria dei contributi per il funzionamento dell’Agcm.

Si è, infatti, ravvisata la sussistenza nel caso di specie dei requisiti che, come già chiarito dalla Corte costituzionale (cfr., più di recente, specificamente in tema di finanziamento degli oneri derivanti dal funzionamento dell’Agcm, Corte cost. 14 dicembre 2017, n. 269; Corte cost. 20 luglio 2018, n. 167) debbono necessariamente sussistere per la relativa qualificazione come tributo.

Ric. 2023 n. 00276 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 4 -

1.1. L’art. 10, ai commi 7 – ter e 7 – quater della citata l. n. 287/1990,prevede che: «7-ter.All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16della presente legge.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima. 7-quater.Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012.Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione.

Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter».

La disciplina in oggetto delinea, infatti, prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell’autorità indipendente, connotate dal carattere coattivo, in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa, quale risorsa per il funzionamento di un’autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza e Ric. 2023 n. 00276 sez.

SU -ud. 09-05-2023 - 5 - riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva.

1.2. Va, pertanto, ribadito che, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 12 della l. n. 448/2001, che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere, le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario.

2. Nel solco di detto consolidato indirizzo, va quindi affermato che la controversia in oggetto deve essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario.

3. Resta riservata al merito la disciplina delle spese.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 276-2023 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 17107/22 depositata il 20/12/2022 nellacausa tra: HOGAST ITALIA - società cooperativ a d’acquisto per albergatori e pubblici esercenti; -ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2023 n. 00276 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 2 - AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in accoglimento della richiesta proveniente dal TAR Lazio, di determinare la giurisdizione del giudice tributario. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] cooperativa d’acquisto per albergatori e pubblici esercenti impugnò dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano la cartella di pagamento n. 02120160006868486, emessa da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., per omesso versamento contributo oneri di finanziamento dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità o Agcm) di cui all’art. 10, commi 7 – ter e 7 - quater , l. n. 287/1990, per gli anni 2013, 2014 e 2015, oltre interessi da ritardato pagamento. Il giudice tributario adito, con sentenza n. 37/1/17, depositata il 24 febbraio 2017, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, sostenendo la natura non tributaria del contributo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo. Riassunto tempestivamente il giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (TAR) per il Lazio dalla società, che formulava altresì istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituì la sola Autorità in resistenza. Ric. 2023 n. 00276 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 3 - Il TAR Lazio, con ordinanza n. 17107/2022, depositata il 20 dicembre 2022, sollevò, quindi, d’ufficio, come peraltro dedotto anche dall’Avvocatura dello Stato nell’ultima memoria ivi depositata, conflitto negativo di giurisdizione, sospendendo il giudizio di merito e rimettendo gli atti alle Sezioni Unite di questa Corte affinché dichiarassero la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario sulla controversia in esame. In vista dell’odierna adunanza camerale il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 – ter cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario. Le parti del giudizio di merito non hanno svolto difese in questa fase. Considerato che: 1.Queste Sezioni Unite hanno, ormai, da tempo, (oltre a Cass. SU, ord. 4 giugno 2020, n. 10577, richiamata nell’ordinanza del TAR Lazio che ha sollevato d’ufficio il regolamento di giurisdizione, cfr., più di recente, Cass. SU, ord. 30 luglio 2021, n. 21961, nonché, ancora in sede di regolamento d’ufficio di giurisdizione, Cass. SU, ord. 13 marzo 2023, n. 7278) - con indirizzo ribadito anche dalla giurisprudenza della sezione semplice nelle controversie per motivi di giurisdizione, in ragione dell’art. 374, ultimo periodo, cod. proc. civ. (si vedano Cass. sez. 6-5, ord. nn. 2421 e 2422 del 27 gennaio 2022) - affermato la natura tributaria dei contributi per il funzionamento dell’Agcm. Si è, infatti, ravvisata la sussistenza nel caso di specie dei requisiti che, come già chiarito dalla Corte costituzionale (cfr., più di recente, specificamente in tema di finanziamento degli oneri derivanti dal funzionamento dell’Agcm, Corte cost. 14 dicembre 2017, n. 269; Corte cost. 20 luglio 2018, n. 167) debbono necessariamente sussistere per la relativa qualificazione come tributo. Ric. 2023 n. 00276 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 4 - 1.1. L’art. 10, ai commi 7 – ter e 7 – quater della citata l. n. 287/1990,prevede che: «7-ter.All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima. 7-quater.Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012.Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter». La disciplina in oggetto delinea, infatti, prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell’autorità indipendente, connotate dal carattere coattivo, in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa, quale risorsa per il funzionamento di un’autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza e Ric. 2023 n. 00276 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 5 - riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva. 1.2. Va, pertanto, ribadito che, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 12 della l. n. 448/2001, che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere, le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario. 2. Nel solco di detto consolidato indirizzo, va quindi affermato che la controversia in oggetto deve essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario. 3. Resta riservata al merito la disciplina delle spese. P.Q.M. Dichiara la giurisdizione
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