CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17786/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto diaccogliere il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 giugno 2025 dalla Cortedi appello di Catanzaro, che – per quanto qui di interesse – ha confermato lasentenza del Tribunale di Catanzaro, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] peri reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolentadocumentale, in relazione alla società “Gel.co distribuzione s.r.l.”, fallita il 13novembre 2015.Secondo la Corte di appello, l'imputato – nella qualità di legale rappresentantedella società – avrebbe distratto i seguenti beni: «crediti per euro 398.151,50,risultanti dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 2014»; «la somma di euro 30.000,00costituita da sei titoli cambiari dell'importo di euro 5.000,00 ciascuno, emessi infavore della Gel.co distribuzione s.r.l. da [OSCURATO:PERSONA]»; «forniture merci pereuro 535.742,20, acquistate dalla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ovvero ilricavato derivante dalla loro vendita».[OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe sottratto o distrutto, al fine di procurare a sé o adaltri un ingiusto profitto, i libri e le altre scritture contabili.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di normeprocessuali, in relazione agli artt. 64, 191, 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen.Sostiene che le dichiarazioni rese in dibattimento dal curatore fallimentare (ladott.ssa Neri) e dal liquidatore della società (il dott. [OSCURATO:PERSONA]) sarebbero inutilizzabili,“indagabili” in relazione a reati connessi o collegati a quelli contestati all’imputato.Il loro esame, conseguentemente, avrebbe dovuto svolgersi nel rispetto dellegaranzie previste per l’esame dell’imputato di reato connesso.La prospettazione del ricorrente si fonda sull’assunto che, a carico delliquidatore e del curatore, sarebbero configurabili delle responsabilità penali. Ilprimo sarebbe rimasto totalmente inerte, omettendo ogni iniziativa volta alrecupero delle scritture contabili mancanti e dei crediti risultanti dal bilancio. Ilsecondo, pur avendo piena conoscenza delle omissioni imputabili al liquidatore eall’amministratore, non avrebbe attivato alcuna comunicazione all’autoritàgiudiziaria, così integrando gli estremi dell’omessa denuncia da parte di pubblicoufficiale, di cui all’art. 361 cod. pen.Secondo il ricorrente, tali elementi – tutti desumibili dagli atti – avrebberoimposto al Tribunale di verificare autonomamente la reale posizione processualedei due soggetti, prescindendo dall’assenza di una formale iscrizione nel registrodegli indagati. L’escussione della Neri e del [OSCURATO:PERSONA] come semplici testimoni, senzale garanzie difensive prescritte per gli imputati di reato connesso, avrebbedeterminato la violazione delle norme poste a tutela del diritto di difesa, conconseguente declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione.La parte sostiene che l’eccezione potrebbe essere sollevata per la prima voltain sede di legittimità, essendo le condotte del curatore e del liquidatoreampiamente descritte nelle stesse pronunce di primo e secondo grado.Secondo il ricorrente, una volta espunte le dichiarazioni del curatore e delliquidatore, verrebbe meno l’intero fondamento della sentenza impugnata.2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 217 e 223 legge fall.2.2.1. In relazione alla presunta distrazione dei crediti, il ricorrente sostieneche la Corte territoriale avrebbe dedotto l’avvenuto incasso di euro 18.000,00esclusivamente dagli estratti delle scritture contabili fornite dai debitori e da copiedi assegni, interpretandoli quali prove certe del pagamento senza verificare nél’effettiva attendibilità della documentazione prodotta né la sua idoneità adimostrare l’avvenuto incasso da parte della società fallita. Le scritture contabilidei debitori – in quanto redatte unilateralmente e non soggette a controllo pubblico– non potrebbero costituire prova dell’estinzione del credito. Analogamente, lamera fotocopia di un assegno non consentirebbe di inferire né che esso sia statopresentato all’incasso né che sia stato effettivamente pagato, essendo possibileche si trattasse di titoli insoluti o mai negoziati. La Corte di appello, inoltre, nonavrebbe considerato che la società sosteneva costi di gestione molto rilevanti, talida rendere del tutto plausibile che ogni eventuale somma incassata potesse esserestata destinata a coprire esigenze aziendali.Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, anche nellaparte in cui afferma che il credito indicato nel bilancio della fallita era di fattoinesistente, in quanto in parte già pagato dai debitori (limitatamente a euro18.000,00) e in parte perché non verificabile, stante la mancanza di tutta ladocumentazione contabile. Invero, dalla consulenza tecnica redatta dalla dott.ssaCortese, emergerebbe che, «incrociando i dati contenuti in alcune delle scritturecontabili di cui disponeva il curatore, era possibile ricostruire in modosufficientemente preciso e verificabile la situazione dei crediti, ed ottenere glielementi sufficienti al recupero degli stessi anche attraverso l'avvio di procedurecoattive». Il ricorrente, inoltre, contesta gli accertamenti del curatore, che «sisarebbe limitato a contattare le ditte tramite telefono o via telematica».2.2.2. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, anchenella parte relativa alla contestata distrazione delle cambiali per complessivi euro30.000. La Corte territoriale, invero, avrebbe ritenuto che tutte le cambiali fosserostate incassate e che l’imputato si fosse appropriato dell’importo, nonostante glioriginali dei titoli non fossero mai stati acquisiti, sicché – eccezion fatta per le trecambiali che il teste Bellini ha dichiarato di avere portato allo sconto – non visarebbe alcuna prova del loro incasso. La Corte di appello avrebbe, inoltre,trascurato il fatto che lo stesso Bellini aveva riferito come il [OSCURATO:PERSONA] gli avessechiesto di scontare i titoli a causa delle gravi condizioni di salute del figlio,elemento che avrebbe dovuto indurre a qualificare la condotta come bancarottasemplice.2.2.3. Quanto alla presunta distrazione delle merci fornite da [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto provata ladistrazione sulla base del solo dato formale dell’ammissione tardiva della societàal passivo e dell’assenza di riscontro nelle casse sociali, fornendo in tal modo unamotivazione che «non risulta rapportata al grado di specificità delle censure mossecon l'atto di appello». E, invero, la difesa, con il gravame, aveva rappresentatoche «nel 2013 il [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la sommacomplessiva di € 720.000,00, a fronte di forniture merci per euro 780.000,00; ciòsignificava che la merce acquistata dal [OSCURATO:PERSONA], ed oggetto delle fatture incontestazione, era stata venduta e reinvestita per pagare anche la stessa [OSCURATO:SOCIETA].».La Corte di appello avrebbe omesso «di valutare il significato probatorio cheemerge dal bilancio e dalla situazione contabile della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». Ilricorrente, inoltre, sostiene che le deduzioni dei giudici di merito sarebberosmentite dalla consulenza tecnica redatta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente, infine, contesta la motivazione della sentenza, anche nella partein cui rigetta la richiesta di perizia contabile avanzata dalla difesa.2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall.Sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente la bancarottafraudolenta documentate specifica, essendosi «soffermati unicamente sullacondotta di omessa tenuta e/o occultamento delle scritture contabili». Avrebbero,poi, desunto «il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale,dall'accertamento del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A)».Tanto premesso, il ricorrente sostiene che l’elemento soggettivo dellabancarotta documentale potrebbe essere desunto dall’accertamento delladistrazione solo nel caso di bancarotta fraudolenta documentale generica e nonanche in quello di bancarotta fraudolenta documentale specifica.Sotto altro profilo, contesta la motivazione della sentenza impugnata, nellaparte la Corte di appello non avrebbe considerato che la documentazione contabilemancante era in possesso del commercialista lovino Pasquale, con il quale ilCorrado non aveva più buoni rapporti. In considerazione di tale circostanza, il reatoavrebbe dovuto essere riqualificato nella diversa fattispecie di bancarottasemplice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.In diritto, va ricordato che, «in tema di prova dichiarativa, allorché venga inrilievo la veste da attribuire al dichiarante, spetta al giudice il compito di verificarein termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'avvenuta iscrizione nelregistro delle notizie di reato, l'attribuibilità al predetto della qualità di indagatonel momento in cui le dichiarazioni sono rese, con conseguente sua escussionenon in veste di testimone, ma nella qualità corrispondente alla posizioneprocessuale effettivamente rivestita» (Sez. 6, n. 37629 del 02/07/2025, DelleVergini, Rv. 288929; Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584).Quanto alla possibilità per il giudice di merito di verificare lo status di personeindagate, va rilevato che, «in tema di prova dichiarativa, l'omissionedell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. neiconfronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in unprocedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.) dà luogoall'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione diincompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedottaprima dell'esame» (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624; Sez.6, n. 12379 del 26/02/2016, Picciolo, Rv. 266422).Con particolare riferimento all’ipotesi che la situazione risulti già dagli atti, va,però, sottolineato che la giurisprudenza in materia (cfr., in particolare, lemotivazioni di [OSCURATO:PERSONA] e Sez. 6, n. 12379 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Picciolo,Rv. 266422) evidenzia la necessità che si tratti di indizi non equivoci di reità. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha sottolineato l'esigenza di ancorare «a precisie stringenti requisiti la possibilità di sindacato successivo» in ordine alla qualificaall'assunzione della prova sia a conoscenza già prima dell'esame o dell'escussionedi elementi già sussistenti in quel momento qualificabili quali indizi non equivocidi reità». Questa Corte ha evidenziato che è necessario che «siano già acquisiti,prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autoritàprocedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti o intuizioni personalidell'interrogante» (Sez. U. n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243417; Sez. 2, n.20936 del 7/4/2017, Minutolo, Rv. 270363).Tanto premesso, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato, inmaniera «stringente», la sussistenza di «indizi non equivoci di reità» a carico delcuratore e del liquidatore.Quanto a quest’ultimo, va rilevato che la parte, in maniera generica eassertiva, configura a suo carico una responsabilità per il reato di bancarottadocumentale, contestandogli di non essersi attivato – nei pochi mesi in cui è statoin carica – per recuperare le scritture contabili mancati, dimenticando il ricorrenteche il concorso in bancarotta documentale fraudolenta o semplice richiede, aseconda delle varie fattispecie, il dolo specifico, il dolo generico o la colpa.Quanto al curatore, il ricorrente configura a suo carico una responsabilità peril reato di omessa denuncia. Sostiene, cioè, che, nel momento in cui il curatoreveniva escusso, emergevano dagli atti non equivoci indizi sul fatto che egli avessedolosamente omesso di denunciare l’amministratore e il liquidatore, nellaconsapevolezza della lora responsabilità.Ebbene, va rilevato che, a prescindere dall’effettiva sussistenza degli elementioggettivi del reato, il ricorrente non ha evidenziato alcun elemento di rilievo inordine alla sussistenza della volontà del curatore di non denunciarel’amministratore e il liquidatore, nella consapevolezza della loro responsabilità.Appare, d’altronde, davvero singolare che il ricorrente, con i successivi motivi diricorso si spenda per sostenere l’insussistenza dei reati, e, con il primo motivodello stesso ricorso, contesti al curatore di non averli denunciati nellaconsapevolezza della loro evidente sussistenza.Sotto altro profilo, va rilevato che si tratta di una questione di inutilizzabilitàdedotta per la prima volta in cassazione. Al riguardo, va rilevato che «non possonoessere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni diinutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito che, come tali,devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio d'appello» (Sez. 4, n. 2586del 17/12/2010, Bongiovanni, Rv. 249490). In particolare, «la questionedell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensiveda chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato nonpuò essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazionidi fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudicedi merito» (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269891).Ebbene, nel caso in esame, appare evidente che il ricorrente, con leargomentazioni spese in ordine alla configurabilità delle responsabilità del curatoree del liquidatore, tende a indurre questa Corte a effettuare delle valutazioni dimerito, in ordine a questioni che non sono già delineate perfettamente, in tutti iloro contenuti, nelle sentenze di primo e secondo grado.Sotto un profilo ancora diverso, va rilevato il ricorrente non ha affattodimostrato la decisività delle dichiarazioni di cui deduce l’utilizzabilità.Al riguardo, va ricordato che, quando il ricorso per cassazione lamental'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deveillustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini dellacosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisitiillegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loroespunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identicoconvincimento (Sez. 3 n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024; Sez. 2, n.30271 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011;Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452).Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente asserisce che il giudizio diresponsabilità si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni del curatore e delliquidatore, senza tenere conto del fatto che i giudici di merito (cfr. anche lasentenza di primo grado) hanno dato rilievo primario alle dichiarazioni rese dalluogotenente Magnone, oltre che a quelle rese da svariati dipendenti e alle provedocumentali.1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che esso, in tutte lecensure nelle quali si articola, è completamente versato in fatto.Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state dalui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensidell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di leggené travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo dellasentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazionedelle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fattioperata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).Va, in ogni caso, rilevato che la Corte territoriale, con motivazione adeguata,coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesiaccusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione,ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesacompletamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata e conla pena applicata. Al riguardo, va ricordato che «nella motivazione della sentenzail giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanzeprocessuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazioneglobale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento,dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbonoconsiderarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. ancheSez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).Quanto alle deduzioni basate sulla relazione del consulente tecnico di parte,inoltre, va rilevato che il ricorrente non deduce né dimostra che essa sia stataacquisita nel corso dei giudizi di merito. Al riguardo, va ricordato quanto affermatoda questa Corte, proprio con riferimento alla possibilità di acquisire in sede dilegittimità una nuova consulenza allegata dalla difesa al ricorso: «nel giudizio dilegittimità non possono essere prodotti nuovi documenti a eccezione di quelli chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio» (Sez.5, n. 25897 del 15/05/2009, Milone, Rv. 243902; Sez. 2, n. 42052 del19/06/2019, Moretti, Rv. 277609).Quanto alla doglianza relativa al mancato espletamento di una periziacontabile, va ricordato che la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alladisponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez. U, n.39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).1.3. Il terzo motivo è infondato.Invero, risulta infondata l’affermazione della parte, secondo la quale il dolospecifico della bancarotta fraudolenta documentale non potrebbe essere desuntoanche dalla distrazione patrimoniale. Invero, l’imprenditore o l’amministratore disocietà che sottrae dolosamente i beni della fallita, depauperando il patrimoniodella società a suo vantaggio, sa bene che la sua responsabilità può emergere inmaniera evidente dalla documentazione contabile. L’avvenuta distrazione,dunque, può sicuramente costituire un indice sintomatico del fatto che il reo abbiaoccultato o sottratto la documentazione contabile proprio al fine di recare a sé unvantaggio, nascondendo la distrazione realizzata.Del tutto generica è la deduzione relativa alla riqualificazione del reato inbancarotta semplice, che, in ogni caso, risulta del tutto incompatibile con laricostruzione dei fatti e il giudizio di responsabilità effettuato dai giudici di merito.2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 13 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]