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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44388/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo non ricorrente) per i reati di cui agli artt. 615-ter, commi 2 e 3 e 326 cod. pen.

La riforma in appello è consistita nell'assoluzione di Maresca dal primo reato per non aver commesso il fatto e nella declaratoria di prescrizione per entrambi gli imputati quanto al reato di rivelazione di segreti di ufficio.

Secondo quanto si legge nelle sentenze di merito, la vicenda concerne l'acquisizione clandestina, attuata mediante abusiva consultazione della casella di posta elettronica del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], del file contenente la richiesta di misura cautelare avanzata il 3 agosto 2011 dalla Procura partenopea nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per un'estorsione ai danni dell'allora Presidente del [OSCURATO:PERSONA]), file trasmesso via mail dal pubblico ministero all'indirizzo istituzionale del Giudice per le indagini preliminari il 4 agosto.

Tale condotta illecita - a lume del costrutto dei Giudici romani - fu attuata il 5 agosto 2011 da [OSCURATO:PERSONA], cancelliere in servizio presso quell'ufficio, addetto proprio alla Cancelleria del predetto magistrato; Reale era stato incaricato dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di contattare la Procura per ottenere l'invio del file all'indomani della trasmissione dell'esemplare cartaceo ed era a conoscenza delle password di accesso al computer ed alla casella di posta elettronica della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

L'acquisizione avvenne approfittando dell'assenza per ferie di quest'ultima, ferie concretamente fruite dal magistrato a partire dal giorno 5 agosto 2011.

Sempre secondo i Giudici di merito, tale file fu poi consegnato da Reale ad [OSCURATO:PERSONA], suo amico, che lo consegnò, a sua volta, al giornalista [OSCURATO:PERSONA] del settimanale Panorama, con cui Maresca ebbe, qualche giorno dopo, contatti telefonici, anche temporalmente vicini ad alcune telefonate con Reale.

Amadori scrisse e pubblicò, il 25 agosto 2011, un articolo sulla vicenda giudiziaria di Lavitola e degli altri indagati, in cui era riprodotta, nelle sue linee essenziali, la richiesta cautelare suddetta, sulla quale la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non aveva, a quel tempo, ancora provveduto.

Nel corso delle indagini, il medesimo file scaricato dal pc della [OSCURATO:PERSONA] fu rinvenuto su un supporto informatico sequestrato ad Amadori, ove era allocato anche il file relativo a un libro scritto da Maresca.

Amadori, nel corso del dibattimento, ha affermato che era stato Maresca a fornirgli il file, in cambio dell'interessamento per la pubblicazione del suo libro.

La Corte di appello ha escluso, tuttavia, il concorso del Maresca nel reato di accesso abusivo al sistema informatico, perché non era emersa né l'istigazione da parte sua né un previo accordo con Reale per la copiatura del file avvenuta il 5 agosto 2011, giacché i contatti Maresca/Annadori avevano avuto inizio solo il 18 agosto 2011; quanto all'altro reato, pur non smentendo la decisione del Giudice di prime cure circa il concorso di entrambi nella rivelazione del segreto, la Corte 1:erritoriale ha preso atto della decorrenza del termine prescrizionale.

2. Contro la sentenza di cui sopra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia.

L'unico motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

2.1. In particolare, la sentenza sarebbe manifestamente illogica laddove ha escluso il previo accordo con Maresca, ritenendo che Reale avesse agito senza alcun interesse personale né prospettiva di utilizzo della notizia.

2.2. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, inoltre, carente laddove ha ritenuto elemento indiziario individualizzante la conoscenza del piano ferie della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] da parte del Reale, quando si trattava di una notizia non riservata e che, peraltro, nella corrispondenza informatica tra il giornalista Amadori e il suo direttore Mulè„ era riportata in maniera imprecisa, così come imprecise erano le notizie circa la lunghezza della richiesta di misura cautelare ed i soggetti a cui la medesima si riferiva.

2.3. La decisione avversata sarebbe, inoltre, contraddittoria e si sarebbe registrato un travisamento della prova.

Per sostenere questa tesi, il ricorrente riporta la tempistica degli accessi al computer della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] del 4 e del 5 agosto 2011, come ricostruiti sia dal consulente tecnico del pubblico ministero che dal direttore del CISIA.

In particolare vi sarebbe stato travisamento quanto al tempo necessario per scaricare il file contenente la richiesta di misura cautelare sulla memoria esterna collegata al pc del Giudice per le indagini preliminari, ritenuta erroneamente di 53 secondi e non di due minuti e 46 secondi, come risultava dagli accertamenti.

2.4. Altro travisamento della prova, questa volta per omissione, sarebbe consistito nel non avvedersi che, il 4 agosto 2011, vi erano stati due accessi alla casella di posta elettronica della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], il secondo dei quali non avvenuto dal suo terminale, ma effettuato da un computer collocato nella rete interna di giustizia.

Il tutto mentre Reale era intento a fotocopiare atti per conto del Gip.

Aggiunge il ricorrente che l'operazione di copiatura del file era avvenuta con una serie di passaggi registrati dalla macchina e non direttamente sul supporto esterno e che altre persone, all'interno dell'ufficio GIP partenopeo, conoscevano la password della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il ricorrente, dunque, un'altra persona avrebbe avuto accesso alla mail box della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] il 4 agosto 2011, per individuare il file, ed il giorno successivo l'avrebbe copiato su una memoria esterna attraverso una serie di passaggi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Ancorché l'impugnativa non sia ripartita in motivi, devono enuclearsi, nell'ambito del ricorso, diversi argomenti di censura che impongono risposte differenziate.

Il primo aspetto su cui il ricorso si diffonde è quello della manifesta illogicità della decisione avversata laddove la Corte territoriale ha escluso il previo accordo di Reale con Maresca per l'acquisizione del file, ritenendo, quindi, che il primo avesse agito senza alcun interesse personale né prospettiva di utilizzo della notizia.

Ebbene, come si è precisato nel ritenuto in fatto, l'assoluzione di Maresca dal concorso nel reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. è legata alla tempistica emersa dall'istruttoria dibattimentale.

A fronte di un'acquisizione del file il 5 agosto 2011, infatti, il primo contatto tra Ivlaresca e Amadori si è registrato solo il 18 agosto successivo, donde la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse processualmente emerso che Maresca avesse avuto interesse ad istigare l'amico Reale ad impossessarsi del file, in quanto, alla data dell'impossessamento, non sussistevano prospettive di utilizzo delle notizie riservate ivi contenute.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che la pronunzia liberatoria nei confronti del coimputato di Reale non mini la logicità della motivazione della sentenza impugnata.

In primo luogo, la mancata dimostrazione di un accordo di Reale con Maresca preesistente all'accesso abusivo del 5 agosto 2011 non inficia la tenuta del ragionamento della Corte di merito sulla responsabilil:à del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., giacché essa al più rivela che è rimasto in ombra il movente che aveva spinto Reale ad impossessarsi della richiesta di misura cautelare, ma non esclude comunque tale impossessamento (siccome dimostrato sulla base di una serie di elementi indiziari, su cui infra) ed il passaggio del file da Reale a Maresca; passaggio emerso come certamente avvenuto quantomeno al tempo in cui si era concretizzata la possibilità di cederlo al giornalista in cambio dell'interessamento per la pubblicazone del libro, come dimostrato dal ritrovamento, nell'hard disk esterno sequestrato ad Amadori, sia del file con la richiesta di misura cautelare (si badi, dello stesso file ricavato dall'abusivo accesso del 5 agosto 2011, cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza di primo grado) che di quello che conteneva il libro scritto da Maresca.

In secondo luogo, il ricorrente trascura che il collegamento tra Reale, Maresca ed Amadori — elemento fortemente indiziante nel senso che fosse stato Reale a consegnare il file a Maresca -- è emerso dalla consecutio tra la telefonata che Maresca ha ricevuto da Amadori il 18 agosto 2011 (che costituisce il primo contatto tra i due), quella che Maresca ha fatto a Reale pochi minuti dopo (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e quella che, pochi minuti ancora dopo, Maresca ha fatto ad Amadori (pag. 24 della sentenza di primo grado); oltre che dalle numerose altre telefonate intervenute tra Maresca e Reale nelle fasi cruciali della trattativa con Amadori.

D'altra parte il Collegio accede all'indirizzo esegetico di questa Corte — maturato in materia di omicidio ma trasponibile anche nella fattispecie oggi sub iudice — secondo cui l'accertamento della causale non è essenziale ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato anche nel processo indiziario, a condizione che tale responsabilità emerga in modo certo da altri indizi, correttamente accertati e valutati, anche in relazione ad eventuali ipotesi alternative prospettate dalla difesa (Sez. 1, n. 25199 del 08/01/2015, Dessena, Rv. 263922; Sez. 1, n. 11807 del 12/02/2009, Gatti, Rv. 243485).

Il principio è stato ribadito in tempi più recenti laddove si è sostenuto che l'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109; Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, M., Rv. 270138).

Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha respinto le doglianze dell'appellante evidenziando diversi dati indiziari, convergenti nel senso della responsabilità del ricorrente, come si dirà nel prosieguo a proposito di altri risvolti delle doglianze.

2. Il ricorrente indulge, poi, sulle imprecisioni che avevano caratterizzato il passaggio di notizie da Annadori al suo direttore Mulè, che denoterebbero che esse non provenivano da Reale.

A questo proposito, il Collegio osserva, quanto all'imprecisione delle notizie circa la lunghezza ed i soggetti coinvolti nella richiesta cautelare, che tale dato non compromette la tenuta della sentenza impugnata nella misura in cui la non correttezza delle informazioni può essere frutto di una certa approssimazione determinatasi nei passaggi di notizie da Reale a Maresca e da quest'ultimo ad Amadori, che sarebbe poi stata ripianata dalla lettura della richiesta cautelare.

In ordine alla conoscenza da parte di terzi — oltre che di Reale — del piano ferie della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la questione è in fatto e, comunque, l'eventuale, predicata conoscenza generalizzata di detto piano non riguarderebbe il diverso profilo valorizzato dalla Corte di merito, vale a dire quello concernente le intenzioni del magistrato di revocare le ferie ove fosse stata emessa la misura cautelare richiesta dalla Procura, che è l'informazione a conoscenza del giornalista.Peraltro non ci si può esimere dal rimarcare che la direttrice critica del ricorrente si concentra su alcuni aspetti specifici, trascurando il complesso del ragionamento della Corte di appello, che non solo dalla conoscenza dell'intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di revocare le ferie in caso di accoglimento della richiesta, ma anche dalla conoscenza delle password da parte di Reale, dalla sua presenza in ufficio il 5 agosto e dall'assenza, nella medesima giornata, del magistrato, dalla velocità con cui il file era stato copiato (indice della conoscenza circa la sua allocazione), dall'amicizia tra Reale e Maresca (che avevano anche convissuto anni prima), oltre che dalla disponibilità, da parte di quest'ultimo, del medesimo file estratto dal pc violato ha tratto la prova, a mezzo di indizi gravi, precisi e concordanti, che l'autore dell'abusivo accesso fosse stato Reale.

Peraltro non va trascurata la contiguità temporale della telefonata tra Maresca e Reale già sopra richiamata, che si colloca subito dopo il primo contatto di quest'ultimo con Amadori il 18 agosto, ancorché valorizzata in sentenza in relazione alla sussistenza del reato di rivelazione di segreto di ufficio, ma avente anche portata confermativa della conclusione della Corte di merito sul reato di cui all'art. 615- ter cod. pen. 3.

Un terzo segmento del ricorso lamenta un travisamento della prova quanto al tempo necessario per scaricare il file contenente la richiesta di misura cautelare sulla memoria esterna collegata al pc del Giudice per le indagini preliminari, ritenuta erroneamente di 53 secondi e non di due minuti e 46 secondi, come risultava dagli accertamenti.

Anche tale snodo del ricorso non è ammissibile Il vizio denunziato si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

Ebbene, nel caso di specie effettivamente il travisamento da parte della Corte di appello vi è stato, ma esso non è decisivo.

La Corte territoriale ha, infatti, errato quando ha ritenuto che i 53 secondi riconnprendessero il tempo necessario per «aprire il computer della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], riversare il file della richiesta sul desktop e da qui sulla pennetta» (pag. 3 della sentenza impugnata).

Tale intervallo di tempo, infatti, come si evince anche dalla sentenza di primo grado (pag. 22), che ha ricostruito correttamente la sequenza, non andava dall'accesso al pc fino alla copia del file sulla memoria esterna ma dall'avvio del programma di gestione della posta elettronica (ore 11.14.37) alla visualizzazione del file sul desktop (ore 11.15.30).

Orbene, tale svista non è decisiva nell'economia della decisione, dal momento che, anche qualora l'errore non vi fosse stato ed il tempo fosse stato correttamente commisurato alle azioni in esso effettivamente ricomprese, se ne sarebbe comunque evinta una velocità di esecuzione compatibile con l'accesso di un soggetto che sapeva dove cercare il file.

4. Un altro argomento di censura attiene ad un ulteriore travisamento della prova addebitabile alla Corte di merito, questa volta per omissione, che sarebbe consistito nel non avvedersi che, il 4 agosto 2011, vi erano stati due accessi alla casella di posta elettronica della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], il sec:ondo dei quali non avvenuto dal suo terminale, ma effettuato da un altro computer collocato nella rete interna di giustizia che però non era stato individuato.

Il tutto — si legge nel ricorso — mentre Reale era intento a fotocopiare atti per conto del Gip.

Orbene, la questione del secondo accesso del 4 agosto 2022, quand'anche trascurata dalla Corte territoriale, non è decisiva né il ricorrente spiega quale fosse la sua decisività, perché l'autore di tale accesso non è stato identificato.

L'esclusione dell'ipotesi alternativa all'accesso di un terzo non identificato che il ricorrente mira a fronteggiare — vale a dire che sia stato Reale stesso ad effettuare quell'accesso dalla sua postazione — è supportata da un dato di fatto non verificabile nella sua portata, dal momento che non si conosce se e quale sia stato l'impegno del cancelliere a fotocopiare gli atti di interesse del Giudice per le indagini preliminari acclusi alla richiesta trasmessa in formato cartaceo e se tale attività fosse talmente assorbente da impedirgli di accedere, anche per pochi minuti, alla sua postazione di lavoro.

In ogni caso, la decisività difetta in ogni caso, perché il secondo accesso del 4 agosto 2011 non esclude quello, con copiatura del file "incriminato", accertato il 5 agosto, dal computer della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quando quest'ultima non c'era, utilizzando le sue credenziali.

E è proprio detto file, come già osservato, che è stato trovato sulla memoria esterna del giornalista Annadori, siccome consegnatogli da Maresca.

5. Dal complesso delle osservazioni svolte deve ritenersi l'inammissibilità del ricorso.

A tale inammissibilità consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo non ricorrente) per i reati di cui agli artt. 615-ter, commi 2 e 3 e 326 cod. pen. La riforma in appello è consistita nell'assoluzione di Maresca dal primo reato per non aver commesso il fatto e nella declaratoria di prescrizione per entrambi gli imputati quanto al reato di rivelazione di segreti di ufficio. Secondo quanto si legge nelle sentenze di merito, la vicenda concerne l'acquisizione clandestina, attuata mediante abusiva consultazione della casella di posta elettronica del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], del file contenente la richiesta di misura cautelare avanzata il 3 agosto 2011 dalla Procura partenopea nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per un'estorsione ai danni dell'allora Presidente del [OSCURATO:PERSONA]), file trasmesso via mail dal pubblico ministero all'indirizzo istituzionale del Giudice per le indagini preliminari il 4 agosto. Tale condotta illecita - a lume del costrutto dei Giudici romani - fu attuata il 5 agosto 2011 da [OSCURATO:PERSONA], cancelliere in servizio presso quell'ufficio, addetto proprio alla Cancelleria del predetto magistrato; Reale era stato incaricato dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di contattare la Procura per ottenere l'invio del file all'indomani della trasmissione dell'esemplare cartaceo ed era a conoscenza delle password di accesso al computer ed alla casella di posta elettronica della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. L'acquisizione avvenne approfittando dell'assenza per ferie di quest'ultima, ferie concretamente fruite dal magistrato a partire dal giorno 5 agosto 2011. Sempre secondo i Giudici di merito, tale file fu poi consegnato da Reale ad [OSCURATO:PERSONA], suo amico, che lo consegnò, a sua volta, al giornalista [OSCURATO:PERSONA] del settimanale Panorama, con cui Maresca ebbe, qualche giorno dopo, contatti telefonici, anche temporalmente vicini ad alcune telefonate con Reale. Amadori scrisse e pubblicò, il 25 agosto 2011, un articolo sulla vicenda giudiziaria di Lavitola e degli altri indagati, in cui era riprodotta, nelle sue linee essenziali, la richiesta cautelare suddetta, sulla quale la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non aveva, a quel tempo, ancora provveduto. Nel corso delle indagini, il medesimo file scaricato dal pc della [OSCURATO:PERSONA] fu rinvenuto su un supporto informatico sequestrato ad Amadori, ove era allocato anche il file relativo a un libro scritto da Maresca. Amadori, nel corso del dibattimento, ha affermato che era stato Maresca a fornirgli il file, in cambio dell'interessamento per la pubblicazione del suo libro. La Corte di appello ha escluso, tuttavia, il concorso del Maresca nel reato di accesso abusivo al sistema informatico, perché non era emersa né l'istigazione da parte sua né un previo accordo con Reale per la copiatura del file avvenuta il 5 agosto 2011, giacché i contatti Maresca/Annadori avevano avuto inizio solo il 18 agosto 2011; quanto all'altro reato, pur non smentendo la decisione del Giudice di prime cure circa il concorso di entrambi nella rivelazione del segreto, la Corte 1:erritoriale ha preso atto della decorrenza del termine prescrizionale. 2. Contro la sentenza di cui sopra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. 2.1. In particolare, la sentenza sarebbe manifestamente illogica laddove ha escluso il previo accordo con Maresca, ritenendo che Reale avesse agito senza alcun interesse personale né prospettiva di utilizzo della notizia. 2.2. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, inoltre, carente laddove ha ritenuto elemento indiziario individualizzante la conoscenza del piano ferie della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] da parte del Reale, quando si trattava di una notizia non riservata e che, peraltro, nella corrispondenza informatica tra il giornalista Amadori e il suo direttore Mulè„ era riportata in maniera imprecisa, così come imprecise erano le notizie circa la lunghezza della richiesta di misura cautelare ed i soggetti a cui la medesima si riferiva. 2.3. La decisione avversata sarebbe, inoltre, contraddittoria e si sarebbe registrato un travisamento della prova. Per sostenere questa tesi, il ricorrente riporta la tempistica degli accessi al computer della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] del 4 e del 5 agosto 2011, come ricostruiti sia dal consulente tecnico del pubblico ministero che dal direttore del CISIA. In particolare vi sarebbe stato travisamento quanto al tempo necessario per scaricare il file contenente la richiesta di misura cautelare sulla memoria esterna collegata al pc del Giudice per le indagini preliminari, ritenuta erroneamente di 53 secondi e non di due minuti e 46 secondi, come risultava dagli accertamenti. 2.4. Altro travisamento della prova, questa volta per omissione, sarebbe consistito nel non avvedersi che, il 4 agosto 2011, vi erano stati due accessi alla casella di posta elettronica della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], il secondo dei quali non avvenuto dal suo terminale, ma effettuato da un computer collocato nella rete interna di giustizia. Il tutto mentre Reale era intento a fotocopiare atti per conto del Gip. Aggiunge il ricorrente che l'operazione di copiatura del file era avvenuta con una serie di passaggi registrati dalla macchina e non direttamente sul supporto esterno e che altre persone, all'interno dell'ufficio GIP partenopeo, conoscevano la password della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, dunque, un'altra persona avrebbe avuto accesso alla mail box della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] il 4 agosto 2011, per individuare il file, ed il giorno successivo l'avrebbe copiato su una memoria esterna attraverso una serie di passaggi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Ancorché l'impugnativa non sia ripartita in motivi, devono enuclearsi, nell'ambito del ricorso, diversi argomenti di censura che impongono risposte differenziate. Il primo aspetto su cui il ricorso si diffonde è quello della manifesta illogicità della decisione avversata laddove la Corte territoriale ha escluso il previo accordo di Reale con Maresca per l'acquisizione del file, ritenendo, quindi, che il primo avesse agito senza alcun interesse personale né prospettiva di utilizzo della notizia. Ebbene, come si è precisato nel ritenuto in fatto, l'assoluzione di Maresca dal concorso nel reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. è legata alla tempistica emersa dall'istruttoria dibattimentale. A fronte di un'acquisizione del file il 5 agosto 2011, infatti, il primo contatto tra Ivlaresca e Amadori si è registrato solo il 18 agosto successivo, donde la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse processualmente emerso che Maresca avesse avuto interesse ad istigare l'amico Reale ad impossessarsi del file, in quanto, alla data dell'impossessamento, non sussistevano prospettive di utilizzo delle notizie riservate ivi contenute. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la pronunzia liberatoria nei confronti del coimputato di Reale non mini la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In primo luogo, la mancata dimostrazione di un accordo di Reale con Maresca preesistente all'accesso abusivo del 5 agosto 2011 non inficia la tenuta del ragionamento della Corte di merito sulla responsabilil:à del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., giacché essa al più rivela che è rimasto in ombra il movente che aveva spinto Reale ad impossessarsi della richiesta di misura cautelare, ma non esclude comunque tale impossessamento (siccome dimostrato sulla base di una serie di elementi indiziari, su cui infra) ed il passaggio del file da Reale a Maresca; passaggio emerso come certamente avvenuto quantomeno al tempo in cui si era concretizzata la possibilità di cederlo al giornalista in cambio dell'interessamento per la pubblicazone del libro, come dimostrato dal ritrovamento, nell'hard disk esterno sequestrato ad Amadori, sia del file con la richiesta di misura cautelare (si badi, dello stesso file ricavato dall'abusivo accesso del 5 agosto 2011, cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza di primo grado) che di quello che conteneva il libro scritto da Maresca. In secondo luogo, il ricorrente trascura che il collegamento tra Reale, Maresca ed Amadori — elemento fortemente indiziante nel senso che fosse stato Reale a consegnare il file a Maresca -- è emerso dalla consecutio tra la telefonata che Maresca ha ricevuto da Amadori il 18 agosto 2011 (che costituisce il primo contatto tra i due), quella che Maresca ha fatto a Reale pochi minuti dopo (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e quella che, pochi minuti ancora dopo, Maresca ha fatto ad Amadori (pag. 24 della sentenza di primo grado); oltre che dalle numerose altre telefonate intervenute tra Maresca e Reale nelle fasi cruciali della trattativa con Amadori. D'altra parte il Collegio accede all'indirizzo esegetico di questa Corte — maturato in materia di omicidio ma trasponibile anche nella fattispecie oggi sub iudice — secondo cui l'accertamento della causale non è essenziale ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato anche nel processo indiziario, a condizione che tale responsabilità emerga in modo certo da altri indizi, correttamente accertati e valutati, anche in relazione ad eventuali ipotesi alternative prospettate dalla difesa (Sez. 1, n. 25199 del 08/01/2015, Dessena, Rv. 263922; Sez. 1, n. 11807 del 12/02/2009, Gatti, Rv. 243485). Il principio è stato ribadito in tempi più recenti laddove si è sostenuto che l'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109; Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, M., Rv. 270138). Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha respinto le doglianze dell'appellante evidenziando diversi dati indiziari, convergenti nel senso della responsabilità del ricorrente, come si dirà nel prosieguo a proposito di altri risvolti delle doglianze. 2. Il ricorrente indulge, poi, sulle imprecisioni che avevano caratterizzato il passaggio di notizie da Annadori al suo direttore Mulè, che denoterebbero che esse non provenivano da Reale. A questo proposito, il Collegio osserva, quanto all'imprecisione delle notizie circa la lunghezza ed i soggetti coinvolti nella richiesta cautelare, che tale dato non compromette la tenuta della sentenza impugnata nella misura in cui la non correttezza delle informazioni può essere frutto di una certa approssimazione determinatasi nei passaggi di notizie da Reale a Maresca e da quest'ultimo ad Amadori, che sarebbe poi stata ripianata dalla lettura della richiesta cautelare. In ordine alla conoscenza da parte di terzi — oltre che di Reale — del piano ferie della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la questione è in fatto e, comunque, l'eventuale, predicata conoscenza generalizzata di detto piano non riguarderebbe il diverso profilo valorizzato dalla Corte di merito, vale a dire quello concernente le intenzioni del magistrato di revocare le ferie ove fosse stata emessa la misura cautelare richiesta dalla Procura, che è l'informazione a conoscenza del giornalista.Peraltro non ci si può esimere dal rimarcare che la direttrice critica del ricorrente si concentra su alcuni aspetti specifici, trascurando il complesso del ragionamento della Corte di appello, che non solo dalla conoscenza dell'intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di revocare le ferie in caso di accoglimento della richiesta, ma anche dalla conoscenza delle password da parte di Reale, dalla sua presenza in ufficio il 5 agosto e dall'assenza, nella medesima giornata, del magistrato, dalla velocità con cui il file era stato copiato (indice della conoscenza circa la sua allocazione), dall'amicizia tra Reale e Maresca (che avevano anche convissuto anni prima), oltre che dalla disponibilità, da parte di quest'ultimo, del medesimo file estratto dal pc violato ha tratto la prova, a mezzo di indizi gravi, precisi e concordanti, che l'autore dell'abusivo accesso fosse stato Reale. Peraltro non va trascurata la contiguità temporale della telefonata tra Maresca e Reale già sopra richiamata, che si colloca subito dopo il primo contatto di quest'ultimo con Amadori il 18 agosto, ancorché valorizzata in sentenza in relazione alla sussistenza del reato di rivelazione di segreto di ufficio, ma avente anche portata confermativa della conclusione della Corte di merito sul reato di cui all'art. 615- ter cod. pen. 3. Un terzo segmento del ricorso lamenta un travisamento della prova quanto al tempo necessario per scaricare il file contenente la richiesta di misura cautelare sulla memoria esterna collegata al pc del Giudice per le indagini preliminari, ritenuta erroneamente di 53 secondi e non di due minuti e 46 secondi, come risultava dagli accertamenti. Anche tale snodo del ricorso non è ammissibile Il vizio denunziato si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Ebbene, nel caso di specie effettivamente il travisamento da parte della Corte di appello vi è stato, ma esso non è decisivo. La Corte territoriale ha, infatti, errato quando ha ritenuto che i 53 secondi riconnprendessero il tempo necessario per «aprire il computer della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], riversare il file della richiesta sul desktop e da qui sulla pennetta» (pag. 3 della sentenza impugnata). Tale intervallo di tempo, infatti, come si evince anche dalla sentenza di primo grado (pag. 22), che ha ricostruito correttamente la sequenza, non andava dall'accesso al pc fino alla copia del file sulla memoria esterna ma dall'avvio del programma di gestione della posta elettronica (ore 11.14.37) alla visualizzazione del file sul desktop (ore 11.15.30). Orbene, tale svista non è decisiva nell'economia della decisione, dal momento che, anche qualora l'errore non vi fosse stato ed il tempo fosse stato correttamente commisurato alle azioni in esso effettivamente ricomprese, se ne sarebbe comunque evinta una velocità di esecuzione compatibile con l'accesso di un soggetto che sapeva dove cercare il file. 4. Un altro argomento di censura attiene ad un ulteriore travisamento della prova addebitabile alla Corte di merito, questa volta per omissione, che sarebbe consistito nel non avvedersi che, il 4 agosto 2011, vi erano stati due accessi alla casella di posta elettronica della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], il sec:ondo dei quali non avvenuto dal suo terminale, ma effettuato da un altro computer collocato nella rete interna di giustizia che però non era stato individuato. Il tutto — si legge nel ricorso — mentre Reale era intento a fotocopiare atti per conto del Gip. Orbene, la questione del secondo accesso del 4 agosto 2022, quand'anche trascurata dalla Corte territoriale, non è decisiva né il ricorrente spiega quale fosse la sua decisività, perché l'autore di tale accesso non è stato identificato. L'esclusione dell'ipotesi alternativa all'accesso di un terzo non identificato che il ricorrente mira a fronteggiare — vale a dire che sia stato Reale stesso ad effettuare quell'accesso dalla sua postazione — è supportata da un dato di fatto non verificabile nella sua portata, dal momento che non si conosce se e quale sia stato l'impegno del cancelliere a fotocopiare gli atti di interesse del Giudice per le indagini preliminari acclusi alla richiesta trasmessa in formato cartaceo e se tale attività fosse talmente assorbente da impedirgli di accedere, anche per pochi minuti, alla sua postazione di lavoro. In ogni caso, la decisività difetta in ogni caso, perché il secondo accesso del 4 agosto 2011 non esclude quello, con copiatura del file "incriminato", accertato il 5 agosto, dal computer della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quando quest'ultima non c'era, utilizzando le sue credenziali. E è proprio detto file, come già osservato, che è stato trovato sulla memoria esterna del giornalista Annadori, siccome consegnatogli da Maresca. 5. Dal complesso delle osservazioni svolte deve ritenersi l'inammissibilità del ricorso. A tale inammissibilità consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13
Sentenza Cassazione n. 44388/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris