CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 novembre 1960
Cassazione n. 46275/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/02/2021 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Catania in data 11 novembre 2015 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di tentata rapina aggravata, commessa in danno di persona di oltre 65 anni che aggrediva nel tentativo di sottrarle la sequenza alfanumerica del codice bancomat. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto che si versasse in una ipotesi di reato impossibile, posto che la condotta del ricorrente, limitatosi ad introdurre le mani nelle tasche della vittima, sarebbe stata inidonea ad offendere l'interesse tutelato dalla norma, tenuto conto che la persona offesa non era in possesso del codice bancomat ma solo di un pezzo di carta, sicché anche il supposto oggetto del reato sarebbe stato inesistente; 2) violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, per avere la Corte riconosciuto le circostanze attenuanti generiche soltanto come equivalenti alle aggravanti e non prevalenti, in ogni caso determinando la pena in misura troppo elevata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Quanto al primo motivo, il ricorrente sostiene in diritto la tesi della sussistenza del reato impossibile travisando i dati di fatto posti a base della sentenza impugnata, che ha specificato come la vittima fosse effettivamente in possesso del codice bancomat che l'imputato voleva sottrarle attraverso una aggressione alla persona. Ne consegue che la tesi giuridica poggia su una ricostruzione del fatto del tutto scollata dalla analisi del merito operata dalla Corte di appello e non più rivedibile in questa sede. 2. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che il giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, effettuato dalla Corte di appello in termini di equivalenza, non avrebbe potuto essere più favorevole al ricorrente, posto che è stata contestata e ritenuta dai giudici di merito la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, che in nessun caso può essere ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, stante il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod.pen.. L'ulteriore censura sulla commisurazione della pena non aveva formato oggetto dell'atto di appello e non può trovare ingresso in questa sede comportando valutazioni di merito sottratte al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ra o DEPOSITATO