CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 05/08/1964avverso la sentenza del 02/02/2026 della Corte di appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermatola sentenza del Tribunale di Messina del 17 ottobre 2024 con la quale CarmeloGraceffa e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il delitto di truffacommesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore degli imputati, deducendo tre motivi:2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen. censurandol'affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di truffa.2.2. Vizio di motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen. deducendol'inadeguatezza e l'illogicità della motivazione resa dalla Corte di appello in ordineall'affermazione di responsabilità.2.3. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 e 63 cod. pen. lamentandol'insufficienza della motivazione circa l'esercizio del potere discrezionale nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In data 22 giugno 2026, è pervenuto atto di remissione della querelasporta da [OSCURATO:PERSONA] e contestuale accettazione di remissionedella querela da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore specialedi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod.proc. pen., il reato per cui si procede, perseguibile ad istanza della personaoffesa, si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen.Trova, quindi, applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unitedi questa Corte, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenzadel ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione delreato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiaratadal giudice di legittimità, purché il ricorso - come avvenuto nel caso in esame -sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004,Chiasserini, Rv.227681-01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante,Rv. 281326-01).3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nonemergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e sidebba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.4. Consegue, in base al disposto dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., lacondanna degli imputati al pagamento delle spese del procedimento, nonrisultando diversamente convenuto nell’atto di remissione e di accettazione dellaremissione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto perremissione di querela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]