Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10146/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 00MD4DJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per lé.annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto, pluriaggravato anche dalla recidiva specifica e reiterata, con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche, in continuazione con sentenza della Corte di appello di Genova del 25 giugno 2019, irrevocabile il 10/09/2019 - ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen., e riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e, fermo il giudizio comparazione delle circostanze in termini di equivalenza, ha rideterminato la pena.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, che, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione dell'art. 69 comma quattro cod. pen., a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2023, che consente ora il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti pur in presenza di recidiva aggravata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per rivalutare il giudizio di bilanciamento delle circostanze, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 141/2023.

2. Con la sentenza della Corte costituzionale, invocata dalla difesa, è stata affermata la necessità di soddisfare l "esigenza di mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria".

Il pronunciamento è allineato con pronunce precedenti ( da ultimo, corte Cost. n. 201/2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; Corte Cost. n. 94/2023 in cui la declaratoria di illegittimità dell'art. 69 co. 4 cod. pen. ha avuto riguardo al divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.in relazione ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo), e successive ( Corte cost. n. 188/2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 648 ter.1 co. 2 c.p. nella versione di cui alla

I. 186/2014, da applicarsi ratione temporis ai reati commessi in data anteriore al 15/12/2021 (data di entrata in vigore del d.l. 195/2021 ), le quali avevano già ritenuto incompatibile con la Costituzione, e segnatamente con il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., il meccanismo del divieto di prevalenza di singole circostanze attenuanti rispetto all'aggravante della recidiva reiterata, riconducibile alla regola generale di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen..

Con la sentenza n. 141 del 2023 è stato, dunque, affermato che, anche rispetto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4), cod. pen., il giudice non deve necessariamente irrogare una pena manifestamente sproporzionata al disvalore del singolo fatto di reato, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost..

3. Consegue a siffatta declaratoria che il Giudice di merito deve procedere a una ponderata valutazione delle circostanze in gioco, anche quando risulti contestata la recidiva di cui all'art. 99 comma quarto, cod. pen., in quanto il giudizio di prevalenza - prima non concedibile - è oggi astrattamente non escludibile a priori.

Poiché la difesa aveva, nel proprio atto di appello, invocato l'applicazione delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza sulle aggravanti, compresa la recidiva c:ontestata, prevalenza che, all'epoca in cui venne pronunciata la sentenza impugnata, era esclusa dalla norma di legge, ora dichiarata incostituzionale, s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinchè la Corte di appello, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 141/2023, operi la necessaria rivalutazione del solo giudizio di comparazione delle circostanze, chiarendo in quali termini esso debba essere considerato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 00MD4DJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per lé.annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto, pluriaggravato anche dalla recidiva specifica e reiterata, con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche, in continuazione con sentenza della Corte di appello di Genova del 25 giugno 2019, irrevocabile il 10/09/2019 - ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen., e riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e, fermo il giudizio comparazione delle circostanze in termini di equivalenza, ha rideterminato la pena. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, che, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione dell'art. 69 comma quattro cod. pen., a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2023, che consente ora il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti pur in presenza di recidiva aggravata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per rivalutare il giudizio di bilanciamento delle circostanze, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 141/2023. 2. Con la sentenza della Corte costituzionale, invocata dalla difesa, è stata affermata la necessità di soddisfare l "esigenza di mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria". Il pronunciamento è allineato con pronunce precedenti ( da ultimo, corte Cost. n. 201/2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; Corte Cost. n. 94/2023 in cui la declaratoria di illegittimità dell'art. 69 co. 4 cod. pen. ha avuto riguardo al divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.in relazione ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo), e successive ( Corte cost. n. 188/2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 648 ter.1 co. 2 c.p. nella versione di cui alla I. 186/2014, da applicarsi ratione temporis ai reati commessi in data anteriore al 15/12/2021 (data di entrata in vigore del d.l. 195/2021 ), le quali avevano già ritenuto incompatibile con la Costituzione, e segnatamente con il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., il meccanismo del divieto di prevalenza di singole circostanze attenuanti rispetto all'aggravante della recidiva reiterata, riconducibile alla regola generale di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen.. Con la sentenza n. 141 del 2023 è stato, dunque, affermato che, anche rispetto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4), cod. pen., il giudice non deve necessariamente irrogare una pena manifestamente sproporzionata al disvalore del singolo fatto di reato, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.. 3. Consegue a siffatta declaratoria che il Giudice di merito deve procedere a una ponderata valutazione delle circostanze in gioco, anche quando risulti contestata la recidiva di cui all'art. 99 comma quarto, cod. pen., in quanto il giudizio di prevalenza - prima non concedibile - è oggi astrattamente non escludibile a priori. Poiché la difesa aveva, nel proprio atto di appello, invocato l'applicazione delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza sulle aggravanti, compresa la recidiva c:ontestata, prevalenza che, all'epoca in cui venne pronunciata la sentenza impugnata, era esclusa dalla norma di legge, ora dichiarata incostituzionale, s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinchè la Corte di appello, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 141/2023, operi la necessaria rivalutazione del solo giudizio di comparazione delle circostanze, chiarendo in quali termini esso debba essere considerato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma,