CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 36984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1967 avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 7 aprile 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato il riesame interposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con il quale è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art 240-bis cod. pen. della somma di euro 6000, rinvenuta nella disponibilità dell'Anelli, indagato del reato di cui all'art 73, commi 1 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990; somma ritenuta non proporzionata alle sue capacità reddituali. 2. Propone ricorso la difesa dell'indagato e adduce cinque diversi motivi. 2.1.Con i primi due motivi la difesa lamenta difetto di motivazione e violazione di legge quanto alla ritualità del sequestro, reso, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, in violazione dei termini di cui al comma 3-bis dell'art. 321 cod. proc. pen. quando ormai era inefficace l'originario sequestro reso il 21 febbraio 2023 dalla polizia giudiziaria (caduto sulle medesime somme), non convalidato dal Giudice per le indagini preliminari. Tanto imponeva la restituzione degli importi sequestrati con il titolo divenuto inefficace; al contempo rendeva ulteriormente illegittimo il nuovo sequestro, adottato pur in presenza di tale ragione di perenzione del titolo originario. 2.2. Con i motivi terzo e quarto si contesta la motivazione spesa nel devalutare gli elementi offerti dalla difesa a sostegno della legittima disponibilità delle somme sequestrate, affermata sulla base di una altrettanto assente valutazione del giudizio di sproporzione che dovrebbe giustificare l'adozione della misura. 2.3. Con l'ultimo motivo si lamenta la mera apparenza della motivazione spesa nel valutare il ipiericulum in mora': [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. 1 primi due motivi - che meritano una disamina congiunta- sono manifestamente infondati alla luce dello scrutinio degli atti trasmessi a questa Corte, consentito dalla natura del vizio prospettato. 3. Emerge, in particolare, che le somme attinte dal vincolo cautelare in contestazione sono state originariamente sequestrate dalla polizia giudiziaria perché erroneamente ritenute profitto del reato contestato. Il sequestro in questione non è poi stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari ed è stata ordinata la restituzione delle somme sequestrate. Prima della restituzione, il Pubblico Ministero procedente ha fatto istanza per un nuovo sequestro, stavolta adottato ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in funzione della confisca ex art. 240-bis cod. pen. Ora, se corrisponde al vero che tale nuova richiesta conteneva nell'epigrafe richiami alla richiesta di convalida del vincolo originariamente apposto; al contempo, è altrettanto evidente, in linea con quanto segnalato dal Tribunale, che il contenuto della stessa metteva in evidenza puntualmente le attuali ragioni fondanti il nuovo titolo cautelare invocato, correttamente disposto dal Giudice per le indagini preliminari alla luce della incontroversa possibilità del pubblico ministero procedente di sollecitare l'adozione di un nuovo provvedimento anticipatorio, articolando in termini diversi la relativa pretesa cautelare. Né il fatto che la misura fosse stata adottata quando era attuale l'obbligo di restituzione derivante dalla mancata convalida dell'originario sequestro è aspetto che inficia il provvedimento impugnato, solo favorito sul piano pratico ed esecutivo da tale inerzia, unicamente ascrivibile alla condotta del Pubblico Ministero, ma non sanzionabile sul piano processuale in termini di invalidità del nuovo sequestro. 4. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili perché prospettati in termini eccentrici rispetto alle censure consentite in sede di legittimità laddove il ricorso riguardi una misura reale. E' consolidato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere gli "errores in iudicando" o "in procedendo" e quei (soli) vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel caso, la decisione gravata appare immune da vizi motivazionali tali da poter essere utilmente censurati in questa sede. Il Tribunale, infatti, ha preso in considerazione la documentazione allegata dalla difesa, escludendo che la stessa potesse comprovare la legittima disponibilità delle somme sequestrate. In particolare, è stato rimarcato che, in assenza di altr)L fonti reddituali, le provviste finanziarie attestate dalle dette allegazioni non potevano che ritenersi assorbite dalle esigenze di sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare, così da non giustificare la disponibilità degli importi sequestrati. Tanto porta la decisione impugnata al riparo da vizi prospettabili in questa sede, dovendosi escludere che la motivazione spesa sul punto possa ritenersi " meramente apparente" nei termini sopra precisati; al contempo, disvela l'inadeguatezza delle censure esposte sul punto dal ricorso, dirette a contestare il contenuto delle relative scelte valutative in termini estranei ai limiti del devoluto consentito in questa sede. 5. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso.Anche a voler accedere alla tesi in forza della quale i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. e alla confisca obbligatoria di cui all'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. devono contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del "periculum in mora", illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, estendendo anche a tali misure le indicazioni di principio contenute nella sentenza n. 36959 del 24/06/2021 " Ellade" delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità ( come recentemente rimarcato dalla sentenza della Quinta Sezione di questa stessa Corte n. 44221 del 29/09/2022, Rv. 283810, espressamente richiamata dal Tribunale), resta da dire che la decisione gravata ha puntualmente motivato sul tema, così da rendersi immune da censure, anche in parte qua. In particolare, con valutazione tutt'altro che illogica e dunque ancor meno suscettibile di rilievi critici in questi tata sottolineata l'ontologica volatilità dei beni in sequestro, aspetto destinato a concretare il pericolo dispersioneesotteso all'intervento anticipatorio accordato/se letto alla luce delle difficoltà economiche rassegnate dallo stesso ricorrente (che ha dichiarato, in sede di convalida, dell'arresto di essersi determinato a delinquere per la necessità di sostenere la famiglia, obiettivo non garantito dalla sua attività lavorativa lecita). 6. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 cod. proc. pen. nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e