CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14828/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] FURNARI,che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisionedel G.U.P. del Tribunale di Ravenna che, nel giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] dei reati, a lei ascritti, di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale(capo A) e in bancarotta impropria per aggravamento del dissesto (capo B), qualeamministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del05/12/2020, di fatto amministrata dal compagno [OSCURATO:PERSONA], che ha definito separatamentela propria posizione.2. Ricorre per cassazione l’imputata, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale svolge due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione aisensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, denuncia vizi della motivazione, per mancanza o manifestaillogicità, ed errata applicazione dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza circa i criteri perindividuare la responsabilità dell’amministratore di diritto nel reato di bancarotta distrattiva, inspecie con riguardo alla prova dell’elemento soggettivo.2.2. Con il secondo motivo, è denunciata la erronea applicazione dei principi chepresiedono all’individuazione dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolentadocumentale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2. La ricorrente deduce di aver operato quale mera “testa di legno”, avendo accettato diassumere la carica di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fin dal momentodella sua costituzione, al solo scopo di fare da prestanome, lasciando interamente l’effettivagestione nelle mani del compagno [OSCURATO:PERSONA], e di essere rimasta all’oscuro degli eventuali disegnicriminosi di quest’ultimo. La consapevolezza in capo alla ricorrente del depauperamento delpatrimonio e della fraudolenta tenuta della contabilità da parte del compagno sarebbe stata,dunque, affermata dalla Corte sulla base di mere presunzioni e, comunque, non fondata suobiettivi riscontri. In tale prospettiva, la ricorrente deduce di non avere mai avuto un ruolo attivonelle condotte distrattive, in quanto, al di là del titolo formale, ella aveva sempre e solo svoltol’attività di cameriera all’interno dell’esercizio commerciale, senza alcun coinvolgimento nellagestione economica della fallita, senza contatti con istituti bancari, fornitori, clienti e con ilcommercialista. Denuncia, quindi, il vizio motivazionale della sentenza impugnata con riguardoalla affermata responsabilità quale consapevole concorrente nella condotta fraudolentadell’amministratore di fatto.3. La denuncia non coglie nel segno.3.1. Non vi è dubbio che l’amministratore di diritto, ancorché “testa di legno”, possa esserechiamato a rispondere dei reati fallimentari in quanto commessi, anche attraverso omissioni, inconcorso con l’amministratore di fatto. A norma dell’art. 40, comma secondo, cod. pen. infatti,«non impedire, un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo» e siffattoobbligo, nella vicenda in esame, scaturisce dal disposto di cui all’art. 2392 cod. civ., che individuagli obblighi e la responsabilità degli amministratori. Ne deriva, dunque, che «rientrando gliinteressi tutelati dalle norme penali societarie e fallimentari tra quelli affidati alle cure degliamministratori, è correttamente configurabile il concorso ex art. 40, cpv., cod. pen. tutte le voltein cui l’amministratore di una società, violando l’obbligo di vigilanza e quello di attivarsi inpresenza di atti pregiudizievoli, abbia consentito ad altri amministratori (o comunque a soggettiche di fatto abbiano compiuto atti di gestione) di perpetrare delitti». (Sez. 5, n. 15850 del26/06/1990, Rv. 185887, in tema di bancarotta distrattiva).3.2. Tanto, con riguardo all’elemento oggettivo del reato, mentre, in relazione all’elementopsicologico del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il dolo, in forma diretta oeventuale, dell’amministratore formale, postula almeno la generica consapevolezza, pur nonriferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramitedell’amministratore di fatto (tra le altre, Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831).Ed invero, costituisce principio ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte econdiviso da questo Collegio, quello secondo cui, una volta accertata la presenza di determinatibeni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza diadeguata giustificazione della destinazione a loro data, non legittima, sic et simpliciter, lapresunzione del concorso nella dolosa sottrazione anche dell’amministratore di diritto che si rivelimera testa di legno, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo diamministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosinutriti dall’amministratore di fatto (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166; Sez. 5, n.19049 del 19/02/2010, Rv. 247251; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Rv. 228713), anche se,come è stato precisato, allorchè si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratoreesclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propriacondotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione delrischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazionedella responsabilità penale (arg. ex Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767).3.3. Si tratta di un principio che, mutatis mutandis, si è affermato anche con riferimentoalla bancarotta fraudolenta documentale, della quale l’amministratore di diritto risponde anchese sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita, in quanto sussiste ilsuo diretto e personale obbligo di tenere e conservare le predette scritture, purché però siafornita la dimostrazione dell’effettiva e concreta consapevolezza del loro stato (Sez. 5, n. 43977del 14/07/2017, Pastechi. Rv. 271754), precisandosi, con riguardo alla ipotesi qui rilevante (Sez.5, n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282280), che, in tema di bancarotta documentale“generica”, per la sussistenza del dolo dell’amministratore solo formale, non occorre che questisi sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità voltiad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficienteche l’abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione dellasignificativa possibilità dell’alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio deipoteri doveri di vigilanza e controllo che gli competono.3.3.1. Dunque, per un verso, può ritenersi pacifico che, al fine di determinare il contenutodel dolo della bancarotta fraudolenta documentale nell'ipotesi in cui il reato sia imputatoall'amministratore formale che si rivela in realtà essere un mero prestanome degli effettivigestori della società fallita, l'assunzione solo formale della carica gestoria non consental'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi, e non altri, è il diretto destinatario ex art. 2392c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5,n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754 ). Da qui, il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altriin concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto lagestione della società, non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degliamministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forzadel disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5,Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133).3.3.2. Ma – come è stato precisato - “Se non sussiste alcuna automatica esenzione diresponsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettantoautomaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla leggefallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materialedel reato.3.3.3. Ed è questo il senso dell'orientamento che è venuto consolidandosi nellagiurisprudenza di questa Corte, per cui è necessaria la dimostrazione, non solo astratta epresunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale daimpedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, diprocurare un ingiusto profitto a taluno, attentandosi altrimenti al principio costituzionale dellapersonalità della responsabilità penale” (Sez. 5 n. 44666 del 04/11/2021 Rv. 282280, che harichiamato, ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, nonmassimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del01/03/2019, Alessio, non massimata).3.3.4. Con ciò si vuole dire che, per affermare la responsabilità dell'amministratore"prestanome", non basta richiamare l'insegnamento della Suprema Corte circa la presenza di undolo quantomeno eventuale nell'accettazione della carica gestoria. «Se è incontestabile, infatti,che l'accettazione della carica conferisce doveri di vigilanza e controllo (una posizione digaranzia), la cui violazione comporta responsabilità penale, a titolo di dolo generico, è pur veroche l'addebito di consapevole mancanza di condotta impeditiva del fatto illecito può muoversisoltanto quando la condotta omissiva sia stata accompagnata dalla rappresentazione dellasituazione anti-doverosa (onde legittimare la prefigurazione dei consequenziali eventi tipici delreato o, nella prospettazione del dolo eventuale, l'accettazione del rischio del loro accadimento).Sul punto, proprio in contesto societario, cfr. sez. 3^, 09/04/1997, Ciciani, Rv. 208804.Diversamente opinando, e assegnando con modalità quasi meccanica la responsabilità per fattocommesso dal terzo, si rischia di ledere il principio di personalità della responsabilità penale,ovvero di traslare il dolo della bancarotta fraudolenta in un addebito a sfondo meramentecolposo, ben diversa essendo sia la responsabilità riferibile, anche a titolo di colpa, ex art. 224legge fall., ovvero quella civilistica discendente dall'art. 2392 cod. civ. e ss. a riguardo delleviolazioni operate dagli amministratori. È, dunque, necessario che il giudice fornisca una qualchemotivazione sulla possibilità, non soltanto astratta e presunta, ma reale, della conoscenza incapo al "prestanome" sullo stato delle scritture (ovvero del programmato disegnodell'amministratore di fatto di omessa tenuta) in guisa tale da cagionare l'effetto di impedire laricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi di dolo specifico, di procurare ingiustoprofitto a taluno »(Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816).3.3.5. Può, quindi, ribadirsi, con riguardo alla bancarotta documentale per sottrazione oper omessa o irregolare tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, che ben può ritenersila responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresafallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservarele suddette scritture (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010 , Rv. 247251 Sez. 5 n. 54490 del26/09/2018, Rv. 274166), purchè sia fornita la dimostrazione della effettiva e concretaconsapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari, o,per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno (Sez. 5, n. 28007 del04/06/2004, Rv. 228713; Sez. 5 n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, rv. 257950; Sez. 3 n. 38780del 14/05/2015, Rv. 264971; Sez. 5 n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; Sez. 5, n. 54490 del26/09/2018, Rv. 274166). In applicazione di siffatti principi, deve, dunque, affermarsi chesiffatta consapevolezza deve emergere dai dati probatori ed essere oggetto di puntualemotivazione.3.4. A tali coordinate ermeneutiche si è attenuta la sentenza impugnata, la quale haconsiderato come, sulla base dei dati istruttori, l'imputata non era all'oscuro delle vicendesocietarie, ma pienamente consapevole di esse.3.4.1. Nella vicenda in scrutinio, non può, invero, sottovalutarsi la circostanza, emersa neldibattimento, che l’amministratore di fatto, vero deus ex machina dell’intera operazionefraudolenta, abbia deciso di far figurare quale amministratrice formale, già dalla costituzionedella società, la compagna, anche con l’intenzione di consentirle di acquisire conoscenza delledinamiche gestorie di una attività commerciale, che fino a quel momento le erano del tuttoestranee, e che l’accettazione del ruolo di prestanome per l’intera vita della società, cosìcontestualizzata faccia intravedere in capo alla ricorrente la consapevolezza di contribuire aldisegno fraudolento del [OSCURATO:PERSONA]. D’altronde, nella ricostruzione del suo ruolo, sono stativalorizzati, dalla Corte di appello, ulteriori elementi che consentono di ritenere provato che ilcontributo della donna fosse consapevole delle specifiche finalità perseguite dall’amministratoredi fatto.3.4.2. La sentenza impugnata ricostruisce la consapevolezza in capo alla ricorrente dellafraudolenta gestione societaria da parte dell’amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA], suocompagno di vita, e padre del loro figlio, sulla base del ruolo svolto dalla donna all’internodell’attività commerciale, (cameriera, addetta alla sala, e addetta alla cassa), del rapportopersonale e familiare con l’amministratore di fatto, essendo emersa dalle fonti dichiarative unatotale condivisione delle dinamiche di vita e della gestione dell’attività imprenditoriale, nellaquale la ricorrente era stata pienamente coinvolta dal suo compagno: non può ragionevolmentedubitarsi che tale ‘vissuto’, pacificamente emerso nel giudizio di merito, e riferito dagli stessiimputati, abbia consentito alla ricorrente di acquisire piena conoscenza delle dinamiche illeciteportate avanti dal [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione di quanto riferito da quest’ultimo, circa l’intenzionedi inserire la sua compagna, più giovane di lui, nella gestione della società onde assicurare,tramite lei, un futuro imprenditoriale al loro figlio, così coinvolgendo direttamente la Mosutiunella logica imprenditoriale perseguita. Sulla base di tali concreti elementi, la Corte di appello hanon illogicamente ritenuto che la ricorrente sia stata posta nella condizione di fatto di rendersiconto e anche di condividere la fraudolenta attività gestoria del suo compagno, essendo questele modalità da lui concretamente messe in pratica.3.4.3. In tal senso, la Corte d’appello, investita di uno specifico motivo di impugnazione, haillustrato una pluralità di indici di fraudolenza, costituiti da onerosi costi di locazione, dai debitidella pregressa gestione di altra analoga attività, del conseguente pericolo di drenaggio diliquidità della fallita per onorare i debiti, come di fatto avvenuto e ammesso dal [OSCURATO:PERSONA]. Taliindici erano ampiamente percepibili dalla Mosutiu, in ragione del pieno coinvolgimento dellastessa nella gestione dell’attività commerciale - nella quale ha svolto un ruolo attivo, soprattuttoper l’essere stata addetta alla cassa del locale commerciale, che le consentiva di prendereconoscenza della situazione contabile e delle difficoltà economiche della società, e di rendersiben conto delle dinamiche fraudolente portate avente dal compagno, certamente degli artificicontabili attuati dal [OSCURATO:PERSONA], sulla cui attività ha, quindi, consapevolmente omesso di esercitareil dovuto controllo.3.4.4. Invero, la Corte d’appello ha tenuto a precisare - nell’affermare il ruolodell’amministratrice formale, la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall’amministratoredi fatto e la sua conseguente responsabilità - che, pur emergendo come il ruolo della Mosutiu«fosse soprattutto di mera facciata» (pg. 3), e che “la gestione del denaro spettava al [OSCURATO:PERSONA]”–nondimeno, la complessiva ricostruzione fattuale, proveniente, in particolare, dalle fontidichiarative, consentiva di affermare che la ricorrente “non era affatto la figura del prestanometotalmente estraneo alla gestione della società e quindi completamente ignaro delle sue vicende,ma era comunque implicata e coinvolta nelle attività sociali”, affermazione che trova oggettivo econcreto fondamento argomentativo, nell’ottica argomentativa della sentenza impugnata,nell’avere l’imputata svolto attività lavorativa all’interno dell’esercizio commerciale, anchegestendo la cassa, attività che ha consentito alla Corte di appello di affermare che “anche se lagestione del denaro spettava al [OSCURATO:PERSONA], la Mosutiu partecipava alla tenuta dei conti”, e che,quindi, “è assai verosimile che la Mosutiu avesse accettato consapevolmente il rischio che,lasciando di fatto la gestione al compagno, questi avrebbe potuto compiere atti di cattivagestione, anche vietati”, essendo anche a conoscenza delle difficoltà economiche che avevanoconnotato la pregressa analoga attività, i cui debiti ancora gravavano sul [OSCURATO:PERSONA].3.4.5. Con specifico riguardo alla bancarotta documentale si osserva, altresì, - essendopacifico che, ai fini della configurabilità del dolo in capo al prestanome, bisogna che si dimostrila effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture, non potendo questi rispondereper il solo fatto di essere investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita, -che, nel caso scrutinato, è emerso pacificamente che, dal 2016, le scritture contabili risultavanototalmente assenti cosicché rimane irrilevante che la ricorrente fosse a conoscenza o meno delloro stato, essendo venuta meno a un preciso dovere correlato alla sua posizione di garanzia neiconfronti dei creditori. Non era, infatti, in discussione la loro cattiva tenuta, ma il fatto di averetotalmente privato gli organi fallimentari delle medesime, con l’inevitabile consapevolezza, daparte della Mosutiu, che la sua inerzia avrebbe certamente arrecato pregiudizio alla massa deicreditori, dal momento che la chiusura dell’esercizio commerciale (la cui decozione erairreversibilmente conclamata nel 2015) rendeva evidente il dissesto societario. D’altronde, laCorte territoriale ha anche osservato, conclusivamente, che la situazione non era diversa nelperiodo antecedente, fino al 2015, che era stato connotato da totale noncuranza per la regolaretenuta alle scritture contabili, sorretta dalla consapevole assunzione del rischio che, in caso didissesto, non sarebbe stato possibile ricostruire in maniera attendibile il passivo societario. Giovaanche ricordare che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesidell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., il dolo, generico può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolentapatrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritturecontabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazionedell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alladissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5 n. 33575 del 08/04/2022 Rv.283659).3.4.6. Orbene, al di là dell’assunzione formale della carica, che già costituisce un importanteindizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza dei reati addebitati, nel caso dispecie, per le concrete circostanze che l’hanno accompagnata, può dirsi raggiunta la prova direttadell'elemento psicologico tipico, proprio alla luce dell’analisi delle circostanze concrete del fatto,le quali restituiscono, attraverso un corretto ragionamento inferenziale, la prova dellacomponente rappresentativa del dolo, cosicchè può dirsi correttamente assolto dal giudice dimerito il compito argomentativo, che, senza indulgere in rigidi automatismi probatori, haevidenziato le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, chel'amministratore formale abbia consapevolmente concorso nella realizzazione dei reati.3.4.7. La valutazione compiuta dalla sentenza impugnata sugli elementi di prova posti afondamento della responsabilità penale dell’imputata è pienamente congrua, essendo stataaffermata sulla base di un iter logico-giuridico perfettamente coerente con il consolidato principiosecondo cui, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta oeventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singoleoperazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto(Sez. 5 n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831).4.Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026Il consigliere relatoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena