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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24349/2026

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udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con il quale il difensore dell'imputato denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al tentativo di furto - è inammissibile in quanto il ricorrente non si confronta realmente con la motivazione della Corte d'appello e si limita a reiterare le censure già proposte e adeguatamente vagliate dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi, hanno ritenuto che non sussistono dubbi in ordine alla commissione del reato da parte dell'imputato, alla luce delle operazioni condotte dai Carabinieri che avevano portato, successivamente, all'identificazione del ricorrente, il quale non ha neppure fornito una ricostruzione alternativa volta a giustificare la sua presenza sul luogo del fatto; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con il quale il difensore dell'imputato denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al tentativo di furto - è inammissibile in quanto il ricorrente non si confronta realmente con la motivazione della Corte d'appello e si limita a reiterare le censure già proposte e adeguatamente vagliate dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi, hanno ritenuto che non sussistono dubbi in ordine alla commissione del reato da parte dell'imputato, alla luce delle operazioni condotte dai Carabinieri che avevano portato, successivamente, all'identificazione del ricorrente, il quale non ha neppure fornito una ricostruzione alternativa volta a giustificare la sua presenza sul luogo del fatto; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24349/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris