CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33873/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ Rilevato che, con il primo e con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] (condannato alla pena di mesi sette di reclusione per il reato di tentata frode in commercio di svariate autovetture usate) e la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (condannata alla sanzione pecuniaria di 25.800 Euro per l'illecito amministrativo, dipendente dal suddetto reato, di cui all'art. 25 bis.1, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 231/2001) lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 56 e 515 cod. pen. poiché la Corte d'appello avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sugli esiti della consulenza tecnica del pubblico ministero - che si era limitata a fare indagini di tipo cartolare, invece di eseguire analisi sull'effettivo stato d'uso dei veicoli - (primo motivo) e poiché avrebbe riconosciuto la responsabilità sulla scorta della documentazione (fatture di vendita, schede di valutazione ed estratti meccanografici degli archivi interni dei venditori delle autovetture alla società dell'imputato) acquisita dal consulente tecnico, inattendibile ed inutilizzabile in assenza di escussione dei soggetti che tali documenti avevano emesso (secondo motivo, con il quale si evidenziano i profili di illegittimità delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito con riguardo all'accertamento della percorrenza chilometrica dei singoli veicoli per i quali era intervenuta condanna); Ritenuto che si tratta di motivi inammissibili, che riproducono pressoché pedissequamente (cfr. atto di appello) profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, con doppia pronuncia conforme, dai giudici di merito e volti a prefigurare un'alternativa lettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; ed invero, non essendo prevista alcuna nullità o inutilizzabilità (in alcun modo argomentata in ricorso) di rilievi del consulente tecnico fondati su acquisizione di elementi documentali, non può dubitarsi della natura di prova documentale delle fatture, come pure delle schede tecniche e degli estratti meccanografici degli archivi informatici interni delle concessionarie dalle quali la società dell'imputato aveva acquistato le autovetture, documentazione dalla quale - con accertamento in fatto non illogicamente motivato e qui non altrimenti sindacabile (inammissibili dunque, sul punto, le censure proposte in ricorso circa il fatto che con riguardo ad alcune autovetture le fatture di vendita non indicassero la percorrenza chilometrica, avendo la sentenza impugnata rilevato che, in tal caso, la stessa era evincibile dall'ulteriore documentazione richiamata nella consulenza tecnica) - i giudici di merito, sulla scorta del rilievo peritale del chilometraggio risultante sui veicoli al momento del sequestro, hanno accertato che in tutti i casi per cui è intervenuta condanna il contachilometri era stato indubbiamente alterato dall'imputato, posto che quando egli aveva acquistato quei veicoli il venditore aveva dato atto di una percorrenza chilometrica sempre superiore; Rilevato che, con il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge con riferimento agli artt. 56 e 515 cod. pen. sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe ritenuto integrata la fattispecie delittuosa tentata pur in assenza di elementi da cui desumere che le vetture fossero in esposizione per offerta al pubblico, è inammissibile poiché, sulla scorta di un accertamento in fatto in questa sede insindacabile - vale a dire che i veicoli erano esposti per la vendita nell'autosalone gestito dall'imputato - si è fatto buongoverno del condivisibile orientamento giusta il quale, in tema di frode nell'esercizio del commercio, mentre la fattispecie consumata è integrata dalla consegna materiale della merce all'acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (Sez. 3, n. 45916 del 18/09/2014, Tebai, Rv. 260915); Ritenuto che anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, alla luce del consolidato orientamento per cui il giudice del merito, sul punto, esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, ciò che nella specie è avvenuto, avendo la sentenza dato conto dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione favorevole senza che le critiche svolte in ricorso scalfiscano la logicità della motivazione; Rilevato che - al di là dell'inammissibilità dei motivi comuni di cui si è dato conto - la generica doglianza con cui la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 25 bisl, comma 1, lett. a) d.lgs. 231/2001, poiché sarebbe stata comminata una pena superiore all'ammontare del capitale sociale e poiché non avrebbe considerato che nel caso di specie si versava nell'ipotesi di reato tentato, è inammissibile in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, posto che la citata disposizione prevede che la sanzione amministrativa a carico dell'ente può essere fino a 500 quote e, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata senza che sul punto siano state svolte specifiche contestazione, la sanzione in concreto inflitta è stata applicata in modo contenuto tenendo conto della previsione per i delitti tentati fissata nell'art. 26 d.lgs. 231/2001, essendosi applicate (cfr. sentenza di primo grado) 100 quote nell'importo minimo di legge. Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem