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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 settembre 2025

Cassazione n. 31300/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 settembre 1986 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 19 settembre 2025 con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l'istanza di esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 1 e ss.

L. 199/2010 con riferimento al titolo SIEP 2023/45 del Procuratore Generale di Catanzaro.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 4 bis, comma 1 bis e 1 ter, Ord. pen. e all'art. 1, comma 2, lett.a),

I. 26 novembre 2010, n. 199, letti in combinato disposto con l'art. 116 cod. pen. e con i principi costituzionali dei cui agli artt. 27, comma 3, e 3 Cost.

Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'automatismo preclusivo in presenza di condanna per concorso anomalo, la mancata valutazione della natura relativa della presunzione di pericolosità sociale e l'omessa istruttoria sugli elementi concreti allegati dalla difesa, non avendo tenuto conto il Tribunale della riforma introdotta dall'art. 1 del dl.. 31 ottobre 2022, n. 162 convertito dalla legge 20 dicembre 2022, n. 199.

Il comma 1-bis dell'art. 4-bis Ord. pen., che consente la concessione dei benefici penitenziari anche in assenza di collaborazione purché il condannato alleghi "elementi specifici" idonei ad escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 54, comma 4, Ord. pen., all'art. 69-bis, comma 1, Ord. pen., all'art. 1, comma 2, lett. a),

I. 26 novembre 2010, n. 199.

Deduce il ricorrente il mancato esame del reclamo relativamente alla liberazione anticipata pendente e alla sua incidenza determinante sul calcolo della pena residua, nonché denuncia la motivazione apparente per omessa considerazione di tale elemento decisivo.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 1, comma 2, lett. d),

I. 26 novembre 2010, n. 199, e agli artt. 133 e 203 cod. pen., per omessa o insufficiente valutazione degli elementi favorevoli allegati a esclusione di ogni pericolosità sociale attuale e per erroneo utilizzo di precedenti penali definitivamente estinti ai fini del giudizio prognostico.

Il ricorrente deduce che il Tribunale di Sorveglianza non ha valutato gli elementi favorevoli ed il percorso trattamentale del condannato.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione di prova decisiva in relazione all'ordinanza della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro del 17 maggio 2022, quale atto processuale già acquisito e formalmente prodotto, incidente in modo determinante sul giudizio di pericolosità sociale.

Lamenta il ricorrente l'omessa valutazione della pericolosità sociale del condannato anche per quanto emerso dall'ordinanza della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro del 17 maggio 2022.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] concludeva per il rigetto del ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Nel caso di specie si verte in tema di applicazione dell'esecuzione della pena a domicilio disciplinata dall'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199 in base al quale è previsto che «la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (...)».

Non è superfluo premettere che le cause di esclusione da tale particolare modalità esecutiva della pena riguardano: i condannati a taluno dei delitti indicati dall'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 cod. pen., i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen., salvo il caso di accoglimento del reclamo previsto dall'art. 14-ter Ord. pen., il caso in cui vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga, o ricorrano specifiche e motivate ragioni per ritenere sussistente il pericolo di commissione di altri delitti ovvero quando non vi sia l'idoneità e l'effettività del domicilio, anche in funzione della tutela delle persone offese dal reato.

La legge n. 199 del 2010 non ha previsto, quindi, una misura alternativa alla detenzione diversa e ulteriore da quella disciplinata dall'art. 47-ter Ord. pen. avendo inteso, in ragione della condizione contingente di sovraffollamento carcerario, introdurre una speciale modalità di esecuzione della pena attuativa della finalità rieducativa di cui all'art. 27 Cost., allo scopo di rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere.

L'applicazione è stata, peraltro, limitata ai condannati a pene brevi, anche se parte di una pena maggiore, ritenuti di scarsa pericolosità.

La differente disciplina e ratio sottesa dalla norma in esame rispetto alla menzionata misura alternativa, risulta ancor più evidente se si considera la previsione di cui all'art. 1, comma 8, legge n. 199 del 2010 che, invero, prevede l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47-ter Ord. pen. solo ove compatibile con quella introdotta nel 2010, con la conseguenza che è da escludere la mera sovrapposizione della disciplina prevista dall'Ordinamento penitenziario con quella di cui alla norma in esame.

Va quindi condiviso e ribadito l'arresto secondo cui «l'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è applicabile anche in deroga alle regole poste dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare, e quindi indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura» (Sez. 1, n. 6138 del 11/12/2013, deo. 2014, Caldarozzi, Rv. 259469).

33. Tanto premesso, è evidente l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse del condannato.

3.1. Il primo motivo del ricorso è infondato.

Come detto, l'esecuzione della pena inferiore a diciotto mesi presso il domicilio è una speciale modalità di esecuzione della pena che il legislatore, con l'evidente intento di sopperire al sovraffollamento carcerario, ha limitato ai condannati a pene brevi, anche se parte di una pena maggiore, ritenuti di scarsa pericolosità.

Ne discende che il magistrato di sorveglianza deve verificare se vi siano cause di esclusione normativamente previste.

3.1.1. L'art. 1 della legge 26 dicembre 2010, n. 199, invero, stabilisce, nella disciplina passata a regime (per effetto del d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014), che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato, o altro luogo pubblico o privato di cura, salvo specifiche esclusioni di tipo oggettivo o soggettivo, e salvo vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga, o sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti, ovvero manchi un domicilio effettivo ed idoneo, anche in funzione delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

Tra le esclusioni di tipo oggettivo la disposizione annovera, al suo comma 2, lett. a), l'intervenuta condanna -come nel caso in esame- per taluno dei delitti indicati dall'art. 4-bis Ord. pen., delitti tra cui rientra anche il reato di omicidio di cui agli artt. 117 e 575 cod. pen., per il quale il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna.

3.1.2. Il ricorrente non apporta alcun convincente argomento, che induca il Collegio a rimeditare l'indirizzo interpretativo testé enunciato, fondato sulla non equivoca previsione normativa, che deve essere dunque mantenuto fermo rispetto all'istituto a regime.

3.2. I restanti motivi sono assorbiti dalla esclusione di tipo oggettivo menzionata al punto che precede.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in C ncelleria oggi 4 4 2 (- Rornedli g,c;frp • , tys • ' • ¦p:At [OSCURATO:PERSONA] rIrT17 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 settembre 1986 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 19 settembre 2025 con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l'istanza di esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 1 e ss. L. 199/2010 con riferimento al titolo SIEP 2023/45 del Procuratore Generale di Catanzaro. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 4 bis, comma 1 bis e 1 ter, Ord. pen. e all'art. 1, comma 2, lett.a), I. 26 novembre 2010, n. 199, letti in combinato disposto con l'art. 116 cod. pen. e con i principi costituzionali dei cui agli artt. 27, comma 3, e 3 Cost. Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'automatismo preclusivo in presenza di condanna per concorso anomalo, la mancata valutazione della natura relativa della presunzione di pericolosità sociale e l'omessa istruttoria sugli elementi concreti allegati dalla difesa, non avendo tenuto conto il Tribunale della riforma introdotta dall'art. 1 del dl.. 31 ottobre 2022, n. 162 convertito dalla legge 20 dicembre 2022, n. 199. Il comma 1-bis dell'art. 4-bis Ord. pen., che consente la concessione dei benefici penitenziari anche in assenza di collaborazione purché il condannato alleghi "elementi specifici" idonei ad escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 54, comma 4, Ord. pen., all'art. 69-bis, comma 1, Ord. pen., all'art. 1, comma 2, lett. a), I. 26 novembre 2010, n. 199. Deduce il ricorrente il mancato esame del reclamo relativamente alla liberazione anticipata pendente e alla sua incidenza determinante sul calcolo della pena residua, nonché denuncia la motivazione apparente per omessa considerazione di tale elemento decisivo. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 1, comma 2, lett. d), I. 26 novembre 2010, n. 199, e agli artt. 133 e 203 cod. pen., per omessa o insufficiente valutazione degli elementi favorevoli allegati a esclusione di ogni pericolosità sociale attuale e per erroneo utilizzo di precedenti penali definitivamente estinti ai fini del giudizio prognostico. Il ricorrente deduce che il Tribunale di Sorveglianza non ha valutato gli elementi favorevoli ed il percorso trattamentale del condannato. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione di prova decisiva in relazione all'ordinanza della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro del 17 maggio 2022, quale atto processuale già acquisito e formalmente prodotto, incidente in modo determinante sul giudizio di pericolosità sociale. Lamenta il ricorrente l'omessa valutazione della pericolosità sociale del condannato anche per quanto emerso dall'ordinanza della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro del 17 maggio 2022. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] concludeva per il rigetto del ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Nel caso di specie si verte in tema di applicazione dell'esecuzione della pena a domicilio disciplinata dall'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199 in base al quale è previsto che «la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (...)». Non è superfluo premettere che le cause di esclusione da tale particolare modalità esecutiva della pena riguardano: i condannati a taluno dei delitti indicati dall'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 cod. pen., i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen., salvo il caso di accoglimento del reclamo previsto dall'art. 14-ter Ord. pen., il caso in cui vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga, o ricorrano specifiche e motivate ragioni per ritenere sussistente il pericolo di commissione di altri delitti ovvero quando non vi sia l'idoneità e l'effettività del domicilio, anche in funzione della tutela delle persone offese dal reato. La legge n. 199 del 2010 non ha previsto, quindi, una misura alternativa alla detenzione diversa e ulteriore da quella disciplinata dall'art. 47-ter Ord. pen. avendo inteso, in ragione della condizione contingente di sovraffollamento carcerario, introdurre una speciale modalità di esecuzione della pena attuativa della finalità rieducativa di cui all'art. 27 Cost., allo scopo di rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere. L'applicazione è stata, peraltro, limitata ai condannati a pene brevi, anche se parte di una pena maggiore, ritenuti di scarsa pericolosità. La differente disciplina e ratio sottesa dalla norma in esame rispetto alla menzionata misura alternativa, risulta ancor più evidente se si considera la previsione di cui all'art. 1, comma 8, legge n. 199 del 2010 che, invero, prevede l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47-ter Ord. pen. solo ove compatibile con quella introdotta nel 2010, con la conseguenza che è da escludere la mera sovrapposizione della disciplina prevista dall'Ordinamento penitenziario con quella di cui alla norma in esame. Va quindi condiviso e ribadito l'arresto secondo cui «l'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è applicabile anche in deroga alle regole poste dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare, e quindi indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura» (Sez. 1, n. 6138 del 11/12/2013, deo. 2014, Caldarozzi, Rv. 259469). 33. Tanto premesso, è evidente l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse del condannato. 3.1. Il primo motivo del ricorso è infondato. Come detto, l'esecuzione della pena inferiore a diciotto mesi presso il domicilio è una speciale modalità di esecuzione della pena che il legislatore, con l'evidente intento di sopperire al sovraffollamento carcerario, ha limitato ai condannati a pene brevi, anche se parte di una pena maggiore, ritenuti di scarsa pericolosità. Ne discende che il magistrato di sorveglianza deve verificare se vi siano cause di esclusione normativamente previste. 3.1.1. L'art. 1 della legge 26 dicembre 2010, n. 199, invero, stabilisce, nella disciplina passata a regime (per effetto del d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014), che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato, o altro luogo pubblico o privato di cura, salvo specifiche esclusioni di tipo oggettivo o soggettivo, e salvo vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga, o sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti, ovvero manchi un domicilio effettivo ed idoneo, anche in funzione delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato. Tra le esclusioni di tipo oggettivo la disposizione annovera, al suo comma 2, lett. a), l'intervenuta condanna -come nel caso in esame- per taluno dei delitti indicati dall'art. 4-bis Ord. pen., delitti tra cui rientra anche il reato di omicidio di cui agli artt. 117 e 575 cod. pen., per il quale il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna. 3.1.2. Il ricorrente non apporta alcun convincente argomento, che induca il Collegio a rimeditare l'indirizzo interpretativo testé enunciato, fondato sulla non equivoca previsione normativa, che deve essere dunque mantenuto fermo rispetto all'istituto a regime. 3.2. I restanti motivi sono assorbiti dalla esclusione di tipo oggettivo menzionata al punto che precede. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in C ncelleria oggi 4 4 2 (- Rornedli g,c;frp • , tys • ' • ¦p:At [OSCURATO:PERSONA] rIrT17 i
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