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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 30897/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di cui all'art. 491 cod. pen., per aver falsificato due carr biali.

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.

Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela della parte civile raccolto il 17 febbraio 2023 dalla Questura di Sulmona, nonché il verbale di relativa accettazione, da parte dell'imputato, redatto il 5 maggio 2023 dalla Questura di Pescara.

3. La fattispecie in contestazione rientra tra i reati procedibili a querela ex art. 493-bis cod. pen..

Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4.

L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Pone le spese processuali a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA].

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di cui all'art. 491 cod. pen., per aver falsificato due carr biali. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela della parte civile raccolto il 17 febbraio 2023 dalla Questura di Sulmona, nonché il verbale di relativa accettazione, da parte dell'imputato, redatto il 5 maggio 2023 dalla Questura di Pescara. 3. La fattispecie in contestazione rientra tra i reati procedibili a querela ex art. 493-bis cod. pen.. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. Così de