CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36191/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso letta la memoria trasmessa nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso o Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 giugno 2021 la Corte d'appello di Lecce: a) ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, attribuitogli quale amministratore della Alupoint s.r.I., dichiarata fallita in data 15 luglio 2010; b) ha rideterminato la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. co., I. fall. 2. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando: a) che la decisione della Corte territoriale era fondata su una lettura inesatta dei dati dell'istruttoria dibattimentale, dai quali era emerso che la somma oggetto della distrazione contestata era stata utilizzata, nel corso di circa vent'anni, solo per compensare il costo delle cd. spettanze "fuori paga" dei dipendenti per lavoro straordinario; b) che, pertanto, non era ravvisabile alcun intento fraudolento dell'imputato; c) che il tema delle cd. "ricariche carta amministratore" non era stato affrontato in appello, alla luce della presunzione di onerosità della funzione gestoria . dell'amministratore. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Innanzi tutto, occorre rilevare che, già dinanzi alla Corte territoriale, non sono state sollevate questioni in relazione alle distrazioni commesse attraverso le cd. ricariche della cd. «carta amministratore». Ne discende che le - peraltro generiche - considerazioni sviluppate in ricorso con riguardo al tema del compenso dell'amministratore, prospettano violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Con riferimento al profilo dell'impiego delle somme per il pagamento «fuori busta» del compenso per lavoro straordinario, va ribadito che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715) - ciò che, nella specie, non è posto in discussione. In tale contesto, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1, I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). È peraltro evidente che le spiegazioni richieste al fallito non possono, a pena di vanificarne la funzione sopra ricostruita, tradursi in mere congetture o in rilievi di assoluta genericità. Sez. V n. 13531 del 29/01/2015, Cauzo, non massimata, che si è occupata della questione dei pagamenti per contanti, non legittima alcuna approssimazione ricostruttiva, in nome della difficoltà di documentare siffatti modi di estinzione delle obbligazioni, ma critica le conclusioni della Corte territoriale che aveva ritenuto inattendibili le quietanze di pagamento sottoscritte dai lavoratori e svalutato una prova testimoniale confermativa. In nessun luogo la sentenza indicata ritiene sufficiente la mera plausibilità economica di pagamenti irregolari per giustificare qualunque assunto dell'imprenditore. Essa, anzi, per altro verso, dimostra che è tutt'altro che disagevole documentare, sia pure con le scritture contabili e con le prove testimoniali, l'impiego delle risorse per finalità imprenditoriali. Peraltro, anche in tale prospettiva, rimane impregiudicata la necessità della preliminare dimostrazione non solo dei destinatari dei pagamenti, ma anche della loro causale, secondo l'attenta puntualizzazione, sempre a proposito di pagamenti "in nero", di Sez. 5, n. 47561 del 11/10/2016, Morosi, Rv. 268700. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineato l'assoluta assenza di specificità della deduzione difensiva, che tale è rimasta nel ricorso per cassazione, nel quale si sostiene, genericamente ed assertivamente, che «nel corso dell'istruttoria dibattimentale [...] è emerso che la somma "distratta" è stata utilizzata [...] solo ed esclusivamente per compensare il gran parte il costo delle cd. spettanze "fuori busta paga" dei dipendenti [...]». 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu