CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H05K
Titolo CCNL: CCNL Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi
Titolo accordo: CCNL per i dirigenti, quadri, impiegati ed operai dipendenti dei settori Turismo, Agenzie di viaggio e Pubblici esercizi
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale; turismo
Parti datoriali: ANPIT; ATECA; UNICA
Parti sindacali: CISAL; CISAL TERZIARIO
Decorrenza: 2026-04-01
Scadenza: 2029-03-31
Stipula: 2026-05-18
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-245629
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=245629
--- Testo contratto ---
ANPIT-UNICA e ATECA (aderente ad ANPIT)
con CISAL e CISAL Terziario
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai Dipendenti dei
Settori
Turismo
Strutture Ricettive e all’Aria aperta
Agenzie di viaggio
Tour Operator, Network di Agenzie di Viaggio
Pubblici Esercizi
Ristoranti, Bar, Punti di ristoro autostradale
Roma, 18 Maggio 2026.
Il presente CCNL, che recepisce il Protocollo di rinnovo del 10/03/2026, ha validità dal 1° Aprile
2026 al 31 Marzo 2029 e rinnova il previgente CCNL del 24 maggio 2022.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Associazioni Datoriali ANPIT ed UNICA e le Organizzazioni Sindacali CISAL e CISAL
Terziario stipulanti il presente CCNL intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del
Testo contrattuale e, pertanto, ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri Contratti,
riservandosi ogni azione di salvaguardia.
L’Associazione Ateca mantiene i diritti fintantoché sarà aderente ad Anpit. Nell’ipotesi in cui tale
affiliazione dovesse venire meno, indipendentemente dalla parte che esprimerà e formalizzerà la
risoluzione/recesso, la stessa perderà ogni diritto di prop rietà intellettuale sul testo contrattuale, con
tutte le conseguenti inibizioni, anche in termini di partecipazione ai rinnovi contrattuali nonché ogni
diritto sindacale connesso.
Gli Enti Istituzionali quali, Ministero del Lavoro, CNEL, INPS, INAIL e le Banche Dati, oltre ai
Lavoratori e ai Datori di lavoro iscritti a una delle Associazioni Datoriali stipulanti il presente CCNL
e all’Ente Bilaterale, potranno liberamente utilizzarne il testo, anche memorizzandolo su supporti
cartacei o informatici.
Via Cristoforo Colombo, n. 115 - 00147 Roma
Sito Internet: www.enbic.it
C.F. 97711130589
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Sedi Nazionali delle Parti Datoriali Sottoscrittici il presente CCNL
ANPIT: Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario
Via Cristoforo Colombo, n. 456 - 00145 ROMA
Sito Internet: www.anpit.it
UNICA: Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio,
dei Servizi e dell’Artigianato
Corso d’Italia, n. 39- 00198 ROMA
Sito Internet: www.federazioneunica.it
ATECA: Associazione Sindacale Datoriale
Viale delle Milizie, n. 38 - 00192 ROMA
Sito Internet: www.ateca.it
Sedi Nazionali delle Parti Sindacali Sottoscrittici il presente CCNL
C.I.S.A.L. Terziario: Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori
commercio, servizi, terziario e turismo
C.F. 97086090582
Via Cristoforo Colombo, n. 112 - 00147 ROMA
Sito Internet: www.cisalterziario.it
C.I.S.A.L.: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
C.F. 80418520583
Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/B 00187 ROMA
Sito Internet: www.cisal.org
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Indice del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Titolo Artt. Descrizione Pag.
Verbale di Accordo 11
Premessa del rinnovo contrattuale 13
Disciplina Generale 21
I 1 Aspetti ed Ambiti applicativi del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i Dirigenti, Quadri, Impiegati
ed Operai Dipendenti de l “Turismo, Agenzie di
Viaggio e Pubblici Esercizi”
23
II 2-3 Il CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici
Esercizi”
26
III 4-6 CCNL: Decorrenza e durata
• Decorrenza e durata del CCNL
• Indennità di Vacanza Contrattuale
28
IV 7-9 CCNL: Stampa e distribuzione
• Esclusiva del CCNL
• Distribuzione del CCNL ai Lavoratori
29
V 10 CCNL: Efficacia 30
VI 11 CCNL: Definizioni 31
VII 12-23 Diritti sindacali e di Rappresentanza
• RSA/RST
• Assemblea Sindacale
• Cariche Sindacali
• Trattenuta sindacale
43
VIII 24-29 Livelli di Contrattazione e Incontri
• Contratto Collettivo Nazionale (di Primo livello)
• Contratto Collettivo Integrativo (di Secondo
livello)
• Ambiti della Contrattazione Collettiva di Secondo
livello
48
IX 30-32 Diritti d’informazione 55
X 33-45 Referendum Aziendale: strumento di Democrazia
sindacale diretta
• Oggetto, finalità, definizione e tipi, Condizioni,
effetti ed ambito di applicazione
58
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XI 46 Collaborazione dei Lavoratori nella gestione
dell’Impresa
66
XII 47-48 Welfare Contrattuale
• Costituzione e Condizioni
• Welfare Aziendale
67
XIII 49-51 Premio di Risultato 71
XIV 52 Partecipazione agli utili 72
XV 53 Mobilità e Mercato del Lavoro 73
XVI 54-55 Gli istituti del nuovo Mercato del Lavoro 73
XVII 56-64 Lavoro a Tempo Parziale
• Definizioni e Condizioni
• Trattamento economico e normativo
• Lavoro supplementare e straordinario
• Clausole elastiche e flessibili
• Trasformazioni del rapporto
74
XVIII 65-80 Lavoro a Tempo Determinato e Stagionale
• Assunzione e divieti
• Disciplina generale (durata, prosecuzione del
rapporto, estinzione del rapporto, periodi
interruttivi, diritto di precedenza, tredicesima
mensilità e permessi retribuiti)
• Limiti quantitativi
81
XIX 81-99 Telelavoro
• Definizioni, ambito e condizioni e Tipologie
• Diritti e doveri del Telelavoratore
• Trattamento economico e normativo del
Telelavoro
99
XX 100-113 Lavoro Agile
• Definizioni, ambito e condizioni
• Postazione di lavoro e Telecontrollo
• Diritti e doveri del Lavoratore Agile
• Trattamento economico e normativo del
Lavoratore Agile
105
XXI 114-120 Lavoro Intermittente
• Definizioni, ambito e condizioni
112
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• Trattamento economico e Indennità di
disponibilità
XXII 121-131 Contratto di Somministrazione di Lavoro
• Definizioni, ambito e condizioni, limiti e divieti
• Regime di solidarietà
• Tutela del Lavoratore e potere disciplinare
121
XXIII 132-139 Disciplina dell'Apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore
125
XXIV 140-144 Disciplina dell'Apprendistato di alta formazione e di
ricerca
129
XXV 145-166 Disciplina dell’Apprendistato professionalizzante 131
XXVI 167-169 Mobilità verticale
• Definizione, Condizioni e Aspetti generali
• Patto di Prova per l’acquisizione di mansioni
superiori
• Mobilità Verticale per l’acquisizione di mansioni
superiori
145
XXVII 170 Condizioni d’ingresso
• Definizione
• Condizioni e Aspetti generali
• Durata
148
XXVIII 171-173 Tirocinio (o Stage) e Alternanza Scuola Lavoro 150
XXIX 174-179 Collaborazioni
• Ambito di riferimento
• Trattamento economico e normativo
• Profili fiscali, contributivi e assicurativi
151
XXX 180-182 Lavoratori: costituzione del rapporto di lavoro
• Lettera di assunzione
• Documenti e visita preassuntiva e idoneità alla
mansione
156
XXXI 183 Periodo di Prova
• Patto di prova
• Durata minima
161
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XXXII 184-187 Mansioni del Lavoratore
• Mansioni, sostituzioni e mutamento
• Mansioni jolly
163
XXXIII 188 Formazione e Aggiornamento 164
XXXIV 189-198 Orario di lavoro
• Definizione, profili e turni avvicendati
• Limiti (giornaliero, settimanale, mensile,
semestrale, straordinario annuo, Banca delle Ore
e Media mobile)
• Composizione multiperiodale dell’orario
ordinario di lavoro e Clausola Elastica
• Personale discontinuo
166
XXXV 199 Personale non soggetto a limitazione d’orario 173
XXXVI 200-201 Riposo Giornaliero e Riposo Settimanale 174
XXXVII 202-203 Permessi, Aspettative e Congedi
• Permessi retribuiti e Riposi compensativi
• Sintesi previsione dei permessi, aspettative e
congedi vari
177
XXXVIII 204 Festività e Festività abolite 186
XXXIX 205 Intervallo per la consumazione dei pasti 187
XL 206-207 Maternità e relative Prestazioni En.Bi.C. 189
XLI 208-209 Ferie
• Maturazione
• Regolamentazione
191
XLII 210 Malattia o Infortunio non professionali
• Condizioni e Periodo di comporto
• Indennità INPS e Integrazione Datoriale
• Controllo assenze
194
XLIII 211 Malattia o Infortunio professionali
• Condizioni e Periodo di comporto
• Indennità INAIL e Integrazione Datoriale
• Controllo assenze
201
XLIV 212 Aspettative non retribuite 203
XLV 213 Sostegno al reddito caso morte del lavoratore per
malattia o infortunio o per invalidità permanente
assoluta
204
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XLVI 214-215 Gratifica natalizia o Tredicesima mensilità
• Erogazione
• Contabilizzazione mensile
204
XLVII 216-218 Trattamento di Fine Rapporto
• Definizione, Liquidazione e Anticipazioni
205
XLVIII 219 Cessione o Trasformazione dell’Azienda 208
XLIX 220-228 Ente Bilaterale Confederale (ENBIC)
• Competenze, finalità, contributi e adempimenti
• “Gestione speciale” per le Prestazioni Sanitarie
Integrative e Caso morte/infortuni
• Elemento Contrattuale Perequativo
• Responsabilità per mancata contribuzione
208
L 229 Previdenza Complementare 220
LI 230 Patronati 220
LII 231 Contributo d’Assistenza Contrattuale 221
LIII 232 Rispetto della Riservatezza 221
Disciplina Speciale 223
LIV 233-250 Norme particolari per i Dirigenti
• Costituzione del rapporto di lavoro
• Disciplina del rapporto di lavoro e cessazione
dello stesso
• Polizza assicurativa e Responsabilità Civile
225
LV 251-261 Norme particolari per i Quadri
• Costituzione del rapporto di lavoro
• Disciplina del rapporto di lavoro
• Polizza assicurativa e Responsabilità Civile
232
LVI 262-266 Classificazione Unica
• Criteri di inquadramento del personale
• Sintesi della Classificazione con sistema europeo
“E.Q.F.”
• Classificazione Contrattuale del personale:
Categorie Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai
236
LVII 267-269 Operatori di Vendita
• Definizione e Classificazione degli Operatori di
Vendita
• Retribuzione fissa e condizionata o provvigioni
319
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LVIII 270-276 Trattamento Economico Contrattuale Complessivo
(“minimo contrattuale”)
• Clausola di salvaguardia e t rattamento
economico complessivo
• Sistema di calcolo della retribuzione
• P.B.N.C.M. ed Elemento Regionale
• Indennità Mensile di Mancata Contrattazione
• Tabelle Retributive Regionali
• Aumenti Periodici di anzianità
322
LIX 277-280 Trattamento economico: Indennità
• Indennità di Cassa
• Indennità per il Lavoro Discontinuo
• Funzione Autista/Corriere (aggiornata)
339
LX 281-287 Trattamento economico: Maggiorazioni
• Lavoro straordinario e straordinario con riposo
compensativo
• Lavoro “a recupero” - Banca delle Ore
• Lavoro straordinario o supplementare : Indennità
forfetaria
• Cessione dei Riposi e del saldo della Banca delle
Ore
• Lavoro ordinario a turni: maggiorazioni
340
LXI 288-296 Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando -
Reperibilità
354
LXII 297-305 Cambio d’Appalto
• Condizioni e procedura
• Tempi e preavviso
364
LXIII 306-318 Igiene e Sicurezza sul lavoro
• Misure generali e Obblighi del Datore
• Obblighi e Diritti del Lavoratore
368
LXIV 319-325 Codice disciplinare: Diritti del Lavoratore 379
LXV 326-341 Codice disciplinare: Doveri del Lavoratore 381
LXVI 342 Codice disciplinare: Divieti del Lavoratore 386
LXVII 343-351 Codice disciplinare: Poteri del Datore di lavoro
• Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
• Potere Sanzioni Disciplinare
• Risarcimento dei danni
387
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LXVIII 352 Ritiro Patente Autista 395
LXIX 353-355 Risoluzione del rapporto di lavoro
• Recesso Aziendale o del Lavoratore
• Periodo di preavviso
396
LXX 356 Allineamento Contrattuale (in caso di cambio di
CCNL)
400
LXXI 357 Conciliazione in sede sindacale 404
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VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 18 Maggio 2026 presso la Sede Nazionale dell’Organizzazione Sindacale
CISAL Terziario, in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 112, si sono incontrati:
ANPIT - Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario,
rappresentata dal Presidente Federico Iadicicco e da
una delegazione composta da: Francesco Catanese (Vicepresidente),
Gianni Mignozzi (Vicepresidente), Lidia Dimasi, Marco Antonio
Furnari, Leonardo Giacomozzi, Ettore Lucarelli, Iconio Massara,
Daniele Saponaro, Antonio Vallebona;
UNICA - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del
Commercio, Servizi e Artigianato , rappresentata dal Presidente
Nazionale Pier Corrado Cutillo, dal Vice Presidente Nazionale
Alessandro D’Amico, dal Direttore Centrale Gianluigi De Sanctis e da
una Delegazione composta dai Consiglieri Federali: Antonio Barbato,
Daniela Amalia Casabianca, Andrea Cascione, Ilaria Gloria Cavaletto,
Marcella Corallo, Stefano Diquattro, Federico Fuiano, Francesca
Guardabascio, Fabio Iasevoli, Sabrina Monaco, Francesca Rossi,
Salvatore Ruggero, Daniele Tarchi e Giulia Vitali;
ATECA (in qualità di aderente ad Anpit) - rappresentata dal Presidente
Tommaso Diana, dal vicepresidente Salvatore Saragò e dal Segretario
Generale Giacomo Diana
e
CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi
Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo , CISAL
Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori
Commercio, Servizi, Terziario e Turismo, rappresentata dal Segretario
Nazionale Vincenzo Caratelli e dalla Delegazione composta dai Sigg.ri
Paolo Magrì, Antonio Cassano, Alice Fioranzato, Margherita de Cesare,
Giovanni Giudice, Giuseppe Coppola, Luca Di Oto, Arianna Tofani,
Pasquale Ambrosio, Stefano Farisato, Maurizio Panepucci, Raffaele
Depunzio, Federico De Siena, Antonio Di Giunta, Luca Colletta,
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Marco Testa, Scarponi Giampiero, Vicinanza Luigi, Corrado Magrì,
Caratelli Daniele, Stefano Angotzi;
Con l’assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori , rappresentata dal Segretario Confederale
Vincenzo Caratelli;
(nel seguito i comparenti saranno anche solo denominati “Parti”)
per rinnovare il CCNL sottoscritto il 24/05/2022, scaduto il 30/04/2025, a seguito
di numerosi incontri sindacali intervenuti e del Verbale di Accordo del 10 marzo
2026.
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PREMESSA DEL RINNOVO CONTRATTUALE
La crisi è un momento creativo perché obbliga alla razionalizzazione delle
risorse e dei sistemi, ponendo così le premesse per il suo superamento e il
progredire virtuoso.
In tale ottica, il CCNL cerca di favorire le soluzioni contrattuali che
agevolino la ripresa italiana, partendo dalla certezza che la costituzione di
posti di lavoro sia, ancor oggi, la più grande missione per le Parti sociali.
Le Parti, per quanto di loro competenza e con le modeste possibilità offerte
da un Contratto Collettivo di Lavoro, hanno deliberato scelte contrattuali
coerenti con tale obiettivo di sviluppo: retribuzioni quale corrispettivo di
lavoro effettivamente prestato; flessibilità ed articolazione della prestazione;
sistema premiale condizionato e variabile; forme di cogestione o di
collaborazione aziendale estesa e forme di partecipazione della Forza
Lavoro agli utili d’Impresa dando, così, valore normativo ai principi generali
del nostro sistema contrattuale.
1) NUOVE RETRIBUZIONI
Le Parti, ritenendo che le forme di partecipazione dei Lavoratori e di
responsabile cogestione nell’Impresa siano fondamentali per il successo
delle Imprese e del Lavoro, hanno previsto aumenti salariali tabellari, onde
rendere possibili nuove e più responsabili forme retributive, quali:
• il sistema premiale aziendale per obiettivi;
• lo sviluppo del Welfare;
• l’ampliamento delle indennità aventi lo scopo di retribuire particolari
onerosità del lavoro;
• l’incremento delle maggiorazioni per lavoro straordinario;
• lo sviluppo delle forme di partecipazione dei Lavoratori agli utili
aziendali.
Quanto precede si somma alle già previste “ Indennità di Mancata
Contrattazione” (obbligatoriamente dovuta quando non vi sia una
previsione collettiva di sistema premiale aziendale) ed agli “ Elementi
Perequativi Regionali”, che hanno lo scopo di avvicinare tra loro i poteri di
acquisto regionali delle retribuzioni, in modo che i Lavoratori siano
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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tendenzialmente in grado di accedere, a parità di livello contrattuale, ai
medesimi beni e servizi in tutte le Regioni.
2) CCNL EUROPEO
L’Europa, con il Quadro Europeo delle Qualifiche (“E.Q.F.”), ha fatto una
proposta coerente con i principi che informano l’Unione, e le Parti
sottoscrittrici di questo CCNL hanno rilevato una sostanziale coincidenza
tra il sistema contrattuale da esse già applicato e quello proposto
dall’Europa.
Per quanto precede, le Parti consigliano di verificare l’inquadramento del
Personale in modo che il livello e la retribuzione siano effettivamente quelli
contrattualmente previsti per le mansioni svolte. Tale verifica, a domanda
di chi ne ha interesse, potrà essere effettuata anche dalla Commissione
Bilaterale di Certificazione alle condizioni ricavabili dal sito www.enbic.it.
3) COLLABORAZIONE DEI LAVORATORI NELLA GESTIONE
DELL’IMPRESA
Il prorompente sviluppo tecnologico, la crescente complessità del quadro
normativo, la dilatazione planetaria dei mercati e della concorrenza,
impongono, per lo sviluppo delle attività, nuove e concrete forme di
collaborazione e responsabilità tra l’Impresa ed i propri Dipendenti.
Oggi le funzioni specialistiche aziendali, così rilevanti ai fini del successo
dell’attività, sono prevalentemente patrimonio dei dipendenti che, per
questo, di fatto già concorrono in modo decisivo alla definizione delle scelte
strategiche aziendali.
Inoltre, l’elevato patrimonio tecnologico oggi necessariamente residente
nelle aziende e la sua veloce obsolescenza, determinano un continuo e
crescente fabbisogno di risorse finanziarie, che ha fatto quasi scomparire la
pregressa e centrale funzione di portatore di capitale propria
dell’Imprenditore, in ciò normalmente sostituita da finanziamenti pubblici
e privati, di provenienza esterna all’impresa.
Si attenua, così, il principale ed originario motivo di predominanza del
potere gestionale dell’Imprenditore, a suo tempo giustificato proprio dal
rischio patrimoniale su di Lui incombente in modo quasi esclusivo.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Pertanto, la riduzione delle “distanze gestionali”, anche tenendo conto delle
perduranti differenti responsabilità dell’Imprenditore rispetto al Lavoratore
subordinato, porta come naturale conseguenza ad una maggiore
condivisione dei processi, delle scelte, delle responsabilità e dei risultati tra
l’Imprenditore ed i suoi Collaboratori.
4) SUSSIDIARIETÀ
Le Parti sottoscrittrici di questo Contratto Collettivo, pur consapevoli che il
CCNL non potrà esaurire le problematiche connesse alla complessa
situazione del lavoro, intendono favorire al massimo le condizioni aziendali
di dialogo e collaborazione, in modo da prevenire i conflitti e dedicare tutte
le risorse allo sviluppo.
Pertanto, la scelta di questo CCNL è:
a) prevedere le retribuzioni e le norme che rispondano ai bisogni primari
della generalità dei Lavoratori;
b) privilegiare le forme di Collaborazione condivisa tra Azienda e
Lavoratore e le forme di partecipazione agli utili d’impresa, che si
affianchino ai sistemi incentivanti della produttività del lavoratore o
d’area, come individuati dalla Contrattazione di Secondo livello, anche
con sviluppo del Welfare aziendale. Quanto precede, affinché il Datore
e i Lavoratori ricerchino in azienda le soluzioni economiche e normative
compatibili con la permanenza e lo sviluppo dei posti di lavoro, con la
specificità del mercato di settore, conciliate con la salvaguardia e la tutela
dei bisogni primari dei Lavoratori;
c) riconoscere un Elemento Perequativo Regionale, proporzionato agli
Indici Regionali del costo della vita, per ridurre le differenze sui poteri
d’acquisto, a parità di retribuzione nominale;
d) affrontare tutti i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun
senso gestire tramite il CCNL e il cui rischio non si potrebbe porre in
capo alle singole Aziende, attraverso le prestazioni dell’Ente Bilaterale
Confederale, che comprendono le assic urazioni sull’invalidità e sulla
vita, la mutualità sanitaria integrativa al S.S.N. ed i Fondi
Interprofessionali, di Solidarietà e di Previdenza Complementare.
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5) SCELTE RETRIBUTIVE E NORMATIVE
Le Parti, nel quadro delineato dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di
riferimento, riconoscono la necessità di sviluppare la Contrattazione di
Secondo livello quale strumento fondamentale per adattare la disciplina
generale alle specifiche esigenze o rganizzative, produttive e sociali del
contesto aziendale/territoriale.
In particolare, l’evoluzione dei modelli produttivi, le trasformazioni del
mercato del lavoro e la crescente esigenza di coniugare competitività e
qualità dell’occupazione rendono indispensabile un livello negoziale capace
di intervenire in modo mirato su aspetti quali l’organizzazione del lavoro, la
produttività, il welfare e la valorizzazione delle risorse umane.
La Contrattazione di Secondo livello si configura, pertanto, come sede
privilegiata per promuovere un equilibrio tra le esigenze di sviluppo
dell’impresa e la tutela e il miglioramento delle condizioni di lavoro, anche
attraverso sistemi di partecipazione, strumenti incentivanti e misure di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
6) PREMI DI RISULTATO
Il CCNL prevede la regolamentazione contrattuale sui Premi di Risultato.
Essi sono distinti dalla partecipazione agli utili, che sono un beneficio
correlato ai risultati di esercizio, con portata applicativa pluriennale.
Il Premio di Risultato ha, invece, lo scopo di stimolare il superamento di
criticità aziendali (c.d. “colli di bottiglia”); di orientare l’impegno dei
Lavoratori verso obiettivi particolari e contingenti; di favorire le operazioni
di riorganizzazione dell’attività in particolari settori o periodi; di premiare
l’efficienza in aree aziendalmente critiche.
7) PARTECIPAZIONE AGLI UTILI D’IMPRESA
Incoraggiate dalle già citate previsioni legali sull’argomento, le Parti hanno
individuato nella partecipazione agli utili d’impresa, un potente sistema
formativo dei Lavoratori e dei Datori di lavoro, sulle reali dinamiche
aziendali, sui positivi effetti della reciproca collaborazione e sui benefici che
quest’ultima determina anche sui risultati economici.
La relativa disciplina è così regolamentata al Titolo XIV del CCNL.
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8) WELFARE CONTRATTUALE E AZIENDALE
Le Parti concordano sull’opportunità di sviluppare il Welfare Aziendale,
estensione dell’obbligatorio Welfare Contrattuale , quale elemento di
fidelizzazione del Lavoratore all’Impresa e per assicurare al Lavoratore
maggiori benefici a parità di costo aziendale.
9) PROGRESSIVITÀ
Per la novità dell’impostazione data, vi sarà progressività ed articolazione nel
decollo complessivo dei benefici derivanti dal CCNL, dalle Contrattazione
di Secondo livello e individuale. Alcuni di essi saranno correlati alla misura
dei risultati economici ottenuti nell’esercizio dalla singola realtà aziendale.
Inoltre, sempre nel rispetto del criterio di progressività e nella constatazione
di un aumento delle spinte inflazionistiche, le Parti concordano
d’incontrarsi entro la metà della vigenza del presente CCNL per valutare la
congruità degli aumenti contrattualmente qui previsti, rispetto all’evoluzione
che vi sarà dell’Indice IPCA del costo della vita.
10) ESEMPLIFICAZIONI E INTERPRETAZIONI: EFFICACIA
Le Parti riconoscono le difficoltà di rendere sempre univoca
l’interpretazione del Testo contrattuale.
Perciò esse continueranno a raccogliere, attraverso l’Organismo Bilaterale
(En.Bi.C.), le osservazioni e le proposte dei Lavoratori e delle Aziende che
applicano il presente CCNL, oltre a quelle degli Operatori ( Consulenti del
Lavoro, Società di Software paghe ecc. ), predisponendo sollecitamente le
Interpretazioni e le eventuali integrazioni o modifiche necessarie.
Inoltre, per favorire la comprensione dell’articolato, le Parti concordano
d’inserire nel Testo contrattuale in caratteri corsivi alcune premesse
particolari, esemplificazioni, definizioni o note esplicative ed applicative.
Nel caso si rilevasse una dicitura contrattualmente imprecisa, le Parti, per il
tramite dell’apposita Commissione Bilaterale Nazionale, formuleranno il
testo d’Interpretazione autentica, con le eventuali esemplificazioni che
saranno di volta in volta inser ite in corsivo nel Testo contrattuale
successivamente editato nel sito dell’Ente Bilaterale e/o delle Parti, subito
alla fine dell’articolo cui si riferiscono.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Solo con la pubblicazione dell’Interpretazione, il testo modificato avrà piena
efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di
pubblicazione nel sito: www.enbic.it.
11) DINAMICITÀ, PARTECIPAZIONE E FORMAZIONE DEL
CCNL
I Lavoratori e i Datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere
motivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale Nazionale di
Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione (indirizzo di posta
elettronica: certificazionenazionale@enbic.it).
Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare
un’interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la
pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previste al punto che precede,
oppure origineranno una proposta di modifica da discutere nel la
Commissione trattante il futuro rinnovo contrattuale.
I Lavoratori potranno attivamente partecipare, per il tramite delle rispettive
RSA, alla discussione e stesura degli Accordi Aziendali di Secondo livello,
realizzando così un modello di democrazia sindacale diretta.
12) REFERENDUM AZIENDALE
Il Referendum Aziendale, assicura la verifica degli Accordi di Secondo
Livello discussi e sottoscritti dalla RSA e dal Datore, con esercizio di
responsabile democrazia sindacale diretta. Esso è dettagliatamente regolato
dal Titolo X del presente CCNL.
13) PARITA’ DI GENERE
Le Parti riconoscono l’importanza che nelle Aziende si realizzino le
condizioni atte ad assicurare l’assenza di pregiudizi di genere ed a garantire
le concrete possibilità di pari sviluppo delle retribuzioni e delle carriere ,
ogniqualvolta vi sia parità nella quantità e qualità del lavoro prestato.
14) ENTE BILATERALE - CERTIFICAZIONI
Le Parti definiscono le competenze dell’Ente Bilaterale Confederale
Nazionale (e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione)
e demandano ad esso la dettagliata regolamentazione degli istituti
contrattuali assicurativi, assistenziali e previdenziali, non esaustivamente
compresi nel presente CCNL, pur facendo parte integrante delle
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controprestazioni complessivamente dovute al Lavoratore . Inoltre, l’Ente
Bilaterale, direttamente o tramite i suoi Organismi Tecnici, a domanda,
certifica i Contratti di Secondo livello, i Contratti d’appalto, gli Allineamenti
Contrattuali e, in genere, quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
15) ERMENEUTICA CONTRATTUALE
Nell’interpretare le disposizioni del presente CCNL, non si può ad esse
attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la loro connessione e secondo le intenzioni espresse nella
presente Premessa e nelle Premesse dei vari Titoli.
I casi dubbi, a domanda di una Parte interessata, saranno risolti dalla
Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione,
Certificazione e Conciliazione, mediante l’emissione di Parere.
16) CONCLUSIONI
Il presente CCNL “ Turismo, Agenzie di Viaggi e Pubblici Esercizi ”, in
funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e
diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di
efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle
retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e
lo sviluppo del Welfare aziendale.
Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni
sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di
collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali
diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in
un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di
sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel
rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta , quindi, lo
strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo
inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole
necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto.
Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla
Contrattazione di Secondo livello.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la
Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere
ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di Mancata
Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai Dipendenti dei
Settori
Turismo
Strutture Ricettive e all’Aria aperta
Agenzie di viaggio
Tour Operator, Network di Agenzie di Viaggio
Pubblici Esercizi
Ristoranti, Bar, Punti di ristoro autostradale
Disciplina Generale
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Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Titolo I
Aspetti ed Ambiti applicativi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai Dipendenti del “Turismo, Agenzie di
Viaggio e Pubblici Esercizi”
Art. 1 - Ambito applicativo - Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle
Aziende dei Settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi che, nelle
diverse forme societarie, a titolo esemplificativo, operano negli ambiti di seguito
precisati, con la riserva che , qualora emergessero aree applicative particolari, vi
potrà anche essere un rinnovo anticipato per il relativo ambito con la sottoscrizione
di uno specifico CCNL.
1) Aziende Turistiche: Strutture Ricettive e all’Aria aperta
a) Alberghi, Hotel Meublé, Pensioni e Locande
b) Alberghi termali
c) Bed and Breakfast, Ostelli, Residence e Agriturismi
d) Campeggi e Villaggi Turistici
e) Glamping
f) P
archi
g) Stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali
h) Porti e approdi, punti di ormeggio
i) Centri Termali e Benessere, Piscine, Campi sportivi, Bar, Ristoranti,
Pizzerie e altre attività integrate alle strutture ricettive
j) Colonie Climatiche, marine e montane, case per ferie, accoglienz a
p
ellegrini, pensionati e/o patronati per studenti
k
) Collegi, Convitti e Residenze per studenti
l) Rifugi alpini
m) Comprensori sciistici
n) Impianti di risalita, aziende sciistiche e relativi servizi
o) Attività per l’avviamento, la manutenzione e la chiusura delle Strutture
ricettive stagionali nonchè attività accessorie
p) Servizi integrati alle Strutture Ricettive
2) Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Network di Agenzie di Viaggio e
Turismo
a) Agenzie di viaggio e turismo
b) Tour Operator
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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c) Network di Agenzie di Viaggio e Turismo
d) Enti Turistici
e) Call Center turistici
3) Pubblici Esercizi
a) Ristoranti, Self Service, Tavole Calde, Pizzerie e Osterie
b) Caffè, Bar e Sale Tè
c) Locali notturni, Discoteche, Pub e Sale da ballo
d) Punti di ristoro autostradale
e) Aree di sosta e ristoro nelle stazioni ferroviarie, marittime, fluviali, lacuali,
piscinali e negli aeroporti
f) Ristorazione sui treni, sugli aerei, sulle piattaforme petrolifere ecc.
g) Pasticcerie, Confetterie, Gelaterie, Cremerie, Latterie
h) Laboratori di Pasticceria, Confetteria, Gelateria, Cremeria
i) Rosticcerie e Friggitorie
j) Trattorie, Taverne, Mescite
k) Bottiglierie, Birrerie e Fiaschetterie
l) Chioschi ambulanti di bibite, gelati, dolciumi, panini, prodotti fritti e simili
m) Aziende di preparazione, confezionamento e distribuzione dei past i
(catering, ristorazione collettiva in appalto, mense aziendali e servizi
sostitutivi di mensa)
n) Spacci alimentari
o) Aziende per la somministrazione di cibi, bevande e simili a domicilio del
clie
nte
4) Aziende di Trasporti in ambito turistico
5) Aziende di Intrattenimento
a) Sale giochi, Bingo, Casinò e Centri scommesse
b) Attività di animazione e intrattenimento turistico
c) Centri “Internet point”
6) Attività di organizzazione e gestione Mostre presso un Museo
7) Altri Servizi riconducibili ai precedenti
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Norma applicativa del CCNL comune a tutti gli ambiti contrattuali
A norma dell’art. 2070 c.c., l'appartenenza alla categoria professionale , ai fini
dell'applicazione del Contratto collettivo, si determina secondo l'attività
effettivamente esercitata dall'imprenditore.
Ciò premesso, quando l'attività aziendale è “unica”, l'inquadramento contrattuale
sarà determinato da tale attività, secondo le descrizioni enunciate per i seguenti
ambiti.
In caso di attività plurime, l’individuazione del CCNL da applicare sarà effettuata
con riguardo all'attività prevista dal CCNL rispetto a quella prevalentemente
esercitata dal Datore di lavoro.
Infine, nel caso in cui nella medesima Azienda vi fossero significative attività
autonome, distinte, e non accessorie all’attività prevalente, il Datore di lavoro potrà
anche applicare CCNL diversi, corrispondenti alle specifiche attività.
Per l'attuazione dei criteri di appartenenza contrattuale di cui sopra, resta inteso
che:
1) per “attività” s’intende quella principalmente svolta in un’unità aziendale
autonoma (tecnica, produttiva, commerciale ecc.);
2) nell'ambito aziendale, si considera “autonoma” un’attività che non è destinata
a concorrere al prevalente ciclo produttivo di beni o servizi dell'azienda o vi
concorra in modo trascurabile o quale fornitore “esterno”;
3) si considera “prevalente” rispetto a ciascuna attività autonoma, quella alla
quale è addetto il maggior numero di lavoratori in concorso alla maggiore
incidenza sul fatturato complessivo. Nei casi di più di due attività, la prevalenza
sarà determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti, in concorso
al rispettivo fatturato;
4) nell'ambito di una stessa unità produttiva saranno normalmente applicate le
norme di un solo CCNL in base al criterio della prevalenza, salvo che per
un’eventuale attività autonoma (vedasi precedente punto 2).
In caso di eventuali dubbi applicativi o per la risoluzione di contestazioni sul
CCNL applicabile, le Parti interessate potranno attivare il servizio
d’Interpretazione Contrattuale della Commissione Bilaterale Nazionale che
emetterà parere vincolante, secondo le previsioni del sistema contrattuale.
Qualora nell'ambito di un’unità produttiva, per innovazioni di carattere
tecnologico o per variazioni di programmi produttivi, dovesse modificarsi il
numero dei lavoratori, che ha determinato la prevalenza ai fini dell'inquadramento
dell'attività in un determinato settore contrattuale, le Parti Aziendali
s’incontreranno per esaminare la situazione e, nel caso, adeguare l’applicazione
del CCNL “prevalente”.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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N.b. Fermo restando il diritto datoriale alla scelta del CCNL nel rispetto dei
principi sopra descritti, tenuto conto della pluralità della Contrattazione Collettiva
sottoscritta tra le Parti in epigrafe, che comprende anche CC.CC.NN.LL. con
settori applicativi “affini”, le Parti consigliano di fare una verifica puntuale delle
attività aziendali, degli ambiti contrattuali dei CCNL anche alla luce della
normativa vigente in materia di codici Ateco.
TITOLO II
IL CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”
Art. 2 - Aspetti generali
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria
per tutto il territorio nazionale, le condizioni minime (derogabili a miglior favore
per i Lavoratori), che regolano i rapporti di lavoro subordinato instaurati tra le
Aziende rientranti nell’ambito di applicazione del presente CCNL e tutto il relativo
Personale Dipendente (Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai).
Il presente CCNL richiama o disciplina, per quanto compatibile con le vigenti
disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro e/o di collaborazione: quelli speciali
a carattere formativo, quale l’Apprendistato; quelli atipici degli Addetti occupati
con le diverse forme d’impiego, quali i Co.Co.Co. e quelli formativi e propedeutici
all’assunzione, quali lo Stage o Tirocinio.
L’applicazione del presente CCNL, a qualsiasi titolo avvenuta, obbliga le Parti
aziendali al suo integrale rispetto e, in particolare, salvo temporanee, motivate ed
eccezionali deroghe in peius, entro i termini di decadenza, è impregiudicato il
diritto dei Lavoratori di usufruire di tutti i benefici e diritti contrattualmente
previsti.
Il predetto principio si applica anche nei casi di applicazione contrattuale di fatto
o di sostanziale mera trasposizione del presente testo contrattuale, da chiunque
effettuata.
Le disposizioni del presente Contratto sono pertanto correlate e inscindibili tra
loro e, per la corretta configurazione del sistema contrattuale, non ne è ammessa
un’applicazione parziale, salvo che a favore del Dipendente e, eccezionalmente,
per le eventuali deroghe consentite dalla Legge e/o dalla Contrattazione di
Secondo livello.
Pertanto, la corretta applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo
contrattuale di aderire all’EnteBilaterale Confederale (En.Bi.C.) , al fine di
garantire ai Lavoratori la totalità delle controprestazioni, delle assistenze e dei
diritti contrattualmente previsti.
Sono, infatti, parte integrante del presente Contratto anche le prestazioni
direttamente erogate dall’Ente Bilaterale Confederale, per brevità di seguito
denominato anche solo “En.Bi.C.” o “ENBIC”, che comprendono:
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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• il Welfare Contrattuale (erogato mediante le piattaforme convenzionate);
• l’Assistenza Sanitaria Integrativa al Servizio Sanitario Nazionale;
• il s
ostegno economico in caso di decesso o d’invalidità per infortun i
p
rofessionali o extraprofessionali dei Lavoratori cui si applica il presente
CCNL;
• i servizi bilaterali resi alle Aziende e ai Lavoratori iscritti;
• l’accesso al Fondo Interprofessionale, agli Istituti di Solidarietà e alla
P
revidenza Integrativa;
• l’accesso alle prestazioni dell’Organismo Paritetico Nazionale Confederale
(ONPC) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rispettivi Organismi
Paritetici Territoriali (OPRC e OPTC).
I contributi dovuti all’Ente Bilaterale Confederale comprendono anche il ristoro
dei costi del sistema contrattuale applicato e per tutti i servizi resi ai Lavoratori, che
fanno parte del trattamento economico complessivo contrattualmente dovuto.
L’applicazione completa e corretta del CCNL suppone quindi: il puntuale rispetto
degli obblighi e delle disposizioni in esso contenute; l’iscrizione dell’Azienda a una
delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici (ANPIT o UNICA o ATECA ), con i
versamenti delle previste quote Co.As.Co. e il regolare versamento dei contributi
all’Ente Bilaterale En.Bi.C.
L’applicazione del presente CCNL è inibita alle Aziende che non rispettano tutte
le condizioni previste nel presente Titolo.
Ferma restando l'inscindibilità contrattuale di cui sopra, le Parti dichiarano che,
con il presente CCNL, non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni
economiche complessivamente più favorevoli già riconosciute al Lavoratore che
era in forza prima della sua applicazione.
Tali condizioni più favorevoli dovranno essere comunque garantite con apposite
voci individuali di compensazione monetaria assorbibili o con voci risarcitorie
sostitutive di benefici normativi rinunciati, fino alla loro scadenza, fatti salvi
eventuali Accordi Collettivi di Secondo livello o Accordi individuali assistiti.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente CCNL, valgono le disposizioni di
Legge applicabili, mentre, per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali
Aziendali, si farà riferimento al relativo Accordo Interfederale.
Art. 3 - Struttura
Il presente CCNL si compone di una “Disciplina Generale”, contenente gli istituti
comuni del rapporto di lavoro , e di una “ Disciplina Speciale ”, contenente le
particolari disposizioni del lavoro previste per i singoli ambiti di applicazione del
Contratto.
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TITOLO III
CCNL: DECORRENZA E DURATA
Art. 4 - CCNL: Decorrenza e Durata
Il presente Contratto, già integrato d el Verbale di Accordo del 10 Marzo 2026,
rinnova il CCNL “ Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi ” del
24/05/2022. Esso ha validità dal 1° Aprile 2026 e scadrà il 31 Marzo 2029, sia per
la parte economica che normativa.
Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata A.R. o PEC alla controparte,
almeno 6 (sei) mesi prima della sua scadenza, s’intenderà tacitamente prorogato
d’anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà piena efficacia
solo fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della
proroga.
Le Parti specificano che la disdetta inviata tra le parti sottoscrittrici non può essere
intesa come rinuncia al rinnovo, ma bensì come apertura della fase di rinnovo,
mentre la rinuncia al CCNL, intesa come cessazione degli effetti rispetto ai terzi
ed alle associate che lo applicano, potrà essere inviata al CNEL ed al Ministero del
lavoro dalle Associazioni datoriali in accordo con Cisal.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il CCNL non potrà mai essere rinnovato
dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici senza la presenza di Cisal e Cisal
Terziario dal lato sindacale.
La proposta di rinnovo (piattaforme contrattuali datoriali o sindacali) dovranno
pervenire alle altre Parti almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del
CCNL o dal termine della proroga.
Art. 5 - CCNL: Clausole di raffreddamento
Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del
presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 (nove)
mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno
iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né
procederanno ad azioni dirette.
Art. 6 - CCNL: Indennità di Vacanza Contrattuale
Le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del
quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà essere corrisposta
ai Lavoratori dipendenti un’indennità retributiva provvisoria denominata
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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“Indennità di Vacanza Contrattuale” , nei valori che saranno calcolati in base
all’incremento degli Indici Nazionali IPCA ( al netto degli energetici importati )
intervenuto dalla data di applicazione del presente CCNL alla data di sua scadenza.
Le Parti determineranno, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla
scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità di Vacanza Contrattuale per ciascun
livello d’inquadramento, applicando i criteri che precedono.
Dal primo giorno del mese di decorrenza della rinnovata retribuzione prevista dal
nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta
per decadenza.
In sede di rinnovo del CCNL, sarà anche definita la compensazione delle eventuali
differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale.
Inoltre, le Parti valuteranno l’entità del recupero degli scostamenti dell’Indice
IPCA, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, anche in
funzione della situazione socio economica di settore, conciliando le primarie
esigenze di salvaguardia e di espansione.
Nota per i Lavoratori provenienti dal previgente CCNL
L’art. 7 dell’Accordo del 10/03/2026 ha previsto l’Una Tantum da riconoscere a
copertura del periodo di scadenza contrattuale. Per i relativi importi, scadenze di
pagamento e disciplina specifica, si rinvia al citato art. 7 dell’Accordo del
10/03/2026.
TITOLO IV
CCNL: STAMPA E DISTRIBUZIONE
Art. 7 - CCNL: esclusiva
Il presente CCNL sarà editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo conforme
all’originale con le modifiche o integrazioni eventualmente nel frattempo
intervenute. Inoltre, nel sito dell’En.Bi.C. ( www.enbic.it) sarà editato il Testo
Ufficiale, sempre aggiornato, che farà fede in caso di controversia, comprendendo
esso anche le eventuali modifiche disposte a seguito delle Interpretazioni
Contrattuali emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia e
Interpretazione.
Per quanto concerne la determinazione degli elementi contrattuali ai fini
contributivi, nonché ai fini dell’applicazione di un regime fiscale agevolato, farà
testo esclusivamente il Contratto depositato presso la Direzione Generale della
tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, Divisione IV, presso
il Ministero del Lavoro.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo
contrattuale, ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo
espressa autorizzazione di Anpit, Unica, Cisal e Cisal Terziario che si riservano,
in caso contrario, ogni azione di tutela.
Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro,
sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ecc.), le Banche Dati, i
Datori di lavoro iscritti a una delle Associazioni sottoscrittrici e i Dipendenti delle
Aziende ove si applica questo CCNL, purché regolarmente iscritte all’ENBIC,
potranno liberamente utilizzare il presente Testo, anche memorizzandolo su
supporti informatici.
Art. 8 - CCNL: distribuzione a Enti
Le Parti sottoscrittrici delegano Anpit ad inviare copia del presente CCNL al
CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti
Assicurativi Previdenziali e Assistenziali interessati, agli aventi diritto per Legge e
alle principali case di Software paghe.
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni potranno essere inviate solo da
Anpit, Unica, Cisal e Cisal Terziario.
Art. 9 - CCNL: distribuzione ai Lavoratori
L’Azienda è tenuta a distribuire gratuitamente a ogni singolo Dipendente, in
servizio o neoassunto, una copia del presente CCNL, in formato cartaceo o
digitale, contenente le informazioni previste dal D.Lgs. 104/2022 (c.d. “ Decreto
Trasparenza”) e smi. Tale distribuzione del CCNL potrà essere sostituita con
l’indicazione del link per scaricare direttamente la copia dello stesso all’interno
della lettera di assunzione.
TITOLO V
CCNL: EFFICACIA
Art. 10 - CCNL: Efficacia
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia
obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti di Datori di
lavoro che applichino il presente CCNL e che siano iscritti a una delle Associazioni
Datoriali stipulanti e all’En.Bi.C., versando mensilmente le quote previste per
ciascun Dipendente.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o
qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, potrà avvenire solo con il preventivo
consenso, espresso congiuntamente, da Anpit, Unica e Cisal Terziario.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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TITOLO VI
CCNL: DEFINIZIONI
Art. 11 - I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente
significato.
A) Sulla Retribuzione
a. “Trattamento complessivo”:
È costituito da tutti gli elementi retributivi stabili dovuti al Lavoratore, in
denaro o in natura, quale corrispettivo della prestazione lavorativa, oltre le
prestazioni Sanitarie Integrative e per Caso Morte/Infortunio e di Welfare
Contrattuale. Ai fini del presente CCNL, esso comprende: la P.B.N.C.M.,
l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, gli Aumenti periodici di
anzianità, l’Indennità Mensile di Mancata Contrattazione o gli eventuali
benefici della Contrattazione di Secondo livello, le voci previste dal
Contratto Individuale quali, ad esempio, il Superminimo, le Indennità
correlate ai modi della prestazione (per lavoro notturno, festivo, ecc.) , le
Indennità correlate alla mansione, gli eventuali buoni pasto, indennità o
servizi di mensa e/o di trasporto, le prestazioni dovute per il Welfare
Contrattuale, così come per l’Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso
morte per malattia ed infortunio.
b. “Paga Base Nazionale Conglobata Mensile” o “PBCM”:
Comprende gli importi lordi mensili della retribuzione contrattualmente
definita per la generalità dei Lavoratori nell’apposita Disciplina Speciale
del presente CCNL, commisurata alla Categoria e al livello
d’inquadramento professionale. Essa è già comprensiva anche dell’ex
indennità di contingenza e dell’E.D.R. In caso di Tempo Parziale, essa
dovrà essere rapportata all’Indice di Prestazione.
c. “Elemento Perequativo Mensile Regionale”:
È un elemento retributivo obbligatorio , aggiuntivo alla P.B.N.C.M.,
introdotto al fine di recuperare, almeno parzialmente, il differenziale dei
diversi Indici Regionali del costo della vita. Esso sarà riconosciuto in
funzione della Categoria e del livello professionale d’inquadramento, della
Regione di riferimento e, in caso di Tempo Parziale, dovrà essere
rapportato all’Indice di Prestazione.
d. “Retribuzione Mensile Normale” o “RMN”:
S’intende la retribuzione “fissa” mensile lorda, parametrata all’Indice di
Prestazione in caso di Tempo Parziale, costituita dai seguenti elementi:
• Paga Base Nazionale Conglobata Mensile;
• Elemento Perequativo Mensile Regionale;
• Aumenti periodici d’anzianità (c.d. scatti);
• Superminimi “ad personam”;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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• tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla Contrattazione
Individuale o Collettiva, comunque denominati, che siano
mensilmente corrisposti con carattere continuativo e che siano
stati previsti utili per le retribuzioni differite e il T.F.R.
e. “Retribuzione Oraria Normale” o “RON”:
Si ottiene dividendo la “ Retribuzione Mensile Normale ” per il Divisore
convenzionale orario che, salvo per i lavoratori discontinui, è pari a 173
(centosettantatré).
f. “Retribuzione Giornaliera Normale” o “RGN”:
Si ottiene dividendo la “ Retribuzione Mensile Normale ” per il Divisore
convenzionale giornaliero, che è pari a 26 (ventisei).
g. “Retribuzione Media Globale Giornaliera” o “RMGG”:
È la retribuzione lorda che si calcola con i criteri indicati dall’INPS,
normalmente pari a 1/26° ( per gli Impiegati ) o 1/30° ( per gli Operai )
dell’Imponibile previdenziale del mese precedente, incrementato dei ratei
di tredicesima mensilità, salvo che la stessa non sia stata frazionata o già
contabilizzata in ratei mensili.
h. “Indennità di sostituzione”
Essa deve essere riconosciuta quando il Lavoratore svolga con continuità,
ma senza il criterio di prevalenza, mansioni di qualifica superiore, richieste
da esigenze sostitutive (copertura del servizio in pausa pranzo ecc.). In tal
caso, il Lavoratore manterrà il proprio livello di inquadramento, ma avrà
diritto all’Indennità di sostituzione, commisurata alla differenza retributiva
tra il livello d’appartenenza e quello della mansione superiore,
proporzionata al tempo mediamente dedicato alla mansione superiore.
i. “Retribuzione Mensile di Fatto” o “RMF”:
S’intende l’importo lordo mensile dovuto al Lavoratore quale
corrispettivo per il lavoro prestato, nel rispetto delle previsioni contrattuali
e individuali pattuite. È, quindi, comprensiva di tutte le voci retributive,
stabili, periodiche, condizionate e variabili del periodo considerato, quali,
ad esempio, oltre alla R.M.N., le seguenti:
• Indennità di Vacanza Contrattuale;
• Indennità Mensile di Mancata Contrattazione o, in alternativa, gli
eventuali importi previsti dalla Contrattazione di Secondo livello;
• Indennità correlate alla mansione ( ad esempio: Indennità di Cassa;
Indennità di trasferta, Indennità trasfertisti ecc.);
• Retribuzioni extraorarie con maggiorazioni ( ad esempio: per lavoro
straordinario, supplementare, festivo, notturno ecc.);
• Eventuali importi forfettariamente riconosciuti per lavoro extraorario
contrattuale (forfetizzazione lavoro supplementare e/o straordinario);
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• Integrazioni mensili variabili, erogate al fine di garantire al Lavoratore
un certo importo fisso preventivamente concordato;
• Premi ( ad esempio: Premio presenza, di Produttività, di Risultato,
Partecipazione agli utili ecc.);
• Indennità sostitutive (ad esempio, per ferie maturate e non godute, di
preavviso, di trasporto, ecc.).
j. “Integrazione Mensile Variabile”:
Ogniqualvolta le Parti stabiliscono in un Contratto Individuale una
retribuzione fissa mensile (per esempio, per dare certezza al Lavoratore di
poter affrontare delle spese mensilmente ricorrenti), si potrà prevedere la
voce di “Integrazione Mensile Variabile” quale complemento tra la
R.M.F. (Retribuzione Mensile di Fatto) spettante e l’importo mensilmente
pattuito. Nel caso di minori retribuzioni contrattualmente dovute ( per
trattenute per danni, per sciopero, per multa, sospensione disciplinare,
assenze per malattia, mese parzialmente lavorato ecc. ), tali differenze
NON saranno compensate dall’Integrazione Mensile Variabile.
Nel caso di retribuzione fissa mensile, ottenuta mediante un’Integrazione
Mensile Variabile ricorrente, la R.M.F. coinciderà con la retribuzione fissa
mensile pattuita, aumentata delle “retribuzioni extraorarie con
maggiorazioni”, eventuali Indennità sostitutive e Premi condizionati
annuali. Salvo che non sia diversamente precisato nella Lettera di
concessione o assunzione, nel mese di liquidazione della Tredicesima
Mensilità saranno riconosciute due retribuzioni fisse mensili.
k. “Divisore Convenzionale” o “ DC”:
Orario: 173, ad esclusione dei Lavoratori discontinui, per i quali il
Divisore sarà dato dall’orario settimanale concordato ( massimo 45 ore ),
moltiplicato per il coefficiente 4,33, con arrotondamento all’unità (con 45
ore settimanali: 45 x 4,33 = 194,85, arrotondato a 195 ). Nel caso di
decimale pari a 0,5, l’arrotondamento sarà all’unità inferiore.
Giornaliero: 26.
l. “Rimborso spese”:
S’intende il ristoro delle spese sostenute dal Lavoratore in nome e per
conto dell’Azienda, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e
pernottamento, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede
abituale, nei limiti della normalità o preventivamente concordate. In caso
di prestazione comandata al di fuori del Comune della sede abituale di
lavoro, il rimborso delle spese di vitto e alloggio può essere sostituito
dall’Indennità di trasferta con esenzione contributiva e fiscale, nei limiti
legalmente previsti, mentre eventuali importi eccedenti faranno parte della
R.M.F. Il Rimborso spese, per la sola documentazione contabile, potrà
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essere contabilizzato e riconosciuto unitamente alla retribuzione mensile
dovuta, ma esso non sarà soggetto a contribuzione previdenziale né a
prelievo fiscale.
B) Sul Tempo
a. “Anno Solare”:
Arco temporale di 365 (trecentosessantacinque) giorni.
b. “Anno di Calendario”:
Arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre.
c. “Giorni di Calendario”:
Giorni compresi nell’anno di calendario.
d. “Giorni”:
Salvo che non sia diversamente precisato, il computo si effettua secondo i
criteri dell’art. 2963 c.c.:
“I termini […] si computano secondo il calendario comune. Non si
computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine
[… e il termine] si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno
finale. Se il termine cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo”.
e. “Giorni lavorabili” e “Giorni lavorativi”:
Nel lavoro giornaliero (5+2), il computo si effettua deducendo dai giorni
dell’anno di calendario i giorni festivi, di riposo, di ferie contrattualmente
previste e i giorni di festività infrasettimanali cadenti nell’anno. Negli altri
profili d’orario, dai giorni dell’anno si dedurranno i giorni di ferie
contrattualmente previsti, quelli di riposo, i festivi e le festività che siano
previste come godute.
f. “Giorni lavorati”:
Corrispondono ai giorni lavorabili nei quali vi sia stata l’effettiva
prestazione ordinaria lavorativa. Nell’orario settimanale “5+2”, al fine del
calcolo di eventuali indennità giornaliere, i giorni lavorati sono pari ai
gruppi di 8 (otto) ore ordinarie lavorate nel mese, eventualmente
moltiplicati per l’Indice di Prestazione, con arrotondamento al quoziente
intero superiore quando il resto di ore ordinarie lavorate sia pari o
superiore alla metà dell’orario ordinario giornaliero. Nel caso di Addetti
ai Servizi con profilo d’orario “6+1” e “6+1+1”, i giorni lavorati
corrispondono ai giorni in cui il Lavoratore ha prestato lavoro ordinario,
secondo le previsioni della regolare turnistica.
g. “Fine Settimana”:
Il periodo che va dalle ore 13:00 di venerdì alle ore 6:00 del lunedì.
h. “Periodo Feriale Estivo”:
Il periodo che va dal 15 maggio al 30 settembre.
i. “Periodo Feriale Natalizio”:
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Il periodo che va dal sabato precedente il 7 dicembre al sabato seguente il
6 gennaio.
j. “Periodo Feriale Pasquale”:
Il periodo che va dal sabato antecedente alla domenica delle Palme al
sabato successivo alla Pasqua.
C) Sulle Parti del rapporto di lavoro
a. “Azienda”, “Società”, “Impresa”, “Datore di lavoro” e “Datore”:
Sono termini utilizzati come sinonimi per indicare il soggetto giuridico
titolare del rapporto di lavoro.
b. “Lavoratore” e “Dipendente”:
Nel CCNL sono termini utilizzati come sinonimi del Soggetto prestatore di
lavoro subordinato. Agli effetti dell’interpretazione e dell’applicazione del
presente CCNL, con la dizione “Lavoratore” e/o “Dipendente”,
s’intendono sia i Dirigenti, che i Quadri, gli Impiegati e gli Operai. In caso
di clausole che interessino una sola Categoria di Lavoratori, sono usate le
dizioni separate di “ Dirigente”, “ Quadro”, “ Impiegato” o di
“Operaio/Operatore”.
c. “Parti aziendali”:
S’intendono i Rappresentanti dell’Ente e dei Lavoratori. Normalmente,
tale termine è utilizzato per individuare i soggetti delegati alla
sottoscrizione degli Accordi aziendali di Secondo livello.
d. “Generalità dei lavoratori”:
S’intendono tutti i Dipendenti di un Insieme, quali: una determinata
Categoria ( Dirigenti, Quadri, Operai o Impiegati ) o Reparto ( servizio,
settore aziendale ecc .) o mansioni ( amministrativi, tecnici, commerciali
ecc.) o dell’intera Impresa.
e. “Lavoratore Assistito”:
Così si qualifica il Lavoratore che, in un contenzioso, esercita il suo diritto
a farsi assistere o rappresentare dal Sindacato cui aderisce o conferisce
mandato. Per esempio: per la presentazione delle giustificazioni alle
contestazioni disciplinari e l’assistenza presso il Collegio di Conciliazione
e Arbitrato ai sensi dell’art. 7 della L. 300/1970; in caso di richiesta di
Convocazione facoltativa presso la DTL ai sensi dell’art. 410 del c.p.c.; in
caso di Conciliazione obbligatoria per licenziamento per “giustificato
motivo oggettivo” ai sensi dell’art. 7 della L. 604/1966. L’assistenza
individuale è libera, mentre l’Assistenza e Rappresentanza Collettiva dei
Lavoratori sono riservate alle Organizzazioni Sindacali che hanno
sottoscritto il presente CCNL o gli Accordi aziendali di Secondo livello.
f. “Accordo Assistito”:
Quando il Lavoratore acconsente a un Accordo Transattivo (ex artt.
410/411 c.p.c.), con sottoscrizione contestuale delle Parti, dell’Assistente
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Sindacale cui il dipendente abbia conferito mandato e dei Conciliatori. In
assenza di sottoscrizione con le forme previste dagli artt. 410/411 c.p.c.,
s’intende “assistito” l’Accordo tra Impresa e Lavoratore/ori alla presenza
e con la sottoscrizione della RSA/RST.
D) Sul Contratto di lavoro
a. “Contratto Collettivo di Lavoro”:
È il contratto che disciplina il rapporto di lavoro dal punto di vista
normativo e retributivo per la generalità dei lavoratori dipendenti o per
una determinata categoria di essi.
Se il Contratto Collettivo ha un ambito applicativo riferito all’intero
territorio nazionale, si definirà “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”
(come il presente CCNL ). I Contratti Collettivi, oltre che Nazionali,
possono essere Regionali, Provinciali, Aziendali, di Reparto o di
Mansioni, di Settore ecc. e ciascuno di essi regolamenterà situazioni
particolari non comprese nel CCNL.
I Contratti Collettivi “particolari”, quando rispettano le condizioni
inderogabili legali e quelle previste in fatto di Rappresentanza Collettiva o
di Referendum Aziendale, essendo “ disciplina speciale ”, avranno
prevalenza rispetto alle corrispondenti disposizioni generali del CCNL.
b. “Contratto Individuale di Lavoro ” o “Contratto Individuale ” o “Lettera o
Contratto di assunzione” :
È il contratto che disciplina il rapporto di lavoro individuale, tra
Lavoratore e Datore di lavoro. Nella Lettera d’assunzione devono essere
contenute tutte le informazioni previste dal presente CCNL , oltre ogni
altra previsione rientrante nell’autonomia privata negoziale concordata tra
le Parti, sia di natura normativa che economica, purché essa non
contraddica condizioni inderogabili legali, non sia complessivamente
peggiorativa rispetto alle previsioni del CCNL o di altri Contratti Collettivi
applicabili in Azienda e sia determinata o determinabile.
In alcuni casi, è richiesta la forma scritta quale requisito essenziale ( per
esempio in presenza del Patto di Prova); in altri, la forma scritta è richiesta
solo ai fini della prova.
Nella Lettera d’assunzione dovrà essere precisato anche il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, che regolerà il rapporto in questione per
tutto quanto non espressamente previsto a livello individuale tra le Parti,
o nel caso di più favorevole condizione collettiva.
c. “Impegno” o “Impegnativa d’assunzione”:
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Prima dell’assunzione e della sottoscrizione del Contratto Individuale, le
Parti (Datore di lavoro e Lavoratore) potranno sottoscrivere un reciproco
impegno alla futura instaurazione del rapporto di lavoro alle condizioni
che, seppur in modo sintetico, dovranno essere ivi richiamate. Per essere
vincolante, esso dovrà quindi essere sottoscritto dalle Parti interessate (c.d.
Contraenti) e prevedere i seguenti elementi:
• identità delle Parti (Datore e Lavoratore);
• data prevista di assunzione (a tempo o a condizione) e tipologia
contrattuale;
• mansione, livello d’inquadramento e retribuzione concordati;
• orario di lavoro (se Tempo Parziale o Tempo Pieno);
• CCNL che sarà applicato al rapporto di lavoro;
• termine di decadenza dell’Impegno d’assunzione.
Il mancato ingiustificato adempimento all’Impegno, determinerà alla
Parte lesa il diritto al risarcimento del danno, così come previsto dalla
normativa in materia.
d. Forma del Contratto o del negozio giuridico “Ad Substantiam” o
“Essenziale”:
Si ha quando è richiesta la forma scritta quale elemento essenziale e la cui
assenza determina nullità delle condizioni derogatorie di altre legali e/o
contrattuali.
e. Forma del Contratto o del negozio giuridico “Ad Probationem” o “ai fini
della prova”:
Si ha quando la forma non è di tipo essenziale, avendo essa solo lo scopo
di provare un fatto e potendo essere sostituita anche da altri elementi di
prova, testimoniali o documentali.
E) Sulla Classificazione del Personale
a. “Responsabile”:
Figura che, al proprio livello di competenza e con le mansioni che gli sono
proprie, gestisce e coordina un gruppo di Sottoposti Responsabili e/o
Lavoratori. Coincide con le figure specifiche di Responsabile di
Direzione, Capo Area, Capo Ufficio, Capo Reparto, Capo Squadra.
Risponde al suo superiore gerarchico, mentre il grado d’autonomia e
responsabilità dipende dal livello professionale acquisito.
b. “Settore/Servizio/Area”:
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Struttura amministrativa, commerciale, tecnica, informatica o produttiva,
complessa e omogenea, anche composta da più uffici/reparti.
c. “Ufficio”:
Struttura amministrativa semplice a contenuto professionale d’area
coerente.
d. “Reparto”:
Struttura operativa complessa, composta da più Operatori specialistici con
unico coordinamento.
e. “Capo Ufficio/Reparto”:
Quando un Lavoratore, per le proprie autonomie, responsabilità e
competenze, gestisce e coordina un gruppo di lavoratori di livello
inferiore, appartenenti al medesimo ufficio/reparto, con responsabilità
della loro formazione, organizzazione e lavoro.
f. “Gruppo”:
Insieme di lavoratori aventi competenze omogenee ma professionalità
eterogenee, normalmente distribuite su più livelli ( ad esempio, gruppo
manutentori elettrici: 2 apprendisti elettricisti e 3 operai qualificati
elettricisti).
g. “Squadra”:
Un gruppo di competenze eterogenee ma di professionalità omogenee,
comprendente fino a 5 (cinque) lavoratori ( esempio: 1 Lavoratore
Qualificato Montatore, 1 Lavoratore Qualificato Elettricista e 1
Lavoratore Qualificato Collaudatore).
h. “Capo Squadra”:
Quando il Responsabile, per le proprie autonomie e competenze,
coordina un Gruppo o una Squadra di lavoratori, che concorrono
all’esecuzione di un determinato lavoro (Manutenzioni ecc).
i. “Professionalità Omogenee”:
S’intendono Profili e/o Esemplificazioni della medesima Declaratoria
(Livello), ma con mansioni diverse tra loro integrabili e/o fungibili.
F) Sull’Orario di lavoro
a. “Tempo Pieno”:
È il normale orario di lavoro, stabilito in 40 ore ordinarie settimanali. Per
gli Addetti ai Servizi che lavorano in turni periodici nelle turnistiche
“6+1+1”, il normale orario medio di lavoro settimanale è stabilito in 42
ore ordinarie. In caso di cambio turno, il normale orario di lavoro di 40
ore settimanali potrà variare con una composizione plurisettimanale o
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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plurimensile dell’orario ordinario di lavoro, sempre nel rispetto dei limiti
contrattuali e legali.
b. “Tempo Parziale”:
È l’orario di lavoro, fissato dal Contratto Individuale, in misura inferiore
rispetto al Tempo Pieno. L’articolazione del Tempo Parziale potrà essere:
“orizzontale”, “verticale” o “mista”.
c. “Indice di Prestazione” o “IP”:
Nell’orario di lavoro a Tempo Parziale è determinato dal rapporto tra
l’orario di lavoro praticato dal Lavoratore e quello contrattualmente
previsto per il Tempo Pieno. Per esempio, per un Lavoratore assunto con
orario di lavoro a Tempo Parziale di 30 ore settimanali, l’Indice sarà: 30 :
40 = 0,75 (Indice di Prestazione).
d. “Orario di lavoro”:
È il tempo nel quale il Lavoratore si pone a disposizione del Datore per
l’esecuzione dell’opera richiesta secondo le sue direttive, contro la
retribuzione ordinaria pattuita. Può essere distribuito nell’arco del giorno
o della settimana, secondo i turni comunicati. Può svolgersi a “ tempo
pieno” o a “ tempo parziale”. Può essere distribuito uniformemente nei
vari giorni/settimane lavorative, oppure in modo differenziato, purché il
tempo medio risultante rispetti i limiti contrattuali e legali del lavoro
ordinario.
e. “Orario di lavoro settimanale”:
Nel Tempo pieno, è di 40 (quaranta) ore ordinarie normalmente
distribuite su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni alla settimana. Per gli Addetti ai
Servizi con turni di lavoro 6+1+1 a copertura “H24”, al fine di garantire la
rotazione tra i diversi turni, l’orario di lavoro settimanale sarà distribuito
in modo “plurisettimanale” su cicli di 8 (otto) giorni. Nel tempo parziale
orizzontale, l’orario di lavoro settimanale è dato dal prodotto tra l’ Indice
di Prestazione e l’orario settimanale pieno (40). Per i lavoratori
discontinui, l’orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere compreso
tra 40 e 45 ore.
f. “Orario di lavoro (giornaliero o settimanale) normale”:
È la preventiva definizione dei termini iniziali e finali dell’orario/i di lavoro
(giornaliero o settimanale) che, nel periodo considerato, compongono il
tempo di Lavoro Ordinario previsto per il Tempo Pieno.
g. “Lavoro ordinario spezzato”:
È la prestazione ordinaria lavorativa suddivisa in due parti giornaliere, con
un intervallo* intermedio superiore a 2 ore ( *intervallo definibile con
Accordo di Secondo livello).
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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h. “Lavoro Supplementare”:
Nel contratto a Tempo Parziale, è il lavoro prestato oltre l’orario di lavoro
normale pattuito con il Lavoratore (orizzontale, verticale o misto), entro i
limiti previsti e l’orario contrattuale previsto per il tempo pieno, superati i
quali assume la qualifica di “lavoro straordinario”. Nel Tempo Pieno, è il
lavoro richiesto, autorizzato e svolto per recupero di ritardi, fermate del
lavoro imposte da cause di forza maggiore, oltre l’orario giornaliero
contrattualmente predeterminato, ma entro i limiti mensili di lavoro
effettivo previsti dall’orario contrattuale.
i. “Consolidamento dell’orario di lavoro”:
Ogniqualvolta nel Tempo Parziale il ricorso alle Clausole Flessibili o al
Lavoro Supplementare siano permanenti e di durata superiore a 6 (sei)
mesi di calendario, salvo che le Parti aziendali abbiano già definito per
iscritto un diverso termine certo, a tempo o a condizione, per il ritorno
all’Indice di prestazione iniziale, si opera il Consolidamento dell’orario di
lavoro che, a tutti gli effetti, modifica l’Indice di Prestazione del Lavoratore
acquisendo nel suo orario di lavoro settimanale anche la quota di lavoro
(da Clausole Flessibili o Lavoro Supplementare ) consolidato. In caso di
consolidamento ( positivo o negativo ), le competenze differite del
Lavoratore saranno riconosciute pro-quota, cioè proporzionate al tempo
dei rispettivi Indici di prestazione. Il consolidamento opera fino a
concorrenza dell’Indice di Prestazione uguale a 1 (uno). Restano salve
diverse pattuizioni tra Datore di lavoro e Lavoratore, purché concluse
mediante Accordo assistito, e diverse condizioni, se più favorevoli al
Lavoratore.
j. “Lavoro Straordinario”:
È il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziali e finali dell’Orario di
lavoro giornaliero e/o settimanale normale, così come previsto per la
prestazione a Tempo Pieno.
k. “Lavoro prolungato”:
È la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario
con riposo compensativo, di lavoro supplementare o d’intensificazione
con accredito nella Banca delle Ore ) richiesta quale anticipazione o
prolungamento del normale orario di lavoro e in eccedenza ad esso.
l. “Lavoro extra ordinario spezzato”:
È la prestazione lavorativa: di flessibilità, di straordinario, di straordinario
con riposo compensativo , di lavoro supplementare o d’intensificazione
con accredito nella Banca delle Ore , richiesta per un tempo superiore a
30 (trenta) minuti in modo non adiacente al normale orario ordinario di
lavoro. Normalmente, il lavoro extra ordinario spezzato comporta il
rimborso delle spese di viaggio preventivamente concordate ed
effettivamente sostenute e documentate dal Lavoratore per il rientro al
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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lavoro e all’abitazione e deve avere una durata di almeno un’ora.
Comunque, in ogni caso, la retribuzione minima del lavoro extra ordinario
spezzato deve essere di un’ora, con le relative maggiorazioni, oltre il
rimborso delle spese.
m. “Lavoro notturno”:
È il lavoro prestato nell’arco temporale dalle ore 23:00 alle ore 6:00 ,
mediante lavoro ordinario a turni, straordinario o intensificazioni con
accredito nella Banca delle Ore.
n. “Turni Avvicendati”:
È il sistema di distribuzione dell’orario di lavoro articolato su più turni
giornalieri, fissi o periodici. Essi potranno essere così distribuiti:
- su “semi -turni”, nel qual caso il lavoro si svolgerà, per esempio,
alternativamente, dalle 6:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o con
altro simile profilo di orario;
- su tre turni con “turno continuo giornaliero” nelle 24 ore,
normalmente dalle 6:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 o dalle 22:00
alle 6:00, con inizio dalle 06:00 del lunedì e termine alle 06:00 del
sabato;
- su turni “H24”, i nastri orari prevedono la continuazione del lavoro
senza soluzione di continuità. I riposi settimanali e i festivi saranno
calendarizzati dalla turnistica, con distribuzione variabile all’interno
dell’intera settimana.
La Contrattazione di Secondo livello potrà introdurre, modificare o
disciplinare i profili d’orario e i turni di lavoro praticati, nel rispetto delle
previsioni legali.
G) Sulla Malattia e Infortunio
a. “Periodo di Carenza”:
Sono i primi 3 (tre) giorni solari di malattia e/o infortunio non professionale
o seguenti al giorno dell’infortunio professionale, nei quali l’INPS/INAIL
non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le
Indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4°
(quarto) giorno di malattia o infortunio, in quest’ultimo caso, sempre con
esclusione dal computo del giorno dell’infortunio.
b. “Periodo di Comporto”:
È il periodo di conservazione del posto di lavoro del Lavoratore assente per
malattia o infortunio.
Il periodo di comporto può essere “secco”, quando considera un solo
evento morboso, oppure “frazionato” o “per sommatoria”, quando
considera più eventi morbosi in un dato arco temporale. Nel presente
CCNL, il periodo di comporto è frazionato e per sommatoria. Entro tale
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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periodo complessivo, l’Impresa non potrà licenziare il Lavoratore, salvo il
caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (oggettivo o
soggettivo).
c. “Infortunio in Itinere”:
È quello intervenuto durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione al luogo di lavoro o dal luogo di lavoro a quello di
consumazione dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa
aziendale (art. 12, D.Lgs. 38/2000).
H) Sulla Modifiche (collettive o individuali) dell’Orario di lavoro:
a. “Intensificazioni”:
Tempo aggiuntivo del normale orario di lavoro richiesto a titolo di flessibilità.
L’Intensificazione, richiesta nel rispetto dei limiti e condizioni contrattuali, è
obbligatoria e l’eventuale impossibilità va documentata come per il lavoro
ordinario rientrante nel normale orario di lavoro. Le ore di Intensificazione
effettivamente lavorate daranno diritto alla liquidazione, con la retribuzione
mensile corrente, delle maggiorazioni previste ( le ore lavorate in
intensificazione) saranno poste a credito del Lavoratore nella “Banca delle
Ore”.
b. “Rarefazioni”:
Sono parte dell’Orario ordinario di lavoro, retribuito ma non lavorato,
previsto nei casi di minore lavoro che segua o preceda un periodo
d’Intensificazione. La retribuzione riconosciuta sarà quella ordinaria. Le ore
di Rarefazione (Retribuite ma non lavorate ) saranno computate a debito del
Lavoratore nella “Banca delle Ore”.
TITOLO VII
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Art. 12 - Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970)
Per la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, le Parti fanno espresso
rinvio alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta “ Statuto dei
Lavoratori”.
Art. 13 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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La Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori spetta di diritto esclusivamente ai
Sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni Sindacali
che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto nelle Aziende
l’Accordo Aziendale di Secondo livello vigente.
Nel prosieguo del presente CCNL, quando vi sia la dicitura “ Organizzazioni
Sindacali”, “Sindacati” o “OO.SS.”che hanno sottoscritto (o firmatari) il presente
CCNL”, deve intendersi compresa anche l’estensione alle Organizzazioni
Sindacali di cui al primo comma del presente articolo.
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le
proprie competenze e prerogative. La RSA o la RST svolgono le attività negoziali
per le materie d’interesse dei Lavoratori dipendenti dell’Azienda, secondo i modi
definiti nel presente Contratto, nonché in attuazione delle scelte generali delle
Federazioni firmatarie.
Art. 14 - RSA: Rappresentanza Sindacale Aziendale - Estensione Contrattuale
Per la frequente presenza nell’ambito di applicazione del presente CCNL di
Aziende con un numero ridotto di Lavoratori, le Parti concordano che sia
contrattualmente costituibile, ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie
il presente CCNL, una Rappresentanza Sindacale già nelle Aziende con almeno 7
(sette) Lavoratori, per la quale trova applicazione la relativa disciplina prevista dallo
Statuto dei Lavoratori e dal relativo Accordo Interfederale.
Alla RSA competono le seguenti materie:
a) diritti di informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
c) l’ordinaria titolarità della Contrattazione Aziendale o di Secondo livello;
d) di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda o d’attivazione degli
ammortizzatori sociali;
e) di eventuali Accordi Aziendali di CCNL;
f) degli Accordi sui Controlli a Distanza;
g) degli altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo Livello.
Art. 15 - RST: Rappresentanza Sindacale Territoriale
Nelle Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della Legge n.
300/1970 e del precedente articolo 14, cioè che hanno meno di 7 (sette)
dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione di
Secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale , in sigla
“RST”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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presente CCNL. Alla RST competono , nelle aziende rappresentate, le seguenti
materie:
a) i diritti d’informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
c) la segnalazione al R .S.P.P. o R .L.S.T. di eventuali problemi riportati dai
Lavoratori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
d) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
e) la titolarità della Contrattazione:
di Secondo livello;
di prossimità , in caso di crisi dell’Azienda o d’ attivazione degli
ammortizzatori sociali;
di Allineamento Contrattuale in caso di passaggio di CCNL;
sui controlli a distanza;
su altri ambiti demandati al Secondo livello, così come previsto dall’art. 28.
Le Parti Nazionali, di riferimento di quelle locali e che siano sottoscrittrici degli
Accordi di Secondo Livello, hanno diritto di accesso all’Archivio Contratti ( di
Secondo Livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la
coerenza dell’Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante un contributo annuo di €
36,00 per ciascun Dipendente di Azienda che applichi il presente CCNL. Tale
contributo sarà quale quota parte della riscossione del contributo “misto” (Azienda
e Lavoratore ), destinato alla “ Gestione Ordinaria ” dell’En.Bi.C., così come
definito dal presente CCNL.
Detto contributo sarà versato all’Ente Bilaterale, che lo destinerà integralmente
alle RST costituite nel settore e nell’ambito territoriale di esazione, secondo i modi
e le procedure previste dallo Statuto dell’Ente e dal relativo Regolamento
approvato dall’Assemblea dell’En.Bi.C. e secondo i criteri adottati, per quanto di
competenza, da ciascuna Organizzazione Sindacale Territoriale sottoscrittrice del
presente CCNL. Nelle aree ove non si costituiscono RST, il contributo di
competenza sarà utilizzato per favorire, in quelle aree, la costituzione futura di
RST.
Art. 16 - Poteri della RSA/RST
Alla RSA/RST costituite nelle Aziende che applicano il presente CCNL,
competono i seguenti diritti:
1) di accesso ai locali aziendali, con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, fatto
salvo un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;
2) di affissione;
3) di assemblea con i Lavoratori;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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4) di discutere e sottoscrivere gli Accordi sindacali aziendali di Secondo livello;
5) di assistere od indirizzare i Lavoratori nella verifica della corretta applicazione
delle maggiorazioni e degli altri istituti previsti dal presente CCNL.
Art. 17 - Assemblea Sindacale
I Lavoratori delle Aziende con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto di
riunirsi, nell’unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l’orario
di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite.
Nelle Aziende fino a 15 (quindici) ma con almeno 7 (sette) Dipendenti , i
Lavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o di crisi
aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la RSA/RST, nell’unità in cui prestano la
loro opera, fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di 4 (quattro) ore annue retribuite.
Nelle Aziende con meno di 7 (sette) Dipendenti, alle stesse condizioni che
precedono, i Lavoratori hanno diritto a 2 ore/anno di assemblea retribuita.
La data e l’ orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, salvo che nel caso di
fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il prosieguo dell’attività, saranno
comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. Il monte ore non
utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere
sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d’assemblea sindacale sarà
esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio conciliate con quelle dei
Lavoratori.
Art. 18 - Diritto d’affissione
La RSA, o la RST, ha diritto di affiggere su appositi spazi, che l’Azienda ha
l’obbligo di predisporre all’interno della sede di lavoro e in luoghi accessibili a tutti
i Lavoratori, comunicazioni, pubblicazioni o testi, purché esclusivamente inerenti
a materie d’interesse sindacale o del lavoro, ivi comprese le comunicazioni
riguardanti le prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale En.Bi.C. o le notizie sui
Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il presente CCNL.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente
inoltrate, per conoscenza, alla Direzione Aziendale.
Art. 19 - Cariche sindacali
Come previsto dall’art. 30 dello Statuto dei Lavoratori, i dipendenti che siano
componenti degli Organi Direttivi Provinciali o Nazionali delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie il presente CCNL, hanno diritto d’usufruire, pro -quota in
funzione dei rispe ttivi iscritti, di permessi retribuiti per la partecipazione alle
riunioni degli Organi S indacali ai quali appartengono, nella misura massima
complessiva di un’ora/anno per ciascun dipendente in forza.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Tali permessi dovranno essere richiesti dall’Organizzazione Sindacale Provinciale
che ne abbia titolo, con il preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
Art. 20 - Dirigenti di RSA
La qualifica di Dirigente di RSA spetta a quei Lavoratori nominati dal Sindacato
rappresentato quali Responsabili della conduzione delle proprie Rappresentanze
Sindacali Aziendali.
Per la loro disciplina, si rinvia all’Accordo di Categoria in Allegato 1).
Art. 21 - Trattenuta sindacale
L’Azienda provvederà a trattenere dalla retribuzione del Lavoratore i contributi
sindacali previsti dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario il presente CCNL
o dalle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati sottoscrittori del
CCNL, hanno stipulato un vigente Accordo Collettivo Aziendale di Secondo
livello. Il Dipendente interessato dovrà presentare formale richiesta,
conformemente all’Accordo di Categoria in Allegato 1).
Art. 22 - Inscindibilità del presente CCNL
Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla Contrattazione Collettiva
non è d’esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso ed
ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione d’obiettivi, strategie e
comportamenti che, anche in questo CCNL, sono mirati specialmente alla
salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti e a favorire le nuove assunzioni.
Pertanto, in coerenza con lo spirito di cui alla Premessa, le Parti concordano di
assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento finalizzato ad estendere
ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, in modo da permettere
l’adattamento del presente CCNL alle situazioni concretamente presenti nelle
singole realtà lavorative. Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avrà
valore esclusivamente l’edizione a stampa predisposta a cura delle Parti stipulanti,
integrata dalle successive Interpretazioni della Commissione Bilaterale, o quella
editata nel sito dell’Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.: www.enbic.it).
Art. 23 - Diritti sindacali e d’associazione: sintesi e rinvio
Per agevolare le Parti interessate, si riporta la Tabella di sintesi dei diritti e dei
permessi per attività sindacale. Per quanto non previsto nel presente CCNL, si
rinvia all’Accordo di Categoria in Allegato 1) e alle norme di Legge applicabili.
Tab. 1): Sintesi dei diritti e dei permessi per attività sindacale
RST: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende fino a 6 Lavoratori
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Destinatar
i: Tutti i Dipendenti.
Misura
del diritto:
2 ore annue di assemblea retribuita da utilizzare normalmente fuori dall’orario di
lavoro per la Contrattazione di Secondo livello o situazioni di crisi dell’Azienda.
Le ore di assemblea, ancorché eccedenti l’orario ordinario di lavoro, saranno retribuite
come ore ordinarie.
Condizio
ni:
L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei lavoratori. Va
richiesta dalla RST con preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
RST: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende da 7 a 15 Lavoratori
Destinatar
i: Tutti i Dipendenti.
Misura del
diritto:
4 ore annue di assemblea retribuita da utilizzare normalmente fuori dall’orario di
lavoro per la Contrattazione di Secondo livello o situazioni di crisi dell’Azienda.
Le ore di assemblea, ancorché eccedenti l’orario ordinario di lavoro, saranno retribuite
come ore ordinarie.
Condizio
ni:
L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei lavoratori. Va
richiesta dalla RST con preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
RSA: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende con oltre 15 Lavoratori
Destinatari: Tutti i Dipendenti.
Misura
del diritto:
10 ore annue di assemblea retribuita da effettuarsi collettivamente durante o fuori
l’orario di lavoro. Le ore di assemblea, ancorché eccedenti l’orario ordinario di lavoro,
saranno retribuite come ore ordinarie.
Condizio
ni:
L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei lavoratori.
Va richiesta dalla RSA con preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
Permessi per Cariche sindacali
Destinatari: Dipendenti componenti gli Organi direttivi, provinciali o nazionali, delle OO.SS.
firmatarie il presente CCNL.
Misura
del diritto:
Un’ora di permesso retribuito all’anno, per ciascun dipendente in forza, da utilizzare
pro-quota da ciascuna RSA. Diritto di aspettativa non retribuita per la durata del
mandato.
Condizio
ni:
I permessi devono essere richiesti dall’Organizzazione Sindacale interessata, con il
preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. L’aspettativa va richiesta con
preavviso di almeno 30 giorni lavorativi.
Norma
Comune
Le ore non usufruite al 31/12 di ogni anno decadono, senza diritto del Lavoratore ad
ottenere alcuna indennità sostitutiva o di riportare “a nuovo” il saldo del monte ore non
utilizzato.
TITOLO VIII
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE E INCONTRI
Art. 24 - Livelli di Contrattazione Collettiva
Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza agli obiettivi di
creare nuova occupazione, per favorire la crescita fondata sull’aumento
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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dell’efficienza e, per quanto compatibile, per ottenere l’incremento delle
retribuzioni. La Contrattazione si svolge su due livelli:
a) Primo Livello: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, anche solo
detto “CCNL”, con le sue Premesse e Accordi Nazionali allegati;
b) Secondo Livello: Contratto Integrativo Aziendale, anche solo detto Contratto
Collettivo di Secondo Livello o Contratto Aziendale di Secondo Livello o
Contratto di Secondo Livello.
Art. 25 - Contrattazione Collettiva Nazionale di Primo livello
La Contrattazione Collettiva Nazionale riconosce all’Azienda il diritto d’impostare
la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro. Le Parti
concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha anche la funzione di
garantire a tutti i Dipendenti del settore contrattuale, ovunque impiegati nel
territorio nazionale, la certezza dei minimi trattamenti economici regionali e dei
trattamenti normativi nazionali.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a livello
nazionale, territoriale o aziendale.
Art. 26 - Contrattazione Collettiva di Secondo livello
Premessa
Nel tempo triennale di validità del presente CCNL , a livello nazionale e locale, molte
condizioni operative possono radicalmente mutare. Nuove tecnologie, la fluidità e volatilità
dei mercati, il continuo affacciarsi di competitori stranieri che spesso hanno ridotti costi
del lavoro; le aperture di aziende straniere che tendono a rivolgersi per tutte le forniture al
loro mercato interno ed altre varie condizioni quali, per esempio, delocalizzazioni
settoriali, possono cambiare, “dall’esterno” e in tempi più ristretti della validità del CCNL,
i parametri di redditività delle imprese. Per tali ragioni, le Parti concordano nel definire
“cedevole” la disciplina Contrattuale Nazionale a favore della Contrattazione Aziendale di
Secondo livello, in quanto “Contrattazione speciale” e unica idonea a ricercare tutte le
possibili soluzioni ai problemi locali, auspicandone, per questo, un’ampia diffusione.
Per quanto riportato nella premessa del presente articolo, le Parti, al fine di
favorire al massimo l’auspicato sviluppo della Contrattazione Collettiva di Secondo
Livello in tutti gli ambiti ove essa sia possibile, prevedono strumenti contrattuali
integrativi collettivi (Indennità Mensile di Mancata Contrattazione) nelle Aziende
in cui tale Contrattazione non dovesse realizzarsi.
La previsione C ollettiva di primo livello ha , comunque, carattere sussidiario
rispetto alla Contrattazione Collettiva di Secondo Livello e, pertanto, nelle materie
delegate (cfr. successivo articolo), essa sarà sostituita da quest’ultima nelle singole
disposizioni definite.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Inoltre le Parti, riconoscendo la fondamentale importanza della gestione locale di
alcuni aspetti contrattuali, concordano sulla possibilità che la Contrattazione di
Secondo livello (di prossimità), in casi e situazioni particolari quali la salvaguardia
dei posti lavoro o in situazioni di obiettiva e provata difficoltà territoriale o
aziendale, possa temporaneamente portare anche a risultati economici inferiori a
quelli della Contrattazione C ollettiva sostituita. In tali casi, però, gli obiettivi e i
sacrifici richiesti dovranno essere:
1) dichiarati formalmente;
2) programmati in tempi definiti;
3) essere soggetti a verifica periodica.
Per essere valida tale Contrattazione “di prossimità” dovrà essere:
• stipulata con le prerogative ed i criteri previsti dalla normativa di
riferimento (art. 8 della L. 148/2011), anche in relazione alla
legittimazione alla sottoscrizione;
• comunicata e consegnata in copia a tutti i lavoratori con nota scritta e
sottoscrizione per avvenuta consegna.
Inoltre, le pattuizioni di cui al Contratto di prossimità, saranno valide ed efficaci a
decorrere dal 15° giorno successivo all’avvenuta consegna della copia ai lavoratori.
Infatti, entro tale data, e quindi entro 15 giorni dalla ricezione della copia, è facoltà
dei lavoratori fare richiesta di sottoposizione a Referendum aziendale dell’accordo
sottoscritto, nella misura di almeno un terzo dei lavoratori interessati, con un
minimo di due nelle aziende fino a sette dipendenti. La richiesta potrà essere
effettuata in maniera sia congiunta che disgiunta dai singoli lavoratori.
La comunicazione di consegna dell’accordo deve quindi espressamente indicare
la facoltà per i lavoratori della richiesta di R eferendum ed il termine di scadenza
dell’esercizio del diritto, nonché il numero minimo necessario di richieste per
l’indizione dello stesso.
La richiesta dei lavoratori deve necessariamente avvenire in forma scritta.
Pertanto, a llo scadere del 15° giorno, senza che sia intervenuta richiesta di
Referendum, il Contratto derogatorio si intenderà definitivamente accettato dal
lavoratore senza possibilità di contestazione alcuna.
Art. 27 - Durata e Condizioni della Contrattazione di Secondo Livello
La Contrattazione di Secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede aziendale
e avrà una durata normale di 3 (tre) anni, salvo periodi inferiori espressamente
previsti dall’Accordo. Essa, quando conforme alle previsioni del presente CCNL,
per le parti ivi definite, prevarrà sia sull’eventuale Contrattazione Territoriale che
sulle norme contrattuali afferenti. La Contrattazione di Secondo livello potrà
riguardare solo le materie e gli istituti contrattuali espressamente indicati nel
presente articolo o gli specifici istituti indicati dal CCNL come derogabili.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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La parte economica aggiuntiva, oltre che alla previsione di specifiche indennità
correlate a particolare gravosità della mansione, potrà definire solamente
l’introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall’esito
incerto (es. redditività, produttività, qualità, ecc.), anche in concorso tra loro, o
indennità strettamente giustificate da particolari onerosità per tempi, modi o
condizioni richiesti alla prestazione lavorativa, normalmente, solo in alcuni ambiti
aziendali. Tali Premi dovranno conciliarsi con le compatibilità aziendali in
funzione:
degli aumenti retributivi previsti dai rinnovi del CCNL;
delle eventuali retribuzioni eventualmente già previste dalla Contrattazione
regionale o provinciale di Secondo livello.
Le Parti espressamente prevedono che, qualora la Contrattazione di Secondo
livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile
a titolo di “Indennità Mensile di Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso
di Accordo di Secondo livello, e sempreché i benefici del Contratto di Secondo
livello siano parificati all’indennità.
Art. 28 - Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello
La Contrattazione di Secondo livello, potrà disciplinare pattiziamente le seguenti
materie.
1) Sul Patto di Prova:
a) durata del periodo di prova, ma entro i limiti legali consentiti.
2) Sull’Orario di lavoro:
a) riorganizzazione dell’orario di lavoro ordinario o ricorso al “lavoro agile”
o a profili particolari d’orario, la loro distribuzione nell’arco della giornata,
settimana, mese e anno;
b) deroghe sulla durata del lavoro giornaliero, settimanale, mensile e/o
annuale, eccezionalmente, sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale;
c) definizione dei limiti massimi dell’orario di lavoro settimanale per i
Lavoratori discontinui;
d) modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la
consumazione dei pasti;
e) turni delle ferie;
f) disciplina del lavoro a turni, anche quando a ciclo continuo, c.d. “H24”;
g) ampliamento della Banca delle Ore e d individuazione delle rarefazioni
collettive;
h) casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e
supplementare, con individuazione di riposi compensativi;
i) adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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j) adeguamento del le maggiorazioni orarie nel lavoro supplementare,
straordinario e in caso di attivazione della Banca delle Ore, secondo lo
Schema di Ipotesi di Accordo pubblicato nel sito: https://cisalterziario.it;
k) individuazione di particolari forme di mobilità, flessibilità od
organizzazione del lavoro applicabili in azienda quale risposta ai problemi
organizzativi e/o di mercato.
3) Sulle mansioni:
a) eventuali cambi delle mansioni assegnate ai Lavoratori per modifica degli
assetti organizzativi;
b) attivazione dei percorsi formativi ai fini della Mobilità Verticale;
c) eventuali cambi delle mansioni assegnate ai Lavoratori per modifica degli
assetti organizzativi.
4) Sul trattamento economico, assistenziale e di Welfare:
a) istituzione o disciplina particolare degli eventuali Premi di produttività o
presenza, dell’Indennità di trasporto, dell’Indennità di mensa o dei buoni
pasto;
b) previsione di eventuali Ristorni in caso di Soci Lavoratori e loro
regolamentazione;
c) scelta dei modi e forme di utilizzo del Welfare Contrattuale e/o della
relativa piattaforma di gestione;
d) ampliamento delle prestazioni di Welfare Contrattuale;
e) previsione di specifiche destinazioni del Welfare Aziendale e della
destinazione di parte dei Premi di risultato alla Previdenza
complementare;
f) sui Premi di Risultato;
g) sull’istituzione e criteri di partecipazione agli utili;
h) casi collettivi di istituzione e disciplina delle retribuzioni variabili per gli
Operatori di Vendita;
i) previsione di contabilizzazione mensile dei ratei di tredicesima;
j) casi di ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei mensili;
k) lavoro e retribuzione a cottimo;
l) in materia di T.F.R., le condizioni di miglior favore ex comma 11, art.
2120 c.c., nel rispetto dei criteri previdenziali e legali vigenti.
5) Sulle forme di coresponsabilità e cogestione:
a) individuazione delle aree ed attività nelle quali attivare forme di più intensa
partecipazione dei lavoratori al fine di approdare a forme di cogestione
concordata ed integrata e coresponsabile dell’Impresa.
6) Sul cambiamento della sede di lavoro:
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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a) disciplina dei trattamenti aziendali nei casi particolari di trasferimento,
trasferta, distacco o comando.
7) Sulle tipologie contrattuali:
a) Tempo Parziale: modi aziendali d’applicazione delle Clausole Elastiche e
di distribuzione dell’orario di lavoro;
b) Lavoro Determinato : individuazione delle attività stagionali ex art. 21
D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.; definizione delle causali e dei casi di
“intensificazione” per il ricorso al tempo determinato; eventuali
trattamenti aziendali correlati alla tipologia aziendale del lavoro
determinato; il limite numerico dei contratti a tempo determinato; la
riduzione dei periodi d’interruzione tra contratti a termine; la
monetizzazione mensile delle retribuzioni differite;
c) Lavoro Somministrato : definizione, in particolari situazioni, che si
prevedono temporanee o incerte, delle possibilità di superamento dei
limiti numerici;
d) Apprendistato: formazione aziendale nell'Apprendistato e costituzione
della Commissione Bilaterale Aziendale di verifica e certificazione;
eventuale estensione agli Apprendisti di Premi e/o Indennità;
e) Telelavoro: l’esercizio della reversibilità nel Telelavoro; disciplina dell’uso
di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del Telelavoratore;
azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore; suddivisione dei
carichi di lavoro e individuazione dell’e ventuale strumentazione di
controllo; individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in
contraddittorio, delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni
previste;
f) Lavoro Agile: le condizioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
nel Lavoro Agile; l'orario di lavoro del Lavoratore Agile ed i relativi riposi;
le condizioni ed i termini per l'applicazione del Lavoro Agile ai Quadri e
Impiegati aziendali che abbiano funzioni commerciali, di collegamento,
tutela immagine, studio, ricerca, organizzazione dei servizi ecc.; gli
strumenti di lavoro utilizzati in modalità agile; eventuali indennità e/o
premi correlati ai particolari modi di svolgimento agile dell'attività
lavorativa; eventuali riconoscimenti, addebiti e ripartizioni delle spese per
gli strumenti utilizzati nel Lavoro agile, in caso di anticipato immotivato
recesso da parte del Lavoratore;
g) Lavoro Intermittente: definizione di particolari casi di ricorso al lavoro
intermittente.
8) Sui controlli a distanza:
a) accordi sull’introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie.
9) Sull’appalto:
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a) condizioni particolari nei cambi d’appalto;
b) negli appalti pubblici, ricerca di soluzioni temporanee ad hoc da
riconoscere in sede aziendale per garantire l’equivalenza dei trattamenti.
In particolare con riferimento agli appalti pubblici o ai servizi affidati
mediante procedure ad evidenza pubblica, la Contrattazione di secondo
livello potrà individuare specifiche soluzioni organizzative, economiche e
normative finalizzate a consentire alle imprese l’accesso e la
partecipazione alle gare nel rispetto del principio di equivalenza
complessiva dei trattamenti economici e normativi eventualmente
richiesto dalla stazione appaltante. A tal fine, gli Accordi aziendali
potranno prevedere, a titolo esemplificativo:
1. trattamenti economici integrativi, indennità o premi collegati alla
specifica commessa o all’appalto;
2. strumenti di welfare aziendale o prestazioni integrative;
3. assetti organizzativi e regimi di orario funzionali alla gestione
dell’appalto;
4. particolari modalità di articolazione della retribuzione complessiva e
delle componenti variabili;
5. ulteriori condizioni aziendali che consentano di garantire, anche in
termini complessivi, l’equivalenza dei trattamenti richiesta nei bandi
di gara.
Tali previsioni potranno essere definite esclusivamente con riferimento
alla specifica commessa o appalto, e per la durata dello stesso, nel rispetto
della disciplina inderogabile di legge e dei minimi previsti dal presente
CCNL, che rimarrà quello applicato ai lavoratori, con le regole integrate
dall’accordo aziendale.
10) Sullo stato di crisi aziendale:
a) eventuali deroghe in pe ius rispetto ai diritti contrattuali ( per essere
operative, devono seguire la procedura suddetta in termini di
comunicazione e possibile richiesta del R eferendum aziendale). Sono
ammesse deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione solo
nei casi di accertata crisi aziendale, quando tali accordi “di prossimità”
siano necessari alla salvaguardia dell’occupazione . Resta inteso che sono
incomprimibili: la “Paga Base Nazionale Conglobata Mensile” e gli
“Aumenti Periodici d’Anzianità”.
b) attivazione degli ammortizzatori sociali, compresa la stipulazione dei
Contratti di Solidarietà.
11) Integrazione e formazione : le Parti s’impegnano a sviluppare uno specifico
codice di comportamento che favorisca la formazione dei lavoratori e
l’integrazione dei lavoratori immigrati, con attenzione ai reciproci valori di
stabilità e correttezza del rapporto di lavoro.
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12) Sugli incontri sindacali e informativi:
a) definizione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le Parti
stipulanti il presente CCNL e i loro Rappresentanti territoriali, per la
disamina e approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e
leggi vigenti;
b) definizione ed attivazione degli incontri sindacali aziendali, dell’esercizio
dei diritti sindacali e di consultazione dei Lavoratori;
13) Sugli Enti Bilaterali:
a) attivazione di particolari percorsi formativi, anche e-learning, attagliati alle
caratteristiche dell’Azienda in materia di Apprendistato e iniziative di
formazione professionale.
14) Ogni altra condizione particolare rilevata in sede aziendale tra le Parti, purché
nel rispetto della disciplina inderogabile in materia di lavoro subordinato ed
in coerenza a quella prevista dal presente CCNL e dalla normativa legale
vigente.
Resta inteso che , quando la Contrattazione di Secondo livello sia efficace nei
confronti di un gruppo parziale di Lavoratori o loro Categorie, in sede di specifica
discussione, la RSA, salvo che già comprenda Rappresentanti dei Lavoratori cui è
previsto si applichi l’Accordo, dovrà essere integrata da Rappresentanti eletti in
numero pari ad un terzo della RSA stessa, con il minimo di 1 (uno).
In caso di controversie inerenti alla Contrattazione di Secondo livello, le Parti
dovranno attivare la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia,
Interpretazione e Conciliazione, istituita presso l’En.Bi.C. per ottenere il lodo
relativo.
TITOLO IX
DIRITTI D’INFORMAZIONE
Art. 30 - Diritti d’Informazione: Esame congiunto territoriale
A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti sottoscrittrici il
presente CCNL, le Associazioni territoriali Datoriali e dei Lavoratori,
s’incontreranno per il tramite delle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie,
al fine di procedere ad un esame congiunto sulla stima delle condizioni operative
future e al fine di favorire il raggiungimento d’intese aziendali.
Art. 31 - Diritti di Informazione
A. Di comparto territoriale - Le Aziende che applicano il presente Contratto e
che occupano a tempo indeterminato più di:
a) 50 (cinquanta) Dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia;
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b) 150 (cento cinquanta) Dipendenti, se operano in più province , ma
nell'ambito di una sola regione;
c) 300 (tre cento) Dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più
regioni;
di norma entro il primo semestre di ciascun anno , a domanda delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL o della maggioranza
delle RSA interessate, anche con l’assistenza dell’Associazione territoriale
imprenditoriale cui l’Azienda aderisce, s’incontreranno, ai rispettivi livelli, per
un esame congiunto delle prospettive di sviluppo settoriali. Nell’ occasione
degli incontri, anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta del
Sindacato, le Aziende forniranno informazioni preventive alla fase
d’attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di
riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori
atipici, innovazione tecnologica, acquisizioni o incorporazioni che investano
gli assetti aziendali, sui nuovi insediamenti nel territorio e orientate al
raggiungimento d’intese . Nelle medesime occasioni, a richiesta, saranno
fornite informazioni sull’effettuazione del lavoro domenicale e festivo, nonché
informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie
d’impiego ivi utilizzate.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di
responsabilità sociale delle Aziende quali, ad esempio, sui Codici di condotta
disciplinare interni, Certificazioni, asseverazioni, situazione infortunistica
aziendale e conflitti di lavoro.
B. Aziendali - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo
comma del paragrafo A. del presente articolo, le Aziende forniranno alle
Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA, informazioni, sempre orientate al
raggiungimento d’intese, preventive alla fase d’attuazione di programmi che
comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti,
ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica, acquisizioni
o incorporazioni che investano gli assetti aziendali e sui nuovi insediamenti nel
territorio. Inoltre, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, anche quelle
riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché indicazioni
sulla situazione economica aziendale;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione,
nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di
contrasto della crisi;
c) le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare cambiamenti
dell'organizzazione aziendale e dei contratti di lavoro.
Inoltre, l'Azienda, a richiesta delle proprie RSA o della RST, è tenuta a
informarle sul prevedibile andamento del ricorso al lavoro:
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• a tempo determinato;
• a tempo parziale;
• intermittente;
• in somministrazione ( la durata e il numero dei contratti; la qualifica dei
lavoratori interessati);
• supplementare e/o straordinario e utilizzo della Banca delle ore;
ed anche:
• sugli indirizzi/obiettivi dei fabbisogni occupazionali, di quelli formativi e in
particolare sulla riqualificazione professionale;
• sulle problematiche aziendali connesse alla previdenza integrativa,
all’assistenza sanitaria integrativa e al Welfare.
Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata per conoscenza anche
all'Organizzazione Nazionale di ciascuna parte interessata. Qualora Azienda e
RSA raggiungano un Accordo organizzativo, disciplinare e/o economico, lo stesso,
a seconda dei contenuti e delle richieste, potrà essere sottoposto a Referendum tra
i Lavoratori cui si riferisce.
Resta inteso che le informazioni aziendali trasmesse hanno natura riservata ed il
loro scopo principale è la ricerca condivisa di possibili soluzioni ai problemi
aziendali. A conclusione dell’incontro, le Parti concorderanno un comunicato per
i dipendenti, che potrà essere reso pubblico.
Art. 32 - Commissioni Paritetiche Settoriali Provinciali o Regionali
A tutela delle realtà lavorative di più ridotte dime nsioni, annualmente (di norma
entro il primo semestre), le Parti, a richiesta di una di esse, s’incontreranno anche
con la presenza degli RST e dei RSD, al fine di effettuare un esame congiunto del
quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle
prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d’innovazione.
Saranno altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o
indirettamente, dalla riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio
delle singole attività;
2) le conseguenze sul settore e sugli addetti dei soprad detti processi, sia sotto
l'aspetto organizzativo e dei fabbisogni di Personale che formativo e
professionale;
3) lo stato e la dinamica dell’occupazione, con particolare riguardo a quella
giovanile, nonché, per quanto definito dal presente Contratto in materia d i
formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti d i
praticantato breve o “ stage” e di Apprendistato, dei contratti a tempo
determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta “atipica” del
rapporto di lavoro.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti
il presente Contratto, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie
relative a:
a) la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
b) l'esame e l'elaborazione di un Codice di condotta sulla tutela della dignità della
persona (molestie sessuali, mobbing) nel settore, tenuto conto delle risoluzioni
e raccomandazioni Comunitarie;
c) la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche
provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione de lle
controversie", di cui ai D.Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387
e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse,
così come previsto dal presente Contratto;
d) la nomina dei membri/arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli
stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa
comunitaria e nazionale in materia d’informazione e consultazione dei Lavoratori.
TITOLO X
REFERENDUM AZIENDALE: STRUMENTO DI DEMOCRAZIA
SINDACALE DIRETTA
Premessa
L’enorme differenziazione intervenuta nei contenuti professionali dei Lavoratori
e le divergenti situazioni che possono configurarsi anche tra aziende del medesimo
settore e territorio, rendono obsoleta la conformazione verticistica delle vecchie
strutture sindacali, funzionale agli aspetti politici piuttosto che aziendali. Per
questo, e quale concreta dimostrazione del favore contrattuale verso il principio di
sussidiarietà e verso gli strumenti di democrazia diretta, le Parti intendono
promuovere tra i Lavoratori l’istituto del Referendum, così come lo sviluppo della
Contrattazione di Secondo livello.
Art. 33 - Referendum Aziendale: oggetto, finalità e scopi
Il Referendum Aziendale, che dovrà riguardare aspetti retributivi e/o normativi
collettivi, Territoriali o Aziendali, si effettua tra tutti i Lavoratori interessati dagli
effetti di un Accordo o Bozza di Accordo sottoscritto tra Azienda e RSA, per
verificarne la loro effettiva adesione.
In caso di bocciatura, l’Accordo o la Bozza di Accordo dovranno essere annullati
o ridiscussi.
In caso di approvazione, essi potranno essere legittimamente applicati alla totalità
dei dipendenti interessati dall’Accordo, già presenti in Azienda od anche
successivamente assunti.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Art. 34 - Referendum Aziendale: definizione, condizioni e tipi di Referendum
Vi potranno essere due tipi di Referendum Aziendale:
1) Referendum Consultivo
2) Referendum Deliberativo
1) Referendum Consultivo: esso potrà essere promosso dall'Azienda, dalla RSA o
da un terzo dei Lavoratori interessati all'eventuale applicazione, con un minimo di
2. Ordinariamente, lo scopo è quello di individuare possibili linee di soluzione ad
una situazione di crisi.
I suoi effetti avranno valore di indirizzo per la discussione del provvedimento tra
le Parti o di scelta tra le diverse soluzioni poste a verifica referendaria.
2) Referendum Deliberativo: esso può essere promosso dall'Azienda, dalla RSA
o da un terzo dei lavoratori interessati, con un minimo di 2. Lo scopo è di
approvare o di respingere un testo già preventivamente concordato tra Azienda e
RSA.
I suoi effetti saranno validi per tutti i soggetti (Datore di lavoro e Lavoratori) per i
quali sia prevista l'esecuzione o l’applicazione dell’Accordo.
Art. 35 - Referendum Aziendale: condizioni ed effetti, in generale
Il Referendum Aziendale, che potrà essere richiesto da almeno 1/3 dei lavoratori,
o dal sindacato firmatario il presente CCNL, dovrà avvenire in modo formale, con
garanzia d’informazione sulla materia da decidere e congrua illustrazione della
stessa, anche con l’assistenza del Dirigente esterno del Sindacato.
La Rappresentanza dell’Impresa, in apposito spazio, potrà illustrare ai Lavoratori
interessatigli obiettivi dell’Accordo o della proposta da sottoporre a Referendum.
Quando al Referendum partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto, tali
essendo tutti i Lavoratori interessati dalle applicazioni del quesito, il risultato
approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti diverrà vincolante per tutti i
Lavoratori ai quali si applicano o si applicheranno le norme approvate.
Resta inteso che il Referendum Aziendale non è percorribile ogniqualvolta la
RSA/RST sottoscrittrice dell’Accordo documenti, in modo formale, di
rappresentare un numero di iscritti almeno pari alla maggioranza assoluta della
forza lavoro cui l’Accordo si applica. Con tale condizione, l’Accordo sottoscritto
dalla RSA sarà immediatamente vincolante per tutti i Lavoratori interessati.
Art. 36 - Referendum Aziendale: Parti promotrici, scopo del Referendum e
ambito di applicazione
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Nel caso in cui l’ipotesi di Accordo aziendale sia sottoscritta tra le Parti Aziendali
e preveda anche deroghe in peius rispetto alla disciplina collettiva nazionale, la
stessa, per essere valida e applicabile alla generalità dei lavoratori interessati, dovrà
seguire una specifica procedura espressamente sotto indicata:
• stipulata con le prerogative ed i criteri previsti dalla normativa di
riferimento, anche in relazione alla legittimazione alla sottoscrizione;
• comunicata e consegnata in copia a tutti i lavoratori con nota scritta e
sottoscrizione per avvenuta consegna.
In tal modo, le pattuizioni di cui al Contratto di prossimità, saranno valide ed
efficaci a decorrere dal 15° giorno successivo all’avvenuta consegna della copia ai
Lavoratori.
Infatti, entro tale data, e quindi entro 15 giorni dalla ricezione della copia, è facoltà
dei lavoratori fare richiesta di sottoposizione a Referendum aziendale
dell’Accordo sottoscritto, nella misura di almeno un terzo dei lavoratori interessati,
con un m inimo di due nelle aziende fino a sette dipendenti. La richiesta potrà
essere effettuata in maniera sia congiunta che disgiunta dai singoli lavoratori.
La comunicazione di consegna dell’Accordo deve quindi espressamente indicare
la facoltà per i lavoratori della richiesta di Referendum ed il termine di scadenza
dell’esercizio del diritto, nonché il numero minimo necessario di richieste per
l’indizione dello stesso.
La richiesta dei lavoratori deve necessariamente avvenire in forma scritta.
Pertanto, allo scadere del 15° giorno, senza che sia intervenuta richiesta di
Referendum, il Contratto di secondo livello si intenderà definitivamente accettato
dal lavoratore senza possibilità di contestazione alcuna.
Il promotore del Referendum potrà essere almeno un terzo dei lavoratori
interessati dall’applicazione dell’Accordo, sempre con un minimo di 2, o l’Azienda.
Pertanto, scopo del Referendum Aziendale sarà di porre all’approvazione della
generalità dei lavoratori interessati la bozza di Accordo di Secondo livello
raggiunto tra RSA/RST e Azienda o una proposta di Accordo di prossimità,
formulata al fine di salvaguardare posti di lavoro o la continuità dell’azienda stessa.
Con l’approvazione referendaria di tale Intesa, Proposta o Accordo, esso sarà poi
applicabile di diritto a tutti i lavoratori cui lo stesso si riferisce.
La stessa efficacia “erga omnes” dell’approvazione sarà data dalla comunicazione
scritta di approvazione del Contratto di Secondo livello, secondo le modalità sopra
descritte, qualora l’esercizio della richiesta di referendum non venga effettuata da
un numero di lavoratori pari ad un terzo, con un minimo di 2 per le aziende con
almeno 7 dipendenti.
La bozza o Ipotesi di Accordo da sottoporre a Referendum dovrà avere portata
collettiva e, quindi, riguardare l’intera Azienda o una parte di essa funzionalmente
autonoma o, comunque, chiaramente individuabile. L’Ipotesi di Accordo e quindi
il Referendum, potranno riguardare anche una o più Categorie di lavoratori (es.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Impiegati o Operai) o specifiche mansioni (es. Impiegati Commerciali o Operai
addetti alle manutenzioni). Come detto, parteciperanno di diritto al Referendum
tutti i Lavoratori che fanno parte dell’area, categoria o mansione regolamentata
dall’Ipotesi di Accordo che si sottopone a verifica referendaria.
Art. 37 - Referendum Aziendale: Prima assemblea ed Elezione del Comitato
Elettorale
Procedura:
1. Prima delle attività referendarie di cui al successivo articolo, la RSA/RST
dovrà convocare apposita assemblea sindacale, richiesta nei tempi e modi
previsti dal CCNL, ponendo all’Ordine del Giorno la presentazione
dell’Accordo o Proposta che sarà oggetto di Referendum.
2. In tale assemblea, la RSA/RST, anche mediante l’assistenza del Dirigente
esterno del sindacato, illustrerà l’oggetto del Referendum, i modi di
svolgimento ( condizioni di validità, modi delle votazioni, maggioranze
necessarie, garanzie formali, operazioni di spoglio e proclamazione dei
risultati) e gli effetti del risultato, chiarendo che l’esito sarà vincolante per tutti
i lavoratori interessati.
3. La RSA/RST provvederà poi ad illustrare il quesito del Referendum ed il testo
che sarà sottoposto a voto.
4. In tale assemblea di Lavoratori, in apposito spazio distinto, potrà partecipare
anche il Datore di lavoro o un Delegato Aziendale, sempre allo scopo di
illustrare gli obiettivi dell’accordo o della proposta da sottoporre a
Referendum.
5. Al fine di garantire la regolarità delle operazioni di consultazione referendaria,
si formerà il Comitato Elettorale composto, oltre che dalla RSA/RST, anche
da un Delegato aziendale e da altri 2 lavoratori eletti dall’Assemblea per
ciascun membro della RSA/RST. Il Lavoratore che avrà ottenuto maggiori voti
di preferenza sarà cooptato Presidente del Comitato Elettorale.
Tale Comitato avrà i compiti di presiedere al corretto svolgimento della
consultazione, di effettuare lo spoglio delle schede di voto e di proclamare i
risultati del Referendum.
6. Il Comitato redigerà tre originali del Verbale di Assemblea con la votazione
degli eletti nel Comitato Elettorale e dei rispettivi voti ottenuti. I membri del
Comitato sottoscriveranno i predetti Verbali, conservandone uno tra gli Atti
del Referendum. Un a ltro originale sarà conservato dalla RSA/RST. Il terzo
originale sarà per l’Azienda. Una copia sarà trasmessa all’En.Bi.C. per l’inoltro
agli Enti di competenza.
7. Le Parti consigliano che, a garanzia degli aspetti formali, la RSA/RST, negli
adempimenti di cui ai predetti punti da 3. a 6., sia assistita da un Dirigente
esterno del/dei Sindacato/i sottoscrittore/i.
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Art. 38 - Referendum Aziendale: Indizione della seconda assemblea
Trascorsi almeno 5 giorni lavorativi dall’Assemblea sindacale di cui al precedente
articolo, la RSA/RST indirà, nei modi e forma consueti per la richiesta di
Assemblea sindacale, il “Referendum” tra tutti i Lavoratori interessati, fissandone
la data dopo aver sentito il Comitato Elettorale ed allegando o esponendo nella
Bacheca aziendale il testo che sarà posto al voto, completo di Allegati e/o di
riferimenti.
Art. 39 - Referendum Aziendale: Diritto di voto e Validità della Consultazione
Per il Referendum hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti destinatari
delle intese oggetto del Referendum, indipendentemente dalla qualifica, tipologia
di lavoro (Telelavoro, Lavoro Agile, Lavoro Intermittente, Lavoro somministrato
o Apprendistato) o durata del loro rapporto (tempo pieno, parziale, determinato,
intermittente ecc. ), purché siano in forza sia alla data d’indizione che di
svolgimento del Referendum.
Per la validità del Referendum è sempre richiesta la partecipazione al voto della
maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Art. 40 - Referendum Aziendale: Operazioni di Voto - Procedura
1. Prima dell’apertura dei seggi, il Comitato Elettorale si assicura:
a. che sia stata formata la lista degli aventi diritto al voto, che sarà siglata e
sottoscritta da tutti i Membri del Comitato;
b. che la domanda posta nelle schede di voto individui in modo certo e
univoco l’oggetto e il quesito referendario, seguito da due evidenti riquadri
indicanti “SI” o “NO”;
c. che siano state predisposte tante schede di voto quanti gli aventi diritto, più
tre originali sottoscritti dal Comitato: uno per la RSA/RST, uno per
l’Azienda ed uno da allegare agli Atti del Referendum, conservati poi dal
Presidente per conto del Comitato;
d. che le schede, conformi al modello predisposto dalle Parti, si presentino
identicamente tutte piegate, in modo che l’esterno sia privo di qualsiasi
indicazione, salvo una timbratura che qualifichi la scheda in modo certo;
e. che siano stati preventivamente fissati e pubblicizzati i tempi di apertura e
di chiusura della consultazione;
f. che siano state preventivamente concordate tra tutte le Parti interessate le
condizioni organizzative che rendano effettivo l’esercizio del diritto di voto
a tutti i Lavoratori destinatari delle Intese che si sottopongono a
Referendum. In realtà articolate, l’apertura dei seggi potrà essere fatta in più
giorni, in modo da favorire al massimo la partecipazione al voto di tutti gli
aventi diritto;
g. che sia garantita la segretezza del voto.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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2. Per l'identificazione dei lavoratori per l’esercizio del diritto di voto, ove non
noti ad almeno due componenti del Comitato Elettorale, gli stessi dovranno
esibire la tessera aziendale munita di fotografia e generalità o un valido
documento di riconoscimento.
3. La scheda di voto sarà consegnata all’avente diritto al momento dell’esercizio
del voto, con spunta sull’elenco dei votanti.
4. Il voto, a pena di nullità, dovrà essere espresso in condizioni di riservatezza.
5. Il voto si esprimerà con una croce su uno solo dei due riquadri: “SI”, per
approvazione del quesito, “NO” per la sua bocciatura.
6. Qualsiasi altra scritta o espressione di voto renderà nulla la scheda.
7. Il Presidente del Comitato registrerà, con sottoscrizione e firma, nel Verbale
del Referendum, il nome di tutti i Lavoratori aventi diritto di voto, precisando
quelli che hanno votato, gli astenuti e gli assenti.
8. La scheda votata sarà consegnata ripiegata al Presidente, o a suo incaricato del
Comitato, per essere introdotta e conservata in un’apposita urna sigillata, ove
permarrà fino all’apertura delle operazioni di spoglio. Introdotta la scheda
nell’urna, l’incaricato proclamerà: “(nome e cognome) ha votato ” e tale voto
sarà utile al raggiungimento del quorum di cui al successivo comma 1.
dell’articolo seguente.
9. Il Comitato registrerà nominalmente l’avvenuto esercizio del diritto di voto.
10. In caso di apertura dei seggi su più giorni, ad ogni chiusura del seggio, le urne
di voto dovranno essere sigillate e firmate dai componenti del Comitato
Elettorale, formando un sintetico verbale. Alla riapertura del seggio, il
Comitato constaterà la regolarità dei sigilli e lo verbalizzerà. Quindi, in assenza
di anomalie, il Comitato potrà rimuovere i sigilli e riprendere le operazioni di
voto.
11. Concluse le votazioni, all’ora di chiusura del/dei seggio/i, le schede timbrate e
non ritirate entro il termine di chiusura delle operazioni di voto, previa verifica
con il numero degli astenuti, degli assenti e verbalizzazione, saranno annullate,
mentre tutte le schede votate dovranno permanere nell’urna di voto sigillata.
Art. 41 - Referendum Aziendale: Operazioni di Spoglio - Procedura
1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, il Comitato verificherà che il
numero dei votanti sia superiore al 50% degli aventi diritto, nel qual caso
proclamerà raggiunto il quorum e la validità della consultazione. In caso
contrario, con apposito Verbale, il Referendum sarà considerato deserto e la
consultazione non valida.
2. Se la consultazione è dichiarata valida, il Comitato:
a. aprirà le urne di voto, verificando la coincidenza tra il numero dei
votanti e le schede di voto espresse;
b. quindi, effettuerà lo spoglio delle schede contenute, registrando e
separando le schede nulle (vedi precedente articolo, commi 4, 5 e 6 ),
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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le schede bianche, le schede valide con voto “SI” e quelle valide con
voto “NO”.
3. Il Presidente del Comitato, compiuto lo spoglio, registrerà nel Verbale del
Referendum il risultato ottenuto dalle votazioni, indicando:
a. il numero dei lavoratori aventi diritto al voto;
b. il quorum di votanti richiesto per la validità della consultazione;
c. il numero dei lavoratori votanti;
d. il numero delle schede nulle;
e. il numero delle schede bianche;
f. il quorum richiesto per l’approvazione del quesito (50% del numero
dei votanti + 1);
g. il numero dei voti “SI”;
h. il numero dei voti “NO”;
i. l’indicazione dell’esito del Referendum: “ Oggetto del Referendum
approvato”, quando vi è la maggioranza di SI o, “ Oggetto del
Referendum respinto”, quando vi è la maggioranza di NO.
4. Il Verbale del Referendum dovrà riportare le eventuali osservazioni di uno o
più membri del Comitato Elettorale. Inoltre, dovrà essere debitamente siglato
in ogni pagina da tutti i membri del Comitato Elettorale (RSA/RST, Delegato
aziendale e membri Eletti) e sottoscritto dal Presidente.
5. Le schede di voto saranno conservate in un contenitore, chiuso con sigillatura
siglata dal Comitato, e custodito dalla RSA/RST per le eventuali operazioni di
verifica del voto.
Art. 42 - Referendum Aziendale: Proclamazione dei risultati
Il Comitato Elettorale proclamerà i risultati del Referendum mediante
pubblicazione del Verbale di Referendum (email, affissione in bacheca, ecc.).
Un originale di tale Verbale sarà inoltrato dal Presidente del Comitato Elettorale
alla RSA/RST e un altro originale all’Azienda, che ne accuseranno ricevuta,
sottoscrivendo l’originale del Comitato.
Una copia sarà inoltrata all’En.Bi.C. Territoriale (Regionale o Provinciale) e
all’En.Bi.C. Nazionale, per quanto di competenza.
Un terzo originale, per conto del Comitato, sarà conservato dal Presidente tra gli
Atti del Referendum.
Art. 43 - Referendum Aziendale: Richiesta di esibizione delle schede di voto
A garanzia della correttezza della consultazione, i Lavoratori, con motivazione
scritta, potranno richiedere al Presidente del Comitato Elettorale, entro 3 giorni
lavorativi dalla proclamazione dei risultati, la verifica delle schede di voto.
Tale richiesta dovrà essere trasmessa anche alla RSA/RST, sempre entro il termine
di decadenza di giorni 3 lavorativi dalla proclamazione dei risultati.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Il Comitato Elettorale, esaminate le richieste di verifica e le loro motivazioni, le
porrà ai voti. Se almeno un terzo dei componenti approva la verifica, la stessa
dovrà essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro 5 (cinque) giorni
lavorativi, alla presenza del richiedente o del Rappresentante dei richiedenti.
Art. 44 - Referendum Aziendale: Ricorsi
Eventuali ricorsi o impugnazioni della procedura di Referendum dovranno essere
presentati per iscritto all’Organizzazione Sindacale della RSA/RST e al Presidente
del Comitato Elettorale, entro il 5° giorno lavorativo dalla proclamazione dei
risultati o dalla data di avvenuta verifica.
In caso di ricorsi sul rispetto della procedura, il Comitato Elettorale sarà integrato
dal Richiedente la verifica o dal Rappresentante dei richiedenti, e da un Dirigente
sindacale esterno rappresentante dell’Organizzazione/i Sindacale/i che ha/hanno
eletto la RSA/RST.
Previo ricevimento in copia di tutta la documentazione afferente al Referendum
(richieste di convocazione delle assemblee sindacali, numero schede di voto
predisposte, copia di tutte le schede di voto, anche quelle nulle o non utilizzate,
Verbale di Referendum, copia dell’Accordo/Ipotesi di accordo oggetto del
Referendum, ogni ulteriore comunicazione intervenuta in merito al Referendum),
che dovrà essere consegnata ai Ricorrenti entro 5 giorni lavorativi dalla
presentazione del ricorso, gli stessi Ricorrenti avranno altri 5 giorni lavorativi per
illustrare al Comitato Elettorale allargato le motivazioni del ricorso. Il Comitato
Elettorale allargato dovrà stendere entro 7 giorni lavorativi, con l’approvazione
della maggioranza assoluta dei suoi membri, un motivato Verbale conclusivo di
conferma o di reiezione del Referendum e dei risultati proclamati. Il Verbale sarò
redatto in cinque originali: uno per il Comitato, uno per la RSA/RST, uno per
l’Azienda, uno per il Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale che ha eletto
o nominato la RSA/RST e uno per il Ricorrente o per il Rappresentante dei
ricorrenti. Il Verbale, in copia, sarà pubblicato in bacheca aziendale per
informazione di tutti i Lavoratori e sempre trasmesso all’En.Bi.C. Territoriale e
Nazionale.
In caso di annullamento per vizi di forma dei risultati del Referendum, a rimedio,
lo stesso potrà essere riproposto, rispettando le forme prescritte.
Art. 45 - Referendum Aziendale: Effetti dei risultati del Referendum
Il risultato del Referendum, condotto nel rispetto della procedura di cui al
presente Titolo, dal 6° giorno lavorativo dalla Proclamazione dei risultati o, in caso
di Ricorso, dalla pubblicazione in bacheca o simili del Verbale conclusivo di
conferma, l’approvazione renderà efficace l’Accordo sottoposto a Referendum,
che diverrà così vincolante per tutti i lavoratori aventi diritto di voto, anche di futura
assunzione, e per entrambe le Parti che l’hanno sottoscritto ( RSA/RST e Datore
di lavoro).
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Attesa la procedura di informazione dei lavoratori con comunicazione
dell’Accordo e facoltà di richiesta del Referendum, e la conseguente sostanziale
approvazione dello stesso in ipotesi di mancata richiesta di consultazione, per un
principio di democrazia sostanziale, in ipotesi di mancato raggiungimento del
quorum di validità della consultazione, l’Accordo si intenderà come approvato,
dovendo dare alla mancata partecipazione dei lavoratori una formale accettazione
per omessa manifestazione del dissenso all’Accordo già approvato.
Pertanto, il mancato raggiungimento del quorum renderà efficace l’Accordo
sottoposto a Referendum, che diverrà così vincolante per tutti i lavoratori aventi
diritto di voto, anche di futura assunzione, e per entrambe le Parti che l’hanno
sottoscritto (RSA/RST e Datore di lavoro).
Gli effetti del Referendum non saranno retroattivi e, quindi, l’Accordo
eventualmente cassato continuerà a produrre effetti fino all’ultimo giorno del mese
in cui si è ufficializzato il Verbale conclusivo di conferma dei risultati del
Referendum che ha bocciato l’Accordo.
Parimenti, in caso di approvazione referendaria di Accordi già operanti, gli stessi
continueranno a produrre effetti senza soluzione di continuità.
Qualora il Referendum approvi un Accordo non ancora pubblicato, esso sarà
applicato dal primo giorno del mese successivo a quello di proclamazione del
risultato referendario.
TITOLO XI
COLLABORAZIONE DEI LAVORATORI NELLA GESTIONE
DELL’IMPRESA
Premessa
Il nostro sistema contrattuale ha sempre posto il tema della collaborazione tra
Azienda e Lavoratori, con specifica ed intensa previsione anche di cogestione.
Pertanto questo rinnovo del CCNL ha posto le basi per una gestione aziendale
condivisa, per forme di Partecipazione agli utili di Impresa, ha esteso la
regolamentazione delle forme flessibili del rapporto di lavoro, quali il Telelavoro
ed il Lavoro Agile, ha ampliato e meglio regolamentato le forme di Democrazia
sindacale diretta, prevedendo una maggiore articolazione dell’istituto referendario
aziendale, componendo un quadro collaborativo, coerente e fortemente
innovativo dei rapporti interni aziendali.
Quanto precede è, però, naturale conseguenza delle scelte fatte nei precedenti
CCNL e, per evidenziare il senso di continuità del processo, esse più volte saranno
richiamate in parallelo all’aggiornata disciplina di questo Contratto.
Art. 46 - Collaborazione dei Lavoratori nella Gestione dell’Impresa
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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In attuazione dell’art. 46 della Costituzione, della Premessa Contrattuale e di
quella del presente Titolo, le Parti contrattuali intendono promuovere in sede
aziendale, ogniqualvolta possibile, lo sviluppo della Collaborazione dei Lavoratori
nella Gestione dell’Impresa, attraverso:
• la stipula di un articolata Contrattazione di Secondo Livello;
• la Partecipazione agli Utili;
• la definizione di Premi di Risultato;
• la costituzione di Commissioni Paritetiche o, comunque, occasioni di
incontri informativi/formativi per la trattazione di eventuali criticità
aziendali ed i relativi rimedi, gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni
occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione
professionale; le problematiche aziendali connesse alla previdenza
integrativa, all’assistenza sanitaria integrativa e al Welfare.
Al fine di favorire una partecipazione organizzativa stabile dei lavoratori, le Parti
potranno istituire, mediante accordo aziendale di secondo livello, un Comitato
Aziendale di Partecipazione , composto da rappresentanti dell’impresa e delle
rappresentanze dei lavoratori, con funzioni consultive e propositive in materia di:
a) organizzazione del lavoro e innovazione dei processi produttivi;
b) introduzione di nuove tecnologie e loro impatto sull’attività lavorativa;
c) miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
d) sviluppo professionale, formazione e riqualificazione delle competenze;
e) iniziative di welfare aziendale e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il Comitato Aziendale di Partecipazione potrà riunirsi periodicamente e costituire
una sede stabile di confronto tra impresa e lavoratori, finalizzata a favorire la
condivisione delle informazioni strategiche e la definizione di soluzioni
organizzative innovative, nel rispetto delle prerogative imprenditoriali e della
normativa vigente. Le Parti riconoscono che tali strumenti di partecipazione
rappresentano un fattore di sviluppo delle relazioni industriali e di rafforzamento
della competitività delle imprese, in coerenza con i principi di collaborazione
previsti dall’art. 46 della Costituzione.
TITOLO XII
WELFARE CONTRATTUALE
Art. 47 - Welfare Contrattuale: costituzione
Con l’applicazione del presente CCNL, in aggiunta agli eventuali benefici
aziendalmente già stabiliti, quali Premio di Risultato o Partecipazione agli Utili
d’Impresa o Welfare Aziendale, le Parti concordano un “ Welfare Contrattuale”
obbligatoriamente dovuto al Lavoratore, così come successivamente definito.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Le prestazioni di Welfare Contrattuale potranno essere erogate anche tramite
Accordi Aziendali di Secondo Livello e per il tramite delle piattaforme
convenzionate con l’En.Bi.C., i cui riferimenti sono evidenziati nel sito dell’Ente
Bilaterale, alle condizioni previste nei successivi articoli.
Art. 48 - Welfare Contrattuale: importi e condizioni
Le Parti, riconoscendo l’importanza e la convenienza per i Lavoratori delle
prestazioni di Welfare, concordano quanto segue:
1) Valori di Welfare Contrattuale 2026 e anni seguenti:
Il Datore di lavoro metterà a disposizione un Welfare Contrattuale pari al
valore minimo annuo di:
Livello Dal 2026 in poi
Dirigente 720,00/anno (in quote mensili
maturate di € 60)
Quadro, A1 e A2 480,00/anno (in quote mensili
maturate di € 40)
B1, B2, C1, C2 e D1 e D2
Operatori di Vendita
240,00/anno (in quote mensili
maturate di € 20)
Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza che abbiano
superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni che
saranno pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e/o con
utilizzo delle apposite piattaforme. Le Parti stabiliscono l’erogazione annuale
del Welfare Contrattuale, fermo restando che, in caso di cessazione del
Lavoratore, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di Welfare maturate
mensilmente secondo quanto riportato nella tabella precedente. A tal fine, la
frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.
Gli importi di Welfare Contrattuale dovranno considerarsi distinti e non
assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di Welfare Aziendale, sostitutivo
del Premio di Risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga
natura già presenti in Azienda. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL,
il Welfare Contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da
garantire al Lavoratore secondo i criteri di Allineamento.
2) Destinatari: i valori di Welfare Contrattuale saranno spettanti a tutti i
lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria, dal tipo di contratto di
lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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determinato; lavoro somministrato, a tempo pieno o parziale, purché il tempo
medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 (venti) ore settimanali; lavoratori
apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità,
telelavoratori o lavoratori “Agili”. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti
in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i
tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
3) I valori di Welfare Contrattuale definiti nel precedente punto a) sono
comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali che fossero poste a
carico dell’Azienda. Pertanto, i valori indicati coincideranno con il costo
aziendale. Di conseguenza, in caso di futuro diverso trattamento previdenziale
o fiscale, l’Azienda s’impegna a garantire ai Lavoratori solo l’invarianza di
costo. I valori di Welfare Contrattuale saranno esposti nel cedolino paga, ai
fini della prova e della corretta gestione degli stessi, attualmente, senza ritenuta
previdenziale e assoggettamento fiscale.
4) I valori di Welfare Contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla
loro messa a disposizione del Lavoratore, con l’attenzione di evitare il
superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario.
Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo Livello, decorso il
termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione
sostitutiva. Essi potranno essere destinati al Lavoratore e ai suoi familiari nei
casi previsti, anche se essi non fossero fiscalmente a carico, ad eccezione degli
abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
(coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figli, compresi quelli
riconosciuti, adottivi o affidati; per ogni altra persona indicata nell’articolo 433
del codice civile. Cfr. Art. 51, comma 2 e 12 TUIR), per una o più destinazioni
del successivo punto f), fermo restando che l’utilizzo contrattuale sarà scelto
dal Lavoratore tra una delle esemplificazioni ivi previste. I valori di Welfare
Contrattuale non sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né
cedibili, salvo il caso di destinazione alla Previdenza Complementare da parte
del Lavoratore.
5) Attuali caratteristiche del Welfare Contrattuale
Regime fiscale e contributivo: esente parzialmente o totalmente (cfr. art.
51, D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., c.d. “TUIR”)
Soggetti beneficiari: Lavoratori dipendenti e i loro familiari, ex art. 12
“TUIR”
6) Possibili destinazioni dei valori di Welfare Contrattuale da integrare,
coordinare ed eventualmente estendere, per il tramite della Contrattazione di
Secondo livello o del Regolamento aziendale, anche in funzione delle future
modifiche dell’art. 51 TUIR:
1) Per Opere e servizi per finalità sociali
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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• Check up medici
• Visite specialistiche
• Cure odontoiatriche
• Terapie e riabilitazione
• Sportello ascolto psicologico
• Assistenza domiciliare
• Badanti
• Case di riposo
2) Per Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi:
• Asili nido
• Servizi di babysitting
• Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna,
elementare, media e superiore
• Università e Master
• Libri di testo scolastici e universitari
• Doposcuola o Pre-scuola
• Buoni pasto e mensa scolastica
• Scuolabus o gite didattiche
• Frequentazione di corso integrativo (lingue straniere, lingua
italiana per bambini stranieri ecc.)
3) Per Ludoteche, centri estivi o invernali:
• Spese per frequentazione di campus estivi o invernali
• Spese per frequentazione di ludoteche
4) Per Servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75
anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane,
ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua:
• Badanti
• Assistenza domiciliare
• Case di riposo (Residenza Sanitaria Assistita)
• Case di cura
5) Per Servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di
dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici
6) Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale del dipendente e dei familiari a carico
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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7) Per Beni e servizi in natura (entro il limite massimo previsto dalla
normativa vigente)
• Buoni spesa per generi alimentari
• Buoni spesa per acquisti vari
• Buoni carburante
• Ricariche telefoniche
8) Alla Previdenza Complementare del Lavoratore (incremento
pensione).
Welfare Aziendale: costituzione
L’Azienda, preferibilmente tramite Accordo di Secondo livello sottoscritto con la
RSA, o anche tramite Regolamento aziendale, potrà costituire anche il Welfare
Aziendale, in favore dei Lavoratori dipendenti, ampliando i valori e le destinazioni
del Welfare Contrattuale . Anche tale Welfare sarà esente da contribuzione
previdenziale e assoggettamento fiscale, a norma del citato art. 51, TUIR.
Inoltre, in aggiunta a tutto quanto precede, l’Accordo di Secondo livello (ex art. 1,
comma 187, L. 208/2015) potrà prevedere, per volontà del lavoratore, la
destinazione del Premio di Risultato alle possibili scelte di Welfare.
TITOLO XIII
PREMIO DI RISULTATO
Premessa
Il Premio di risultato aziendale, già regolamentato dal precedente CCNL ha la
funzione di:
1. incentivare le forme di flessibilità aziendale del lavoro;
2. favorire il raggiungimento di specifici obiettivi aziendali;
3. premiare quei lavoratori che maggiormente hanno concorso ad ottenere
risultati aziendali.
Pertanto, il Premio di risultato è nettamente distinto dalla partecipazione agli utili
d’impresa, poiché questi ultimi riguardano risultati di un intero esercizio aziendale
annuale, mentre il Premio di risultato è normalmente differenziato per aree,
mansioni, specifici obiettivi, particolari gravosità del lavoro, responsabilità e simili.
I due Istituti, differenziati nelle forme e negli obiettivi, si presentano come
complementari e, quindi, entrambi utili a responsabilizzare la forza lavoro e dare
compatibili soddisfazioni economiche ai Lavoratori.
Art. 49 - Premio di Risultato: aspetti generali
Le Parti, per incrementare il reddito dei Lavoratori in modo compatibile con
l’esercizio, dichiarano la reciproca volontà di ampliare le forme di retribuzione
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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premiante, attraverso la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, con porzioni
di retribuzione esclusivamente commisurate agli incrementi di produttività,
presenza, redditività, qualità, efficienza organizzativa ed innovazione , oltre ogni
altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Art. 50 - Premio di Risultato: coinvolgimento paritetico dei Lavoratori
Per permettere la fruizione dei vantaggi fiscali e previdenziali, il Premio di Risultato
potrà essere riconosciuto solo attraverso il coinvolgimento paritetico dei lavoratori
nell’organizzazione del lavoro o previsioni alternative di Welfare.
La gestione paritetica si realizza mediante schemi organizzativi che permettano di
coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di innovazione e
miglioramento delle prestazioni aziendali, perciò finalizzati ad ottenere incrementi
di efficienza e produttività o condizioni di miglioramento della qualità della vita e
del lavoro (vedi Circ. Agenzia delle Entrate n. 5 del 2018, par. 1.2).
Per questo, le Parti intendono promuovere la Contrattazione Aziendale di
Secondo livello, normalmente sottoscritta tra Azienda e RSA, avente le
caratteristiche previste dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e s.m.i. ,
oltre a quelle previste dal presente CCNL.
Art. 51 - Premio di Risultato: indicatori di misurazione
Gli indicatori di misurazione dei Premi incentivanti previsti dall’art. 2 del Decreto
Interministeriale del 25 marzo 2016 e s.m.i., devono determinare un effettivo
incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, essere
oggettivi e verificabili dai Lavoratori.
Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici si rendono
disponibili ai Datori di lavoro che applicano integralmente il presente CCNL e ai
loro Lavoratori dipendenti, per favorire il corretto sviluppo aziendale del presente
articolo, nonché per l’assistenza nella Contrattazione di Secondo livello.
TITOLO XIV
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Premessa
A norma dell’ultimo comma dell’art. 2099 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n.
262, detto “Codice Civile”, si prevede che: “Il Prestatore di lavoro può anche
essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con
provvigione e con prestazioni in natura”.
Il successivo art. 2102 prevede: “se le norme o la convenzione non dispongono
diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è
determinata in base agli utili netti d’impresa e, per le imprese soggette alla
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio
regolarmente approvato e pubblicato”.
Art. 52 - Partecipazione agli Utili: Sistemi di calcolo
Ogniqualvolta possibile, le Parti auspicano lo sviluppo in sede Aziendale di forme
di responsabile cogestione, così come prevista nel precedente Titolo, anche con la
previsione di forme di partecipazione agli utili d’Impresa.
Tale partecipazione agli utili, avrà quindi funzione incentivante dei fattori
produttivi del lavoro, come l’effettiva presenza al lavoro, la professionalità ed il
rendimento complessivo del lavoro.
Ciò premesso, le Parti aziendali concorderanno i sistemi di calcolo in rapporto alle
particolarità della realtà produttiva cui si applica il presente CCNL, anche
prevedendo la possibilità da parte del lavoratore di convertire le quote retributive
afferenti alle partecipazioni in Welfare.
TITOLO XV
MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Art. 53 - Mobilità e Mercato del Lavoro
Alle Imprese che applicano integralmente il presente Contratto è data la possibilità
di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze, gli strumenti di flessibilità ivi
previsti.
Le Parti convengono che, a fronte di temporanea difficoltà di mercato, di crisi, di
ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, che comportino
esuberi occupazionali, nella Contrattazione di Secondo livello si dovranno
concordare i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire le
conseguenze sociali della minore necessità d’impiego della forza lavoro, quali i
Contratti di Solidarietà, facendo ricorso a tutti gli strumenti contrattuali alternativi
o integrativi a quelli di Legge.
TITOLO XVI
GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Art. 54 - Normale rapporto di lavoro
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il Contratto di lavoro si considera
a tempo pieno e indeterminato.
Art. 55 - Sintesi degli Istituti del nuovo mercato del lavoro
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Si evidenziano le seguenti tipologie contrattuali successivamente disciplinate in
dettaglio.
A) LAVORI C.D. “TIPICI”
1) Tempo Parziale
2) Tempo Determinato
3) Telelavoro o “Lavoro a distanza”
4) Lavoro Agile
5) Lavoro Intermittente
6) Somministrazione di lavoro
B) TIPOLOGIE CONTRATTUALI FORMATIVE
7) Apprendistato
8) Tirocinio e Alternanza scuola/lavoro
9) Mobilità Verticale
10) Condizioni d’Ingresso
C) LAVORI C.D. “ATIPICI”
11) Contratto di Collaborazione
TITOLO XVII
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Premessa
Nell’ambito di applicazione del presente CCNL, le Parti sottoscrittrici individuano
il Contratto a Tempo Parziale quale tipologia particolarmente utile nei seguenti
casi:
• se orizzontale: per garantire i servizi di durata temporale ridotta e giornalmente
ripetuti quali, ad esempio, le “aperture al pubblico” e simili. Inoltre, può
permettere al L avoratore la conciliazione di determinate particolari
incombenze familiari o sociali;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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• se verticale: per garantire i servizi nei fine settimana, durante i periodi feriali e
per le intensificazioni annuali di lavoro e/o per permettere al L avoratore di
educare/assistere i figli o congiunti in determinati periodi dell’anno (chiusure
scolastiche e simili).
Le Parti, mentre riconoscono l’importanza dello “ius variandi” al fine di
permettere al Datore di organizzare il lavoro secondo le obiettive necessità
dell’impresa, ricordano che il lavoro a Tempo Parziale è spesso richiesto dal
Lavoratore per esigenze personali o familiari, che dovranno essere, nei limiti del
possibile, rispettate. Da quanto precede , per il lavoro supplementare, le Parti
hanno concordato la disciplina dell’art. 59, che prevede maggiorazioni crescenti in
funzione della diversa onerosità della prestazione richiesta e a seconda della sua
collocazione rispetto all’orario ordinariamente praticato dal Lavoratore.
Art. 56 - Tempo Parziale: definizione
Il Contratto di lavoro a Tempo Parziale prevede lo svolgimento dell’attività
lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente
Contratto (40 ore/settimanali).
Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a T empo Parziale possa essere uno
strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e a
rispondere alle esigenze delle Aziende e dei Lavoratori, concordano che lo stesso
possa essere di tipo:
a) orizzontale: quando la prestazione giornaliera ridotta si svolga ad orario
ridotto per tutti i giorni lavorativi;
b) verticale: quando la prestazione si svolga a tempo pieno solo per alcuni
giorni della settimana, del mese o dell’anno ( particolarmente adatto per i
periodi di intensificazione e/o rarefazione);
c) misto: quando la prestazione sia resa secondo una combinazione dei modi
“orizzontale” e “verticale” sopraindicati e contempli giornate o periodi a
tempo pieno, alternati a giornate o periodi a orario ridotto o non lavorati
(riposi sostitutivi);
d) per gli “over 63”: quando la prestazione sia resa a tempo parziale, in accordo
con la Società, da un Lavoratore che ha oltre 63 (sessantatré) anni (cfr. art.
1, comma 284, L. 208/2015).
Art. 57 - Tempo Parziale: condizioni di assunzione
L’instaurazione del rapporto di lavoro a T empo Parziale necessita della
volontarietà di entrambe le Parti (Azienda e Lavoratore) e, ai fini della prova, dovrà
risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati, oltre a quanto previsto per la
generalità dei Lavoratori, i seguenti elementi:
1) l’indicazione della durata della prestazione lavorativa ridotta e della sua
collocazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Quando è previsto il lavoro a turni , l’indicazione che precede può limitarsi a
rinviare al calendario aziendale dei turni programmati, precisando i criteri di
riduzione o le particolari condizioni pattuite;
2) il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità
all’entità della prestazione lavorativa ordinaria ridotta nel mese ( con
applicazione dell’Indice di Prestazione) e/o, nel Tempo Parziale Verticale, per
gli istituti plurimensili (in proporzione alle ore lavorabili nell’anno);
3) l’accettazione delle Clausole Elastiche e Flessibili, comprendenti l’eventuale
previsione concordata della possibilità d’intensificazione in particolari periodi
dell’anno ( per festività ecc. ) o di variare temporaneamente la collocazione
dell’orario di lavoro.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 (quattro) ore, salvo diverso Accordo
sottoscritto in sede sindacale, non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Potranno essere realizzati Contratti di lavoro a Tempo Parziale verticale anche per
le sole giornate di sabato e/o festive, cui possono accedere anche studenti e/o
Lavoratori, purché essi siano in possesso dei requisiti contrattuali e legali necessari.
Diversi modi relativi alla collocazione temporale dell’orario di lavoro potranno
essere definiti con Accordo aziendale che, a domanda di una Parte, potrà essere
sottoposto all’Ente Bilaterale Nazionale per ottenere l’Attestato di Conformità
Contrattuale/Legale.
Art. 58 - Tempo Parziale: trattamento economico e normativo
Il trattamento economico e tutti gli istituti normativi contrattuali dovranno essere
proporzionati all’orario di lavoro a Tempo Parziale concordato nel periodo e agli
eventuali diversi Indici di P restazione occorsi nell’anno , ad eccezione dei
contributi destinati alla “ Gestione Speciale ” dell’En.Bi.C. e del Welfare
Contrattuale, che saranno integralmente dovuti o esclusi, così come previsto dallo
specifico Titolo.
In caso di esclusione dalla Gestione Speciale dell’En.Bi.C., il Lavoratore a Tempo
Parziale avrà diritto all’Indennità sostitutiva.
Art. 59 - Tempo Parziale: lavoro supplementare
Si definisce Lavoro Supplementare quello prestato tra l’orario parziale pattuito con
il Lavoratore e l’orario contrattuale a tempo pieno, così come previsto dal presente
CCNL.
Per le particolari caratteristiche che contraddistinguono il settore disciplinato dal
presente CCNL quali, ad esempio, l’esigenza di sostituire i Dipendenti assenti e di
assicurare comunque la copertura dei servizi in caso d’intensificazione, le Parti
hanno s tabilito che sia consentito di richiedere al Lavoratore la prestazione di
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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lavoro supplementare nei limiti massimi di seguito precisati e con le maggiorazioni
della R.O.N. ivi previste.
Tali maggiorazioni, che tengono conto delle afferenti quote delle retribuzioni
differite e del T.F.R., sono superiori a quelle previste per il lavoro straordinario
prestato nel tempo pieno che, invece, ha già visto effettuare i relativi
accantonamenti per le citate retribuzioni e per il T.F.R.
Premesso tutto quanto precede, il lavoro supplementare richiesto è obbligatorio
se:
motivato da ragioni impreviste, oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive;
richiesto per intervenuta calamità.
Resta però inteso che, per la particolare tutela del lavoro a tempo parziale ( che
prevede una prestazione inferiore per l’eventuale assistenza familiare o per il
completamento con altro rapporto di lavoro a tempo parziale ), il lavoro
supplementare non sarà mai obbligatorio in presenza di comprovate situazioni
personali del Lavoratore che siano state preventivamente documentate oltre che
nei casi di impedimento per forza maggiore.
Limiti diversi da quelli contrattuali potranno essere concordati all’atto
dell’assunzione del Lavoratore o, successivamente, mediante Accordo Individuale
assistito o Contrattazione aziendale di Secondo livello.
In caso di lavoro supplementare sistematico e continuativo per un periodo
superiore a 6 (sei) mesi di calendario, vi sarà il Consolidamento (cfr. definizioni)
dello stesso.
Tab 1): Sintesi delle maggiorazioni per il Lavoro Supplementare *
a) Descrizione del Lavoro Supplementare
b) Maggiorazione oraria
Se
“in
prolungato”
*
Se
“in spezzato”
*
A Entro il 25% del normale orario mensile a tempo
parziale 25% 28%
B
Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo
parziale, ma sempre entro il limite del 25% della
normale prestazione annua a tempo parziale
28% 31%
C In regime diurno in giorno di riposo - 36%
D In regime diurno in giorno festivo - 41%
E In regime notturno in giorno feriale 36% 39%
F In regime notturno in giorno di riposo - 41%
G In regime notturno in giorno festivo - 46%
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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* Per le definizioni del lavoro notturno, prolungato, spezzato, si rinvia all’art. 11.
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo sono già comprensive
dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti e, pertanto, il lavoro
supplementare sarà ininfluente nella determinazione dei permessi, delle ferie o
della relativa indennità sostitutiva, della tredicesima e del T.F.R.
Art. 60 - Tempo Parziale: lavoro straordinario
Solo con accordo del Lavoratore, anche nel tempo parziale , potrà essere
eccezionalmente richiesta l’effettuazione di lavoro straordinario. Resta inteso che,
in tale eventualità, si applicheranno le maggiorazioni per il lavoro supplementare
di cui alla precedente Tabella 1), ma con l’incremento di 3 punti percentuali della
maggiorazione prevista per il lavoro supplementare richiesto nelle medesime
condizioni.
Art. 61 - Tempo Parziale: Clausole Elastiche
Definizioni:
Nel contratto di lavoro a Tempo Parziale, s’intendono Clausole Elastiche quelle
che danno la possibilità di variare temporaneamente la collocazione
giornaliera/settimanale della prestazione lavorativa ordinaria e/o che permettono
di variare in aumento o in diminuzione la prestazione lavorativa.
Clausole Elastiche nel Contratto a Tempo Parziale
1) Per rispetto allo jus variandi del Datore di lavoro, a fronte di mutate esigenze
aziendali, egli ha diritto di variare la collocazione temporale dell’orario di
lavoro nei limiti del 10% ( dieci percento ) del normale orario di lavoro,
giornaliero o settimanale, concordato con il Lavoratore alle seguenti
condizioni:
a. dando un preavviso al Lavoratore di almeno 10 (dieci) giorni
lavorativi;
b. con il riconoscimento per le ore variate e nei soli primi 2 (due) mesi
solari di variazione, di una maggiorazione della retribuzione del 10%
(dieci percento ),a titolo di risarcimento dell’iniziale disagio causato
dalla variazione stessa, maggiorazione già comprensiva dell’incidenza
sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R.
Più estese modificazioni della collocazione temporale dell’orario di lavoro
potranno essere previste in sede di assunzione nel Contratto Individuale di
lavoro, quando vi sia stata l’accettazione del Dipendente, o mediante Accordo
scritto avanti alle Commissioni di Certificazione, con facoltà del Lavoratore di
farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da un Avvocato o da un
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Consulente del lavoro. Anche in tale caso, il Datore di lavoro dovrà comunque
riconoscere al Lavoratore un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi,
unitamente alla maggiorazione del 10% ( dieci percento ),a titolo di
risarcimento dell’iniziale disagio, per le ore variate nei primi 4 (quattro) mesi
solari di variazione. In tali casi, la variazione potrà modificare la collocazione
temporale fino al limite del 25% (venticinque percento) del normale orario di
lavoro giornaliero o settimanale concordato con il Lavoratore.
2) Sempre per rispetto allo jus variandi, a fronte di mutate esigenze aziendali, è
contrattualmente previsto il diritto del Datore di lavoro di variare in aumento
o in diminuzione la prestazione lavorativa ordinaria, nel rispetto del preavviso
al Lavoratore di 10 (dieci) giorni lavorativi, entro il limite del 10% ( dieci
percento) del normale orario di lavoro settimanale già precedentemente
concordato. In caso di aumento, il Lavoratore avrà diritto di ricevere per le
ore richieste, la retribuzione oraria prevista per il lavoro supplementare, già
comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R.
Superati 6 (sei) mesi, in costanza di variazione dell’orario di lavoro, dovrà
effettuarsi il Consolidamento, a tutti gli effetti, dello stesso, così come previsto
al punto i, lettera F) dell’art. 11 del presente CCNL . In caso di diminuzione
dell’orario, le Parti concorderanno l’iscrizione a debito nella Banca delle Ore
o la proporzionale temporanea riduzione della retribuzione ( permesso non
retribuito).
Variazioni in aumento più estese potranno essere previste nel Contratto
Individuale di lavoro, quando vi sia stata la puntuale accettazione del
Dipendente, o mediante Accordo scritto avanti alle Commissioni di
Certificazione, con facoltà del Lavoratore di farsi assistere da un
Rappresentante sindacale o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro. In
tali casi, sempre nel rispetto del preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi, il
Datore di lavoro potrà richiedere prestazioni aggiuntive ma, comunque, entro
il limite del 25% ( venticinque percento ) del normale orario di lavoro
settimanale concordato, tutte le altre condizioni invariate. Nelle sedi indicate,
si definiranno anche i termini temporali di applicazione delle Clausole o la
definitiva modifica della percentuale di prestazione lavorativa ( variazione
Indice di Prestazione - Consolidamento dell’orario). Inoltre, si definiranno le
eventuali maggiorazioni da riconoscere, fermo restando che la modifica
permanente dell’orario di lavoro settimanale non comporterà riconoscimento
di maggiorazioni.
3) Il consenso alle Clausole già espresso dai Lavoratori, potrà essere da essi
revocato nei seguenti casi:
lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonch é́ da gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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uguali patologie se riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore,
nonché́ nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con
totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale sia stata riconosciuta una
percentuale di invalidità` pari al 100%, con necessità di assistenza;
presenza nel nucleo familiare del Lavoratore di figlio convivente di et à`
inferiore a 13 (tredici) anni o portatore di handicap;
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali;
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, nelle due settimane che
precedono le prove di esame.
È in ogni caso fatta salva la facoltà del Lavoratore di chiedere, in caso di oggettivi,
comprovati e proporzionati motivi familiari e/o personali, con preavviso ordinario
di 2 (due) giorni lavorativi o, per i casi gravi e imprevedibili, di almeno un giorno
lavorativo, il ripristino della prestazione originariamente concordata.
Art. 62 - Tempo Parziale: trasformazione per esigenze di assistenza o cura o per
pensionamento
Il Lavoratore ha la facoltà di optare, per una sola volta, in alternativa al congedo
parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del
D.Lgs. 151/2001, ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 7, art. 8
del D.Lgs 81/2015.
È altresì riconosciuto il diritto alla trasformazione o la priorità nella trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi di cui ai
commi 3, 4, 5 e 8 dell’art. 8 del D. Lgs. 81/2015.
Al fine di favorire politiche di invecchiamento attivo della forza lavoro,
trasferimento delle competenze e ricambio generazionale, le Parti riconoscono la
possibilità di attivare forme di tempo parziale di accompagnamento alla pensione.
Il lavoratore al quale manchino non più di tre anni al raggiungimento dei requisiti
per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, potrà richiedere la trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La trasformazione potrà
prevedere una riduzione del l’orario di lavoro compresa tra il 40% e il 60%
dell’orario normale, ferma restando la proporzionale riduzione della retribuzione.
Il ricorso a tale istituto potrà essere finalizzato anche a favorire:
• il graduale accompagnamento del lavoratore alla cessazione dell’attività
lavorativa;
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• la trasmissione delle competenze professionali ai lavoratori più giovani;
• l’inserimento di nuove risorse lavorative, anche mediante assunzioni a
tempo indeterminato o apprendistato.
Nell’ambito di tali accordi, l’Azienda potrà prevedere, anche attraverso la
Contrattazione di secondo livello, programmi di affiancamento professionale
(mentoring) tra lavoratori senior e nuovi assunti, percorsi di trasferimento delle
competenze e formazione interna, eventuali forme integrative di welfare aziendale
o sostegno al reddito volte a mitigare la riduzione retributiva derivante dal tempo
parziale. L’attivazione del tempo parziale di accompagnamento alla pensione
avviene previo accordo tra Azienda e Lavoratore, anche nell’ambito della
Contrattazione aziendale o territoriale, nel rispetto della normativa vigente in
materia previdenziale e di lavoro a tempo parziale.
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le
disposizioni di legge e le norme del presente Titolo in materia di lavoro a tempo
parziale.
Art. 63 - Lavoro a Tempo Parziale: informativa
Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 31 del presente
CCNL.
Inoltre, il Datore di lavoro è tenuto a informare tempestivamente il personale già
dipendente con contratto a tempo pieno, occupato in unità periferiche aziendali
site nello stesso comune, anche mediante comunicazione scritta da affiggere in
luogo accessibile a tutti, ed è tenuto a prendere in prioritaria considerazione,
nell'ambito della fungibilità, le domande interne di trasformazione a tempo
parziale.
Art. 64 - Lavoro a Tempo Parziale: criteri di computo
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la
quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori a Tempo Parziale
dovranno essere computati in proporzione all’orario concordato, rapportato al
tempo pieno, con arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale
o superiore a 5 (cinque).
TITOLO XVIII
LAVORO A TEMPO DETERMINATO e STAGIONALE
Premessa
Negli ambiti di applicazione del presente CCNL, è frequente un forte incremento
della domanda nei fine settimana, nei periodi festivi o feriali o in concomitanza di
eventi particolari. Ne consegue l’opportunità che, in tali periodi, siano favoriti tutti
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gli strumenti di flessibilità previsti dal Contratto e dalla Legge (Banca delle Ore e
Straordinario, Lavoro a Tempo Determinato, Lavoro I ntermittente e
Somministrato). Inoltre, le Parti sono coscienti che nel lavoro stagionale, molti
lavoratori integrano il loro lavoro con altre attività a tempo determinato
stagionalmente complementari e, di tale fatto, tengono conto anche nella stesura
della seguente normativa di settore.
Per le ragioni che precedono e per incentivare la costituzione di nuovi rapporti di
lavoro, le Parti hanno inteso regolamentare il contratto a Tempo Determinato in
modo estensivo e, cioè, prevedendo le deroghe contrattuali ammesse dalla Legge.
Per tale motivo, al fine di evitare sanzioni, le Parti raccomandano un uso corretto
e rigoroso di dette deroghe contrattuali ed esortano i Lavoratori interessati a
segnalare alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione eventuali utilizzi
distorti della presente normativa o eventuali ricadute anomale derivanti
dall’applicazione della stessa.
Art. 65 - Tempo Determinato: assunzione
Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è quella a tempo
indeterminato, è consentita, nel rispetto delle ragioni e dei limiti legali e
contrattuali indicati al presente Titolo, l’apposizione di un termine.
L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare (direttamente o indirettamente)
da atto scritto ( Contratto di assunzione ), una copia del quale, sottoscritta
dall’Azienda, dovrà essere consegnata al Lavoratore normalmente prima o, al
massimo, contestualmente all’inizio della prestazione di lavoro.
Il Contratto di assunzione potrà prevedere il Patto di prova ex art. 183, che avrà
forma scritta “ ad substantiam ” e dovrà avere i contenuti richiesti dall’art. 180
“Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro”, integrati dalle seguenti
indicazioni:
1) la durata prevista del rapporto di lavoro con termine, “ a tempo” o “a
condizione”,nel rispetto dei limiti temporali legalmente previsti;
2) l’espressa indicazione che, alle condizioni del punto 7) dell’art. 67 , il
Lavoratore ha il diritto di precedenza in caso di future assunzioni che fossero
effettuate dall’Azienda per le medesime attività già svolte;
3) l’eventuale previsione di contabilizzazione mensile della tredicesima
mensilità, che sarà erogata a dicembre, o l’erogazione mensile del rateo di
tredicesima maturato;
4) in caso di rinnovo o proroga oltre i 12 mesi di “acasualità”: la specificazione
delle esigenze di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 e smi.
La Lettera di assunzione deve indicare anche il cognome e nome e/o ragione
sociale, l’indirizzo, il codice fiscale e la partita iva aziendale, nonché tutti quei dati
o notizie previste dalla Legge e dal Titolo XXX del CCNL. Il Lavoratore
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sottoscriverà la Lettera di assunzione “per accordo e integrale accettazione”,
apponendovi la data.
Per l’assunzione, il Lavoratore dovrà presentare i documenti elencati all’art. 181
del CCNL.
Art. 66 - Tempo Determinato: divieti
Non è ammesso stipulare Contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti
casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, salvo che
per la sicurezza degli impianti, dell’esercizio e/o delle persone;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 (sei) mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ( ora, artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991),
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
Contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il Contratto sia concluso
per sostituire lavoratori temporaneamente assenti, o per assumere lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata non superiore a 3 (tre) mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o
una riduzione dell’orario in regime di Cassa Integrazione Guadagni, che
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il Contratto a
tempo determinato da stipulare;
d) da parte di Datori di lavoro che non abbiano effettuato la Valutazione dei
Rischi e gli adempimenti connessi, in applicazione della normativa sulla tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori e della salubrità degli ambienti di lavoro.
In caso di violazione dei divieti sopra elencati, il Contratto , sin dal suo inizio , si
trasforma a tempo indeterminato.
Art. 67 - Tempo Determinato: disciplina generali
1) Tempo Determinato: Durata massima del Contratto a termine per la
generalità dei lavoratori
Secondo quanto stabilito dalla Legge, ad esclusione delle attività stagionali
previste al successivo punto 9), è ammessa l’apposizione di un termine di
durata non superiore a 12 mesi al Contratto di lavoro subordinato, per lo
svolgimento di qualsiasi mansione, senza motivazione (c.d. “acausale”) e per
lo stesso lavoratore.
Solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, richiamate come
causale nel Contratto di Assunzione, il Contratto potrà avere una durata anche
superiore ma, comunque, non oltre i 24 mesi:
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• esigenze temporanee e oggettive, che dovranno essere provate a richiesta
dei Servizi Ispettivi pubblici (ITL, INPS, INAIL ecc.), come estranee
all'ordinaria attività;
• esigenze sostitutive di altri lavoratori. In tali casi, è possibile un periodo di
affiancamento con il lavoratore da sostituire sia prima dell’inizio della sua
assenza sia dopo il suo rientro; tutto ciò al fine di garantire un corretto
passaggio di consegne. Tale periodo sarà conforme al paragrafo 4) del
punto A. della Tabella 1) dell’art. 68;
• esigenze connesse ad incrementi temporanei , significativi e non
programmabili dell'attività ordinaria, che dovranno anch’esse essere
provate a richiesta dei Servizi Ispettivi pubblici.
Secondo le norme legali vigenti, il termine del contratto a tempo determinato
potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata
iniziale del contratto fosse inferiore a ventiquattro mesi e, comunque, per un
massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe fosse superiore, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di
decorrenza della quinta proroga. Nel caso di legislazione più estensiva, e cioè
più favorevole alla stipula di contratti a tempo determinato, per il favore
contrattuale verso il predetto istituto, si assumerà, quale condizione normativa,
la predetta disciplina legale.
Ai fini del computo dei 24 mesi del termine massimo di durata, si tiene altresì
conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari Livello e
Categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di somministrazione
di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i periodi di lavoro
stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di surroga. In ogni caso,
qualora il limite di 24 mesi consecutivi, indipendentemente dai periodi
d’interruzione intercorsi, sia superato per effetto di un unico Contratto o di
una successione di contratti o il numero delle proroghe sia superiore a 4
(quattro), il Contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
2) Tempo determinato: causali inserite dal presente CCNL
Il D.L. 48/2023, convertito in Legge 85/2023 e smi ha modificato l’art. 19
D.Lgs. n. 81/2015 prevedendo, tra le condizioni per la durata fino a
ventiquattromesi del Contratto a Tempo Determinato: a ) specifiche esigenze
previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza della
previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda e
comunque entro il 31/12/2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o
produttiva individuate dalle Parti.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Rilevato quindi che la suddetta norma ha introdotto la possibilità per la
Contrattazione Collettiva di inserire e prevedere specifiche causali per la
stipula di Contratti a tempo determinato, al fine di promuovere l’occupazione
le Parti introducono le seguenti specifiche causali:
a) quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, servizio,
progetto o commessa specificamente individuata e temporalmente
definita, anche connessa alla durata di contratti di appalto o incarichi di
servizio affidati all’impresa.
b) quando l'assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un'opera o di un
servizio aventi carattere straordinario od occasionale;
c) quando l'assunzione avvenga per Lavoratori con competenze specifiche,
per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle
fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di
impiego nell'ambito dell'azienda, che sia richiesta una durata contrattuale
superiore ai 12 mesi;
d) quando l’assunzione avvenga in fase di avvio di nuova attività
operativamente autonoma (nuovo cantiere, negozio, punto vendita ecc.)
nei primi 36 mesi;
e) quando l’assunzione avvenga in caso di appalto o proroga di appalto;
f) quando l’assunzione si riferisca a giovani fino a 29 anni o di lavoratori con
più di 45 anni;
g) quando l’assunzione si riferisca a lavoratori in cassaintegrazione;
h) quando l’assunzione si riferisca a disoccupati e inoccupati da almeno sei
mesi o soggetti percettori di NaspI;
i) quando l’assunzione si riferisca a donne di qualunque età, senza impiego
retribuito da almeno sei mesi e/o residenti in aree geografiche il cui tasso
di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello
maschile;
j) quando l’assunzione si riferisca a Laureati da meno di tre anni per favorire
l’inserimento nel mondo lavorativo;
k) quando l’assunzione si riferisca a soggetti che abbiano frequentato nei tre
anni precedenti corsi di formazione a carattere specialistico;
l) quando l’assunzione si riferisca a soggetti in aree depresse del Paese, ed
in particolare nelle regioni del mezzogiorno.
Premesso quanto sopra, tenuto conto delle particolarità che possono
contraddistinguere gli ambiti di applicazione del presente CCNL, le Parti
confermano in sede aziendale, mediante apposito Accordo di Secondo
Livello, si potranno definire le specifiche ed ulteriori causali contemperando,
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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per quanto possibile, le esigenze del settore con la promozione
dell’occupazione e la stabilizzazione del personale dipendente.
3) Tempo Determinato: Durata massima del Contratto a termine per i Dirigenti
Per i Dirigenti la durata del Contratto a Tempo Determinato potrà al massimo
essere complessivamente pari a 5 anni consecutivi, con possibilità di proroghe
intervenute nel medesimo periodo secondo le previsioni legali vigenti. In caso
di previsione unica quinquennale, è data facoltà al Dirigente di recedere, dopo
il compiersi di 36 mesi di servizio, prestando il preavviso contrattuale.
4) Tempo Determinato: Estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue con lo scadere del
termine previsto, senza che sia necessaria alcuna particolare manifestazione
delle Parti. Lo scadere del termine dà luogo alla cessazione, anche qualora
essa intervenga nel periodo di conservazione del posto per gravidanza,
puerperio, malattia o infortunio. Il rapporto a tempo determinato potrà
cessare prima della scadenza del termine per risoluzione consensuale
(comune volontà delle Parti), per giusta causa o per giustificato motivo
soggettivo.
5) Tempo Determinato: Prosecuzione oltre il termine e trasformazione
automatica
Salvo quanto previsto all’art. 69 del CCNL (Proroga con Contratto Assistito),
in caso di continuazione del lavoro oltre la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato, la mancata trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato determinerà l’obbligo di corrispondere al
Lavoratore un’indennità pari al 20% della P.B.C.M. fino al 10° giorno
successivo al termine e al 40% (quaranta percento) per ciascun giorno
ulteriore, fermo restando che, se il rapporto di lavoro continuasse oltre il 30°
giorno, in caso di Contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50°
giorno negli altri casi, il Contratto si considera trasformato a tempo
indeterminato dalla data di decorren za dei predetti termini, sempre tenendo
conto dell’attuale invalicabilità dei 24 mesi consecutivi.
6) Periodi interruttivi tra contratti diversi
Successive assunzioni del medesimo Lavoratore con Contratto a termine,
purché sempre entro i predetti 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, salvo
diverso Accordo di Secondo livello, dovranno rispettare i periodi
d’interruzione previsti dalla Legge, ovvero, attualmente, 10 (dieci) giorni dalla
data di scadenza per i Contratti di durata fino a 6 (sei) mesi; 20 (venti) giorni,
sempre dalla data di scadenza, per i Contratti di durata superiore a 6 (sei) mesi.
Nel caso in cui tali disposizioni non fossero rispettate, fatta salva l’esclusione
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dei lavoratori assunti per le attività stagionali, così come definiti a norma di
Legge, il secondo Contratto si considera a tempo indeterminato sin dalla sua
costituzione.
Le Parti, al fine di rispondere alle esigenze locali e migliorare l’efficienza dei
servizi resi alle imprese, demandano alla Contrattazione di Secondo livello il
compito d’individuare analiticamente eventuali casi legittimi di motivati
periodi d’interruzione ridotti.
7) Diritto di precedenza
Il Lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più Contratti a termine, senza
sanzioni disciplinari eccedenti il richiamo scritto, abbia prestato negli ultimi 24
(ventiquattro) mesi solari attività lavorativa nella stessa Azienda per un periodo
complessivamente superiore a 12 (dodici) mesi, potrà manifestare volontà di
esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate entro i 12 (dodici) mesi successivi alla sua cessazione.
Tale diritto potrà essere esercitato solo con riferimento alle mansioni già
espletate nei precedenti rapporti a termine e a condizione che il Lavoratore
abbia manifestato per iscritto all’Azienda la propria volontà di esercitare il
diritto di precedenza, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di cessazione
dell’ultimo rapporto a termine.
Il diritto di precedenza si estingue al compiersi del termine di 12 mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
L’Azienda, nel Contratto o Lettera d’Assunzione, inserirà l’espressa
indicazione che il Lavoratore, alle condizioni previste dal presente punto 6),
avrà il diritto di precedenza in caso di future assunzioni.
8) Tredicesima mensilità e permessi retribuiti
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata prevista fino a 12 (dodici)
mesi, la tredicesima mensilità, quando previsto nella lettera di assunzione, sarà
corrisposta frazionata, mediante il riconoscimento a tale titolo dell’8,33% della
Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun mese lavorato, o frazione
di mese superiore a 14 (quattordici) giorni. Al termine del rapporto di lavoro,
se più favorevole al Lavoratore (ciò si verifica quando nel corso del contratto
è intervenuto un aumento della Retribuzione Mensile Normale ), vi sarà
l’erogazione dell’eventuale differenza tra la tredicesima, che a tale data sarebbe
stata dovuta, ed il totale di quanto mensilmente anticipato per il medesimo
titolo.
Analogamente, in alternativa al loro godimento o alla loro retribuzione finale,
si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione di 4 ore, pari al rateo
maturato di permessi retribuiti.In quest’ultimo caso, a domanda motivata del
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Lavoratore, il Datore di lavoro concederà permessi NON retribuiti entro il
limite massimo dei permessi mensilmente monetizzati nell’anno di calendario.
9) Tempo Determinato: Lavoro a tempo determinato per le Attività stagionali
Come previsto dalla Legge (attualmente art. 21 del D.Lgs. 81/2015, così come
modificato dalla L. 96/2018), i Contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati per attività stagionali ex decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre 1963, n. 1525, nonché per le altre ipotesi individuate dai Contratti
Collettivi, potranno essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 del medesimo Decreto ( durata
massima e condizioni per la proroga del Contratto ). Pertanto, la
Contrattazione Aziendale di Secondo livello potrà individuare le attività con
carattere stagionale per le quali sarà applicata la seguente particolare disciplina
in materia di lavoro a tempo determinato:
• Durata: dovrà essere contenuta nel tempo necessario al lavoro da
effettuarsi e a quello eventualmente richiesto per la formazione,
addestramento, attività preparatorie, aggiornamento e per le chiusure e/o
consegne finali. Salvo diverso Accordo di Secondo livello, nell'arco dello
stesso ciclo d'attività stagionale, non è normalmente consentito per ogni
singolo lavoratore superare nell'anno solare 8 (otto) mesi di durata
massima complessiva del rapporto di lavoro, comprese le eventuali
proroghe e i periodi di formazione, addestramento, chiusure, consegne e
ferie godute.
• Contratto di lavoro : per tutto quanto non già contrattualmente definito,
quali: le mansioni principali, l'inizio anticipato e la possibilità
dell'eventuale proroga, anche su dati già previsti dalla Contrattazione
Aziendale di Secondo Livello, essi dovranno essere espressamen te
richiamati nella Lettera di assunzione sottoscritta tra Azienda e
Lavoratore.
• Esclusioni: nei contratti stagionali non trova applicazione la disciplina
relativa alla durata massima della successione di contratti a tempo
determinato.
• Ambiti generali e deroghe: la Contrattazione Aziendale di Secondo livello,
nelle assunzioni per lavoro stagionale, potrà prevedere una disciplina
diversa rispetto a quella del presente CCNL, in funzione delle situazioni
particolari, fermi restando i limiti inderogabili di legge e, in caso di
condizioni peggiorative, la necessità di preventiva approvazione dei
Lavoratori con Referendum Aziendale.
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Art. 68 - Tempo Determinato: limiti quantitativi
I limiti numerici ( legali e contrattuali ) di assunzioni di Lavoratori a Tempo
Determinato rispetto ai Lavoratori a Tempo Indeterminato già in forza presso
ciascuna unità produttiva aziendale, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo
livello, dovranno essere conformi alle previsioni di cui alla successiva Tabella 1).
Nella base di computo dei Lavoratori a Tempo Indeterminato saranno compresi
anche gli Apprendisti, i Lavoratori Intermittenti con diritto all’Indennità di
disponibilità e i Lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione all’Indice
di prestazione ); tali Lavoratori saranno computati al 1° gennaio dell’anno
d’assunzione o, nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, in forza al
momento dell'assunzione. Se dall’applicazione matematica della percentuale sul
numero dei Lavoratori a Tempo Indeterminato deriva un numero decimale, i
Contratti a Tempo Determinato consentiti saranno quelli risultanti
dall’arrotondamento al valore intero superiore.
Tab. 1): Sintesi Limiti quantitativi ai Contratti a Tempo Determinato (in sigla
“T.D.”)
Descrizione dei motivi d’instaurazione del Tempo Determinato
Limite di
Contratti
a T.D.
1
A. Ragioni Oggettive:
1) Nei primi 36 mesi della fase di avvio di nuove attività operativamente
autonome (apertura nuova Filiale ecc.). Senza limiti
2) Per imprese start-up innovative, di cui alla Legge n. 221 del 2012. Senza limiti
3) Per specifici spettacoli, ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Senza limiti
4) Per la sostituzione del Lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto di lavoro, con durata contrattuale a tempo determinato che può
iniziare fino a 30 giorni solari prima dell’astensione e protrarsi fino a 15
giorni solari dal rientro del Lavoratore sostituito.
Senza limiti
5) Per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni. Senza limiti
6) Per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o servizi
connessi alla ricorrente necessità di intensificazione
2
del lavoro, in
particolari periodi dell’anno, quali, ad esempio:
per la copertura dei servizi durante i Periodi Feriali e/o Festivi e/o
nei Fine settimana;
durante i periodi di attività promozionale;
altre ipotesi previste dall’Accordo Aziendale di Secondo Livello.
50%
7) Nella fase di avvio di nuovi servizi, nei limiti di 4 mesi solari, intesi come
tempo medio richiesto per l’assestamento e l’integrazione della forza
lavoro.
50%
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8) Nel caso di acquisizioni o di cambio di appalto, per i lavoratori già ivi
occupati a tempo determinato, quando assunti a tempo determinato
anche dalla nuova gestione, fino al completamento del termine massimo
complessivo di 24 mesi consecutivi o di 4 proroghe.
50%
9) Per l’esecuzione di un’opera, appalto o servizio, definiti e predeterminati
nel tempo o aventi carattere straordinario od occasionale, nei limiti di
durata previsti per l’esecuzione, oltre ai necessari tempi di collaudo e
consegna.
50%
B. Ragioni di rioccupazione:
1) Al fine d’incentivare la rioccupazione, l’assunzione, per qualsiasi
mansione, di disoccupati che siano già regolarmente iscritti presso i
competenti Centri per l’Impiego Territoriali da almeno 6 mesi.
50%
C. Senza Ragioni specifiche, per la generalità dei Lavoratori:
1) Fino a 4 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 4 Contratti
2) Da 5 a 9 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 6 Contratti
3) Da 10 a 25 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 7 Contratti
4) Da 26 a 35 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 9 Contratti
5) Da 36 a 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 12 Contratti
6) Oltre i 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 20%
1
La Contrattazione di Secondo livello potrà incrementare i limiti quantitativi, quando motivati da
oggettive ragioni aziendali.
2
La Contrattazione di Secondo livello potrà meglio definire o individuare altre previsioni di
intensificazione particolare dell’attività, adattandole alle particolari esigenze locali o aziendali.
Nota Bene: La disciplina in materia di Lavoro a Tempo Determinato è soggetta a continue
modificazioni di Legge ed è applicata in diverse contestualizzazioni, per esempio la Pandemia
Covid.Resta perciò inteso che, qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto
indicato al presente Titolo, il rapporto di lavoro dovrà essere conforme a tali norme di Legge per
non essere trasformato di diritto in Contratto a Tempo Indeterminato. Ciò, in particolare, per quanto
riguarda la durata massima del Tempo Determinato, per le proroghe, i rinnovi, i termini di
riassunzione, le interferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e
informazione. Per le particolari derogh e previste durante l’Emergenza Coronavirus, si rinvia alle
norme speciali introdotte in materia.
Art. 69 - Tempo Determinato: proroga oltre 24 mesi con Contratto Assistito
Al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, solo presso l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro (I.T.L.) competente, potrà essere stipulato fra gli stessi
Soggetti un ulteriore Contratto a tempo determinato della durata massima di 12
(dodici) mesi.
In caso di mancato rispetto di tale procedura, nonché di superamento del termine
stabilito nel Contratto Assistito, lo stesso si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data della stipulazione presso l’I.T.L.
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Art. 70 - Tempo Determinato: attività stagionali nel settore Turismo
1) Ambito di applicazione del Lavoro Stagionale e Definizioni
Le attività stagionali legalmente definite dal D.P.R. n. 1525/1963 per il settore
Turismo sono previste alla voce n. 48: “Attività svolte in colonie montane,
marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano,
nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni
continuativi o a centoventi giorni non continuativi”.
Come si vede il Turismo, attuale motore dell’economia italiana, ha un’unica
voce di settore che prevede solo delle interruzioni tassative: “un periodo di
inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non
continuativi”. La Giurisprudenza è più volte intervenuta sulla nozione di
“inattività”, con esiti diversi, con prevalenza del principio: “per verificare la
sussistenza o meno del carattere di stagionalità, ai fini della stipulazione di un
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 230
(e nel periodo di vigenza di essa - ora D.Lgs. 81/2015), è necessario, in realtà,
fare riferimento non solo all’attività imprenditoriale nel suo complesso, ma
anche alla specifica prestazione lavorativa svolta dal singolo lavoratore”.
Premesso quanto sopra, si pone, quindi, un obbligo di attenzione perchè
un’Azienda stagionale ben può avere tra i propri dipendenti figure stagionali e
non stagionali ed è assolutamente necessario rispettare i criteri distintivi.
Perciò, al fine di evitare contenziosi di natura interpretativa, le Parti
concordano le seguenti definizioni espressamente applicabili al Lavoro
Stagionale e, per effetto del richiamo nel Contratto Individuale
dell’applicazione del presente CCNL, tali definizioni assumono, anche per
ogni singolo Lavoratore, valore regolante il rapporto di lavoro stagionale.
Definizioni applicabili al Lavoro Stagionale
a) Lavoro Stagionale : lavoro richiesto e collettivamente reso nel settore
Turismo, in ambiti ciclici annuali che prevedono periodi calendarizzati
d’interruzione della prestazione non inferiori a 70 (settanta) giorni
continuativi o a 120 (centoventi) giorni non continuativi.
b) Lavoratore Stagionale: Lavoratore che opera in un’Azienda turistica e che,
effettivamente, rende la sua specifica prestazione lavorativa in attività che,
nel rispetto dei criteri di stagionalità, hanno un periodo di inattività
annuale non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non
continuativi.
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c) Attività prevalentemente a tempo indeterminato ( o determinato o
indeterminato a tempo parziale verticale o misto): normalmente, quelle di
custodia, conduzione, manutenzione e riparazione degli impianti e delle
unità ricettive o attività amministrative o commerciali ecc., quando il
Lavoratore vi sia addetto stabilmente, cioè senza le interruzioni annuali
minime di 70 giorni continuativi o di 120 giorni non continuativi.
2) Limiti temporali per il Lavoro Stagionale
Quando siano richiesti servizi per le attività stagionali, così come definite dal
D.P.R. 1525/63 (“ Attività svolte in colonie montane, marine e curative e
attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un
periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi
giorni non continuativi”) , per cui occorra procedere all'assunzione a tempo
determinato di Lavoratori da adibire a servizi correlati a dette attività, il ricorso
a tale tipo di Contratto dovrà essere contenuto nel tempo necessario al lavoro
da effettuarsi e al tempo richiesto per formazione, addestramento, attività
preparatorie e/o aggiornamento e per le chiusure e/o consegne finali.
Le mansioni principali, l’inizio anticipato e la possibilità dell’eventuale
proroga, dovranno essere indicati nel Contratto d’assunzione sottoscritto tra
Azienda e Lavoratore.
Salvo diverso Accordo di secondo livello, nell’arco dello stesso ciclo d’attività
stagionale (riferito ad attività tipiche stagionali, ovvero quelle esplicitamente
elencate nel D.P.R. 1525/1963), non è consentito per ogni singolo Lavoratore
superare 8 (otto) mesi nell’anno solare di durata massima complessiva del
rapporto di lavoro a tempo determinato stagionale , comprese le eventuali
proroghe e i periodi di formazione, addestramento, chiusure e/o consegne e
ferie godute.
Nei Contratti stagionali non trova applicazione la disciplina relativa alla durata
massima della successione di Contratti a tempo determinato, ne quella relativa
ai periodi interruttivi tra contratti.
La Contrattazione di secondo livello nelle assunzioni per lavoro stagionale
potrà prevedere una disciplina diversa, in funzione delle situazioni particolari,
fermi restando i limiti inderogabili di Legge.
3) Diritto di precedenza nel Lavoro Stagionale
Il Lavoratore assunto a termine per lo svolgimento d’attività stagionali ha
diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato
effettuate dalla stessa Azienda e per le medesime attività, a condizione che
manifesti la propria volontà per iscritto entro 3 (tre) mesi dalla data di
cessazione.
Il diritto di precedenza si estingue, in ogni caso, una volta trascorsi dodici mesi
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4) Indennità di Fine stagione
Nel riconfermare il rilievo essenziale del rapporto di lavoro a tempo
determinato per lo svolgimento delle attività caratterizzate da un andamento
fortemente variabile o stagionale, riconoscendo l’importanza di rispettare le
previste scadenze del Contratto Stagionale, anche per l’oggettiva difficoltà di
reperire personale nel corso della stagione, le Parti convengono che ai
Lavoratori che permangono in forza fino al termine previsto dal loro Contratto,
sia corrisposto all’atto della cessazione e in aggiunta al T.F.R., un Trattamento
aggiuntivo di fine rapporto , pari al 100% (cento percento) delle Indennità di
Mancata Contrattazione riconosciute al Lavoratore Stagionale nel corso del
Contratto stesso.
La Contrattazione Aziendale di Secondo Livello potrà individuare una diversa
percentuale in funzione della particolare situazione aziendale esistente.
Art. 71 - Lavoro di Surroga per “Servizi Speciali”
A. Utilizzo del Contratto per Lavoro di Surroga per “Servizi Speciali”
Ai sensi della lettera b, comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. 81/2015, sono esclusi
alla disciplina del Lavoro a Tempo Determinato “i rapporti per l'esecuzione
di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del Turismo
e dei Pubblici esercizi , nei casi individuati dai Contratti Collettivi, fermo
l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno
antecedente il suo inizio”.
Allo scopo, le Parti individuano i seguenti casi e mansioni di utilizzo del
Contratto per “Lavoro di Surroga”:
1. per attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze, in caso di
permanenze ospiti prevalentemente settimanali, bisettimanali o mensili;
2. per attività di assistenza e ricevimento nei meeting, convegni, fiere,
congressi, manifestazioni ed eventi assimilati;
3. per attività di animazione, banchetti, feste, altre attività di benvenuto, di
fine soggiorno o simili;
4. per attività di addetti ai ricevimenti, alla ristorazione in periodi particolari
(cenoni, anniversari, feste di laurea ecc.) e, nei Pubblici Esercizi, durante
le intensificazioni per Feste Patronali, nel tempo Natalizio e/o Pasquale,
nelle festività civili e/o religiose;
5. per altri eventuali casi individuati dalla Contrattazione di Secondo livello.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Inoltre, al fine di assicurare un uso corretto e legittimo del Lavoro di Surroga,
le Parti concordano che esso, salvo diversi Accordi di secondo livello, possa
essere utilizzato per ciascun Lavoratore con il medesimo Datore di lavoro,
entro il limite massi mo di 3 (tre) giorni consecutivi lavorati e di 52
(cinquantadue) giorni lavorati cumulati all’anno con una pluralità di contratti
e con prestazione giornaliera minima non inferiore a 4 (quattro) ore.
Il Lavoro di Surroga, nel rispetto dei limiti di cui sopra, sarà ininfluente nella
determinazione del numero massimo complessivo di Contratti a tempo
determinato, non avrà necessità di periodi minimi d’interruzione tra Contratti
successivi e non darà diritto di precedenza nelle eventuali future assunzioni.
B. Attivazione del Lavoro di Surroga per “Servizi Speciali”
In sede d’instaurazione del rapporto di lavoro, il Datore dovrà sottoscrivere
con il Lavoratore interessato il Contratto d’assunzione, indicante la tipologia
contrattuale del Lavoro di Surroga, la durata contrattuale, le mansioni, il livello
d’inquadramento e la retribuzione di riferimento, la sede di lavoro nonché il
richiamo alle previsioni contrattuali, così come previsto nel Modello in
allegato al presente CCNL.
Inoltre, entro il giorno antecedente l’inizio del lavoro, il Datore dovrà
comunicare agli Enti Preposti l’assunzione del Lavoratore, secondo i modi e i
termini previsti in materia di Comunicazione d’instaurazione del rapporto d i
lav
oro.
Con cadenza mensile, il Datore contabilizzerà le ore effettivamente prestate
dal Lavoratore richiesto per Lavoro di surroga, con liquidazione di quanto a
lui spettante e versamento nei termini previsti dei contributi dovuti all’Ente
Previdenziale INPS.
Gli importi lordi mensilmente dovuti al Lavoratore determineranno, al pari
della generalità dei Lavoratori, l’obbligo del corrispondente versamento del
premio INAIL previsto per le mansioni svolte dal dipendente.
In relazione alle autonomie e competenze richieste nell’esecuzione del
Lavoro di Surroga, l’inquadramento professionale potrà essere di Livello D2
o d
i Livello D1 della Classificazione del personale prevista dal presente
CCNL.
La retribuzione omnicomprensiva oraria lorda spettante per ciascuna ora di
effettivo lavoro prestato dal dipendente, a valere per il periodo di vigenza del
presente CCNL, sarà conforme a quella prevista per il Lavoro Intermittente ,
ad
esclusione del riconoscimento dell’Indennità sostitutiva del preavviso, fatte
salve eventuali condizioni migliorative di Secondo livello o “ad personam”.
Resta inteso che, considerata l’esiguità della prestazione lavorativa nonché il
riconoscimento, a ristoro, dell’Indennità sostitutiva, in caso di Lavoro di
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Surroga non spetteranno le prestazioni della “ Gestione Speciale ”
dell’En.Bi.C. Saranno invece dovute le contribuzioni per la “ Gestione
Ordinaria” dell’En.Bi.C., nelle seguenti misure proporzionate ai limiti
massimi annuali, pro quota, previsti per il Lavoro di Surroga (€ 0,0347 per
ogni ora di lavoro prestato dal Lavoratore).
C. Disciplina del Lavoro di Surroga per “Servizi Speciali”
Per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro, si dovrà far
riferimento alle norme previste per la generalità dei dipendenti, a seconda del
livello d’inquadramento professionale del Lavoratore.
Art. 72 - Lavoro a Tempo Determinato Occasionale
A. Definizione e limiti
Si definisce “Lavoro a Tempo Determinato Occasionale” o, semplicemente,
“Lavoro Occasionale” la prestazione subordinata richiesta esclusivamente per
attività occasionali, attività impreviste o per calamità naturali, o comunque per
attività estranee all’ordinaria attività dell’Imprenditore, della durata massima
di 12 (dodici) giornate consecutive di calendario.
Per tale Contratto, come previsto dal D.Lgs. 81/2015, non è richiesta la forma
scritta, fermo restando che anch’esso è soggetto alle preventive comunicazioni
obbligatorie agli Enti Preposti. Inoltre, al fine di adempiere agli obblighi
informativi ex art. 1, D.Lgs. 151/1997, il Datore di lavoro dovrà consegnare al
Lavoratore copia della Comunicazione “Unificato-Lav.” prima del termine del
contratto stesso, che ne accuserà ricevuta.
Allo scopo di garantire il corretto utilizzo del Lavoro Occasionale, le Parti
stabiliscono che nell’arco di ogni anno di calendario, tale tipologia contrattuale
possa essere richiesta e resa da ciascun Lavoratore solo entro il limite massimo
di 20 (venti) giornate di effettivo lavoro , con prestazione giornaliera non
inferiore a 4 (quattro) ore.
La Contrattazione di secondo livello , a fronte di giustificate ragioni, potrà
elevare tale limite a 30 (trenta) giornate annue.
Rispettati i termini predetti, considerata l’occasionalità di tale Contratto, esso
non sarà soggetto alla disciplina del Tempo Determinato di cui al presente
Titolo.
In caso di superamento del limite contrattuale annuo di calendario e di
giornate di effettivo lavoro (20 o 30 giornate), vi dovrà essere decorrenza della
disciplina del lavoro intermittente, con forma scritta del Contratto di lavoro e
di rettifica della comunicazione “Unificato Lav.” dal giorno antecedente alla
costituzione del nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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B. Disciplina del rapporto di lavoro, retribuzione e contribuzione En.Bi.C.
Per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro, si dovrà far
riferimento alle norme previste per la generalità dei dipendenti, a seconda del
livello d’inquadramento professionale del Lavoratore.
La retribuzione sarà conforme alle previsioni del Lavoro Intermittente, ad
esclusione del riconoscimento dell’Indennità sostitutiva del preavviso
Il contributo destinato alla “ Gestione Ordinaria ” dell’En.Bi.C., mediante
Mod. “F24” (con codice ENBC), sarà conforme al precedente articolo.
Art. 73 - Gestione delle Intensificazioni
Premesso che nell’ambito dei servizi di applicazione del presente CCNL vi sono
frequenti “punte di attività”, al fine di contemperare gli opposti interessi, le Parti
concordano di definire contrattualmente, in modo organico, la successione delle
forme di flessibilità del lavoro e degli istituti idonei ad affrontare tali erratiche ed
imprevedibili esigenze lavorative.
1) Le intensificazioni, contenute nei limiti d’orario previsti dal CCNL per il
singolo Lavoratore, potranno essere affrontat e, nel rispetto delle condizioni
contrattualmente previste, anche con l’utilizzo di:
a. Lavoro Straordinario/Supplementare;
b. Lavoro Straordinario con riposo compensativo;
c. Banca delle Ore.
2) In caso di intensificazioni eccedenti i limiti contrattuali o in assenza di
disponibilità dei Lavoratori alle forme volontarie di flessibilità, si potrà
determinare l’assunzione di nuovo personale con le seguenti tipologie
contrattuali:
a. Tempo Indeterminato con orario a Tempo Parziale Verticale ( con
previsione di lavoro in alcuni periodi dell’anno, nel mese, della
settimana);
b. Lavoro Stagionale;
c. Tempo Determinato;
d. Lavoro Somministrato;
e. Lavoro Intermittente (o “a chiamata”)
f. Lavoro di Surroga per “Servizi Speciali”;
g. Lavoro Occasionale (solo per attività estranea a quella ordinaria).
Eventuali proposte integrative al presente articolo potranno essere indirizzate alla
Commissione Bilaterale Contrattuale all’indirizzo di posta elettronica:
certificazionenazionale@enbic.it.
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Art. 74 - Tempo Determinato: Contrattazione di Secondo livello
La disciplina del presente Titolo è cedevole rispetto alla Contrattazione Aziendale
di Secondo Livello sui seguenti punti:
a) individuazione di periodi, causali, at tività e/o mansioni che presentino
significative rarefazioni o intensificazioni del lavoro;
b) particolari previsioni per i lavoratori stagionali e diversa misura dell’Indennità
Aziendale di fine stagione;
c) causali, limiti quantitativi e temporali dei Lavoratori assunti a tempo
determinato;
d) definizione delle deroghe legalmente ammesse, al fine di migliorare la
competitività e la qualità dei servizi aziendali;
e) casi motivati di eccezionale riduzione dei periodi d’interruzione tra Contratti
a termine;
f) definizione aziendale di eventuali trattamenti particolari correlati al Contratto
a tempo determinato quali, ad esempio, la contabilizzazione della gratifica
natalizia o tredicesima mensilità in ratei mensili, particolari indennità di
mansione e/o la definizione delle prestazioni rese a tali lavoratori dagli
Organismi Bilaterali di riferimento o tramite i sistemi di Welfare.
Art. 75 - Tempo Determinato: Certificazione o Parere di Conformità
L’Azienda e il/i Lavoratore/i, ai sensi dell’art. 76, D. Lgs. 276/2003, potranno
richiedere alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione dell’ Ente
Bilaterale ENBIC ( certificazionenazionale@enbic.it) o agli altri Organi abilitati
(per esempio le Commissioni costituite presso i Consigli Provinciali dei Consulenti
del Lavoro ), la Certificazione del Contratto a Tempo Determinato tra loro
sottoscritto.
Art. 76 - Tempo Determinato: principio di non discriminazione
Al Lavoratore assunto con Contratto a tempo determinato spettano, in
proporzione al periodo lavorato, le retribuzioni dirette, differite, il Trattamento di
Fine Rapporto e ogni altro trattamento in atto presso l’Azienda per i lavoratori con
contratto a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello e che svolgano
identiche o analoghe mansioni, con la sola esclusione, quando prevista, delle
prestazioni integrative al S.S.N. e/o per caso morte per malattia ed infortunio
prestate tramite l’En.Bi.C. (www.enbic.it), fermo restando il riconoscimento della
relativa indennità sostitutiva. È fatta salva la possibilità di monetizzazione frazionata
mensile delle retribuzioni differite nei casi di rapporto a tempo determinato fino a
mesi 12 (dodici) o quando così definito nella Contrattazione Aziendale di Secondo
Livello o nella lettera di assunzione.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Nel tempo determinato, il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda
cessa alla scadenza del periodo di comporto o al termine del contratto stesso.
Il T.F.R. maturato potrà essere destinato dal Lavoratore all’INPS o a un Fondo di
Previdenza Complementare , a parità di condizioni dei lavoratori a tempo
indeterminato.
Art. 77 - Tempo Determinato: informativa
Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 31 del presente
CCNL.
Inoltre, al fine di favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato, il Datore di lavoro è tenuto ad informare i
lavoratori assunti a tempo determinato e le RSA o RST, dei posti vacanti a tempo
indeterminato che si rendano disponibili in azienda, riferentesi alle medesime
mansioni del lavoratore informato.
Art. 78 - Tempo Determinato: criteri di computo dei Lavoratori
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la
quale sia rilevante il numero dei dipendenti, si tiene conto anche del numero
medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i Dirigenti, impiegati
negli ultimi 2 anni. A tal fine, si considera in forza il Lavoratore che nel mese
considerato ha lavorato più di 14 giorni di calendario.
Art. 79 - Tempo Determinato: esclusioni e discipline specifiche
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Titolo, in quanto già
disciplinati da specifiche normative, i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 8, comma
2, L. n. 223/1991 (Lavoratori in mobilità) e le ulteriori ipotesi legalmente previste
dall’art. 29 del D. Lgs. 81/2015.
Art. 80 - Tempo Determinato: impugnazione
Tenuto conto del D.L. 87/2018 (Legge n. 96/2018), l’impugnazione del Contratto
a tempo determinato deve avvenire, a pena di decadenza, nelle sedi e nelle forme
legalmente previste, entro 180 giorni dalla cessazione.
TITOLO XIX
TELELAVORO
Premessa
La pandemia Covid- 19 ha sviluppato il Telelavoro, svolto normalmente nella
propria abitazione , ma connessi al server aziendale mediante computer, linee
dedicate od interne, ed altre forme di lavoro di difficile configurazione
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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tradizionale, quali gli incontri telematici, nei quali una pluralità di soggetti con
competenze eterogenee ma complementari, da luoghi disparati, s'incontrano "in
video" per approfondire un argomento, verificare opinioni, decidere percorsi, fare
scelte operative. Tutto ciò, quale reazione alle chiusure e per ridurre i rischi di
contagio.
Il Telelavoro , quindi, mediante l’ ausilio di strumenti informatici, permette lo
svolgimento totale o parziale della prestazione di lavoro subordinato
dall’abitazione del lavoratore o da altro luogo di domicilio dello stesso,
previamente individuato ed esterno alla sede aziendale.
Il Telelavoro può favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ,
specialmente a fronte di esigenze familiari e personali particolari (cura di familiari
anziani, minori, non autosufficienti ecc.). Nel corso della pandemia “Covid-19”, il
Telelavoro si è dimostrato anche strumento utile per il contenimento dei rischi di
trasmissione tra i Lavoratori.
Per le sue caratteristiche, il Telelavoro si presta ad essere principalmente svolto
nell’ambito impiegatizio o nei servizi che, per lo svolgimento dell’attività lavorativa,
prevedano l’utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici.
Art. 81 - Telelavoro: definizione
Il Telelavoro è un modo di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato
reso possibile dall’utilizzo di sistemi telefonici, elettronici ed informatici e
dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore e l’Azienda.
Il Telelavoro è pertanto solo un modo particolare di rendere la prestazione
lavorativa ed anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno ai locali
aziendali, esso è soggetto alla disciplina del lavoro e all’organizzazione aziendale.
Trattandosi solo di un particolare modo di svolgimento della prestazione di lavoro
subordinato, il Telelavoratore è titolare dei medesimi diritti e doveri di coloro che
svolgono, per il medesimo tempo, l’identica attività lavorativa nei locali aziendali.
Il Telelavoratore permane, dunque, sostanzialmente assoggettato al potere
direttivo, organizzativo e di controllo aziendale, anche se con mezzi e forme
proprie della precipua condizione lavorativa “a distanza”.
Art. 82 - Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
1) domiciliare: svolto nell’abitazione del Telelavoratore;
2) remotizzato o “a distanza”: se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi
telecentri, i quali non coincidono né con l’abitazione del Telelavoratore, né
con gli uffici aziendali;
3) misto: nel caso in cui una parte della prestazione complessiva avvenga con
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periodica stabilità all’interno dell’Azienda.
Art. 83 - Telelavoro: ambito di applicazione del presente Titolo
Il Telelavoro si applica ai Dipendenti subordinati e, come per la generalità dei
dipendenti, potrà svolgersi a tempo pieno o parziale ed essere a tempo determinato
o indeterminato.
Il Telelavoro “misto” potrà essere compatibile con il Contratto di Apprendistato
ogniqualvolta il relativo Progetto e le condizioni operative siano validate dalla
Commissione Contrattuale Paritetica Bilaterale Nazionale preposta.
Il Centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del Telelavoratore
non configurano un’autonoma unità aziendale.
Art. 84 - Telelavoro: condizioni e reversibilità
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l’Azienda che per il Lavoratore.
Se il Telelavoro non è previsto nel Contratto d’assunzione, il Lavoratore è libero
di accettare o respingere una successiva offerta di Telelavoro prospettata
dall’Azienda nel corso del normale rapporto di lavoro.
Nel caso di Telelavoro imposto da esigenze di tutela della salute collettiva, fino al
perdurare dell’emergenza pandemica, esso potrà diventare temporaneamente
obbligatorio.
Lo svolgimento del Telelavoro dev ’essere stipulato in forma scritta "ad
probationem", cioè ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
Il compito d’individuare le condizioni di esercizio del diritto alla reversibilità è
demandato alla Contrattazione di Secondo livello, fermo restando il rispetto del
preavviso minimo non inferiore a 30 giorni per la generalità dei dipendenti o di 90
giorni per lavoratori disabili.
Art. 85 - Telelavoro: formazione
I Telelavoratori dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti di
lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d’organizzazione del
lavoro. Tale formazione sarà fornita dall’Azienda o dalle strutture formative
paritetiche locali, ove presenti, conformemente ai programmi approvati dalle
strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.
In sede di definizione, al Telelavoratore potrà essere riconosciuto il diritto
all’apprendimento permanente a distanza e alla periodica certificazione delle
relative competenze.
Art. 86 - Telelavoro: postazione di lavoro
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I costi per la postazione del Telelavoratore , i collegamenti necessari per
l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le
spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei
sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, compresa l’eventuale copertura
assicurativa della stessa, sono a carico dell’Azienda.
Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di
lavoro, il recesso immotivato del Telelavoratore, che avvenga entro 3 (tre) anni
dall’inizio del rapporto di telelavoro, o nell’eventuale minor termine previsto nel
Contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute dal
Datore e comunicate al Telelavoratore all’atto della sottoscrizione del Contratto di
telelavoro, siano pro-quota temporale residua a carico del Telelavoratore.
L’Azienda è tenuta a fornire al Telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici per
il corretto utilizzo dei programmi e delle apparecchiature e, in ogni caso, assumerà
anche i costi derivanti dalla normale usura o dal danneggiamento accidentale degli
strumenti di lavoro, nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal
Telelavoratore, salvo che ciò non sia imputabile a mancata diligenza, dolo o
imperizia grave del Telelavoratore stesso.
Art. 87 - Telelavoro: rimborso costi di esercizio
Il rimborso da parte dell’Azienda dei costi di esercizio sostenuti dal Telelavoratore
ed analiticamente documentati può avvenire tramite “Nota spese”.
Ciò, mentre il rimborso dei costi forfettari, salvo futura più favorevole previsione
legale, assumerà il trattamento di reddito imponibile previdenziale e fiscale del
Telelavoratore.
Art. 88 - Telelavoro: rimborso chilometrici
Salvo diversa futura disposizione di Legge, qualora la sede di lavoro fosse
contrattualmente definita nell’abitazione del Telelavoratore, allo stesso spetterà il
rimborso delle spese di viaggio sostenute nell’interesse dell’Azienda, solo con
commisurazione dei costi dalla propria abitazione.
Nel caso di Telelavoro Misto, con predefinita e permanente definizione temporale
delle diverse Sedi ove prestare l’opera , la decorrenza della misura dei rimborsi
sarà dalla sede di lavoro di partenza fino alla sede di destinazione.
Art. 89 - Telelavoro: trasferte
Salvo diversa futura disposizione di Legge, le eventuali trasferte richieste al
Telelavoratore che abbia contrattualmente definita la sede di lavoro nella propria
abitazione, si configurano a partire dalla predetta sede.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
101
Nel caso di Telelavoro Misto, la configurazione della trasferta sarà dalla Sede di
lavoro individuata con i criteri dell’articolo che precede.
Art. 90 - Telelavoro: protezione dei dati e informazioni
L’Azienda disporrà tutte le misure appropriate a garantire la protezione dei dati
utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; ess a
provvederà ad informare il Telelavoratore in ordine a tutte le norme di Legge e
alle regole sulla protezione dei dati.
La responsabilità del rispetto personale, ambientale e sociale di tali norme e regole
sarà del Telelavoratore.
È demandata alla Contrattazione di Secondo livello ogni disciplina generale
riguardante la protezione dei dati e delle informazioni nell’uso d’apparecchiature,
strumenti, banche dati e programmi informatici.
Art. 91 - Telelavoro: procedure disciplinari
Nel Telelavoro, l’obbligo d’esposizione delle norme e sanzioni disciplinari, ex 1°
comma, art. 7 Legge 300/1970, sarà assolto anche mediante inoltro telematico
delle norme stesse all’indirizzo del Lavoratore. Sarà compito del Lavoratore
salvare tali norme in modo da poter sempre agevolmente consultarle.
Inoltre, l ’Azienda informerà il Telelavoratore , sempre per iscritto, sulle
responsabilità e sulla disciplina del Tele lavoro, sulle nuove fattispecie
disciplinarmente rilevanti e sulle sanzioni applicabili in caso di violazione.
In presenza di Contratto di Telelavoro è, quindi, opportuno che l’Azienda
predisponga e trasmetta al Telelavoratore uno specifico Disciplinare Interno.
Le comunicazioni aziendali trasmesse all’indirizzo di posta elettronica del
Telelavoratore, salvo comprovato impedimento o forza maggiore, s’intenderanno
ricevute alla mezzanotte del giorno di trasmissione.
Art. 92 - Telelavoro: tempo di lavoro
Il Telelavoratore, salvo diverso accordo stipulato nel Contratto di assunzione o di
trasformazione in Telelavoro, gestisce l’organizzazione del proprio tempo di
lavoro in modo però compatibile ai “corridoi” di ricevimento e trasmissione dati
con l’Azienda . Con riferimento all’orario di lavoro, non sono applicabili al
Telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003, salvo che esso non sia
cogente ed aziendalmente definito.
In sede di accordo, l’Azienda e il Telelavoratore individueranno i tempi per il
riposo giornaliero e settimanale, nonché le misure tecniche e organizzative
necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni
tecnologiche di lavoro, conformi ai tempi di riposo contrattualmente previsti.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Art. 93 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore
Il Telelavoratore, in proporzione alle mansioni e d al lavoro svolto, ha gli stessi
diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in
Azienda ed avrà diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione e allo
sviluppo della carriera previsti per la generalità dei Lavoratori dipendenti con le
medesime mansioni e tempi lavorati.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto, a parità
di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, conserva le
condizioni economiche precedentemente acquisite, con la sola esclusione di
specifiche indennità correlate all’effettiva presenza in azienda (es. Indennità di
trasporto e simili) od alle particolari condizioni di lavoro ivi presenti.
Art. 94 - Telelavoro: doveri del Telelavoratore
Il Telelavoratore ha gli stessi obblighi di diligenza, collaborazione e fedeltà degli
altri Lavoratori.
Egli curerà di tutelare la riservatezza dei dati e di operare in modo da impedire
accessi di altri soggetti alla propria postazione di lavoro , così come di
manomissioni delle apparecchiature, dei dati o dei programmi.
Il Telelavoratore ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Azienda eventuali
impossibilità sopravvenute nell’esecuzione del telelavoro, trasmettendo le
giustificazioni nei tempi e modi previsti per la generalità dei lavoratori.
I rapporti del Telelavoratore con l’organizzazione aziendale saranno improntati a
forti principi di diligenza, correttezza e collaborazione, al fine di favorire il
superamento delle discrasie favorite dalla mancata presenza in azienda.
Il Telelavoratore è soggetto, per tutte le parti applicabili, al codice disciplinare e
alla disciplina del lavoro previsti per la generalità dei Lavoratori.
Art. 95 - Telelavoro: telecontrollo
L’Azienda, in funzione dell’esperienza e previo Accordo di Secondo Livello, potrà
attivare gli strumenti di telecontrollo delle prestazioni nel rispetto del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle Leggi vigenti in materia, fermo restando che
nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo del lavoro svolto potrà
essere inserito o utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.
Art. 96 - Telelavoro: sicurezza e salute
L’Azienda garantirà il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza del
Telelavoratore e, a tal fine, deve consegnare al dipendente e al RLS ( o al RST )
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un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici
connessi al particolare modo di esecuzione del rapporto di lavoro, provvedendo
ad aggiornarla al mutare dell’esperienza e delle condizioni operative.
Il Telelavoratore ha l’obbligo di cooperare all’attuazione ed al rispetto delle misure
di prevenzione e protezione disposte dal Datore di lavoro.
Art. 97 - Telelavoro: competenza della Commissione Bilaterale Contrattuale
“Telelavoro e Lavoro Agile”
Ogni questione dubbia sul Telelavoro: strumenti di lavoro, competenze,
inquadramento, retribuzione e responsabilità, a domanda di almeno una Parte
interessata, sarà definita dalla Commissione Bilaterale Contrattuale “Telelavoro e
Lavoro Agile”, dell’Ente Bilaterale di riferimento del presente CCNL.
Art. 98 - Telelavoro: agevolazioni fiscali e contributive
Gli incentivi fiscali e contributivi conseguenti agli incrementi di produttività ed
efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa
sia prestata in Telelavoro.
Art. 99 - Telelavoro: Contrattazione di Secondo livello
In assenza di analoghi accordi in sede di assunzione, alla Contrattazione Aziendale
di Secondo livello è demandato di stabilire:
1. le condizioni ed i termini per l’applicazione del Telelavoro, ai Quadri e
Impiegati aziendali, con funzioni ad esso compatibili;
2. le eventuali Indennità o Premi correlati ai particolari modi di svolgimento
dell’attività lavorativa;
3. gli eventuali riconoscimenti, addebiti o ripartizione delle spese per gli
strumenti utilizzati nel Telelavoro in caso di anticipato immotivato recesso da
parte del Lavoratore;
4. l’adozione di misure dirette a favorire l’integrazione del Telelavoratore
nell’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti
sindacali e l’accesso alle informazioni aziendali;
5. il carico di lavoro, la sua misura, verifica e gli eventuali strumenti di
telecontrollo;
6. l’eventuale fascia e condizioni di reperibilità;
7. la determinazione degli strumenti necessari al Telelavoro e di quelli
eventualmente accessori;
8. le condizioni che permettano al Telelavoratore l’autonoma gestione del tempo
di lavoro e dei riposi nei limiti di compatibilità aziendale (apertura delle
connessioni, presenza di interlocutori interattivi ecc.);
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9. ogni altra condizione particolare rilevata in sede aziendale tra le Parti, purché
nel rispetto della disciplina inderogabile in materia di lavoro subordinato ed
in coerenza con quella prevista dal presente CCNL e dalla normativa legale
vigente.
TITOLO XX
LAVORO AGILE
Premessa generale
Indubbiamente, le crisi generano un forzato e rapido rinnovamento perché
evidenziano limiti che, in condizioni normali, sarebbero invece considerati
sopportabili.
In tal senso, l'evento prorompente del Covid -19 ha impresso una fortissima
accelerazione all'utilizzo anche remoto di competenze I.C.T. e all'estensione del
Lavoro Agile.
Oggi vi è maggiore consapevolezza dei vantaggi che la telematica può offrire al
mondo del lavoro in termini di competitività e di flessibilità della prestazione
lavorativa.
Così, mentre nel manifatturiero permangono ampie aree di lavoro "tradizionale",
essendo connesso a macchine, impianti, attrezzature e programmi complessi e
residenti, ora vi sono diffuse professionalità che hanno nel computer e nelle sue
estese connessioni, lo strumento principale di lavoro Agile, reso disponibile al
lavoratore. È così inevitabile una trasformazione radicale del modo della
prestazione, con il Lavoro Agile che, per le sue caratteristiche, può essere svolto
in sedi esterne all’Azienda e all’abitazione del Lavoratore; con il Telelavoro, svolto
normalmente nella propria abitazione ma con connessioni al server aziendale
mediante computer e linee dedicate; con altre forme di lavoro di difficile
configurazione tradizionale, quali gli incontri telematici. Tutti questi sviluppi sono
fortemente cresciuti quale reazione alle chiusure e per ridurre i rischi di contagio.
Ancorarsi oggi ad una visione tradizionale del lavoro diventa, perciò, una sfida
impossibile. Tutto è "fluido": il luogo di lavoro, il tempo ad esso dedicato, le
mansioni, la disciplina che lo regola, i controlli necessari e possibili.
Si presentano anche inediti problemi rispetto a quelli che erano i tradizionali
fondamenti stessi del rapporto di lavoro: la misura della quantità e qualità del
lavoro prestato ai fini retributivi; la ridefinizione degli obblighi di collaborazione ;
una nuova qualificazione della disciplina del lavoro, un tempo principalmente
riferita ai problemi di ambito aziendale; il nuovo modo di estrinsecarsi degli
obblighi di fedeltà degli adempimenti e delle richieste garanzie di riservatezza; la
qualificazione della "sede di lavoro" ed il luogo formale di costituzione del rapporto
di lavoro, con i suoi effetti retributivi e normativi e la definizione del luogo di
decorrenza dei rimborsi viaggio e di qualificazione delle trasferte; la disciplina
applicabile, la reversibilità delle scelte, le precedenze, le priorità, le garanzie per il
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Lavoratore e per l'Impresa; l’adeguamento di norme ed istituti, quali rimborsi
spese per viaggi e trasferte, un tempo riferiti alla “normale sede di lavoro”, quasi
sempre coincidente con la sede dell’azienda, ed ora, come nel Lavoro Agile,
sempre variabile.
Il Lavoro Agile, negli ultimi anni, anche quale conseguenza del favore verso il
principio del bilanciamento tra la vita lavorativa e la vita personale o privata del
lavoratore, ha iniziato a trovare spazio. Dopo un primo riferimento normativo, che
disciplinava l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di
impresa con “tassazione agevolata", precisando che il ricorso al Lavoro Agile, quale
modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, era tra gli
elementi concorrenti nella definizione dei Premi di Risultato, vi sono stati altri
interventi legislativi che hanno meglio tratteggiato l’istituto (art. 18, L. 81/2017),
che è poi “esploso” con la Pandemia Covid correlata.
Art. 100 - Lavoro Agile: Definizioni e ambiti
Il Lavoro Agile, con riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato, consiste
nell'eseguire la prestazione lavorativa con modi definiti mediante Accordo tra le
Parti, anche per obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con
il possibile utilizzo di strumenti tecnologici che permettano lo svolgimento
dell'attività lavorativa in tale configurazione.
Il Lavoratore Agile è caratterizzato da alcuni elementi quali: flessibilità dell'orario
di lavoro e della prestazione, valutazione non puntuale ma complessiva dei
risultati, rapporto fiduciario elevato, interlocutorio ed interattivo.
Il Lavoro Agile è oggi favorito dall'uso di strumenti informatici, dal facile accesso
alle Banche dati, dalla messa a disposizione in tempo reale dei risultati, dalla
possibilità del telecontrollo lavorativo, almeno rispetto ai risultati complessivi
raggiunti.
Il Lavoratore, beneficiando della flessibilità, che è appunto uno degli elementi più
peculiari del Lavoro Agile, può meglio conciliare i propri bisogni familiari e
personali con il lavoro svolto in tale maniera, che è simile a quella del lavoro
autonomo, r iuscendo così ad essere anche più produttivo, con conseguente
vantaggio personale ed aziendale.
Il presente Titolo ha lo scopo di precisare la disciplina contrattuale generale sul
Lavoro Agile, da sviluppare, aggiornare ed applicare in sede aziendale, mediante
Accordi di Secondo Livello e/o Accordi Individuali, nel rispetto dei principi
contrattuali e dei limiti imposti dalla legge.
Inoltre, le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il particolare valore che
il Lavoro Agile può avere anche nell'ambito delle Reti d'impresa, anche al fine di
massimizzare l'aumento di competitività del sistema.
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Art. 101 - Lavoro Agile: condizioni
Il Lavoro Agile ha carattere volontario sia per l'Azienda che per il Lavoratore,
fermo restando che condizione necessaria per avvalersi del diritto a svolgere la
prestazione di lavoro in modo agile è che essa sia compatibile con le caratteristiche
della prestazione lavorativa richiesta al dipendente.
L'accordo deve essere stipulato in forma scritta " ad probationem", dunque ai fini
della prova, e deve prevedere la disciplina sull'esecuzione della prestazione
lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di
esercizio dei poteri del Datore di lavoro, agli strumenti resi a disposizione ed
utilizzati dal Lavoratore ed alle garanzie di sicurezza e riservatezza.
Tale Accordo potrà essere a termine o a tempo indeterminato.
Nell'Accordo, le Parti devono stabilire:
• i contenuti propri della mansione e gli obiettivi richiesti al Lavoratore;
• gli strumenti ed i modi di esercizio del potere di controllo del Datore di lavoro
sulla prestazione resa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge
20 maggio 1970, n. 300;
• la disciplina del lavoro applicabile alle prestazioni lavorative rese all'esterno
dei locali aziendali;
• l'orario di lavoro, ed i tempi di riposo del L avoratore, nonché le misure
tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione, secondo
quanto previsto dal precedente Titolo sul Telelavoro e dalla Legge;
• i modi di esercizio del potere direttivo;
• l’impegno del Lavoratore Agile a svolgere la prestazione lavorativa solo in
luoghi dei quali Egli sia in grado di verificare preventivamente l’idoneità
lavorativa e garantire la conformità alle norme e condizioni di sicurezza e di
igiene del lavoro, nonché il rispetto degli obblighi di riservatezza;
• la previsione che in caso di anticipato ed immotivato recesso del Lavoratore
Agile rispetto una previsione di durata minima, egli sia tenuto a restituire in
buono stato gli strumenti consegnatigli dall’Azienda ed accettare un addebito
pro-quota temporale residua delle spese sostenute dal Datore, purché
comunicate analiticamente al Lavoratore all'atto dell'attivazione del Lavoro
agile stesso;
• ai fini dell’assicurazione INAIL, l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il
Lavoratore Agile è esposto ed i riferimenti spazio -temporali ai fini del
riconoscimento delle prestazioni in caso d’infortunio.
L'Accordo va comunicato ai Servizi per l'Impiego mediante l’apposita procedura
telematica disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.
Art. 102 - Lavoro Agile: il recesso
In caso di contratto a tempo indeterminato, dopo il superamento della clausola di
durata minima, il recesso dal Lavoro Agile deve avvenire con un preavviso dovuto
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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da entrambe le Parti, non inferiore a 30 giorni. È fatta eccezione per i lavoratori
disabili ai sensi della legge n. 68/1999, per i quali il termine di preavviso del recesso
da parte del datore di lavoro non potrà essere inferiore a 90 giorni, al fine di
permettere una idonea e adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro, con
riguardo alle specifiche esigenze di vita e di cura del lavoratore.
In ogni caso, a fronte di una giusta causa specificatamente riferita al Lavoro Agile,
che dovrà essere contestualmente dichiarata dalla Parte che intende recedere dal
contratto, il diritto di recesso potrà essere esercitato da ciascuno dei contraenti
senza alcun preavviso.
Nell'accordo individuale e/o in quelli di Secondo livello, potranno essere indicate
le casistiche che costituiscono giusta causa di recesso dal Lavoro Agile ai sensi del
presente articolo.
Per la parte disciplinare, si farà riferimento alle casistiche ed alle procedure
previste per la generalità dei lavoratori.
Art. 103 - Lavoro Agile: formazione
Al Lavoratore Agile è riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente ed alla
periodica certificazione delle relative competenze. Sarà l'accordo individuale a
disciplinare i modi di erogazione della formazione, gli eventuali sistemi di
validazione delle competenze, la ripartizione dei costi del processo di
certificazione ed anche le scadenze temporali con cui tali certificazioni saranno
effettuate.
La formazione del Lavoratore Agile potrà avvenire, al pari degli altri lavoratori,
anche in modo telematico, attraverso apposite convenzioni con l'Ente Bilaterale di
Categoria di riferimento (ENBIC Sicurezza).
Art. 104 - Lavoro Agile: sicurezza e igiene del lavoro
L’Azienda garantirà il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza del
Lavoratore Agile e, a tal fine, deve consegnare al dipendente e al RLS (o al RST)
un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici
connessi al particolare modo di esecuzione della prestazione lavorativa,
provvedendo ad aggiornare tale informazione al mutare dell’esperienza e delle
condizioni operative.
Il Lavoratore Agile, anche all’esterno dei locali aziendali, è tenuto a cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per
fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione.
Qualora la scelta del luogo o le condizioni di lavoro fossero determinate da
esigenze esterne, il Lavoratore dovrà informare tempestivamente l’Azienda in tutti
i casi d’inidoneità ambientale ai parametri di sicurezza/igiene, anche sospendendo
la prestazione lavorativa in attesa d’idonea valutazione dei rischi.
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I lavoratori in modalità agile devono essere assicurati all'INAIL ogniqualvolta lo
svolgimento della loro attività li esponga alle fonti di rischio previste dall'art. 1,
D.P.R. n. 1124/1965. Tale assicurazione dovrà essere riferita sia per gli infortuni
connessi al rischio proprio dell’attività lavorativa, che per quelli connessi alle
attività prodromiche e/o accessorie svolte dal Lavoratore Agile, a patto che siano
strumentali e connesse allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo
professionale.
Il lavoratore ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni in itinere anche verso
il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei
locali aziendali, sempreché la scelta del luogo della prestazione sia conseguente ad
esigenze connesse alla prestazione stessa o dipendente dalla concordata necessità
del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative , e risponda a
criteri di ragionevolezza.
Art. 105 - Lavoro Agile: sede e strumenti di lavoro
Il Lavoratore “agile”, la cui sede di lavoro fosse esterna all’Azienda, dovrà
preventivamente concordare qual è la sede principale di lavoro (i.e. “scelta del
luogo della prestazione”), in funzione della quale vi sarà la copertura degli infortuni
in itinere , dalla quale decorreranno gli eventuali rimborsi chilometrici e si
configureranno le condizioni contrattuali e legali di trasferta.
Gli strumenti tecnologici necessari a rendere la prestazione saranno sempre forniti
dal datore, che ne curerà la manutenzione ed il buon funzionamento. Tra gli
strumenti necessari potrà esservi anche l’autovettura aziendale o la previsione
analitica di rimborso chilometrico o delle spese di viaggio.
Art. 106 - Lavoro Agile: luogo e tempo di lavoro - disconnessione
L'attività lavorativa svolta in parte all'interno di locali aziendali ed in parte
all'esterno, suppone una postazione mobile compatibile con lo svolgimento del
lavoro in modo “agile” e conforme alle previsioni preventivamente pattuite tra le
parti in materia di sicurezza sul lavoro e relativamente ai rischi assicurati INAIL
da parte del Datore di lavoro.
L'orario di lavoro sarà concordato tra Azienda e Lavoratore, fermo restando che
esso dovrà comunque rispettare i limiti di durata giornaliera e settimanale previsti
dalla Legge e dalla Contrattazione Collettiva, ivi compresi i tempi di riposo del
lavoratore, nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la
disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni di lavoro, nelle fasce d'orario
concordate e durante le quali il lavoratore non avrà accesso alle banche dati
aziendali e non sarà contattato dall’Azienda, salvo che per urgenti cause
imprevedibili.
Art. 107 - Lavoro Agile: trattamento economico e agevolazioni fiscali
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Il trattamento economico del Lavoratore Agile non sarà inferiore a quello
applicato ai lavoratori che, all'interno dell'impresa, prestino la medesima quantità
e qualità di lavoro, con la sola esclusione delle indennità connesse ai particolari
modi di resa della prestazione, quando gli stessi non si configurino nelle
concordate fattispecie di Lavoro Agile o svolto in Azienda.
Tutti i benefici eventualmente riconosciuti alla generalità dei Lavoratori per gli
incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato o per l'attuazione di
piani di Welfare aziendale, quando compatibili, devono applicarsi anche ai
rapporti di lavoro subordinato in modalità di Agile.
In materia di buoni pasto , eventualmente riconosciuti in Azienda , si riporta
l’estratto dell’ Interpello n. 956 -2631/2020, in risposta ad apposita Istanza
presentata in data 11/11/2020 dal l’Ente Bilaterale Confederale (ENBIC)
all’Agenzia delle Entrate, dalla quale si ricava che il trattamento contributivo e
fiscale di favore degli stessi, è dovuto anche per i Lavoratori Agili, od in Telelavoro,
in condizione di parità con i Lavoratori che operano in Azienda.
“[…] Con riferimento al caso in esame, in cui l'Istante riconosce i buoni pasto ai
lavoratori agili, si ritiene che gli stessi non concorrano alla formazione del reddito
di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Pertanto, l’Istante non sarà tenuto ad operare
anche nei confronti dei lavoratori in smart-working, la ritenuta a titolo di acconto
Irpef, prevista dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni
pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.”
Art. 108 - Lavoro Agile: riservatezza o privacy
In materia di riservatezza, per il L avoratore che presta la sua attività in Lavoro
Agile, valgono le stesse tutele e gli stessi obblighi previsti per la generalità dei
lavoratori dipendenti. Tale fatto comporta una maggiore formazione ed attenzione
per il Lavoratore Agile, così come nel Telelavoro, in considerazione
dell’autonoma scelta o configurazione del posto di lavoro che, almeno nei dettagli,
gli compete.
Art. 109 - Lavoro Agile: diritti del Lavoratore
Il Lavoratore Agile, a parità di quantità e qualità di lavoro prestato, ha gli stessi
diritti normativi, retributivi di base e sindacali e avrà diritto alle medesime
opportunità d'accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera, previste per i
lavoratori dipendenti che operano all'interno dell'azienda.
Art. 110 - Lavoro Agile: doveri del Lavoratore
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
110
Il Lavoratore Agile, a parità di condizioni, ha gli stessi obblighi di diligenza,
collaborazione e fedeltà degli altri lavoratori. Poiché gli competono alcune scelte
che in Azienda sarebbero proprie del Datore (posto di lavoro e sua configurazione,
limitazione od esclusione all’accesso di estranei sul luogo di lavoro, collaborazioni
sussidiarie dei colleghi ecc.), ne assume la relativa responsabilità. Egli sarà
responsabile di tutelare la riservatezza dei dati e di operare in modo da impedire
accessi di estranei alla propria postazione di lavoro.
Il Lavoratore Agile è anche responsabile per l'uso improprio di dispositivi
tecnologici che gli sono stati assegnati, nonché risponde per la violazione delle
direttive aziendali contenenti le indicazioni sul corretto utilizzo di tali mezzi. Egli
dovrà perciò custodire con la massima diligenza e l’attenzione del buon padre di
famiglia gli strumenti ricevuti dal datore di lavoro, la password di accesso e le
procedure di collegamento, evitando nel modo più assoluto di lasciare connessa
la propria stazione di lavoro quando, per qualsiasi ragione, debba abbandonarla.
Il Lavoratore deve segnalare tempestivamente all'Azienda eventuali impossibilità
sopravvenute nell'esecuzione del Lavoro Agile pattuito, trasmettendo le
giustificazioni nei tempi e modi previsti per la generalità dei lavoratori o con esso
singolarmente pattuiti.
Per i doveri in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, si rinvia al precedente
titolo sul Telelavoro.
Art. 111 - Lavoro Agile: i poteri del datore di lavoro e le sanzioni disciplinari
Il potere direttivo del datore di lavoro, per tutto quanto applicabile, è quello stesso
previsto dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori. Per i particolari casi
specifici, Datore di lavoro e Lavoratore concorderanno, anche con rinvio alle
previsioni di eventuale Accordo Aziendale di Secondo livello o tramite Accordo
Individuale assistito, le condizioni ed i limiti del potere direttivo e di controllo
datoriale, e quali comportamenti siano rilevanti ai fini disciplinari, oltre a quelli
espressamente previsti dalla Legge o dal presente CCNL, in particolare, dal
presente Titolo.
L’esercizio del potere disciplinare , quando il lavoratore si trova in azienda, farà
riferimento al Codice Disciplinare del CCNL ed all’eventuale Regolamento
Aziendale, mentre, per l'attività lavorativa svolta fuori dal perimetro aziendale,
occorrerà individuare nell'Accordo Aziendale od in quello Individuale, le
specifiche condotte che potranno dar luogo alla contestazione disciplinare ed alla
successiva applicazione delle sanzioni disciplinari, nel rispetto dell'iter contrattuale
e dell'art. 7, legge n. 300/1970.
Pertanto, con l'Accordo che disciplina l'esecuzione della prestazione in modo
Agile saranno precisat i, anche mediante richiami legali e contrattuali, i casi
disciplinari specificamente configurabili, le forme di esercizio del potere direttivo
datoriale, gli strumenti utilizzati dal lavoratore e le ricadute dei controlli sull’attività
lavorativa.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Art. 112 - Lavoro Agile: la Contrattazione Collettiva di Secondo livello
La titolarità contrattuale in materia di Lavoro Agile è riconosciuta ad ogni livello
di Contrattazione, sia mediante il presente CCNL o, possibilmente, mediante
Accordo Aziendale di Secondo livello e/o Accordo Individuale assistito.
Ciò, in particolare per disciplinare:
a) le condizioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel Lavoro Agile;
b) l'orario di lavoro del Lavoratore Agile ed i relativi riposi;
c) le condizioni ed i termini per l'applicazione del Lavoro Agile ai Quadri e
Impiegati aziendali con funzioni commerciali, di collegamento, tutela
immagine, studio, ricerca, organizzazione dei servizi ecc.;
d) gli strumenti di lavoro utilizzati in modalità agile;
e) eventuali indennità e/o premi correlati ai particolari modi di svolgimento
agile dell'attività lavorativa;
f) eventuali riconoscimenti, addebiti e ripartizioni delle spese per gli
strumenti utilizzati nel Lavoro agile, in caso di anticipato immotivato
recesso da parte del Lavoratore;
g) ogni altra condizione particolare rilevata in sede aziendale tra le P arti,
purché nel rispetto della disciplina legale inderogabile in materia di lavoro
subordinato ed in coerenza a quella prevista dal presente CCNL.
Art. 113 - Lavoro Agile: competenza della Commissione Bilaterale Contrattuale
“Telelavoro e Lavoro Agile”
Ogni questione dubbia sul Lavoro Agile : strumenti di lavoro, competenze,
inquadramento, retribuzione e responsabilità, a domanda di almeno una Parte
interessata, sarà definita dalla Commissione Bilaterale Contrattuale “Telelavoro e
Lavoro Agile”, dell’Ente Bilaterale di riferimento del presente CCNL.
TITOLO XXI
LAVORO INTERMITTENTE
Premessa
Nell’ambito di applicazione del presente CCNL, il ricorso al Lavoro Intermittente
può essere u na soluzione consigliata per le intensificazioni, poiché permette di
sopperire alle impreviste esigenze con personale già selezionato, con il necessario
rapporto fiduciario, la competenza e la prontezza nella risposta per l’effettuazione
dell’opera richiesta.
Art. 114 - Lavoro Intermittente: definizione
Con il C ontratto di Lavoro I ntermittente o “ a chiamata”, che potrà essere sia a
tempo determinato che indeterminato, il Lavoratore si pone a disposizione
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
112
dell’Azienda, che potrà utilizzarne la prestazione nelle ipotesi “Oggettive” e/o
“Soggettive” di seguito precisate.
1. Oggettive:
a) per lo svolgimento di mansioni di carattere discontinuo o intermittente e
per la temporanea intensificazione di lavori, quali:
servizi di portineria, guardiania, ricevimento e d accoglienza,
centralino;
servizi di sorveglianza;
fattorino e addetto alla consegna corrispondenza e/o merci, con uso
di normali mezzi di trasporto;
servizi di pulizie, manutenzione, disinfestazione, derattizzazione ecc.;
manutenzione del verde;
effettuazione di trattamenti antiparassitari e potatura degli alberi, con
cadenza pluriennale o annuale;
raccolte stagionali;
attività a carattere discontinuo (volantinaggio ecc.);
attività connesse a manifestazioni, promozioni o fiere;
addetto alle attività di Promoter e merchandising;
attività di cameriere, cuoco, pizzaiolo, panificatore, pasticcere,
gelatiere o commesso;
attività di animazione e intrattenimento;
attività a carattere stagionale in genere;
attività di preparazione, manutenzione e pulizie straordinarie
richieste per le aperture dei locali soggetti a stagionalità ( nei 3 mesi
antecedenti alle aperture stesse);
attività di chiusura a fine stagione, per messa in sicurezza e ricovero
(nei 2 mesi seguenti la chiusura stagionale);
dichiarazioni annuali;
attività di inventario;
informatizzazione del sistema o di documenti e loro archiviazione;
altre ipotesi individuate dalla Contrattazione di Secondo livello tra le
Parti aziendali;
b) per lavori da rendersi nei fine settimana, nei periodi feriali (pasquali, estivi,
natalizi), così come definiti dal presente CCNL, o in altri eventuali periodi
successivamente individuati dalla Contrattazione di Secondo livello tra le
Parti aziendali.
2. Soggettive:
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a) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 (ventiquattro) anni di età
(con termine delle prestazioni lavorative entro il 25° anno ), ovvero da
Lavoratori con più di 55 (cinquantacinque) anni, anche pensionati.
Con l'eccezione dei settori del Turismo, dei Pubblici esercizi e dello Spettacolo, il
Contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore entro il limite
previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 81/2015: 400 giornate di lavoro negli ultimi 36 mesi.
In caso di superamento di tale limite , il rapporto di lavoro si trasforma a tempo
pieno e indeterminato.
Art. 115 - Lavoro Intermittente: forma e comunicazioni
Il Contratto di lavoro Intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in
forma scritta e la Lettera di assunzione, oltre ai contenuti richiesti per la generalità
dei lavoratori, deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, Oggettive o Soggettive, che consentono la
stipulazione del Contratto;
b) il luogo e i modi della disponibilità, eventualmente garantita dal
Lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata, che non potrà essere
inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la
prestazione eseguita e, se prevista la disponibilità, l’importo della relativa
indennità;
d) le forme e i modi con cui l’Azienda è legittimata a richiedere l’esecuzione
della prestazione di lavoro, nonché i sistemi di rilevazione della
prestazione;
e) i tempi e i modi di pagamento della retribuzione e dell’Indennità di
disponibilità (quando spettante);
f) le eventuali specifiche misure di formazione e sicurezza necessarie in
relazione al tipo di attività dedotta nel Contratto.
Prima dell’inizio di ciascuna prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di
prestazioni di durata non superiore a 30 (trenta) giorni, l’Azienda è tenuta a
comunicarne
1
la durata alla Direzione - Ispettorato Territoriale del Lavoro
competente, mediante sms o posta elettronica, nonch é con altri modi di
comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie individuali.
Nota:
1
Si ricorda che, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, sarà applicata la sanzione
amministrativa da € 400,00 (quattrocento) a € 2.400,00 (duemilaquattrocento) per ciascuna omessa
comunicazione.
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Art. 116 - Lavoro Intermittente: trattamento economico
Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai
Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato,
mediante riconoscimento della retribuzione oraria onnicomprensiva delle
retribuzioni dirette e differite indicate nelle s uccessive Tabelle, fatte salve
condizioni di miglior favore, così come ogni altra voce pattuita tra le Parti “ ad
personam”.
Ciò premesso, si riportano sinteticamente i trattamenti da riconosc ere al
Lavoratore Intermittente.
1) Retribuzione nel Lavoro Intermittente
Al Lavoratore Intermittente, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si
dovrà riconoscere la retribuzione indicata nella riga i) della seguente Tab. 1),
che comprende:
quota oraria della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e
dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale , nel valore
convenzionalmente stabilito;
quota oraria del Rateo di tredicesima mensilità e del Rateo di ferie e
permessi;
quota oraria del Preavviso contrattuale (solo in caso di Lavoro
Intermittente a Tempo Indeterminato);
quota oraria dell’Indennità Mensile di Mancata Contrattazione, in assenza
di diverso Accordo di Secondo Livello;
quota oraria dell’Indennità oraria sostitutiva delle prestazioni della
“Gestione Speciale” dell’En.Bi.C.
Tab. 1): Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente 04/2026
Descrizione Livello
D2
Livello
D1
Livello
C2
Livello
C1
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
115
a) Quota oraria P.B.N.C.M. 6,8640 7,5654 8,2518 8,9532
b) Quota oraria Elemento Perequativo
Mensile Regionale
(valore convenzionale)
0,5797 0,6092 0,6536 0,7029
c) Quota oraria Indennità Mensile di
Mancata Contrattazione 0,3255 0,3575 0,3895 0,4269
d) Quota oraria Rateo di tredicesima
mensilità 0,6203 0,6812 0,7421 0,8047
e) Quota oraria Rateo di ferie 0,6203 0,6812 0,7421 0,8047
f) Quota oraria Rateo di permessi 0,1721 0,1890 0,2059 0,2233
g) Quota oraria Indennità sostitutiva
(valore convenzionale) del preavviso
(solo nel tempo indeterminato) 1
0,2601 0,2857 0,3112 0,3374
h) Quota oraria sostitutiva della “Gestione
Speciale” dell’En.Bi.C. 0,2023 0,2023 0,2023 0,2023
i) Retribuzione onnicomprensiva oraria 9,6444 10,5716 11,4986 12,4554
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
116
Tab. 2): Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente 04/2027
Descrizione Livello
D2
Livello
D1
Livello
C2
Livello
C1
a) Quota oraria P.B.N.C.M. 7,1183 7,8456 8,5575 9,2849
b) Quota oraria Elemento Perequativo
Mensile Regionale
(valore convenzionale)
0,5797 0,6092 0,6536 0,7029
c) Quota oraria Indennità Mensile di
Mancata Contrattazione 0,3255 0,3575 0,3895 0,4269
d) Quota oraria Rateo di tredicesima
mensilità 0,6415 0,7046 0,7676 0,8323
e) Quota oraria Rateo di ferie 0,6415 0,7046 0,7676 0,8323
f) Quota oraria Rateo di permessi 0,1780 0,1955 0,2130 0,2309
g) Quota oraria Indennità sostitutiva
(valore convenzionale) del preavviso
(solo nel tempo indeterminato) 1
0,2690 0,2955 0,3219 0,3490
h) Quota oraria sostitutiva della “Gestione
Speciale” dell’En.Bi.C. 0,2023 0,2023 0,2023 0,2023
i) Retribuzione onnicomprensiva oraria 9,9557 10,9148 11,8729 12,8615
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
117
Tab. 3): Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente 04/2028
Descrizione Livello
D2
Livello
D1
Livello
C2
Livello
C1
a) Quota oraria P.B.N.C.M. 7,3725 8,1258 8,8631 9,6165
b) Quota oraria Elemento Perequativo
Mensile Regionale
(valore convenzionale)
0,5797 0,6092 0,6536 0,7029
c) Quota oraria Indennità Mensile di
Mancata Contrattazione 0,3255 0,3575 0,3895 0,4269
d) Quota oraria Rateo di tredicesima
mensilità 0,6627 0,7279 0,7931 0,8599
e) Quota oraria Rateo di ferie 0,6627 0,7279 0,7931 0,8599
f) Quota oraria Rateo di permessi 0,1839 0,2020 0,2200 0,2386
g) Quota oraria Indennità sostitutiva
(valore convenzionale) del preavviso
(solo nel tempo indeterminato) 1
0,2779 0,3053 0,3326 0,3606
h) Quota oraria sostitutiva della “Gestione
Speciale” dell’En.Bi.C. 0,2023 0,2023 0,2023 0,2023
i) Retribuzione onnicomprensiva oraria 10,2671 11,2579 12,2472 13,2677
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
118
Tab. 4): Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente 03/2029
Descrizione Livello
D2
Livello
D1
Livello
C2
Livello
C1
a) Quota oraria P.B.N.C.M. 7,4996 8,2659 9,0159 9,7823
b) Quota oraria Elemento Perequativo
Mensile Regionale
(valore convenzionale)
0,5797 0,6092 0,6536 0,7029
c) Quota oraria Indennità Mensile di
Mancata Contrattazione 0,3255 0,3575 0,3895 0,4269
d) Quota oraria Rateo di tredicesima
mensilità 0,6733 0,7396 0,8058 0,8738
e) Quota oraria Rateo di ferie 0,6733 0,7396 0,8058 0,8738
f) Quota oraria Rateo di permessi 0,1868 0,2052 0,2236 0,2424
g) Quota oraria Indennità sostitutiva
(valore convenzionale) del preavviso
(solo nel tempo indeterminato) 1
0,2823 0,3102 0,3379 0,3664
h) Quota oraria sostitutiva della “Gestione
Speciale” dell’En.Bi.C. 0,2023 0,2023 0,2023 0,2023
i) Retribuzione onnicomprensiva oraria 10,4227 11,4295 12,4343 13,4707
1
Premesso che, nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, la “chiamata” del Lavoratore
è nell’esclusiva facoltà dell’Azienda, in caso di licenziamento, il diritto al preavviso
contrattuale potrebbe essere “annullato” dalla mancata chiamata da parte del Datore in
corrispondenza del preavviso stesso. Pertanto, al fine di garantire al Lavoratore Intermittente
i medesimi diritti previsti per la generalità dei lavoratori, le Parti hanno ritenuto di definire
un’Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso, equitativamente stabilita in giorni 10
(dieci) per ciascun anno, con aliquota oraria calcolata sulla base di 1.904 ore lavorabili per
anno. Resta inteso che, in caso di licenziamento, al Lavoratore Intermittente a Tempo
Indeterminato non spetterà il preavviso contrattuale previsto dal presente CCNL.
2) Trattamento di Fine Rapporto nel Lavoro Intermittente
Anche nel Lavoro Intermittente ( sia a Tempo Determinato che
Indeterminato), il Trattamento di Fine Rapporto sarà calcolato sugli importi
effettivamente erogati al Dipendente con carattere di stabilità, al netto di
eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della
prestazione, quali indennità di viaggio, indennità di cassa o le maggiorazioni
contrattualmente correlate alla particolare onerosità della prestazione, quali
quelle per lavoro straordinario o notturno o a turni ecc.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
119
3) Contributi all’En.Bi.C. in caso di Lavoro Intermittente
Le Parti, tenuto conto dei limiti temporali previsti per tale tipologia
contrattuale, per il Lavoro Intermittente hanno concordato un minore
contributo destinato alla “ Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C., in alternativa a
quello previsto per la generalità dei dipendenti dal presente CCNL.
Pertanto, in caso di Lavoro Intermittente dovrà essere versato il seguente
contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C.
Tab. 5): Contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C.
da versare tramite Mod. F24 (codice ENBC)
Descrizione Contributo
orario *
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il
funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali
sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre,
assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i
servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle
quote per il funzionamento delle RST (art. 15).
Totale contributo orario dovuti all’En.Bi.C. (a totale carico del Datore) 0,0347
* per ogni ora di lavoro prestato dal Lavoratore.
Considerato che le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso
Morte/Infortunio erogate dalla “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C./MBA, al fine di
essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito e
che nel Lavoro Intermittente manca la garanzia di una “soglia minima” della
prestazione lavorativa, le Parti hanno concordato che , in tali casi, vi sia l’esonero
dal versamento del contributo destinato alla “ Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. e,
conseguentemente, dal diritto del Lavoratore di richiedere le relative prestazioni.
A ristoro, però, di tale perdita, le Parti hanno previsto il riconoscimento al
Lavoratore di un’indennità “per mancate prestazioni”, pari ad € 0,2023 per ogni
ora ordinaria lavorata, già esposta nella precedente Tabella 1).
Art. 117 - Lavoro Intermittente: Indennità di disponibilità
Qualora il Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua
prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere una “ Indennità oraria di
disponibilità”, conforme alla seguente Tabella.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
120
Tab. 6) Indennità oraria di disponibilità (in euro)
Periodo Liv. D2 Liv. D1 Liv. C2 Liv. C1
apr-26 1,489 1,635 1,781 1,931
apr-27 1,540 1,691 1,842 1,998
apr-28 1,590 1,747 1,903 2,064
mar-29 1,616 1,775 1,934 2,097
Tale Indennità dovrà essere riconosciuta per ogni ora di “ disponibilità alla
prestazione” resa dal Lavoratore Intermittente.
Nel C ontratto individuale, dovranno precisarsi le eventuali particolari norme
disciplinari sull’Indennità di disponibilità.
Il Lavoratore che, per malattia o altra causa, sia nell’impossibilità di rispondere alla
chiamata, salvo provata forza maggiore, dovrà informare l’Azienda
tempestivamente e, comunque, non oltre 12 (dodici) ore dall’inizio
dell’impedimento, precisandone la prevedibile durata.
Nel periodo in cui si verifica la temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa
dovuta, il Lavoratore non matura il diritto alla relativa Indennità di disponibilità.
Il reiterato ed ingiustificato rifiuto di rispondere “alla chiamata” costituisce motivo
di sospensione della predetta indennità.
L’Indennità di disponibilità sarà soggetta alla contribuzione previdenziale, ma sarà
esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per festività e ferie e non sarà utile
nella determinazione del T.F.R. (art. 16, D. Lgs. 81/2015).
Nei casi di Contratto di lavoro intermittente con riconoscimento dell’Indennità di
disponibilità, il Lavoratore avrà diritto al Welfare Contrattuale pro quota, così
come previsto per la generalità dei lavoratori.
Art. 118 - Lavoro Intermittente: divieti
L’Azienda non potrà ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.);
2. al fine di sostituire Lavoratori in sciopero, salvo che per assicurare l’integrità
degli impianti, dei patrimoni o dell’esercizio, quando la mancata copertura
del servizio sia potenzialmente idonea a compromissioni gravi e/o
irreversibili;
3. quando abbia proceduto a licenziamento collettivo, nelle identiche
mansioni, nei 6 (sei) mesi antecedenti all’ assunzione di L avoratore
intermittente;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
121
4. quando sia in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario,
in regime di Cassa Integrazione Guadagni, che interessino lavoratori adibiti
alle mansioni cui si riferisce il Contratto di lavoro intermittente.
Art. 119 - Lavoro Intermittente: informativa
Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 31 del presente
CCNL.
Art. 120 - Lavoro Intermittente: criteri di computo
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la
quale sia rilevant e il numero dei dipendenti, il L avoratore intermittente è
computato nell’organico dell’Azienda in proporzione all’orario di lavoro
effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, con arrotondamento all’unità
superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
TITOLO XXII
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Art. 121 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Tale Contratto ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze momentanee dell’Azienda,
che assume le vesti negoziali di “ Utilizzatore”. Il contratto di somministrazione
deve essere stipulato con una delle Agenzie autorizzate, iscritte all’Albo Nazionale
Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Per la disciplina del tempo determinato e delle proroghe nel “ Contratto di
Somministrazione” si rinvia al “Lavoro a tempo determinato”.
Il Contratto di lavoro dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge, che comprendono
l’obbligo della forma scritta (ad substantiam).
Art. 122 - Somministrazione di Lavoro: limiti
Ai Lavoratori somministrati presso l’Utilizzatore , in forza dei contratti di cui al
precedente articolo, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni
previste dal presente CCNL, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti dalla
natura del rapporto di lavoro.
L’Assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa sarà dovuta solo per i
Contratti che prevedano attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità,
con durata superiore a 12 (dodici) mesi.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
122
In tal caso, al pari degli altri lavoratori, dovrà essere versata all’En.Bi.C. la
contribuzione prevista e i Lavoratori avranno I Lavoratori dipendenti delle
Agenzie di somministrazione, somministrati presso le Aziende che applicano il
presente CCNL, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti
limiti:
Dipendenti dell’Utilizzatore: da 0 a 2 Da 3 a 6 Oltre 6
N. max di Lavoratori Somministrati 1 2 25%
1
1
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula
del contratto, con arrotondamento del decimale all’unità superiore. Nel caso d’inizio dell’attività
nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione.
È, in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
determinato:
di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, Legge 223/1991;
di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4) e 99)
dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014, così come individuati con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La Contrattazione Collettiva di Secondo livello potrà stabilire percentuali maggiori
di Lavoratori somministrati rispetto a quelle previste dal presente CCNL, con
specifica attenzione alle seguenti particolari ipotesi: nuovi appalti, acquisizioni di
servizi, ampliamenti o ristrutturazioni.
Art. 123 - Somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing)
Nel caso di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff leasing),
le Parti riconoscono l’utilità di tale istituto quale strumento di flessibilità stabile e
di qualificazione delle competenze professionali. Qualora il lavoratore
somministrato sia assegnato presso il medesimo Utilizzatore per un periodo
continuativo superiore a 24 mesi, anche mediante proroghe della missione,
l’Utilizzatore valuterà prioritariamente la possibilità di procedere alla assunzione
diretta del lavoratore, con mansioni equivalenti o di pari livello rispetto a quelle
svolte durante la missione. Nel caso in cui la missione presso il medesimo
Utilizzatore superi i 36 mesi complessivi, il lavoratore avrà diritto, in presenza di
posizioni lavorative disponibili e compatibili con le competenze professionali
maturate, alla proposta di assunzione diretta a tempo indeterminato, salvo
comprovate esigenze organizzative che ne impediscano l’inserimento. L’eventuale
assunzione diretta avverrà con riconoscimento dell’esperienza pro fessionale
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
123
maturata durante la missione ai fini dell’inquadramento e del trattamento
economico.
Art. 124 - Somministrazione di Lavoro: divieti
L’Azienda non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unit à produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 (sei) mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi (ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge
223/1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia
concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una
durata iniziale non superiore a 3 (tre) mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o
una riduzione dell’ orario in regime di Cassa Integrazione Guadagni, che
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione di lavoro;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
Art. 125 - Somministrazione di lavoro: regime di solidarietà
L’Utilizzatore è obbligato in solido con il Somministratore a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, fatto
salvo il diritto di rivalsa verso il Somministratore.
Art. 126 - Somministrazione di lavoro: tutela del Lavoratore ed esercizio del potere
disciplinare
Il Somministratore deve preventivamente informare i lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi alle attività cui essi saranno destinati, formarli e
addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
dell’attività lavorativa, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il contratto di somministrazione potrà prevedere che tale obbligo sia completato,
in funzione dei rischi specifici, dall’Utilizzatore.
L’Utilizzatore deve osservare nei confronti dei Lavoratori somministrati gli stessi
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per Legge e Contratto, nei
confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui l’Utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore
o inferiore a quelle dedotte in contratto, dovrà darne immediata comunicazione
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
124
scritta al Somministratore, consegnandone copia al lavoratore stesso, rispondendo,
in caso d’inadempimento, in via esclusiva per le differenze retributive spettanti e
per l’eventuale risarcimento del danno.
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al solo
Somministratore, l’Utilizzatore deve comunicare al Somministratore gli elementi
che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della Legge
300/1970.
Art. 127 - Somministrazione di lavoro: informativa
A richiesta delle Parti interessate, ogni dodici mesi l’Utilizzatore comunica alle
Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, agli Organismi territoriali di
categoria delle Parti che hanno sottoscritto il presente CCNL, il numero dei
Contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero
e la qualifica dei Lavoratori interessati.
Art. 128 - Somministrazione di lavoro: diritti sindacali
Il Lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l’Utilizzatore, per tutta
la durata della missione, i diritti sindacali, nonché a partecipare alle assemblee dei
lavoratori delle imprese utilizzatrici, a parità di condizione dei dipendenti delle
stesse.
Art. 129 - Somministrazione irregolare: effetti
In mancanza di forma scritta, il Contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori
saranno considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’Utilizzatore.
Quando la somministrazione avvenga oltre i limiti massimi consentiti dal presente
CCNL, nei casi vietati dalla Legge o al di fuori delle condizioni previste, il
Lavoratore potrà chiedere, anche soltanto nei confronti dell’Utilizzatore, la
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto
dalla data di costituzione.
Art. 130 - Somministrazione: computo
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale, per la quale sia
rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori somministrati non sono computati
nell’organico dell’Utilizzatore, fatta eccezione per la disciplina relativa alla tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro.
In caso di somministrazione di lavoratori disabili per mansioni di durata non
inferiore a 12 (dodici) mesi, il Lavoratore somministrato è computato nella quota
di riserva di cui all’art. 3 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
125
Art. 131 - Somministrazione: rinvio alla Legge
Per quanto non previsto in questo Titolo, si rinvia al Capo IV del D.Lgs. 81/2015
e s.m.i.
TITOLO XXIII
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL
DIPLOMA PROFESSIONALE , IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI
SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE
Premessa
Le Parti si danno atto che l’apprendistato di cui all’ art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015,
cosiddetto Apprendistato di primo livello, costituisce uno strumento utile
all’integrazione tra sistema scolastico e lavoro e può contribuire ad incrementale
l’occupabilità dei giovani favorendone l’inserimento nel mercato del lavoro.
Le Parti reciprocamente individuano che la seguente disciplina dà concreta
attuazione e trova fondamento in quanto definito sull’apprendistato finalizzato
all’acquisizione della qualifica, del diploma professionale, di istruzione secondaria
superiore e del certificato di specializzazione tecnica e superiore dall’ art. 43 del
D.Lgs. n. 81/2015.
Art. 132 - Norme generali
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato di primo livello, i giovani
che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.
In considerazione del coincidente status di studente e lavoratore dell’apprendista,
la disciplina prevista nel presente accordo, è da riferirsi esclusivamente all’attività,
compresa quella formativa, svolta in azienda.
Per quanto non è contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli apprendisti
le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto
compatibili.
Art. 133 - Durata
La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso
essere inferiore a sei mesi e superiore a:
a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione
professionale;
b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione
professionale;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
126
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore;
d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione
all’esame di Stato di cui all’art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226/2005;
e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione
professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e
formazione professionale nell’ ambito dell’indirizzo professionale
corrispondente;
f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica
superiore.
In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all’ art. 41, comma
3 del D.Lgs. 81/2015, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un
anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno
concluso positivamente i percorsi per il conseguimento della qualifica, del diploma
professionale, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze
tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del
certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità
professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui all’art. 15, comma 6, del
D.Lgs. n. 226 del 2005.
Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso
in cui, al termine dei suddetti percorsi, l’apprendista non abbia conseguito la
qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma
di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
Art. 134 - Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola
in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati
dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo
da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del
raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
Il piano formativo individuale redatto dall’istituzione formativa con il
coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello definito dal Decreto
Interministeriale sugli standard formativi del 12/10/2015 stabilisce il contenuto e
la durata della formazione dei percorsi in apprendistato.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto delle
esigenze formative e professionali dell’impresa e delle competenze tecniche e
professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere
acquisiti in impresa.
Per i limiti di durata della formazione interna ed esterna e per quanto qui non
definito in materia si fa esplicito rinvio all’art. 5 del Decreto Interministeriale
citato.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
127
Art. 135 - Periodo di prova
Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto. La durata del
periodo di prova è pari 160 ore di presenza in azienda.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto
senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite
le ore o giornate di presenza in azienda.
Art. 136 - Inquadramento e Retribuzione
Ai soli fini della determinazione della retribuzione dell’apprendista assunto con il
contratto di cui all’ art. 43 del D.Lgs. n. 81 del 2015, si farà riferimento
convenzionalmente al livello D1 del sistema di inquadramento del CCNL, salvo
diversa previsione di miglior favore stabilita in sede aziendale.
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all’apprendista
una retribuzione pari al 10 per cento del minimo tabellare di cui al comma
precedente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 43, comma 7, del D.Lgs. 81/2015.
La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall’apprendista, oltre il c.d. ‘'orario
ordinamentale", sarà determinata dall’applicazione delle percentuali di seguito
riportate sul minimo tabellare del livello D1.
Periodo Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda
Primo anno Non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento
spettante per il livello di inquadramento
Secondo anno Non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento
spettante per il livello di inquadramento
Terzo anno Non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento
spettante per il livello di inquadramento
Quarto anno Non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento
spettante per il livello di inquadramento
Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime
condizioni in essere per tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti
dall’azienda, quali, a titolo esemplificativo, mensa e trasporti.
Art. 137 - Ferie ed ex festività
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All’apprendista sono riconosciute 4 settimane di ferie, corrispondenti a 160
ore/anno (30 giorni lavorativi fino a 16 anni compiuti) e 48 ore di permesso, già
comprensive delle ex festività abolite.
La retribuzione dei giorni di ferie sarà, determinata nella stessa misura della
retribuzione delle ore di lavoro.
Le ferie saranno fruite di norma in coincidenza con il periodo di sospensione
dell’attività scolastica secondo il calendario dell’istituto.
Art. 138 - Recesso
Il termine per l’esercizio del recesso sarà quello fissato nel Contratto individuale,
coerentemente con quanto definito nella convenzione sottoscritta con la scuola e
relativamente alla notifica dell’esito dell’esame finale.
Ferma restando la possibilità di prolungare il contratto di apprendistato fino ad un
anno, le Parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un
preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c., di 15 giorni decorrente dal
termine del contratto medesimo. Nel periodo di preavviso continua a trovare
applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato
esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, il periodo di apprendistato verrà computato ai fini dell’anzianità di
servizio, nella misura del 50% per tutti gli istituti contrattuali.
Art. 139 - Trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai
sensi del D.Lgs. n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria,
superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di
conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di
apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato
professionalizzante. In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di
prova.
Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di apprendistato
professionalizzante, le durate previste di tale contratto saranno ridotte di 12 mesi
(compresa la riduzione di 6 mesi prevista per il possesso del titolo di studio di cui
al medesimo articolo).
L’anzianità convenzionale verrà riconosciuta in caso di mantenimento in servizio
al termine dell’apprendistato professionalizzante.
TITOLO XXIV
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI
RICERCA
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Premessa
Le parti riconoscono l'importanza dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca
per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle
di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi
nelle imprese.
Art. 140 - Norme generali
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento di
titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i
diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’art. 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25/1/2008, per attività di ricerca, i soggetti
di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e
formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica
superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale
integrativo.
In considerazione del coincidente status di studente e lavoratore dell’apprendista,
la disciplina prevista nel presente accordo è da riferirsi esclusivamente all’attività,
compresa quella formativa, svolta in azienda, mentre la frequenza della formazione
esterna si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica e formativa.
Per quanto non contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli apprendisti
le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto
compatibili.
Art. 141 - Durata
La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata
dall’art. 45,commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81 del 2015.
Art. 142 - Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola
in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati
dall’istituzione formativa o ente di ricerca e dal datore di lavoro e attuati sulla base
del protocol lo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si
integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi
ordinamentali.
Il piano formativo individuale redatto dall’istituzione formativa con il
coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello definito dal Decreto
Interministeriale sugli standard formativi del 12/10/2015 stabilisce il contenuto e
la durata della formazione dei percorsi in apprendistato.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto delle
esigenze formative e professionali dell’impresa e delle competenze tecniche e
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
130
professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere
acquisiti in impresa.
Per quanto qui non definito in materia si fa esplicito rinvio all’art. 5 del Decreto
Interministeriale citato.
Art. 143 - Periodo di prova
Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto. La durata del
periodo di prova è pari alla durata, ordinaria, prevista per il livello corrispondente
alla qualifica professionale da conseguire.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto
senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite
le ore o giornate di presenza in azienda.
Art. 144 - Inquadramento e Retribuzione
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 45, comma 3, del D.lgs. n. 81/2015
l’apprendista assunto con il contratto di cui al medesimo articolo 45 sarà
inquadrato, anche ai fini retributivi in coerenza con il percorso formativo, come
segue:
Per i percorsi di durata superiore all’anno:
1. per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di
destinazione finale;
2. per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello
di destinazione finale.
Per i percorsi di durata non superiore all’anno:
1. per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione
finale.
TITOLO XXV
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Art. 145 - Apprendistato: definizione e condizioni
Ai sensi dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2015, l’Apprendistato è un contratto di lavoro a
tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Tale contratto può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18 (diciotto)
e 29 (ventinove) anni; l’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente
al compimento del 30° (trentesimo) anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Il Contratto d’Apprendistato potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in
possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 53/2003 e
dal D.Lgs. 226/2005.
È contrattualmente dovuta la forma scritta del Contratto.
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131
Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si dovrà fare
riferimento alla Classificazione del Personale prevista dal presente CCNL.
Il Contratto di assunzione dell’Apprendista, oltre ai contenuti previsti per la
generalità dei lavoratori, deve specificare:
a) l’indicazione delle mansioni oggetto della qualifica;
b) la durata del periodo d’Apprendistato;
c) il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
d) il rinvio al Piano Formativo Individuale (che dovrà recepire le indicazioni e le
direttive contenute nel presente CCNL e nella normativa nazionale/regionale
di settore);
e) l’indicazione del monte ore annuo di formazione, che sarà suddiviso nel Piano
Formativo, in ore “aula” e ore “affiancamento”;
f) i riferimenti del Tutor aziendale.
All’atto dell’assunzione, il Lavoratore Apprendista, oltre a d esibire il titolo di
studio, dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro
già eventualmente svolti con la medesima mansione e qualifica presso altre
Aziende.
Vi è il divieto per l’Azienda di recedere dal Contratto d’Apprendistato prima della
sua conclusione, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo.
Art. 146 - Apprendistato Professionalizzante: Piano F ormativo Individuale e
formazione
Il Piano Formativo Individuale (in sigla P.F.I.) è un documento che integra il
Contratto di A pprendistato, nel quale sono indicati gli obiettivi formativi
dell’Apprendista.
Esso dovrà essere elaborato dall’Azienda, in collaborazione con il Tutor, e dovrà
essere sottoscritto dalle Parti ( Datore di lavoro , Tutor e Apprendista ) in sede
d’instaurazione del rapporto di Apprendistato.
Il percorso formativo, interno e/o esterno all’Azienda, teorico e/o pratico, dovrà
essere personalizzato in funzione del titolo di studio dell’Apprendista, della sua
pregressa esperienza e della qualifica di destinazione.
Le Parti, in via esemplificativa, individuano i seguenti ambiti formativi che
dovranno essere sviluppati in funzione della realtà aziendale e delle mansioni per
le quali l’Apprendista è in formazione:
conoscenza dei prodotti, dei servizi di settore e del contesto aziendale;
conoscenza dell’organizzazione aziendale e del lavoro;
conoscenza dello specifico ruolo dell’Apprendista all’interno dell’Azienda;
conoscenza e ap plicazione delle basi tecniche e commerciali, degli aspetti
pratici, teorici e legali delle mansioni richieste;
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132
conoscenza e utilizzo delle procedure, degli strumenti, delle tecnologie e dei
procedimenti di lavoro;
conoscenza e utilizzo delle misure adottate in materia di sicurezza sul lavoro e
tutela ambientale;
competenze c.d. “trasversali”, quali:
o i diritti e i doveri del Lavoratore;
o le fonti normative;
o il CCNL applicato;
o la comunicazione interpersonale applicata alla sicurezza del lavoro;
o la comunicazione in lingua straniera;
o l’utilizzo delle strumentazioni informatiche.
La formazione teorica, il cui programma, modi e durata dovranno essere precisati
nel P.F.I., sarà preferibilmente erogata dagli Organismi Formativi Bilaterali o, in
subordine, dalle strutture convenzionate.
In alternativa, la formazione potrà essere erogata dagli Organismi Regionali
Convenzionati, sulla base dei programmi certificati dall’Ente Bilaterale o integrata
dalla formazione pubblica, generalmente sulle c.d. competenze trasversali.
Le Parti concordano che gli Apprendisti potranno usufruire anche della
formazione a distanza, c.d. e-learning, nell’ambito della progettazione formativa
coordinata dall’Ente Bilaterale En.Bi.C.
L’Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione della scelta
formativa teorica effettuata (tramite l’Ente Bilaterale o Strutture Convenzionate).
La formazione può essere svolta mediante:
affiancamento al personale qualificato (interna);
addestramento pratico nel lavoro (“on the job” - interna);
lezioni e/o esercitazioni (interna);
testimonianze;
visite aziendali;
formazione a distanza (e-learning);
utilizzo dei servizi delle Università Telematiche;
partecipazione a Corsi, Fiere, Convegni ecc.;
altre metodologie atte a garantire il perseguimento degli obiettivi formativi del
P.F.I.
La formazione interna comprenderà sia quella “pratica” di spiegazione, istruzione
e prove di utilizzo dei vari strumenti, programmi, processi e servizi necessari per
lo svolgimento del lavoro, sia quella “teorica” sulle particolari normative che
disciplinano il settore.
La formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro dovrà:
• essere tempestivamente effettuata, comunque, entro i primi 6 (sei) mesi di
lavoro;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
133
• avvenire secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dall’Accordo
Stato Regione del 7 luglio 2016, considerando i rischi specifici presenti nel
luogo di lavoro, così come rilevabili dal Documento di Valutazione dei
Rischi aziendali, che dovrà essere aggiornato al Rischio biologico “indiretto”
da coronavirus SARS-Cov-2 (c.d. “Covid-19”);
• essere conforme al comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
(concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni
e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici
del settore o comparto di appartenenza dell’azienda);
• essere documentata, mediante registrazione nel Piano Formativo
Individuale, conformemente al modello previsto in All. 3 ).La restante
formazione professionale, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere
erogata nei diversi modi previsti nel Piano Formativo Individuale, entro la
durata del Contratto di Apprendistato, preferibilmente in connessione
funzionale con le mansioni progressivamente acquisite.
Art. 147 - Apprendistato Professionalizzante: Tutor o Referente aziendale
Il Tutor o Referente aziendale, se diverso dal Datore di Lavoro, potrà essere
individuato tra i lavoratori qualificati di livello superiore, o almeno pari, a quello
in cui l’Apprendista sarà inquadrato al termine dell’Apprendistato, e che svolgono
attività lavorativa coerente con quella finale dell’Apprendista.
Il Tutor o Referente aziendale dovrà conoscere i diritti e i doveri dell’Apprendista,
gli obblighi aziendali nei suoi confronti, nonché avere un’esperienza lavorativa di
almeno 3 (tre) anni. Quest’ultimo requisito non si applicherà solo nel caso in cui
“l’attività lavorativa coerente a quella finale dell’Apprendista” non fosse prima
presente in Azienda, trattandosi di nuova attività. Il Tutor o Referente aziendale
dovrà seguire e indirizzare l’Apprendista nel percorso formativo, valutarne
periodicamente le competenze acquisite, rilevando le eventuali difficoltà presenti,
al fine di adottare soluzioni migliorative.
Art. 148 - Apprendistato Professionalizzante: Patto di prova
L’assunzione dell’Apprendista diverrà definitiva dal positivo compimento del
Patto di prova. La durata di tale Patto di prova non potrà superare i limiti previsti
per la generalità dei lavoratori, commisurati al livello finale di qualificazione
dell’Apprendista. Durante la prova, l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti
dalla Legge e dal Contratto per gli apprendisti di uguale qualifica, che abbiano
superato il Patto di prova.
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134
Nel Contratto di A pprendistato, in deroga alle previsioni del presente CCNL, è
reciprocamente ammesso interrompere la prova in qualunque momento, senza
obbligo di preavviso o di comunicare una specifica motivazione.
Art. 149 - Apprendistato Professionalizzante: durata e retribuzione
Il Contratto d’ Apprendistato ha contenuto “ misto”, che prevede una
controprestazione suddivisa in formazione e retribuzione.
Per tale motivo, il CCNL prevede una graduazione dei livelli di inquadramento in
funzione del prevedibile sviluppo professionale dell’A pprendista e sul
presupposto che la quota della retribuzione complessiva comprenda anche la
formazione.
La durata dell’Apprendistato Professionalizzante è stabilita in relazione al tipo di
qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 6 (sei)
o superare i 36 (trentasei) mesi, salvo che per le figure professionali aventi
contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell’artigianato, per le
quali sarà possibile attivare Contratti di Apprendistato di durata fino a 60 (sessanta)
mesi.
Per la generalità dei lavoratori , l a durata e corrispondente retribuzione
dell’Apprendistato professionalizzante saranno conformi alla seguente Tabella 1).
Il livello d’inquadramento e la retribuzione dovuta all’Apprendista, nel primo
periodo sarà quella prevista in Colonna 3, mentre nel secondo periodo sarà quella
prevista in Colonna 5 della Tabella 1).
Dalla Qualifica, al Lavoratore sarà dovuta la normale retribuzione afferente il suo
livello d’approdo (Inquadramento Finale - Col. 1).
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Tab. 1): Durata e retribuzione durante l’Apprendistato Professionalizzante
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Inquadramento
Finale
Primo
Periodo
Livello
d’inquadramento e
retribuzione
Secondo
Periodo
Livello
d’inquadramento e
retribuzione
Durata
Totale
Totale ore di
Formazione *
Teorico Pratica
A1 18 mesi B1 18 mesi A2 36 mesi 80 160
A2 18 mesi B2 18 mesi B1 36 mesi 64 146
Op. di Vendita
Gestionale 18 mesi Op. di Vendita
di 2
a
Cat. 18 mesi Op. di Vendita
di 1
a
Cat. 36 mesi 64 146
B1 18 mesi C1 18 mesi B2 36 mesi 64 116
Op. di Vendita
di 1
a
Cat. 18 mesi Op. di Vendita
di 3
a
Cat. 18 mesi Op. di Vendita
di 2
a
Cat. 36 mesi 64 116
B2 18 mesi C2 18 mesi C1 36 mesi 64 116
Op. di Vendita
di 2
a
Cat. 18 mesi 80% di Op. di
Vendita di 3
a
Cat. 18 mesi 90% di Op. di
Vendita di 3
a
Cat. 36 mesi 64 116
C1 16 mesi D1 16 mesi C2 32 mesi 48 112
C2 15 mesi D2 15 mesi D1 30 mesi 40 80
D1 14 mesi 80% di D2 14 mesi 90% di D2 28 mesi 40 80
* Le ore di formazione effettuate dall’Apprendista in precedente rapporto di Apprendistato per l’acquisizione di
“competenze di base e trasversali”, e quelle di “ formazione professionalizzante”, saranno computate nella
durata totale della formazione prevista nella precedente Tabella 1).
Per le figure professionali equiparate a quelle dell’artigianato , aventi contenuti e
competenze analoghe e ad esso sovrapponibili, in coerenza con quanto indicato
dal Ministero del Lavoro all’Interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, la durata
massima dell’Apprendistato dovrà essere conforme alla successiva Tabella 2).
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Tab. 2): Durata dell’Apprendistato Professionalizzante per figure professionali
equiparabili a quelle dell’artigianato (segue in pagina successiva)
Qualifica Livello di
destinazione
Durata massima
dell’apprendistato Suddivisione dei Periodi
Primo Cuoco B2 60 • Primo Periodo: 30
mesi
• Secondo Periodo: 30
mesi
Primo Pasticcere B2 60
Primo Gelatiere B2 60
Cuoco Specializzato
Secondo Cuoco C1 54
• Primo Periodo: 27
mesi
• Secondo Periodo: 27
mesi
Pasticcere Specializzato C1 54
Gelatiere Specializzato C1 54
Primo Pizzaiolo
Pizzaiolo Unico C1 54
Cioccolataio Specializzato C1
Panificatore Specializzato C1 54
Sommelier C1 54
Primo Barman
Barman Unico C1 54
Cuoco Qualificato C2 48
• Primo Periodo: 24
mesi
• Secondo Periodo: 24
mesi
Pasticcere Qualificato C2 48
Gelatiere Qualificato C2 48
Commis di cucina C2 48
Secondo Pizzaiolo C2 48
Panificatore Qualificato C2 48
Secondo Barman C2 48
Cuoco Esperto settoriale D1 42
• Primo Periodo: 21
mesi
• Secondo Periodo: 21
mesi
Pizzaiolo Esperto settoriale D1 42
Panificatore Esperto
settoriale D1 42
Pasticcere Esperto
settoriale D1 42
Gelatiere Esperto settoriale D1 42
Commis di cucina D1 42
Anche per l’Apprendistato Professionalizzante per figure equiparate a quelle
dell’artigianato, l’inquadramento e la relativa retribuzione saranno quelli indicati
in Tabella 1) per la generalità degli apprendisti di pari livello, fermo restando le
diverse durate del primo e del secondo periodo saranno quelle previste in Tabella
2).
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Art. 150 - Apprendistato Professionalizzante: cicli stagionali
Tenuto conto che i settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi
sono soggetti alla stagionalità, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4
comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la durata
massima del periodo di apprendistato ( 36 o 60 mesi ), è consentito articolare lo
svolgimento dell’apprendistato:
in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali
dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data
di prima assunzione;
mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale
Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale.
Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per
proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di
precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta,
entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto.
Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e
dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale, utilizzando il
criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati.
Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determinato
stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi
sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo
indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato
previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi).
Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche
eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese
nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
Art. 151 - Apprendistato Professionalizzante: precedenti periodi di Apprendistato
I periodi di A pprendistato iniziati presso altri Datori di lavoro per le stesse
mansioni, saranno computati per intero come fossero svolto nella nuova Azienda
purchè l’interruzione con il precedente Apprendistato sia stata inferiore a sei mesi.
Mentre, in caso di interruzione superi ore, la durata complessiva del secondo
Contratto di apprendistato sarà ridotta di soli 6 (sei) mesi.
In caso di completamento dell’Apprendistato, prima interrotto, con la medesima
Azienda e riferito alla medesima qualifica, il precedente periodo sarà sempre
computato “alla pari” ai fini della durata complessiva del C ontratto
d’apprendistato.
Art. 152 - Apprendistato Professionalizzante : prolungamento del periodo di
Apprendistato
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In caso di assenze con diritto alla conservazione del posto ( malattia, infortunio,
gravidanza e puerperio , cassa integrazione e simili ) superiori a 30 (trenta) giorni
complessivi di calendario, il Contratto di A pprendistato sarà prolungato per un
periodo massimo pari alla durata delle assenze, fermo restando il limite massimo
temporale di durata del Contratto di apprendistato di 36 o 60 mesi.
Quanto precede, fermo restando che in caso di sospensione dell’Apprendistato
per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, superiore a mesi sei, ma inferiore
ad un terzo della durata totale prevista dal Contratto di Apprendistato, tutto il
periodo di interruzione sarà considerato utile ai fini del raggiungimento della
durata prevista dal Contratto, al compiersi della quale l’Azienda potrà recedere dal
rapporto.
In caso di assenze superiori a 30 (trenta) giorni causate da ragioni diverse da quelle
sopra indicate, l’Azienda avrà diritto di recedere dal contratto.
Art. 153 - Apprendistato Professionalizzante: disciplin a previdenziale e
assistenziale
Per i C ontratti d’a pprendistato si applicano le discipline legislative vigenti in
materia. Gli Apprendisti, a i fini previdenziali, saranno assicurati al pari dei
lavoratori qualificati.
Gli apprendisti, salvo diverse previsioni legali in deroga, avranno diritto ai
trattamenti d’integrazione salariale secondo le previsioni legali vigenti all’atto della
sospensione dal lavoro.
In caso di malattia o infortunio , spettano al Lavoratore Apprendista gli stessi
trattamenti previsti dal presente CCNL per la generalità dei Lavoratori.
Nei Contratti di apprendistato di durata superiore a mesi 12 (dodici), gli
Apprendisti hanno diritto all’iscrizione all’Ente Bilaterale (En.Bi.C.) e alle relative
prestazioni integrative al S.S.N. e per caso morte per malattia ed infortunio , così
come al Welfare Contrattuale.
Art. 154 - Apprendistato Professionalizzante: trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, al trattamento normativo
dei Lavoratori di qualifica pari a quella per la quale egli compie l’Apprendistato.
Le ore d'insegnamento teorico e pratico mediante “ affiancamento sul lavoro ”,
sono comprese nell'orario di lavoro e sono, quindi, retribuite.
Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la Normale
Retribuzione Oraria.
Le ore di formazione saranno riportate sul cedolino paga, possibilmente, con
apposita voce di “formazione retribuita”.
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Art. 155 - Apprendistato Professionalizzante: diritti dell’Apprendista
L’Azienda ha l'obbligo di:
1. impartire, o far impartire, all’Apprendista la formazione e l’assistenza prevista
per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al
Piano Formativo Individuale, al fine di conseguire la capacità di assumere i
compiti previsti dalla qualifica;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite solo a cottimo;
3. non adibire l'Apprendista al lavoro straordinario o supplementare eccedente
le 120 (centoventi) ore per anno solare (ad esclusione degli eventuali tempi di
formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro);
4. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza* e non sottoporlo,
comunque, a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti
alla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;
5. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento
di titoli di studio;
6. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i
permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento
complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 (otto) ore settimanali per
non più di 20 (venti) settimane nel triennio o pro-quota rispetto ad una diversa
durata del Contratto di Apprendistato;
7. in caso di interruzione del rapporto prima del termine, a richiesta
dell’Apprendista, attestare l'attività formativa svolta;
8. informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista minore d’età, o chi
esercita legalmente la potestà genitoriale, dei risultati dell'addestramento.
* Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 4., non sono considerati lavori di manovalanza
quelli attinenti le attività nelle quali l’Apprendista effettua l'addestramento in affiancamento al
Tutor o sotto la guida di altro lavoratore qualificato, quelli di riordino del posto di lavoro o quelli
rilevanti ai fini del conseguimento della qualifica.
Art. 156 - Apprendistato Professionalizzante: doveri
L’Apprendista deve:
1. seguire con il massimo impegno le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro
o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e gli
insegnamenti impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con profitto i corsi di formazio ne, anche se in
possesso di un Titolo di studio;
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140
4. effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste, mediante attivazione
della Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario, entro il limite
massimo di un’ora giornaliera e 4 (quattro) ore nella giornata di riposo
(normalmente il sabato), richieste nel rispetto delle previsioni di cui al presente
CCNL;
5. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e/o
contenute negli eventuali Regolamenti interni aziendali, purché questi ultimi
non siano in contrasto con la disciplina legale e contrattuale in materia di
Apprendistato.
Art. 157 - Apprendistato Professionalizzante: proporzione numerica
Il numero massimo di Apprendisti da assumere presso l’Azienda, direttamente o
indirettamente, per il tramite delle Agenzie di somministrazione, a tempo
indeterminato o determinato stagionale, non potrà superare il rapporto di 3 (tre) a
2 (due) rispetto alle maestranze specializzate, qualificate e di elevato ordine
presenti (dal livello D1 al Quadro A1).
In caso di Aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 (dieci), il
numero di Apprendisti potrà essere pari al 100% (cento per cento) dei lavoratori
qualificati in servizio.
Se un’ Azienda ha alle proprie dipendenze l avoratori qualificati in numero
inferiore a 3 (tre), potrà assumere al massimo 3 (tre) Apprendisti.
Per maggior chiarezza, si riporta una sintesi dei limiti numerici:
Tab. 3): Sintesi dei Limiti quantitativi per l’assunzione di Apprendisti (per imprese
non artigiane
1
)
Numero Lavoratori in Azienda Apprendisti che possono essere
assunti
Da 0 a 2 Lavoratori qualificati (livello C2 o superiori) 3 Apprendisti
Da 3 a 9 dipendenti, con almeno 3 Lavoratori qualificati 1 Apprendista per ciascun
Lavoratore qualificato
Oltre i 9 dipendenti, con almeno 3 Lavoratori qualificati 3 Apprendisti ogni 2 Lavoratori
qualificati
1
Nelle imprese artigiane trova applicazione l’art. 4 della L. n. 443/1985 e s.m.i.
Art. 158 - Apprendistato Professionalizzante: stabilizzazione
L’Azienda con più di 50 (cinquanta) Lavoratori dipendenti potrà assumere
Apprendisti solo qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 20% (venti
percento) dei Contratti di Apprendistato scaduti nei 36 (trentasei) mesi precedenti.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
141
Se nei 36 (trentasei) mesi precedenti sono scaduti meno di 3 (tre) Contratti
d’Apprendistato, l’Azienda è esonerata dal vincolo che precede. Non sono
comunque computati tra i Contratti scaduti:
a) i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
b) i dimissionari;
c) i licenziati per giusta causa;
d) chi non ha ottenuto la qualifica.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso cons entita
l'assunzione solo di 1 (uno) Apprendista con Contratto professionalizzante.
Gli Apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui sopra sono considerati, a tutti
gli effetti, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di
costituzione del rapporto.
Art. 159 - Apprendistato Professionalizzante: Lavoratori in mobilità
È possibile assumere con Contratto di A pprendistato professionalizzante i
Lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di disoccupazione, senza limiti di
età, come previsto dall’art. 47 del D. Lgs. 81/2015.
Per questi S oggetti, però, non è possibile recedere al termine del periodo
formativo e non si applica il beneficio contributivo per l’anno successivo alla
qualificazione.
Art. 160 - Apprendistato Professionalizzante: computo
Gli A pprendisti, fatte salve le ev entuali deroghe previste dalla Legge o dal
Contratto, sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione
di particolari normative e istituti.
A titolo di maggior chiarezza, si riportano le attuali disposizioni che prevedono il
computo degli Apprendisti, salvo le successive modifiche o integrazioni legislative:
• Cassa integrazione guadagni straordinaria : per quanto concerne i requisiti di
ammissione, l'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che nel computo
degli oltre 15 dipendenti, debbano essere computati anche gli Apprendisti;
• Mobilità per riduzione di personale e licenziamenti collettivi : gli Apprendisti
rientrano nel computo dei dipendenti ai fini del raggiungimento della soglia
che comporta l'applicazione della procedura (art. 24, L. n. 223/1991; ML circ.
n. 62/1996);
• ai fini dell'obbligo del rapporto biennale sulla parità tra uomo e donna sul
lavoro previsto per le aziende che occupano oltre 100 dipendenti: deve essere
computata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda, ivi
compresi gli Apprendisti (art. 46, D.Lgs. n. 198/2006; ML circ. n. 48/1992);
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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• ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale discendono
gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: gli Apprendisti devono
considerarsi computabili (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008);
• nel caso di scelta del lavoratore di mantenere il T.f.r. in azienda : gli
Apprendisti sono computati nel numero dei 50 dipendenti che determina
l'obbligo del datore di lavoro di versare le somme al Fondo di Tesoreria ( art.
1, D.M. 30 gennaio 2007; INPS circ. n. 70/2007).
Art. 161 - Apprendistato Professionalizzante: competenze degli Enti Bilaterali
Le apposite Commissioni istituite presso l’En.Bi.C., o le altre sedi di Certificazione
previste dalla normativa vigente, potranno, a richiesta delle Parti, certificare i
Contratti di Apprendistato e i relativi programmi di formazione e/o emettere i
Pareri di Conformità dei Piani Formativi Individuali.
Per informazioni, si rinvia al sito: www.enbic.it o all’indirizzo di posta elettronica:
certificazionenazionale@enbic.it.
Art. 162 - Apprendistato Professionalizzante: recesso dal Contratto
Stante la peculiare natura a causa mista del Contratto di apprendistato, il periodo
di formazione si conclude solo al termine della durata prevista dal Contratto, oltre
all’eventuale proroga, ma entro il termine massimo applicabile al contratto (di 36
o, nel caso di qualifica equiparata “artigiana”, di 60 mesi solari ). Pertanto, al
termine del periodo di formazione , sia quando la qualifica è riconosciuta, sia
quando fosse negata, le Parti potranno recedere dal rapporto, ai sensi dell’art. 2118
del c.c., dando comunicazione all’altra Parte nel rispetto del periodo di preavviso
di 15 (quindici) giorni solari. Ciò premesso , il preavviso decorrerà dal primo
giorno successivo al compiersi del termine finale previsto dal Contratto stesso.
Durante il preavviso, continuerà a trovare applicazione la disciplina del Contratto
di apprendistato prima in essere, comprese le riduzioni contributive.
Il preavviso d ovrà essere sostituito , in tutto o in parte , dalla relativa indennità
ogniqualvolta esso determini il superamento di 36 o 60 mesi di durata complessiva
del Contratto di apprendistato.
Art. 163 - Apprendistato Professionalizzante: conferma e assegnazione della
qualifica
In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il Contratto proseguirà come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’Apprendista mantenuto in servizio, con o senza qualifica, beneficerà ancora
delle riduzioni contributive previste per i 12 (dodici) mesi successivi al termine
dell’Apprendistato.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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In caso di prosecuzione del Contratto, il periodo di Apprendistato sarà computato
nell’anzianità di servizio per tutti gli istituti contrattuali, ad esclusione degli aumenti
periodici di anzianità. È, altresì, possibile confermare il L avoratore a tempo
indeterminato prima della conclusione del periodo di formazione.
In caso di mancata qualifica, la permanenza dell’ex Apprendista non qualificato
sarà nel livello d’inquadramento previsto del secondo periodo.
Art. 164 - Apprendistato Professionalizzante: recesso in costanza di “protezione”
Nel rapporto di lavoro subordinato vi sono dei periodi di “protezione” nei quali vi
è la possibilità di recedere dal contratto solo per giusta causa, giustificato motivo o
compimento del termine, quali:
1) il periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni del
matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso;
2) il periodo intercorrente dall’inizio della maternità fino ad un anno di età del
bambino;
3) in costanza di malattia od infortunio, salvo che per superamento del periodo
di comporto, o di congedo parentale.
Le Parti ritengono che il recesso al compiersi del periodo di A pprendistato non
sia riconducibile al recesso per giustificato motivo, né a quello per compimento
del termine, pur presentando alcuni elementi di ciascuna delle due tipologie.
Ciò prem esso, in riferimento al punto 1), tenuto conto che il congedo
matrimoniale ha una durata prevista di 15 (quindici) giorni e che è prevista la
possibilità di prolungare il periodo di A pprendistato solo in caso di assenze
superiori a 30 (trenta) giorni, le Parti ritengono che il recesso al termine del
periodo formativo possa effettuarsi anche se esso cade entro un anno dalle
pubblicazioni o celebrazione del matrimonio, con il solo onere del preavviso.
In riferimento al punto 2), se il termine dell’Apprendistato cade entro un periodo
di “interdizione ”, l’Azienda che intenda recedere dal rapporto di lavoro dovrà
rispettare la seguente procedura:
a) entro il termine del periodo formativo, comunicare con lettera raccomandata
o altro mezzo equipollente, il recesso dal Contratto di Apprendistato nel
rispetto dei termini e dei modi di preavviso previsti dal presente CCNL;
b) l’effetto del recesso sarà sospeso fino alla fine del periodo di interdizione, al
compiersi del quale l’Azienda comunicherà al Lavoratore, nei modi
legalmente e/o contrattualmente previsti, l’effettiva cessazione, sostituendo il
periodo di preavviso con la corrispondente indennità.
In riferimento al punto 3) , la malattia intervenuta dopo la comunicazione di
recesso, in analogia al disposto del comma 41 dell’art. 1 della L. 92/2012, non avrà
effetto sospensivo, per cui l’effettiva cessazione avverrà al compiersi del preavviso,
o al termine del Contratto di apprendistato, qualora il preavviso sia sostituito dalla
relativa indennità.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
144
In caso di malattia iniziata prima della comunicazione di recesso, con prognosi
superiore a 30 (trenta) giorni, vi sarà il prolungamento del C ontratto di
apprendistato, fermo restando il limite complessivo di durata contrattuale di 36 o
60 mesi. Quando la prognosi complessiva, anche riferita a diversi eventi morbosi,
fosse inferiore a 30 (trenta) giorni, la malattia si considererà neutra e la
comunicazione di recesso e i suoi effetti saranno conformi alle previsioni di durata
del Contratto individuale di apprendistato.
Nel caso di malattia, infortunio e congedo parentale, prima di raggiungere il
termine legale di 36 o di 60 mesi, il Datore che intenda recedere , comunicherà
all’Apprendista la data di cessazione, coincidente con il termine legale, sostituendo
il preavviso dovuto con la relativa indennità.
Art. 165 - Apprendistato Professionalizzante: licenziamento in generale
Durante l’Apprendistato trova applicazione la disciplina sui licenziamenti
individuali o collettivi applicata alla generalità dei lavoratori.
Art. 166 - Apprendistato: rinvio
Le Parti, per quanto qui non disciplinato e per le altre forme di Apprendistato
(“Apprendistato per la Qualifica e il Diploma Professionale” e “Apprendistato di
Alta Formazione e Ricerca”), rinviano all’Accordo sull’Apprendistato e alle norme
legislative vigenti in materia.
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TITOLO XXVI
MOBILITÀ VERTICALE
Premessa
La crisi, oltre che ridurre il numero dei lavoratori complessivamente occupati,
postula l’estensione dell’area delle competenze professionali richieste (prima
“puntuali”), con progressivo arricchimento dei contenuti del lavoro , mentre
l’interpretazione restrittiva e formale dell’art. 2103 c.c., costringerebbe a ricerche
“esterne” di professionalità che, altrimenti, sarebbero state formabili in azienda.
In situazioni di costante sviluppo e di elevata mobilità tra aziende diverse, tale
impostazione non determinava particolari svantaggi; viceversa, ora tale rigidità
danneggia i Lavoratori nello sviluppo interno delle carriere, così come le Aziende,
che si trovano costrette a ricercare specifiche competenze esterne, tra soggetti
estranei alla cultura aziendale.
Per superare le difficoltà, le Parti hanno ritenuto di favorire l’istituto della
“Mobilità Verticale”, prevedendo alcune clausole di garanzia a tutela delle Aziende
e dei Lavoratori. Tra queste clausole, vi è il Patto di prova per mansioni superiori
d’area omogenea (per tali intendendosi i casi di arricchimento delle mansioni
permanendo nella medesima area lavorativa), per e sempio: un lavoratore
amministrativo addetto “alla prima nota” che acquisi sce anche la “contabilità
fornitori”) e la Mobilità Verticale per mansioni superiori d’area eterogenea (per
tale intendendosi un arricchimento in diversa area professionale), per esempio: un
lavoratore amministrativo d’ordine che assume mansioni di concetto nell’area
della sicurezza o commerciale), nei casi tali mansioni siano in divenire nei
contenuti e, quindi, richiedano un periodo e un programma di formazione.
Poiché le Parti sono coscienti degli aspetti indisponibili dell’art. 210 3 c.c., così
posti a tutela dei Lavoratori, concordemente precisano che l’ambito di
applicazione del presente articolo è limitato ai casi in cui vi sia un percorso
professionale, che parte da un “nome” della mansione superiore per concludere
ad un suo effettivo “contenuto” e vi sia formalizzazione degli obiettivi, dei
contenuti, dei tempi, delle verifiche aziendalmente previste e del livello d’approdo,
con validazione per il tramite dell’Ente Bilaterale di Categoria, in assonanza con
l’articolato contrattuale di riferimento.
Art. 167 - Mobilità Verticale: introduzione e aspetti generali
La condizione essenziale per l’attivazione della Mobilità Verticale è la volontarietà
delle Parti, che dovrà essere formalizzata per iscritto.
Tale richiesta, sottoscritta dalle Parti, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) livello iniziale del Lavoratore;
b) patto di prova per la mansione di livello superiore;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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c) sintetica descrizione delle mansioni di partenza e di approdo del Lavoratore e
tempi previsti di acquisizione;
d) formazione prevista (nel lavoro/in affiancamento/corsi interni o esterni) e sua
durata;
e) previsione di verifica finale da attuarsi mediante prova pratica o colloquio sulle
competenze effettivamente acquisite;
f) in caso di mansioni eterogenee, al positivo compiersi del periodo previsto,
formalizzazione delle nuove mansioni, del nuovo livello d’inquadramento e
della relativa retribuzione.
È fatta salva la possibilità di attivare più percorsi successivi di Mobilità Verticale
per il medesimo Lavoratore, purché ciascuno di essi sia riferito all’acquisizione di
una professionalità superiore.
A titolo di esempio, un Lavoratore di livello C2 potrà attivare i percorsi di Mobilità
Verticale per il livello C1 e, una volta definitivamente acquisito tale livello, potrà
attivare altro percorso formativo per il livello B2, e così via.
Art. 168 - Mobilità Verticale: procedure d’attivazione del Patto di Prova per
l’acquisizione di mansioni superiori d’area omogenea
L’Azienda e il Lavoratore, nel rispetto delle presenti previsioni contrattuali,
possono concordare un iter di ingresso alle mansioni superiori omogenee, che
preveda un’iniziale libera reversibilità alle condizioni ex ante durante il “Patto di
prova per mansioni superiori d’area omogenea”. Pertanto, l’acquisizione del livello
superiore diventerà definitiva solo al positivo compiersi del Patto di prova previsto
per la mansione superiore.
La durata di tale Patto di prova, per qualsiasi mansione superiore, è fissata in mesi
6 di effettivo lavoro e dovrà risultare da atto scritto ad substantiam.
Durante la Mobilità Verticale in Patto di prova, sul presupposto che i contenuti
professionali del livello superiore siano in fase di acquisizione, al La voratore
permane l’inquadramento e la retribuzione del livello di partenza.
Dal positivo superamento del Patto di prova, la retribuzione e il livello
d’inquadramento saranno quelli contrattualmente previsti per la mansione
superiore. Eventuali condizioni economiche ad personam nel livello di partenza,
per effetto della novazione e per l’eterogeneità delle mansioni, di diritto saranno
assorbibili fino a concorrenza, all’atto dell’acquisizione del livello di approdo.
Art. 169 - Mobilità Verticale: procedure d’attivazione per l’acquisizione di
mansioni superiori d’area eterogenea
Nel caso di mansioni superiori sostanzialmente novative, è data la possibilità di
prevedere, oltre al Patto di Prova che abilita alla prosecuzione dell’esperimento,
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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un tempo di formazione che permetta al Lavoratore di acquisire a pieno titolo le
mansioni superiori in area eterogenea.
Tale configurazione si evidenzia quando, per esempio, a un “ Addetto alla
contabilità” si applichi la Mobilità Verticale per il livello superiore e per la
mansione di “ Addetto agli acquisti ”. In tal caso, le Parti dovranno integrare le
previsioni di cui ai precedenti articoli, con le seguenti:
a) indicazione dei contenuti e dei termini del percorso formativo, che potrà
avvenire anche esclusivamente “nel lavoro”;
b) superato il Patto di Prova, previsione di una prima verifica, entro la metà
residua del percorso formativo, per accertare la positiva evoluzione
nell’effettiva acquisizione delle mansioni superiori d’area eterogenea;
c) indicazione delle verifiche e/o condizioni per la definitiva acquisizione, al
termine del percorso formativo, delle mansioni superiori e del relativo livello.
Diversamente dal Patto di prova per mansioni superiori d’area omogenea, in caso
di attivazione della Mobilità Verticale per mansioni superiori d’area eterogenea, la
durata del Patto di Prova, che abilita alla prosecuzione dell’esperimento formativo,
del percorso formativo e il tempo per il superiore inquadramento professionale
del Lavoratore, dovranno essere conformi alla seguente Tabella 1).
Superato il Patto di prova e le previste verifiche, entro i termini massimi di
Formazione riassunti nella Colonna 3 della Tabella 1) che segue , le nuov e
mansioni, la progressione di carriera e il riconoscimento del livello superiore
spettanti non potranno essere posticipate per altre cause o ragioni.
Tab. 1): Livelli iniziali, tempi di prova, livelli di approdo e durata della formazione
nella Mobilità Verticale per mansioni in area eterogenea
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
Livello iniziale Mesi di prova per
l’esperimento *
Durata Massima Complessiva
di Formazione in mesi * Livello di approdo
Quadro 6 24 Dirigente
A1 6 24 Quadro
A2 6 16 A1
B1 6 16 A2
Op. Vend. 1° Cat 5 12 Op. Gestionale
B2 5 12 B1
Op. Vend. 2° Cat 5 8 Op. Vend. 1° Cat.
C1 5 8 B2
Op. Vend. 3° Cat. 4 8 Op. Vend. 2° Cat.
C2 4 8 C1
D1 3 4 C2
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D2 2 4 D1
* I tempi della Prova e della Formazione s’intendono di effettivo lavoro , come indicato al punto 1)
dell’art. 265 del presente CCNL.
TITOLO XXVII
CONDIZIONI D’INGRESSO
Premessa
Nell’attuale crisi si rilevano molti disoccupati che non sono in possesso dei requisiti
anagrafici di Legge previsti per l’Apprendistato, né delle necessarie pregresse
competenze sulle mansioni richieste, con conseguente difficoltà di nuovo
inserimento lavorativo.
Le Parti, al fine di favorire l’occupazione di quanti si trovino nelle condizioni sopra
descritte, sempre che in sede di assunzione non abbiano documentato le pregresse
competenze, conc ordano sulla possibilità di un C ontratto d’assunzione con
“Condizioni d’ingresso” che preveda, nel periodo iniziale di affiancamento ,
l’inquadramento al livello inferiore rispetto a quello altrimenti spettante per il titolo
delle mansioni che solo in futuro saranno compiutamente espletabili.
Art. 170 - Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima assunzione
In presenza dei requisiti posti in Premessa al presente articolo, per l’attivazione
delle Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima assunzione, le Parti Aziendali
dovranno concordare in sede di assunzione il percorso formativo in affiancamento
che sarà effettuato durante il periodo d’ingresso di cui alla successiva Tabella.
In particolare, le Parti, in sede di assunzione, dovranno prevedere nel Contratto
Individuale di Lavoro:
• la dichiarazione del Lavoratore che attesti l’effettiva mancanza di esperienza
pregressa riferita alle mansioni d’approdo;
• l’indicazione dei contenuti e dei termini del percorso formativo in
affiancamento, che avverrà “nel lavoro”;
• l’indicazione che al termine del percorso di affiancamento, il Lavoratore sarà
inquadrato al livello superiore.
Il periodo massimo di lavoro durante il quale il Lavoratore può essere inquadrato
nel livello immediatamente inferiore rispetto a quello riferibile alle mansioni
espletande, dovrà essere conforme alle previsioni della successiva Tabella 1).
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Tab. 1): Livelli iniziali, di approdo e durata della formazione nelle Condizioni
d’Ingresso
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
Livello iniziale
Mesi di Durata Complessiva della Formazione
1
Livello di approdo
Generalità dei
Lavoratori
Per Figure professionali
equiparate a quelle
dell’artigianato
2
Quadro 36 Dirigente
A1 30 Quadro
A2 24 - A1
B1 24 - A2
B2 e Op. di Vendita 1° Cat. 18 - B1 e Op. Gestionale
C1 e Op. di Vendita 2° Cat. 18 32 B2 e Op. di Vendita 1° Cat.
C2 e Op. di Vendita 3° Cat. 18 28 C1 e Op. di Vendita 2° Cat.
D1 e Op. di Vendita 4° Cat. 12 24 C2e Op. di Vendita 3° Cat.
D2 12 20 D1
1
I tempi di formazione s’intendono di effettivo lavoro , come indicato al punto 1) dell’art. 265 del
presente CCNL.
2
Per l’individuazione delle Figure professionali equiparate a quelle dell’artigianato, si rinvia
all’apposito titolo sull’Apprendistato.
Anche in questo caso, superato il Patto di prova contrattualmente previsto per il
livello di approdo e le previste verifiche periodiche, entro i termini massimi di
Formazione riassunti nella precedente che precede, la progressione di carriera e il
riconoscimento del livello superiore spettanti per le mansioni svolte, non potranno
essere posticipati per altre cause o ragioni.
In caso di mancata previsione delle Condizioni d’Ingresso in sede di assunzione,
il Lavoratore, dal primo giorno di lavoro, avrà diritto all’inquadramento
contrattuale conseguente alle mansioni espletande.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si dovrà far riferimento, per
quanto compatibile, alla disciplina sulla “ Mobilità Verticale” di cui al precedente
Titolo.
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TITOLO XXVIII
TIROCINIO (o STAGE) e ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Premessa
Il Tirocinio o Stage non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una
forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda, al fine di realizzare
percorsi di alternanza tra studio e lavoro o con l’obiettivo formativo di agevolare
le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o per
favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi
ecc.), quali Lavoratori Subordinati.
Art. 171 - Tirocinio: indennità di frequenza e rinvio
Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l’Azienda Ospitante che applica il presente
CCNL riconoscerà al tirocinante un’ indennità di frequenza o rimborso spese
mensile pari a lordi € 500,00 (Euro cinquecento/00), soggetta alle sole ritenute
fiscali, fatta salva diversa più favorevole previsione della legislazione regionale
applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante.
Nella stessa Impresa non si potranno effettuare due tirocini con il medesimo
Tirocinante, salvo che il secondo non sia per un inserimento a livello superiore al
primo e non vi sia tra i due inizi dei tirocini un intervallo di almeno 24 mesi. Per
la regolamentazione del Tirocinio o Stage si rinvia all’Accordo Stato - Regioni -
Province Autonome in materia di Tirocini del 25 maggio 2017 e alla normativa
regionale di riferimento.
Art. 172 - Alternanza Scuola - Lavoro
È forma didattica per sviluppare le attitudin i lavorative e le capacità di scelta
professionali degli Studenti e, quindi, fa parte integrante degli studi, in line a di
massima, dell’ultimo triennio delle Scuole Superiori.
Lo scopo è di far effettuare agli Studenti concrete esperienz e di lavoro
comprendendone così la dimensione subordinata, organizzativa, sociale ecc.
Il percorso formativo, per avere significato, dovrà svilupparsi lungo specifiche linee
in funzione delle caratteristiche di settore ed aziendale, nonché delle finalità di
progetto da realizzare.
Per quanto precede, è opportuno vi sia attiva progettazione congiunta tra Scuola
ed Impresa, sia nella fase di formazione del progetto, nella valutazione
dell’esperienza effettuata e ai fini dell’attestazione delle competenze acquisite.
Le Parti sottoscrittrici, attraverso i rispettivi Organismi territoria li, concordano di
farsi promotrici delle esperienze di “alternanza scuola-lavoro”, reputando che esse
abbiamo una forte possibilità di orientare positivamente le successive scelte
universitarie o lavorative.
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Art. 173 - Le Parti, con il concorso degli Organismi Bilaterali Contrattuali e degli
Organismi Regionali preposti, concordano che s pecifici percorsi di “ Alternanza
Scuola-Lavoro”, potranno essere progettati per gli Studenti degli Istituti
Professionali e degli Istituti Tecnici Superiori. Per tutto quanto non definito nel
presente Titolo, si rinvia alle disposizioni legali e ad eventuali Accordi Federali
vigenti.
TITOLO XXIX
COLLABORAZIONI
Premessa
Come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, dal 1° gennaio 2016, alle
“Collaborazioni Organizzate dal Committente” si applicherà la disciplina del
rapporto di lavoro subordinato quando esse si concretino in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e i cui modi di esecuzione siano organizzati
dal Committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Pertanto, a norma di Legge e di Contratto, potranno invece stipularsi
Collaborazioni Coordinate nei seguenti casi:
a) Collaborazioni previste e disciplinate dal presente Titolo o successivamente
individuate dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Interpretazione
Contrattuale;
b) Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali, per le quali
sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali;
c) attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi
di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e
commissioni;
d) Collaborazioni continuative svolte in maniera prevalentemente personale e
autonomamente organizzate dal Collaboratore (ex art. 409 c.p.c. punto 3).
Negli ambiti regolamentati dal presente CCNL, possono essere presenti Figure
professionali che operano con caratteristiche simili ai dipendenti e che possono
così avere livelli di responsabilità ad essi equiparabili a quelli dei Lavoratori
Autonomi, ma in un contesto di Collaborazione Continuativa di carattere
prevalentemente personale e non etero organizzata. Per tali Figure, le Parti
esplicitamente prevedono la possibilità di attivare Collaborazioni ex art. 2, D.Lgs.
81/2015 e s.m.i., alle condizioni di seguito precisate.
Art. 174 - Collaborazioni: ambito di riferimento
Le Parti concordano che, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, leFigure
professionali per le quali, a norma del punto a), comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs.
81/2015, sono consentiti rapporti di collaborazione con le discipline integrative
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generali previste, per quanto compatibili con il presente CCNL, dall’Accordo
Interconfederale in allegato, siano le seguenti:
• Consulente Progettazione;
• Consulente Internazionalizzazione;
• Traduttore/Interprete - Mediatore Culturale;
• Consulente I.C.T.;
• Consulente di Organizzazione, nelle fasi di preparazione ed implementazione
di nuovi aspetti organizzativi;
• Figure richieste per Eventi temporanei (massimo 4 mesi consecutivi);
• Gerente di Struttura ricettiva;
• Insegnante/Istruttore di: ginnastica, fitness, nuoto, tennis, yoga, danza o simili;
• Addetto/a all'assistenza domiciliare, con o senza titoli particolari eccedenti
l'esperienza pratica;
• Massaggiatore;
• Massoterapista.
Inoltre, sempre a norma del comma 2, dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, potranno
instaurarsi rapporti di Collaborazione anche per le Figure professionali in possesso
delle competenze, titoli e/o abilitazioni previste, che effettuano servizi di
formazione, consulenza, assistenza e cura della persona, quali:
• Insegnante di autoscuola/guida/nautica;
• Altre Figure professionali per le quali, su istanza di una Parte interessata,
la Commissione Bilaterale Nazionale di Interpretazione Contrattuale
preveda discipline specifiche in ragioni delle particolari esigenze di
servizio, produttive od organizzative del relativo settore di applicazione;
• Altre Figure professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi
Albi Professionali, così come da lettera b), comma 2, art. 2, D.Lgs.
81/2015.
Infine, a norma dei punti c) e d) del comma 2, dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015,
potranno instaurarsi rapporti di Collaborazione:
• alle attività prestate, nell'esercizio della loro funzione, dai componenti
degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti
a collegi e commissioni;
• alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e
società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali,
alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I. ex art. 90 L. 289/2002.
Le Parti interessate potranno richiedere all’ENBIC o alle Commissioni di cui
all’art. 76 D.Lgs. 276/2003, la certificazione dell’assenza dei requisiti di
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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“prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di
esecuzione sono organizzate dal Committente anche con riferimento ai tempi e
luoghi di lavoro ” (comma 1, art. 2 D.Lgs. 81/2015), al fine di certificare la
legittimità del Contratto di Collaborazione.
La certificazione dovrà rispettare le procedure e gli obblighi di forma previsti dal
Regolamento di Certificazione. Nel caso, il Collaboratore potrà farsi assistere da
un Rappresentante dell’Associazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato
o da un Avvocato o da un Consulente del Lavoro.
Art. 175 - Collaborazioni: trattamento economico
Fermo restando il rispetto delle condizioni contrattuali previste e, per tutto quanto
non definito dal presente CCNL, dall’Accordo Federale o dagli Accordi
individuali per trattamenti migliorativi, le Parti concordano che la disciplina dei
compensi applicabile alle Collaborazioni sia quella di seguito precisata:
a) il compenso annuale lordo del Collaboratore non potrà essere
complessivamente inferiore a quello previsto per un lavoratore dipendente di
identiche o analoghe mansioni, prestazioni, professionalità ed estensione
temporale, ovviamente parametrato all’Indice di Prestazione;
b) trattandosi di prestazione autonoma prevalentemente ad obiettivo , non è
prevista alcuna maggiorazione per eventuale lavoro prestato, nei limiti della
ragionevolezza, che sia eccedente le previsioni contrattualmente previste per il
lavoro subordinato;
c) in caso di sospensione della prestazione del Collaboratore, il compenso
pattuito sarà ridotto pro -quota, salvo nei casi di malattia e/o infortunio così
come previsti dal seguente art. 176, con diritto del Collaboratore a ricevere le
eventuali indennità previste dall’Istituto Previdenziale e Assicurativo e, quando
spettanti, le prestazioni dell’Ente Bilaterale e/o Mutualistico;
d) il Collaboratore avrà titolo al rimborso delle spese preventivamente
autorizzate e sostenute in nome e per conto del Committente alle stesse
condizioni previste per i lavoratori dipendenti;
e) nelle Collaborazioni di durata prevista superiore a 12 mesi, sarà integralmente
dovuta la contribuzione all’En.Bi.C. e il Collaboratore avrà conseguentemente
diritto alle prestazioni sanitarie integrative e per Caso morte/infortuni, così
come per la genera lità dei lavoratori dipendenti. In caso di collaborazioni
inferiori a 12 mesi, saranno invece dovute all’En.Bi.C. le contribuzioni ridotte;
f) il Collaboratore, che opera in esclusiva per il Committente, avrà titolo ai
benefici del Welfare Aziendale, conformemente alle previsioni dei rispettivi
Accordi istitutivi di secondo livello;
g) qualora previsto per la generalità dei dipendenti, il Collaboratore, a parità di
condizioni, avrà diritto agli eventuali buoni pasto o di accedere al servizio
mensa aziendale;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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h) la corresponsione del compenso avverrà normalmente con cadenza mensile
al pari degli altri lavoratori dipendenti.
Art. 176 - Collaborazioni: profili fiscali, contributivi e assicurativi
Considerato che attualmente il compenso del Collaboratore rientra tra i redditi
assimilabili a quelli di lavoro dipendente e che esso è escluso dal campo di
applicazione iva, il Committente opererà le ritenute previdenziali e fiscali
conformemente alle previsioni legali, riconoscendo al Collaboratore le detrazioni
spettanti.
In particolare, il Collaboratore è tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata (art.
2, L. 335/1995) e il Committente è tenuto a versare le rispettive ritenute nella
misura prevista dalla normativa al tempo vigente.
Infine, il Committente assicurerà il Collaboratore contro gli infortuni professionali,
così come previsto dall’INAIL.
È consigliato, specialmente nei casi di prestazioni domiciliari, che il Committente
sottoscriva idonea polizza assicurativa per la rivalsa di terzi a qualsiasi causa dovuta
(danneggiamento, furto, errori ecc.).
Art. 177 - Collaborazioni: trattamento normativo
a) Forma del Contratto
Il Contratto di Collaborazione dovrà avere forma scritta e precisare il
complesso delle condizioni pattuite tra le Parti e quelle previste per la
generalità dei lavoratori dipendenti, per quanto applicabili.
b) Sospensione della Collaborazione
La gravidanza, la malattia e l’infortunio del Collaboratore che presta l’attività
in via continuativa per il Committente, non comportano l’estinzione della
collaborazione, la cui esecuzione, su richiesta del Collaboratore, rimane
sospesa senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150
(centocinquanta) giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse
del Committente.
Sempre fatto salvo il venire meno dell’interesse del Committente, in caso di
sospensione della collaborazione dovuta a malattia e/o infortunio che sia
eccedente giorni 5 (cinque), il Collaboratore dal 6° (sesto) giorno, e nel limite
complessivo di 60 (sessanta) giorni cumulativi di prognosi nel primo biennio
di collaborazione, aumentati di 30 (trenta) giorni per ciascun anno successivo,
fino al limite di 150 giorni cumulativi nell’ultimo quinquennio mobile di
collaborazione, avrà diritto ad ottenere un sussidio alimentare pari al 25%
(venticinque percento) del normale compenso pattuito, pro-quota.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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A tal fine, resta fermo l’obbligo del Collaboratore, per motivi di sicurezza, di
organizzazione e, per evitare abusi, di comunicare al Committente le eventuali
assenze e il loro rispettivo titolo.
In caso di maternità/paternità, si applicheranno le previsioni legislative in
materia, ivi compreso il diritto all’astensione dal lavoro, l’indennità di
maternità/paternità e il congedo parentale.
c) Riposi
A norma del terzo comma dell’art. 36 della Costituzione, il Collaboratore ha
diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite nella misura prevista
per la generalità dei lavoratori dipendenti cui si applica il presente CCNL.
d) Sicurezza e salute
Il Committente, per quanto di sua competenza, dovrà applicare le tutele
previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., garantendo la formazione sui rischi
specifici, la salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza e, in genere, l’integrità
personale del Collaboratore.
e) Preavviso
Il Collaboratore e il Committente avranno reciprocamente diritto di recedere
anticipatamente dal Contratto stipulato con durata effettiva, comprensiva di
eventuali proroghe, superiore a mesi 12, con un preavviso di giorni 30 (trenta)
in tutti i casi di recesso per giustificato motivo oggettivo (esempio: cessazione
commesse) e di giorni 60 (sessanta) in caso di recesso immotivato. Per il
mancato o minor preavviso, il Recedente dovrà riconoscere all’altra Parte
un’indennità sostitutiva corrispondente al compenso mensile mediamente
percepito negli ultimi sei mesi al Collaboratore, rapportato pro -quota al
periodo di preavviso non effettuato.
f) Diritto di precedenza
Il Collaboratore ha diritto di precedenza nel caso di nuove Collaborazioni
instaurate per le stesse professionalità e per lo svolgimento delle stesse attività
già svolte presso il Committente per un periodo almeno pari a 24
(ventiquattro) mesi negli ultimi 36 (trentasei) mesi.
Tale diritto potrà essere esercitato dal Collaboratore a condizione che esso
abbia manifestato per iscritto al Committente la propria volontà di esercitare
il diritto di precedenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di
cessazione dell’ultimo rapporto di Collaborazione.
Non potrà essere esercitato il diritto di precedenza in caso di recesso
immotivato del Committente che abbia riconosciuto al Collaboratore il
preavviso di giorni 60 (sessanta).
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Il diritto di precedenza si estingue, in ogni caso, una volta decorsi 12 (dodici)
mesi dalla fine della Collaborazione.
Art. 178 - Collaborazioni: coordinamento del Committente e autonomia del
Collaboratore
Le modalità del coordinamento della prestazione del Collaboratore dovranno
essere stabilite tra le Parti nei limiti del fondamentale requisito dell’autonomia del
Collaboratore e tenendo conto delle esigenze organizzative del Committente.
Il Committente darà, quindi, al Collaboratore le indicazioni generali sull’opera
richiesta, che sarà realizzata dal Collaboratore con carattere di personalità, con
l’adozione di propri criteri organizzativi, in autonomia, senza assoggettamento al
potere disciplinare e gerarchico del Committente che siano riferiti al tempo della
prestazione, dovendo il Collaboratore rispondere del risultato.
Pur in assenza di vincoli d’orario, per motivi organizzativi, di sicurezza e di
compimento dell’opera richiesta nei termini, il Committente e il Collaboratore
potranno concordare delle fasce orarie di presenza, entro i limiti di apertura della
struttura o, nei casi di prestazione domiciliare, conciliate con le necessità della
persona, del Collaboratore o del Cliente/Assistito.
Il Collaboratore, essendo coordinato nell’organizzazione aziendale, dovrà agire
con lealtà e in buona fede. Egli avrà l’obbligo di riservatezza e di prestare la
collaborazione secondo criteri di correttezza e buona professionalità.
Art. 179 - Collaborazioni: riconversioni
Nel caso di Collaborazioni svolte nei modi propri del lavoro subordinato ex art.
2094 c.c. o per figure professionali contrattualmente non previste, il Collaboratore
avrà diritto di chiedere la prosecuzione della Collaborazione con la qualifica di
rapporto di lavoro dipendente.
In tal caso, l’anzianità convenzionale del dipendente in costanza delle predette
condizioni decorrerà dall’inizio della Collaborazione trasformata.
TITOLO XXX
LAVORATORI: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 180 - Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro
L’assunzione del personale deve essere effettuata secondo le norme di Legge in
vigore. L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, ai fini della prova, salvo che per
le clausole ad substantiam e dovrà contenere le seguenti Informazioni, aggiornate
al D.Lgs. 104/2022 (c.d. “Decreto Trasparenza”):
a) * l’identità delle Parti (estremi del Datore di lavoro e del Lavoratore);
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
157
b) * l’indicazione del luogo abituale di lavoro, escluso per i Trasfertisti, per i quali
s’indicherà la sola sede di costituzione del rapporto. In mancanza di un luogo
di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro dovrà comunicare che il
lavoratore sarà occupato in luoghi diversi, o sarà libero di determinare il
proprio luogo di lavoro (es. nel lavoro agile);
c) * la data di inizio del lavoro e tipologia contrattuale (esempio: tempo parziale
o determinato ecc. ). Se richiesto dalla tipologia contrattuale instaurata,
indicare la durata della prestazione, il diritto di precedenza ecc.;
d) le altre specifiche informazioni richieste per le varie tipologie contrattuali
(patente, certificati, abilitazioni ecc.);
e) * la durata dell’eventuale periodo di prova. In tal caso, la forma scritta è
richiesta ad substantiam. Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 104/2022, in
caso di tempo determinato, il periodo di prova deve essere proporzionato alla
durata del contratto; per le durate proporzionali del periodo di prova al tempo
determinato, si rinvia all’art. 183 del presente CCNL;
f) * le mansioni, qualifica e livello d’inquadramento attribuiti al Dipendente,
l’eventuale “Mobilità Verticale” o le eventuali “Condizioni d’ingresso”;
g) * la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni
relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali
condizioni per i cambiamenti di turno. Quando il lavoro già si prevede
articolato in turni, l’indicazione potrà avvenire mediante rinvio al calendario
aziendale dei turni programmati.Quando i turni comprendono anche lavoro
domenicale o coincidente con le festività, tale fatto dovrà essere indicato nella
Lettera di Assunzione, unitamente al diritto alla relativa indennità, con
esplicita accettazione del Lavoratore . Se il rapporto di lavoro fosse
caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente
imprevedibili, che non prevedono un orario normale di lavoro programmato,
il datore di lavoro dovrà informare il lavoratore circa:
la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle
ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta
alle ore garantite;
le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le
prestazioni lavorative;
il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima
dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla
tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il
datore di lavoro può annullare l'incarico;
h) l’accettazione delle Clausole Elastiche;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
158
i) * la durata del congedo per ferie , nonché degli altri congedi retribuiti cui ha
diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione,
le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
j) * il trattamento economico iniziale , con l’indicazione dei relativi elementi
costitutivi (P.B.N.C.M., Elemento Regionale, I.M.C., eventuali Indennità di
mansione ecc.), gli eventuali sviluppi di carriera se previsti (es. in caso di
Mobilità Verticale), con l’indicazione del periodo e la modalità di pagamento;
k) * il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
l) * la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore
di lavoro o del lavoratore;
m) * l’indicazione del CCNL applicato e delle Parti stipulanti: “Turismo, Agenzie
di Viaggi e Pubblici Esercizi sottoscritto tra ANPIT, UNICA e ATECA con
CISAL Terziario/CISAL ” ed il relativo Codice CNEL ; se vigente,
l’indicazione del Contratto Aziendale di Secondo livello e delle Parti stipulanti;
n) * gli Enti e gli Istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti
dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza
sociale fornita dal datore di lavoro stesso, ivi compreso il Welfare
Contrattuale;
o) altre eventuali condizioni particolari concordate quale, ad esempio, la
previsione che il Lavoratore utilizzi la propria autovettura per motivi di lavoro
e i criteri dei relativi rimborsi chilometrici;
p) indicazione del Termine di Decadenza Contrattuale per i reclami sulla
retribuzione ( entro 24 mesi dalla consegna del Prospetto Paga e,
comunque, entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro), così
come previsto all’art. 320;
q) la precisazione: “per tutto quanto non definito nella presente, si applicheranno
le disposizioni del CCNL Turismo, Agenzie di Viaggi e Pubblici Esercizi
sottoscritto tra ANPIT, UNICA e ATECA con CISAL ”.
L’obbligo informativo ex D.Lgs. 104/2022 si intende assolto con la consegna al
Lavoratore del Contratto Individuale contenente le indicazioni di cui ai punti che
precedono prima dell’inizio dell’attività lavorativa, anche in modalità telematica, o
richiamo del link dove scaricarlo.
Le informazioni eventualmente non contenute nel Contratto Individuale riferite ai
punti a) e b) dovranno in ogni caso essere fornite per iscritto al lavoratore entro i
sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa, mentre quelle relative
ai punti i), l), k), m) e n) potranno essere fornite al lavoratore entro un mese
dall'inizio della prestazione lavorativa. In caso di estinzione del rapporto di lavoro
prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell'instaurazione, al
lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
159
stesso, una dichiarazione scritta contenente tutte le Informazioni di cui ai
precedenti punti (indicati con simbolo *), ove tale obbligo non sia stato già
adempiuto.
N.B. Semplificazioni - La Legge di Conversione del Decreto Lavoro, ha previsto
che alcune informazioni relative all’assunzione (sul periodo di prova; la
formazione; i vari congedi; la procedura, forma e termini di preavviso; la
retribuzione; l’orario di lavoro; gli enti e istituti che ricevono contributi
previdenziali, assicurativi od altre forme di sicurezza sociale) possono essere
comunicate al Lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del
riferimento normativo o del Contratto Collettivo, anche Azie ndale, che ne
disciplina le materie.
Il Lavoratore riceverà un originale della Lettera di assunzione da Lui sottoscritta
“per accordo ed integrale accettazione” e dall’Azienda, con indicazione della data
di firma.
L’avvenuta ed attestata consegna del CCNL al Lavoratore ( anche in formato
digitale o richiamo del link dove scaricarlo) esaurisce gli obblighi di pubblicità del
Codice Disciplinare contrattuale, salvo un più esteso Codice aziendale che, in tal
senso, dovrà essere esposto in luogo accessibile ai dipendenti.
Art. 181 - Assunzione: documenti
All’atto dell’assunzione, il Lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti, dei
quali l’Azienda tratterà copia:
carta d’identità o altro documento equipollente, tesserino codice fiscale o
tessera sanitaria;
certificati, diploma degli Studi compiuti o diploma o attestazione dei corsi di
addestramento frequentati, copia patenti, abilitazioni ecc.;
per i Lavoratori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità;
referenze, altri documenti e/o certificati che l’Azienda ritenga opportuno
richiedere o il Lavoratore presentare.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, in caso di svolgimento
di attività lavorativa che comporti contatti diretti e regolari con i minori, al fine di
verificare un’eventuale incompatibilità all’assunzione del Lavoratore per l’esistenza
di “condanne di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609
undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori” , il
Datore di lavoro dovrà richiedere il Certificato penale del casellario giudiziale. In
caso di inadempimento, il Datore di lavoro sarà soggetto alla sanzione
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 10.000,00 ad €
15.000,00.
Il Lavoratore rilascerà all’Azienda:
firma per integrale accettazione del Contratto o Proposta di assunzione;
documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle norme
previdenziali e fiscali;
dichiarazione di espressa accettazione della normativa del CCNL a lui
applicato: “ Per i Dipendenti del Turismo, Agenzie di Viaggi e Pubblici
Esercizi, sottoscritto tra ANPIT,UNICA e ATEC A con CISAL Terziario -
CISAL”;
autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli
adempimenti di Legge.
Inoltre, il Lavoratore dovrà dichiarare per scritto la propria residenza e/o domicilio
ed informare tempestivamente (cioè entro 24 ore) l’Azienda di ogni eventuale
successiva variazione, salvo comprovate cause di forza maggiore.
In tale residenza/domicilio, l’Azienda trasmetterà le comunicazioni formali che,
decorsa la compiuta giacenza, anche in caso di mancato effettivo ricevimento
esalvo provata forza maggiore, s’intenderanno a tutti gli effetti come ricevute dal
Lavoratore.
In caso di raccomandata con avviso di ricevimento, non contenente atti giudiziari,la
stessa si considererà come ricevuta attraverso l’avviso immesso nella cassetta delle
lettere, a prescindere che sia presente o meno il destinatario.
Il datore di lavoro è esonerato da obblighi o responsabilità nel caso di mancata
comunicazione della variazione di residenza che comporti una restituzione al
mittente della comunicazione.
Art. 182 - Assunzione: visita medica preassuntiva e idoneità alla mansione
Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica
preassuntiva. Tale accertamento ha lo scopo di certificarne la generale idoneità al
lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità alla mansione prevista
dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La visita medica preassuntiva sarà effettuata, a scelta dell’Azienda, dal Medico
Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La visita medica, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del Lavoratore alle
mansioni cui è destinato, sarà invece effettuata esclusivamente dal Medico
Competente. Allorquando il Lavoratore contesti la propria idoneità fisica ad
espletare le mansioni che gli sono state affidate, sarà sottoposto dal Medico
Competente a visita medica e/o ad accertamenti a cura degli Enti Pubblici preposti.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
161
TITOLO XXXI
PERIODO DI PROVA
Art. 183 - Periodo di prova
A. Durata del periodo di prova
L’assunzione del Lavoratore con previsione del Periodo o “Patto” di Prova
deve risultare da atto scritto, in assenza del quale il Lavoratore s’intenderà
assunto a tempo indeterminato sin dall’inizio del rapporto (o determinato in
caso di contratto con apposizione di un termine).
Durante il periodo di prova, ai fini della sua validità, il Lavoratore dovrà
svolgere prevalentemente le mansioni d’area professionale per le quali è stato
assunto (cfr. art. 2103 c.c.).
Non sono previste/ammesse né la protrazione, né il rinnovo , né la
sospensione del Patto di Prova per malattia, infortunio, congedo
matrimoniale o astensione per maternità/paternità.
Tabella 1: Durata del Periodo di Prova e dei preavvisi di recesso , espressi in giorni di calendario (vedi
seguente punto B.)
1
Nel Tempo Determinato la durata del patto di prova non potrà eccedere un terzo
della prevista durata in iziale del Contratto, fermo restando il rispetto delle
previsioni di cui all’art. 7, D.Lgs. 104/2022.
B. Clausola di durata minima del Patto di Prova
1. Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica dell’effettiva
capacità del Lavoratore in prova , a favore del Dipendente, hanno
concordano una clausola di durata minima del Patto di Prova, nella durata
indicata in Colonna 3 della precedente Tabella, ritenut a congrua in
funzione dei diversi livelli d’inquadramento.
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
Livello
Periodo di
prova previsto
1
e
2
Recesso azienda
(vedi punto B.1 e B.2)
1
Preavviso del
Lavoratore
(vedi punto B.3.)
1
Dirigente, Quadro, A1 e A2 180 giorni 30 giorni 15 giorni
B1 e Op. Vendita Gestionale 150 giorni 25 giorni 13 giorni
B2 e Op. Vendita di 1
a
Cat. 150 giorni 25 giorni 13 giorni
C1 e Op. Vendita di 2
a
Cat. 120 giorni 20 giorni 10 giorni
C2 e Op. Vendita di 3
a
Cat. 90 giorni 15 giorni 8 giorni
D1 60 giorni 10 giorni 5 giorni
D2 30 giorni 5 giorni 3 giorni
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
162
2. Pertanto, salvo che per le ragioni che avrebbero potuto determinare
cessazioni per giusta causa o giustificato motivo, solo superato il periodo
minimo indicato in Colonna 3 della precedente Tabella, ed entro il limite
massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi
momento dall’Azienda, anche se il Lavoratore fosse legittimamente assente
(malattia, infortunio ecc.), senza obbligo di preavviso o indennità sostitutiva.
Resta fermo il diritto del Lavoratore a ricevere il T.F.R., oltre che le
retribuzioni dirette e differite maturate nel periodo.
3. Il Lavoratore, durante il Periodo di prova, ha diritto al libero recesso, ma
nel rispetto dell’obbligo di preavviso ridotto, pari a quanto indicato in
Colonna 4 della precedente Tabella 1.
Durante il Patto di Prova, la retribuzione da corrispondere al Lavoratore
sarà commisurata ai soli giorni di effettiva prestazione, conservando
integralmente i relativi diritti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.
Anche nel corso del Patto di prova, il Datore adotterà iniziative obbligatorie
di base per la formazione sui diritti e sui doveri del Lavoratore in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, conformi ai programmi predisposti
dall’En.Bi.C., della durata prevista di almeno 4 (quattro) ore, anche per il
tramite dell’Organismo Paritetico. È fatta salva la possibilità di formazione
a distanza tramite l’En .Bi.C. (informazioni sul sito: www.enbic.it e
www.enbicsicurezza.it). Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna
delle Parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione s’intenderà confermata
e il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.
C. Sospensione del Patto di Prova
1. Nel caso in cui nel corso del Patto di Prova intervenga malattia, infortunio,
congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità, con prognosi o
durata prevista superiore a 7 (sette) giorni di calendario, il Lavoratore sarà
ammesso a completare i giorni previsti dal Patto solo previo assenso scritto
dell’Azienda, purchè sia in grado di riprendere il servizio entro il termine
complessivo corrispondente al 50% (cinquanta percento) della durata del
Patto di Prova, di cui alla colonna 2 della precedente Tabella 1.
2. Nel caso che precede, le Parti concordano di considerare neutro il periodo
conseguente alla sospensione di cui sopra, potendo così superare, per
effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario
prevista dalla Legge e dal presente CCNL.
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TITOLO XXXII
MANSIONI DEL LAVORATORE
Art. 184 - Mansioni del Lavoratore - mansioni inferiori
Come previsto dall’art. 2103 c.c., il Lavoratore deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore
che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso
livello d’inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla posizione
dei Lavoratori, gli stessi, ai soli fini conservativi e previo Accordo Assistito,
potranno essere eccezionalmente assegnati a mansioni appartenenti al livello
d’inquadramento inferiore.
Ulteriori ipotesi d ’assegnazione a mansioni appartenenti al livello
d’inquadramento inferiore, quando alternative ad un’avviata procedura di
licenziamento, potranno essere previste dai Contratti Collettivi Aziendali,
confermati dal Referendum Aziendale.
Nelle ipotesi che precedono, il Lavoratore avrà diritto alla conservazione del
trattamento retributivo complessivamente prima riconosciuto, fatta eccezione per
gli elementi retributivi che erano collegati a particolari modi di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa, mentre l’ulteriore sviluppo di carriera e di
retribuzione sarà quello proprio del nuovo inferiore livello concordato.
Art. 185 - Mansioni Promiscue: Indennità di sostituzione
Il Lavoratore dipendente, che sia adibito con carattere di prevalenza ad una
mansione e che effettui periodicamente sostituzioni o supplenze di altri lavoratori
con professionalità superiori, se protratte con continuità per oltre il 30% (trenta
per cento) del tempo complessivo delle attività dallo stesso svolte, entro il
compiersi di un anno, dovrà essere inquadrato al livello superiore.
Se le mansioni di livello superiore sono svolte con continuità, ma senza il criterio
di prevalenza e sono richieste da esigenze sostitutive, quali la copertura di pausa
pranzo del titolare della mansione, il parziale completamento di un turno e simili,
il Lavoratore manterrà il proprio livello.
In entrambi i predetti casi, però, il Lavoratore percepirà un’ Indennità di
sostituzione commisurata alla differenza retributiva tra il livello d’appartenenza e
quello del livello superiore, proporzionata al tempo mediamente dedicato alla
mansione superiore.
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164
Art. 186 - Mansioni: mutamento
Al Lavoratore dipendente che per almeno un mese solare sia temporaneamente
adibito a mansione superiore, limitatamente a tale tempo, sarà riconosciuto il
trattamento economico corrispondente a tale mansione superiore.
Qualora l’esercizio delle prevalenti mansioni superiori si protragga oltre 6 (sei)
mesi consecutivi, il Dipendente dovrà essere inquadrato al livello superiore, salvo
che l’assegnazione non sia avvenuta entro i limiti di tempo contrattualmente e
legalmente previsti per la sostituzione di un altro Lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto.
Inoltre, se l’esercizio delle prevalenti mansioni superiori fosse frazionato e/o
ricorrente, l’assegnazione diverrà definitiva quando tale esercizio sia
complessivamente protratto per 12 (dodici) mesi di effettivo lavoro nell’arco
dell’ultimo triennio.
Art. 187 - Mansioni: Jolly
Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati permanentemente e
per l’intero orario di lavoro a mansioni che comprendono qualifiche diverse che
possono anche articolarsi su più categorie contrattuali. L’inquadramento dei Jolly
sarà al livello della mansione temporalmente prevalente, mentre la retribuzione
sarà conforme al terzo comma del precedente articolo “Mansioni promiscue”.
TITOLO XXXIII
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Premessa
Le Parti riconoscono che l’impetuosa evoluzione della tecnologia, dei mercati e
dei bisogni, non possono più garantire la permanenza di mansioni statiche.
Pertanto, ai fini dell'effettivo mantenimento dei livelli professionali acquisiti, le
Parti concordano sulla necessità di favorire percorsi aziendali di formazione e
aggiornamento. Tali percorsi, quando mirati e specialistici, esigono importanti
investimenti economici e determinano un arricchimento professionale, che
permane nelle disponibilità del Lavoratore. Inoltre, la crescente presenza di
lavoratori stranieri impegna le Parti a favorire specifici cicli di formazione
professionale e di integrazione.
A tal fine, le Parti concordano che a livello aziendale si individuino
congiuntamente le specifiche esigenze formative d’area o collettive, in modo da
favorire la positiva evoluzione delle competenze dei Lavoratori con il conseguente,
almeno potenziale, accesso a forme di arricchimento professionale. Tali percorsi
formativi potranno essere effettuati anche attraverso il Fondo Interprofessionale
INNOVA o, in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro, tramite “ENBIC
Sicurezza”.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Per favorire al massimo tale arricchimento le Parti hanno concordato quanto
segue.
Art. 188 - Formazione e aggiornamento
A. Corsi esterni segnalati o richiesti dal Dipendente
1) L'Azienda, una volta riconosciuta la pertinenza professionale ed autorizzata la
partecipazione del Lavoratore al corso, lo porrà in permesso retribuito per
tutto il tempo necessario alla sua frequenza e assumendosi gli oneri
dell'eventuale trasferta.
2) I costi del corso saranno a carico dell'Azienda ma, quando essi nel loro
complesso ( retribuzione riferita al periodo formativo più costo del corso )
eccedano un terzo della normale retribuzione mensile del Dipendente, il
relativo importo sarà “virtualmente” posto a carico del Lavoratore stesso, e
successivamente mensilmente diminuito del controvalore di un decimo della
retribuzione lorda mensile del lavoratore.
3) In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per dimissioni, o licenziamento
“per giusta causa” o “giustificato motivo soggettivo”, sarà diritto dell’Azienda
trattenere effettivamente dalle competenze di fine rapporto del lavoratore
l’intero importo residuo del valore del corso.
4) Pertanto, non si effettuerà trattenuta del residuo solo in caso di licenziamento
“per giustificato motivo oggettivo”.
B. Corsi interni
1) Nel presente punto, si considera tempo del corso quello impiegato in aula e/o
in affiancamento ad altro Lavoratore esperto, solo quando tale affiancamento
sia eccedente l'ordinaria prassi lavorativa e mirato all’acquisizione di specifica
nuova competenza.
2) Il complessivo tempo del corso, quando previsto da un Progetto formale,
preventivamente noto e accettato dalle Parti interessate anche nella definizione
del suo costo ( meglio se con validazione dell’Ente Bilaterale Contrattuale ),
sarà normalmente retribuito, anche con le eventuali maggiorazioni
contrattualmente previste, ma posto “a debito virtuale” del Lavoratore.
3) I costi del corso saranno quindi a carico dell'Azienda ma, quando essi nel loro
complesso eccedano un terzo della normale retribuzione mensile del
Dipendente, il relativo importo sarà “virtualmente” posto a carico del
Lavoratore stesso, e successivamente mensilmente diminuito del controvalore
di un decimo della retribuzione lorda mensile del Lavoratore.
4) In questo caso, la cessazione per dimissioni o licenziamento “per giusta causa”
o “per giustificato motivo soggettivo”, determinerà il diritto dell’Azienda di
trattenere dalle competenze di fine rapporto il 50% dell’intero importo
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residuo del corso di formazione, se svolto così come era stato preventivato dal
relativo Progetto Formativo.
La presente disciplina, si applica con gli stessi criteri anche alla formazione
finanziata, ma le trattenute al lavoratore potranno riferirsi ai soli importi residui
effettivamente posti a carico dell’Azienda.
Restano salve eventuali condizioni di miglior favore concesse per iscritto al
Lavoratore all’atto dell’iscrizione al corso.
TITOLO XXXIV
ORARIO DI LAVORO
Art. 189 - Orario di lavoro: definizione
Come previsto dall'art. 1, comma 2, D. Lgs. 66/2003, per “ orario di lavoro”
s’intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione
dell’Azienda, soggetto alla disciplina del lavoro e nell'esercizio della sua attività o
delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere
fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a
disposizione per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori
è fissata in 40 (quaranta) ore ordinarie settimanali, distribuite su 5 (cinque) giorni,
seguiti da due giorni, uno di Riposo e uno di F estività, o su 6 (sei) giornate
lavorative consecutive, seguite da una F estività, ad esclusione dei profili d’orario
con turno “6+1+1”, che prevedono 48 (quarantotto) ore ordinarie per ciascun ciclo
“settimanale” di 8 (otto) giorni solari, di cui 6 (sei) di lavoro, uno di Festività e uno
di Riposo.
Nel Contratto di assunzione dovrà essere fissata la distribuzione dell’orario
giornaliero di lavoro, la sua collocazione prevalente (diurno/notturno/turni a ciclo
continuo, ecc.) e la collocazione del/dei giorno/i di riposo e festività.
Nel caso di lavoro a turni, l’orario di lavoro potrà essere definito mediante rinvio
alle relative turnistiche e il Datore di lavoro dovrà comunicare settimanalmente al
Lavoratore, di regola entro la giornata di giovedì, l’orario di lavoro o i turni che
egli dovrà rispettare nella successiva settimana.
Le eventuali modifiche all’orario individuale di lavoro pattuito nella L ettera di
assunzione dovranno essere giustificate da proporzionate ragioni tecniche,
produttive, organizzative o da esigenze di servizio , e dovranno essere portate a
conoscenza del Lavoratore, con un preavviso normalmente superiore a una
settimana.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Il Lavoratore non potrà rifiutarsi di rendere la prestazione nell’orario e nei turni
di lavoro richiesti dall’Azienda ( diurni, notturni, festivi ), salvo sopraggiunta
inidoneità, oppure documentata forza maggiore.
Art. 190 - Orario di lavoro: limiti
Tenuto conto dell’esigenza di risposta alle domande di servizi per eventi, correlati
alle aperture domenicali, alle intensificazioni e/o festività e/o ai periodi feriali o
simili, e delle esigenze di riposo dei Lavoratori, le Parti convengono che la durata
dell’orario di lavoro, comprensivo del lavoro ordinario, straordinario o
straordinario con riposo compensativo e delle intensificazioni con accredito nella
Banca delle Ore, non potrà superare nel tempo pieno i seguenti limiti massimi:
a) Giornaliero: 12 ore , di cui 8 ore di lavoro ordinario e 4 ore di lavoro
straordinario e/o straordinario con riposo compensativo e/o Banca delle Ore;
b) Settimanale: 60 ore ( ordinario + straordinario + straordinario con riposo
compensativo + Banca delle Ore ), purché entro il limite massimo di 2
settimane al mese;
c) Mensile: 216 ore ( ordinario + straordinario + straordinario con riposo
compensativo + Banca delle Ore);
d) Semestrale: 1.296 ( ordinario + straordinario + straordinario con riposo
compensativo + Banca delle Ore ), purché entro il limite di 12 settimane a 60
ore settimanali e le restanti settimane con il limite di 48 ore;
e) Straordinario annuo: 250 ore;
f) Saldo continuo attivo o passivo nella Banca delle Ore : è fissato dalle Parti nel
massimo di 160 ore.
Tutto quanto precede, fermo restando che negli ultimi 12 mesi la Media Mobile
di lavoro ordinario, straordinario, saldi positivi dei riposi compensativi e della
Banca delle Ore NON potrà eccedere le 48 ore settimanali.
Nei casi di assoluta straordinarietà ed urgenza, solo con Accordo sottoscritto con
la RSA, potranno essere ammesse brevi e motivate deroghe ai limiti massimi
giornalieri e settimanali di cui sopra.
Art. 191 - Orario di lavoro: esemplificazioni dei profili
A. Orario giornaliero di lavoro su 5 (cinque) giorni per settimana, con turni “5 +
2”:
Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale
durata di 40 (quaranta) ore, si realizza ordinariamente attraverso la prestazione
di 5 (cinque) giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi ordinariamente
nei giorni dal lunedì al venerdì. L’articolazione d’orario “5+2” prevede 52
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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(cinquantadue) cicli settimanali per anno solare. È un orario che può
articolarsi su uno, due o tre turni giornalieri, con copertura “H24”,
normalmente nei primi 5 (cinque) giorni della settimana.
B. Orario giornaliero di lavoro su 6 (sei) giorni per settimana, con turni “6 + 1”:
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la distribuzione in 6 (sei)
giornate lavorative di 6,66 (sei e sessantasei) ore, o diversa previsione, sempre
nel limite medio di 40 (quaranta) ore settimanali di lavoro ordinario, per 52
(cinquantadue) cicli settimanali per anno solare. È un orario particolarmente
adatto alla copertura su sei giorni degli Esercizi e Servizi o per la vigilanza degli
impianti, potendosi così agevolmente svolgere il doppio turno giornaliero con
13,33 (tredici e trentatré) ore di copertura nei primi 6 (sei) giorni della
settimana.
Premessa sul lavoro a ciclo continuo “H24”, 7 giorni su 7
Qualora si presentasse il cosiddetto servizio “H24”, per tale intendendosi la
copertura permanente del servizio , cioè senza soluzione di continuità, che
necessiti di turni di lavoro alterni a “nastro continuo”, quali le portinerie
presidiate “H24” o gli Addetti “H24” al controllo impianti, al fine di
permettere un’equilibrata rotazione “giorno/notte” per ciascun lavoratore e la
rotazione delle Festività e dei giorni di Riposo, i turni non potranno essere
impostati secondo lo schema usuale detto “5+1+1” (cinque giorni di lavoro,
uno di riposo e uno festivo), a meno di codificare la possibilità delle c.d.
“maratone” e, cioè, di ridurre di un turno la durata della Festività settimanale
nei profili “5+2” o “6+1”, permettendo così l’anticipazione del turno
settimanale successivo. Pertanto, la scelta delle Parti è stata quella
d’individuare con favore, per tutti i casi di servizio giornaliero a ciclo continuo
di 7 giorni su 7, la turnistica detta “6+1+1” (sei giorni di lavoro, uno di riposo
e uno festivo), che garantisce il pieno rispetto degli obblighi legali in tema di
riposi giornalieri e settimanali.
C. Orario di lavoro (nei servizi “H24”), con turni di “6 + 1 + 1”:
Tale turnistica prevede l’effettuazione di 45,62 cicli “settimanali”, ciascuno di
8 (otto) giorni, dei quali 6 (sei) sono lavorati con 8 (otto) ore giornaliere, uno
è di Riposo e uno di Festività mobile, comprensivi del periodo feriale di 192
(centonovantadue) ore/anno, con assorbimento di 32 (trentadue) ore/anno di
permesso retribuito.
Tale profilo d’orario si differenzia dal “5+2” per un diverso numero di ore
lavorabili nell’anno:
nel “5+2”, vi sono 1.920 ore lavorabili e 160 ore di ferie ( 52 cicli
settimanali x 40 ore = 2080 - 160 = 1.920);
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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nel “6+1+1”, vi sono 1.997,76 ore lavorabili e 192 ore di ferie (45,62 cicli
settimanali x 48 ore = 2.189,76 - 192 = 1.997,76).
A compensazione del maggior orario annuale previsto in tale profilo d’orario
(1.997,76 ore anziché 1.920 ore ) e dei minori Riposi e Festività goduti
nell’anno di calendario (45,62 Riposi anziché 52 e 45,62 Festività, anziché 52),
oltre alla normale retribuzione delle ore ordinarie effettivamente lavorate (48
ore per ogni 8 giorni solari ), al Lavoratore dovrà esser e riconosciuta
un’“Indennità turno 6+1+1” di € 35,00 (Euro trentacinque/00) lordi per
ciascun mese lavorato con turno “6+1+1”. Tale Indennità è già comprensiva
dei ratei della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R.
Allo scopo, si precisa che le frazioni di mese lavorate nel turno “6+1+1”, così
come gli accantonamenti di ferie ( 192 ore o 160 ore ), dovranno essere
retribuite pro quota . Se, per qualsiasi motivo ( ad esclusione delle ferie ), il
Lavoratore fosse adibito ad altri profili d’orario ( esempio: “5+2”), cesserà di
essergli corrisposta l’“Indennità turno 6+1+1” e la retribuzione, le ferie e i
permessi saranno conformi a quelli della turnista applicata.
La Contrattazione Aziendale di Secondo livello potrà concordare, in funzione di
particolari esigenze di servizio e della disponibilità dei Lavoratori:
• diversi profili particolari d’orario e la loro distribuzione;
• ogni altra deroga in tema d’orario di lavoro, di riposi e di straordinari, purché
essa sia consentita, giustificata e contenuta nei limiti previsti dal presente
CCNL e dalle norme inderogabili di Legge.
Art. 192 - Orario di lavoro settimanale: criteri di computo
L’orario di lavoro si misura con gli strumenti a tale scopo predisposti dall’Azienda:
orologi, marcatempo, badge magnetici, rilievi biometrici, firma di accesso ecc.
Non si computano nell'orario di lavoro, salvo condizioni aziendali più favorevoli,
come previsto dall'art. 5 del R.D. 1955/1923, richiamato dal comma 3, art. 8 del
D. Lgs. 66/2003:
• gli eventuali riposi giornalieri intermedi (esempio c.d. “ pausa caffè ”), della
durata di almeno 15 minuti presi sia all'interno che all'esterno dell’Azienda, con
contestuale assorbimento dei permessi retribuiti, ad eccezione della pausa
retribuita prevista con orario di lavoro su due turni o continuato “H24”;
• le soste calendarizzate per pausa pranzo della durata di almeno 15 (quindici)
minuti e complessivamente non superiori a 1,5 ore (un’ora e mezza), comprese
tra l'inizio e la fine della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta
alcuna prestazione al Dipendente (Nota bene : i periodi non lavorati sinora
elencati non si computano ai fini del riposo giornaliero, che dev’essere
continuativo);
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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• il tempo impiegato per recarsi dall’abitazione del Lavoratore alla sede e luogo
abituale di lavoro o per rientrare all’abitazione.
Art. 193 - Orario di lavoro: composizione multiperiodale dell’orario ordinario di
lavoro
La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso
allo straordinario con riposo compensativo ( nei casi individuali ) e/o alla Banca
delle Ore (normalmente, nei casi collettivi).
Previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario
ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario,
nei limiti di tempo complessivamente previsti, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino
al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente
diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni caso,
nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate nei
regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali ( per il
profilo d’orario “6+1+1”, confrontare l’art. 183).
Resta inteso che l’Azienda dovrà informare , sin dalla comunicazione della
composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i diritti del Lavoratore in tema
di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare .
Inoltre, comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con
preavviso di almeno 2 (due) settimane.
Art. 194 - Orario di lavoro: Clausola Elastica
In caso di temporanea necessità aziendale dovuta a ragioni tecniche o
organizzative, nel tempo pieno sarà possibile variare per il singolo Lavoratore la
collocazione dell’ordinario orario di lavoro, purché tale variazione sia richiesta con
un preavviso di almeno una settimana lavorativa e sia contenuta nei limiti del 25%
(venticinque percento) dell’orario e di 30 ( trenta) giorni lavorativi per anno di
calendario.
Al di fuori delle predette condizioni , l’applicazione della presente Clausola
Elastica determina il diritto all’ Indennità per Clausola Elastica , per le sole ore
variate, pari al 5% (cinque percento) della Retribuzione Oraria Normale quale
ristoro del disagio causato al Lavoratore.
Esempio:
Normale Orario di lavoro: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, per un totale di 8
(otto) ore ordinarie. Variazione richiesta: dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00, sempre
per un totale di 8 (otto) ore ordinarie.
L’Indennità risarcitoria, dovuta al Lavoratore per “Clausola Elastica”, pari al 5% (cinque per
cento) della R.O.N., dovrà essere riconosciuta per 2 ore (dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle
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14:00, pari al 25% di 8 ore), in quanto nelle restanti 6 (sei) ore il lavoratore ha svolto la
prestazione lavorativa nel normale orario di lavoro precedentemente pattuito.
L’attivazione delle Clausole Elastiche è subordinata alla presenza di giustificati
motivi aziendali e sono fatte salve documentate situazioni d’impossibilità.
Oltre il limite di 30 (trenta) giorni lavorativi, la Clausola Elastica sarà attivabile con
Accordo di Secondo livello o con l’Accordo del Lavoratore, espresso nei seguenti
modi:
• in sede di assunzione: nel Contratto di lavoro, con apposita puntuale
previsione;
• in sede sindacale: con sottoscrizione di un Accordo Sindacale Assistito;
• in sede bilaterale: avanti la competente Commissione Bilaterale istituita
presso l’En.Bi.C., nelle forme e nei modi ricavabili dal sito: www.enbic.it.
Art. 195 - Orario di lavoro: turni avvicendati e sostituzioni
In caso di assunzione che preveda il lavoro a turni avvicendati, il Lavoratore dovrà
prestare l’opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi fossero predisposti
soltanto per determinati servizi o reparti, con diritto dell’Azienda di rifiutare le
prestazioni rese al di fuori dei turni previsti.
Nel caso d’istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno
rifiutarsi di effettuarli, salvo gravi e documentate condizioni ostative, che saranno
valutate tra Azienda, RSA e Lavoratore al momento di avvio dei turni.
Qualora siano previsti turni periodici e/o nastri orari, i Lavoratori, salvo diversa
previsione del Contratto di assunzione o diverso Accordo con la RSA, dovranno
essere avvicendati allo scopo di evitare che essi abbiano a prestare la loro opera
sempre in ore notturne.
Nei servizi di portineria, custodia, gestioni impianti, cassa e simili non
interrompibili, tenuto conto delle esigenze di tutela dei beni, il Lavoratore , salvo
gravi e documentati eventi di forza maggiore, non potrà lasciare il proprio posto di
lavoro prima dell’arrivo del collega che lo sostituirà (effettuando, quindi, lavoro
straordinario prolungato), pena la sanzione contrattualmente prevista per
l’infrazione disciplinare dell’abbandono del posto di lavoro. In caso di ritardo del
Sostituto, il Lavoratore avviserà tempestivamente il personale preposto, affinché
egli possa verificare il ritardo e dare le necessarie disposizioni di servizio al
Lavoratore smontante.
Art. 196 - Orario di lavoro: sospensione dell’attività lavorativa
In caso di eccezionale e breve sospensione del lavoro (fino a 30 minuti), per fatto
indipendente dalla volontà del Lavoratore, egli avrà diritto alla normale
retribuzione per tutto il periodo di sospensione. In caso di sospensione superiore
a 30 (trenta) minuti, dovuta a causa di forza maggiore, l’Azienda ha diritto di porre
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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in libertà i dipendenti, interrompendo così la loro retribuzione . È ammesso il
recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di comprovata forza
maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra Azienda e RSA, purché
esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno, o di 4 (quattro) ore nel giorno di
riposo e si effettui entro i 60 (sessanta) giorni immediatamente successivi a quello
in cui è avvenuta l'interruzione.
In caso di sospensione decisa dall’Azienda, in accordo con la RSA, si attiverà la
Banca delle Ore o si effettuerà, in presenza dei necessari requisiti, domanda di
sospensione con integrazione salariale, secondo le vigenti previsioni di Legge.
La sospensione del lavoro disposta dall’Azienda senza retribuzione e/o con
accesso agli ammortizzatori sociali ma senza anticipo datoriale della relativa
indennità, che oltrepassi i 15 (quindici) giorni, salvo diverso Accordo tra Azienda
e RSA per il prolungamento di tale termine, darà diritto al Lavoratore di dimettersi
senza alcun obbligo di preavviso.
Art. 197 - Orario di lavoro nei Servizi: personale discontinuo o di semplice attesa
e custodia
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa
o custodia ( custodi, guardiani, portinai, addetti ai servizi antincendio, fattorini,
uscieri, addetti alla reception, centralinisti, personale addetto alla conduzione degli
impianti frigoriferi, di condizionamento o riscaldamento, autisti che non effettuano
le operazioni di carico e scarico permanendo in attesa e altre eventuali
esemplificazioni individuate dall’En.Bi.C. in sede di Interpretazione Contrattuale),
la durata normale dell’orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere fissata,
nel C ontratto d’ assunzione, oltre 40 (quaranta) ore ma entro il limite di 45
(quarantacinque) ore.
I Lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono
esclusi dall’ambito d’ applicazione della disciplina legale sull’orario di lavoro
normale di cui all'art. 3 dello stesso Decreto Legislativo ma, al contrario, sono
soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all’art. 4, salvo
eventuali deroghe previste dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello,
conciliate in funzione di rilevanti esigenze di servizio e con la salvaguardia dei diritti
alla salute e degli interessi dei Lavoratori.
L'orario settimanale di lavoro, che può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6
giorni), dovrà essere indicato nella Lettera di assunzione.
Resta fermo che, quando la variazione d’orario sia richiesta dalla natura del
servizio e da eventi imprevisti, la stessa potrà essere eccezionalmente comandata
in qualsiasi momento. N ormalmente, il comando potrà avvenire solo dopo
comunicazione scritta al Lavoratore entro 4 (quattro) giorni lavorativi dall’inizio
del mese in cui la variazione avrà effetto.
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Per i lavoratori discontinui, la retribuzione mensile dovuta è quella prevista per il
loro livello d’inquadramento (“D2” o “D1”) correlato alla mansione normalmente
svolta o al contenuto professionale prevalente. Inoltre, è lo ro riconosciuta una
specifica “Indennità di attesa” per il previsto tempo di attesa eccedente le 40 ore
settimanali. La retribuzione oraria sarà ricavata dal rapporto tra la R.M.N.
concordata e l’orario settimanale pattuito moltiplicato per il coefficiente 4,33
(quattro e trentatré), con arrotondamento all’unità. Nel caso di decimale pari a 0,5
(zerovirgolacinque), l’arrotondamento sarà all’unità superiore. Una volta superato
l’orario di lavoro normale ( dalla 46° ora settimanale), decorrerà la qualificazione
del lavoro straordinario con la maggiorazione del 14% (quattordici per cento) per
le prime 8 (otto) ore e del 17% (diciassette per cento) per le ore eccedenti.
Al pari di tutti gli altri lavoratori, le percentuali di maggiorazione saranno poi
incrementate in caso di lavoro straordinario prolungato o spezzato, come riportato
nella successiva Tabella 1).
Tab. 1): Lavoro discontinuo - Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro
straordinario *
a) Descrizione dello straordinario
b) Maggiorazione oraria
Se
“in prolungato”
*
Se
“spezzato”
*
A Entro le 8 ore settimanali di straordinario 14% 20% **
B Oltre le 8 ore settimanali di straordinario 17% 23% **
C In regime diurno in giorno di riposo - 23%
D In regime diurno in giorno festivo - 25%
E In regime notturno in giorno feriale 22% 25%
F In regime notturno in giorno di riposo - 28%
G In regime notturno in giorno festivo - 30%
* Per le definizioni del lavoro notturno, prolungato, spezzato, si rinvia all’art. 11.
** Tenuto conto della maggiore onerosità del lavoro ordinario dei lavoratori discontinui, che è su
base settimanale 45 anziché 40 ore, lo straordinario “spezzato” di cui ai punti A e B della Tabella
che precede ha una maggiorazione aumentata rispetto ai lavoratori non discontinui.
Art. 198 - Orario di lavoro: minori
In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.
TITOLO XXXV
PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE D’ORARIO
Art. 199 - Personale Direttivo: Definizione
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
174
Come prevede l'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi
generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le
disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si
applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle
caratteristiche dell'attività esercitata, non sia misurabile o predeterminabile o sia
scelta dai Lavoratori stessi.
In particolare, vi è deroga quando si tratta di Dirigenti, di Personale Direttivo, di
Personale Commerciale inquadrato quale Operatore di Vendita Gestionale,
Operatore di Vendita di 1
a
, 2
a
e 3
a
Categoria o di altri Lavoratori aventi, di fatto,
l’autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso fosse talvolta
determinato da esigenze obiettive.
A tale effetto, si conferma che è da considerarsi “Personale Direttivo” quello di
Direzione T ecnica, C ommerciale o A mministrativa dell’Azienda, con diretta
responsabilità dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'art. 3 del R.D.
1955/1923), individuato nel personale che riveste il livello “Quadro”, Impiegato
“A1” e Impiegato “A2”, della Classificazione del presente CCNL.
Premesso quanto sopra, salvo diverso Accordo Collettivo o Individuale, poiché il
Personale Direttivo, rispondendo del risultato, in via diretta o indiretta, determina
autonomamente il proprio orario di lavoro, non vi sarà specifica retribuzione per
l’eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi e
nei limiti della normalità, nel tempo pieno: al massimo 22 ore mensili.
Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di
riposo o di festività settimanale , dovrà essere distintamente retribuito con le
maggiorazioni contrattuali, salvo che nel Contratto Individuale di Assunzione sia
stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione.
In alternativa al pagamento dovuto, l’Azienda, all’atto della richiesta della
prestazione di lavoro straordinario, potrà concordarne la compensazione, alle
condizioni previste dal presente CCNL, con riposo compensativo o con il suo
accredito nella Banca delle Ore.
TITOLO XXXVI
RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE
Art. 200 - Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 (undici) ore consecutive nelle 24
(ventiquattro) ore.
Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della Contrattazione
Aziendale di Secondo livello, a fronte di valide e documentate ragioni, potranno
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
175
essere concordate deroghe, limitate e temporanee, rispetto a quanto previsto dal
presente CCNL.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra, fatte salve eventuali
ipotesi già concordate dalla Contrattazione di Secondo livello, il riposo giornaliero
normale di 11 (undici) ore consecutive ogni 24 (ventiquattro) ore, potrà essere
frazionato per non più di 12 (dodici) giorni lavorativi per anno solare, per le
prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1) tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali o
amministrativi straordinari;
2) cambio della turnistica o del “nastro orario”;
3) attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
4) fase d’avvio di nuove attività (cioè, nei primi 90 giorni);
5) attività promozionali o commerciali in occasione delle festività natalizie e
pasquali;
6) vigilanza degli impianti e custodia dei beni.
Nei casi di riposo frazionato , in aggiunta alla normale retribuzione e alle altre
eventuali maggiorazioni spettanti al Lavoratore (esempio per lavoro notturno), sarà
dovuta l’ulteriore maggiorazione del 15 % (quindici percento) della R.O.N. per
tutte le ore di lavoro svolto all’interno del riposo inizialmente previsto.
Le ore di maggiorazione, dovranno essere calcolate dal momento della richiesta
d’interruzione del riposo fino alla sua ripresa, indipendentemente dal fatto che
esse siano state o meno tutte lavorate ( per esempio per effetto di ore di viaggio,
attesa e simili).
Art. 201 - Riposo settimanale
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto a un riposo settimanale di 24
(ventiquattro) ore (festività settimanale), in aggiunta al riposo giornaliero di cui
all’articolo che precede.
Tale festività, salvo diversa previsione aziendale, sarà normalmente coincidente
con la domenica.
In caso di lavoro a turni o di aperture “ 7 giorni su 7”, il riposo settimanale cadrà
in altro giorno della settimana rispetto la domenica, preventivamente stabilito a
rotazione. Contrattualmente, nei profili d’orario “ 5+1+1” o “ 6+1+1”, oltre alla
festività settimanale è previsto un giorno di riposo aggiuntivo.
Nei servizi a turno continuo, la festività settimanale coinciderà con la data prevista
nel turno di lavoro e cadrà, prevalentemente, in giorno diverso dalla domenica.
Inoltre, nei servizi “H24” con turni “6+1+1”, la festività settimanale o festività
mobile, anziché entro il 7° (settimo) giorno, potrà essere goduta entro l’8° (ottavo)
giorno del ciclo “settimanale”. L’Azienda, normalmente, assicurerà la rotazione
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
176
dei riposi domenicali tra tutto il personale impiegato nei turni di lavoro a ciclo
continuo.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la Contrattazione
Aziendale di Secondo livello, a diversi modi di godimento della festività
settimanale rispetto alle previsioni del presente CCNL, in particolare:
1) al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del
giorno di festività, con particolare riferimento alle esigenze dei servizi continui,
che non effettuano il giorno di fermo aziendale settimanale;
2) al fine di rispondere alle esigenze di conciliazione della vita professionale con
la vita privata e le esigenze familiari dei Lavoratori;
3) nei casi in cui nel Contratto di assunzione si preveda che la festività settimanale
cada sempre in un giorno diverso dalla domenica.
Nelle ipotesi sopra elencate, la festività settimanale potrà essere usufruita a
intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14
(quattordici) giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla
Contrattazione Aziendale di Secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno
24 (ventiquattro) +11 (undici) ore di riposo ogni 7 (sette) giornate effettivamente
lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’ attesa della stipula degli
Accordi Aziendali di Secondo livello, il numero dei riposi che, in ciascun anno,
possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia, al massimo, pari
a 12 (dodici) e che nelle turnistiche “6 (lavoro) + 1 (festività o riposo) + 1 (riposo
aggiuntivo)”, il giorno di riposo aggiuntivo sia considerato “neutro” anche nei casi
in cui fosse lavorato.
Salvo che per i turnisti “6+1+1”, per i quali è già prevista un’I ndennità
onnicomprensiva, in caso di rinvio della festività oltre il 7° (settimo) giorno , in
assenza di relativo Accordo di Secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a
titolo risarcitorio, un’Indennità fissa di € 5,00 (cinque/00) per ciascuna settimana
cui la festività sia soggetta a rinvio, ma con il limite massimo di 2 (due) rinvii al
mese.
Qualora l’Accordo Aziendale di S econdo Livello fosse peggiorativo rispetto alle
previsioni di cui sopra, lo stesso dovrà essere confermato dai Lavoratori mediante
Referendum Aziendale.
Tab. 1) Sintesi sulle deroghe contrattuali al Riposo settimanale
Limiti: Due rinvii al mese, per il massimo di 12 rinvii all’anno.
Condizioni: Presenza di esigenze organizzative e riconoscimento di un’Indennità
fissa di € 5,00 lordi, per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto
a rinvio.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
177
Possibilità: Con Accordo Aziendale di S econdo livello, tra Azienda e RSA, è
prevista la possibilità di una diversa regolamentazione.
Obblighi: Se quanto precede fosse peggiorativo rispetto alla disciplina del
CCNL, per l’applicazione dell’Accordo, è necessaria la conferma
dei Lavoratori mediante Referendum Aziendale.
TITOLO XXXVII
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 202 - Permessi retribuiti
Ad esclusione degli Addetti ai turni “H24” con profili d’orario “6+1+1”, saranno
dovute al Lavoratore 48 ore annue di permesso retribuito già comprensive delle
“ex festività”, fermo restando che il loro godimento è subordinato alla richiesta in
gruppi di 4 (quattro) o di 8 (otto) ore, nel rispetto del preavviso di almeno 2 (due)
giorni lavorativi ( salvo i casi di documentata impossibilità, imprevedibilità o
urgenza) e con contemperamento delle diverse esigenze di servizio. In caso di
mancato accordo, il Lavoratore potrà farsi assistere dalla RSA/RST.
Il Lavoratore in permesso retribuito avrà diritto alla normale retribuzione (R.O.N.
o R.G.N.).
In caso di mancata fruizione ( in tutto o in parte ) delle ore maturate nell’anno, il
Lavoratore potrà essere posto in permesso o, in alternativa, il Datore avrà diritto a
liquidare la relativa indennità sostitutiva, unitamente al saldo delle competenze del
mese di maggio dell’anno successivo.
In caso di mancata liquidazione dei saldi positivi del precedente anno di
calendario, la gestione dei permessi sarà “continua”, fermo restando che eventuali
permessi retribuiti maturati oltre il saldo di 32 (trentadue ) ore dovranno essere
mensilmente sostituiti dalla corrispondente indennità.
Ai fini della maturazione dei permessi retribuiti di cui al presente articolo, il mese
si considera lavorato quando vi sia stata prestazione lavorativa per più di 14 giorni
di calendario.
Art. 203 - Sintesi dei permessi contrattuali e legali
Oltre a quanto previsto dal precedente articolo, ai lavoratori saranno riconosciuti
i permessi, le aspettative e i congedi riportati in sintesi nelle successive Tabelle.
Per eventuali altre previsioni non presenti nel CCNL, si dovrà far esclusivo
riferimento alle disposizioni dei Contratti individuali di lavoro, dei Contratti
Collettivi di Secondo livello applicabili e delle Leggi vigenti.
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1) Riposi compensativi retribuiti per lavoro straordinario (previsione
contrattuale)
Durata Condizioni Retribuzione *
Riposi di 4 o 8 ore,
per un limite
complessivo pari al
saldo delle ore di
straordinario con
riposo compensativo
effettuato dal
Lavoratore.
Il lavoratore potrà richiedere i riposi
retribuiti nel rispetto del preavviso di
almeno 2 (due) giorni lavorativi, salvo
i casi di documentata impossibilità,
imprevedibilità o urgenza.
Per la concessione di tali permessi,
l’Azienda dovrà privilegiare la scelta
del lavoratore, conciliandola alle
eventuali inderogabili esigenze di
servizio.
In caso di mancato accordo, il
Lavoratore potrà farsi assistere dalla
RSA/RST.
Il Lavoratore in riposo
compensativo avrà
diritto alla normale
retribuzione (R.O.N. o
R.G.N.)
2) Aspettative, Permessi e Congedi Straordinari (previsione legale)
Tipologia Durata Retribuzione *
Matrimonio di un figlio 1 giorno per evento Retribuzione
Giornaliera Normale,
senza maggiorazioni.
Decesso o grave infermità
documentata di
padre/madre,
fratello/sorella, coniuge,
figli, nonno/a, suocero/a,
convivente purché risulti
stabile la convivenza con il
Lavoratore da
certificazione anagrafica
(L. 53/2000).
3 giorni lavorativi per anno
In alternativa, nei casi di
documentata grave infermità, il
Lavoratore, ferma restando la
compatibilità organizzativa,
potrà concordare con l’Azienda
diversi modi di espletamento
dell'attività lavorativa.
Al Lavoratore donatore di
midollo osseo
Secondo disposizioni L. 6
marzo 2001 n. 52, art. 5.
Retribuzione
Giornaliera Normale,
senza maggiorazioni,
con diritto del Datore di
richiedere il rimborso
all’INPS tramite
conguaglio sui contributi
dovuti (UniEmens).
Al Lavoratore donatore di
sangue
24 ore di riposo dal momento
in cui il dipendente si è
assentato dal lavoro per la
donazione di sangue.
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I Lavoratori che adempiono
funzioni presso gli Uffici
elettorali hanno diritto, a
richiesta con almeno un
giorno di anticipo, salvo che
nei casi imprevisti, ad
assentarsi dal lavoro per
tutto il periodo
corrispondente alle
operazioni di consultazioni
elettorali e referendarie.
La durata del permesso sarà
conforme alle disposizioni del
D.P.R. 361/1957.
Il Lavoratore dovrà documentare,
mediante attestazione del
Presidente del seggio, la data,
l’orario di inizio e di chiusura
delle operazioni.
Retribuzione Giornaliera
Normale, in quanto il
periodo è considerato
lavorato a tutti gli effetti.
Nel caso in cui il periodo
comprenda giorni festivi
o non lavorativi, il
Lavoratore avrà diritto
alla retribuzione della
“festività o del riposo non
goduti” o a riposi
compensativi.
Cariche elettive per i
membri del Parlamento
nazionale o europeo e dei
Consigli regionali.
Aspettativa per tutta la durata del
mandato.
L’aspettativa non è
retribuita e non
decorrono le retribuzioni
differite, il T.F.R. né
l’anzianità di servizio.
Il Lavoratore potrà
ottenere, su richiesta
all’INPS, l’accredito della
contribuzione figurativa.
Cariche elettive per Sindaci,
Presidenti delle province,
Presidenti dei Consigli
comunali e provinciali,
Presidenti dei Consigli
circoscrizionali, Presidenti
delle comunità montane e
delle unioni di comuni,
nonché i membri delle
Giunte di comuni.
Aspettativa per tutta la durata del
mandato.
L’aspettativa non è
retribuita, ma è
considerata come servizio
effettivamente prestato.
Il Datore di lavoro, alle
condizioni di Legge, ha
diritto al rimborso della
quota annuale di
accantonamento per il
T.F.R.
Cariche elettive per i
membri dei Consigli
comunali, provinciali e altri
enti publici territoriali
Permessi retribuiti e non
retribuiti, come previsto dal
D.Lgs. 267/2000:
• per il tempo necessario alle
sedute e allo spostamento;
• ulteriori permessi non
retribuiti per lo svolgimento
del mandato.
Quando è prevista la
retribuzione, la stessa è
anticipata dal Datore di
lavoro, che ne richiederà
il rimborso all’Ente
presso il quale il
lavoratore esercita la
funzione elettiva.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
180
Tipologia Durata Retribuzione *
Consiglieri/e nazionali,
regionali o Consigliera
provinciale di parità
Permessi retribuiti per un
massimo di 50 ore lavorative
mensili medie in caso di
consiglieri nazionali o regionali;
se provinciali, massimo 30 ore
lavorative mensili medie.
I permessi devono essere richiesti
dal lavoratore con un preavviso di
almeno 3 giorni.
L’onere delle assenze è a
carico dell’Ente di
riferimento del lavoratore
Consigliere.
* Sia i permessi retribuiti goduti, che le loro indennità sostitutive, saranno liquidate con l’aliquota
oraria ordinaria vigente all’atto del loro godimento o pagamento.
3) Permessi e agevolazioni per lavoratori studenti (previsione legale: art.
10, L. 300/1970 e contrattuale)
Permessi e agevolazioni Destinatari e Condizioni Retribuzione
Sono concessi permessi per
i giorni degli esami.
Inoltre, è data la possibilità
di concordare un orario di
lavoro, purché compatibile
con le esigenze
dell’Azienda, che permetta
la frequenza dei corsi e la
preparazione degli esami.
Infine, vi è l’esenzione dal
prestare lavoro
straordinario durante i
riposi settimanali.
• Lavoratori che intendono
frequentare corsi di studio in
scuole dell’obbligo o
superiori statali, parificate o
legalmente riconosciute o
abilitate al rilascio di titoli
legali di studio, nonché corsi
regolari per il conseguimento
del diploma di scuola
secondaria superiore e dei
diplomi universitari o di
laurea.
• È necessaria la
documentazione di
frequenza del corso e delle
prove d’esame. Inoltre, il
Datore può chiedere ai
lavoratori studenti la
produzione dei Certificati di
iscrizione ai corsi.
Retribuzione
Giornaliera Normale,
senza maggiorazione.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio
in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nonché
corsi regolari per il conseguimento del diploma di scuo la
secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea
potranno usufruire, a richiesta e per la preparazione degli esami,
I permessi saranno
retribuiti previa
presentazione della
documentazione
ufficiale degli esami
che il lavoratore
intende sostenere e la
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
181
di 40 ore di permesso straordinario per ogni anno solare, per un
periodo massimo di 3 anni (per un totale complessivo di 120 ore
nel triennio). Se richiesto dal Lavoratore, nel medesimo anno
solare, potranno essere utilizzate fino a 60 ore di permesso
straordinario (anziché 40), fermo restando il limite massimo
complessivo di 120 ore nel triennio. Quanto precede, al fine di
contemperare le opposte esigenze del lavoratore e quelle relative
all'attività lavorativa ed anche tenuto conto che le sessioni di
esami sono programmate normalmente almeno su base
semestrale.
Anche i Lavoratori assunti a tempo determinato avranno diritto
ai permessi per studio di cui alla presente Tabella, in modo
proporzionato ai mesi di contratto a termine (40 ore anno : 12
mesi x mesi di contratto a termine, per tali intendendosi quelli
che superano i 14 giorni nel mese di calendario considerato).
Restano possibili condizioni di miglior favore che le Parti
potranno attivare in sede aziendale mediante la Contrattazione
di Secondo livello o con Accordi Individuali.
Infine, le Parti ricordano che, sempre in ottica di conciliazione
delle diverse esigenze di lavoratore- impresa, anche i regimi di
flessibilità dell'orario di lavoro potrebbero rappresentare uno
strumento utile per i Lavoratori Studenti, come, a titolo di
esempio, la Banca delle Ore. In tal modo, il Lavoratore Studente
avrebbe diritto ad un numero di permessi pari alle ore prestate
in intensificazione dell'orario ordinario di lavoro, con diritto,
ovviamente, alla normale retribuzione e l’impresa manterrebbe
la propria attività.
Per quanto riguarda invece la formazione professionale e/o
comunque collegata alle attività lavorative svolte dal Lavoratore,
si rinvia alle previsioni "Formazione e Aggiornamento" del
presente CCNL.
successiva prova
dell'esame effettuato,
nel rispetto di un
preavviso minimo di
due mesi.
4) Congedo per la formazione (previsione legale: L. 53/2000)
Durata Destinatari e Condizioni Retribuzione
Congedo
per un
massimo di
6 mesi,
purché
entro gli 11
mesi previsti
nell’intera
vita
lavorativa.
• Lavoratori con anzianità di servizio di
almeno 5 anni presso la stessa Azienda
• Al fine di completare la scuola dell’obbligo,
conseguire un titolo di studio di secondo
grado o diploma universitario o di laurea e
per partecipare ad attività formative diverse.
• Esso non è cumulabile con ferie, malattia o
altri congedi e può essere frazionato solo se
compatibile con i carichi di lavoro o con le
eventuali sostituzioni.
Non è prevista la
retribuzione diretta,
differita, il T.F.R., la
contribuzione né la
decorrenza
dell’anzianità di
servizio.
Alle condizioni legali,
il dipendente potrà
richiedere il riscatto
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
182
• Esso dev’essere richiesto con un preavviso
pari al triplo della sua durata, con il limite
minimo di 30 giorni e massimo di 3 mesi.
• Il congedo sarà riconosciuto dall’Azienda
compatibilmente con le motivate e
inderogabili esigenze di servizio.
del periodo o la
successiva
prosecuzione
volontaria.
5) Aspettativa per gravi motivi di salute di un familiare (previsione legale : D.M.
278/2000) **
Definizione e Durata Condizioni Retribuzione
Il lavoratore potrà
ottenere, previa sua
richiesta, per
comprovate e gravi
ragioni di salute della
propria famiglia
anagrafica, dei soggetti
obbligati agli alimenti
di cui all’art. 433 c.c.,
anche se non
conviventi, nonché dei
portatori di handicap,
parenti o affini entro il
terzo grado, anche se
non conviventi, un
periodo di aspettativa
non retribuita della
durata di 15 giorni
continuativi, per ogni
anno completo
d’anzianità maturata,
fino ad un massimo di
6 mesi.
L’aspettativa di cui al
presente punto, rientra
tra i periodi di congedo
di durata non
superiore a due anni
nell'arco della vita
lavorativa di cui al
D.M. 278 del 21 luglio
2000.
• Comprovate situazioni che
comportano un impegno particolare e
personale nella cura e nell'assistenza
del familiare, derivanti da patologie
acute o croniche che gli determinano
una temporanea o permanente
riduzione o perdita dell'autonomia.
• Durante tale aspettativa, il Lavoratore
avrà diritto alla conservazione del
posto di lavoro.
• Il Datore di lavoro dovrà accogliere la
richiesta di aspettativa contemperando
le necessità del Lavoratore alle
esigenze organizzative e tecnico-
produttive, ivi compresa
l’impossibilità derivante dall’obbligo
di rispettare scadenze tassativamente
previste dalla Legge o simili. Il Datore
potrà negare il congedo quando il
rapporto è stato instaurato a tempo
determinato per la sostituzione di
altro dipendente in congedo.
• Il Datore è tenuto a rilasciare al
termine del rapporto di lavoro
l'attestazione del periodo di congedo
fruito dal Lavoratore ai sensi del
presente punto 5).
• Il lavoratore dipendente che entro 7
giorni di calendario dalla scadenza del
periodo d’aspettativa non si presenti
per riprendere servizio e non
documenti la causa di forza maggiore
o di sopravvenuta impossibilità, previo
esperimento della procedura
disciplinare, sarà passibile di
L’aspettativa sarà
senza retribuzione
e senza
decorrenza
dell’anzianità di
servizio a tutti gli
effetti contrattuali,
ivi compreso il
T.F.R., né della
contribuzione
previdenziale.
Alle condizioni
legali, il
dipendente potrà
richiedere il
riscatto del
periodo o la
successiva
prosecuzione
volontaria.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
183
** In altri casi di documentata forza maggiore o di grave problema familiare del dipendente non
rientranti nei precedenti, il Lavoratore potrà concordare con l’Azienda la concessione di
congedi/permessi non retribuiti o il godimento di ore già accreditate presso la Banca delle Ore.
licenziamento per giustificato motivo
soggettivo.
• Il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione della
presente aspettativa è nullo.
• L’Azienda, qualora accerti che
durante il periodo d’aspettativa siano
venuti meno i motivi che ne hanno
giustificata la concessione, potrà
richiedere al Lavoratore di riprendere
il lavoro entro il termine di 7 giorni di
calendario.
• Il Lavoratore avrà diritto di rientrare
al lavoro prima del termine del
congedo, dando preventiva
comunicazione al Datore, nel rispetto
del seguente preavviso: almeno 3
giorni, in caso di aspettativa della
durata iniziale inferiore a 45 giorni o
di almeno 7 giorni, in caso di
aspettativa della durata iniziale
superiore a 45 giorni.
• Durante l’aspettativa, il Lavoratore
non può svolgere altra attività
lavorativa. Viceversa, nel caso in cui
presti a terzi lavoro subordinato, se
retribuito, sarà passibile di
licenziamento per grave lesione del
rapporto fiduciario, c.d. per giusta
causa o in tronco; se non retribuito,
sarà licenziabile per giustificato
motivo soggettivo, cioè con
riconoscimento del preavviso
contrattuale.
• Nel caso in cui, durante l’aspettativa e
in assenza di preventivo accordo
scritto con l’Azienda, il Lavoratore
presti l’opera in forma diversa dal
lavoro subordinato, sarà passibile di
licenziamento per giustificato motivo
soggettivo.
• Per tutto quanto non previsto nel
presente punto, si rinvia al D.M.
278/2000.
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In caso di brevi permessi non retribuiti, la relativa trattenuta oraria dovrà comprendere, oltre la
R.O.N., le quote orarie di retribuzioni differite e di T.F.R. Perciò, essa dovrà essere incrementata
del 25% in modo da permettere, alla naturale scadenza, la normale erogazione dell’indennità di
ferie, della tredicesima mensilità e del T.F.R.
6) Congedo matrimoniale (previsione legale e contrattuale)
Durata Condizioni Retribuzione
In occasione del primo matrimonio
civile, ai lavoratori non in prova, sarà
concesso un periodo di congedo
matrimoniale retribuito pari a 15 giorni
consecutivi di calendario.
I lavoratori assunti a tempo determinato
con contratto della durata di almeno 12
mesi, hanno diritto di usufruire del
congedo matrimoniale come i lavoratori
a tempo indeterminato, purché tale
congedo sia compreso entro il termine
finale pattuito.
Qualora per necessità personali del
lavoratore o inerenti alla produzione o
ai servizi svolti non fosse possibile, in
tutto o in parte, l’utilizzo del congedo
all’epoca del matrimonio, il periodo
potrà essere concesso o completato nei
successivi 30 giorni dalla celebrazione
delle nozze.
In occasione dell’eventuale secondo
matrimonio civile, in costanza di
dipendenza dalla stessa Azienda, il
congedo sarà ridotto a 8 giorni, sempre
consecutivi, di calendario.
In via ordinaria, la
richiesta di congedo
dovrà essere presentata
dal lavoratore con un
termine di preavviso
pari a 15 giorni
lavorativi.
Entro 30 giorni dal
termine del periodo di
congedo matrimoniale,
il lavoratore dovrà
produrre copia del
Certificato di
matrimonio ovvero
una Dichiarazione
sostitutiva autenticata.
Il periodo di congedo
non può essere
computato in conto
ferie, né essere
considerato quale
periodo di preavviso di
licenziamento.
Il periodo di
congedo è
considerato a
tutti gli effetti
lavorato, con
diritto del
lavoratore a
percepire la
Retribuzione
Giornaliera
Normale.
Per gli operai si
rinvia alla
disciplina in
materia, che
prevede il
riconoscimento
di un’Indennità a
carico dell’INPS.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
185
7) Congedo per donne vittime di violenza di genere
Durata Condizioni Indennità
Tale congedo
spetta per un
periodo massimo
di 3 mesi,
equivalenti a 90
giornate di prevista
attività lavorativa
(pertanto un mese
di congedo
equivale a 30
giornate di
astensione effettiva
dal lavoro).
Segue
Esso non è fruibile
né indennizzabile
nei giorni in cui
non vi è obbligo
per la Lavoratrice
di prestare attività
lavorativa.
Per fruire del congedo indennizzato la
lavoratrice deve:
• essere inserita in percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati dai servizi
sociali del C omune di residenza o dai
centri antiviolenza o dalle case rifugio;
• preavvisare il datore di lavoro almeno
7 giorni prima dell’inizio del congedo,
salvi casi di oggettiva impossibilità;
• indicare al datore di lavoro l’inizio e
la fine del periodo di congedo. Per la
presentazione della domanda, la
Lavoratrice potrà farsi assistere dai
Patronati di riferimento, ivi compreso
il Patronato ENCAL CISAL.
• consegnare al datore di lavoro la
certificazione relativa al percorso
di protezione.
Il congedo può essere fruito su base
giornaliera o oraria, a seconda della
preferenza della Lavoratrice.
In caso di congedo orario, l’astensione
potrà avvenire per un numero di ore pari
alla metà dell’orario medio giornaliero
(contrattuale) del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed
immediatamente precedente a quello nel
corso del quale ha inizio il congedo.
Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia
alla normativa legale vigente in materia (Art.
24, D.Lgs. 80/2015 e s.m.i.).
Indennità
giornaliera pari al
100% dell’ultima
retribuzione della
Lavoratrice, da
calcolare
prendendo a
riferimento le sole
voci fisse e
continuative della
retribuzione stessa.
L’indennità è
anticipata dal
Datore di lavoro e,
successivamente,
conguagliata sui
contributi dovuti
all’INPS, mediante
apposita procedura.
8) Altri Congedi o Aspettative (previsione legale)
Tipologia Condizioni
Soccorso alpino e speleologico Per le fattispecie specifiche riferite ai lavoratori ai
quali si applica il presente CCNL, si rinvia alle
disposizioni legislative vigenti in materia.
Volontariato per Servizio
civile
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Lavoratori tossicodipendenti e
loro familiari
Portatori di handicap e
Invalidi
TITOLO XXXVIII
FESTIVITÀ E FESTIVITÀ ABOLITE
Art. 204 - Festività
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la
Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati.
1. Festività nazionali:
a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione;
b. 1° maggio - Festa del Lavoro;
c. 2 giugno - Festa della Repubblica;
2. Festività religiose cattoliche:
a. 1°gennaio - Maria Santa Madre di Dio;
b. 6 gennaio - Epifania del Signore;
c. il giorno del Lunedì di Pasqua;
d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Vergine Maria;
e. 4 ottobre - Giorno di San Francesco d’Assisi;
f. 1° novembre - tutti i Santi;
g. 8 dicembre - Immacolata Concezione della Vergine Maria;
h. 25 dicembre – Santo Natale del Signore;
i. 26 dicembre – Santo Stefano Protomartire;
j. il Giorno del Santo Patrono.
Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è
dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la
retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la
retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste
dal CCNL per il lavoro straordinario o supplementare.
Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in
conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al
presente articolo.
In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con
il giorno di riposo, e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento
di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
187
al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di
“festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di
coincidenza della festività con l’ eventuale periodo di sospensione dal servizio e
dalla retribuzione.
* Per effetto di Sentenze della Cassazione (per tutte, Sezione Lavoro n. 16592/2015), l’obbligatorietà
a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo dovrà derivare da un Accordo individuale
tra Lavoratore e Datore di lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori per i quali è previsto
il lavoro in turni continui, si dovrà precisare che i turni di lavoro ordinario comprenderanno, a
rotazione, anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per
accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di lavoro potrà richiedere l’accordo
del Lavoratore mediante sottoscrizione assistita di apposita Integrazione al Contratto di assunzione.
3. Festività di altre Religioni o di altri Culti : in sede aziendale, con apposito
Accordo di Secondo Livello, le Parti potranno definire particolari trattamenti
per la disciplina di festività di altre Religioni o di altri Culti rispetto a quelli
previsti dal presente CCNL.
Art. 205 - Festività abolite
Le festività legalmente abolite, cosiddette “festività soppresse” sono:
a) il 19 marzo, la festività di San Giuseppe;
b) il giorno dell’Ascensione di Gesù;
c) il giorno del Corpus Domini;
d) il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo.
In loro sostituzione, sono previsti i permessi retribuiti di cui all’art. 202.
La festività del 4 novembre, come previsto dalla Legge n. 54/1977, ha “luogo nella
prima domenica di novembre ” e, pertanto, la ricorrenza sarà retribuita, quale
“festività non goduta” in aggiunta alle normali competenze mensili di novembre,
con 1/26° della Retribuzione Mensile Normale.
Le Parti si danno atto che la presente disciplina sostituisce i precedenti Accordi in
materia di Festività Abolite.
TITOLO XXXIX
INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI
Art. 206 - Intervallo per la consumazione dei pasti
Il tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversa configurazione dell’intervallo
che fosse prevista nella Lettera di Assunzione, o diversi Accordi Aziendali di
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
188
Secondo livello tra Azienda e RSA, in funzione delle esigenze di servizio conciliate
a quelle familiari o personali, potrà avere le seguenti durate.
a) Lavoratori giornalieri (e a tempo pieno): l’intervallo normale potrà essere da
30 (trenta) minuti a un massimo di 2 ore (due ore).
b) Lavoratori turnisti con 2 turni giornalieri: sarà aziendalmente concordata una
pausa di 15 (quindici) minuti che potrà:
• comporre l’orario giornaliero di lavoro a tempo pieno (7,75 ore
lavorate e 0,25 ore di pausa);
• essere inserita all’interno del turno di 8 (otto) ore di effettivo lavoro.
In questo caso, la presenza in azienda del dipendente sarà di 8,25 ore
giornaliere, di cui 8 retribuite e 0,25 ore di pausa retribuita, la quale
potrà essere o non essere retribuita , secondo gli accordi tra le Parti
aziendali.
La pausa giornaliera potrà essere anche di 30 minuti (0,5 ore); in tal caso essa non
sarà retribuita e il L avoratore a tempo pieno sarà presente 8,5 ore, di cui 8 ore
lavorate e 0,5 ore di pausa non retribuita. Con Accordo aziendale, sarà possibile
anche modificare il profilo d’orario giornaliero, per esempio con 7,75 ore lavorate;
0,25 ore di pausa retribuita e 0,25 ore di pausa non retribuita.
Per quanto precede, ma fatti salvi diversi Accordi Aziendali di Secondo livello, i
Lavoratori turnisti che operano su due turni giornalieri effettueranno le pause nei
seguenti modi:
• se le pause sono di 0,25 ore (15 minuti), le stesse saranno effettuate all’interno
dell’Azienda;
• se le pause sono di almeno 0,5 ore (30 minuti), le stesse potranno, a seconda
delle consuetudini aziendali, essere godute all’interno e/o all’esterno
dell’Azienda. In quest’ultimo caso , anche ai fini assicurativi, il Lavoratore,
documenterà formalmente la durata di ciascuna pausa.
Tab. 1): Esemplificazioni delle Pause nei turni alterni con profili d’orario “5 + 2”
Turni
Ore - Minuti
Tempo
Lavorato
(in ore)
Pausa non retribuita Durata Pausa
(in ore e minuti)
06-14,15 8,00 0,25 0,25 ore 15 minuti 14,15-22,30 8,00 0,25
06-14,30 8,00 0,50 0,50 ore 30 minuti 14,30-23 8,00 0,50
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Tab. 2): Due esemplificazioni delle Pause nei turni alterni con profili d’orario “6 + 1”
Turni
Ore - Minuti
Tempo
Lavorato
(in ore)
Pausa non retribuita Ore a debito *
8,15-14,15 6,00 0,25 ore
(15 minuti) 0,66 (4 minuti)
14,15-20,15 6,00 0,25 ore
(15 minuti) 0,66 (4 minuti)
* Ore lavorate in meno rispetto alle ordinarie 40 ore settimanali, che potranno
essere utilizzate tramite la Banca delle Ore per compensare intensificazioni
dell’orario di lavoro o per lo straordinario con riposo compensativo.
c) Lavoratori “H24” su 3 turni giornalieri: sarà prevista una pausa di 15 (quindici)
minuti retribuiti nell’arco delle 8 (otto) ore di lavoro. Normalmente, tale pausa
sarà autonomamente gestita dal/i Lavoratore/i, nel rispetto della compatibilità
con le esigenze lavorative (es. pausa alternata, per reparti, in successione,
contemporanea ecc.).
Tab. 3): Esemplificazioni delle Pause nei turni continui con profili d’orario “6+1+1”
Turni
Tempo
Lavorato
(in ore)
Pausa retribuita * Tempo in azienda
06-14 7,75 0,25 ore (15 minuti) 8
14-22 7,75 0,25 ore (15 minuti) 8
22-06 7,75 0,25 ore (15 minuti) 8
* La pausa retribuita va goduta all’interno del ciclo di lavoro e sarà, per quanto possibile, gestita dal
Lavoratore in modo da assicurare al meglio la regolare continuità del servizio.
TITOLO XL
MATERNITÀ
Art. 207 - Maternità
In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro,
la Lavoratrice dipendente ha l’obbligo di esibire all’Azienda, all’INPS e al gestore
dell’Assistenza Sanitaria Integrativa, il certificato medico rilasciato dall’ufficiale
sanitario o dal medico del S.S.N. indicante la data presunta del parto, fermo
restando che p er usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio, la
Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare all’INPS, entro 30 (trenta) giorni dal
parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la Dichiarazione sostitutiva prevista
dalla Legge.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
190
Durante i periodi di gravidanza e puerperio, la Lavoratrice dipendente ha diritto
di astenersi dal lavoro secondo i modi stabiliti dalle norme di Legge vigenti.
La Lavoratrice dipendente ha diritto all’erogazione da parte dell’INPS di
un’indennità giornaliera per tutto il periodo del congedo di maternità obbligatoria,
pari all’80% (ottanta per cento) dell’imponibile contributivo del mese
immediatamente precedente a quello d’inizio del congedo e, durante l’astensione
facoltativa, di un’indennità giornaliera del 30% (trenta percento), a seconda dei casi
previsti dalla normativa.
Inoltre, durante il periodo “obbligatorio”, l’Azienda integrerà una quota
all’Indennità INPS atta a garantire la retribuzione mensile normale che sarebbe
spettata alla Lavoratrice, ad esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai
modi e all’onerosità della prestazione.
L'indennità INPS è anticipata dal Datore di lavoro e il relativo importo sarà posto
a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS secondo la prassi in
uso.
Inoltre, d urante il periodo “obbligatorio”, l’Azienda integrerà una quota
all’Indennità INPS atta a garantire la retribuzione mensile normale che sarebbe
spettata alla Lavoratrice, ad esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai
modi e all’onerosità della prestazione.
Per la compilazione e la trasmissione della richiesta di congedo di maternità, la
Lavoratrice (o il Lavoratore), potrà richiedere l’assistenza del Patronato ENCAL -
CISAL (www.encalcisal.org).
Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l’INPS,
a domanda, provvederà direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità.
I periodi di congedo di maternità obbligatoria devono essere computati
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima
mensilità e alle ferie.
Per tutto quanto non qui definito, si rinvia alla normativa legale vigente in materia.
La Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per
tutto il periodo di gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età del
bambino.
In tale periodo opera, quindi, il divieto di licenziamento, salvo in caso di:
a) esito negativo della prova;
b) licenziamento per giusta causa;
c) cessazione dell’attività dell’Azienda;
d) nel tempo determinato, ultimazione della prestazione per la quale la
Lavoratrice fosse stata assunta, o risoluzione del rapporto di lavoro per
scadenza del termine.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
191
Prestazioni e sussidi contrattualmente erogati tramite il sistema bilaterale En.Bi.C.,
a sostegno della maternità
A titolo di ulteriore beneficio alla Lavoratrice Madr e, le Parti prevedono, oltre
all’integrazione datoriale durante il periodo di astensione obbligatoria, anche
specifici benefici che, sinteticamente, si riportano nella sottostante Tabella.
Genitore Prestazioni Straordinarie *
Lavoratrice/Lavoratore
iscritto all’En.Bi.C.
• Bonus per la nascita o l’adozione di un figlio (max € 1.000,00)
• Contributo spese per assistenza pediatrica (max € 200,00)
• Contributo spese per iscrizione all’asilo nido (max € 400,00)
• Contributo spese per assistenza a familiare non autosufficiente
(max € 3.600,00)
• Contributo spese per terapia a bambini autistici o con disturbi del
linguaggio (max € 500,00)
• Contributo spese per centri estivi (max € 100,00)
• Contributo spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico
(€ max 100,00)
Per ulteriori informazioni, i requisiti specifici e i modelli di richiesta, si rinvia al
Regolamento dell’Ente ed al sito: www.enbic.it
TITOLO XLI
FERIE
Art. 208 - Ferie: maturazione
Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 (quaranta)
ore settimanali (giornalieri o turnisti “5+2” o “6+1” ) matura, per ciascun mese a
tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33 (tredici virgola trentatr é) ore di ferie,
corrispondenti a 160 (centosessanta) ore di ferie annuali, 28 (ventotto) giornate di
calendario o a 4 (quattro) settimane, sempre di calendario.
Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla maturazione del rateo mensile di ferie
di 13,33 ore moltiplicato per l’“Indice di Prestazione”.
Se il Lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso dell’anno, la maturazione del
rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la maturazione
dei ratei di tredicesima. Pertanto, le frazioni di mese superiori a 14 (quattordici)
giorni si considerano come mese intero.
Nei turni “6+1+1”, con orario medio di lavoro ordinario di 48 (quarantotto) ore
ogni 8 giorni , c.d. ciclo “settimanale” (per 45,62 “cicli settimanali”, anzich é gli
ordinari 52 ), per garantire un periodo feriale di 4 (quattro) cicli “settimanali”
completi, anche al fine di permettere le alternanze dei lavoratori a cicli settimanali
completi, saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
192
dei permessi retribuiti. Pertanto, il rateo mensile di ferie e permessi maturato da
chi lavora con la turnistica “6+1+1” sarà di 16 (sedici) ore (192 : 12 = 16).
Ciascuna settimana solare di ferie godute diminuirà le “ferie residue” di tante ore
quante quelle che sarebbero lavorabili durante le ferie stesse.
Analogamente avverrà nel corso dei cicli settimanali nelle turnistiche “6+1+1”.
Eventuali festività cadenti nel periodo delle ferie godute, saranno accantonate, o
retribuite, quali “permessi retribuiti maturati” dal Lavoratore nel valore di 6,66 ore
per ciascuna Festività, ivi comprese quelle cadenti di sabato. In alternativa, nel “5
+ 2” si potrà scegliere di retribuire 8 ore per ciascuna Festività cadente nei primi 5
giorni della settimana.
Art. 209 - Ferie: regolamentazione
Le ferie saranno godute esclusivamente in periodi settimanali interi e, salvo diverso
e motivato Accordo di Secondo livello, non potranno essere frazionate in più di 2
(due) periodi. Ciò, in quanto, normalmente ed in caso di richiesta del Lavoratore,
le ferie dovranno essere godute per almeno due settiman e consecutive nel corso
dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al
termine dell'anno di maturazione.
Eccezionalmente, è facoltà dell’Azienda fissare, con Accordo aziendale di
Secondo livello, un periodo di ferie consecutive pari a 3 (tre) settimane; in tal caso
il Lavoratore, fermo restando le compatibilità irrinunciabili, avrà diritto di
precedenza nel fissare la 4° (quarta) settimana.
Il Lavoratore ha il “ diritto-dovere” di programmare con congruo anticipo le
settimane di ferie annuali eccedenti quelle previste dall’Azienda, salvo Accordi in
deroga che potranno essere raggiunti con il Lavoratore, in funzione di sue
particolari esigenze, conciliate con quelle di servizio.
Nella compilazione del calendario estivo delle ferie , si terrà conto delle richieste
dei Lavoratori, compatibilmente con le esigenze di servizio e con l’eventuale
presenza di minori nel nucleo familiare.
In caso di richieste concorrenti per i medesimi periodi, esse si risolveranno con il
criterio della rotazione.
Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità,
salvo che in caso di cessazione del rapporto di lavoro; per cui al Lavoratore spetterà
l’indennità sostitutiva per “ferie maturate e non godute”.
Quale eccezione al divieto di monetizzazione delle ferie, a domanda del
Lavoratore e con accordo dell’Azienda, in via eccezionale , potranno essere
liquidati, con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 30% (trenta percento)
quale risarcimento per il mancato godimento delle ferie, i saldi di ferie non godute
che siano state maturate dal dipendente oltre il terzo anno solare precedente.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
193
La gestione delle ferie avverrà a ciclo continuo, con evidenza mensile nel cedolino
paga delle ore maturate, delle ore effettivamente godute e dei saldi spettanti.
Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che abbiano necessità
di godere di un periodo di ferie unitario e prolungato, il saldo ferie annuali potrà
essere, temporaneamente, negativo o positivo nella misura massima di 40
(quaranta) ore nel primo biennio di anzianità, 80 (ottanta) nel secondo e 120
(centoventi) dal terzo. In caso di cessazione, l’eventuale saldo negativo sarà di
diritto trattenuto da tutte le competenze di fine rapporto.
Eccezionalmente e per motivi proporzionati, l’Azienda potrà richiamare il
Lavoratore nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del dipendente
a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle
documentate spese sostenute per il rientro al lavoro e per il ritorno in ferie.
La malattia insorta durante il periodo di ferie, comunicata nei termini contrattuali
e regolarmente certificata, nei casi previsti dal successivo Titolo ne sospende il
godimento.
Il periodo di ferie non goduto per effetto della malattia, salvo diverso accordo con
l’Azienda, non sarà utilizzato quale prolungamento automatico delle ferie, ma
dovrà essere goduto solo in un successivo momento e sempre previo accordo con
l’Azienda. Si ricorda che, in caso di malattia insorta durante le ferie, l’integrazione
datoriale potrà essere sospesa qualora fosse impossibile effettuare la visita medica
di controllo, così come previsto al successivo articolo “ Malattia o Infortunio non
professionali”.
Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore la Retribuzione Mensile Normale;
ai Lavoratori “H24” spetterà anche, pro-quota, l’Indennità Mensile “6 + 1 + 1”.
Il periodo di preavviso contrattualmente dovuto, salvo diverso Accordo assistito
tra l’Azienda e il Lavoratore, non potrà essere computato nelle ferie.
Ai lavoratori minori, le ferie dovranno essere riconosciute nella misura prevista
dalla Legge.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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TITOLO XLII
MALATTIA O INFORTUNIO NON PROFESSIONALI
Art. 210 - Malattia o infortunio non professionali
Si prevede la seguente disciplina:
Malattia:
Condizioni
L’assenza, nel suo inizio ed in ogni prognosi successiva, deve essere comunicata
dal lavoratore con tempestiva diligenza, normalmente prima dell’inizio del turno
di lavoro. In caso di eccezionali difficoltà e salvo documentata impossibilità o
forza maggiore, dovrà comunque essere comunicata, entro le prime 4 (quattro)
ore dall'inizio o dalla continuazione dell'assenza stessa.
La certificazione medic a, invece, dev’essere inoltrata o resa disponibile
all’Azienda tramite comunicazione del relativo protocollo, entro il giorno
successivo all’inizio o continuazione dell’assenza.
In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni e di provato impedimento, le
assenze saranno considerate ingiustificate, con le conseguenti decurtazioni
retributive (dirette e differite) e l’attivazione delle sanzioni disciplinari
contrattualmente previste.
Malattia:
Periodo
di comporto
Il “periodo di comporto contrattuale ” dev’essere calcolato per determinare il
numero massimo dei giorni indennizzabili al lavoratore e per fissare il termine
di conservazione del rapporto di lavoro. Esso ha le seguenti durate, in funzione
degli anni di anzianità compiuti all’inizio dell’ultimo episodio di malattia o
infortunio non professionale:
1. Lavoratore non in prova, fino a 2 (due) anni di anzianità compiuta: ha diritto
al mantenimento del posto di lavoro per un massimo di 90 (novanta) giorni
solari, continuati o frazionati, computando tutte le prognosi intervenute
nell’arco del biennio stesso.
2. Oltre 2 (due) anni di anzianità: il Lavoratore ha diritto al mantenimento del
posto per assenze anche non continuative o riferite a eventi morbosi diversi,
per 90 (novanta) giorni solari, con l’incremento di 2 (due) giorni solari per
ciascun mese lavorato* oltre il biennio, ma con il limite massimo di 365
(trecentosessantacinque) giorni di prognosi complessiva , fermo restando
che il computo va effettuato all’interno dell’ arco temporale mobile di 5
(cinque) anni, decorrenti, a ritroso, dall’inizio dell’ultimo episodio morboso
e computando anche la prognosi in corso ai periodi di malattia pregressi. *
A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 (quattordici) giorni sarà
considerata mese intero.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita , come ad esempio
l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, al lavoratore che ne
faccia richiesta, potranno essere riconosciuti 30 (trenta) giorni aggiuntivi al
computo del periodo di comporto, purchè la richiesta venga effettuata in d ata
antecedente e/o contestuale alle cure da effettuare, ed a condizione che il
periodo massimo di conservazione del posto di lavoro non sia ancora maturato.
L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie
salvavita di cui al comma precedente deve essere rilasciata dalle competenti
struttura medico-legali delle aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei
casi pre visti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche
amministrazioni.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
195
Segue
Malattia:
Periodo di
comporto
La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal
dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le
disposizioni di cui ai commi precedenti.
La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle
terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva
del presente contratto collettivo nazionale.
Per la generalità dei Lavoratori:
In caso di assenza per malattia fino al compiersi del periodo di comporto e
d’impossibilità per il Dipendente di riprendere il lavoro oltre tale termine, per
il perdurare di malattia o infortunio non professionale o dei suoi postumi,
l’Azienda ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro, per “giustificato motivo”,
riconoscendo al Lavoratore la relativa indennità sostitutiva del preavviso.
Superato il “ periodo di comporto ” maturato dal Dipendente, il recesso
aziendale potrà avvenire in qualsiasi momento in caso di Lavoratore ancora
assente per malattia od entro 15 giorni solari dal rientro del Lavoratore a seguito
del periodo di malattia che ha determinato il predetto superamento del periodo
di comporto.
Nel caso di malattie non continuative, sia in riferimento all’integrazione
datoriale, sia per la decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il
periodo di comporto, si deve considerare ogni singolo evento morboso che non
sia “continuazione” del precedente.
Quando, invece, una successione di eventi morbosi fosse certificata quale
“continuazione” di un unico evento, anche con soluzione di continuità, vi sarà
una sola carenza iniziale, dalla quale decorrerà l’arco temporale mobile utile ad
individuare, a ritroso, l’inizio del periodo di comporto.
Ciò premesso, t enuto conto che, soprattutto in caso di assenze lunghe, il
Lavoratore potrebbe non essere compiutamente edotto del periodo di
comporto effettivamente maturato e di quello già utilizzato, le Parti concordano
il diritto del Dipendente a richiedere per iscritto all’Azienda l’indicazione del
periodo di comporto maturato ed usufruito , in modo che sia nelle condizioni
di valutare correttamente l’eventuale recesso aziendale. Di conseguenza,
l’Azienda,dovrà rispondere per iscritto a tale richiesta del dipendente ,
normalmente entro una settimana lavorativa.
Periodo di
comporto e Casi
particolari in
funzione del
CCNL applicato
prima del presente
“Turismo, Agenzie
di Viaggio e
Pubblici Esercizi”
In caso di provenienza dal previgente CCNL “ Turismo, Agenzie di Viaggio e
Pubblici Esercizi” o da altro CCNL di Categoria riconducibile al sistema
contrattuale CISAL Terziario (es. Commercio, Cooperative ecc.) , la disciplina
in materia di malattia e periodo di comporto sarà quella prevista dal presente
articolo e CCNL. Ciò, in quanto tale aggiornata disciplina è tendenzialmente più
favorevole al lavoratore.
In caso, invece, di passaggio di CCNL con provenzienza da altro Contratto
Collettivo sottoscritto da diverse Associazioni/Organizzazioni rispetto al
presente, nel calcolo dei giorni di assenza per malattia effettuati dal Lavoratore
all’interno dell’arco temporale mobile dei 5 anni a ritroso, i giorni di malattia
effettuati durante applicazione di altro CCNL saranno computati al 50% di quelli
effettivamente registrati.
Quanto precede, sempre fatte salve eventuali e diverse condizioni particolari
previste sul punto all’atto di migrazione ed allineamento contrattuale, anche in
funzione delle diverse parti normative dei CCNL (di provenienza e di approdo).
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
196
Malattia:
Indennità INPS
- Dal 4° al 20° giorno: 50% della Retribuzione Media Giornaliera (RMG);
- Dal 21° giorno e fino al 180° nell’anno solare: 66,66% della Retribuzione Media
Giornaliera.
Malattia:
Retribuzione
Aziendale o
Integrazione
all’Indennità INPS
a) Dal 1° (primo) al 3° (terzo) giorno di malattia, detto “periodo di Carenza”:
vi sarà retribuzione aziendale pari al 50% (cinquanta percento) della
Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, con
esclusione dal computo degli elementi correlati alla presenza, ai modi della
prestazione o alla sua particolare onerosità ( es. indennità di cassa ). Nel
corso dell’ultimo anno solare, computato a ritroso dal compiersi del
periodo di carenza considerata, l’integrazione di cui al presente punto si
corrisponderà solo per i primi 6 (sei) giorni cumulativi di carenza, salvo che
le assenze siano conseguenti a patologia grave con continue terapie salvavita
o ricoveri ospedalieri e che tali circostanze siano debitamente
documentate.
b) Dal 4° al 20 ° giorno di malattia: integrazione aziendale pari al 25%
(venticinque percento) della Retribuzione Giornaliera Normale , che
sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi
correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione;
c) Dal 21° al 180° giorno di malattia: integrazione aziendale pari al 30% (trenta
percento) della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe spettata al
Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza,
ai modi e all’onerosità della prestazione.
In caso di modifica delle percentuali dell’indennità di malattia riconosciuta
dall’INPS, la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione,
Certificazione e Conciliazione aggiornerà l’integrazione datoriale con il criterio
dell’invarianza complessiva.
Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell'INPS, per
superamento dei 180 (centottanta) giorni di malattia nell’anno solare, per il
periodo di malattia dal 181° (centottantunesimo) giorno fino al termine del
periodo di conservazione del posto, l’Azienda riconoscerà una retribuzione pari
al 50% (cinquanta per cento) della Retribuzione Giornaliera Normale che
sarebbe spettata al Lavoratore, sempre esclusi gli elementi correlati alla
presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione, fermo restando che in caso
di ripresa dell’indennità INPS (oltre il 31/12), l’integrazione datoriale, se
spettante, tornerà al 25% o al 30% di cui alle lettere b) e c) che precedono.
Nota Bene: l’integrazione aziendale è prevista solo per il periodo di comporto
contrattuale maturato dal Lavoratore. In caso di assenza oltre il periodo di
comporto, al lavoratore spetterà solo l’Indennità INPS, se prevista.
Nota per i
Pubblici
Esercizi:
Ai Lavoratori dipendenti di Pubblici Esercizi, soggetti al contributo aggiuntivo
per la tutela della malattia e che ricevono un'indennità INPS pari all'80% della
R.M.G., dal 4° al 180° giorno non sarà dovuta alcuna integrazione datoriale.
L'Azienda anticiperà solo l'indennità INPS, ponendola a conguaglio con i
contributi dovuti. Per i periodi di carenza e/o quelli successivi al 180° giorno, si
applicheranno le previsioni destinate alla generalità dei lavoratori.
Malattia:
Norme comuni
all’Integrazione
Aziendale
Il diritto a percepire i trattamenti di malattia previsti dal presente articolo, è
subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio non professionale
da parte dell'INPS e al rispetto da parte del Lavoratore degli obblighi previsti
per il controllo delle assenze.
È diritto dell’Azienda rivalersi nei confronti del Dipendente delle quote
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
197
Segue
Malattia: Norme
comuni
all’Integrazione
Aziendale
anticipate sia per conto dell'INPS sia per conto proprio, quando, per
inadempienza del Lavoratore, le erogazioni non fossero riconosciute dall’INPS
come dovute o non fossero stati rispettati gli obblighi contrattuali in caso di
malattia (di certificazione, di comunicazione, di presenza nelle fasce orarie ecc.),
fatta salva la preventiva azione disciplinare, ex art. 7, L. 300/1970 e s.m.i.
Resta impregiudicato il diritto contrattuale dell’Azienda di sospendere
l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata alla visita di
controllo o di mancata tempestiva comunicazione formale del luogo di
residenza, anche temporanea, nel corso della malattia, oltre al diritto di attivare
l’azione disciplinare conseguente.
Nell'ipotesi di infortunio non professionale o “in itinere” ascrivibile a
responsabilità di Terzo, resta salva la facoltà dell’Azienda di recuperare dal terzo
responsabile i costi sostenuti per o durante l’infortunio subito dal Lavoratore
(retribuzione diretta, indiretta, differita, contributi e risarcimenti ), restando
ceduta dal Lavoratore all’Azienda la corrispondente azione di risarcimento del
danno nei confronti del terzo responsabile. Il Lavoratore è tenuto, sotto la sua
responsabilità, a dare tempestiva comunicazione dell'infortunio
extraprofessionale e “in itinere” all’Azienda, precisando gli estremi del terzo
responsabile e/o la sua compagnia di assicurazione, nonché le circostanze
dell'infortunio, fermo restando che, in assenza di comunicazione, oltre ad essere
soggetto all’azione disciplinare, risponde in solido con il terzo responsabile dei
danni patiti dall’Azienda.
Malattia:
Prestazioni
Integrative al
S.S.N.
Saranno dovute al Lavoratore anche le prestazioni integrative al S.S.N. previste
dall’Ente Bilaterale, conformemente al relativo Regolamento, così come quelle
di Welfare Contrattuale , con le estensioni previste dall’eventuale Welfare
Aziendale.
Malattia:
Previdenza
Copertura del periodo di malattia indennizzata o integrata, secondo la normativa
vigente.
Malattia: Ferie
Se la malattia è insorta durante le ferie programmate, ne sospenderà la fruizione
nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporti ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello
stesso, nei limiti di durata delle ferie programmate;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a 4 (quattro) giorni di calendario, per
tutta la sua durata, sempre nei limiti delle ferie programmate;
c) infortunio non professionale debitamente documentato, anche con la
Comunicazione sull’eventuale terzo responsabile.
L'effetto sospensivo si determina solo a condizione che il Lavoratore assolva agli
obblighi di comunicazione, di certificazione e d’ogni altro adempimento
necessario per poter assicurare l'effettivo espletamento della visita di controllo
sullo stato di infermità, come previsto dalle norme di Legge e dalle disposizioni
contrattuali vigenti.
Malattia:
Controllo
dell’assenza
L’Azienda ha diritto di far effettuare le visite di controllo del Lavoratore, presso
il domicilio da lui dichiarato, nel rispetto dell’art. 5, comma 2, della L. 300/70.
Nei casi in cui si verifichi l’effettiva necessità per il lavoratore di dover cambiare
il proprio indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi, egli dovrà
darne tempestiva comunicazione telefonica al Contact Center INPS o mediante:
PEC, fax o lettera raccomandata A.R. alla competente struttura territoriale
INPS. Qualora la malattia fosse insorta al di fuori del territorio italiano, il diverso
indirizzo di reperibilità dovrà essere comunicato anche al Datore di lavoro per
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
198
Segue:
Malattia:
Controllo
dell’assenza
permettergli di disporre gli eventuali accertamenti di diritto.
La visita di controllo dovrà effettuarsi all’interno delle fasce orarie
contrattualmente e legalmente previste, attualmente dalle ore 10:00 alle 12:00 e
dalle 17:00 alle 19:00 di ciascun giorno di calendario. Quale conseguenza di
quanto precede, il Lavoratore, anche se autorizzato ad uscire dal proprio
domicilio, per l’obbligo di diligenza e salvo documentati casi di forza maggiore,
dovrà rendersi ivi presente nel corso delle predette fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi
legittimamente dal proprio domicilio (per visite o cure altrimenti non rinviabili)
dovrà, salvo documentata impossibilità, informare preventivamente l’Azienda di
tale fatto, fornendo successiva documentazione che comprovi l’inderogabilità
della prestazione e che essa è avvenuta durante le ore di reperibilità.
In caso d’assenza ingiustificata alla visita medica di controllo, il Lavoratore sarà
passibile di sanzione disciplinare e della perdita dell’integrazione aziendale.
Inoltre, l’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà
anche la mancata indenizzabilità INPS delle giornate di malattia, nel seguente
modo:
per un massimo di 10 (dieci) giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in
caso di prima assenza non giustificata a visita di controllo;
per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda
assenza non giustificata a visita di controllo;
per il 100% dell’indennità di malattia dalla data della terza assenza non
giustificata a visita di controllo.
Resta inteso che l’assenza può essere disciplinarmente ingiustificata anche in
caso di conferma della prognosi originaria da parte dell’INPS. Ciò, poiché
l’ingiustificatezza non dipende dallo stato di malattia, ma dal mancato rispetto
dell’onere di presenza al proprio domicilio nell’intervallo delle fasce orarie
legalmente e contrattualmeme previste o della mancata preventiva
comunicazione dell’eventuale legittima assenza dal domicilio.
Quando, per qualsiasi ragione, la visita di controllo del dipendente, nonostante
i diritti datoriali, non fosse possibile o di difficilissima effettuazione, come nel
caso di malattia insorta o prolungata al di fuori del territorio nazionale,
l’Azienda, dal terzo giorno successivo a quello della richiesta del controllo
inoltrata all’Ente preposto, senza che l’accertamento sia stato effettuato, avrà
diritto di non integrare l’indennità erogata dall’INPS . In caso di controllo
effettuato successivamente, con conferma della prognosi, da tale data riprenderà
la decorrenza dell’integrazione aziendale di malattia.
Tale diritto aziendale si applicherà anche ai casi di esonero della reperibilità del
Lavoratore, ex art. 25 del D. Lgs. 151/2015.
Tale diritto di non integrazione decade nei casi e per il tempo di documentato
ricovero ospedaliero. In tal caso, resta inteso che eventuali integrazioni non
erogate, fatto salvo l’obbligo di tempestiva comunicazione dell’assenza e del
ricovero, saranno spettanti solo dal momento del ricovero stesso.
Malattia insorta
all’estero
In caso di malattia insorta all’estero, il Lavoratore avrà diritto alla prestazione
economica solo in presenza di adeguata certificazione medica contenente tutti i
dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana (intestazione; dati
anagrafici de l lavoratore; prognosi; solo per l’INPS: diagnosi di incapacit à̀ al
lavoro; indirizzo di reperibilità̀ del lavoratore; data di redazione; timbro e firma
del Medico), fermo restando il rispetto della disciplina del presente articolo e
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
199
quella di dettaglio, alla quale si rinvia, differenziata a seconda che la malattia sia
insorta:
1. in Paese estero facente parte dell’Unione Europea;
2. in Paese estero che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di
sicurezza sociale con l’Italia;
3. in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di
sicurezza sociale con l’Italia.
Malattia o Infortunio non Professionali - Nota pratica 1)
Al fine di agevolare gli Operatori sulla corretta applicazione della disciplina contrattuale in
materia, si riporta una Tabella esplicativa de lla maturazione del periodo di comporto in
funzione dell’anzianità del Lavoratore.
Tab. 1) Esemplificazione del Periodo di comporto maturato su base annuale/mensile
Anzianità di servizio
espressa in anni
Mesi all’interno dell’anno di anzianità
considerato
Periodo di comporto espresso in giorni
di calendario
Fino a 2 anni - 90
3 anni
Mese 1 92
Mese 2 94
Mese 3 96
Mese 4 98
Mese 5 100
Mese 6 102
Mese 7 104
Mese 8 106
Mese 9 108
Mese 10 110
Mese 11 112
Mese 12 114
4 anni
Mese 1 116
Mese 2 118
Mese 3 120
Mese 4 122
Mese 5 124
Mese 6 126
Mese 7 128
Mese 8 130
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
200
Mese 9 132
Mese 10 134
Mese 11 136
Mese 12 138
E così via, fino alla maturazione di max. 365 giorni di periodo di comporto
Malattia o Infortunio non Professionali - Nota pratica 2)
Al fine di agevolare gli Operatori sulla corretta applicazione della disciplina contrattuale in
materia, si riporta una Tabella esplicativa della maturazione del complessivo periodo di
comporto in funzione dell’anzianità del Lavoratore e della corrispondente aspettativa non
retribuita, di cui al successivo articolo.
Tab. 2) Esemplificazione del Periodo di comporto complessivo e dell'Aspettativa non retribuita
Anzianità di servizio
espressa in anni
Periodo di comporto espresso
in giorni di calendario
Periodo di aspettativa non retribuita espressa
in giorni di calendario
Fino a 2 anni 90 30 (periodo min.)
3 anni 114 30 (periodo min.)
4 anni 138 40
5 anni 162 50
6 anni 186 60
7 anni 210 70
8 anni 234 80
9 anni 258 90
10 anni 282 100
11 anni 306 110
12 anni 330 120
13 anni 354 130
14 anni 365 (raggiunto periodo max.) 140
15 anni 365 (raggiunto periodo max.) 150
16 anni 365 (raggiunto periodo max.) 160
17 anni 365 (raggiunto periodo max.) 170
18 anni 365 (raggiunto periodo max.) 180 (raggiunto periodo max.)
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
201
TITOLO XLIII
MALATTIA O INFORTUNIO PROFESSIONALI
Art. 211 - Malattia o Infortunio Professionali
In caso di malattia o infortunio professionali si prevede la seguente disciplina:
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Condizioni
Il Lavoratore deve dare immediata notizia alla propria Azienda di qualsiasi
infortunio occorso sul lavoro, anche se di lieve entità.
Se il Lavoratore trascura d’ ottemperare all’obbligo suddetto e l’Azienda non
può di conseguenza inoltrare tempestivamente la denuncia all’INAIL o
all’autorità giudiziaria, la stessa sarà esonerata da ogni responsabilità derivante
dal ritardo e il Lavoratore, salvo provate ragioni d’impedimento, sarà
considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le
conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della
comunicazione.
L’assenza deve essere comunicata con tempestiva diligenza e, comunque, salvo
i casi di giustificata impossibilità, entro le prime 4 (quattro) ore dal previsto
inizio del lavoro.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Periodo di
comporto
Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione
del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca al
Lavoratore medesimo di attendere al lavoro e, comunque, non oltre la data
indicata nel certificato definitivo d’abilitazione alla ripresa del lavoro o nel
certificato d’invalidità o inabilità permanente al lavoro.
Malattia professionale: il Lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo analogo a quello previsto per la
malattia non professionale. Anche per le norme di riferimento sul comporto,
si rinvia a quelle previste per la malattia extra-professionale.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Indennità INAIL
1. Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale: 60% (sessanta
per cento) della R.M.G.
2. Dal 91° giorno: 75% (settantacinque per cento) della R.M.G.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
202
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Integrazione
datoriale
Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di
malattia o infortunio professionali, l’Azienda corrisponderà al Lavoratore
dipendente, alle normali scadenze di paga, l’anticipazione dell'indennità
INAIL e una retribuzione o un’integr azione dell’indennità INAIL, nelle
seguenti misure:
il giorno dell’infortunio : sarà retribuito come se esso fosse stato
regolarmente lavorato;
dal 1° (primo) al 3° (terzo) giorno: sarà retribuito con il 60% (sessanta
percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata
per i giorni coincidenti con quelli lavorativi, secondo l’orario che il
lavoratore avebbe dovuto effettuare, con esclusione delle voci correlate
alla presenza e ai modi di esecuzione particolare della prestazione (es.
Indennità di Mansioni);
dal 4° (quarto) al 90° (novantesimo) giorno: vi sarà un’integrazione pari al
25% (venticinque percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che
sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione delle voci correlate
alla presenza e ai modi di esecuzione particolare della prestazione;
dal 91° (novantunesimo) giorno: vi sarà un’integrazione pari al 10% (dieci
percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al
Lavoratore, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza e ai
modi di esecuzione particolare della prestazione.
L’Azienda s’impegna ad anticipare per conto dell’INAIL le indennità dovute
al Lavoratore. Le indennità saranno poi rimborsate dall’INAIL all’Azienda che
ha anticipato il trattamento. Qualora, per qualsiasi motivo, il Dipendente
venisse in possesso di tale indennità già anticipata , dovrà restituirla
immediatamente all’Azienda, al fine d’evitare il reato di appropriazione
indebita.
L’integrazione aziendale non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per
qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel caso l'INAIL non riconosca
l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per competenza,
l'eventuale trattamento ec onomico erogato sarà conguagliato, anche con
trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la malattia o
per l’infortunio non professionale. In tal caso, l’evento concorrerà al comporto
contrattuale.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Previdenza
Copertura figurativa del 100%, fino alla guarigione, secondo la normativa
vigente.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
203
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Controllo
dell’assenza
L’Azienda ha diritto di effettuare le visite di controllo del Lavoratore assente
per infortunio o malattia professionale, nel rispetto dell’art. 5, comma 2, della
L. 300/1970.
La visita di controllo dovrà effettuarsi presso il domicilio del Lavoratore,
all’interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente previste per le
infermità extraprofessionali.
Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo, salvo
documentati casi di forza maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio
domicilio durante le fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi
legittimamente dal proprio domicilio (per visite o cure non rinviabili) dovrà
informare preventivamente di tale fatto l’Azienda.
In caso d’assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il Lavoratore è
soggetto sia alla sanzione disciplinare (secondo le previsioni della malattia non
professionale), sia alla perdita dell’integrazione aziendale.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Pignorabilità
Ai sensi dell' art. 110, D.P.R. n. 1124/1965, il credito delle indennità INAIL
non può essere ceduto per alcun titolo, né può essere pignorato o sequestrato,
tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con
sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia
dipendente dall'esecuzione del detto D.P.R.
TITOLO XLIV
ASPETTATIVE NON RETRIBUITE
Art. 212 - Aspettative non retribuite:
Il Lavoratore assente per malattia od infortunio, professionali o non professionali,
che sia stat o periodicamente e correttamente giustificato e documentato, potrà
richiedere per iscritto, prima del compiersi del periodo di comporto, un periodo
di aspettativa non retribuita, che decorrerà dal compiersi del periodo di comporto
stesso, della durata di 10 giorni solari per ogni anno integralmente lavorato, con
un minimo di 30 giorni ed un massimo di 180 giorni solari (per le esemplificazioni
della durata dell’aspettativa in funzione dell’anzianità di servizio, si rinvia alla Nota
Pratica 2 - Tabella 2) del precedente articolo).
Nel corso di tale aspettativa, non decorrerà la retribuzione, né si avrà decorrenza
dell’anzianità per alcun istituto.
Per l’aspettativa non retribuita di cui al presente articolo, sarà necessario il rispetto
delle seguenti condizioni:
1) che siano esibiti dal Lavoratore, a richiesta, regolari certificati medici;
2) che non si tratti di malattie o infortuni per i quali vi sia la permanente
impossibilità alla ripresa del lavoro ( eventualmente accertabile dal Medico
Competente o dalle strutture pubbliche preposte);
3) che il Lavoratore non presti a terzi lavoro subordinato o autonomo, ancorché
non retribuito o non formalmente retribuito, ivi compreso per Affectionis vel
benevolentiae causa.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione
scritta entro i 7 (sette) giorni dal termine comunicato del periodo d’aspettativa,
Egli, previo esaurimento della procedura di contestazione disciplinare, sarà
passibile di licenziamento per “giustificato motivo soggettivo”.
Resta inteso che, in sede aziendale, le Parti potranno concordare, per iscritto, una
diversa previsione in materia di aspettativa non retribuita, come prevedere, per la
particolarità del caso, condizioni individuali di miglior favore.
A norma di Legge, il Lavoratore, per gravi motivi familiari o personali, avendone
i requisiti legali, potrà chiedere il riscatto volontario dell’eventuale aspettativa non
retribuita da lui goduta nel corso del rapporto di lavoro e con il limite massimo
complessivo di mesi 24.
TITOLO XLV
SOSTEGNO AL REDDITO CASO MORTE DEL LAVORATORE PER
MALATTIA O INFORTUNIO O PER INVALIDITA’ PERMANENTE
ASSOLUTA
Art. 213 - Premesso che il Lavoratore è assicurato INAIL per i casi di morte o
invalidità permanente conseguenti ad infortunio professionale o in itinere, le Parti
hanno ritenuto di concordare, per il tramite dell’En.Bi.C., una copertura per i casi
di morte per malattia e per infortunio, a qualsiasi causa, dovuta che dovessero
occorrere ai Lavoratori cui si applica il presente CCNL.
L’erogazione dei risarcimenti di cui sopra è disciplinata dalle Convenzioni tra
l’Ente erogatore e l’Ente Bilaterale Confederale.
Per informazioni, si rinvia al sito: www.enbic.it.
TITOLO XLVI
GRATIFICA NATALIZIA O TREDICESIMA MENSILITÀ
Art. 214 - In occasione della ricorrenza natalizia, l’Azienda corrisponderà al
Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una
Retribuzione Mensile Normale che, nel Tempo Parziale, sarà moltiplicata per
l’Indice di prestazione.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità sarà
dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di
servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 (quattordici) giorni
sarà considerata mese intero.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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In caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno da tempo pieno a
tempo parziale e/o viceversa, la Tredicesima mensilità sarà determinata dalla
somma dei ratei mensilmente maturati, rispettivamente, a tempo pieno e a tempo
parziale.
Normalmente, nei contratti a tempo determinato, la gratifica natalizia sarà
mensilmente anticipata, in aggiunta alle spettanze del mese, riconoscendo a tale
titolo l’importo di una Retribuzione Mensile Normale diviso 12 (dodici). Nei
contratti a tempo indeterminato, tale facoltà è possibile solo se prevista dalla
Contrattazione Aziendale di Secondo livello o nella Lettera d’assunzione del
Lavoratore.
Nei casi di anticipo mensile delle quote di tredicesima, a dicembre o alla
cessazione, si porranno a conguaglio gli importi anticipati con l’ importo
effettivamente dovuto al Lavoratore.
Art. 215 - Livelli C2, D 1 e D2: c ontabilizzazione mensi le della tredicesima
mensilità
Tenuto presente che i contributi previdenziali si calcolano con il criterio “ di
competenza”, per i livelli C2, D1 e D2, l e Parti concordano la possibilità di
contabilizzare mensilmente il rateo della tredicesima mensilità ( da imputare così
nell’imponibile previdenziale mensile), normalmente senza l’effettiva erogazione
al Lavoratore, salvo che nei casi di contratto a Tempo determinato o di div erso
Accordo di Secondo Livello, così come previsto all’articolo che precede.
Esclusi i casi di erogazione frazionata della tredicesima mensilità, alla naturale
scadenza (dicembre di ogni anno o, in caso di cessazione, nell’ultimo cedolino
paga), l’Azienda accrediterà al Lavoratore la tredicesima mensilità maturata ed
effettuerà il conguaglio tra i contributi già mensilmente versati ( per la
contabilizzazione del rateo mensile di tredicesima) e quelli effettivamente dovuti,
cioè calcolati sull’effettivo valore lordo della tredicesima mensilità accreditata al
Lavoratore.
Nota applicativa : per maggio r chiarezza e tranquillità, le Parti consiglian o di
prevedere la contabilizzazione mensile della tredicesima mensilità direttamente
nella lettera di assunzione del Lavoratore interessato.
TITOLO XLVII
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 216 - Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento
di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
206
Il T rattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2120 c.c., comma 2,
sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore
alla somma degli importi lordi della Retribuzione Mensile Normale e Tredicesima
mensilità dovuti per l’anno solare stesso diviso 13,5.
Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento
di Fine Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e
supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o
maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo
risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali:
indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili e le
retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di Secondo livello, salvo
che dall’Accordo non siano stati esplicitamente considerati utili al fine del
computo del T.F.R.
Non concorrono nella determinazione del T.F.R. nemmeno le somme pagate per
permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità
sostitutive.
Art. 217 - T.F.R.: corresponsione
Il Trattamento di fine rapporto, dedotto quanto eventualmente già anticipato al
Dipendente o versato al Fondo di Previdenza Complementare da lui scelto, deve
essere corrisposto unitamente alla retribuzione del mese di cessazione o alla
scadenza della retribuzione del mese successivo a quello di cessazione , per
assicurare la corretta elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29
maggio 1982, n. 297.
Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile
di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, il
Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,45%
(zerovirgolaquarantacinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti.
L'importo così determinato per il Trattamento di Fine Rapporto residuo s’intende
comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro.
Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale.
In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti
s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e
rivalutazione mensile.
Art. 218 - T.F.R.: anticipazioni
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., il Lavoratore con almeno 8 (otto) anni di servizio presso
l’Azienda, quando mantiene presso la stessa il T.F.R. e in costanza di rapporto di
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
207
lavoro, potrà chiedere per iscritto un’anticipazione non superiore al 70% (settanta
percento) del Trattamento lordo maturato al momento della richiesta.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
b) preliminare di acquisto e/o della prima casa d’abitazione per sé o per i
figli, documentato con atto notarile;
c) ristrutturazione straordinaria della casa di abitazione del L avoratore,
documentata da copia delle fatture per un importo pari ad almeno 1, 25
(uno virgola venticinque) volte l’anticipazione.
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., ultimo comma, l’anticipazione potrà essere accordata,
nei limiti di cui sopra, anche per l’ acquisto della prima casa mediante
partecipazione ad una società cooperativa, a condizione che il Lavoratore produca
il verbale d’assegnazione, ovvero, in mancanza di quest’ultimo:
1) l’atto costitutivo della Società cooperativa;
2) la dichiarazione del L egale rappresentante della S ocietà cooperativa,
autenticata dal Notaio, che attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi, da
parte del Socio, dell’importo richiesto per la costruzione sociale;
3) la dichiarazione che attesti l’ impegno del Dipendente a far pervenire
all’Azienda il verbale d’assegnazione;
4) l’impegno del Dipendente alla restituzione della somma ricevuta, anche
mediante ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota.
Analoga dichiarazione a quella del punto 4) che precede, dovrà essere resa per il
caso di mancato buon fine del preliminare di acquisto.
Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 2120 c.c., e con priorità
riconosciuta alle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni potranno
essere concesse anche:
1) al fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità riconosciute dalle
strutture sanitarie pubbliche;
2) alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta, in caso
d’utilizzo dell’intero periodo d’astensione facoltativa dal lavoro senza
frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo obbligatorio;
3) in caso di fruizione dei congedi per l’ adozione e l’ affidamento preadottivo
internazionali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151,
per le spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello Stato
richiesto per l’ adozione e l’ affidamento, purché ciò risulti da idonea
documentazione.
Ai sensi dell’art. 7 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il Trattamento di Fine Rapporto
potrà essere anticipato, a domanda, anche per le spese da sostenere durante i
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
208
periodi di fruizione dei congedi di cui all’art. 7, comma 1, della L. 30 dicembre
1971, n. 1204, di cui agli artt. 5 e 6 della L. 53/2000.
L’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che
precede la data d’inizio del congedo.
Ferme restando le condizioni che precedono, le richieste saranno soddisfatte
annualmente entro i limiti del 10% (dieci percento) dei potenziali aventi diritto e,
comunque, entro il limite del 4% (quattro percento) del numero totale dei
Dipendenti, con il minimo di 1 (uno).
La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata
secondo il criterio della data di presentazione. In caso di parità, la precedenza
spetterà alle necessità di sostegno delle spese sanitarie. Nel corso del rapporto di
lavoro, l’anticipazione potrà essere concessa una sola volta.
Nel mese della sua erogazione l’anticipazione sarà detratta, a tutti gli effetti, dal
Trattamento di fine rapporto maturato dal Lavoratore.
TITOLO XLVIII
CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA
Art. 219 - In caso di cessione o trasformazione dell’Azienda, si farà riferimento
all’art. 2112 c.c., fermo restando l’obbligo di preventiva informazione alle
RSA/RST e ai Lavoratori.
TITOLO XLIX
ENTE BILATERALE CONFEDERALE (ENBIC) e ENBIC SICUREZZA
Art. 220 - L’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (“En.Bi.C.” o “ENBIC”) è
stato costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente Contratto
Collettivo di Lavoro e opera ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 276/2003. Pertanto, lo
Statuto dell’Ente regolamenta il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal
presente CCNL, in conformità alle previsioni legislative e contrattuali, fatte salve
diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.
Le Parti delegano le competenze relative agli aspetti tecnici della Sicurezza e della
Salute nell'ambito dei luoghi di lavoro all’Organismo Paritetico Nazionale
Confederale, OPNC - ENBIC Sicurezza, di cui all'Accordo Interconfederale del
21 marzo 2017, e al sistema degli Organismi Paritetici Regionali (OPRC)
e Territoriali (OPTC).
Ciò premesso, l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative per ai contratti di apprendistato, finalizzando tutto ciò anche al
rilascio della certificazione di qualità. Nell’ottica della tutela del lavoratore, si
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
209
tiene conto della sua formazione professionalizzante, del livello di conoscenza
della lingua italiana, anche dopo percorsi formativi sulla lingua italiana stessa;
b) a sostegno del reddito e dell’occupazione, mediante riqualificazione
professionale dei dipendenti (Commissione Formazione e riqualificazione dei
lavoratori);
c) sociali/sanitarie, a vantaggio dei lavoratori iscritti all’Ente, con particolare
riguardo all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N.
(Commissione prestazioni straordinarie sanitarie e di sostegno al reddito e
welfare);
d) di sussidi in caso di decesso del Lavoratore o per infortunio professionale o
extraprofessionale, come previsto dal Regolamento e dalle Convenzioni
(vedasi: www.enbic.it);
e) d’integrazione nazionale delle prestazioni di cui ai punti c) e d) nei trattamenti
di Welfare Contrattuale(Commissione prestazioni straordinarie sanitarie e di
sostegno al reddito e welfare);
f) di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione di parità di
genere, sulla parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e per evitare
le discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali o
religiose (Commissione Pari Opportunità);
g) di certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni ( Commissione per la Certificazione e la
Conciliazione);
h) di costituzione della banca dati delle RSA/RST per l’esercizio dei diritti di
informazione e di rappresentanza (Commissione RST);
i) d’Interpretazione Contrattuale Autentica del testo del C.C.N.L. e di
risoluzione di eventuali controversie in merito allo stesso, attraverso le
Commissioni all’uopo istituite (Commissione Contrattuale e d’Interpretazione
autentica della disciplina contrattuale);
j) di costituzione di un Osservatorio per il monitoraggio, ai fini statistici, delle
iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro,
modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di
verifica dell’andamento della Contrattazione di Secondo livello e delle
vertenze esaminate dalla Commissione Nazionale di Garanzia,
Interpretazione e Conciliazione;
k) di gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi,
conformemente ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il
presente contratto;
l) di costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le
indicazioni delle Parti sociali, coordinandone l'attività e verificando in ambito
territoriale l’attuazione delle procedure così come definite a livello nazionale,
conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
210
m) di emanazione di apposito Regolamento per disciplinare tutte le attività che le
Parti sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo
statuto;
n) d’attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e
che sia affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.
Art. 221 - ENBIC: iscrizione dell’Azienda e dei Lavoratori
Ai fini dell’applicazione del presente CCNL è obbligatorio l’iscrizione e
versamento dei contributi all’En.Bi.C. a favore dei Dipendenti.
Non sono ammesse deroghe aziendali, né applicazioni di altri Enti Bilaterali.
Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione e dell’ampliamento di tutele
specifiche a favore dei Lavoratori tramite l’En.Bi.C. e delle prestazioni di Welfare,
concordano che esse siano parte obbligatoria delle controprestazioni previste dal
presente CCNL e, pertanto, per quanti lo applicano, è obbligatoria la relativa
iscrizione e contribuzione, tanto per le Aziende, quanto per i Lavoratori.
Nei casi di prima applicazione, per passaggio da altro CCNL o per nuova attività,
l’iscrizione dell’Azienda e dei Lavoratori all’En.Bi.C. dovrà avvenire entro il 1°
(primo) mese di applicazione del presente CCNL, previo versamento da parte
dell’Azienda di un contributo “ Una tantum” di € 60,00 (Euro sessanta/00) per
l’apertura della sua posizione anagrafica. L’Azienda sarà poi tenuta a iscrivere tutti
i lavoratori in forza e i nuovi assunti entro il compiersi del mese d’inizio del loro
rapporto di lavoro o di prima applicazione del presente CCNL.
L’iscrizione dovrà avvenire a cura dell’Azienda o per il tramite del suo Consulente
del lavoro, utilizzando la modulistica predisposta dall’En.Bi.C. e ricavabile dal sito:
www.enbic.it
Art. 222 - ENBIC: adempimenti obbligatori
I contributi a favore dell’En.Bi.C., previsti nelle successive Tabelle, dovranno
essere versati mensilmente, tramite Mod. “F24” e con codice causale “ENBC”, nel
rispetto degli eventuali adempimenti previsti dall’En.Bi.C. (visitare il
sito:www.enbic.it).I versamenti all’ENBIC dovranno avvenire negli importi
differenziati per tipologia contrattuale, come riportato nelle successive Tabelle 1),
2), 3), 4) e 5).
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
211
Tabella 1): Contributi dovuti all’En.Bi.C. per la generalità dei Lavoratori (Dirigenti
e Quadri esclusi), assunti con contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi,
a tempo indeterminato, in apprendistato e/o a tempo parziale, purché pari o
superiore a 16 h settimanali
1
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la
pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti
contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione
autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre,
assicura l’effici enza e l’efficacia delle strutture Bilaterali
Nazionali
2
e garantisce i servizi previsti in modo conforme
ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il
funzionamento delle R.S.T. e dei R.S.D. (Responsabili
Sindacali Datoriali), secondo le modalità deliberate
dall’Assemblea.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 7,50 € 90,00
• di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00
B. “Gestione Speciale”:
Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto
del lavoratore ad usufruire di rimborsi e prestazioni in
ambito sanitario) e di sostegno economico tramite specifici
sussidi ai dipendenti o ai loro eredi, rispettivamente in caso
di grave infortunio professionale od extraprofessionale o di
decesso secondo il Regolamento adottato dall’Assemblea
dell’En.Bi.C.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 14,00 € 168,00
• di cui a carico del Lavoratore: € 1,00 € 12,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. € 24,00 € 288,00
1
Nel caso in cui l’orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti, al lavoratore spetterà solo
l’Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo di cui al successivo art. 223,
proporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale effettuato (c.d. Indice di
Prestazione).
2
Le competenze delle Commissioni Bilaterali e le loro attività sono ricavabili dal sito
dell’En.Bi.C., al quale si rinvia anche per ulteriori informazioni (www.enbic.it).
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212
Tabella 2) Contributi dovuti all’En.Bi.C. per i Dirigenti, assunti a tempo
indeterminato e a tempo pieno o parziale, purché pari o superiore a 16 h
settimanali
3
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la
pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti
contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione
autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre,
assicura l’effici enza e l’efficacia delle strutture Bilaterali
Nazionali
4
e garantisce i servizi previsti in modo conforme
ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il
funzionamento delle R.S.T. e dei R.S.D. (Responsabili
Sindacali Datoriali), secondo le modalità deliberate
dall’Assemblea.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun
Dirigente: € 7,50 € 90,00
• di cui a carico del Dirigente: € 1,50 € 18,00
B. “Gestione Speciale”:
Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto
del lavoratore ad usufruire di più ampi rimborsi e
prestazioni in ambito sanitario) e di sostegno economico
tramite specifici sussidi ai dipendenti o ai loro eredi,
rispettivamente in caso di grave infortunio professionale o
extraprofessionale o di decesso secondo il Regolamento
adottato dall’Assemblea dell’En.Bi.C.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun
Dirigente: € 77,50 € 930,00
• di cui a carico del Dirigente: € 5,00 € 60,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. per i
Dirigenti: € 91,50 € 1.098,00
3
Nel caso in cui l’orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti, al lavoratore spetterà solo
l’Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo di cui al successivo art. 223,
proporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale effettuato (c.d. Indice di
Prestazione).
4
Le competenze delle Commissioni Bilaterali e le loro attività sono ricavabili dal sito
dell’En.Bi.C., al quale si rinvia anche per ulteriori informazioni (www.enbic.it).
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213
Tabella 3) Contributi dovuti all’En.Bi.C. per i Quadri, assunti a tempo
indeterminato e a tempo pieno o parziale, purché pari o superiore a 16 h
settimanali
5
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
C. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la
pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti
contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione
autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre,
assicura l’effici enza e l’efficacia delle strutture Bilaterali
Nazionali
6
e garantisce i servizi previsti in modo conforme
ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il
funzionamento delle R.S.T. e dei R.S.D. (Responsabili
Sindacali Datoriali), secondo le modalità deliberate
dall’Assemblea.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun
Lavoratore: € 7,50 € 90,00
• di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00
A. cui per “Gestione Speciale”:
Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto
del lavoratore ad usufruire di più ampi rimborsi e
prestazioni in ambito sanitario) e di sostegno economico
tramite specifici sussidi ai dipendenti o ai loro eredi,
rispettivamente in caso di grave infortunio professionale od
extraprofessionale o di decesso secondo il Regolamento
adottato dall’Assemblea dell’En.Bi.C.
• Carico per il Datore, per ciascun Lavoratore: € 40,67 € 488,04
• Carico per il Lavoratore: € 1,00 € 12,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. per i
Quadri: € 50,67 € 608,04
5
Nel caso in cui l’orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti, al lavoratore spetterà solo
l’Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo di cui al successivo art. 223,
proporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale effettuato (c.d. Indice di
Prestazione).
6
Le competenze delle Commissioni Bilaterali e le loro attività sono ricavabili dal sito
dell’En.Bi.C., al quale si rinvia anche per ulteriori informazioni (www.enbic.it).
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214
Tabella 4): Contributi dovuti alla sola “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C. per i
lavoratori assunti conContratto a Tempo Determinato, pari o inferiori a 12 mesi
(comprensivi delle eventuali proroghe)
7
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la
pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti
contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione
autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre,
assicura l’effici enza e l’efficacia delle strutture Bilaterali
Nazionali
8
e garantisce i servizi previsti in modo conforme
ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il
funzionamento delle R.S.T. e dei R.S.D. (Responsabili
Sindacali Datoriali), secondo le modalità deliberate
dall’Assemblea.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 4,50 € 54,00
• di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. € 6,00 € 72,00
7
In quanto assunto con contratto pari od inferiore a 12 mesi, al lavoratore spetterà solo
l’Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo di cui al successivo art. 223,
proporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale effettuato (c.d. Indice di
Prestazione).
8
Le competenze delle Commissioni Bilaterali e le loro attività sono ricavabili dal sito
dell’En.Bi.C., al quale si rinvia anche per ulteriori informazioni (www.enbic.it).
Tabella 5) Contributi dovuti all’En.Bi.C. per la generalità dei Lavoratori, assunti
con Contratto a Tempo Indeterminato o in Apprendistato a Tempo Parziale
inferiore a 16 ore settimanali
9
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica
realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti
contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica,
sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura
l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e
garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi
Regolamenti. È comprensivo delle quote per il funzionamento
delle R.S.T. e dei R.S.D. (Responsabili Sindacali Datoriali),
secondo le modalità deliberate dall’Assemblea.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 7,50 € 90,00
• di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00
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215
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. € 9,00 € 108,00
9
Nel caso in cui l’orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti, al lavoratore spetterà solo
l’Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo di cui al successivo art. 223,
proporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale effettuato (c.d. Indice di
Prestazione).
Tabella 6): Contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C per i Lavoratori
Intermittenti
10
Descrizione Contributo
orario **
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e
il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali
sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre,
assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce
i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo
delle quote annuali di € 36,00 per il funzionamento delle RST.
Totale contributo orario dovuti all’En.Bi.C., a totale carico del Datore 0,0347
10
Considerato che le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso
morte/infortuni erogate dalla “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C., al fine di essere garantite,
suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito e che nel Lavoro
Intermittente, sia a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che parziale,
manca la garanzia di una “soglia minima” della prestazione lavorativa, le Parti hanno
concordato che, in tali casi, vi sia l’esonero dal versamento del contributo destina to alla
“Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. e, conseguentemente, dal diritto del lavoratore di
richiedere le relative prestazioni. A ristoro però di tale perdita, le Parti hanno previsto il
riconoscimento al lavoratore di un’indennità “per mancate prestazion i”, pari ad € 0,2023
per ogni ora ordinaria lavorata.
I contributi previsti alla Gestione Speciale sono destinati esclusivamente
all’erogazione di mutualità sanitaria integrativa al S.S.N. ( ora attraverso la Mutua
MBA: www.mbamutua.org) e di sussidi economici per sostegno al reddito in caso
di morte e invalidità permanente assoluta professionale o extraprofessionale,
escludendo tassativamente ogni altra destinazione.
Per i requisiti, le condizioni e la decorrenza delle prestazioni sanitarie integrative
al S.S.N. e per Caso morte/infortuni, si rinvia al sito dell’Ente Bilaterale
(www.enbic.it).
Le prestazioni dell’ En.Bi.C. e di Welfare Contrattuale costituiscono parte
integrante delle obbligazioni previste dal presente CCNL e di essi si è tenuto conto
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
216
nella determinazione complessiva dei trattamenti dovuti al lavoratore, così come
nella determinazione dei costi Contrattuali.
Inoltre, le Parti, in conformità alle previsioni legali in materia, ricordano che, allo
scopo di assicurare trattamenti integrativi a sostegno del reddito nei casi di
riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle
disposizioni in materia di Cassa Integrazione, i Datori di lavoro che occupano
mediamente più di 5 (cinque) dipendenti dovranno versare il contributo
annualmente previsto al FIS ( Fondo di Integrazione Salariale ) istituito presso
l’INPS, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016, che precisa
le prestazioni del Fondo.
Art. 223 - Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo della “ Gestione
Speciale”
Solo ai Lavoratori assunti con contratti di durata prevista inferiore a 12 (dodici)
mesi, o con orario di lavoro inferiore alle 16 (sedici) ore settimanali, o 64
(sessantaquattro) ore mensili o 532 (cinquecentotrentadue) ore annuali , ai quali
non competono le prestazioni della “ Gestione Speciale ” dell’En.Bi.C., sarà
corrisposto un Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo pari a lordi € 0,2023
per ogni ora ordinaria lavorata. Tale Elemento non sarà utile nella determinazione
della R.M.N., dei ratei di retribuzioni differite (tredicesima, ferie, permessi), né del
T.F.R.
L’Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo spetterà anche in caso di proroga
del contratto a tempo determinato, quando essa fosse inferiore a 12 (dodici) mesi.
Pertanto, in presenza di Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo, così come
previsto dal presente articolo, non saranno dovute al Lavoratore le prestazioni di
cui alla “Gestione Speciale” dell’articolo che precede.
In caso di trasformazione del contratto a tempo determinano in contratto a tempo
indeterminato, il Lavoratore non avrà più diritto all’Elemento Contrattuale
Perequativo Sostitutivo, ma alle prestazioni previste dalla “Gestione Speciale”, con
conseguente obbligo del Datore e del Lavoratore stesso di versare all’En.Bi.C. la
relativa contribuzione.
Art. 224 - ENBIC: responsabilità per mancata contribuzione
L’Azienda che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento dei contributi
dovuti all’En.Bi.C., nei limiti di prescrizione quinquennale, è responsabile verso i
Lavoratori della perdita delle relative prestazioni, con il loro diritto al risarcimento
del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie, nonché dell’eventuale maggiore
danno subito o sanzioni di Legge. Sempre entro i limiti di prescrizione, permarrà
l’obbligo di versare all’Ente i contributi arretrati che erano dovuti.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
217
Resta fermo che, qualora l’Azienda non abbia regolarmente ottemperato
all’iscrizione e integralmente versato i contributi dovuti,nessuna prestazione sarà
erogata dall’En.Bi.C. al Lavoratore, mentre le prestazioni contrattualmente
previste dovranno essere erogate direttamente dal Datore di lavoro, con costi a suo
carico.
Anche in caso di morte o di invalidità del Dipendente, di diritto iscrivibile alla
“Gestione Speciale ”, il Datore di lavoro inadempiente dovrà riconoscere al
Lavoratore, ai suoi Superstiti o al Lavoratore permanentemente invalido, l’intero
importo o le stesse prestazioni che avrebbe erogato la Gestione Speciale (Sanitarie
Integrative al S.S.N. e per Caso Morte/Infortuni ), se vi fosse stato il puntuale
versamento aziendale dei contributi dovuti.
Per tutti coloro che applicano il presente CCNL,i versamenti obbligatori e i
contributi dovuti, nonché le relative prestazioni, concorrono nella determinazione
del trattamento economico complessivo dei Lavoratori e nella determinazione dei
costi contrattualmente concordati.
Art. 225 - Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione,
Certificazione e Conciliazione
È costituita, nell’ambito dell’En.Bi.C., la Commissione Bilaterale Nazionale di
Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, in conformità al suo
Regolamento approvato dalle Parti.
Tale Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione e
Conciliazione ha i seguenti compiti (indicativi e non esaustivi):
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti all’applicazione del presente
CCNL e alla Contrattazione integrativa di Secondo livello;
2. intervenire a fissare l’ammontare dell’elemento economico “Premio Variabile
o Premio di Produzione Presenza ”, in caso di controversia fra le Parti nella
contrattazione di Secondo livello;
3. verificare e valutare l’effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal
presente CCNL e sue modificazioni e integrazioni, anche riguardo
all’attuazione della parte retributiva e contributiva. Tale controllo è effettuato
anche su richiesta di un s olo Lavoratore e, in tal caso, l’Azienda è tenuta a
fornire alla Commissione tutte le notizie necessarie;
4. emettere Interpretazioni sul testo contrattuale, in caso di dubbi o incertezze
manifestate da una delle Parti stipulanti il CCNL o da un soggetto interessato
(Azienda, Lavoratore, Consulente ecc.);
5. definire i profili e le esemplificazioni del personale, per i casi non previsti dalla
Classificazione del presente CCNL;
6. a domanda di una delle Parti interessate, emettere la Conformit à̀ alle
previsioni contrattuali o agli schemi predisposti dall’En.Bi.C. del Piano
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Formativo Individuale per gli Apprendisti, nonché degli Allineamenti
contrattuali in caso di provenienza da altro CCNL o della correttezza
dell’inquadramento, quando il CCNL applicato abbia un diverso assetto della
classificazione del personale rispetto a quello di provenienza e la Conformità
contrattuale dei Contratti di Secondo livello.
7. validare i Contratti di Secondo livello sottoscritti dalla RST;
8. esaminare e risolvere ogni altro eventuale problema che dovesse presentarsi
in ordine alle esigenze congiuntamente rappresentate dalle Parti contrattuali;
9. adeguare il testo contrattuale alle nuove disposizioni legislative intervenute nel
corso della sua validità.
Le Interpretazioni emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia,
Interpretazione, Certificazione e Conciliazione ( Autentiche, Integrative,
Parzialmente Modificative, Riassuntive, Aggiornative ecc.), avranno piena efficacia
applicativa dal primo giorno del mese successivo a quello di avvenuta
pubblicazione nel sito dell’Ente Bilaterale (www.enbic.it). In sede di ristampa del
CCNL, come previsto in Premessa, il testo contrattuale sarà integrato dalle
Interpretazioni della Commissione nel frattempo pubblicate, ponendo al termine
dell’articolo di riferimento, in carattere corsivo, l’estratto dell’Interpretazione
stessa.
Art. 226 - Certificazione degli Appalti e Asseverazione del Modello di
organizzazione edi gestione
Ai sensi degli articoli 76, comma 1, lettera a) e 84 del D. Lgs. 276/2003, nonché
dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, dello Statuto dell’Ente Bilaterale e dell’Organismo
Paritetico Nazionale Confederale - OPNC Enbic Sicurezza - sono costituite:
a) la Commissione Nazionale di Certificazione degli Appalti ( in seno alla
Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione,
Certificazione e Conciliazione);
b) la Commissione di Asseverazione del Modello di organizzazione e di gestione,
quale Organo Tecnico Paritetico di OPNC Enbic Sicurezza.
Tali Commissioni saranno composte ai sensi degli Statuti dell’En.Bi.C. e
dell’OPNC Sicurezza.
A. Sintesi sulla Certificazione degli Appalti
A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà alla
Certificazione dell’Appalto, sia in sede di stipulazione che d’attuazione, anche
ai fini della distinzione tra somministrazione e appalto, individuando le
concrete condizioni d’esclusione d’interposizione illecita e di configurazione
di appalto genuino.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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B. Sintesi sulla Asseverazione del Modello di organizzazione e di gestione
A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà
all’Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione, idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’Azienda.
Art. 227 - Ente Bilaterale di Formazione
Le Parti, riconoscendo l'importanza della valorizzazione delle risorse umane,
intendono promuovere programmi di formazione attraverso il Fondo
Interprofessionale allo scopo costituito presso l’Ente Bilaterale.
Per quanto sopra le Parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e
responsabilità ad esse derivanti dalle norme di Legge, dagli Accordi
Interconfederali e Federali e dal presente Contratto, che la formazione avvenga
prevalentemente mediante a ffiancamento ed esperienze dirette, riservando alla
“formazione in aula” solo quella relativa agli aspetti generali del rapporto di lavoro
quali, diritti e doveri dei Lavoratori; disciplina del rapporto di lavoro
subordinato;sicurezza e igiene del lavoro; diritti sindacali; tutele contrattuali, legali,
previdenziali, assicurative e assistenziali spettanti ai Lavoratori dai rispettivi Enti
preposti.
La formazione dovrà essere orientata anche al perseguimento dei seguenti
obiettivi:
consentire ai Lavoratori di acquisire le professionalità specifiche in grado di
meglio rispondere alle mutate esigenze della domanda di lavoro, anche
derivanti da innovazioni tecnologiche e organizzative, e di favorire lo sviluppo
verticale delle carriere;
cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare
riferimento al personale svantaggiato, nell'intento di facilitare l'incontro tra
domanda e offerta e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei
Lavoratori, anche promuovendo stage, praticantati e altri percorsi formativi;
facilitare il reinserimento dei Lavoratori dopo lunghi periodi di
disoccupazione o inoccupazione.
In questo quadro, il Fondo Interprofessionale fornirà alle Parti informazioni sui
programmi di formazione professionale predisposti e sui programmi formativi da
realizzare. La riscossione delle quote che l’Azienda deve versare al Fondo è
regolamentata dallo Statuto del Fondo Interprofessionale e dal Regolamento
dell’Ente Bilaterale di Formazione.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Art. 228 - Composizione delle Controversie
In caso di controversie tra l’Azienda e il Lavoratore dipendente in merito
all’applicazione del contratto di lavoro individuale, potrà essere attivato il ricorso
presso la competente Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia
Interpretazione, Certificazi one e Conciliazione costituita dall’Ente Bilaterale
Territoriale, ferme restando le previsioni legislative che regolano la materia.
Eventuali controversie collettive che dovessero insorgere sull’applicazione del
presente CCNL saranno disciplinate tra le Parti, con un primo tentativo in sede
territoriale e, in seconda istanza, a livello nazionale, avvalendosi di Commissioni
istituite ad hoc presso l’Ente Bilaterale En.Bi.C.
È comunque fatta salva la facoltà delle Parti in causa di ricorrere alla Conciliazione
in sede sindacale , ove non diversamente previsto dalla normativa vigente, come
previsto allo specifico Titolo del presente CCNL.
TITOLO L
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 229 - Previdenza Complementare
Le Parti, in considerazione delle modeste prospettive della previdenza pubblica,
condividono l’importanza di accreditare il T.F.R. maturato dal Lavoratore ad un
Fondo di Previdenza Complementare già costituito o al Fondo Complementare di
Previdenza Complementare da costituire.
Ciò premesso, a richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° Aprile 2026, il Datore
accrediterà al Fondo scelto, il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una
quota aggiuntiva aziendale mensile pari all’1,5% della PBNCM spettante al
Lavoratore stesso, a condizione che anche quest’ultimo versi un contributo
mensile almeno pari al 1% della sua P.B.N.C.M.
Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite
mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.
In caso di costituzione delle Parti di un Fondo di categoria di Previdenza
Complementare, si applicheranno le relative contribuzioni di riferimento.
TITOLO LI
PATRONATI
Art. 230 - Patronati
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Gli Istituti di Patronato, di emanazione e/o convenzionati con le Organizzazioni
sindacali firmatarie il presente CCNL ( esempio: ENCAL CISAL ) o di
Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto, unitamente alle Parti firmatarie
del presente CCNL, un Accordo Aziendale di Secondo livello, hanno diritto di
svolgere, a domanda, la loro attività all’interno dell’Azienda.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con la singola Azienda i modi di
svolgimento della loro assistenza, che dovrà attuarsi senza pregiudizio per la
normale attività aziendale.
TITOLO LII
CONTRIBUTO D’ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 231 - Co.As.Co.
Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato, a carico dei Datori di
Lavoro che applicano il presente CCNL, una quota obbligatoria a copertura dei
costi connessi alla costituzione e alla gestione del presente sistema contrattuale,
nonché all’assistenza sulla sua applicazione.
Tale Contributo d’Assistenza Contrattuale, in sigla “Co.As.Co.”, è pari allo 0,7%
(zerovirgolasette per cento) dell’Imponibile Previdenziale aziendale e dovrà essere
versato nei modi previsti dall’Associazione Datoriale scelta dal Datore, che sia
firmataria del presente CCNL.
TITOLO LIII
RISPETTO DELLA RISERVATEZZA
Art. 232 - Per quanto concerne il presente Titolo, si rimanda al D. Lgs. 196/2003
e s.m.i.
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai Dipendenti dei
Settori
Turismo
Strutture Ricettive e all’Aria aperta
Agenzie di viaggio
Tour Operator, Network di Agenzie di Viaggio
Pubblici Esercizi
Ristoranti, Bar, Punti di ristoro autostradale
Disciplina Speciale
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Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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TITOLO LIV
NORME PARTICOLARI PER I DIRIGENTI
Art. 233 - Dirigenti: definizione
Appartengono alla Categoria dei Dirigenti i prestatori di lavoro subordinato che,
quali Alter Ego dell’Imprenditore, svolgono funzioni aziendali al più elevato grado
di professionalità, con massima Autonomia, Discrezionalità, Iniziativa e con
Potere decisionale; tali funzioni incidono sull’andamento generale dell’Impresa o
su una sua parte organizzativamente autonoma.
Normalmente, il Dirigente avrà poteri di Rappresentanza esterna e sarà munito di
specifiche Deleghe generali ed operative.
Il Dirigente riceve dal Datore di lavoro direttive di carattere generale, che realizza
con le proprie competenze, capacità organizzativa, ampia ed estesa autonomia e
conformemente alle Deleghe ricevute. Pertanto il Dirigente, con la propria
Discrezionalità ed Iniziativa professionali, ha il compito di emanare Direttive a
tutta l’Impresa con responsabilità generale e solidale che si riflette sull’intera
organizzazione.
Nelle strutture aziendali complesse, è possibile che vi siano Dirigenti di diverso
livello funzionale, fermo restando che tra di essi non vi può essere subordinazione,
ma solo funzioni di coordinamento, poiché anche il livello inferiore della dirigenza
deve sempre poter operare, in ambito aziendale esteso, come Alter Ego
dell’Imprenditore.
La nozione del Dirigente implica che tale Collaboratore apicale dell’Imprenditore
non sia soggetto destinatario della disciplina legale prevista in materia di
licenziamenti individuali, per l’assoluta necessità del permanere di un esteso
rapporto fiduciario con l’Imprenditore, nel nome del quale il Dirigente è chiamato
ad operare. Inoltre, il Dirigente non è soggetto alla disciplina legale sull’orario di
lavoro, dovendo rispondere essenzialmente dei risultati, fermo però l’obbligo di
rispettare i criteri di ragionevolezza, cioè la dovuta attenzione alla salute ( rispetto
dei riposi complessivamente previsti ) e alle esigenze primarie della vita di
relazione, contemperate con i bisogni aziendali.Quale conseguenza di quanto
precede, per il Dirigente non è previsto il diritto al compenso di eventuale lavoro
straordinario, purché prestato entro i suddetti limiti di ragionevolezza.
La qualifica dirigenziale sarà obbligatoriamente riconosciuta ogniqualvolta vi fosse
il rispetto delle competenze e mansioni previste dalla Tabella Dirigenti dell’art.
263. Inoltre, in sede aziendale, quando ne ricorrano fondate ragioni od
opportunità, le Parti potranno sottoscrivere un Accordo di Secondo Livello che
adatti, anche per i Dirigenti, la disciplina del presente CCNL alle particolari
esigenze locali od aziendali, in un’ottica d’equilibrio tra i diritti e i doveri delle Parti
stesse, così come complessivamente definiti nel presente CCNL.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Art. 234 - Dirigenti: Formazione e aggiornamento
Le Parti, concordando sulla decisiva importanza della formazione e
dell’aggiornamento, nelle diverse forme e condizioni possibili, s’impegnano a
favorirne anche i Dirigenti nell’accesso formativo.
Art. 235 - Dirigenti: assegnazione della qualifica per avvenuto svolgimento di
mansioni superiori
Per l'assegnazione della Categoria di Dirigente al Lavoratore che svolga con
continuità le relative mansioni ed eserciti le deleghe proprie della categoria
dirigenziale, si rinvia alle previsioni del primo e del secondo comma dell’art. 233.
Art. 236 - Dirigenti: dimensioni aziendali e dirigenza
Nei casi in cui vi sia una struttura imprenditoriale ridotta e con esiguo numero di
dipendenti, quale normalmente si verifica nella “Micro”o “Piccola” Impresa, la
sussistenza dei requisiti qualificanti l’accesso alla Dirigenza dovrà essere verificata
con particolare rigore, al di là del nomen, essendo di difficile configurazione in tali
piccole realtà la necessità di supplenza imprenditoriale, nei termini qualificanti la
Categoria Dirigenziale, come essa è normalmente presente nelle più ampie
articolazioni aziendali.
Per tale motivo, il presente CCNL esplicitamente prevede quale ordinaria Figura
Apicale della “Piccola Impresa” la qualifica di Quadro.
Considerato però che, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, si possono
verificare anche condizioni d’Imprese di trasformazione o di servizio con pochi
dipendenti e grande fatturato, ai fini della valutazione per l’accesso alla dirigenza,
per tali aziende potrà farsi prevalente riferimento alla volontà espressa dalle parti
nel contratto di assunzione.
Art. 237 - Dirigenti: Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso Morte per malattia
ed infortunio
A favore dei Dirigenti compresi nella sfera d’applicazione del presente Contratto
e conformemente alle previsioni del Regolamento, con la contribuzione mista, è
operante tramite l’En.Bi.C. un’estesa Assistenza Sanitaria, Integrativa alle
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e per caso morte per malattia ed
infortunio, con prestazioni ricavabili dal sito: www.enbic.it.
Inoltre, nell'interesse del Dirigente, l'Azienda dovrà stipulare una polizza contro
gli infortuni sia professionali che extra-professionali che assicuri:
• in caso di invalidità permanente determinata da infortunio, che non consenta
la prosecuzione del rapporto di lavoro: una somma pari a 4 (quattro)
annualità della retribuzione mensile normale; qualora si trattasse di invalidità
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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permanente parziale, la somma sarà proporzionata al grado di invalidità
determinato in base alla tabella annessa al D.P.R. n. 1124/1965;
• in caso di morte determinata da infortunio, una somma pari a 3 (tre) annualità
della retribuzione mensile normale.
Art. 238 - Dirigenti: Welfare Contrattuale
Anche a favore dei Dirigenti compresi nella sfera d’applicazione del presente
Contratto, è operante il Welfare Contrattuale, come previsto dal CCNL, con costo
minimo di € 720/anno.
Art. 239 - Dirigenti: Responsabilità Civile e/o penale connessa alla prestazione
La responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal Dirigente nell'esercizio
delle proprie funzioni è a carico dell'Azienda, che vi provvederà tramite idonea
copertura assicurativa.
Il Dirigente che risolva il rapporto di lavoro motivando il proprio recesso con
l'avvenuto rinvio a giudizio per ragioni inerenti all’esercizio delle funzioni
attribuitegli, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, a non dover prestare il
preavviso contrattuale.
Il Dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente
comma, sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore di
lavoro la notifica dell'avviso a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a
giudizio.
Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Dirigente per fatti che siano
direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, l’Azienda potrà
formalmente contestare ex art. 7, L. 300/1970, l’eventuale dolo o colpa grave
emersi in fase d’istruttoria. Qualora il procedimento disciplinare si risolvesse senza
sanzioni non conservative, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio e di assistenza
legale sarà a carico dell’assicurazione stipulata dall’Azienda. In caso di conflitto
d’interessi tra il Dirigente e l’Azienda, è in facoltà del Dirigente di farsi assistere da
un legale di sua fiducia, con oneri a suo carico.
Il rinvio a giudizio del Dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle
funzioni attribuitegli non costituisce in sé giustificato motivo di licenziamento,
sempre esclusi i casi di dolo o colpa grave del Dirigente, che siano stati formalmente
contestati ex art. 7, L. 300/1970.
In caso di privazione della libertà personale, per fatti direttamente attinenti
all'esercizio delle funzioni attribuitegli e in assenza di dolo o colpa grave ritualmente
contestate, il Dirigente in forza sarà posto in aspettativa ed avrà diritto alla
conservazione del posto con decorrenza del 65% (sessantacinque percento) della
sua retribuzione mensile normale, per un tempo complessivo pari al comporto
contrattuale, con computo unico dei periodi di aspettativa e/o di malattia.
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Le garanzie e le tutele di cui al 4° comma del presente articolo si applicano al
Dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché
si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso, privi di dolo o colpa grave.
Art. 240 - Dirigenti: polizza assicurativa per Assistenza legale e Responsabilità
Civile
Ai Dirigenti dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o forme
equivalenti predisposte dall’Azienda, la copertura delle spese di assistenza legale
in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o
dolo e relative a fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni svolte, con
massimale di almeno € 300.000,00 (trecentomila Euro), per evento e per anno.
L’Azienda, in caso di procedimento civile o penale, è altresì tenuta ad assicurare
ai Dirigenti la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi
conseguentemente allo svolgimento delle loro funzioni, anche se dovuto a colpa,
con massimale di almeno € 3.000.000,00 (tre milioni di Euro).
Art. 241 - Dirigenti: Retribuzione Annuale Lorda
La Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) Contrattuale del Dirigente sarà
composta dalle diverse voci retributive (P.B.N.C.M. ed Elemento Perequativo
Regionale, Indennità Mensile di Mancata Contrattazione, Scatti di anzianità), negli
importi riconosciuti per la propria Categoria, oltre ad eventuale Superminimo
Individuale ed ogni altra voce retributiva stabile e ricorrente che sia stata
riconosciuta al Dirigente.
La Contrattazione di Secondo livello, nonché quella individuale, potranno
prevedere, con possibilità di verifica e osservazione congiunta:
1) Benefici in natura e loro regolamentazione;
2) Premi di Risultato ad obiettivi o Partecipazione agli utili aziendali;
3) Particolari condizioni per la Formazione interna e/o esterna nell’interesse del
Dirigente o dell’Azienda, in concomitanza alla quale l’Azienda può porre il
vincolo di non concorrenza a valere dalla cessazione del Dirigente.
Art. 242 - Dirigenti: Patto di non Concorrenza
Nel caso di stipula del Patto di non Concorrenza con personale che rivesta la
qualifica di Dirigente, esso dovrà prevedere, oltre al corrispettivo dovuto, anche
precisi limiti temporali (fino al massimo di 5 anni dalla cessazione ), di luogo e di
oggetto. Resta inteso che i limiti temporali, di oggetto e di luogo dovranno essere
proporzionati e correlati all’effettivo interesse aziendale ed alle effettive mansioni
del Dirigente, nel rispetto del principio che, compatibilmente alle esigenze di
salvaguardia aziendale assicurate dal Patto di non Concorrenza, si dovrà favorire
l’estensione delle mansioni esercitabili dal Dirigente in costanza di Patto.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Normalmente, le mansioni esercitabili saranno crescenti con il decorrere della
durata del Patto e le Parti, all’atto della stipula del Patto stesso, definiranno quali
elementi tra oggetto, luogo e corrispettivo saranno soggetti a progressiva
attenuazione.
Nei casi dubbi, il Dirigente è invitato, con ordinaria diligenza, ad effettuare una
verifica preventiva con l’Azienda, onde evitare o limitare il possibile contenzioso.
Si dovrà prevedere un corrispettivo congruo rispetto alla retribuzione del Dirigente
e ai limiti complessivi richiesti dal Patto di non Concorrenza, anche valutando nel
caso concreto le residue capacità di lavoro, intese come possibilità di produzione
del reddito da parte del Dirigente, nel rispetto dei limiti previsti nel corso del Patto
di non Concorrenza.
Il Patto di non Concorrenza dovrà considerarsi risolto qualora l’Azienda licenzi il
Dirigente per cessazione dell’attività o per riduzione di personale.
Per quanto qui non definito sul Patto di non concorrenza, si rinvia alle previsioni
dell’art. 2125 c.c., alla legislazione previdenziale e fiscale vigente e agli accordi
individuali intercorsi tra il Dirigente e l’Azienda.
Art. 243 - Dirigenti: Malattia e Infortunio non professionale
Per il Dirigente, in caso di malattia o infortunio non professionale, gli obblighi
informativi, la disciplina del periodo di comporto e delle norme generali afferenti,
saranno quelli previsti nel presente CCNL.
In caso di malattia, il trattamento economico complessivamente riconosciuto al
Dirigente per tutto il tempo della malattia, ma entro i limiti di comporto
contrattuale, dovrà essere pari al 75% della Retribuzione Normale Mensile. Prima
della scadenza del comporto contrattuale, è facoltà del Dirigente richiedere
un’aspettativa non retribuita, che decorrerà dal compiersi del comporto.
Art. 244 - Dirigenti: Infortunio professionale
In caso d’infortunio professionale, non in itinere, spetta al Dirigente la
conservazione del posto fino al limite massimo di 18 mesi o minor periodo
qualora fosse accertata un'invalidità permanente totale o parziale grave. In tale
periodo, vi sarà decorren za dell’Indennità INAIL eventualmente spettante e di
quota della Retribuzione Normale Mensile del Dirigente, entro il limite
complessivo dell’85% della R.N.M.
Quindi, tale percentuale comprenderà l’Indennità erogata dall’INAIL, ex art. 70
del T.U.1124/65.
Art. 245 - Dirigenti: Condizioni particolari di dimissioni per giusta causa
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Al Dirigente si applicheranno le seguenti discipline particolari di dimissioni per
giusta causa, che dovranno essere confermate da Accordo Transattivo tra le Parti
ex art. 410 e 411 cpc.
1) Mancata accettazione del trasferimento
Fermo restando che il trasferimento dev’essere giustificato e mai potrà
assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica, entro 60 (sessanta) giorni
dalla comunicazione del trasferimento, non concordato, ad oltre 150
chilometri dalla sede abituale di lavoro, il Dirigente avrà diritto di rassegnare le
dimissioni per giusta causa, quindi senza obbligo di preavviso e con il
riconoscimento aziendale di una somma aggiuntiva al T.F.R., pari all’indennità
sostitutiva del preavviso a lui spettante. Sono fatte salve le diverse condizioni
pattuite tra le Parti con Accordo Assistito.
2) Trasferimento di proprietà dell'Azienda
Il Dirigente che non intenda continuare il rapporto di lavoro con l’Azienda,
qualora il trasferimento di proprietà determini un'effettiva situazione di
detrimento professionale , potrà procedere, entro 120 (centoventi) giorni
dall’effettivo trasferimento di proprietà, alla risoluzione del rapporto di lavoro
senza obbligo di preavviso e con il riconoscimento aziendale di una somma
aggiuntiva al T.F.R., pari all’indennità sostitutiva del preavviso a lui spettante.
3) Mutamento di posizione
Il Dirigente che, a seguito di mutamento aziendale delle proprie mansioni con
un’effettiva situazione di detrimento professionale, risolva per giusta causa il
rapporto di lavoro entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuto mutamento, ha
diritto ad una somma aggiuntiva al T.F.R. di importo pari all'indennità di
mancato preavviso che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.
Art. 246 - Dirigenti: licenziamento
Anche il licenziamento del Dirigente deve essere intimato per iscritto, a norma
dell’art. 2, L. 604/1966. Non è richiesta la sussistenza di una “giusta causa” o di un
“giustificato motivo”, fermo restando che, ad esclusione del documentato
“giustificato motivo oggettivo”, sia il licenziamento per “giusta causa” che per
“giustificato motivo soggettivo” dovranno effettuarsi a conclusione dell’iter
disciplinare, che per i fatti contestati abbia confermato l’idoneità al recesso.
In alternativa a quanto sopra, sarà possibile procedere al licenziamento del
Dirigente senza “giustificato motivo soggettivo”, senza documentato “giustificato
motivo oggettivo”, o senza percorrere l’iter disciplinare ex art. 7, L. 300/1970, o
senza obbligo di motivazione, riconoscendogli il Preavviso, lavorato o sostituito
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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dalla relativa indennità, ed una “ Somma aggiuntiva al T.F.R .” pari all’indennità
lorda sostitutiva del preavviso che sarebbe stato a lui contrattualmente spettante in
funzione dell’anzianità di servizio quale Dirigente.
Quanto precede, salvo il caso di licenziamento discriminante per motivi sindacali,
politici, religiosi, di sesso odi orientamento sessuale, risolve di diritto il rapporto
di lavoro dalla data di comunicazione scritta e, quindi, con l’indennità sostitutiva
di preavviso e la “Somma aggiuntiva al T.F.R.” o entro l’ultimo giorno del termine
di preavviso, con riconoscimento dell’eventuale residua indennità sostitutiva e
della “Somma Aggiuntiva al T.F.R.”.
Nei casi di recesso di cui all’art. 2119 c.c. (giusta causa), avvenuto a conclusione
dell’iter di contestazione che confermi il motivato licenziamento, il preavviso e la
somma aggiuntiva al T.F.R. non saranno dovuti.
Nel caso di confermato licenziamento per “giustificato motivo soggettivo”, oltre al
T.F.R. spettante, sarà dovuto il solo preavviso o, qualora non lavorato, la relativa
indennità sostitutiva.
Art. 247 - Dirigenti: Trattamento di Fine Rapporto
La quota annua da accantonare e le discipline afferenti alla corresponsione e
all’anticipazione saranno quelle previste dal presente CCNL.
I redditi derivanti da piani di Incentivazione o il Credito Welfare, i Premi di
risultato, i redditi di partecipazione agli utili, o anche i redditi collettivi già esclusi
in sede di concessione, non rilevano ai fini del calcolo del T.F.R.
Art. 248 - Dirigenti: Attività di ricerca, studio e scoperte effettuate durante il
rapporto di lavoro
Salvo diversi accordi preventivamente stipulati tra le Parti interessate, in caso
d’invenzioni e innovazioni professionali attribuibili al Dirigente, si applicherà
l’articolo 64 del D.Lgs. 30/2005.
Fermi restando gli obblighi di riservatezza previsti dal presente CCNL e previa
obbligatoria verifica congiunta con l’Azienda ogniqualvolta siano in gioco
competenze o riferimenti aziendali, i Dirigenti, nel rispetto degli obblighi di
riservatezza, collaborazione e fedeltà, a proprio nome, potranno pubblicare articoli
e contributi su riviste scientifiche, anche attinenti la propria esperienza e
formazione professionale, partecipare alla stesura di libri e manuali, svolgere
interventi a convegni e incontri di studio, partecipare ad attività di studio anche
presso università e centri di ricerca al di fuori del tempo di lavoro ed in modo
compatibile con lo stesso.
Art. 249 - Dirigenti: Esclusività della prestazione
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
231
Per le particolari Autonomie, Responsabilità e Deleghe assegnate al Dirigente per
lo svolgimento della sua prestazione, si richiamano in toto le disposizioni
contenute al Titolo LXV del presente CCNL, che per la Categoria dei Dirigenti
assumono massima rilevanza.
Art. 250 - Dirigenti: rinvio alla previsione contrattuale collettiva
Per tutto quanto sopra non precisato, ai Dirigenti si applicheranno le norme
contrattuali del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” previste
per la generalità dei Lavoratori.
TITOLO LV
NORME PARTICOLARI PER I QUADRI
Art. 251 - Quadri: Definizione
Appartengono alla Categoria dei Quadri i prestatori di lavoro subordinato, esclusi
i Dirigenti, che svolgono, con carattere continuativo e con specifiche Autonomie,
Responsabilità, Competenze e Deleghe, funzioni direttive di rilevante importanza
per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi aziendali in settori specifici di Grandi
Aziende o con responsabilità generale per l’intera organizzazione nelle realtà
minori, anche decentrate, quali filiali o simili.
La qualifica di Quadro sarà riconosciuta nel rispetto delle condizioni previste dalla
Tabella Quadri della Classificazione del Personale.
Anche ai Quadri si applicheranno le previsioni sulla Progressione di Carriera
“Mobilità Verticale” e sull’Inserimento formativo “Condizioni d’Ingresso”.
Inoltre, in sede aziendale, quando ne ricorrano fondate ragioni od opportunità, le
Parti potranno sottoscrivere un Accordo di Secondo Livello che, per i Quadri,
adatti la disciplina del presente CCNL alle particolari esigenze locali, in ottica
d’equilibrio tra i diritti e i doveri delle Parti stesse, così come definiti nel presente
Contratto Collettivo.
Art. 252 - Quadri: Formazione e aggiornamento
Le Parti concordano sull’importanza della formazione e dell’aggiornamento per i
Quadri, nelle diverse forme e condizioni e s’impegnano a favorirne l’accesso alla
formazione più qualificata.
Per i Quadri, si conferma l’applicazione dei criteri minimi previsti per la generalità
dei Lavoratori, oltre alle seguenti specifiche condizioni:
1) Formazione aziendale: richiesta dall’Azienda, intesa come formazione utile o
necessaria all’evolversi del percorso lavorativo , normalmente si svolgerà in
orario retribuito a totale carico del Datore di lavoro. Resta inteso che tale
formazione, qualora effettuata al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, senza
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
232
qualificarsi come lavoro straordinario, determinerà il diritto alla retribuzione
ordinaria maggiorata del 10%.
2) Percorsi formativi di tutela: da attivarsi in caso di riorganizzazioni aziendali o
di rischio per l’occupazione dei Quadri, anche per aggiornare ed ampliare le
aree di competenza . Al termine, il Quadro potrebbe così mutare le proprie
mansioni e trovare impiego anche all’interno di un altro settore aziendale. Le
Parti convengono sull'opportunità di favorire la realizzazione di adeguati
investimenti formativi, preferibilmente attraverso l'attivazione di progetti
collegati ai programmi europei e ai Fondi Interprofessionali contrattuali.
Art. 253 - Quadri: Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso morte per malattia
ed infortunio - Welfare Contrattuale
A favore dei Quadri compresi nella sfera d’applicazione del presente Contratto e
conformemente alle previsioni del Regolamento, è operante tramite l’En.Bi.C.
(Ente Bilaterale Confederale) un’estesa Assistenza Sanitaria, Integrativa alle
prestazioni del Ser vizio Sanitario Nazionale e per caso morte per malattia ed
infortunio, con la contribuzione mista prevista dal presente CCNL e con
prestazioni ricavabili dal sito: www.enbic.it.
Inoltre, conformemente agli Accordi Sindacali di Secondo livello e alle eventuali
previsioni del Regolamento Aziendale, a favore dei Quadri è operante il Welfare
Contrattuale (nel valore di € 480/anno).
Art. 254 - Quadri: polizza assicurativa per Assistenza legale e Responsabilità Civile
Ai Quadri dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o forme
equivalenti predisposte dall’Azienda, anche la copertura delle spese di assistenza
legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa o
dolo e relative a fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni svolte, con
massimale di almeno € 150.000,00 (centocinquantamila Euro) per evento e per
anno.
L’Azienda è altresì tenuta ad assicurare ai Quadri la copertura delle spese di
assistenza legale in caso di procedimento civile o penale e la copertura dal rischio
di responsabilità civile verso terzi, anche conseguente a colpa nello svolgimento
delle loro funzioni, con massimale di almeno € 2.000.000,00 (due milioni di
Euro).
Tali diritti decadono in caso di comprovata grave negligenza o responsabilità del
Quadro o di conflitto d’interessi con l’Azienda.
Art. 255 - Quadri: Periodo di prova
Il Periodo di prova può essere convenuto per una durata non superiore a 6 mesi
per i Quadri di nuova assunzione, o in Mobilità Verticale. Anche per gli Impiegati
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
233
Direttivi che s’ipotizzano destinatari delle mansioni di Quadro è attivabile la
procedura di Mobilità Verticale.
Art. 256 - Quadri: Inserimento nella mansione
Per i Lavoratori di prima assunzione il cui livello di approdo previsto sia il Quadro,
si potranno attivare le Condizioni d’Ingresso del presente CCNL.
Art. 257 - Quadri: Retribuzione Annuale Lorda
La Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) Contrattuale del Quadro sarà composta
dalle diverse voci retributive (P.B. N.C.M. ed Elemento Perequativo Mensile
Regionale, Indennità di Mancata Contrattazione, Scatti di anzianità), pari ad
almeno gli importi riconosciuti per tale Livello , oltre ad eventuale Superminimo
Individuale ed ogni altra voce retributiva stabile e ricorrente riconosciuta al
Quadro.
La Contrattazione di Secondo livello, nonché quella individuale, potranno
prevedere, con possibilità di verifica e osservazione congiunta:
1) Benefici in natura e loro regolamentazione;
2) Premi di Risultato in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
3) Partecipazione agli utili aziendali;
4) Formazione interna e/o esterna nell’interesse del Quadro o dell’Azienda,
anche intesa quale corrispettivo mediante il quale, con accordo tra le Parti,
l’Azienda pone il vincolo di non concorrenza a valere dalla cessazione del
Lavoratore.
Art. 258 - Quadri: Patto di non concorrenza
Nel caso di stipula del Patto di non Concorrenza con personale che riveste la
qualifica di Quadro, esso dovrà prevedere, oltre al corrispettivo dovuto, anche
precisi limiti temporali (fino al massimo di 3 anni dalla cessazione ), di luogo e di
oggetto.
Resta inteso che i limiti temporali, di oggetto e di luogo dovranno essere
proporzionati e correlati all’effettivo interesse aziendale ed alle effettive mansioni
del Quadro , nel rispetto del principio che, compatibilmente alle esigenze di
salvaguardia assicurate dal Patto di non Concorrenza, si dovrà favorire l’estensione
delle mansioni esercitabili dal Quadro in costanza di Patto.
Normalmente, le mansioni esercitabili dal Quadro saranno crescenti con il
decorrere della durata del Patto e le Parti, all’atto della stipula del Patto stesso,
definiranno quali elementi tra oggetto, luogo e corrispettivo saranno soggetti a
progressiva attenuazione.
Nei casi dubbi, con ordinaria diligenza, il Quadro è invitato ad effettuare una
verifica preventiva con l’Azienda, onde evitare o limitare il possibile contenzioso.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
234
Si dovrà prevedere un corrispettivo congruo rispetto alla retribuzione del Quadro
e ai limiti complessivi richiesti dal Patto di non Concorrenza, anche valutando nel
caso concreto le residue capacità di lavoro, intese come possibilità di produzione
del reddito da parte del Quadro, nel rispetto dei limiti previsti nel corso del Patto
di non Concorrenza.
Il Patto di non Concorrenza dovrà considerarsi risolto qualora l’Azienda licenzi il
Quadro con cessazione dell’attività o per riduzione di personale.
Per quanto non definito sul Patto di non concorrenza si rinvia alle previsioni
dell’art. 2125 c.c., alle discipline del presente CCNL per la generalità dei
lavoratori, alla legislazione previdenziale e fiscale vigente e agli accordi individuali
intercorsi tra il Dirigente e l’Azienda.
Le Parti Contrattuali consigliano di contenere le clausole restrittive del Patto di non
Concorrenza nei soli limiti strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia aziendale.
Art. 259 - Quadri: Attività di ricerca, studio e scoperte durante il rapporto di lavoro
In caso d’invenzioni e innovazioni professionali attribuibili al Quadro , si
applicherà l’articolo 64 D.Lgs. 30/2005.
Fermi restando gli obblighi di riservatezza previsti dal presente CCNL e previa
obbligatoria verifica congiunta con l’Azienda ogniqualvolta siano in gioco
competenze o riferimenti aziendali, i Quadri, nel rispetto degli obblighi di
riservatezza, collaborazione e fedeltà, a proprio nome, potranno pubblicare articoli
e contributi su riviste scientifiche, anche attinenti la propria esperienza e
formazione professionale, partecipare alla stesura di libri e manuali, svolgere
interventi a convegni e incontri di studio, partecipare ad attività di studio anche
presso università e centri di ricerca al di fuori dell’attività di lavoro ed in tempi
compatibili con la stessa.
Art. 260 - Quadri: Rinvio alla Disciplina Generale e Speciale del rapporto di lavoro
Per la disciplina del rapporto di lavoro non precisata nel presente Titolo quale, a
titolo d’esempio, orario di lavoro, malattia, maternità, preavviso, si rinvia alle
condizioni previste dal presente CCNL per la generalità dei Dipendenti.
Art. 261 - Quadri: Esclusività della prestazione
Per le particolari Autonomie, Responsabilità e Deleghe assegnate al Quadro per
lo svolgimento della sua prestazione, si richiamano in toto le disposizioni
contenute dal presente CCNL che anche per la Categoria dei Quadri, assumono
massima rilevanza.
TITOLO LVI
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
235
CLASSIFICAZIONE UNICA
Premessa
Le Parti, innanzitutto, esprimono legittima soddisfazione nel constatare che la
Classificazione Unica del Personale, così come da anni è applicata nel Sistema
Contrattuale “CISAL”, sostanzialmente coincide con le previsioni del Quadro
Europeo delle Qualifiche (c.d. “E.Q.F.”) e con i rispettivi descrittori di livello
professionale ed oggi trova applicazione anche in un “contratto storico”, quale il
recentissimo rinnovo dei Metalmeccanici Federmeccanica.
Non solo, come avvenuto nel CCNL “Terziario Avanzato” del 26 Giugno 2018,
le Parti hanno inserito in apposito Allegato, anche i descrittori estesi delle
Professionalità e delle mansioni I.C.T., conformi all’ European e -Competence
Framework (in sigla “e.C.F.”), integrandoli e coordinandoli con il sistema E.Q.F.
Tra le tante novità contrattuali che si attagliano alle professionalità emergenti, le
Parti hanno anche confermato la scelta di un Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro unico per tutti i Lavoratori subordinati , dal Dirigente alla più semplice
Mansione d’ordine. Tale scelta, si giustifica per la sostanziale unità dei destini in
ambito aziendale e per il principio di uguaglianza nella dignità del lavoro, pur nel
rispetto dei differenti ruoli e responsabilità, e per garantire omogeneità nei
trattamenti e nelle scadenze contrattuali.
Tanti elementi di novità obbligano a porre molta attenzione nella Classificazione
del personale da assumere e, specialmente, nell’assegnazione dei livelli al
personale che proviene da altri CCNL.
Le Parti concordano sulla necessità che, nelle applicazioni contrattuali,
l’inquadramento del personale dipendente sia determinato esclusivamente
dall’effettivo contenuto professionale delle mansioni svolte, così come individuato
nelle Tabelle di sintesi del successivo art. 263 e nelle Declaratorie, Profili ed
Esemplificazioni contrattuali che le descrivono, fermo restando che le competenze
gestionali superiori comprendono sempre anche quelle inferiori.
Inoltre, le Parti rilevano che nell’attuale organizzazione del lavoro, specialmente
per il ricorso alle macchine ed alle tecnologie informatiche, sono pressoché
scomparse le prestazioni di sola fatica e quelle esclusivamente ripetitive. Oggi,
anche nelle più basse mansioni d’ordine e comuni, si richiedono livelli di
competenza specifica e capacità di utilizzare apparecchiature informatiche, così
come avviene nelle ordinarie incombenze di vita extra lavorativa e, di conseguenza,
anche il più basso livello d’inquadramento, per avere concreti ambiti applicativi,
comprende sempre tali competenze di soglia e prevede le mansioni d’ordine
meramente esecutivo o i lavori di fatica, solo come mansioni residuali o accessorie.
Art. 262 - Classificazione Unica: criteri
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
236
I Lavoratori subordinati ex art. 2094 c.c.: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai
(art. 2095 c.c.), in questo CCNL sono compresi in un’unica Scala Classificatoria
articolata su 10 (dieci) livelli.
I Dirigenti e i Quadri si differenziano dal più alto livello Direttivo impiegatizio per
le specifiche Deleghe di Rappresentanza ricevute (di Poteri e/o di Firma), in forza
delle quali, per l’intera Azienda (i Dirigenti) o nella propria estesa area
professionale di competenza (i Quadri), con specifica responsabilità operano in
nome e per conto dell’Imprenditore.
L’inquadramento dei Lavoratori dovrà essere effettuato solo confrontando i
descrittori professionali delle mansioni effettivamente svolte con le Declaratorie, i
Profili e le Esemplificazioni previste dal presente CCNL.
Pertanto, l’inquadramento negli 8+2 (otto più due) livelli dovrà effettuarsi
esclusivamente sulla base delle mansioni in concreto esercitate dal Lavoratore ,
fermo restando che, come previsto dalla nuova stesura dell’art. 2103 c.c., l’Azienda
avrà diritto di pretendere dal Lavoratore lo svolgimento di mansioni diverse da
quelle di assunzione, purché esse appartengano allo stesso livello d’inquadramento
professionale prima riconosciuto e ciò ogniqualvolta esse siano richieste da
motivate esigenze organizzative e sia stata fornita la necessaria formazione.
Resta inteso che, in caso di successivo arricchimento delle mansioni del
Lavoratore, il corrispondente livello d’inquadramento professionale dovrà essere
aggiornato secondo i criteri previsti dal presente CCNL in materia di Mobilità
Verticale ed Mutamento di mansioni.
Nella Classificazione, le “ Esemplificazioni” riportano solo il “ Titolo” della
mansione, mentre il suo effettivo “Contenuto” dovrà essere quello descritto dalla
Declaratoria e dal Profilo del livello professionale da riconoscere.
Vi potranno essere Esemplificazioni anche su più livelli, ma discriminante tra esse
sarà il diverso contenuto professionale (Conoscenza, Abilità, Autonomia,
Competenze e Responsabilità) previsto dalla relativa Declaratoria.
Resta comunque inteso che, in fase d’inquadramento del personale, si dovranno,
come già detto, verificare le effettive mansioni del Dipendente e individuare così,
con riferimento a qualsiasi Profilo ed Esemplificazione della Declaratoria, il livello
professionale spettante, indipendentemente dal “nome” utilizzato in Azienda per
descrivere la mansione stessa.
Quanto precede, perché esiste aziendalmente la possibilità che la mansione abbia
un “Nome” sopravvalutato rispetto al contenuto effettivo (esempio: Responsabile
Vendite o Direttore Vendite nel caso di un Operatore alle Vendite), ma tale
“nome” dovrà essere ininfluente nella determinazione del livello
d’inquadramento, dovendosi guardare solo alle Conoscenza, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità richieste alle mansioni effettive.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Qualora le mansioni svolte mancassero di Esemplificazione contrattuale,
l’Azienda assegnerà al Lavoratore il titolo in uso , facendo riferimento, ai fini
dell’inquadramento, al Profilo e alla Declaratoria applicabili.
Per l’adeguamento o l’aggiornamento delle Esemplificazioni contrattuali mancanti,
sarà gradita una segnalazione alla Commissione Bilaterale Nazionale
sull’Interpretazione Contrattuale del CCNL (all’indirizzo di posta elettronica:
certificazionenazionale@enbic.it).
Art. 263 - Classificazione Unica: Sintesi caratteristiche dei vari livelli
Al fine di agevolare la comprensione dei rapporti tra Classificazione e le richieste
“Conoscenze”, “Abilità”, “Autonomie”, “Competenze” e “Responsabilità” proprie
della mansione, si riassumono le caratteristiche dei vari livelli d’inquadramento
nelle Tabelle che seguono.
I Profili ed Esemplificazioni sono stati suddivisi:
• Ruoli Generali: quelli comuni a tutti gli Ambiti applicativi del CCNL*;
• Ruoli Specifici Settoriali : quelli propri di alcuni Ambiti applicativi del
CCNL*.
* intesi come aree applicative estese previste all’art. 1 del CCNL.
Le Declaratorie, i Profili e le Esemplificazioni sono espressi, per maggiore facilità
di lettura, nel genere maschile, ferma restando la fungibilità professionale di genere
che qui s’intende esplicitamente affermare.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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SINTESI DELLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Tab. Dirigenti: Sintesi della Classificazione del Personale - Dirigenti
Conoscenza/e: Il più elevato livello conoscitivo e gestionale d’attività, con responsabilità
decisionale che ha effetti su tutti i settori aziendali, con funzioni di interfaccia
tra campi diversi.
Abilità: In possesso delle tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la
valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o
dell’innovazione e per estendere o ridefinire le conoscenze esistenti o la
pratica professionale, in un ruolo apicale, caratterizzato da un elevatissimo
grado di professionalità multidisciplinare e potere decisionale, con funzione
di promozione, coordinamento e gestione generale.
Autonomia: Con un rapporto di elevata collaborazione fiduciaria con il Datore di lavoro,
dal quale riceve solo direttive di carattere generale, opera come Alter Ego
dell’Imprenditore, con deleghe di poteri e di firma normalmente riferite
all’intera Azienda. Ha il potere di imprimere direttive a tutta l’Impresa o ad
una sua estesa Parte autonoma.
Competenze e
Responsabilità:
Per l’ampiezza delle funzioni delegate, tali da influire sulla condizione
dell’intera Azienda o di un suo importante ramo autonomo, deve dimostrare
effettiva autorità, capacità di innovazione e di promozione, autonomia,
integrità e d un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi
all’avanguardia. Ha responsabilità dei risultati complessivi aziendali.
Titolo del livello: Direttore o Condirettore o Institore o Procuratore, con Rappresentanza
Livello: Dirigente (in sigla “D”)
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Tab. Quadri: Sintesi della Classificazione del Personale - Quadri
Conoscenza/e: Il più elevato livello conoscitivo e gestionale d’attività, con responsabilità che,
nelle Piccole Aziende, può interessare anche tutti i settori aziendali o in estesa
area multiprofessionale, con funzione d’interfaccia tra campi diversi.
Abilità: In possesso delle tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la
valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o
dell’innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la
pratica professionale.
Autonomia: Rappresentativa: quando il Quadro opera come Alter Ego dell’imprenditore,
con relativa delega di poteri e di firma in importante settore di grande Azienda
o, quale Direttore, di Piccola Azienda.
Competenze e
Responsabilità:
Deve saper dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione e
promozione, autonomia, integrità ed un impegno continuo nello sviluppo di
nuove idee o processi all’avanguardia. Ha la responsabilità dei risultati delle
aree autonome e dei gruppi di lavoro coordinati o dell’intera Piccola Azienda.
Titolo del livello: Direttore con Rappresentanza
Livello: Quadro (in sigla “Q”)
(E.Q.F.: Livello 8Q, con Rappresentanza)
Tab. A/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello A1
Conoscenza/e: Il più elevato livello conoscitivo e gestionale d’attività , con responsabilità che,
nelle Piccole Aziende, può comprendere tutti i settori aziendali o in estesa area
multiprofessionale, con funzione d’interfaccia tra campi diversi.
Abilità: In possesso delle tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la
valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi dell’innovazione e
per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale.
Autonomia: Estesa Gestionale: per le proprie competenze relative all’area professionale di
competenza, oltre all’azione di coordinamento organizzativo, gestisce i propri
sottoposti e sceglie soluzioni in funzione delle loro osservazioni e degli obiettivi
generali ricevuti.
Competenze e
Responsabilità:
Deve sapere dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia, integrità ed
un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all’avanguardia,
con responsabilità dei risultati dell’intero gruppo di lavoro coordinato e della
gestione disciplinare dei propri sottoposti.
Titolo del livello: Direttore, senza Rappresentanza
Livello: Impiegato Direttivo A1 (E.Q.F.: Livello 8)
Tab. A/2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello A2
Conoscenza/e: Altamente specializzata, che può costituire l’avanguardia della conoscenza nel
proprio ambito lavorativo, anche come base della ricerca originale.
Consapevolezza critica delle problematiche legate alla conoscenza
professionale specifica e all’interfaccia tra campi diversi.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Abilità: Specializzato nella soluzione dei problemi, nella ricerca e/o nell’innovazione,
al fine di sviluppare nuove conoscenze e procedure e per integrare
conoscenze provenienti da ambiti diversi.
Autonomia: Gestionale ed Estesa Organizzativa: con le caratteristiche previste per
l’autonomia organizzativa (cfr. anche liv. B1 ), opera in attività multisettoriali
con responsabilità che comprendono diverse aree non omogenee.
Competenze e
Responsabilità:
Gestisce e d innova complessi e imprevedibili contesti di lavoro che
richiedano nuovi approcci strategici. Ha la responsabilità di contribuire alla
conoscenza e alla pratica professionale e/o di verificare le prestazioni dei
gruppi di lavoro sottoposti dei quali ha la responsabilità disciplinare.
Titolo del livello: Responsabile o Capo Servizio (Responsabile di più Uffici, con competenze
eterogenee ma operativamente complementari)
Responsabile o Capo Area (Responsabile di più Reparti)
Livello: Impiegato Direttivo A2 (E.Q.F.: Livello 7)
Tab. B/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello B1
Conoscenza/e: Avanzate in un ambito lavorativo, che presuppongono una comprensione
critica di teorie e principi.
Abilità: Avanzate, che dimostrino la padronanza e la capacità d’innovazione
necessarie a risolvere problemi complessi e imprevedibili in un ambito
specializzato di lavoro.
Autonomia: Organizzativa: effettua, nell’area di propria competenza, di adeguata
estensione e complessità, l’autonoma scelta di quanto necessario al
raggiungimento degli obiettivi aziendali ( mezzi, programmi, formazione e
organizzazione del lavoro).
Competenze e
Responsabilità:
Gestisce attività o progetti complessi, assumendosi la responsabilità per il
processo decisionale , anche in contesti di lavoro imprevedibili. Ha la
responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi
sottoposti. Di conseguenza, ha la responsabilità di attivare i procedimenti
disciplinari sia per le infrazioni alla parte generale del rapporto, sia per gli
aspetti tecnici specifici.
Titolo del livello: Alinea 1: Capo Ufficio/Capo
Reparto
Alinea 2: Operatore di Vendita
Gestionale
Livello: Impiegato Gestionale B1 (E.Q.F.: Livello 6)
Tab. B/2a: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello B2/a Gestore
Conoscenza/e: Pratica e teorica, completa e specializzata nello specifico ambito lavorativo , e
consapevolezza dei confini di tale conoscenza.
Abilità: Una completa gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per dirigere i
sottoposti e il loro lavoro, scegliendo le soluzioni in funzione degli obiettivi
generali ricevuti.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Autonomia: Funzionale: con le proprie elevate e specifiche competenze, nel proprio settore
di attività, sceglie programmi, procedure, soluzioni tecniche e organizzative,
alternative commerciali, linee di difesa, ecc.
Competenze e
Responsabilità:
Gestisce, controlla e sviluppa le proprie prestazioni e quelle di altri sottoposti, in
contesti di lavoro esposti a cambiamenti anche imprevedibili.
Titolo del livello Alinea 1: Gestore con responsabilità del
risultato
Capo Squadra
Alinea 2: Operatore di Vendita di
1° Categoria
Livello: Impiegato Gestionale B2/a (E.Q.F.: Livello 5)
Tab. B/2b: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello B2/b Specialista e
Coordinatore
Conoscenza/e: Pratica e teorica, completa e specializzata nello specifico ambito lavorativo , e
consapevolezza dei confini di tale conoscenza.
Abilità: Una completa gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per sviluppare
concrete soluzioni creative a problemi di competenza.
Autonomia: Elevata professionale: con le caratteristiche previste per l’autonomia
professionale ( cfr. liv. C1) , opera con conoscenze integrate su più settori
aziendali.
Competenze e
Responsabilità:
Per le proprie elevatissime competenze tecniche e professionali, affronta
imprevedibili problemi di lavoro, controllando e sviluppando le prestazioni
proprie e anche di altri sottoposti.
Titolo del livello Alinea 3
Impiegato di Elevato Concetto
Plurisettoriale e Coordinatore
Alinea 4
Operaio Altamente Specializzato
Plurisettoriale e Coordinatore
Livello: Impiegato o Operaio, Altamente Specializzato Plurisettoriale e Coordinatore
B2/b (E.Q.F.: Livello 5)
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Tab. C/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello C1
Conoscenza/e: Pratica e teorica elevata in riferimento ad ampi contesti di lavoro.
Abilità: Cognitive e pratiche necessarie ad organizzare e risolvere problemi specifici
nel proprio campo di lavoro.
Autonomia: Professionale: nel rispetto di procedure e/o di disposizioni generali ricevute,
sceglie la successione delle operazioni, le concrete soluzioni, individuando
quelle migliorative, i mezzi da utilizzare, gli strumenti e i tempi d’intervento.
Garantisce il risultato specific o richiesto dalla mansione per il gruppo
organizzativamente coordinato, inteso come rispetto delle quantità, qualità,
soddisfazione e dei previsti tempi di evasione.
Competenze e
Responsabilità:
Autogestione delle attività nell’ambito delle linee guida in contesti di lavoro
solitamente prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Essendo titolare delle
specifiche competenze proprie della mansione svolta, supervisiona il lavoro
ordinario di altri, assumendosi una certa responsabilità per la valutazione e
miglioramento delle attività lavorative.
Titolo del livello: Alinea 1
Impiegato di
Concetto
Alinea 2
Operatore di Vendita di
2° Categoria
Alinea 3
Operaio Specializzato
Settoriale
Livello: Operatore Specializzato Settoriale C1 - Supervisore e Coordinatore
(E.Q.F.: Livello 4)
Tab. C/2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello C2
Conoscenza/e: Nel proprio ambito lavorativo, ha qualificata conoscenza di fatti, principi,
processi e concetti generali, comunque acquisiti.
Abilità: Cognitive e pratiche necessarie a organizzare il proprio lavoro e risolvere
problemi.
Autonomia: Elevata esecutiva: con le caratteristiche previste per l’autonomia esecutiva (cfr.
Liv. D1), sceglie e applica metodi di base, strumenti, materiali e informazioni.
Può coordinare organizzativamente un gruppo di lavoratori di livello
inferiore.
Competenze e
Responsabilità:
Responsabilità necessaria per portare a termine i compiti del proprio ambito
di lavoro, adeguando il comportamento alle circostanze presenti per risolvere
problemi.
Titolo del livello: Alinea 1
Impiegato
Qualificato
Alinea 2
Operatore di Vendita di 3°
Categoria
Alinea 3 e 4
Operatore/Operaio
Qualificato
Livello: Operatore Qualificato Settoriale C2 (E.Q.F.: Livello 3)
Tab. D/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello D1
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
243
Conoscenza/e: Pratica elevata nelle proprie mansioni.
Abilità: Cognitive e pratiche, necessarie per utilizzare informazioni rilevanti al fine di
svolgere compiti e risolvere problemi di normale difficoltà, utilizzando regole
e strumenti adeguati.
Autonomia: Esecutiva: al fine di garantire il raggiungimento del risultato richiesto, in forza
delle proprie competenze e delle disposizioni generali ricevute, utilizza
correttamente programmi e attrezzature date , rispettando la sequenza delle
lavorazioni, le tecniche d’intervento e dei servizi ecc.
Competenze e
Responsabilità:
Ottempera disposizioni settoriali, con autonomia esecutiva.
Titolo del livello: Alinea 1
Impiegato di Elevato Ordine
Alinea 2
Operatore Esperto Settoriale
Livello: Operatore Esecutivo Settoriale D1 (E.Q.F.: Livello 2)
Tab. D/2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello D2
Conoscenza/e: Competenze digitali, matematiche, di comunicazione e tecniche di base,
normalmente conformi alle ordinarie esperienza di vita.
Abilità: Ottempera disposizioni basilari settoriali.
Autonomia: Operativa: ottempera a disposizioni o procedure e effettua operazioni
omogenee alle ordinarie responsabilità della vita, quali guida di automezzi,
semplici gestioni o controlli amministrativi preimpostati, acquisti di materiali
di ordinario consumo ed altre attività per le quali siano richieste competenze
acquisite dopo un modesto periodo formativo e/o d’affiancamento.
Competenze e
Responsabilità:
Nelle mansioni più elevate, opererà con la diretta supervisione di altro
lavoratore di livello superiore.
Titolo del livello: Alinea 1
Impiegato d’Ordine
Alinea 2
Operaio/Operatore Comune
Livello: Operatore Esecutivo Settoriale D2 (E.Q.F.: Livello 1)
Art. 264 - Classificazione Unica: Interpretazioni Contrattuali
In tutti i casi nei quali sia incerto l’inquadramento, per l’esistenza di fattispecie non
previste o per difficoltà interpretative, su sollecitazione di una delle Parti, sarà
compito della Commissione Bilaterale Nazionale sull’Interpretazione Contrattuale
(e-mail: certificazionenazionale@enbic.it) emettere parere vincolante, che sarà
pubblicato anche nel sito dell’Ente Bilaterale ( www.enbic.it), per ogni utilità ad
esso riconducibile.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Art. 265 - Classificazione Unica: Criteri d’inquadramento
Per poter effettuare il corretto inquadramento del personale, le Parti riportano i
seguenti Criteri d’inquadramento:
1) Criteri della Mobilità Professionale Verticale
Ogniqualvolta nella Classificazione del Personale si preveda il requisito di un
arco temporale per la c.d. “ Mobilità Professionale Verticale ”, tale requisito,
essendo correlato all’esperienza lavorativa, sarà riferito solo al tempo pieno
effettivamente lavorato nella mansione, con esclusione dei periodi che, per
qualsiasi ragione, salvo che per ferie, non siano stati lavorati per oltre 15 giorni
continuativi. In caso di lavoro a tempo parziale, l’arco temporale ai fini
dell’acquisizione del livello superiore, dovrà essere aumentato
proporzionalmente all’inverso dell’Indice di Prestazione , al fine di garantire
l’invarianza del tempo d’esperienza effettivamente richiesto.
2) Criteri generali di valutazione dei Titoli nell’inquadramento del personale
Nel corso del tempo, le varie riforme scolastiche hanno ridotto le competenze
pratiche correlate ai vari Titoli di studio, rendendo così anacronistica ogni
previsione d’inquadramento del personale conseguente ai soli Titoli, scolastici
o universitari, rappresentando essi, nei casi previsti, solo una condizione
necessaria ma non sufficiente.
Pertanto, l’inquadramento del personale dovrà essere effettuato
esclusivamente in funzione delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità effettivamente richieste dagli incarichi delle
mansioni assegnate al Lavoratore e, ciò, indipendentemente dai Titoli acquisti,
salvo quando essi siano, come detto, una condizione legalmente necessaria.
4) Criteri di Classificazione del Personale addetto ai Ruoli Generali, conforme
all’E.Q.F.
Innanzitutto, è necessaria una descrizione della mansione che precisi in modo
analitico le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità
richieste, in modo da poter:
1. ricercare la Declaratoria contrattuale che descriva compiutamente le
caratteristiche professionali richieste dalla mansione;
2. ricercare l’Esemplificazione che, nella Declaratoria, meglio rappresenti la
mansione (esempio: “ Impiegato Amministrativo” ). Il “Nome”, potrà
essere effettivamente previsto dal CCNL oppure, ove mancante, sarà
assegnato dall’Azienda.
3. individuare il Profilo che, nell’Esemplificazione, meglio descriva l’area di
applicazione professionale delle effettive mansioni del Lavoratore, anche
rispetto alla sua categoria (art. 2095 c.c.).
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Art. 266 - Classificazione del Personale: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai
LIVELLO Dirigente
Titolo: Dirigente
Declaratoria livello Dirigente: Direttore o Condirettore o Institore o
Procuratore
Il Lavoratore subordinato che, in possesso delle Conoscenze, Abilità,
Autonomie, Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “Dirigenti”
dell’art. 263, del presente CCNL, con formali ed appropriate deleghe di
gestione e di rappresentanza, e quale Alter Ego dell’Imprenditore, promuove,
coordina e gestisce la realizzazione degli obiettivi generali dell’Impresa Media
o Grande. Esercita i necessari poteri decisionali nella conduzione e/o
coordinamento delle risorse umane e materiali del proprio importante ambito
operativo d’Impresa Media o Grande.
LIVELLO Quadro
Titolo: Quadro - Direttore con Rappresentanza
Primo Alinea
Declaratoria livello Quadro: Direttore, con Rappresentanza
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “Quadri” dell’art. 263,
del presente CCNL, con deleghe Gestionali e/o di Rappresentanza, esercita i
necessari poteri decisionali nella conduzione e/o coordinamento delle risorse
umane e materiali del proprio importante ambito operativo di una pluralità di
Clienti o d’Impresa Piccola, Media o Grande.
Secondo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello Dirigente, nei primi
24 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169);
Terzo Alinea
Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello Dirigente, nei primi
36 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 170).
Ruoli Generali
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Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze,
Responsabilità e deleghe di Rappresentanza previste dalla Declaratoria del
presente livello “Quadro”, in ambito operativo Medio - Grande:
- È Responsabile, anche nei confronti di terzi, dell’autonoma gestione e
coordinamento dell’intera piccola Azienda:
o Direttore Generale
- Gestisce gli uffici di contabilità generale, sezionale, gestionale,
approvvigionamenti, casse, banche, liquidità e recupero crediti. Ha la
responsabilità dell’approntamento dei dati necessari per la formulazione del
bilancio aziendale, che ha il compito di predisporre e presentare. Coordina gli
adempimenti fiscali o societari anche avvalendosi di consulenti esterni, con
responsabilità in merito al rispetto delle disposizioni legali e aziendali e delle
scadenze o termini di legge:
o Direttore Amministrativo
- Gestisce la contabilità generale, assicurando la corretta applicazione delle
norme di legge e delle procedure stabilite. Fa predisporre i prospetti contabili
e le situazioni periodiche relative all’andamento delle attività aziendali.
Collabora con la Direzione amministrativa e/o finanziaria per la preparazione
del bilancio. Coordina le procedure contabili, le rilevazioni inventariali e i dati
che gli pervengono dai diversi settori amministrativi. Assicura la corretta tenuta
dei libri contabili, conformemente alla legge e alle procedure aziendali:
o Direttore Contabilità Generale
- Gestisce le attività di finanza aziendale, promuove la raccolta dei dati finanziari
dell’Azienda e del mercato esterno. Assiste la Direzione nelle decisioni di
politica finanziaria e ne garantisce l’applicazione. Elabora i piani finanziari
aziendali. Coordina le attività di tesoreria e d i rapporti con le banche.
Predispone gli strumenti di controllo delle liquidità nel tempo, provvedendo
agli eventuali interventi correttivi. Definisce le politiche assicurative aziendali:
o Direttore Finanziario
- Quale responsabile della formulazione del budget attuativo degli obiettivi
aziendali, gestisce la raccolta e l’esame dei dati dei vari centri di costo .
Garantisce l’uniformità dei criteri d’imputazione nel budget ed evidenzia gli
scostamenti dalle previsioni, formulando le proposte correttive. Coordina e
controlla le rilevazioni di contabilità gestionale. Può essere responsabile anche
dell’attività del settore informatico:
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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o Direttore Controllo di Gestione
- In accordo con la Direzione Generale, definisce la politica e la strategia per il
conseguimento della qualità totale, ivi comprese le rispettive certificazioni.
Gestisce il personale del proprio servizio e coordina la struttura di controllo
della qualità dei prodotti e servizi concordando anche le procedure di
controllo con la Direzione Generale . Definisce le procedure interne e i
protocolli di qualità aziendale , rispondendo dell’approntamento dei
documenti necessari alla certificazione della Qualità. Propone programmi e
piani atti a sensibilizzare, a ogni livello, l’attenzione alle problematiche della
qualità:
o Direttore Qualità
- Gestisce e coordina più uffici quali: vendite, assistenza post vendita e
amministrazione clienti. Concorre alla definizione delle politiche commerciali
e dei prezzi di vendita dei servizi e/o impianti. Gestisce e coordina gli Agenti
e/o gli Operatori di Vendita, rispondendo del raggiungimento dei risultati
previsti:
o Responsabile Commerciale
- Gestisce e coordina l’ufficio delle relazioni sindacali, l’amministrazione del
personale, la selezione, formazione e sviluppo del personale, la sicurezza del
lavoro e l’igiene ambientale:
o Direttore del Personale
- Gestisce e assicura la pianificazione ed il controllo di tutte le attività pertinenti
l’elaborazione dei dati. È responsabile dell’analisi e della progettazione dei
sistemi informativi e della gestione operativa del CED. In concorso con la
funzione commerciale, valuta le esigenze dei Clienti ai fini della scelta dei
programmi gestionali dei servizi offerti. Contribuisce, assieme ai responsabili
delle funzioni utenti, al coordinamento degli interventi organizzativi connessi
con l’automazione dei sistemi informativi di settore. Pianifica le risorse
necessarie per l’adeguamento degli strumenti di elaborazione e i piani di
formazione per l’aggiornamento del personale addetto. Rileva le necessità di
revisione delle applicazioni esistenti in funzione delle esigenze strategiche
dell’Azienda. È responsabile della riservatezza dei dati sensibili, della loro
conservazione e distruzione. Si aggiorna sull’evoluzione delle tecnologie
offerte dal mercato:
o Direttore Sistemi Informativi
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- Assicura l’efficienza d’impianti, macchine, attrezzature e servizi di sede.
Gestisce i Responsabili specialistici settoriali da lui coordinati (elettrici,
meccanici, idropneumatici, edili, idraulici). Assicura il coordinamento, la
pianificazione ed il controllo degli interventi di manutenzione preventiva e
programmata, garantendo la razionale utilizzazione delle risorse gestite e delle
esigenze di continuità dei servizi. Coordina il pronto intervento manutenzioni,
con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di fermata. Gestisce la costruzione
e/o l’installazione di nuovi impianti, quali ponti radio, gruppi di continuità,
allarmi, ecc. Predispone le specifiche tecniche per la richiesta di offerte e
preventivi. Cura la tenuta e la stesura della documentazione tecnica relativa
agli interventi e alle installazioni effettuate, nonché l’addestramento del
proprio personale. Propone alle funzioni interessate piani di formazione sulle
nuove tecnologie applicate. Collabora con il R.S.P.P. ( Responsabile, interno
o esterno, del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale) per la concreta
attuazione delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché per il rispetto
delle disposizioni di legge sull’inquinamento ambientale e sulla sicurezza
(safety). Si assicura che gli impianti di sicurezza ( security) siano conformi alle
esigenze di protezione, alle disposizioni legali e alle norme di buona tecnica:
o Responsabile Tecnico, Nuovi Impianti e Manutenzioni
- Assicura, nel rispetto delle politiche e procedure aziendali,
l’approvvigionamento di materie prime, impianti, attrezzature e materiali per
la gestione concreta e l’effettuazione dei servizi. Gestisce, organizza e controlla
che i prodotti richiesti siano consegnati nelle quantità programmate, con le
caratteristiche previste e nei tempi stabiliti. Collabora con le funzioni
interessate (progettazione dei servizi e responsabili di funzioni amministrative)
per l’acquisto di beni e servizi di utilità generale per l’Azienda. Assicura la
ricerca e la selezione continua di nuove e più convenienti fonti di
approvvigionamento ed effettua la valutazione economica e qualitativa delle
offerte. Raccoglie i suggerimenti e le proposte dei fornitori trasmettendoli alle
funzioni interessate. Segue l’andamento dei prezzi e la disponibilità dei
prodotti nel mercato, predisponendo piani di acquisto mirati. Cura i buoni
rapporti con i fornitori. Gestisce gli addetti alla funzione approvvigionamenti
e alla logistica:
o Direttore Approvvigionamenti e Logistica
Ruoli Tecnici
Settore Strutture Ricettive e all’Aria aperta
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Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze,
Responsabilità e deleghe di Rappresentanza previste dalla Declaratoria del
presente livello opera in ambito Medio - Grande di responsabilità:
- È Responsabile, anche nei confronti di terzi, dell’autonoma gestione e
coordinamento dell’intera struttura di competenza:
o Direttore d’Albergo - Hotel
o Direttore di Campeggio/Villaggio Turistico
o Direttore Parco
o Direttore Manutenzioni Parco
o Direttore Artistico
o Direttore Laboratorio Chimico/Fisico/Biologico
o Direttore del Porto
o Direttore d’Azienda di Servizi integrati alle Strutture Ricettive
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Settore Agenzie di Viaggio
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze,
Responsabilità e deleghe di Rappresentanza previste dalla Declaratoria del
presente livello opera in ambito Medio - Grande di responsabilità:
- In possesso di apposita abilitazione, è responsabile, anche nei confronti di
terzi, della gestione e coordinamento dell’intera Agenzia di Viaggio, nel
rispetto della normativa nazionale e regionale applicabile. Elabora le strategie
aziendali e le politiche finanziarie, gestionali e di marketing; definisce gli
obiettivi aziendali e pianifica i servizi offerti dall’Agenzia; gestisce e promuove
la vendita dei servizi; gestisce, coordina e forma il personale dipendente:
o Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio
Settore Pubblici Esercizi
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze,
Responsabilità e deleghe di Rappresentanza previste dalla Declaratoria del
presente livello opera in ambito Medio - Grande di responsabilità:
- È Responsabile, anche nei confronti di terzi, dell’autonoma gestione e
coordinamento dell’intera struttura:
o Direttore di Ristorante
o Direttore Ristorazione Collettiva
o Gerente di Punto Vendita o Area di sosta e ristoro autostradale
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze,
Responsabilità e deleghe di Rappresentanza previste dalla Declaratoria del livello
“Quadro”, i cui Profili professionali siano riconducibili a quelli precedentemente
descritti.
LIVELLO DIRETTIVO A1
Titolo: Impiegato Direttivo - Direttore, senza Rappresentanza
Primo Alinea
Declaratoria livello A1: Direttore, senza Rappresentanza
Il Lavoratore in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze
e Responsabilità richieste dalla Tabella “A/1” dell’art. 263, del presente
CCNL, che si differenzia dal livello Quadro per l’assenza di deleghe di
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
251
Rappresentanza. Egli, essendo in possesso delle necessarie elevatissime
competenze intersettoriali, comunque acquisite, al fine di realizzare gli
obiettivi aziendali, svolge con continuità compiti di gestione, sovrintendenza,
conduzione, coordinamento e controllo , normalmente in Piccole o Medie
Aziende o in Settori aziendali equivalenti o per una equivalente area di
competenza. Gestisce le necessarie risorse e, nell’ambito delle proprie
funzioni, assicura l’efficienza e i risultati dell’intera area coordinata. Risponde
direttamente al Legale Rappresentante o al Vertice tecnico, amministrativo o
commerciale dell’Azienda.
Secondo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello Quadro, nei primi
20 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169).
Terzo Alinea
Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello Quadro, nei primi
30 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 170).
Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “Impiegato Direttivo A1”,
in Impresa Media o Medio - Grande:
- Ha la responsabilità della gestione e del diretto e autonomo coordinamento
dell’intera struttura o dei servizi nel loro complesso . Esplica attività che
esigono elevatissimi livelli professionali e richiedono adeguate capacità di
gestione, coordinamento, organizzazione, controllo, ricerca e progettazione,
garantendo il raggiungimento dei risultati organizzativi ed economici previsti,
nonché il rispetto, nell’ambito gestito, delle disposizioni legali applicabili:
o Vice Direttore
- È preposto alla cura del ciclo attivo (fatturazione, incassi, liberi professionisti,
crediti, tesoreria) e del ciclo passivo (fornitori, fatture passive, consulenze,
stipendi, iva-tasse-contributi, verifiche di cassa, tesoreria e alla contabilità), alla
stesura di contratti di fornitura, alla scelta e gestione di fornitori ed al CED.
Gestisce i Responsabili sottoposti e provvede alla loro formazione . H a la
responsabilità sulla privacy e sulla conservazione dei dati del proprio settore.
Coordina la ricerca del personale dei ruoli amministrativi, le pratiche di
assunzione e la gestione dell’eventuale contenzioso. Risponde al Direttore
Generale o al Legale Rappresentante:
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
252
o Direttore Amministrativo
- È responsabile delle attività finanziarie, promuove la raccolta dei dati finanziari
dell’Azienda e del mercato esterno. Assiste la Direzione nelle politiche
finanziarie e ne garantisce l’applicazione. Elabora piani finanziari aziendali.
Gestisce le attività di tesoreria e i rapporti con le banche . P redispone gli
strumenti di controllo delle liquidità e controlla i flussi finanziari, verifica la
rispondenza alle previsioni, proponendo e provvedendo alle eventuali azioni
correttive. Attua le politiche assicurative aziendali:
o Direttore Finanziario e Assicurativo
- Quale responsabile della formulazione del budget attuativo degli obiettivi
aziendali, gestisce la raccolta e l’esame dei dati dei vari centri di costo;
garantisce l’uniformità dei criteri d’imputazione nel budget ed evidenzia gli
scostamenti dalle previsioni, formulando le proposte correttive. Gestisce e
controlla le rilevazioni di contabilità gestionale. Può essere responsabile anche
dell’attività del settore informatico:
o Direttore Controllo di Gestione
- In accordo con la Direzione Generale, attua le politiche e le strategie per il
conseguimento della qualità totale prevista. Gestisce il personale del proprio
servizio e coordina le verifiche sull’organizzazione nei luoghi di lavoro e sui
prodotti forniti. In accordo con la Direzione Tecnico Operativa, definisce le
procedure intermedie di controllo, anche quando le stesse sono svolte dal
personale operativo. Cura e predispone tutta la modulistica di supporto e la
raccolta dei dati per assicurare le certificazioni di qualità aziendale. Sviluppa e
propone programmi e piani di sensibilizzazione a ogni livello sulle
problematiche della qualità:
o Direttore Qualità
- Assicura il raggiungimento degli obiettivi di vendita nei vari aspetti quantitativi,
temporali ed economici. Elabora e propone le politiche di vendita e concorre
alla formazione delle relative previsioni. Dimensiona, in funzione degli
obiettivi e dei risultati previsti, i costi di struttura ed i costi variabili. Gestisce e
sviluppa l’organizzazione e l’efficienza della struttura di vendita. Collabora con
gli Enti aziendali per le attività di promozione e sviluppo, proponendo
eventuali correttivi:
o Direttore Vendite
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- Procede all’elaborazione delle previsioni di vendita nel territorio di
competenza (volume, profitto, fatturato) per linea di servizi, impianti e zona,
assicurandone il conseguimento. Concorre alla formulazione delle politiche di
vendita e all’attuazione di quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi
di quantità, di margine, di copertura geografica, di qualità del servizio ecc.
Partecipa alla definizione del piano vendite e alla formulazione dei costi
preventivati per l’area di sua competenza. Controlla e verifica il progressivo
andamento degli indicatori, proponendo soluzioni e intervenendo
direttamente per risolvere scostamenti negativi. Gestisce la Rete di Vendita
(Filiali, Concessionari, Agenti e Operatori di vendita ), coordinando la
programmazione dei piani di visita ai Clienti:
o Direttore Commerciale
o Responsabile Area Manager
- Conformemente alle indicazioni generali ricevute, elabora e gestisce le
politiche nell’ambito delle risorse umane. Cura la selezione, la formazione, lo
sviluppo organizzativo, i piani retributivi e i piani di sviluppo delle carriere, il
contenzioso disciplinare, le assunzioni e i licenziamenti. Assicura una corretta
amministrazione del personale, appronta le previsioni di spesa settoriali e la
determinazione dei costi del personale, conformemente agli obiettivi aziendali
e alle indicazioni di spesa concordate. Coordina gli interventi atti a migliorare
la sicurezza e l’igiene degli ambienti di lavoro. Previene, studia e coordina le
problematiche relative al contenzioso del lavoro:
o Direttore del Personale
- Assicura, nel rispetto delle politiche e procedure approvate,
l’approvvigionamento di materie prime, d’impianti, attrezzature e materiali
che siano stati richiesti per garantire l’esercizio, l’erogazione dei servizi previsti
e la gestione. Organizza e controlla che i prodotti siano ricevuti nelle quantità
programmate, con le caratteristiche previste e nei tempi stabiliti. Collabora con
le funzioni interessate (progettazione dei servizi e responsabili di funzioni
amministrative) per l’acquisto di beni e servizi di utilità generale per l’Azienda.
Effettua la ricerca e la selezione delle soluzioni più vantaggiose (acquisto,
leasing, affitto, noleggio, ecc.) per gli impianti, i mezzi e per le apparecchiature
di allarme e controllo, nonché di nuove e più convenienti fonti di
approvvigionamento. Predispone la valutazione economica e qualitativa delle
offerte. Raccoglie i suggerimenti e le proposte dei fornitori, trasmettendoli alle
funzioni aziendali interessate. Segue l’andamento dei prezzi e le disponibilità
dei prodotti nel mercato, pianifica le politiche di acquisto in funzione degli
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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obiettivi generali ricevuti. Cura i buoni rapporti con i fornitori. Gestisce i
sottoposti addetti agli approvvigionamenti e alla logistica:
o Direttore Approvvigionamenti e Logistica
- Assicura la pianificazione e d il controllo di tutte le attività pertinenti
l’elaborazione dei dati ed è responsabile della gestione operativa del CED.
Collabora con il proprio Superiore diretto alla definizione dei programmi
d’investimento del Centro Elaborazione Dati e, in concorso con i Servizi
utilizzatori, effettua la scelta dei programmi di elaborazione e gestionali.
Contribuisce, assieme ai responsabili delle funzioni utenti, al coordinamento
degli interventi organizzativi connessi con l’automazione dei sistemi
informativi. Rileva le opportunità di automazione e le necessità di revisione
delle applicazioni esistenti in funzione delle esigenze aziendali. Gestisce il
personale sottoposto rispondendo dell’efficienza e dei risultati dell’intera
struttura coordinata. Propone piani di f ormazione per l’aggiornamento del
personale sottoposto e degli utenti. È responsabile del rispetto delle norme
d’igiene e sicurezza per l’area e per l’intero gruppo di lavoro gestiti. Si aggiorna
sull’evoluzione delle tecnologie offerte dal mercato:
o Responsabile dei Sistemi Informativi
Ruoli Tecnici
Settore Strutture Ricettive e all’Aria aperta
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello “Impiegato Direttivo
A1” opera in ambito Medio - Grande di responsabilità:
- Ha la responsabilità della gestione e diretto e autonomo coordinamento
dell’intera struttura e/o servizi. Esplica attività che esigono elevatissimi livelli
professionali e richiedono adeguate capacità di gestione, coordinamento,
organizzazione, controllo, ricerca e progettazione, garantendo il
raggiungimento dei risultati organizzativi ed economici previsti, nonché il
rispetto, nell’ambito gestito, delle disposizioni legali applicabili:
o Responsabile Struttura e/o Servizi
o Direttore d’Albergo - Hotel
o Direttore di Campeggio/Villaggio Turistico
o Direttore Parco
o Direttore Manutenzioni Parco
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o Direttore Artistico
o Direttore Laboratorio Chimico/Fisico/Biologico
o Direttore del Porto
o Direttore d’Azienda di Servizi integrati alle Strutture Ricettive
Settore Agenzie di Viaggio
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello “Impiegato Direttivo
A1” opera in ambito Medio - Grande di responsabilità:
- In possesso di apposita abilitazione, è responsabile dell’autonoma gestione e
coordinamento dell’intera Agenzia di Viaggio, nel rispetto della normativa
regionale applicabile. Elabora le strategie aziendali e le politiche finanziarie,
gestionali e di marketing; definisce gli obiettivi aziendali e pianifica i servizi
offerti dall’Agenzia; gestisce e promuove la vendita dei servizi; gestisce,
coordina e forma il personale dipendente:
o Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio
Settore Pubblici Esercizi
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello “Impiegato Direttivo
A1” opera in ambito Medio - Grande di responsabilità:
- Ha la responsabilità della gestione e del diretto e autonomo coordinamento
dell’intera struttura o servizi. Esplica attività che esigono elevatissimi livelli
professionali e richiedono adeguate capacità di gestione, coordinamento,
organizzazione, controllo , ricerca e progettazione, garantendo il
raggiungimento dei risultati organizzativi ed economici previsti, nonché il
rispetto, nell’ambito gestito, delle disposizioni legali applicabili:
o Direttore di Ristorante
o Direttore Ristorazione Collettiva
o Gerente di Punto Vendita o Area di sosta e ristoro autostradale
- In diversi estesi contesti organizzativi, è punto di riferimento in progetti e/o
processi di rilevante importanza. Nell’ambito della propria professionalità,
contribuisce a supportare le politiche aziendali, attraverso specialistico ed
elevato apporto di consulenza, progettazione e indirizzo:
o Responsabile Supervisori e Ispettori
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “Impiegato Direttivo A 1”, i
cui Profili professionali siano riconducibili a quelli precedentemente descritti.
LIVELLO DIRETTIVO A2
Titolo: Impiegato Direttivo - Responsabile o Capo Servizio/Area
Primo Alinea
Declaratoria livello A2: Responsabile o Capo Servizio/Area
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “A/2” dell’art. 263 del
presente CCNL, con responsabilità e controllo sui Collaboratori sottoposti,
normalmente in Media Impresa, garantisce i risultati del Servizio o Area
coordinati. In autonomia, gestisce i contatti esterni ( clienti, fornitori, banche,
Enti), dando soluzione ai problemi gestionali, organizzativi, tecnici e
amministrativi della/e propria/e area/e coordinata/e. Normalmente, farà
riferimento e risponderà al Legale Rappresentante o al Responsabile apicale
Amministrativo, Tecnico o Commerciale.
Secondo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello A1, nei primi 16
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169).
Terzo Alinea
Lavoratore di Prima assunzione , Destinatario del Livello A1, nei primi 22
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 170).
Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato Direttivo A2”, in Media Impresa:
- È gestore di uno o più servizi amministrativi interni e/o esterni, tra i seguenti
esemplificati: del personale, ivi compresa l’attività di ricerca e selezione;
amministrazione clienti, fornitori e banche; finanza; contabilità gestionale;
sistemi informativi. Gestisce i Responsabili sottoposti, rispondendo
dell’efficienza e dei risultati dell’intera struttura coordinata:
o Responsabile Servizi Amministrativi
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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- È gestore della finanza aziendale, promuove la raccolta dei dati finanziari
dell’Azienda e del mercato esterno. Assiste la Direzione nelle politiche
finanziarie e ne garantisce l’applicazione. Elabora piani finanziari aziendali.
Coordina le attività di tesoreria e i rapporti con le banche; predispone gli
strumenti di controllo delle liquidità e dei flussi finanziari, verifica la
rispondenza alle previsioni, proponendo e provvedendo alle eventuali azioni
correttive. Attua le politiche assicurative aziendali:
o Responsabile Finanziario e Assicurativo
- Quale responsabile della formulazione del budget attuativo degli obiettivi
aziendali, gestisce la raccolta e l’esame dei dati dei vari centri di costo;
garantisce l’uniformità dei criteri d’imputazione nel budget ed evidenzia gli
scostamenti dalle previsioni, formulando le proposte correttive. Coordina e
controlla le rilevazioni di contabilità gestionale. Può essere responsabile anche
dell’attività del settore informatico:
o Responsabile Controllo di Gestione
- In accordo con la Direzione Generale, gestisce e definisce la politica e la
strategia per il conseguimento della qualità totale, ivi comprese le rispettive
certificazioni. Definisce le procedure interne, i protocolli di qualità aziendale,
i protocolli di qualità sui beni e servizi offerti dai fornitori, rispondendo
dell’approntamento dei documenti necessari alla certificazione della Qualità.
Gestisce il personale del proprio servizio e coordina la struttura di controllo
della qualità dei servizi conformemente alle procedure concordate con la
Direzione Generale o Tecnico Operativa. Propone, ad ogni livello,
programmi e piani atti a sensibilizzare l’attenzione alle problematiche della
qualità aziendale:
o Responsabile Servizio Qualità
- Gestisce e assicura, nel rispetto delle politiche e procedure aziendali,
l’approvvigionamento di materie prime, impianti, attrezzature e materiali per
la gestione e l’effettuazione dei servizi. Organizza e controlla che i prodotti
siano ricevuti nelle quantità programmate, con le caratteristiche previste e nei
tempi stabiliti. Collabora con le funzioni interessate (progettazione dei servizi
e responsabili di funzioni amministrative) per l’acquisto di beni e servizi di
utilità generale per l’Azienda. Assicura la ricerca e la selezione continua di
nuove e più convenienti fonti di approvvigionamento ed effettua la valutazione
economica e qualitativa delle offerte. Raccoglie i suggerimenti e le proposte
dei fornitori trasmettendoli alle funzioni interessate. Segue l’andamento dei
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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prezzi e la disponibilità dei prodotti nel mercato, predisponendo piani di
acquisto mirati. Cura i buoni rapporti con i fornitori. Gestisce gli addetti agli
approvvigionamenti e alla logistica:
o Capo Servizio Approvvigionamenti
- Ha la responsabilità di rispettare gli obiettivi aziendali di relazioni interne e
gestisce le relazioni sindacali, il contenzioso disciplinare, l’amministrazione, la
selezione, la formazione e lo sviluppo del personale, nonché la soddisfacente
effettuazione dei Servizi di sede. Collabora con il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione, interno o esterno, per gli aspetti disciplinari sulla
sicurezza del lavoro e l’igiene ambientale:
o Capo Servizio Personale
- Gestisce, in autonomia, il contenzioso legale dell’Azienda. Risponde della
stesura dei contratti (di acquisto, fornitura, cessione ecc.) e della modulistica
aziendale per tutti gli aspetti di natura contrattuale e giuridica. Avendone i
titoli, valuta il contenzioso legale, coordina le azioni di tutela e il recupero dei
crediti. Gestisce e coordina la struttura organizzativa dell’ufficio legale e i
Collaboratori sottoposti, rispondendo dei risultati complessivi:
o Capo Servizio Legale e Contenzioso
- Gestisce, in collaborazione con il proprio diretto Superiore, il raggiungimento
degli obiettivi di vendita ( volume, profitto, fatturato, previsioni ) in una o più
aree geografiche, assicurandone il conseguimento. Concorre con il
Responsabile di Settore alla formulazione delle politiche commerciali e
all’attuazione di quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi di quantità,
di margine, di copertura geografica, di qualità del servizio ecc. Partecipa alla
definizione del piano vendite e alla previsione dei costi per l’area di sua
competenza, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ricevuti.
Controlla e verifica il progressivo andamento degli indicatori proponendo
soluzioni e intervenendo per modificare gli scostamenti negativi. Gestisce e
coordina la Rete di Vendita di propria responsabilità ( Concessionari, Filiali,
Agenti e Operatori di vendita), rispondendo dei risultati attesi:
o Capo Servizio Area Manager
- Gestisce e assicura la pianificazione e il controllo di tutte le attività pertinenti
l’elaborazione dei dati e coordina i relativi sottoposti. È responsabile
dell’analisi e della progettazione dei sistemi informativi e della gestione
operativa del CED. In concorso con la funzione commerciale, valuta le
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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esigenze aziendali nella scelta dei programmi gestionali dei servizi richiesti od
offerti. Contribuisce, assieme ai Responsabili delle funzioni, al coordinamento
degli interventi organizzativi connessi con l’automazione dei sistemi
informativi di settore. Pianifica le risorse necessarie per l’adeguamento degli
strumenti di elaborazione e i piani di formazione per l’aggiornamento del
personale addetto. Rileva le necessità di revisione delle applicazioni esistenti
in funzione delle esigenze strategiche aziendali. È responsabile della
riservatezza dei dati sensibili, della loro conservazione e durata. Si mantiene
aggiornato sull’evoluzione delle tecnologie offerte dal mercato:
o Capo Servizio Sistemi Informativi
Ruoli Tecnici
Settore Strutture Ricettive e all’Aria aperta
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello “Impiegato Direttivo
A2”, opera in ambito Medio - Grande di responsabilità:
- Gestisce un servizio che comprende competenze multisettoriali ( gestionali,
commerciali, tecniche e amministrative ), con la responsabilità dei percorsi
formativi del personale inserito e dei risultati dell’intero gruppo di lavoro
coordinato:
o Gerente Struttura
o Responsabile/Capo Servizio
o Responsabile Manutenzioni Parco
o Responsabile Artistico
o Responsabile Laboratorio Chimico/Fisico/Biologico
Settore Agenzie di Viaggio
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello “Impiegato Direttivo
A2”, opera in ambito Medio - Grande di responsabilità:
- Gestisce e coordina le attività di natura tecnico -specialistica, concernente la
produzione, l'organizzazione o l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti
turistici, con responsabilità dei percorsi formativi del personale inserito e dei
risultati dell’intero gruppo di lavoro coordinato:
o Responsabile di Agenzia di Viaggio
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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o Responsabile Servizio di Consulenza, Promozione e Vendita Viaggi e
Eventi Turistici
Settore Pubblici Esercizi
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello “Impiegato Direttivo
A2”, opera in ambito Medio - Grande di responsabilità:
- Coordina un servizio che comprende competenze intersettoriali ( produttive,
amministrative, tecniche o commerciali ) e che abbia la responsabilità dei
percorsi formativi del personale inserito e dei risultati dell’intero gruppo di
lavoro coordinato:
o Responsabile Approvvigionamenti
o Sovraintendente Catering
o Sovraintendente Cucine
o Sovraintendente Sala e Ricevimento
o Sovraintendente Laboratori
o Gerente di Punto Vendita o Area di sosta e ristoro autostradale
- In diversi estesi contesti organizzativi, è punto di riferimento in progetti e/o
processi di rilevante importanza. Nell’ambito della propria professionalità,
contribuisce a supportare le politiche aziendali attraverso specialistico ed
elevato apporto di consulenza, progettazione e indirizzo:
o Capo Servizio Supervisori e/o Ispettori
Altri Impiegati con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria di livello “Impiegato Direttivo A2”, i cui
Profili professionali siano riconducibili a quelli precedentemente descritti.
LIVELLO B1
Titoli: • Impiegato Gestionale - Capo Ufficio o Capo Reparto
• Operatore di Vendita Gestionale
Primo Alinea
Declaratoria livello B1: Impiegato Gestionale - Capo Ufficio o Capo Reparto
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “B/1” dell’art. 263 del
presente CCNL, normalmente in Media Impresa, con specifica
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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collaborazione nell’area di competenza, coordina le risorse umane e materiali
affidate e svolge attività che richiedano particolari conoscenze ed elevatissima
esperienza, comunque acquisita. Gestisce normalmente Sottoposti, con
responsabilità della loro formazione, della disciplina del lavoro e dei risultati
complessivi dell’intero gruppo coordinato. Normalmente, farà riferimento e
risponderà nelle Piccole Imprese al Responsabile Aziendale apicale e, nelle
Medie Imprese, al Responsabile d’Area.
Secondo Alinea
Declaratoria livello B1: Operatore di Vendita Gestionale
L’Impiegato “ Capo Ufficio ” Commerciale che, pur svolgendo attività di
vendita diretta, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “B/1” dell’art. 263 del
presente CCNL e di quelle proprie dell'Operatore di Vendita di Prima
Categoria, avendo i Titoli e Requisiti necessari, gestisce, coordina e forma
l’intero Gruppo, con responsabilità diretta dei loro risultati. Elabora le
statistiche sui prodotti/servizi venduti. Formula piani commerciali tramite
l’analisi di mercato effettivo, potenziale e sulla concorrenza. Sviluppa, in
sinergia con la Direzione, le correlate iniziative commerciali e promozionali di
vendita.
Terzo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello A2, nei primi 14
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169).
Quarto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione , Destinatario del Livello A2, nei primi 22
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 170).
Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato Gestionale B1 - Capo Ufficio o Capo Reparto”:
- Quale responsabile di una sezione nell’ambito della contabilità generale,
gestisce il partitario fornitori e/o clienti e le principali operazioni di: verifica
fatture, imputazione contabile, liquidazione o incasso sulla base di modi
convenuti, disponibilità assegnate, vincoli legislativi e procedure dell’Azienda.
Cura l’aggiornamento, l’imputazione, la chiusura e le rettifiche dei conti,
garantendo l’esattezza contabile della documentazione presentata. Cura la
raccolta e la classificazione delle informazioni analitiche e sintetiche per i
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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settori contabili di gestione. Gestisce, coordina e forma il personale sottoposto,
con responsabilità dei risultati complessivi. Dipende dal Capo Servizi
Amministrativi:
o Capo Ufficio Contabilità
- Imposta e segue il piano operativo da cui trarre i budget annuali, coordina le
attività relative alla contabilità gestionale, assicura il rispetto dei tempi fissati
per la preparazione del budget. È responsabile del controllo costi e della
contabilità analitica. Gestisce, coordina e forma il personale sottoposto, con
responsabilità dei risultati:
o Capo Ufficio Controllo di gestione
- Gestisce, coordina e forma gli Operatori di Vendita ai fini del conseguimento
degli obiettivi comunicati dall’Azienda, con responsabilità dei loro risultati:
o Capo Ufficio Commerciale
- Assicura l’approvvigionamento di materie prime, macchine, impianti,
attrezzature o materiali richiesti per la gestione dei servizi. Verifica che i
prodotti siano consegnati nelle quantità programmate, con le caratteristiche
previste e nei tempi stabiliti. Collabora con le funzioni interessate per
l’acquisto di beni e servizi. Seleziona le fonti di approvvigionamento attraverso
la valutazione economica e qualitativa delle offerte. Gestisce gli addetti alla
funzione acquisti a lui sottoposti:
o Capo Ufficio Approvvigionamenti
- Cura la costituzione, l’evoluzione e la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro
dal punto di vista gestionale, amministrativo, fiscale e previdenziale. Elabora
la retribuzione e i relativi adempimenti contrattuali e legali. Mantiene gli
opportuni rapporti con i diversi istituti pubblici attinenti al lavoro. Predispone
gli strumenti necessari per un efficace controllo del costo del lavoro e per
l’elaborazione delle previsioni periodiche. Cura le statistiche relative ai diversi
aspetti del rapporto di lavoro. Coordina le attività di selezione e formazione
del personale. Gestisce, coordina e forma il personale sottoposto, con
responsabilità dei risultati:
o Capo Ufficio Paghe e Contributi
o Capo Ufficio Selezione e Formazione
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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- Organizza e gestisce il flusso dei materiali, dei prodotti, delle scorte e dei mezzi
(autovetture, autocarri ecc. ). Nella propria attività e al fine di garantire il
razionale rifornimento di quanto necessario, collabora con il Capo Ufficio
Tecnico, il Responsabile della Programmazione dei Servizi e il Responsabile
degli Approvvigionamenti. Formula le proposte per il miglioramento del
sistema logistico aziendale e dei magazzini. Studia e propone progetti, schemi
e sistemi per ridurre i costi e migliorare l’efficienza e l’efficacia della funzione
logistica. Gestisce il personale sottoposto, rispondendo direttamente dei
risultati complessivi del gruppo di lavoro coordinato:
o Capo Ufficio Logistica
o Capo Magazzino
- Cura la gestione delle reti e la loro sicurezza, sceglie il materiale informatico
in funzione dei fabbisogni, propone soluzioni per il salvataggio dei dati e la
loro sicurezza, per i sistemi antintrusione e per la scelta dei pacchetti gestionali.
Gestisce, coordina e forma il personale sottoposto, con responsabilità dei
risultati:
o Capo Ufficio di settore informatico
- Gestisce, nel contesto di un gruppo di lavoro da lui coordinato, tutte le risorse
hardware e software legate al personal computer, gestisce le architetture
internet, intranet, sistemi Wi-Fi ecc., anche nelle correlazioni con le reti
esterne e per gli aspetti di sicurezza dei dati, salvataggi e antintrusione.
Risponde al Responsabile Sistemi Informatici. Gestisce, coordina e forma il
personale sottoposto, con responsabilità dei risultati:
o Capo Ufficio Analisti reti e pc
- Effettua la progettazione di parti di macchine, di impianti e attrezzature.
Progetta pezzi e insiemi secondo le specifiche ricevute, producendo disegni,
bozze di modelli e seguendo la realizzazione dei relativi prototipi. Quando
richiesto, effettua calcoli di strutture per il dimensionamento delle parti.
Effettua disegni esecutivi di costruzione e montaggio, prepara specifiche e
conteggi dei prezzi. Gestisce, coordina e forma correttamente le risorse umane
sottoposte, con responsabilità di risultato:
o Capo Ufficio Disegni e Progetti
o Capo Ufficio Disegno Tecnico CAD - CAM
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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- Con le competenze di riparatore, aggiustatore meccanico, elettrico,
elettronico, oleopneumatico, lattoniere, verniciatore ecc., svolge mansioni in
autonomia organizzativa sulla base di cognizioni teoriche e pratiche
approfondite, anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni,
individuando, dal punto di vista tecnico ed economico, nell'ambito delle
direttive ricevute, le cause dei difetti, la soluzione più conveniente, i modi di
esecuzione e di intervento e ne effettua la delibera funzionale (fogli di lavoro,
distinte di fatturazione, garanzie ecc .). Gestisce, coordina e forma
normalmente almeno 10 Lavoratori sottoposti del proprio settore di
competenza, con responsabilità della disciplina e dei risultati ottenuti:
o Capo Reparto Officine di Riparazione
- È in possesso di elevate competenze plurisettoriali specialistiche sugli impianti
elettrici, idraulici, termosanitari, meccanici e sulla loro manutenzione.
Gestisce, coordina e forma normalmente almeno 10 Lavoratori sottoposti del
proprio settore di competenza, con responsabilità della disciplina e dei risultati
ottenuti:
o Capo Reparto Installazioni Impianti
- È in possesso di elevate conoscenze specialistiche plurisettoriali sugli impianti
elettrici, idraulici, termosanitari, meccanici, nonché sulla loro manutenzione e
sulle manutenzioni edili. Gestisce, coordina e forma normalmente almeno 10
Lavoratori sottoposti del proprio settore di competenza , con responsabilità
della disciplina e dei risultati ottenuti:
o Capo Reparto Manutenzione
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore di Vendita Gestionale B1”:
- Quale Responsabile di un gruppo di Operatori di Vendita di livelli inferiori,
gestisce, coordina e motiva il personale affidato. Visita i principali Clienti,
consolidati o potenziali, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati con la Direzione. Risponde dei risultati del gruppo gestito:
o Operatore di Vendita Gestionale
Ruoli Tecnici
Settore Strutture ricettive e all’Aria aperta
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello “Impiegato
Gestionale B1”:
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze gestionali, organizzative,
tecniche e commerciali, in possesso dei titoli e abilitazioni previsti, gestisce
l’attività di propria competenza, con responsabilità diretta del lavoro svolto dai
sottoposti e dei loro risultati:
o Veterinario - Responsabile Clinica Veterinaria
o Responsabile Manutenzioni Parco
o Responsabile Laboratori
o Responsabile Ufficio ricezione e assegnazione ormeggi
o Responsabile Ufficio assistenza tecnica e scalo
o Responsabile Reparto marinaresco
o Responsabile Attività di avviamento, manutenzione e chiusura delle
strutture ricettive stagionali
o Responsabile Sedi Congressuali
o Responsabile di Area di sosta e ristoro autostradale
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze linguistiche e tecniche,
gestisce i servizi di ricevimento e portineria “H24”, con responsabilità diretta
del lavoro svolto dai sottoposti e dei loro risultati. Coordina e forma
normalmente almeno 5 sottoposti del proprio settore di competenza:
o Responsabile Ricevimento e Portineria
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze linguistiche, commerciali e
tecniche, in possesso delle abilitazioni e titoli eventualmente previsti, gestisce
la struttura occupandosi dell’attività ricettiva dei Clienti; assicura la
preparazione e somministrazione di cibi e bevande, nonchè la manutenzione
e pulizia dei locali di pertinenza. Si occupa delle iniziative promozionali e
commerciali, nonchè della gestione, coordinamento e formazione del
personale sottoposto, con responsabiltà dei risultati dell’intero gruppo:
o Gestore di Ostello
o Gestore di Residence
o Gestore di Agriturismo
o Gestore di Colonie Climatiche, marine e montane, case per ferie
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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o Gestore di Rifugio alpino
o Gestore Stabilimento balneare, marino, fluviale, lacuale e piscinali
o Gestore Impianti di risalita
Addetti Area Benessere nelle Strutture Ricettive e all’Aria aperta
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze gestionali, organizzative e
sanitarie, in possesso dei titoli e abilitazioni previsti, gestisce l’attività di propria
competenza, con responsabilità diretta del lavoro svolto dai sottoposti e dei
loro risultati:
o Responsabile Infermeria
o Responsabile Fisioterapia
o Responsabile Area Benessere
Addetti Area Commercio nelle Strutture Ricettive e all’Aria aperta
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze gestionali, organizzative,
tecniche e commerciali, gestisce l’attività di propria competenza, con
responsabilità diretta del lavoro svolto dai sottoposti e dei loro risultati:
o Gestore Eventi Promozionali
o Gestore Addetti Vendita - Commessi
Settore Agenzie di Viaggio
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello “Impiegato
Gestionale B1”:
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze gestionali, organizzative,
tecniche e turistiche, in possesso dei titoli e abilitazioni eventualmente previsti,
gestisce l’attività di propria competenza, con responsabilità diretta del lavoro
svolto dai sottoposti e dei loro risultati:
o Gestore Consulenti - Venditori Turistici
o Gestore Eventi Turistici e Culturali
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o Responsabile Sviluppo e Assistenza di Network di agenzie di viaggi
Settore Pubblici Esercizi
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello “Impiegato
Gestionale B1”:
- Per le proprie competenze e conoscenze plurisettoriali sugli alimenti, la loro
qualità, caratteristiche, l’esposizione dei prodotti, il ricevimento dei Clienti e
la conoscenza della disciplina del lavoro, gestisce e controlla le attività
coordinate e il rispetto delle disposizioni aziendali e legali pertinenti.
Gestisce, coordina e forma il personale sottoposto, con responsabilità dei
risultati dell’intero gruppo coordinato:
o Responsabile Punto Vendita
o Gestore Caffè - Bar e/o Sala da Tè
o Responsabile Area di sosta e ristoro autostradale
o Ispettore di Struttura
- In possesso di competenze e conoscenze plurisettoriali sugli alimenti, loro
preparazione, cottura, presentazione e ricette, pur eseguendo fasi di lavoro,
predispone il Menù, effettua la scelta e/o gli acquisti delle materie prime e
quanto necessario, cura la corretta gestione del sistema di controllo igienico e
sanitario, nonché l’approntamento di tutta la documentazione di supporto.
Garantisce la corretta gestione dei prodotti, gli inventari e delle disposizioni
sulla sicurezza e l’igiene del lavoro e ambientale. Gestisce, coordina e forma
normalmente almeno 5 sottoposti del proprio settore di competenza, con
responsabilità diretta dei risultati ottenuti:
o Gestore Responsabile di Cucina
o Executive Chef
- In possesso di competenze e conoscenze plurisettoriali sulla preparazione,
conservazione e presentazione di dolci, creme e ogni altro prodotto di
pasticceria, pur eseguendo le fasi di lavoro, effettua la scelta e/o gli acquisti
delle materie prime e quanto necessario, cura la corretta gestione del sistema
di controllo igienico e sanitario, nonché l’approntamento di tutta la
documentazione di supporto. Garantisce la corretta gestione dei prodotti, gli
inventari e delle disposizioni sulla sicurezza e l’igiene del lavoro e ambientale.
Gestisce, coordina e forma normalmente almeno 5 sottoposti del proprio
settore di competenza, con responsabilità diretta dei risultati ottenuti:
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o Gestore Responsabile di Pasticceria
- In possesso di competenze e conoscenze plurisettoriali sulla preparazione,
conservazione e presentazione dei prodotti di gelateria, pur eseguendo le fasi
di lavoro, effettua la scelta e/o gli acquisti delle materie prime e quanto
necessario, cura la corretta gestione del sistema di controllo igienico e
sanitario, nonché l’approntamento di tutta la documentazione di supporto.
Garantisce la corretta gestione dei prodotti, gli inventari e delle disposizioni
sulla sicurezza e l’igiene del lavoro e ambientale. G estisce, coordina e forma
normalmente almeno 5 sottoposti del proprio settore di competenza, con
responsabilità diretta dei risultati ottenuti:
o Gestore Responsabile di Gelateria
- In possesso di competenze e conoscenze plurisettoriali in materia di
gastronomia, prodotti freschi, prodotti da forno, pur eseguendo tutte le fasi di
lavoro, effettua la scelta e/o gli acquisti delle materie prime e quanto
necessario, cura la corretta gestione del sistema di controllo igienico e
sanitario, nonché l’approntamento di tutta la documentazione di supporto.
Garantisce la corretta gestione dei prodotti, gli inventari e delle disposizioni
sulla sicurezza e l’igiene del lavoro e ambientale. Gestisce , coordina e forma
normalmente almeno 5 sottoposti del proprio settore di competenza, con
responsabilità diretta dei risultati ottenuti:
o Responsabile di Gastronomia
o Responsabile del Reparto Freschi
o Responsabile di Panetteria
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “Impiegato Gestionale B1”, i
cui Profili professionali siano riconducibili a quelli precedentemente descritti.
LIVELLO B2
Titoli: a. Gestore con responsabilità del risultato/Capo Squadra
• Impiegato Gestionale
• Operatore di Vendita di Prima Categoria
b. Coordinatore
• Impiegato di Elevato Concetto Plurisettoriale
• Operatore Altamente Specializzato Plurisettoriale
Primo Alinea
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Declaratoria livello B2a: Impiegato Gestionale con responsabilità del risultato
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “B/2a” dell’art. 263 del
presente CCNL, nell’ufficio/gruppo/squadra coordinato, è il Responsabile
che, con adeguata iniziativa, gestisce Sottoposti, avendo responsabilità diretta
della disciplina del lavoro, della loro formazione e dei risultati
complessivamente conseguiti.
Secondo Alinea
Declaratoria livello B2a: Operatore di Vendita di Prima Categoria
L’Impiegato Commerciale “Gestore” che svolge attività di vendita diretta e, in
possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e
Responsabilità previste dalla Tabella “B/2a” dell’art. 263 del presente CCNL
e di quelle proprie dell’Operatore di Vendita di Seconda Categoria, avendo i
Titoli e Requisiti necessari, nonché le competenze tecniche , è stabilmente
incaricato di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa.
Provvede inoltre a fornire all’Azienda gli elementi per la stipulazione dei
preventivi in base alle richieste dei Clienti e alle disposizioni ricevute.
Mantiene i rapporti commerciali e di servizio con i Clienti. Supervisiona il
lavoro degli Operatori di Vendita di livello inferiore.
Terzo Alinea
Declaratoria livello B2b: Impiegato di Elevato Concetto Plurisettoriale e
Coordinatore
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “B/2b” dell’art. 263 del
presente CCNL, avendo padronanza dei programmi gestionali e applicando
procedure operative complesse relative ai sistemi tecnici, produttivi,
commerciali o amministrativi adottati, anche congiuntamente, svolge compiti
che richiedano elevate e specialis tiche conoscenze organizzative,
merceologiche, tecniche, legali, amministrative, linguistiche o commerciali.
Coordina organizzativamente sottoposti di livelli inferiori. Appronta i
conseguenti interventi operativi o procedurali e risponde dei risultati propri e
dei suoi sottoposti.
Quarto Alinea
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Declaratoria livello B2b: Operatore Altamente Specializzato Plurisettoriale e
Coordinatore
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “B/2b” dell’art. 263 del
presente CCNL, con competenze specialistiche plurisettoriali, con specifica
collaborazione e adeguata iniziativa, sceglie procedure, l’impiego di materiali,
prodotti, macchine, attrezzature e utensili, definendo i parametri di lavoro
secondo i criteri di economicità, buona tecnica e di rispetto delle norme
vigenti. Svolge complessi interventi e/o servizi, con responsabilità del risultato
atteso. Coordina organizzativamente sottoposti di livelli inferiori.
Quinto Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello B1, nei primi 12
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169);
Sesto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione , Destinatario del Livello B1, nei primi 20
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 170).
Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato Gestionale B2”:
- In possesso di elevate competenze commerciali settoriali e con ottima
padronanza di una lingua straniera, è responsabile della disciplina, formazione
e risultati dell’intero gruppo coordinato:
o Gestore Addetti Commercio Estero
o Gestore Vendite di prodotto
o Gestore Traduttori
- In possesso di conoscenze specialistiche sugli impianti elettrici, idraulici,
termosanitari, meccanici e sulla loro manutenzione, gestisce, coordina e forma
sottoposti del proprio settore di competenza , con responsabilità della
disciplina del lavoro e dei risultati da loro ottenuti:
o Responsabile Squadra Montatori/Manutentori
- Con le competenze di riparatore, aggiustatore meccanico, elettrico,
elettronico, oleopneumatico, lattoniere, verniciatore ecc., gestisce, coordina e
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forma sottoposti del proprio settore di competenza , con responsabilità della
disciplina del lavoro e dei risultati da loro ottenuti:
o Capo Squadra Riparatori
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Terzo Alinea della Declaratoria del “Impiegato di
Elevato Concetto Plurisettoriale B2”.
- È Impiegato Specialista in area:
o Amministrativa
o Approvvigionamenti/Acquisti
o Personale
o Tecnica progetti
o Tecnica impianti
o Informatica
o Logistica
o Qualità
- Con ottima padronanza di più lingue straniere, intrattiene rapporti
amministrativi, commerciali o tecnici con competenza specifica riferita al
settore di attività aziendale. Quando richiesto, effettua, con competenza
specifica, la traduzione di testi dall’italiano e/o in italiano:
o Tecnico-commerciale
o Traduttore multilingue
- Cura l’intera realizzazione delle attività di progettazione, organizzazione e
realizzazione di eventi e/o di campagne promozionali. Coordina e forma
sottoposti, l’organizzazione e la disciplina del lavoro dei promoter, hostess,
steward, allestitori, dimostratori ed altri collaboratori, dipendenti o autonomi,
addetti alla campagna, rispondendo del loro risultato complessivo:
o Realizzatore di Campagne promozionali
- In possesso delle specialistiche conoscenze e competenze richieste, è
Responsabile dell’ideazione di campagne pubblicitarie attraverso i differenti
media, dalle affissioni fino al web, curandone l’aspetto visivo, grafico e la
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forma, secondo le tendenze del costume e della comunicazione, traducendo i
“concetti della campagna” in immagini. Segue la realizzazione di fotografie,
immagini e impaginazione dei testi (comunicati, brochure, pieghevoli e
cartellonistica). Si occupa della produzione e post produzione della pubblicità,
garantendo il raggiungimento del risultato in termini temporali, quantitativi e
qualitativi:
o Responsabile Artistico - Art Director
- In possesso delle specialistiche conoscenze e competenze richieste,
interpretando i fabbisogni di committenti ed utenti, realizza in autonomia le
operazioni di editing di un testo assicurandone coerenza, chiarezza,
completezza e correttezza, nel rispetto dei contenuti, dello stile dell'autore e
delle linee editoriali:
o Redattore prodotti multimediali - Copy Writer
- È il portavoce dell’Organizzazione. La sua attività consiste principalmente
nell'assicurare una strategia di comunicazione esterna e, al contempo, nel
promuovere l'immagine dell’azienda. Si occupa della redazione dei testi per i
comunicati agli organi di stampa e ai media, di cui poi segue e controlla anche
le fasi di trasmissione. Cura la rassegna stampa ed organizza le conferenze
stampa; di queste, cura sia gli aspetti operativi (inviti, luoghi, orari, relatori,
realizzazione di un press kit) sia la selezione delle notizie da divulgare,
rilevando gli aspetti coerenti con l’immagine da comunicare. Ha ottima
padronanza della lingua italiana e di almeno una lingua straniera, unite ad
ottime doti relazionali, capacità di sintesi, familiarità con la scrittura, creatività
e iniziativa:
o Responsabile Ufficio Stampa
- Pianifica, gestisce e coordina l’intero processo di promozione, dall’ideazione
e predisposizione di campagne pubblicitarie nel Web, fino alla vendita dei
prodotti e/o servizi connessi all’attività di pubblicità, valutando costi e benefici
dell’azione promozionale. Definisce la natura delle campagne promozionali
in relazione ai mezzi di comunicazione più adeguati al fine di ottenere la più
ampia propagazione delle informazioni, alla tipologia e alla quantità di
destinatari interessati:
o Responsabile Pubblicità - Web Advertising Manager
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- È il responsabile del design visuale e dell’interazione tra Utente e Sistema,
attraverso tutto il ciclo di vita del sistema, dalla definizione e raccolta di
requisiti alla produzione dei documenti finali di design. Integra i requisiti
dell’utente, dell’applicazione, i vincoli di accessibilità e di usabilità in
un’interfaccia visuale e in un modello di interazione (esperienza dell’utente),
il più possibile integrato e uniforme. Sviluppa lo “stile” visuale e interattivo che
possa allo stesso tempo caratterizzare l’applicazione Web (dotandola di
caratteri distintivi) e garantire il raggiungimento efficace (portarlo nel punto
giusto) ed efficiente (fargli fare il giusto numero di click) degli obiettivi
dell’utente:
o Responsabile progettazione dell'esperienza utente - User Experience
Designer
- Con ottima padronanza di una lingua straniera e ampia conoscenza della
relativa cultura, delle tecniche di traduzione e/o di interpretariato, è:
o Interprete simultaneo
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore di Vendita di Prima Categoria”:
- Elabora le previsioni di vendita del proprio territorio, operando al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati con la Direzione. Gestisce
Operatori di Vendita di livello inferiore, operanti nelle zone del territorio a lui
assegnate, con responsabilità dei loro risultati complessivi. Ricerca e visita i
Clienti al fine di promuovere i prodotti/servizi aziendali:
o Operatore di Vendita di Prima Categoria
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Quarto Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore Altamente Specializzato e Plurisettoriale B2”:
- È conduttore d’impianti termici di prima categoria, munito di Patentino di
Abilitazione di primo grado, che coordina organizzativamente un gruppo di
altri Lavoratori al fine di garantire la continuità del servizio e la copertura
“H24”. Gestisce in autonomia lo scadenziario degli interventi di
manutenzione, gli adempimenti previsti dalla Legge, assicura il mantenimento
delle condizioni di sicurezza degli impianti ed è responsabile di settore per la
sicurezza e l’igiene nel lavoro degli addetti, nonché l’igiene ambientale:
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o Conduttore impianti termici di Prima categoria
Ruoli Tecnici
Settore Strutture Ricettive e all’Aria aperta
Il Lavoratore che, con le con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello “Impiegato
Gestionale” o “Impiegato/Operaio Specializzato Plurisettoriale” B2:
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze linguistiche e tecniche,
gestisce i servizi di ricevimento e portineria “H24”, con responsabilità diretta
del lavoro svolto dai sottoposti e dei loro risultati. Coordina e forma
normalmente fino a 4 sottoposti del proprio settore di competenza:
o Responsabile Ricevimento e Portineria
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze linguistiche e tecniche, in
possesso delle abilitazioni e titoli previsti, gestisce la struttura occupandosi
dell’attività ricettiva dei Clienti, la preparazione delle pasti, nonchè la pulizia
dei locali. Si occupa delle attività amministrative correlate. Gestisce, controlla
e sviluppa il personale sottoposto:
o Gestore di Bed and Breakfast
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze sportive, linguistiche e
l’utilizzo delle attrezzature, in possesso delle abilitazioni e titoli previsti,
gestisce l’area fitness quando integrata nelle Strutture Ricettive, occupandosi
delle correlate attività amministrative e sull’igiene e sicurezza del lavoro e dei
locali. Gestisce, controlla e sviluppa il personale sottoposto:
o Gestore - Responsabile Area Fitness
- Esegue lavori plurisettoriali di elevato grado di difficoltà, per la completa
installazione, manutenzione e controllo degli impianti:
o Responsabile Impianti Tecnici e Luci
Addetti Area Benessere nelle Strutture Ricettive e all’Aria aperta
- In possesso dei titoli e delle abilitazioni previste, gestisce, controlla e sviluppa
le attività della squadra coordinata:
o Responsabile Reparto Estetica
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o Responsabile Reparto Parrucchiera
o Responsabile Reparto Fangoterapia/Massaggi
o Responsabile Consulenti Benessere
- In possesso del titolo e delle abilitazioni previste, svolge servizi professionali
sanitari, curativi e/o riabilitativi negli alberghi, campeggi, parchi ecc.:
o Infermiere Professionale
o Dietologo
- In possesso del diploma e delle abilitazioni previste, in collaborazione con il
Medico e le altre professioni sanitarie, svolge le mansioni previste dal D.M.
741/1994:
o Fisioterapista
Addetti Area Commercio nelle Strutture Ricettive e all’Aria aperta
- Cura l’intera realizzazione delle attività di progettazione, organizzazione e
realizzazione di eventi e/o di campagne promozionali all’interno degli esercizi
commerciali. Coordina i sottoposti, l’organizzazione e la disciplina del lavoro
dei promoter, host ess, steward, allestitori, dimostratori e altri collaboratori,
dipendenti o autonomi, addetti alla campagna, rispondendo del loro risultato
complessivo:
o Realizzatore di Campagne promozionali
Settore Agenzie di Viaggi
Il Lavoratore che, con le con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello “Impiegato
Gestionale” o “Impiegato/Operaio Specializzato Plurisettoriale” B2:
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze gestionali, tecniche e
turistiche, gestisce e sviluppa l’attività del Gruppo coordinato:
o Gestore Consulenti - Venditori Turistici
o Gestore Eventi Turistici e Culturali
o Responsabile Sviluppo e Assistenza di Network di agenzie di viaggi
- Cura l’ideazione e l’intera realizzazione di strategie, strumenti, materiali;
pianifica le campagne promozionali turistiche e gli eventi informativi, anche
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attraverso la stampa e i media. Coordina i sottoposti, l’organizzazione e la
disciplina del lavoro dei promoter, hostess, steward e di altri collaboratori,
dipendenti o autonomi, addetti alla campagna, rispondendo del loro risultato
complessivo:
o Comunicatore Territoriale
o Esperto di sviluppo turistico territoriale
o Organizzatore di Eventi Turistici
- Cura l’ideazione e l’intera realizzazione di mostre e allestimenti temporanei,
individuando gli artisti e le opere da esporre. Predispone il budget e accede
agli eventuali fondi di finaziamento; progetta il percorso espositivo, la struttura
del catalogo e i materiali divulgativi promozionali. Coordina i sottoposti,
l’organizzazione e la disciplina del loro lavoro e di quello di altri collaboratori,
dipendenti o autonomi, addetti alle Mostre, rispondendo del loro risultato
complessivo
o Curatore di Mostre
Settore Pubblici Esercizi
Il Lavoratore che, con le con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello “Impiegato
Gestionale” o “Impiegato/Operaio Specializzato Plurisettoriale” B2:
- In possesso di competenze e conoscenze plurisettoriali sugli alimenti, loro
preparazione, cottura, presentazione e ricette, pur eseguendo le fasi di lavoro,
coordina e forma normalmente fino a 4 sottoposti del proprio settore di
competenza, con responsabilità diretta dei risultati ottenuti. Effettua la scelta
e/o gli acquisti delle materie prime e simili, cura l’inventario, risponde del
rispetto dei parametri operativi richiesti, della qualità, delle norme legali e di
igiene degli alimenti, nonché del rispetto delle disposizioni della sicurezza sul
lavoro e ambientale:
o Gestore Responsabile di Cucina
- Per le proprie elevate specializzazioni plurisettoriali, esegue in completa
autonomia tutte le complesse fasi di preparazione dei cibi, la loro cottura e
presentazione, anche creando nuove ricette. Quale responsabile, controlla le
scadenze e conformità dei prodotti e, per l’area coordinata, risponde del
rispetto delle norme e procedure di corretta prassi igienico - sanitaria:
o Primo Cuoco
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- In possesso di competenze e conoscenze plurisettoriali sulla preparazione,
conservazione e presentazione di dolci, creme e ogni altro prodotto di
pasticceria, pur eseguendo le fasi di lavoro, coordina e forma normalmente
fino a 4 sottoposti del proprio settore di competenza, con responsabilità diretta
dei risultati ottenuti. Effettua la scelta e/o gli acquisti delle materie prime e
simili, cura l’inventario, risponde del rispetto dei parametri operativi richiesti,
della qualità, delle norme legali e di igiene degli alimenti, nonché del rispetto
delle disposizioni della sicurezza sul lavoro e ambientale:
o Gestore Responsabile di Pasticceria
- Per le proprie elevate specializzazioni plurisettoriali, esegue in completa
autonomia tutte le complesse attività di preparazione di ogni prodotto di
pasticceria. Quale responsabile, controlla le scadenze e conformità dei
prodotti e, per l’area coordinata, risponde del rispetto delle norme e
procedure di corretta prassi igienico - sanitaria:
o Primo Pasticcere
- In possesso di competenze e conoscenze plurisettoriali sulla preparazione,
conservazione e presentazione dei prodotti di gelateria, pur eseguendo le fasi
di lavoro, coordina e forma normalmente fino a 4 sottoposti del proprio
settore di competenza, con responsabilità diretta dei risultati ottenuti. Effettua
la scelta e/o gli acquisti delle materie prime e simili, cura l’inventario, risponde
del rispetto dei parametri operativi richiesti, della qualità, delle norme legali e
di igiene degli alimenti, nonché del rispetto delle disposizioni della sicurezza
sul lavoro e ambientale:
o Gestore Responsabile di Gelateria
- Per le proprie elevate specializzazioni plurisettoriali, esegue in completa
autonomia tutte le complesse attività di preparazione del gelato e di altri
prodotti di gelateria. Quale responsabile, controlla le scadenze e conformità
dei prodotti e, per l’area coordinata, risponde del rispetto delle norme e
procedure di corretta prassi igienico - sanitaria:
o Primo Gelatiere
- In possesso di competenze e conoscenze plurisettoriali in materia di
gastronomia, prodotti freschi, prodotti da forno, pur eseguendo le fasi di
lavoro, coordina e forma normalmente fino a 4 sottoposti del proprio settore
di competenza, con responsabilità diretta dei risultati ottenuti. Effettua la scelta
e/o gli acquisti delle materie prime e simili, cura l’inventario, risponde del
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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rispetto dei parametri operativi richiesti, della qualità, delle norme legali e di
igiene degli alimenti, nonché del rispetto delle disposizioni della sicurezza sul
lavoro ed ambientale:
o Responsabile di Gastronomia
o Responsabile del Reparto Freschi
o Responsabile di Panetteria
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “Impiegato Gestionale B2” o
“Impiegato di Elevato Concetto Plurisettoriale B2” o “Operaio Altamente
Specializzato e Plurisettoriale B2”, i cui Profili professionali siano riconducibili a
quelli precedentemente descritti.
LIVELLO C1
Titoli: • Impiegato di Concetto Settoriale - Supervisore e Coordinatore
• Operatore di Vendita di Seconda Categoria e Coordinatore
• Operatore Specializzato Settoriale - Supervisore e Coordinatore
Primo Alinea
Declaratoria livello C1: Impiegato di Concetto - Supervisore e Coordinatore
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “C/1” dell’art. 263 del
presente CCNL, con specifica collaborazione e nell’ambito delle proprie
mansioni, opera con adeguata iniziativa, al fine di garantire i risultati richiesti,
anche coordinando professionalmente i propri sottoposti. Ha padronanza dei
programmi gestionali e d applica procedure operative complesse, relative al
sistema tecnico, produttivo, commerciale, amministrativo, estetico, adottate
nello specifico ambito di competenza. È incaricato di svolgere, anche
congiuntamente, compiti che richiedano specialistiche conoscenze tecniche,
produttive, merceologiche, legali, amministrative, linguistiche, estetiche o
commerciali, approntando i conseguenti interventi operativi.
Secondo Alinea
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Declaratoria livello C1: Operatore di Vendita di Seconda Categoria e
Coordinatore
L’Impiegato Commerciale “di Concetto - Supervisore e Coordinatore” che, in
possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e
Responsabilità previste dalla Tabella “C/1” dell’art. 263 del presente CCNL
e dell’Operatore di Vendita di Terza Categoria, avendo i Titoli, Requisiti e
Competenze necessarie, stabilmente promuove i prodotti/servizi aziendali
presso i Clienti, avendo anche l'incarico di ricercare e segnalare potenziali
Clienti di specifici prodotti. Può coordinare organizzativamente un gruppo di
altri Operatori di Vendita, assumendosi una certa responsabilità per la
valutazione e il miglioramento delle loro attività lavorative.
Terzo Alinea
Declaratoria livello C1: Operatore Specializzato Settoriale - Supervisore e
Coordinatore
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “C/1” dell’art. 263 del
presente CCNL , sceglie le procedure di lavoro e l’impiego di materiali,
prodotti, macchine, attrezzature e utensili, definendo i parametri di lavoro
secondo i criteri di soddisfazione del Cliente/Utente, di economicità, di buona
tecnica e di rispetto delle norme aziendali e legali vigenti, anche riferite alla
qualità, sicurezza, igiene, rispetto delle norme ecc. Svolge complessi interventi
e/o servizi, con responsabilità del risultato richiesto, anche per i sottoposti
direttamente coordinati.
Quarto Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello B2, nei primi 12
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169).
Quinto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione , Destinatario del Livello B2, nei primi 20
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 170).
Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato di Concetto C1 - Supervisore e Coordinatore”:
- È Impiegato di Concetto:
o Amministrativo
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o Contabile
o Addetto agli Approvvigionamenti
o Addetto all’ufficio del personale
o Addetto alle pratiche tecniche (catastali, autorizzazioni, licenze ecc.)
o Informatico
o Addetto alla Logistica
o Addetto agli Acquisti
o Addetto alla Qualità
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze linguistiche e le competenze
relazionali, coordina i servizi di ricevimento e/o portineria “H24”, garantendo
il risultato per l’intero gruppo coordinato:
o Coordinatore Ricevimento e Portineria
o Coordinatore Call Center/Contact Center
- Con ottima padronanza di una lingua straniera, intrattiene rapporti
amministrativi, commerciali o tecnici con competenza linguistica specifica
riferita all’attività aziendale. Quando richiesto, effettua la traduzione di testi
dall’italiano e/o in italiano:
o Traduttore Specializzato
- Per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, quando richiesto dalla
mansione, anche con l’uso di una lingua straniera, svolge attività di vendita,
promozione dei prodotti, consulenza e assistenza al Cliente. In completa
autonomia, segue i pagamenti e gli incassi delle vendite effettuate e le
operazioni correlate (quali le chiusure di cassa). Gestisce le lamentele dei
Clienti, gli eventuali resi, i cambi e le garanzie dei prodotti. Coordina
organizzativamente un gruppo di altri lavoratori, senza responsabilit à̀ diretta
per il lavoro da essi singolarmente svolto:
o Commesso Specializzato e Coordinatore
- In possesso delle elevate conoscenze e competenze richieste, è in grado di
ideare, progettare e sviluppare soluzioni grafiche coerenti con le caratteristiche
tecniche e funzionali e con gli obiettivi comunicativi dei prodotti da realizzare,
tenendo conto del supporto con cui deve essere veicolato il prodotto (stampa,
media elettronici, web, ecc.) e del target di riferimento.
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o Tecnico grafico
- Cura la progettazione e la realizzazione delle pagine redazionali, pubblicitarie
e di servizio, la costruzione del menabò, la gabbia grafica all'interno della quale
s’inseriscono i testi, i titoli, le fotografie e i disegni, che meglio rispondano alle
esigenze comunicative ed estetiche dettate dalla linea editoriale, attraverso la
predisposizione del layout e la scelta di fotografie, disegni, marchi e loghi più
idonei a corredare i contenuti dei testi:
o Grafico Impaginatore
- In possesso delle elevate conoscenze e competenze richieste sul Marketing &
Comunicazione digitale, gestisce comunità virtuali presenti sul Web e sui
Social Network, creando e potenziando le relazioni tra i membri della stessa e
tra questa e l’organizzazione committente. In particolare, promuove, controlla,
analizza e valuta le conversazioni che si svolgono sulle varie risorse Web (siti
Web, blog, social network). Costruisce e gestisce la relazione con gli
Stakeholder on-line:
o Responsabile comunità virtuale - Web Community Manager - Social
Media Manager
- In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche dei
linguaggi di programmazione, grafiche e comunicative, crea, costruisce e
aggiorna pagine web e Portali Internet, traducendo in maniera persuasiva
concetti e messaggi in riferimento alle esigenze comunicative del Cliente. Cura
la qualità delle immagini prodotte e la dimensione degli strumenti
multimediali utilizzati, realizzando un equilibrio tra estetica, funzionalità e
usabilità dell'insieme. Utilizza i principali software grafici (illustrator,
photoshop, xpress, freehand, flash), con il linguaggio HTML, con il graphic
design applicato all'ambiente multimediale e con l'utilizzo di computergrafica
3D:
o Web Developer - Web Content Specialist - Web Designer - Web Master
- In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche dei
linguaggi di programmazione, grafiche e comunicative, gestendo e
supportando lo sviluppo di servizi Web e di Marketing digitale, si occupa del
raggiungimento del miglior ritorno su ll’investimento dato dalla visibilità
all’interno di motori di ricerca e servizi a loro afferenti. Si occupa nelle varie
fasi del prodotto del supporto e della verifica dei risultati inerenti al
posizionamento sui motori di ricerca, impartendo le regole di relativa
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ottimizzazione all’interno dello sviluppo dei servizi Web. Supporta la
direzione aziendale nelle scelte strategiche relative alla presenza e alle attività
sulla rete Internet e sul Web:
o Search Engine Expert - Digital strategic planner
- In possesso delle elevate conoscenze e competenze richieste, è in grado di
progettare, sviluppare, gestire e coordinare azioni comunicative in funzione
dei fabbisogni rilevati, di predisporre testi scritti e adottare stili e concetti
comunicativi efficaci e adeguati al contesto:
o Tecnico della Comunicazione - Informazione
- In possesso delle elevate conoscenze e competenze richieste, installa e
configura complessi sistemi client in rete ed esegue il monitoraggio delle
funzioni in esercizio, interagendo con gli utenti per la soluzione di problemi
tecnici. Progetta, sviluppa e gestisce il funzionamento e la sicurezza di una rete
informatica. Installa hardware, software o componenti di sottosistema in un
sistema esistente o proposto, coordinando organizzativamente il proprio
gruppo di lavoro. Si conforma ai processi e alle proced ure definite, tenendo
conto della compatibilità sia dei moduli esistenti che di quelli nuovi,
assicurandone l’integrità. È responsabile della puntuale ed efficace riparazione
hardware/software, al fine di garantire una performance ottimale del sistema e
un’alta soddisfazione del cliente:
o Tecnico informatico - Tecnico di reti informatiche
- In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche e
commerciali, è responsabile di tutte le attività relative al commercio
elettronico, ivi comprese quelle amministrative correlate. Coordina e forma il
personale sottoposto, con responsabilità dei risultati dell’intero gruppo:
o Responsabile commercio elettronico - E-commerce manager
- In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche e
commerciali, è responsabile del “conto economico del negozio on -line
presente sul Web”, dell’assortimento, delle attività di merchandising e delle
promozioni in -store. Contribuisce a generare valore all’azienda affinché
raggiunga i suoi obiettivi attraverso il commercio elettronico, in linea con il
posizionamento che questa ha deciso di darsi sotto il profilo del rapporto tra
canale digitale e canale fisico:
o Responsabile negozio elettronico - Online Store Manager
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- In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche e
commerciali, costruisce relazioni di business con i clienti per favorire la
vendita di hardware, software, servizi di telecomunicazioni o ICT. Identifica
opportunità e gestisce l’acquisizione e la consegna dei prodotti agli utenti. È
punto di riferimento senior per le vendite e la soddisfazione del cliente:
o Account Manager
- In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche,
commerciali e formative, coordina e sviluppa percorsi formativi in modalità a
distanza, misto (blended), rapid, mobile e-learning, monitorando percorsi ed
ambienti di apprendimento on -line. Sceglie tecnologie, approcci e strategie
didattiche per i diversi livelli e contesti di apprendimento formale e non
formale, tenendo conto delle rapide e continue evoluzioni dei modelli di
costruzione e disseminazione della conoscenza e dell’apprend imento sul
Web:
o Specialista formazione a distanza - E-Learning Specialist
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze tecniche e le competenze
relazionali, intrattiene abitualmente i rapporti con i Clienti/Utenti, coordina i
servizi di customer care, di vendita beni o servizi, di attività di back office,
garantendo il risultato per l’intero gruppo coordinato, normalmente di oltre 3
operatori:
o Team Leader - Coordinatore
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore di Vendita di Seconda Categoria C1”:
- È incaricato di promuovere stabilmente presso i Clienti i prodotti/servizi
aziendali. Compila i programmi e i rapporti visita presso i Clienti,
trasmettendo alla Direzione tutte le informazioni utili al fine di favorire gli
accordi commerciali. Fa riferimento all’Operatore di Vendita di livello
superiore che è preposto al suo coordinamento o alla Direzione:
o Operatore di Vendita di Seconda Categoria
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Terzo Alinea della Declaratoria del livello
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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“Operaio/Operatore Specializzato Settoriale C1 - Supervisore e
Coordinatore”:
- È conduttore di impianti termici di seconda categoria, munito di patentino di
Abilitazione di secondo grado e coordina organizzativamente i suoi sottoposti.
Concorre a garantire l’efficienza degli impianti, la continuità del servizio ed i
corretti adempimenti previsti dalla Legge:
o Conduttore impianti termici di Seconda categoria
- Per la propria pluriennale esperienza aziendale, effettua tutte le
movimentazioni richieste nel magazzino o dalla logistica aziendale, ivi
comprese le operazioni di carico e scarico dei materiali dagli automezzi, carri
ferroviari ecc. Rileva le giacenze, segnala le scadenze dei prodotti, il riordino
delle scorte e compila tutti i documenti di pertinenza:
o Magazziniere Specializzato
Ruoli Tecnici
Settore Strutture Ricettive e all’Aria aperta
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello di “Impiegato di
Elevato Concetto” o “Operaio Specializzato” C1:
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze linguistiche e le competenze
relazionali, coordina i servizi di ricevimento e portineria “H24”, garantendo il
risultato per l’intero gruppo coordinato (normalmente fino a 4 sottoposti):
o Coordinatore Ricevimento e Portineria
Addetti Area Benessere nelle Strutture Ricettive e all’Aria aperta
- Esegue permanenti sui capelli corti e lunghi con diversi sistemi in uso, applica
tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni la cui miscela da lui stesso
preparata, che deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella
determinata qualità fisica di capelli, meches, pettinature fantasia eseguite sui
capelli di diversa lunghezza, acconciatura da modello, disegno, stampa e
fotografia, ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti, lavatura della
testa, e trattamento igienizzato del cuoio capelluto, massaggio drenante e con
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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mezzi meccanici della cute, tutte le tecniche di taglio, preparazione di toupé e
parrucche e loro applicazione previo adattamento del cuoio capelluto,
pettinatura sui manichini. Può coordinare organizzativamente un gruppo di
altri lavoratori, senza responsabilità̀ diretta per il lavoro da essi singolarmente
svolto:
o Parrucchiere Specializzato
o Acconciatore Specializzato
- Esegue il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme, il taglio
dei capelli in qualunque foggia compreso il taglio scolpito a rasoio con
acconciatura ad aria calda nelle varie fogge, il massaggio drenante e con mezzi
meccanici della cute, acconciatura a ferro, permanente, colorazioni e
decolorazioni, preparazione di toupé e parrucche e loro applicazione previo
adattamento al cuoio capelluto e pettinatura sui manichini. Può coordinare
organizzativamente un gruppo di altri lavoratori, sen za responsabilità̀ diretta
per il lavoro da essi singolarmente svolto:
o Barbiere Specializzato
- Esegue tutti i trattamenti dell'estetica specializzata, ivi compreso l'uso delle
apparecchiature elettromeccaniche per l'estetica o l'esercizio delle attività di
trucco specializzato tipo teatrale, scenico, televisivo. Può coordinare
organizzativamente un gruppo di altri lavoratori, senza responsabilit à̀ diretta
per il lavoro da essi singolarmente svolto:
o Truccatore Specializzato
- Esegue tutti i trattamenti di estetica specializzata al viso e al corpo, di qualsiasi
grado di difficoltà, con l'utilizzo delle tecniche più avanzate e gestione dei
servizi di sauna e palestra. Può coordinare organizzativamente un gruppo di
altri lavoratori, senza responsabilità̀ diretta per il lavoro da essi singolarmente
svolto:
o Estetista Specializzata
- In possesso di adeguato diploma e delle abilitazioni previste, effettua massaggi
specializzati per la prevenzione, il mantenimento, il miglioramento del
benessere psico-fisico ed estetiche, nonché manovre terapeutiche con utilizzo
di apparecchiature ( massaggio elettrico, elettroterapie, idroterapia,
balneoterapia, bagni di calore, anche con infrarossi ecc .). Può coordinare
organizzativamente un gruppo di altri lavoratori, senza responsabilit à̀ diretta
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
286
per il lavoro da essi singolarmente svolto:
o Massaggiatore Specializzato
o Massoterapista Specializzato
Addetti Area Commercio nelle Strutture Ricettive e all’Aria aperta
- Nei negozi all’interno delle strutture ricettive, per il raggiungimento degli
obiettivi assegnati, quando richiesto dalla mansione, anche con l’uso di una
lingua straniera, in autonomia professionale, svolge attività di vendita,
promozione dei prodotti, consulenza e assistenza al Cliente. In completa
autonomia, segue i pagamenti e gli incassi delle vendite effettuate e le
operazioni correlate (quali, le chiusure di cassa). Gestisce le lamentele dei
Clienti, gli eventuali resi, i cambi e le garanzie dei prodotti. Può coordinare
organizzativamente un gruppo di altri lavoratori (commessi e/o cassieri), senza
responsabilità̀ diretta per il lavoro da essi singolarmente svolto:
o Commesso Specializzato
Settore Agenzie di Viaggio
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello di “Impiegato di
Concetto” o “Operaio Specializzato” C1:
- Per la propria elevata esperienza, garantisce la completa gestione del banco
turismo in front e in back office. Fornisce ai Clienti informazioni, consulenza
e assistenza nella programmazione e realizzazione del viaggio. Vende i biglietti
nazionali e internazionali, i pacchetti turistici e i viaggi personalizzati. Si occupa
di tutte le prenotazioni, compilazioni e emissioni dei voucher, della
contrattualistica nonchè della predisposizione di tutta la documentazione che
accompagna la fase di vendita del servizio. Si interfaccia con altri Professionisti
del settore ( Guida Turistica, Organizzatore Professionale ecc. ). Coordina
organizzativamente altri Lavoratori addetti ai servizi delle Agenzie di Viaggio:
o Operatore di Agenzia Turistica
- Per la propria elevata esperienza, idea, pianifica, promuove “prodotti” turistici
(pacchetti di viaggio ) sia in Italia che all'estero. Gestisce i rapporti con i
fornitori dei servizi offerti, utilizzando le tecniche contrattuali prestabilite dalla
Direzione. Si relaziona con l'amministrazione per gli aspetti contabili- fiscali e
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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per la contrattualistica e con il Responsabile del marketing, da cui riceve
indicazioni sulla tipologia del pacchetto da progettare. Coordina e supporta,
da un punto di vista tecnico, nelle agenzie con vendita diretta al pubblico,
l'attività degli addetti dei banconisti, l'attività di commercializzazione di viaggi
propri o di viaggi a catalogo predisposti da terzi:
o Programmatore Turistico
o Progettista di Itinerari Turistici
o Consulente di Viaggio
o Esperto di Sviluppo Turistico Territoriale
Settore Pubblici Esercizi
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello di “Impiegato di
Concetto” o “Operaio Specializzato” C1:
- Coordinando un gruppo di camerieri di livello inferiore, è responsabile della
corretta preparazione della sala; del servizio di ristorazione, del ricevimento,
dell’accoglienza e della soddisfazione dei Clienti; ne interpreta le esigenze,
nell’ottica della vendita dei prodotti e servizi aziendali. Con competenza
specifica, presenta il Menù, gli eventuali prodotti alternativi in caso di allergie
e/o intolleranze e i vini. Intrattiene e si relazione con i Clienti anche utilizzando
lingua straniera:
o Responsabile di Sala - Maitre de salle
o Cameriere Specializzato
- Ricevuta l’indicazione delle qualità e quantità richieste, per la provata
esperienza e le proprie specialistiche competenze, appronta in autonomia cibi,
dolci, bevande e servizi, propri delle sue mansioni, garantendo l'elevata qualità
richiesta ed il soddisfacente raggiungimento dei risultati. Può svolgere anche
mansioni promozionali o di vendita. Nelle Micro o Piccole Aziende, può
operare anche su più aree specialistiche quali cuoco e pasticcere o pasticcere
e gelatiere, secondo le richieste e caratteristiche proprie dell'azienda o
dell'esercizio:
o Cuoco Specializzato - Secondo Cuoco
o Cuoco capo partita
o Primo Pizzaiolo o Pizzaiolo Unico
o Pasticcere Specializzato
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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o Gelatiere Specializzato
o Primo Barman o Barman Unico
- Prepara prodotti al cioccolato partendo dalla lavorazione del cacao,
abbinando sapori e curando l’aspetto estetico dei dolci, nel rispetto delle
norme alimentari e di igiene. Svolge attività sia di tipo manuale, che attraverso
l’utilizzo di macchinari e ap posite strumentazioni. Dosa gli ingredienti
secondo le ricette, impasta e forma i vari tipi di prodotti da pasticceria.
Effettua la raffinazione della pasta di cacao, la cristalizzazione, lo stampaggio
e la rifinitura finale:
o Cioccolataio Specializzato
- Ricevuta l’indicazione delle qualità e quantità richieste, per la provata
esperienza e le proprie specialistiche competenze, produce il pane operando
sull’intero processo della lavorazione dei prodotti da forno, nel rispetto delle
norme alimentari e di igiene. Svolge la sua attività sia attraverso lavorazioni di
tipo manuale che con l’utilizzo di macchinari e apposite strumentazioni. Dosa
gli ingredienti secondo le ricette, impasta, cilindra, spezza e forma i vari tipi di
pane, effettua la corretta fermentazione della pasta e presiede la loro cottura,
applicando le tecniche di panificazione:
o Panificatore Specializzato
- In possesso di elevate competenze specialistiche settoriali, propone ai Clienti
i vini e i loro abbinamenti, curandone il servizio, la vendita e l’acquisto. È
responsabile della Cantina e del bugdet relativo alla gestione del suo settore.
Cura i rapporti con i responsabili della cucina, scegliendo le bevande in
funzione del Menù e della categoria dell’Azienda di ristorazione:
o Sommelier
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “Impiegato di Concetto C1 -
Supervisore e Coordinatore” o “Operaio/Operatore Specializzato Settoriale C1 -
Supervisore e Coordinatore”, i cui Profili professionali siano riconducibili a quelli
precedentemente descritti.
LIVELLO C2
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Titoli: • Impiegato Qualificato Settoriale
• Operatore di Vendita di Terza Categoria
• Operatore Qualificato Settoriale
• Operaio Qualificato Settoriale
Primo Alinea
Declaratoria livello C2: Impiegato Qualificato
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “C/2” dell’art. 263 del
presente CCNL, per la propria qualificata esperienza e competenza, sceglie
soluzioni e svolge, con personale responsabilità, mansioni specialistiche d’area
(amministrative, tecniche, produttive o commerciali ) e relative operazioni
complementari, anche di vendita. Coordina organizzativamente un gruppo di
lavoratori di livello inferiore. Risponde al proprio Responsabile.
Secondo Alinea
Declaratoria livello C2: Operatore di Vendita di Terza Categoria
L’Impiegato Commerciale “Qualificato” che, in possesso delle Conoscenze,
Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella
“C/2” dell’art. 263 del presente CCNL, avendo i Titoli e Requisiti necessari,
è assunto stabilmente per promuovere presso i Clienti i servizi aziendali offerti.
Ha anche l'incarico di ricercare e segnalare i potenziali Clienti.
Terzo Alinea
Declaratoria livello C2: Operatore Qualificato
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “C/2” dell’art. 263 del
presente CCNL, a fronte di richieste d’intervento, svolge mansioni qualificate
che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguate capacità tecnico -
pratiche, comunque acquisite. Per l’elevata conoscenza del proprio ambito
lavorativo, opera in completa autonomia esecutiva nel rispetto delle
disposizioni generali aziendali e legali riferite alla propria area d’attività.
Quarto Alinea
Declaratoria livello C2: Operaio Qualificato
In possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e
Responsabilità previste dalla Tabella “C/2” dell’art. 263 del presente CCNL,
individua guasti ed effettua riparazioni, manutenzioni elettriche, idrauliche o
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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meccaniche o la messa a punto di apparati, macchine o impianti, rispondendo
al Responsabile Apicale d’area.
Quinto Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello C1, nei primi 10
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169).
Sesto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione , Destinatario del Livello C1, nei primi 18
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 170).
Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato Qualificato C2”:
- Per l’esperienza e la competenza posseduta, opera in condizioni di elevata
autonomia esecutiva nel settore di competenza, garantendo i risultati richiesti
dalla mansione:
o Impiegato Qualificato addetto all’ufficio:
• Contabilità
• Acquisti
• Gestione Ordini
• Commerciale ( addetto alle Vendite e Post Vendita; addetto al
controllo vendite; creatore o redattore di rapporti di informazioni
commerciali)
• Amministrazione del Personale
• CED
• Tecnico
- Con competenza nella lingua italiana e, quando richiesto, con buona
conoscenza in almeno una lingua straniera, intrattiene abitualmente i rapporti
commerciali, amministrativi, tecnici ecc, con Collaboratori, Enti, Clienti,
Banche o Fornitori:
o Operatore Qualificato addetto all’ufficio:
• Amministrativo
• Approvvigionamenti
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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• Commerciale
• Logistica
- Svolge, con specifica competenza, diligenza e collaborazione, più compiti
quali: raccolta di dati, elaborazione di schede e situazioni, compilazione di
registri o reperti obbligatori, tenuta di situazioni contabili, scadenziari, estratti
conto, solleciti, predisposizione di comunicazioni e Verbali, corrispondenza
con i Clienti, ecc. Normalmente, risponde al proprio Capo Ufficio:
o Addetto Salvataggi EDP
o Segretario di Direzione
o Segretario con gestione pratiche riservate
- Con buona conoscenza di almeno una lingua straniera, intrattiene
abitualmente i rapporti con i Clienti/Utenti, effettuando le traduzioni
specialistiche d’area:
o Impiegato Esperto Linguistico - Traduttore
- Effettua operazioni qualificate di cassa: controlla la merce acquistata dai clienti;
verifica il prezzo di ciascun articolo e lo registra sulla cassa attraverso scansione
elettronica o digitatura del codice prodotto; rimuove le etichette antitaccheggio
e a ccetta i pagamenti con contanti, assegni, bancomat o carte di credito,
conformemente alle disposizioni aziendali ricevute. Prepara pacchetti regalo e
incarta le merci. Elabora, ordina ed archivia i documenti di vendita. Se
richiesto, deposita il denaro e gli altri titoli di pagamento in cassaforte o in
Banca. Concorre a sorvegliare il comportamento dei Clienti allo scopo di
evitare danni alle merci e/o furti. Partecipa alla redazione dell’inventario:
o Cassiere Qualificato
- Effettua operazioni qualificate di accoglimento, assistenza, informazione e
consulenza al Cliente per la vendita. Illustra le caratteristiche dei
prodotti/merce, consiglia il prodotto più adatto alle esigenze dichiarate dal
Cliente e gestisce gli eventuali reclami. Se offerto quale servizio, rileva le
misure del Cliente per eventuali modifiche dei capi di abbigliamento
acquistati. Può effettuare anche attività di cassa, seguendo i pagamenti sia in
contanti sia tramite POS. Elabora, ordina e archivia i documenti di vendita e/o
di trasporto. Se richiesto, deposita il denaro e gli altri titoli di pagamento in
cassaforte o in Banca. Allestisce il locale secondo le tecniche promozionali-
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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commerciali ricevute. Concorre a sorvegliare il comportamento dei Clienti
allo scopo di evitare danni alle merci e/o furti. Partecipa alla redazione
dell’inventario:
o Commesso Qualificato
o Addetto al Controllo vendite
- Attraverso verifiche a campione o sopralluoghi nelle strutture o lettura di
report statistici, è addetto alle attività di controllo prezzi e monitoraggio della
concorrenza, con redazione di report/relazione dei risultati ricavati:
o Addetto al controllo/monitoraggio concorrenza
- Svolge attività di raccolta, archivio e analisi dei dati sui prodotti venduti e sui
Clienti, al fine di elaborare statistiche di mercato:
o Addetto al monitoraggio dati
- In possesso delle conoscenze e competenze richieste, è in grado di sviluppare
soluzioni grafiche coerenti con le caratteristiche tecniche e funzionali e con gli
obiettivi comunicativi dei prodotti da realizzare, tenendo conto del supporto
con cui deve essere veicolato il prodotto (stampa, media elettronici, web, ecc.)
e del target di riferimento:
o Tecnico grafico
- In possesso delle conoscenze e competenze qualificate di settore, è in grado
di eseguire le operazioni necessarie a sviluppare prodotti grafici, intervenendo
nelle loro diverse componenti a partire dalle indicazioni e dalle specifiche
tecniche definite nel progetto ed in coerenza con la destinazione d'uso del
prodotto e il supporto di diffusione. Cura la realizzazione delle pagine
redazionali, pubblicitarie e di servizio, la costruzione del menabò, la gabbia
grafica all'interno della quale si inseriscono i testi, i titoli, le fotografie ed i
disegni:
o Grafico impaginatore
- In possesso delle conoscenze e competenze richieste sul Marketing &
Comunicazione digitale, coordina comunità virtuali presenti sul Web e sui
Social Network, creando e potenziando le relazioni tra i membri della stessa e
tra questa e l’organizzazione committente. In particolare, promuove, controlla,
analizza e valuta le conversazioni che si svolgono sulle varie risorse Web (siti
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Web, blog, social network). Costruisce e gestisce la relazione con gli
Stakeholder on-line:
o Coordinatore comunità virtuale - Web Community Manager - Social
Media Manager
- In possesso delle competenze e conoscenze tecniche informatiche dei
linguaggi di programmazione, grafiche e comunicative, costruisce e aggiorna
pagine web e Portali Internet, in riferimento agli obiettivi comunicativi
prefissati. Cura la qualità delle immagini prodotte e la dimensione degli
strumenti multimediali utilizzati, realizzando un equilibrio tra estetica,
funzionalità e usabilità dell'insieme. Utilizza i principali software grafici
(illustrator, photoshop, xpress, freehand, flash), con il linguaggio HTML, con
il graphic design applicato all'ambiente multimediale e con l'utilizzo di
computergrafica 3D:
o Web Developer - Web Content Specialist - Web Designer - Web Master
- In possesso delle competenze e conoscenze tecniche informatiche,
commerciali e formative, sviluppa percorsi formativi in modalità a distanza,
misto (blended), rapid, mobile e-learning, monitorando i percorsi e ambienti
di apprendimento on -line. Sceglie tecnologie, approcci e strategie didattiche
per i diversi livelli e contesti di apprendimento formale e non formale,
tenendo conto delle rapide e continue evoluzioni dei modelli di costruzione e
disseminazione della conoscenza e dell’apprendimento sul Web:
o Tecnico della formazione a distanza - E-Learning
- In possesso delle conoscenze e competenze richieste, è in grado di sviluppare,
gestire e coordinare azioni comunicative in funzione dei fabbisogni rilevati, di
predisporre testi scritti e adottare stili e concetti comunicativi efficaci e adeguati
al contesto:
o Tecnico della Comunicazione - Informazione
- In possesso delle conoscenze e competenze qualificate di settore, installa e
configura prodotti, hardware e software, aggiorna i programmi. Esegue il
monitoraggio delle funzioni in esercizio ed i tests, garantendo il
raggiungimento del risultato atteso, ivi compresa la cura della documentazione
afferente e delle licenze:
o Tecnico Informatico
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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- In possesso delle conoscenze e competenze qualificate di settore, fornisce il
primo supporto telefonico o via e-mail ai clienti interni ed esterni, per aspetti
tecnici e per eliminare errori dovuti a problemi o aspetti critici dell’ICT.
Agisce con l’obiettivo principale di consentire all’utente di massimizzare la
produttività attraverso un uso efficiente delle attrezzature ICT e/o delle
applicazioni software:
o Service Desk Agent - Operatore di Help Desk
- In possesso delle conoscenze e competenze qualificate di settore, intrattiene
abitualmente i rapporti con i Clienti/Utenti, supportando l’attività della sala e
coadiuvando il Team Leader di riferimento:
o Team Assistant
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore di Vendita di Terza Categoria”:
- Compila i programmi e rapportini visite presso i Clienti, promuovendo i
prodotti/servizi aziendali, indicando le eventuali esigenze particolari, al fine di
permettere la predisposizione di preventivi conformi alle aspettative del
Cliente. Opera normalmente in una zona assegnata o, trasversalmente alle
zone, per categorie di prodotto:
o Operatore di Vendita di Terza Categoria
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Quarto Alinea della Declaratoria del livello
“Operaio Qualificato C2”:
- A fronte di richieste e/o interventi, anche calendarizzati, per le proprie
qualificate competenze di settore, effettua lavori richiedenti conoscenze
tecniche particolari ed elevate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite,
individuando i guasti di normale difficoltà, in relazione ai mezzi e/o strumenti
disponibili. Effettua installazioni, riparazioni e manutenzioni. Risponde al
proprio Responsabile diretto:
o Operaio Qualificato
• Installatore o Conduttore impianti
• Riparatore
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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• Manutentore (meccanico, elettrico, idraulico ecc.)
- Effettua le qualificate movimentazioni richieste nel magazzino o dalla logistica
aziendale, ivi comprese le operazioni di carico e scarico dei materiali dagli
automezzi, carri ferroviari ecc. Rileva le giacenze, segnala le scadenze dei
prodotti, il riordino delle scorte e compila tutti i documenti di pertinenza.
Può coordinare l’organizzazione del lavoro anche degli addetti esterni, quali
trasportatori, fornitori eccetera:
o Magazziniere Qualificato
Ruoli Tecnici
Settore Strutture Ricettive e all’Aria aperta
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello C2:
- È addetto all’accoglienza dei clienti, al ricevimento delle loro richieste
(iscrizioni, registrazioni, resi, attivazioni assicurazioni, prenotazioni ecc.) e alle
rilevazioni sul grado di soddisfazione del Cliente. Cura l’efficienza nel
rapporto con il Cliente e con sollecitudine concorre attivamente alla sua
soddisfazione:
o Box assistenza
o Hostess - Steward
o Addetto alle relazioni con i Clienti
o Addetto ai servizi di richiesta certificati e disbrigo pratiche turistiche
o Transfertista addetto all’assistenza negli arrivi e partenze
- Con elevate competenze, conoscenze linguistiche e commerciali, svolge attività
di accoglienza del cliente, prenotazione delle stanze, annotazione arrivi e
partenze, ricezione delle richieste del soggiornante durante la permanenza,
amministrazione della cassa e delle relativa documentazione di supporto, oltre
che l’autonoma gestione delle pratiche connesse alla registrazione dei Clienti,
secondo le disposizioni aziendali:
o Receptionist Qualificato
- È Responsabile del servizio di guardaroba, pulizia e riordino delle camere, dei
piani e delle aree comuni, con coordinamento organizzativo di un gruppo di
lavoratori di livello inferiore. Con il proprio Responsabile diretto, programma,
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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coordina ed eventualmente concorre ad eseguire le pulizie ordinarie o
straordinarie. Dispone per il lavaggio, il cambio e l’acquisto della biancheria
necessaria e dei prodotti per la pulizia:
o Governante
- Secondo le disposizioni ricevute, svolge attività di simulazione al fine di far
valutare, in modo anonimo, la qualità dei servizi, struttura e prodotti, le
procedure e il comportamento dei dipendenti. Provvede a redigere apposita
relazione sui comportamenti/dati rilevati:
o Cliente Misterioso (Mistery - Ghost Client)
- In possesso dell’Abilitazione prevista e di pluriennale esperienza, insegna
discipline sportive in strutture turistiche o palestre e si assicura del rispetto delle
condizioni di sicurezza e salubrità da parte degli Utenti:
o Istruttore di ginnastica - Fitness
o Istruttore di nuoto
o Istruttore di sci
o Insegnante di yoga
o Insegnante di tennis
o Insegnante di danza
o Altra esemplificazione di analogo contenuto
- Assiste il responsabile veterinario laureato interno all’azienda o il medico
veterinario esterno nella conduzione della clinica veterinaria e nei lavori
correlati:
o Primo assistente veterinario
- In possesso del diploma e delle necessarie abilitazioni, nell’ambito delle
attività ludiche ricreative, sorveglia i bambini, propone giochi e attività di
animazione in appositi spazi dedicati. Può coordinare organizzativamente un
gruppo di altri lavoratori di livello inferiore:
o Sorvegliante unico di infanzia
o Educatore Qualificato
- In possesso di qualificate competenze musicali e sull’utilizzo degli strumenti,
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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è il tecnico di riferimento nelle attività di animazione e spettacolo:
o Disk Jockey Qualificato
- Vigila sulla sicurezza dei bagnanti nelle piscine o stabilimenti balneari,
prevenendo gli incidenti in acqua o, se già avvenuti, in attesa dei soccorsi, mette
in atto le tecniche di salvataggio e di primo soccorso acquisite tramite specifico
corso di forma zione e periodicamente aggiornate. Regola le attività di
balneazione e veglia sul comportamento degli utenti. Applica e fa rispettare i
regolamenti della Capitaneria di porto e di condotta della piscina. Nelle
piscine, verifica periodicamente la chimica delle acque e le condizioni
igieniche dell'ambiente:
o Bagnino di salvataggio Qualificato
Addetti Area Benessere nelle Strutture Ricettive e all’Aria aperta
- Esegue permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi di uso, applica
tinture e decolorazioni, meches, effettuare pettinature di fantasia su capelli
lunghi e corti, ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa,
messa in piega, ricci piatti, su capelli di diversa lunghezza, lavatura dei capelli,
massaggio normale della cute, taglio e frizione:
o Parrucchiere Qualificata
- Esegue correttamente il taglio dei capelli e della barba con rasatura ai lati e con
le sole forbici sul mento, e con perfezione la rasatura della barba, taglio dei
capelli a rasoio, cachet e massaggio normale della cute:
o Barbiere Qualificato
- Esegue le seguenti mansioni: manicure, pedicure, estetica, depilazioni,
trattamenti al viso, massaggio al corpo, trucco di base con l’applicazione di
prodotti specifici e tutti i trattamenti dell'estetica compreso il trucco giorno -
sera, in grado inoltre di avvalersi delle apparecchiature idonee ad ogni
trattamento:
o Estetista Qualificata
- Effettua massaggi con tecniche qualificate per la prevenzione, il
mantenimento, il miglioramento del benessere psico -fisico ed estetiche
(tonificante, rilassante, linfodrenante, connettivale ecc .), con applicazione di
prodotti specifici ( creme, oli ecc .) e utilizzo di apparecchiature, con oltre 4
anni di effettivo lavoro nella mansione/i:
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o Massaggiatore Qualificato
o Massoterapista Qualificato
Addetti Area Commercio nelle Strutture Ricettive e all’Aria aperta
- Nei negozi all’interno delle strutture ricettive, effettua operazioni qualificate di
accoglimento, assistenza, informazione e consulenza al Cliente per la vendita.
Illustra le caratteristiche dei prodotti, consiglia il prodotto più adatto alle
esigenze dichiarate dal Cliente e gestisce gli eventuali reclami. Se offerto quale
servizio, rileva le misure del Cliente per eventuali modifiche dei capi di
abbigliamento acquistati. Può effettuare anche attività di cassa, seguendo sia i
pagamenti in contanti sia tramite POS. Elabora, ordina ed archivia i documenti
di vendita e/o di trasporto. Se richiesto, deposita il denaro e gli altri titoli di
pagamento in cassaforte o in Banca. Allestisce il negozio secondo le tecniche
promozionali-commerciali ricevute. Concorre a sorvegliare il comportamento
dei Clienti allo scopo di evitare danni alle merci e/o furti. Partecipa alla
redazione dell’inventario:
o Commesso Qualificato
o Addetto al Controllo vendite
- Effettua operazioni qualificate di cassa: controlla la merce acquistata dai clienti;
verifica il prezzo di ciascun articolo e lo registra sulla cassa attraverso scansione
elettronica o digitatura del codice prodotto; rimuove le etichette antitaccheggio
e a ccetta i pagamenti con contanti, assegni, bancomat o carte di credito,
conformemente alle disposizioni aziendali ricevute. Prepara pacchetti regalo e
incarta le merci; elabora, ordina ed archivia i documenti di vendita. Se
richiesto, deposita il denaro e gli altri titoli di pagamento in cassaforte o in
Banca. Concorre a sorvegliare il comportamento dei Clienti allo scopo di
evitare danni alle merci e/o furti. Partecipa alla redazione dell’inventario:
o Cassiere - Cambia Valuta
o Addetto alle agenzie di scommesse
- Attraverso verifiche a campione o sopralluoghi nelle strutture o lettura di
report statistici, è addetto alle attività di controllo prezzi e monitoraggio della
concorrenza, con redazione di report/relazione dei risultati ricavati:
o Addetto al controllo/monitoraggio concorrenza
- Svolge attività di raccolta, archivio e analisi dei dati sui prodotti venduti e sui
Clienti, al fine di elaborare statistiche di mercato:
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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o Addetto al monitoraggio dati (Marketing Research)
Settore Agenzie di Viaggio
Il Lavoratore che, con le Abilitazioni, Conoscenze, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello C2:
- Con elevate conoscenze linguistiche, turistiche ed esperienza, informa,
organizza e promuove viaggi ed eventi, trovando le soluzioni più adatte alle
richieste dai Clienti, in termine temporali, di qualità e di costo:
o Informatore turistico
o Promotore turistico
o Organizzatore viaggi
- Con elevate competenze, conoscenze linguistiche, turistiche ed adeguata
esperienza, assiste e accompagna persone singole o gruppi nei viaggi, anche
fornendo loro elementi di interesse turistico sulle zone visitate e di transito,
occupandosi della buona riuscita del viaggio. Allo scopo, povvede agli
adempimenti e documenti necessari per il viaggio e il soggiorno, nonchè
all’organizzazione delle singole giornate:
o Accompagnatore Turistico
- In possesso della necessaria abilitazione provinciale, accoglie, guida e
accompagna singoli o gruppi di turisti nelle visite ad opere d’arte, musei e
gallerie, scavi archeologici, illustrando attrat tive storiche, artistiche,
monumentali, paesaggistiche locali, culturali, folcloristiche e di spettacolo,
rispondendo alle eventuali domande dei turisti. Può concorrere ad
organizzare i percorsi di visita:
o Guida Turistica
Settore Pubblici Esercizi
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello C2:
- Prepara e riordina la sala secondo le istruzioni ricevute; si assicura che vi siano
gli strumenti e le suppellettili necessarie; riceve i Clienti e li accomoda secondo
le prenotazioni e/o conciliando le loro richieste. Consiglia i Clienti sulle
pietanze e bevande da ordinare; ricevute le prenotazioni, le trasmette
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
300
tempestivamente alla cucina, anche con l’utilizzo di mezzi telematici (palmari
ecc.). Partecipa alla preparazione dei buffet e, quando necessario, effettua
l’ultimazione dei cibi al tavolo (flambé, taglio porzioni ecc.); prepara e serve le
bibite. Predispone il conto ai Clienti e riceve il loro pagamento:
o Cameriere Qualificato
- Svolge servizi di caffetteria, al banco o ai tavoli e/o somministra bevande anche
alcoliche. Tali mansioni s’intendono specialistiche e puntuali nelle Aziende
Medie e Grandi, normalmente integrate a quelle ausiliarie di preparazione,
pulizia, confezionamento e vendita nelle Aziende Micro e Piccole:
o Commis di sala e bar
o Secondo Barman
- Nel rispetto delle priorità generali fornite dal Responsabile o da lavoratore
preposto, con specifica collaborazione, prepara con diligenza ed esperienza
prodotti o loro parti, quali cibi, dolci, gelati, pizze, tramezzini, rispettando le
ricette e le indicazioni ricevute, con corretto utilizzo delle attrezzature
necessarie. Cura il riassetto della postazione di lavoro e delle relative
attrezzature. Tali mansioni s’intendono specialistiche e puntuali nelle Aziende
Medie e Grandi, normalmente integrate a quelle ausiliarie di preparazione,
pulizia, confezionamento e vendita nelle Micro o Piccole Aziende:
o Cuoco Qualificato
o Secondo Pizzaiolo
o Panificatore Qualificato
o Pasticcere Qualificato
o Cioccolataio Qualificato
o Gelatiere Qualificato
o Pastaio che appronta pasta fresca, tortellini, ravioli, ecc.
- Con specifica conoscenza del Menù, svolge mansioni qualificate di cassa:
predispone i conti dei tavoli, riceve i pagamenti con contanti, assegni,
bancomat o carte di credito, conformemente alle disposizioni aziendali
ricevute; rileva eventuali criticità o insoddisfazioni del Cliente; è addetta alle
informazioni sul Ristorante (orari di apertura, eventuali feste a tema ecc.). Se
richiesto, deposita il denaro e gli altri titoli di pagamento in cassaforte o in
Banca. Concorre a sorvegliare il comportamento dei Clienti allo scopo di
evitare danni e/o furti:
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
301
o Cassiere di Ristorante
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “Impiegato Qualificato
Settoriale C2” o “Operaio - Operatore Specializzato Settoriale C2”, i cui Profili
professionali siano riconducibili a quelli precedentemente descritti.
LIVELLO D1
Titoli: • Impiegato di Elevato Ordine Settoriale
• Operatore Esperto Settoriale
Declaratoria Livello D1
Primo Alinea
Declaratoria livello D1: Impiegato di Elevato Ordine Settoriale
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “D/1” dell’art. 263 del
presente CCNL , con specifica collaborazione e con autonomia esecutiva,
svolge lavori che richiedano adeguate competenze teoriche o acquisite
mediante pratica ed elevata esperienza nel settore in cui opera, e garantisce
l’effettuazione corretta dei compiti e delle opere di co mpetenza. Risponde al
Capo Ufficio, o Capo Servizio, o al Coordinatore o ad altro Lavoratore
inquadrato a livello superiore.
Secondo Alinea
Declaratoria livello D1: Operatore Esperto Settoriale
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “D/1” dell’art. 263 del
presente CCNL , con specifica collaborazione e con autonomia esecutiva,
svolge compiti operativi, per i quali siano richieste adeguate conoscenze
teoriche settoriali e capacità tecnico -pratiche, comunque acquisite. Risponde
al Coordinatore di settore o ad altro Lavoratore inquadrato a livello superiore.
Terzo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello C2, nei primi 8 mesi
d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169).
Quarto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione , Destinatario del Livello C2, nei primi 16
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 170).
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato d’Elevato Ordine Settoriale D1”:
- Svolge una o diverse operazioni amministrative concatenate o effettua servizi
che richiedono conoscenze settoriali, esperienza e particolare attenzione.
Utilizzando schemi o programmi già predisposti, raccoglie, spunta, impronta,
registra ed elabora dati, con verifica e controllo delle operazioni effettuate:
• garantisce un evoluto utilizzo dei programmi di videoscrittura, calcolo,
presentazione e simili, compilando schede, registri, moduli, fascicoli,
approntando la documentazione necessaria alle pratiche elaborate, e/o
rispondendo alle richieste del Suo Responsabile:
Impiegato Amministrativo
• svolge, con specifica competenza, diligenza e collaborazione, uno o più
compiti quali: raccolta di dati, registrazione di schede, compilazione di
registri o reperti obbligatori, tenuta di scadenziari o di estratti conto,
solleciti da scadenziario, rispondendo al proprio Capo Ufficio:
Addetta al “back office”
• su indicazione del Responsabile, predispone, elabora ed archivia la
documentazione di consegna, i documenti di trasporto e le fatture:
Impiegato Contabile
• fornisce alla clientela informazioni telefoniche complesse sui prodotti e
servizi aziendali, oltre che alle altre informazioni su modi e tempi di
pagamento, di consegna, intervento, ecc.:
Impiegato Commerciale
• effettua i salvataggi dei dati conformemente agli schemi e alle procedure
ricevute:
Salvataggio EDP
• è addetto alla gestione delle telefonate, alla preparazione e ricevimento
della posta, al ricevimento e registrazione dei visitatori, anche con l’uso
semplice della lingua straniera richiesta:
Centralinista bilingue
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Addetta al front office/ricevimento bilingue
- Svolge attività di semplice promozione di un servizio o attività e supporto alla
vendita, fornendo presentazioni sulle novità ed evidenziando i vantaggi, al fine
di soddisfare la richiesta del Cliente, incentivarne la fidelizzazione e gli
acquisti:
o Addetto alle attività promozionali
- Seguendo le indicazioni ricevute, effettua il primo approccio con il Cliente, lo
indirizza nel reparto di interesse, provvede all’illustrazione e alla consegna del
prodotto/merce richiesto/a e lo assiste durante la vendita. Rifornisce i prodotti
e la merce sugli espositori di vendita o stender, suddividendoli per prezzo,
categoria ecc. Effettua il riordino dei locali atti all’utilizzo dei prodotti. Segnala
eventuali comportamenti sospetti dei Clienti, allo scopo di evitare danni alle
merci e/o furti. Concorre agli inventari:
o Commesso Junor
- Esegue mansioni che richiedono competenza, comunque acquisita,
garantendo il raggiungimento del risultato, quale:
o Addetto alla cassa
o Controllo scadenze e rifornimento merci
o Cellista surgelati o precotti
o Addetto al caricamento delle distributrici di cibi e bevande, nonché alla
piccola riparazione e manutenzione
- Esegue mansioni complesse settoriali di confezionamento di prodotti
alimentari per consentire la loro conservazione, trasporto e vendita, usando
diverse tecniche a seconda del tipo di prodotto da confezionare e del materiale
utilizzato: l’aggraffatura, l’imbottigliamento, la pastorizzazione, la
sterilizzazione, l’etichettatura, la pallettizzazione, l’incellophanatura, ossia tutte
quelle operazioni necessarie a proteggere il prodotto e a preservarlo dal
deterioramento:
o Addetto al confezionamento di prodotti alimentari
- Con specifica collaborazione, competenza e conoscenza dei termini tecnici del
settore informatico, effettua le attività previste per i sistemi di elaborazione:
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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o Operatore informatico
- Con specifica collaborazione e conoscenza settoriale, è in grado di realizzare
un prodotto stampato attraverso l'applicazione di diversi sistemi di stampa,
tenendo conto delle caratteristiche essenziali del progetto grafico e degli
standard definiti per l'allestimento e il confezionamento dello stampato:
o Operatore di stampa
- Con specifica esperienza, svolge in modo autonomo e con un consolidato
livello di professionalità, attività di assistenza clienti, attività di informazione di
carattere commerciale, vendita diretta di beni e servizi, gestione attività di back
office, ammin istrativo e tecnico, anche attraverso sistemi informatizzati o
telematici, con l’uso di apparecchiature telefoniche e/o multicanale e con il
supporto di sistemi informativi dedicati:
o Addetto Call Center inbound/outbound Senior - Addetto al Customer
Care Senior
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore Esperto Settoriale D1”:
- Esegue interventi di normale complessità e lavori che richiedono normali
conoscenze teorico - pratiche, comunque acquisite. Risponde al proprio
Responsabile diretto:
o Operaio Esperto Settoriale
• Addetto conduzione impianti
• Riparatore
• Manutentore (meccanico, elettrico, idraulico ecc.)
• Addetto al trattamento/pulitura delle facciate , che opera anche con
l'uso di macchine industriali o scale e/o piattaforme aeree montate su
semoventi
- Sulla base delle istruzioni ricevute, mediante operazioni di normale
complessità, provvede allo smistamento della merce, al suo imbustamento,
etichettatura, piegatura, riordino ed applicazione dei sistemi di antitaccheggio.
Effettua il controllo visivo della qualità̀ del prodotto o della merce, segnalando
eventuali anomalie riscontrate , e il riordino delle scorte di magazzino.
Compila le distinte di spedizione. Effettua il riordino del proprio ambiente di
lavoro. Esegue lavori di normale complessità per l’imballaggio di prodotti, o
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
305
loro parti, in casse, in stender o in cestoni, secondo le specifiche esigenze.
Effettua operazioni di sollevamento, trasporto di materiali e loro
posizionamento:
o Magazziniere Esperto Settoriale
- Con specifica esperienza, svolge più compiti quali il trasporto di materiale a
bordo di mezzi, provvedendo alle operazioni di carico e scarico; manovra
carrelli elevatori effettuando le necessarie operazioni per il sollevamento, il
trasporto, il posizionamento presso il Cliente e il montaggio e smontaggio dei
mobili, anche eseguendo imbragaggi di materiali, guidandone il sollevamento
il trasporto e il deposito, curando la documentazione formale di riferimento:
o Addetto ai traslochi esperto
o Addetto all’installazione, al montaggio e smontaggio mobili esperto
Ruoli Tecnici
Settore Strutture Ricettive e all’Aria aperta
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello D1:
- È addetto all’accoglienza dei Clienti, alla registrazione dei visitatori, ai servizi
informativi, alla gestione delle telefonate, anche con l’uso semplice della lingua
straniera. Effettua le procedure di check-in e check-out:
o Portiere d’albergo
o Hostess - Steward
- È addetto alle attività di informazione e accoglienza turistica; assiste i Clienti
in tutti gli aspetti che riguardano l’erogazione e la fruizione del servizio turistico
e provvede a rilevare il loro grado di soddisfazione; risolve, per quanto
possibile, i problemi inerenti l’offerta ricettiva e di ospitalità, nonché per gli
spostamenti:
o Addetto alle informazioni e accoglienza turistica
- È assistente personale per singoli o famiglie, nelle strutture alberghiere di
lusso:
o Maggiordomo
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
306
- Assiste nella clinica veterinaria, il responsabile veterinario laureato interno
all’azienda o il medico veterinario esterno o il primo assistente veterinario,
svolgendo le mansioni di elevato ordine richieste:
o Secondo assistente veterinario
- Con specifica collaborazione e competenza, nell’ambito delle attività ludiche
ricreative complesse, quali: recite teatrali, balletti, riprese cinematografiche e
simili, in possesso di pertinenti diplomi o di 5 anni esperienza, è:
o Animatore Attore
o Animatore Ballerino
o Animatore Musicista
o Animatore Cantante
- Nell’ambito delle attività ludiche ricreative, concorre a sorvegliare i bambini,
proporre giochi e attività di animazione in appositi spazi dedicati, oltre 4 anni
di effettivo lavoro nella mansione/i:
o Animatore Bambini
o Sorvegliante di infanzia
- Con brevetto di nuoto, vigila sulla sicurezza dei bagnanti nelle piscine o
stabilimenti balneari, facendo rispettare le regole di condotta determinate dalla
Direzione e, in caso di emergenza, dopo aver portato in salvo l’assistito,
chiama i soccorsi appropriati:
o Addetto ai servizi ai bagnanti, con brevetto di nuoto
Addetti Area Benessere nelle Strutture Ricettive e all’Aria aperta
- In possesso di normali conoscenze, è in grado di offrire completa assistenza
ed eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, messa in piega, lavatura
capelli, frizioni, nonché prestazioni di manicure e pedicure estetiche:
o Parrucchiera Esperta Settoriale
- In possesso di normali conoscenze, è in grado di eseguire il taglio semplice dei
capelli, frizioni, rasatura della barba e pettinatura:
o Barbiere Esperto Settoriale
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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- In possesso di normali conoscenze, è in grado di eseguire semplici mansioni
di: manicure, pedicure estetica, depilazione, trattamenti al viso, massaggio al
corpo, trucco e applicazione prodotti specifici:
o Estetista Esperta Settoriale
- Effettua massaggi per la prevenzione, il mantenimento, il miglioramento del
benessere psico -fisico ed estetiche (tonificante, rilassante, linfodrenante,
connettivale ecc.), con applicazione di prodotti specifici (creme, oli ecc.) e
utilizzo di apparecchiature, fino a 4 anni di effettivo lavoro nella mansione/i:
o Massaggiatore
o Massoterapista
- Negli stabilimenti di fangoterapia e termali, è addetto alla sorveglianza e alla
cura dei fanghi termali, provvede alla loro applicazione, al loro recupero e ai
bagni ozonizzanti, con oltre 4 anni di effettivo lavoro nella mansione/i:
o Fanghino
o Addetto alle cure inalatorie
Addetti Area Commercio nelle Strutture Ricettive e all’Aria aperta
- Nei negozi all’interno delle strutture ricettive, seguendo le indicazioni ricevute,
effettua il primo approccio con il Cliente, lo indirizza nel reparto di interesse
(uomo, donna, bambino, sport, casalinghi, ecc.), provvede all’illustrazione e
alla consegna del prodotto richiesto e lo assiste durante la vendita. Rifornisce
i prodotti e la merce sugli espositori di vendita o stender, suddividendoli per
taglia, prezzo, categoria ecc. Effettua il riordino dei camerini prova e di altri
locali atti all’utilizzo dei prodotti. Segnala eventuali comportamenti sospetti dei
Clienti allo scopo di evitare danni alle merci e/o furti. Concorre agli inventari:
o Commesso Junor
o Svolge attività di semplice promozione di un servizio o attività e supporto alla
vendita, fornendo presentazioni sulle novità ed evidenziando i vantaggi, al fine
di soddisfare la richiesta del Cliente, incentivarne la fidelizzazione e gli
acquisti:
o Addetto alle attività promozionali (Promoter - Facing - Promotional
Activity)
Settore Agenzie di Viaggi
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello D1:
- Con specifica collaborazione e conoscenza linguistica dei termini tecnici
specifici, propone ai Clienti viaggi, tour, gite già organizzate seguendo il loro
iter d’acquisto.
Provvede all’acquisto o prenotazione di biglietti aerei, ferroviari, navali ecc.:
o Operatore Viaggi
o Addetto ai servizi di prenotazione e biglietteria
Settore Pubblici Esercizi
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello D1:
- Esegue mansioni che richiedono competenza, comunque acquisita,
garantendo il raggiungimento del risultato, quale:
o Cuoco Esperto Settoriale
o Commis di cucina
o Pizzaiolo Esperto Settoriale
o Panificatore Esperto Settoriale
o Operatore pizza che sulla base delle specifiche fornite e di ricette,
provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla
somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di
lavoro e delle relative attrezzature
o Pasticcere Esperto Settoriale
o Gelatiere Esperto Settoriale
o Addetta alla cassa
o Banconiere/Cameriere
o Addetto alla Caffetteria
o Cantiniere
o Controllo scadenze e rifornimento merci
o Cellista surgelati o precotti
o Addetto al caricamento delle distributrici di cibi e bevande, nonché alla
piccola riparazione e manutenzione
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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- Esegue mansioni complesse settoriali di confezionamento di prodotti
alimentari per consentire la loro conservazione, trasporto e vendita, usando
diverse tecniche a seconda del tipo di prodotto da confezionare e del materiale
utilizzato: l’aggraffatura, l’imbottigliamento, la pastorizzazione, la
sterilizzazione, l’etichettatura, la pallettizzazione, l’incellophanatura, ossia tutte
quelle operazioni necessarie a proteggere il prodotto e a preservarlo dal
deterioramento:
o Addetto al confezionamento di prodotti alimentari
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “Impiegato d’Elevato Ordine
Settoriale D1” o “Operatore Esperto Settoriale D1”, i cui Profili professionali
siano riconducibili a quelli precedentemente descritti.
LIVELLO D2
Titoli: • Impiegato d’Ordine Settoriale
• Operatore Comune Settoriale
Primo Alinea
Declaratoria livello D2: Impiegato d’Ordine
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “D/2” dell’art. 263 del
presente CCNL , svolge con specifica collaborazione mansioni d’ordine ed
esecutive, anche articolate su più esemplificazioni professionalmente
omogenee, cioè di pari livello. Opera anche con l’uso di normali attrezzature
(autovetture), documenti ( schede, registri ecc .) e/o apparecchi ( PC, telefoni,
palmari ecc.). È in possesso di formazione specifica e/o esperienza pratica.
Risponde al proprio Responsabile.
Secondo Alinea
Declaratoria livello D2: Operatore Comune
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “D/2” dell’art. 263 del
presente CCNL, con specifica collaborazione e nel rispetto delle disposizioni
di lavoro ricevute e sotto la direzione o il controllo, anche documentale o
remoto, di altro Responsabile, svolge mansioni pratiche ed esecutive, che
possono essere articolate su più esemplificazioni professionalmente
omogenee, cioè di pari livello. Può utilizzare macchine e/o apparecchiature di
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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uso corrente o ad esse analoghe. È richiesta normale formazione specifica e/o
esperienza pratica.
Terzo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello D1, nei primi 6 mesi
d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169).
Quarto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello D1, nei primi 14
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 170).
Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato d’Ordine D2”:
- È addetto alle attività di: protocollo, archivio, fotocopiatura e stampa completa
di documenti ( fronte e verso, graffettatura, fascicolazione e/o plastificazione
ecc.); reception, centralino telefonico e corrispondenza interna/esterna; front
desk, immissione dati su maschere già predisposte e/o nei fogli di calcolo ;
videoscrittura. Su indicazione del Responsabile , effettua diverse operazioni
semplici, rispettando disposizioni, procedure o schemi predeterminati:
elabora situazioni, cura lo scadenziario, ecc.:
o Impiegato d’Ordine:
• Amministrativo
• Commerciale
• Tecnico
• Addetto al Centralino
• Addetto al Contact Center
• Addetto alla Reception - Accoglienza Clienti
- Dopo adeguata formazione e secondo i programmi ricevuti, sotto la
supervisione di un Team Leader o Team Assistant, effettua attività di
assistenza clienti anche attraverso sistemi informatizzati o telematici, attività di
vendita diretta di beni e servizi, attività di back office, con l’uso di
apparecchiature telefoniche e/o multicanale e con il supporto di sistemi
informativi dedicati:
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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o Addetto Call Center inbound/outbound Junior - Addetto al Customer
Care Junior - Addetto al back office Junior
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal S econdo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore Comune D2”:
- Effettua semplici attività di manutenzione quali: sfalcio dell’erba, ricevimento
posta, sostituzione corpi illuminanti, accensione/spegnimento impianti
secondo procedure prefissate:
o Operaio Comune
- Seguendo le istruzioni ricevute, svolge uno o più compiti semplici, quali:
trasporto di materiale a bordo di mezzi provvedendo anche alle operazioni di
carico e scarico; manovra carrelli elevatori effettuando semplici operazioni per
il sollevamento, il trasporto, il posizionamento e il montaggio e smontaggio dei
mobili; esegue imbragaggi semplici di materiali, guidandone il sollevamento il
trasporto e il deposito:
o Addetto alle attività di facchinaggio, trasporto e trasloco
o Addetto al montaggio e smontaggio mobili
- Svolge le operazioni di carico e scarico delle merci, il loro posizionamento e
prelievo in magazzino e/o terminal e, seguendo le disposizioni ricevute,
effettua il controllo visivo sull’integrità degli imballaggi e la conta dei pezzi.
Effettua l’asporto degli imballaggi e la pulizia del magazzino. Utilizza
transpallet e carrelli elevatori frontali con portata fino a 3.000 kg:
o Addetto Comune di Magazzino e/o Terminal
- Effettua le attività di preparazione degli ordini eseguendo, secondo le
specifiche ricevute, lavori semplici per l'imballaggio in casse, gabbie, scatole,
pallet, roller ecc. di attrezzature, macchinari, prodotti o loro parti,
provvedendo alla loro collocazione sui mezzi di trasporto o in container:
o Addetto alla preparazione degli ordini (Picking)
o Imballatore Comune
- Svolge mansioni pratiche, semplici ed esecutive, quali Addetto Comune:
o alla rammendatrice, cucitrice, tintoria, stiratura e piegatura a mano e/o a
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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macchina di lenzuola, tovagliati e biancheria in genere, alla numerazione
e relativo confezionamento
o alla lavatura ad acqua, a mano o a macchina, di ogni indumento o
strumento
o al lavaggio degli automezzi e al rifornimento carburante
o alla pulizia e trattamento delle facciate
o alle attività di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione degli ambienti
e/o aree aperte
o alle lavorazioni di materiale di scarto e/o rifiuti
o agli impianti di raccolta differenziata
o alle attività ausiliarie e di supporto in ambito scolastico e sanitario
o al confezionamento pacchi
o alla cernita/conteggio di materiali
o alla toelettatura animali
- Effettua le pulizie e il riordino del/dei locale/i, magazzino/i, stanza/e, reparto/i
e/o punti vendita, anche utilizzando normali strumenti d’uso comune
(aspirapolvere, spazzatrici, prodotti per la pulizia ), provvede alla
segnalazione/segregazione di sicurezza dei luoghi ove opera, secondo le
disposizioni generali ricevute. Svuota cestini, pulisce le superfici, le vetrine, gli
uffici, i bagni, le scale ecc.:
o Addetto alle pulizie - Pulitore
- Nel rispetto delle indicazioni ricevute, effettua semplici attività di:
• controllo visivo degli accessi
• registrazione e regolazione del flusso di persone e merci in entrata e uscita
• assistenza in occasioni di manifestazioni ed eventi
• attività ausiliarie alla viabilità e fruizione, custodia dei parcheggi
• custodia del Guardaroba, anche con esazione:
o Addetto alla sicurezza accessi
o Guardarobiere
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o Addetto al deposito bagagli
o Addetto al controllo delle attività d’intrattenimento e spettacolo
o Addetto al controllo delle piscine
o Sorvegliante
o Guardiano di deposito
o Usciere - Portiere
o Fattorino
o Addetto alla sosta e parcheggi, anche con esazione
o Addetto alla rimozione e bloccaggio veicoli
o Accompagnatore Clienti/Visitatori
o Addetto biblioteca
Ruoli Tecnici
Settore Strutture Ricettive e all’Aria aperta
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello D2:
- Effettua le pulizie, il rifornimento e il cambio della biancheria necessaria per
il riordino delle camere, dei bagni, delle aree comuni (corridoi, ascensori,
guardaroba) e degli spogliatoi di servizio:
o Addetta ai piani e alle camere
o Addetta ai servizi richiesti nelle ore notturne
- Nel rispetto delle indicazioni ricevute, compatta e liscia la spiaggia, pulisce i
camminamenti e le parti comuni delle strutture, rastrella i detriti ( alghe,
rifiuti…), raccoglie i rifiuti, utilizza gli strumenti per la pulizia della spiaggia
(anche di tipo meccanico):
o Addetto alla manutenzione della spiaggia
- Nel rispetto delle indicazioni ricevute, accompagna i turisti nelle loro
postazioni, predispone l’apertura e chiusura degli ombrelloni, lettini e sdrai,
ricevere le quote per il servizio reso. Effettua anche attività di cameriere, se in
presenza di bar o simili:
o Addetto ai servizi di spiaggia
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- Nel rispetto delle indicazioni ricevute, accoglie i clienti, li aiuta a scendere dal
taxi o dando indicazioni relative al parcheggio. Si occupa dei bagagli degli
ospiti in arrivo e in partenza, assicurandosi che il cliente non abbia dimenticato
nessuna valigia (sul taxi o nella hall dell’albergo, quando è in partenza):
o Vetturiere
- Nel rispetto delle indicazioni ricevute, preleva e trasporta le valigie/pacchi dei
clienti, consegnandoli nelle loro stanze, piano, entrata ecc.:
o Portabagagli
- È addetto alla custodia e ripulitura degli automezzi. Effettua i parcheggi delle
autovetture, in modo da facilire il loro prelievo e l’utilizzo dello spazio
disponibile. Se richiesto, effettua semplici lavori di riparazione del mezzo
(cambio lampadine, ritocco olio ecc.):
o Garagista
- Nell’ambito delle attività ludiche ricreative, quali: recite teatrali, balletti, riprese
cinematografiche e simili, fino a 5 anni di esperienza, è:
o Animatore Attore
o Animatore Ballerino
o Animatore Musicista
o Animatore Cantante
- Nell’ambito delle attività ludiche ricreative, concorre a sorvegliare i bambini,
proporre giochi e attività di animazione in appositi spazi dedicati, fino a 4 anni
di effettivo lavoro nella mansione/i:
o Animatore Bambini
o Aiuto Sorvegliante di infanzia
Addetti Area Benessere nelle Strutture Ricettive e all’Aria aperta
- Con nozioni di carattere generale, effettua prestazioni semplici di manicure e
pedicure esclusivamente estetiche, messa in piega, lavatura capelli, frizioni:
o Aiuto Parrucchiera
- Con nozioni di carattere generale, effettua lavaggi dei capelli, frizioni, rasatura
della barba e pettinatura:
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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o Aiuto Barbiere
- Con nozioni di carattere generale, utilizzando elementari attrezzature, esegue
semplici mansioni di: manicure, pedicure estetica, depilazione, trucco di base
con l’applicazione di prodotti specifici, che presentino semplice difficoltà:
o Aiuto Estetista
- Negli stabilimenti di fangoterapia e termali, è addetto alla sorveglianza e alla
cura dei fanghi termali, provvede alla loro applicazione, al loro recupero e ai
bagni ozonizzanti, fino a 4 anni di effettivo lavoro nella mansione/i:
o Fanghino
o Addetto alle cure inalatorie
Addetti Area Commercio nelle Strutture Ricettive e all’Aria aperta
- Nel rispetto delle istruzioni ricevute, utilizzando conoscenze di carattere
generale, effettua il rifornimento dei prodotti e della merce sugli scaffali,
appendiabiti e simili, la preparazione delle confezioni dei prodotti acquistati,
anche da regalo, l’etichettatura e la prezzatura dei prodotti, il riordino della
merce utilizzata durante le prove, delle scatole a scaffale, ecc. Mette a scaffale
i prodotti consegnati dai fornitori, apre gli scatoloni, scatole sacchi e/o
imballaggi vari, separando i prodotti visibilmente difettosi o rovinati nel
trasporto. Controlla la scadenza dei prodotti ed eventualmente li sostituisce.
Può essergli richiesto di compilare moduli già predisposti o riscontri, ripetivi
quali “ schede prodotti difettosi ”, “ segnalazione di non conformità ”,
“registrazione di quantità ” e simili. Inserisce le etichette antitaccheggio e
concorre a segnalare eventuali comportamenti sospetti dei Clienti allo scopo
di evitare danni alle merci e/o furti. Ausiliario agli inventari, secondo le
disposizioni ricevute:
o Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita
o Addetto al posizionamento e rifornimento della merce
o Predispone gli stand/spazi promozionali all’interno degli esercizi, con utilizzo
di materiali forniti dall’Azienda e realizzazione del layout in base alle istruzioni
fornite. Posiziona i prodotti in funzione delle strategie commerciali, come da
disposizioni ricevute:
o Addetto Stand/Spazi promozionali
o Addetto posizionamento prodotti
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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o Distribuisce materiale pubblicitario e promozionale tramite la consegna a
domicilio di volantini, a piedi o con utilizzo di motocicli o autovetture:
o Addetto al Volantinaggio
Settore Agenzie di Viaggio
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello D2:
- Nel rispetto delle indicazioni ricevute, accompagna i turisti nei loro luoghi di
destinazione, con i normali mezzi di autotrasporto:
o Autista - Accompagnatore turisti
Settore Pubblici Esercizi
Il Lavoratore che, con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente livello D2:
- Esegue mansioni semplici o ripetitive o sotto la direzione ed il controllo di
altro responsabile, quale:
o Aiuto Cucina/Laboratorio/Banco:
• Aiuto Cuoco
• Aiuto Pizzaiolo
• Aiuto Pasticcere
• Aiuto Gelatiere
• Aiuto Banconiere
• Aiuto Caffetteria
o Ausiliario di Cucina/Laboratorio (lavapiatti/pentole/utensili, attività di
facchinaggio ecc.)
o Addetto alla preparazione del locale (pulizia e preparazione dei tavoli, del
banco ecc.)
o Addetto al self-service e tavola calda
o Addetto al confezionamento di buffet
o Addetto ai servizi mensa (che preparano cibi semilavorati e/o riscaldano
cibi pronti)
o Addetti alla consegna dei cibi ordinati
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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o Addetto alla consegna cibi surgelati e/o precotti
o Addetto al caricamento delle distributrici di cibi e bevande e alla loro
pulizia
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “Impiegato d’Ordine
Settoriale D2” o “Operatore Comune Settoriale D2”, i cui Profili professionali
siano riconducibili a quelli precedentemente descritti.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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TITOLO LVII
OPERATORI DI VENDITA
Le Parti ritengono che le retribuzioni “condizionate”, quali quelle miste “a
economia” e “a provvigione”, siano un potenziale rimedio agli effetti della crisi,
potendo contribuire significativamente ad elevare le retribuzioni degli Operatori
di vendita.
Art. 267 - Operatori di Vendita: Classificazione
Per l’inquadramento degli Operatori di Vendita si rinvia alla Classificazione del
Personale prevista nel precedente Titolo. L'eventuale assegnazione dei compiti
anzidetti dovrà essere motivata da reali esigenze di acquisizione e conservazione
dei Clienti e coordinata nell’ambito delle professionalità impiegatizie, secondo il
seguente criterio di equivalenza:
Operatore di Vendita Gestionale: Impiegato Commerciale “B1”;
Operatore di Vendita di Prima Categoria: Impiegato Commerciale “B2”;
Operatore di Vendita di Seconda Categoria: Impiegato Commerciale o
Tecnico Commerciale “C1”;
Operatore di Vendita di Terza Categoria: Impiegato Commerciale o Tecnico
Commerciale “C2”.
Art. 268 - Operatori di Vendita: rapporto di lavoro
Fermo restando quanto già previsto dal presente CCNL, la lettera di assunzione
dell'Operatore di Vendita dovrà contenere anche:
a. eventuali compiti accessori dell'Operatore di Vendita, purché compatibili con
il suo livello professionale;
b. l’ambito operativo (zona o territorio ecc.), l’oggetto (prodotti, servizi ecc.), gli
obiettivi di vendita ( anche con rinvio ad allegati ) e i profili delle provvigioni,
secondo le previsioni del successivo art. 269;
c. le condizioni e gli eventuali limiti d’uso dell’autovettura concessa dall’Azienda
o dei rimborsi per l’uso dell’autovettura personale per motivi di lavoro.
Nell’esecuzione del lavoro, l’Operatore di Vendita dovrà rispettare i prezzi, le
condizioni di fornitura, la zona assegnata, l’oggetto e la politica commerciale
aziendale.
Art. 269 - Operatori di Vendita: retribuzione condizionata e variabile o provvigioni
L’Operatore di Vendita sarà retribuito con una retribuzione fissa mensile, come
precisato nella Tabella 1 b) del presente CCNL (art. 272), commisurata al tempo
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
319
della prestazione (pieno o parziale) e una variabile, condizionata al raggiungimento
degli obiettivi o con provvigioni.
Tale quota di retribuzione variabile , condizionata o a provvigione, sarà
regolamentata nella L ettera di assunzione o, per gli aspetti generali aziendali,
nell’eventuale Contratto di Secondo livello o nel Disciplinare aziendale.
In ogni caso, al raggiungimento degli obiettivi concordati, le provvigioni o i premi
condizionati dovranno garantire un importo lordo almeno pari al 10% (dieci per
cento) della P.B.N.C.M. spettante nel periodo considerato.
Le Parti, vista l’evidente natura incentivante della retribuzione condizionata e
variabile della provvigione e la loro aleatorietà, sin da ora prevedono la possibilità
di applicare a tali somme i benefici in tema di “ detassazione”, fermi restando la
compatibilità legale e l’obbligo di sottoscrivere un Accordo Aziendale di Secondo
livello tra le Parti contraenti, che recepisca e regolamenti quanto precede, nel
rispetto del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e s.m.i.
Considerato che nella base di computo della tredicesima mensilità, delle festività
e delle ferie si deve fare riferimento anche al valore medio mensile dell’anno
precedente di tutti gli elementi retributivi variabili contrattualmente previsti, le
Parti confermano che le retribuzioni variabili o provvigioni riconosciute agli
Operatori di Vendita ( nel loro valore medio annuale) concorreranno a
determinare le retribuzioni differite.
In alternativa a quanto precede, con reciproco beneficio delle Parti, in termini di
chiarezza per gli Operatori e di semplificazione per le Aziende, si concorda anche
la possibilità di sostituire il predetto metodo di calcolo con il riconoscimento delle
incidenze delle retribuzioni condizionate e variabili sulle retribuzioni differite,
mediante l’incremento delle predette retribuzioni condizionate delle seguenti
quote percentuali:
• + 8,33% per tredicesima mensilità;
• + 8,33% per ferie;
• + 0,77% per festività.
Pertanto, la percentuale di resa minima del Premio al raggiungimento degli
obiettivi sarà quella concordata (almeno pari al 10% della P.B.N.C.M.) quando vi
sia anche il separato calcolo dei riflessi sulle retribuzioni differite. In alternativa, gli
importi dei premi spettanti saranno incrementati del 17,43% a totale copertura
delle voci retributive differite. I Premi incrementati così come nella seconda
ipotesi, saranno pertanto ininfluenti nei calcoli della tredicesima mensilità, delle
ferie e delle festività dovute.
In entrambi i diversi metodi di erogazione, i Premi Condizionati di cui al presente
articolo saranno influenti nella determinazione del T.F.R.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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La Lettera di assunzione e/o i successivi Accordi stabiliranno i casi particolari di
riconoscimento dei Premi o Provvigioni dell’Operatore di Vendita (per vendite
dirette dell’Azienda a Clienti acquisiti dall’Operatore, in caso di cessazione ecc.).
Specifiche circostanze potranno rendere equa la ripartizione della provvigione tra
diversi Operatori di Vendita intervenuti nell’acquisizione dell’affare , previo
accordo tra le Parti Aziendali interessate.
Ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d'ordine s’intendono accettate
se non respinte per iscritto dall’Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento. Decorso tale termine, in caso si siano verificati eventi che facciano
dubitare della solvibilità del Cliente (esempio: elevazione protesti, morosità ecc.),
l’Azienda, previa tempestiva informazione all’Operatore, potrà rifiutarsi di
accettare l'ordine.
In tal caso, all’Operatore di Vendita non spetterà alcuna provvigione.
Le P rovvigioni o Premi maturati nel mese saranno liquidati d alla fine di ogni
trimestre, ugualmente ripartiti nei tre mesi successivi. Entro 30 giorni dalla
scadenza del trimestre , l’Azienda invierà all’Operatore di Vendita il resoconto
delle provvigioni o premi , con l'indicazione degli elementi essenziali in base ai
quali è stato effettuato il calcolo, nonché il relativo importo.
In assenza di comunicazione, decorso il termine di ulteriori 30 giorni, l’Operatore
avrà diritto di ricevere le provvigioni o premi mensili da lui calcolati sulle vendite
effettuate, fermo restan do il reciproco diritto di porli a conguaglio con le
provvigioni successivamente concordate.
Ove l’Azienda e il Cliente si accordino per non dare in tutto o in parte esecuzione
all'affare, l'Operatore di Vendita ha diritto alla provvigione piena per la parte
eseguita e, nella misura del solo 50% (cinquanta percento), per la parte ineseguita.
In sede aziendale, l’Azienda e il Lavoratore potranno concordare provvigioni o
premi diversi per determinati affari, gruppi di clienti e zone, individuati di volta in
volta con pattuizione scritta.
Le provvigioni o premi saranno erogati all’Operatore di Vendita a decorrere dal
quarto mese dall’inizio del rapporto di lavoro ( perché l’erogazione è suddivisa
nelle retribuzioni dei tre mesi successivi al trimestre di maturazione).
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
321
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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TITOLO LVIII
TRATTAMENTO ECONOMICO CONTRATTUALE COMPLESSIVO
Art. 270 – Clausola di salvaguardia e definizione del trattamento economico
complessivo.
Le Parti sociali, preso atto dell’imminente conversione in legge del Decreto-Legge
n. 62/2026 in materia di determinazione del trattamento economico complessivo
(TEC), concordano sulla necessità di adeguarne i contenuti alla disciplina
contrattuale vigente.
A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto e si impegnano a riunirsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.
L'incontro sarà finalizzato alla ridefinizione e alla puntuale determinazione del
trattamento economico complessivo del presente Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro, garantendo la piena armonizzazione con le nuove disposizioni
legislative.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
323
Art. 271 - Trattamento economico: corresponsione della retribuzione
Il Lavoratore ha diritto di ricevere alle normali scadenze il corrispettivo del lavoro
ordinario e straordinario mensilmente prestato, registrato in formale cedolino
paga. Tali scadenze dovranno essere comprese entro 16 giorni successivi al
termine del mese cui le retribuzioni stesse si riferiscono.
La data indicata per la corresponsione dovrà essere resa nota ai Lavoratori e,
quando essa coincida con un giorno di riposo o festivo, potrà essere anticipata o
di diritto spostata al successivo primo giorno lavorativo.
È facoltà dell’Azienda corrispondere la retribuzione mediante pagamento
tracciabile, quale assegno ( circolare, assegno bancario ) o bonifico, purché con
valuta effettivamente disponibile alla data pattuita per il pagamento delle
competenze. I ritardi di valuta nei bonifici saranno trattati come i ritardi nella
corresponsione della retribuzione.
Art. 272 - Base Nazionale Conglobata Mensile
Le Parti hanno concordato con Accordo di rinnovo del 10/03/2026, i seguenti
incrementi della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e la conseguente
P.B.N.C.M., da erogare per 13 mensilità annue, già comprensiva dell’Ex Indennità
di Contingenza e dell’ex E.D.R.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Tab. A) Incrementi della PBNCM
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6
Livelli
1° 2° 3° 4° TOTALE
INCREMENTI
RINNOVO
CCNL
Aprile
2026
Aprile
2027
Aprile
2028
Marzo
2029
Dirigente 321,06 160,53 160,53 80,26 722,38
Quadro 202,31 101,16 101,16 50,58 455,21
A1 175,92 87,96 87,96 43,98 395,82
A2 153,93 76,97 76,97 38,48 346,35
B1 140,73 70,37 70,37 35,18 316,65
B2 127,55 63,77 63,77 31,89 286,98
C1 114,73 57,37 57,37 28,68 258,15
C2 105,75 52,87 52,87 26,44 237,93
D1 96,95 48,47 48,47 24,24 218,13
D2 87,96 43,98 43,98 21,99 197,91
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Tab. 1a): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per il
tempo pieno per: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai e Operatori di
Vendita (RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5
Livello PBNCM
Aprile 2026
PBNCM
Aprile 2027
PBNCM
Aprile 2028
PBNCM
Marzo 2029
Dirigente 4.334,31 4.494,84 4.655,37 4.735,63
Quadro 2.731,21 2.832,37 2.933,53 2.984,11
A1 2.374,96 2.462,92 2.550,88 2.594,86
A2 2.078,09 2.155,06 2.232,03 2.270,51
B1 1.899,96 1.970,33 2.040,70 2.075,88
Op. Gestionale
(da integrare con Retribuzione Variabile) 1.727,24 1.791,21 1.855,18 1.887,16
B2 1.721,85 1.785,62 1.849,39 1.881,28
Op. Vendita 1° Cat.
(da integrare con Retribuzione Variabile) 1.565,32 1.623,29 1.681,26 1.710,25
C1 1.548,91 1.606,28 1.663,65 1.692,33
Op. Vendita 2° Cat.
(da integrare con Retribuzione Variabile) 1.408,10 1.460,25 1.512,41 1.538,48
C2 1.427,57 1.480,44 1.533,31 1.559,75
Op. Vendita 3° Cat.
(da integrare con Retribuzione Variabile) 1.297,79 1.345,85 1.393,92 1.417,95
D1 1.308,82 1.357,29 1.405,76 1.430,00
D2 1.187,48 1.231,46 1.275,44 1.297,43
Art. 273 - “Elemento Perequativo Mensile Regionale” (E.P.M.R.)
Considerato che l’Indice Regionale del costo della vita ha un differenziale tra
Regioni superiore al 30%, a parziale recupero di tale differenziale, è confermat o
l’Elemento Perequativo Mensile Regionale , da erogare per 13 mensilit à, negli
importi precisati nelle successive Tabelle 2).
La previsione di tale Elemento Perequativo Mensile Regionale, oltre che rispondere al
criterio dell’art. 36 della Costituzione, per il quale la retribuzione deve essere “in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, ha anche lo
scopo di favorire le assunzioni nelle aree con più basso costo della vita che, normalmente,
coincidono con quelle a più basso tasso di occupazione.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Tab. 2 a) Elemento Perequativo Mensile Regionale
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
Liv. Lomb. Ligur. Trent. A.A. Lazio Tosc. Emilia R. Friuli Umbr.
Dirigente 481,34 459,12 456,38 446,64 438,34 406,42 389,76 371,71
Quadro 207,73 197,28 195,97 191,40 187,48 172,45 164,61 156,12
A1 182,15 173,08 171,95 167,98 164,58 151,55 144,75 137,38
A2 164,24 156,14 155,13 151,59 148,55 136,92 130,85 124,27
B1 e Gestionale* 148,89 141,63 140,72 137,54 134,82 124,38 118,93 113,03
B2 e
1° Cat.* 134,39 127,91 127,11 124,27 121,84 112,54 107,68 102,42
C1 e
2° Cat.* 121,60 115,82 115,09 112,56 110,40 102,09 97,75 93,05
C2 e
3° Cat.* 113,07 107,75 107,09 104,76 102,76 95,12 91,13 86,81
D1 105,40 100,49 99,88 97,73 95,90 88,85 85,17 81,19
D2 100,28 95,65 95,08 93,05 91,32 84,67 81,20 77,44
Segue Tab. 2 b) Elemento Perequativo Mensile Regionale
(RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)
Liv. Valle d’A. Piemont. Veneto Marche
Abruzzo Sicilia Puglia
Campania Sardegna
Calabria Basilicata Molise
Dirigente 371,71 352,27 299,57 239,90 180,24
Quadro 156,12 146,97 122,14 94,05 65,96
A1 137,38 129,45 107,92 83,56 59,19
A2 124,27 117,19 97,97 76,21 54,46
B1 e Gestionale* 113,03 106,68 89,43 69,92 50,40
B2 e
1° Cat.* 102,42 96,75 81,37 63,97 46,57
C1 e
2° Cat.* 93,05 87,99 74,26 58,72 43,19
C2 e
3° Cat.* 86,81 82,15 69,52 55,23 40,93
D1 81,19 76,90 65,25 52,08 38,90
D2 77,44 73,39 62,41 49,98 37,55
* Operatore di Vendita.
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327
Nota applicativa
Criteri di erogazione dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale
Tale Elemento deve essere riconosciuto ai Lavoratori nel valore previsto per la Regione
sede abituale di lavoro . Qualora l’Azienda abbia sedi di lavoro localizzate in diverse
Regioni, l’Elemento sarà quello della Regione ove il Lavoratore svolga abitualmente il
proprio lavoro. Il Lavoratore che si trova in altra Regione per trasferta, mantenendo con
essa la titolarità dell’originaria sede di lavoro, dovrà ricevere l’Elemento Perequativo
Mensile Regionale della sede abituale. Qualora vi fosse trasferimento definitivo, al
Lavoratore dovrà essere riconosciuto l’Elemento Perequativo Mensile Regionale della
nuova Regione, diventata sede abituale di lavoro.
Art. 274 - Indennità Mensile di Mancata Contrattazione (in sigla I.M.M.C.)
Come previsto da l presente CCNL , la condizione normale di applicazione
contrattuale prevede che sia sottoscritto un Contratto C ollettivo Aziendale di
Secondo livello, in modo da commisurare i benefici ai lavoratori compatibilmente
con la situazione aziendale.
Tale Contrattazione Aziendale di Secondo livello dovrà determinare ai Lavoratori
benefici complessivi almeno pari alla sottostante Indennità Mensile di Mancata
Contrattazione (in sigla, I.M.M.C.).
In assenza di Contrattazione Aziendale con le predette caratteristiche, la I.M.M.C.,
sarà spettante per 12 mensilità all’anno a tutti i Lavoratori in forza nel mese di
competenza, in base alle presenze mensili.
Per i neo assunti e per i Lavoratori cessati, quando spettante, l’Indennità sarà
riconosciuta dal primo mese di lavoro integralmente prestato dall’assunzione o
nell’ultimo mese completamente lavorato prima della cessazione.
Tab. 1): Valor i Mensili (VM) dell’Indennità I.M.M.C., in euro (VOCE
CONTRATTUALE OBBLIGATORIA IN ASSENZA DI CONTRATTAZIONE DI
SECONDO LIVELLO)
Livello Valore VM
dall’1/05/2022
Dirigente 222,65
Quadro (ex QA1) 140,00
A1 (A2) 121,00
A2 (A3) 106,00
B1 e Op. Vendita Gestion. 98,00
B2 e Op. Vendita 1
a
Cat. 88,00
C1 e Op. Vendita 2
a
Cat. 80,00
C2 e Op. Vendita 3
a
Cat. 73,00
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D1 67,00
D2 61,00
L’importo dell’Indennità effettivamente dovuta al Lavoratore, si determinerà
moltiplicando il Valore Mensile (VM) di ciascun livello, per il correttivo ( H) dei
giorni di assenza nel mese, secondo la seguente formula: Indennità = VM x H
Tab. 2) Correttivo “H” (riferito alle assenze nel mese)
Assenze Correttivo H
0 1,00
1 0,90
2 0,81
3 0,73
4 0,60
5 0,50
6 0,40
7 0,30
8 0,20
9 0,10
Da 10° in poi 0,00
I giorni di assenza nel mese si calcolano con il seguente criterio convenzionale:
O.L.M. - O. Ordin. Lav. = Assenze nel mese 8
“O.L.M.” = Ore Lavorabili nel Mese
“O.Lav.” = Ore Ordinarie Lavorate nel Mese
Un resto pari o superiore a 0,5 determina l’incremento di un giorno intero di
assenza. Un resto inferiore a 0,5 non incrementa il numero dei giorni di assenza.
Quanto precede è di seguito esemplificato:
168 - 162 = 0,75 1 assenza 168 - 151 = 2,12 2 assenze 8 8
168 - 165 = 0,37 0 assenze 168 - 147 = 2,62 2 assenze 8 8
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329
Per esemplificazione, si riporta in Tabella 3), l’I.M.M.C. effettivamente spettante
in funzione del Livello e delle assenze nel mese, quindi che già tiene conto del
Correttivo “H”.
Tab. 3): Importi lordi dell’Indennità Mensile di Mancata Contrattazione, in
funzione delle assenze
Assenze
nel mese
Livelli d’inquadramento contrattuale
Dirig. Quadro A1 A2 B1 e
Op. Gest.
B2 e
Op. 1
a
C1 e
Op. 2
a
C2 e
Op. 3
a
D1 D2
0 222,65 140,00 121,00 106,00 98,00 88,00 80,00 73,00 67,00 61,00
1 200,39 126,00 108,90 95,40 88,20 79,20 72,00 65,70 60,30 54,90
2 180,35 113,40 98,01 85,86 79,38 71,28 64,80 59,13 54,27 49,41
3 162,53 102,20 88,33 77,38 71,54 64,24 58,40 53,29 48,91 44,53
4 133,59 84,00 72,60 63,60 58,80 52,80 48,00 43,80 40,20 36,60
5 111,33 70,00 60,50 53,00 49,00 44,00 40,00 36,50 33,50 30,50
6 89,06 56,00 48,40 42,40 39,20 35,20 32,00 29,20 26,80 24,40
7 66,80 42,00 36,30 31,80 29,40 26,40 24,00 21,90 20,10 18,30
8 44,53 28,00 24,20 21,20 19,60 17,60 16,00 14,60 13,40 12,20
9 22,27 14,00 12,10 10,60 9,80 8,80 8,00 7,30 6,70 6,10
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ai fini del calcolo dell’Indennità Mensile di Mancata Contrattazione, oltre ai giorni
effettivamente lavorati, non si considerano giorni/ore di assenza esclusivamente:
a) i giorni di ferie;
b) le ore di riposo compensativo ( quale rarefazione della “Banca delle ore” o
“Riposo compensativo” conseguente al lavoro straordinario);
c) i riposi per donazione sangue;
d) le festività infrasettimanali;
e) il tempo delle assemblee sindacali retribuite, del Referendum Aziendale e
dei permessi sindacali, purché siano richiesti dall’Organismo Sindacale o
dalla RSA/RST sottoscrittrici del presente CCNL;
f) i giorni di congedo matrimoniale;
g) i giorni d’assenza per infortunio riconosciuto INAIL, purché non “in itinere”
e purché vi sia stato il rispetto da parte del Lavoratore delle disposizioni
aziendali di sicurezza e del D. Lgs. 81/2008 e smi.
Il Contratto Aziendale di Secondo Livello potrà stabilire che, ai fini del calcolo
dell’I.M.M.C., siano irrilevanti i giorni di permesso goduto.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
330
1) Indennità Mensile di Mancata Contrattazione e Tempo Parziale
In caso di Tempo Parziale, il valore dell’Indennità (I.M.M.C.) spettante sarà
moltiplicato per l’Indice di Prestazione del Lavoratore.
2) Indennità Mensile di Mancata Contrattazione e Apprendistato
Salvo diverso Accordo tra le Parti, l’Indennità non spetterà agli Apprendisti.
Sarà invece spettante in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro d al
termine dell’Apprendistato.
3) Indennità Mensile di Mancata Contrattazione e Sospensioni
Nel calcolo dell’Indennità, le ore di sospensione dal lavoro, con ricorso alla
Cassa Integrazione Guadagni, dovranno essere considerate “neutre” e, quindi,
trattate come se nel mese di riferimento la sospensione configurasse un lavoro
a Tempo Parziale ( riduzione del tempo di lavoro ordinario in funzione
dell’Indice di prestazione).
4) Indennità di Mancata Contrattazione e Apprendistato
Dall’applicazione del presente rinnovo contrattuale, ovvero dal 1° Aprile 2026,
l’I.M.C. sarà spettante anche ai Lavoratori Apprendisti, secondo il livello
d’inquadramento retributivo maturato nel periodo di competenza (1° o 2°
periodo di Apprendistato).
5) Riflessi dell’Indennità Mensile di Mancata Contrattazione
L’Indennità, avendo natura premiante, condizionata e variabile correlata alla
produttività e, quindi, alla presenza, è ininfluente nel calcolo annuale delle
retribuzioni indirette, differite e del T.F.R.
L’Indennità di Mancata Contrattazione non spetterà dalla decorrenza della
Contrattazione di Secondo livello, quando preveda importi aggiuntivi/premiali
almeno pari o superiori all’I.M.C. stessa, ancorché riconosciuti con criteri
variabili ed a raggiungimento di obiettivi.
Art. 275 - Trattamento Minimo Contrattuale: Tabelle Retributive Regionali
dall’1/04/2026
Di seguito si riportano le Tabelle Retributive dal 1° aprile 2026, fermo restando
che per i successivi aumenti della P.B.N.C.M. si rinvia al precedente articolo 272.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
331
Tab. 1) LOMBARDIA
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 4.334,31 481,34 222,65 5.038,30 65.275,25 720,00 65.995,25
Quadro 2.731,21 207,73 140,00 3.078,94 39.886,22 480,00 40.366,22
A1 2.374,96 182,15 121,00 2.678,11 34.694,43 240,00 34.934,43
A2 2.078,09 164,24 106,00 2.348,33 30.422,29 240,00 30.662,29
B1 1.899,96 148,89 98,00 2.146,85 27.811,05 240,00 28.051,05
B2 1.721,85 134,39 88,00 1.944,24 25.187,12 240,00 25.427,12
C1 1.548,91 121,60 80,00 1.750,51 22.676,63 240,00 22.916,63
C2 1.427,57 113,07 73,00 1.613,64 20.904,32 240,00 21.144,32
D1 1.308,82 105,40 67,00 1.481,22 19.188,86 240,00 19.428,86
D2 1.187,48 100,28 61,00 1.348,76 17.472,88 240,00 17.712,88
Tab. 2) LIGURIA
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 4.334,31 459,12 222,65 5.016,08 64.986,39 720,00 65.706,39
Quadro 2.731,21 197,28 140,00 3.068,49 39.750,37 480,00 40.230,37
A1 2.374,96 173,08 121,00 2.669,04 34.576,52 240,00 34.816,52
A2 2.078,09 156,14 106,00 2.340,23 30.316,99 240,00 30.556,99
B1 1.899,96 141,63 98,00 2.139,59 27.716,67 240,00 27.956,67
B2 1.721,85 127,91 88,00 1.937,76 25.102,88 240,00 25.342,88
C1 1.548,91 115,82 80,00 1.744,73 22.601,49 240,00 22.841,49
C2 1.427,57 107,75 73,00 1.608,32 20.835,16 240,00 21.075,16
D1 1.308,82 100,49 67,00 1.476,31 19.125,03 240,00 19.365,03
D2 1.187,48 95,65 61,00 1.344,13 17.412,69 240,00 17.652,69
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332
Tab. 3) TRENTINO AA
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 4.334,31 456,38 222,65 5.013,34 64.950,77 720,00 65.670,77
Quadro 2.731,21 195,97 140,00 3.067,18 39.733,34 480,00 40.213,34
A1 2.374,96 171,95 121,00 2.667,91 34.561,83 240,00 34.801,83
A2 2.078,09 155,13 106,00 2.339,22 30.303,86 240,00 30.543,86
B1 1.899,96 140,72 98,00 2.138,68 27.704,84 240,00 27.944,84
B2 1.721,85 127,11 88,00 1.936,96 25.092,48 240,00 25.332,48
C1 1.548,91 115,09 80,00 1.744,00 22.592,00 240,00 22.832,00
C2 1.427,57 107,09 73,00 1.607,66 20.826,58 240,00 21.066,58
D1 1.308,82 99,88 67,00 1.475,70 19.117,10 240,00 19.357,10
D2 1.187,48 95,08 61,00 1.343,56 17.405,28 240,00 17.645,28
Tab. 4) LAZIO
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 4.334,31 446,64 222,65 5.003,60 64.824,15 720,00 65.544,15
Quadro 2.731,21 191,40 140,00 3.062,61 39.673,93 480,00 40.153,93
A1 2.374,96 167,98 121,00 2.663,94 34.510,22 240,00 34.750,22
A2 2.078,09 151,59 106,00 2.335,68 30.257,84 240,00 30.497,84
B1 1.899,96 137,54 98,00 2.135,50 27.663,50 240,00 27.903,50
B2 1.721,85 124,27 88,00 1.934,12 25.055,56 240,00 25.295,56
C1 1.548,91 112,56 80,00 1.741,47 22.559,11 240,00 22.799,11
C2 1.427,57 104,76 73,00 1.605,33 20.796,29 240,00 21.036,29
D1 1.308,82 97,73 67,00 1.473,55 19.089,15 240,00 19.329,15
D2 1.187,48 93,05 61,00 1.341,53 17.378,89 240,00 17.618,89
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333
Tab. 5) TOSCANA
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 4.334,31 438,34 222,65 4.995,30 64.716,25 720,00 65.436,25
Quadro 2.731,21 187,48 140,00 3.058,69 39.622,97 480,00 40.102,97
A1 2.374,96 164,58 121,00 2.660,54 34.466,02 240,00 34.706,02
A2 2.078,09 148,55 106,00 2.332,64 30.218,32 240,00 30.458,32
B1 1.899,96 134,82 98,00 2.132,78 27.628,14 240,00 27.868,14
B2 1.721,85 121,84 88,00 1.931,69 25.023,97 240,00 25.263,97
C1 1.548,91 110,40 80,00 1.739,31 22.531,03 240,00 22.771,03
C2 1.427,57 102,76 73,00 1.603,33 20.770,29 240,00 21.010,29
D1 1.308,82 95,90 67,00 1.471,72 19.065,36 240,00 19.305,36
D2 1.187,48 91,32 61,00 1.339,80 17.356,40 240,00 17.596,40
Tab. 6) EMILIA R.
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 4.334,31 406,42 222,65 4.963,38 64.301,29 720,00 65.021,29
Quadro 2.731,21 172,45 140,00 3.043,66 39.427,58 480,00 39.907,58
A1 2.374,96 151,55 121,00 2.647,51 34.296,63 240,00 34.536,63
A2 2.078,09 136,92 106,00 2.321,01 30.067,13 240,00 30.307,13
B1 1.899,96 124,38 98,00 2.122,34 27.492,42 240,00 27.732,42
B2 1.721,85 112,54 88,00 1.922,39 24.903,07 240,00 25.143,07
C1 1.548,91 102,09 80,00 1.731,00 22.423,00 240,00 22.663,00
C2 1.427,57 95,12 73,00 1.595,69 20.670,97 240,00 20.910,97
D1 1.308,82 88,85 67,00 1.464,67 18.973,71 240,00 19.213,71
D2 1.187,48 84,67 61,00 1.333,15 17.269,95 240,00 17.509,95
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
334
Tab. 7) FRIULI VG
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 4.334,31 389,76 222,65 4.946,72 64.084,71 720,00 64.804,71
Quadro 2.731,21 164,61 140,00 3.035,82 39.325,66 480,00 39.805,66
A1 2.374,96 144,75 121,00 2.640,71 34.208,23 240,00 34.448,23
A2 2.078,09 130,85 106,00 2.314,94 29.988,22 240,00 30.228,22
B1 1.899,96 118,93 98,00 2.116,89 27.421,57 240,00 27.661,57
B2 1.721,85 107,68 88,00 1.917,53 24.839,89 240,00 25.079,89
C1 1.548,91 97,75 80,00 1.726,66 22.366,58 240,00 22.606,58
C2 1.427,57 91,13 73,00 1.591,70 20.619,10 240,00 20.859,10
D1 1.308,82 85,17 67,00 1.460,99 18.925,87 240,00 19.165,87
D2 1.187,48 81,20 61,00 1.329,68 17.224,84 240,00 17.464,84
Tab. 8) UMBRIA
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 4.334,31 371,71 222,65 4.928,67 63.850,06 720,00 64.570,06
Quadro 2.731,21 156,12 140,00 3.027,33 39.215,29 480,00 39.695,29
A1 2.374,96 137,38 121,00 2.633,34 34.112,42 240,00 34.352,42
A2 2.078,09 124,27 106,00 2.308,36 29.902,68 240,00 30.142,68
B1 1.899,96 113,03 98,00 2.110,99 27.344,87 240,00 27.584,87
B2 1.721,85 102,42 88,00 1.912,27 24.771,51 240,00 25.011,51
C1 1.548,91 93,05 80,00 1.721,96 22.305,48 240,00 22.545,48
C2 1.427,57 86,81 73,00 1.587,38 20.562,94 240,00 20.802,94
D1 1.308,82 81,19 67,00 1.457,01 18.874,13 240,00 19.114,13
D2 1.187,48 77,44 61,00 1.325,92 17.175,96 240,00 17.415,96
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
335
Tab. 9) VALLE D'A.
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 4.334,31 371,71 222,65 4.928,67 63.850,06 720,00 64.570,06
Quadro 2.731,21 156,12 140,00 3.027,33 39.215,29 480,00 39.695,29
A1 2.374,96 137,38 121,00 2.633,34 34.112,42 240,00 34.352,42
A2 2.078,09 124,27 106,00 2.308,36 29.902,68 240,00 30.142,68
B1 1.899,96 113,03 98,00 2.110,99 27.344,87 240,00 27.584,87
B2 1.721,85 102,42 88,00 1.912,27 24.771,51 240,00 25.011,51
C1 1.548,91 93,05 80,00 1.721,96 22.305,48 240,00 22.545,48
C2 1.427,57 86,81 73,00 1.587,38 20.562,94 240,00 20.802,94
D1 1.308,82 81,19 67,00 1.457,01 18.874,13 240,00 19.114,13
D2 1.187,48 77,44 61,00 1.325,92 17.175,96 240,00 17.415,96
Tab. 10) PIEMONTE
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 4.334,31 352,27 222,65 4.909,23 63.597,34 720,00 64.317,34
Quadro 2.731,21 146,97 140,00 3.018,18 39.096,34 480,00 39.576,34
A1 2.374,96 129,45 121,00 2.625,41 34.009,33 240,00 34.249,33
A2 2.078,09 117,19 106,00 2.301,28 29.810,64 240,00 30.050,64
B1 1.899,96 106,68 98,00 2.104,64 27.262,32 240,00 27.502,32
B2 1.721,85 96,75 88,00 1.906,60 24.697,80 240,00 24.937,80
C1 1.548,91 87,99 80,00 1.716,90 22.239,70 240,00 22.479,70
C2 1.427,57 82,15 73,00 1.582,72 20.502,36 240,00 20.742,36
D1 1.308,82 76,90 67,00 1.452,72 18.818,36 240,00 19.058,36
D2 1.187,48 73,39 61,00 1.321,87 17.123,31 240,00 17.363,31
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
336
Tab. 11) VENETO
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 4.334,31 299,57 222,65 4.856,53 62.912,24 720,00 63.632,24
Quadro 2.731,21 122,14 140,00 2.993,35 38.773,55 480,00 39.253,55
A1 2.374,96 107,92 121,00 2.603,88 33.729,44 240,00 33.969,44
A2 2.078,09 97,97 106,00 2.282,06 29.560,78 240,00 29.800,78
B1 1.899,96 89,43 98,00 2.087,39 27.038,07 240,00 27.278,07
B2 1.721,85 81,37 88,00 1.891,22 24.497,86 240,00 24.737,86
C1 1.548,91 74,26 80,00 1.703,17 22.061,21 240,00 22.301,21
C2 1.427,57 69,52 73,00 1.570,09 20.338,17 240,00 20.578,17
D1 1.308,82 65,25 67,00 1.441,07 18.666,91 240,00 18.906,91
D2 1.187,48 62,41 61,00 1.310,89 16.980,57 240,00 17.220,57
Tab. 12) MARCHE
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 4.334,31 239,90 222,65 4.796,86 62.136,53 720,00 62.856,53
Quadro 2.731,21 94,05 140,00 2.965,26 38.408,38 480,00 38.888,38
A1 2.374,96 83,56 121,00 2.579,52 33.412,76 240,00 33.652,76
A2 2.078,09 76,21 106,00 2.260,30 29.277,90 240,00 29.517,90
B1 1.899,96 69,92 98,00 2.067,88 26.784,44 240,00 27.024,44
B2 1.721,85 63,97 88,00 1.873,82 24.271,66 240,00 24.511,66
C1 1.548,91 58,72 80,00 1.687,63 21.859,19 240,00 22.099,19
C2 1.427,57 55,23 73,00 1.555,80 20.152,40 240,00 20.392,40
D1 1.308,82 52,08 67,00 1.427,90 18.495,70 240,00 18.735,70
D2 1.187,48 49,98 61,00 1.298,46 16.818,98 240,00 17.058,98
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
337
Tab. 13) ABRUZZO, SICILIA, PUGLIA, CAMPANIA, SARDEGNA, CALABRIA, BASILICATA E
MOLISE
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El.
Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13
Mens./anno
13
Mens./anno
12
Mens./anno
Dirigent
e 4.334,31 180,24 222,65 4.737,20 61.360,95 720,00 62.080,95
Quadro 2.731,21 65,96 140,00 2.937,17 38.043,21 480,00 38.523,21
A1 2.374,96 59,19 121,00 2.555,15 33.095,95 240,00 33.335,95
A2 2.078,09 54,46 106,00 2.238,55 28.995,15 240,00 29.235,15
B1 1.899,96 50,40 98,00 2.048,36 26.530,68 240,00 26.770,68
B2 1.721,85 46,57 88,00 1.856,42 24.045,46 240,00 24.285,46
C1 1.548,91 43,19 80,00 1.672,10 21.657,30 240,00 21.897,30
C2 1.427,57 40,93 73,00 1.541,50 19.966,50 240,00 20.206,50
D1 1.308,82 38,90 67,00 1.414,72 18.324,36 240,00 18.564,36
D2 1.187,48 37,55 61,00 1.286,03 16.657,39 240,00 16.897,39
Note Tabelle Retributive Regionali:
* Per la disciplina dell’Indennità Mensile di Mancata Contrattazione, si rinvia all’art. 274.
** Per le altre Indennità retributive, nonché Elemento Contrattuale Sostitutivo della
Polizza sanitaria parte del Trattamento Economico Complessivo si rinvia alla disciplina
specifica del presente CCNL.
Per la Retribuzione degli Operatori di Vendita si rinvia anche al Titolo LVII.
Art. 276 - Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di effettivo servizio maturata presso la stessa Azienda, presumendo
un progressivo arricchimento professionale, in funzione dell’esperienza nella
mansione, il Dipendente ha diritto a 10 (dieci) aumenti triennali della retribuzione,
anche solo detti “Scatti”. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio
decorre dal primo giorno del mese successivo alla data d’assunzione o dal termine
del periodo d’Apprendistato.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
338
Gli importi degli scatti in cifra fissa, maturati nel corso di vigenza del presente
CCNL, sono determinati, per ciascun livello d’ inquadramento, nelle seguenti
misure.
Tab. 5): Aumenti periodici di anzianità, valori lordi espressi in euro
Livelli Importo del singolo scatto
Dirigente 73,00
Quadro (ex QA1) 31,00
A1 (ex A2) 29,50
A2 (ex A3) 26,50
B1 e Operatore Gestionale 25,00
B2 e Op. di Vendita di 1° Categoria 23,75
C1 e Op. di Vendita di 2° Categoria 22,50
C2 e Op. di Vendita di 3° Categoria 21,50
D1 21,00
D2 20,00
In occasione del nuovo scatto d’anzianità, l'importo riportato nella Tabella 5) che
precede, dovrà sommarsi all’importo degli scatti precedentemente maturati.
In caso di passaggio di livello d’inquadramento, l’importo e il numero degli scatti
già maturati si considereranno “scatti congelati” e si sommeranno ai valori che
matureranno nel nuovo livello, sempre entro il limite massimo di 10 (dieci) scatti
triennali per livello.
L'importo degli scatti, determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è
corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il triennio d’anzianità.
La retribuzione degli S catti concorrerà a formare la Retribuzione Mensile
Normale dovuta al Lavoratore per effetto dell’applicazione del presente CCNL.
In ogni caso, è fatto salvo l’eventuale trattamento più favorevole previsto o
aziendalmente assicurato al Lavoratore.
Gli scatti d’anzianità non potranno essere assorbiti da aumenti di merito o da altri
aumenti contrattuali.
In caso di passaggio di CCNL: in caso di provenienza da altro CCNL, in occasione
dell’Allineamento Retributivo , gli scatti già maturati dal Lavoratore saranno
“congelati” nei loro valori previsti dal CCNL di provenienza, eventualmente
riparametrati in tredicesimi, qualora nel precedente CCNL fosse previsto un
maggior numero di mensilità annuali.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
339
Ciò premesso, dal compiersi dello Scatto di anzianità in corso all’atto del passaggio
del CCNL, decorrerà la nuova anzianità del Lavoratore che, in costanza di
rapporto, avrà diritto ad ulteriori 10 scatti triennali, secondo la disciplina prevista
dal presente articolo.
TITOLO LIX
TRATTAMENTO ECONOMICO: INDENNITÀ
Premessa
Le Indennità sono riconosciute quando il lavoro è prestato abitualmente in
condizioni di particolare responsabilità o difficoltà. A livello locale, attraverso la
Contrattazione Aziendale di S econdo livello, potranno essere definite ulteriori
Indennità correlate ai particolari modi di esecuzione del lavoro, richiesti per una
determinata mansione.
Art. 277 - Indennità di Cassa
Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per
almeno 15 (quindici) giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura dei
conti e abbia completa responsabilità per errori con l’obbligo di accollarsi le
eventuali differenze , compete, per tutto il tempo dell’incarico e della
responsabilità, un’Indennità mensile di cassa pari ad € 78,00 lordi.
Tale Indennità concorrerà alla formazione della Retribuzione Mensile di Fatto
ma, essendo già comprensiva dei ratei di mensilità differite, per previsione delle
Parti, sarà ininfluente nella determinazione della tredicesima mensilità, delle
festività, delle ferie, nonché del T.F.R.
Avendo tale Indennità natura risarcitoria di un danno potenziale, che non è legato
al tempo lavorato , ma alla specifica operazione di “quadratura dei conti”, sarà
ininfluente l’Indice di Prestazione del Lavoratore e, pertanto, l’Indennità sarà
interamente dovuta anche in caso di lavoro a tempo parziale, purché in presenza
dei requisiti di mansioni e responsabilità previste al presente articolo.
Art. 278 - Indennità per il Lavoro Discontinuo
Tenuto conto che per il Lavoro Discontinuo si prevedono pause di attesa
all’interno dell’orario pattuito di lavoro, con riconoscimento della relativa
retribuzione mensile, cioè prevista sulla base dell’orario contrattuale (da 174 a 195
ore/mese), le Parti hanno ritenuto congruo prevedere in aggiunta una specifica
“Indennità di attesa” di lordi € 4,00 (Euro quattro/00) per ciascuna ora prevista nel
contratto individuale come ordinaria, ma eccedente la base di 40 ore/settimanali
fino alla 45ᵃ ora settimanale.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
340
Le eventuali ore eccedenti la 45ᵃ ora settimanale dovranno essere retribuite con le
specifiche maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Esempio:
195 ore pattuite - 173 ore = 22 ore x € 4,00 = 88,00 €/mese di Indennità di attesa.
In caso di superamento della 45 ᵃora settimanale, retribuire anche le ore eccedenti come
lavoro straordinario.
Art. 279 - Indennità Disk Jockey
In caso di utilizzo di materiale discografico di proprietà del Disk Jockey, allo stesso
sarà riconosciuta un’Indennità giornaliera di € 2,00 (Euro due/00) lordi, a titolo di
“rimborso forfettario”, per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa con
l’utilizzo di tale materiale.
Tale Indennità non è computabile, a nessun effetto, nella retribuzione.
Art. 280 - Indennità Oraria Corriere - Addetto alle consegne a domicilio
Tenuto conto che, nell’ambito della ristorazione e/o pubblici esercizi, si sono
sviluppati in modo significativo i servizi di consegna al domicilio dei prodotti,
anche svolti con il personale diretto, le Parti concordano che al Lavoratore
assegnato a mansioni di Addetto alle Consegne al domicilio dei Clienti, costretto
a svolgere la propria prestazione, oltre che con rischio stradale, in spazi ristretti,
con continue discese e salite dal mezzo, aggravate dai frequenti cambi di
temperatura metereologica e con la necessità di provvedere alla consegna della
merce, a ristoro del suo particolare maggior disagio, sia riconosciuta una specifica
Indennità Oraria di Mansione.
Tale Indennità dovrà essere riconosciuta per ciascuna ora svolta dal Lavoratore
nella mansione di “Addetto alle consegne al domicilio”, nel valore di lordi € 1/ora,
oltre alla normale retribuzione prevista per il livello d’inquadramento del
Lavoratore stesso.
Tale Indennità sarà quindi spettante solo per il periodo di effettivo svolgimento
della mansione di “Addetto alle consegne al domicilio”.
Essa non sarà utile nella determinazione della tredicesima mensilità e del T.F.R.,
essendo già comprensiva dei relativi ratei.
TITOLO LX
TRATTAMENTO ECONOMICO: MAGGIORAZIONI
Premessa sui Regimi di Flessibilità
Le Parti sono coscienti delle nuove esigenze socialmente diffuse:
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
341
- la tempestività pretesa in tutti gli ambiti dei servizi, che limita la possibilità di
organizzare il lavoro;
- la conseguente grande variabilità nella domanda di lavoro, che in assenza di
flessibilità renderebbe impossibile la soddisfazione della domanda o la
saturazione delle ore lavorabili;
- la diffusione delle “aperture” anche nelle giornate di riposo e festive;
- le marginalità decrescenti di settore, che obbligano a limitare i tempi retribuiti
improduttivi.
Le Parti riconoscono che la risposta coerente a tali esigenze, consiglia di ricorrere
al lavoro supplementare, straordinario, all’attivazione della Banca delle Ore, alla
necessità del lavoro festivo, all’eventuale lavoro notturno, il tutto con inevitabili
onerosità aggiuntive per il Lavoratore.
Per questo, le Parti hanno concordato articolate maggiorazioni orarie al fine di
rendere le retribuzioni di flessibilità coerenti alle diverse onerosità della
prestazione richiesta al Lavoratore, in modo da ricercare e favorire una condizione
“d’indifferenza” alla collocazione e al modo della prestazione.
Premesso tutto quanto sopra e anche al fine di limitare gli usi impropri dei Regimi
di Flessibilità, le Parti hanno concordato differenti percentuali di maggiorazione a
seconda che la prestazione sia contenuta entro le complessive 10 (dieci) ore
giornaliere e 48 (quarantotto) ore settimanali o, per composizione multiperiodale
dell’orario settimanale di lavoro, sia eccedente tale limite; se essa sia richiesta in
giorno di riposo o feriale, in giorno festivo o in orario notturno. Inoltre, si è tenuto
anche conto della diversa onerosità quando la prestazione è “prolungamento” o
“anticipazione” dell’orario ordinario di lavoro (cd. “straordinario prolungato”),
oppure non adiacente all’orario ordinario di lavoro (cd. “straordinario spezzato”).
Le Parti hanno, quindi, concordato le seguenti previsioni, successivamente
dettagliate:
A. Lavoro Straordinario : quando la prestazione richiesta è individuale o
individuale plurima: se contenuto entro le complessive 10 (dieci) ore
giornaliere, le 48 (quarantotto) ore settimanali e le 300 (trecento) ore annue di
straordinario, esso sarà retribuito con le maggiorazioni previste all’art. 282; se
eccedente uno di tali limiti, sarà retribuito con le diverse maggiorazioni
spettanti e con il diritto del Lavoratore ai riposi compensativi, computati nel
Conto Riposi Individuali, di cui all’art. 283. Resta inteso che, con Accordo
Aziendale di Secondo livello o richiesta scritta del Lavoratore, anche fin dalla
prima ora di straordinario, potrà essere applicata la disciplina del lavoro
straordinario con riposo compensativo, con la retribuzione delle sole
maggiorazioni e accredito di corrispondenti permessi retribuiti.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
342
B. Banca delle Ore : è attivabile dal Datore di lavoro, quando la modifica del
normale orario di lavoro sia collettiva (aziendale, di reparto, ufficio, ecc.), così
come previsto all’art. 286.
Da ultimo, quando consigliato da particolari condizioni aziendali, settoriali o
ambientali, oppure quando vi è significativa presenza di straordinario richiedente
maggiore onerosità per i ridotti tempi di attivazione, le Parti Aziendali potranno
sottoscrivere un Acco rdo di Secondo Livello che temporaneamente preveda un
incremento delle maggiorazioni contrattuali.
Art. 281 - Maggiorazioni per lavoro ordinario
Ferme restando le maggiorazioni per lavoro straordinario, straordinario con riposo
compensativo e Banca delle Ore di cui ai successivi articoli, sono previste le
seguenti maggiorazioni della R.O.N. correlate alla particolare configurazione
dell’orario ordinario di lavoro.
Tab. 4): Sintesi delle Maggiorazioni per ore ordinarie lavorate
Col. 1 Col. 2 Col. 3
Descrizione del turno Profilo Orario
“6 + 1”
Profilo Orario
“H24 - 6 +1 +1”
A Diurno feriale - (€ 35,00)
2
B Notturno
1
feriale 12% 10%
3
C Diurno festivo (compreso domenica) 12% 10%
3
D Notturno
1
di sabato 15% 12%
3
E Notturno
1
festivo 15% 12%
3
1
Per le definizioni del lavoro notturno si rinvia all’art. 11.
2
“Indennità Turno 6+1+1” di € 35,00/mese.
3
In aggiunta alla maggiorazione di cui al punto A.
Art. 282 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo)
Il lavoro straordinario è quello richiesto dal Datore di lavoro e prestato dal
Lavoratore oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato, con
l’esclusione del lavoro svolto in regime di flessibilità ( Banca delle Ore ), dello
straordinario con riposo compensativo ( composizione multiperiodale dell’orario
di lavoro) o per recupero di ritardi o assenze.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali
è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali di obiettivo
impedimento.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
343
Fermo restando il limite massimo complessivo di 250 (duecento) ore annue di
lavoro straordinario e il rispetto dei limiti contrattuali e legali sull’orario di lavoro
giornaliero e settimanale, l’Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei
casi di necessità urgenti od occasionali, o richiesti dalla peculiarità del settore, oltre
ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge o d al presente
CCNL.
È demandata alla Contrattazione Aziendale la possibilità di concordare un diverso
limite annuo di lavoro straordinario, purché esso sia rigorosamente motivato,
giustificato, temporaneo e nel rispetto dei limiti posti a tutela della salute del
Lavoratore.
Il Lavoratore effettuerà il lavoro straordinario solo su richiesta o autorizzazione
aziendale, trasmessa tramite il Responsabile a ciò preposto e/o autorizzato.
Le maggiorazioni dello straordinario da calcolarsi sulla R.O.N. e da liquidarsi con
la retribuzione del mese di competenza, sono previste alla successiva Tabella 2).
Tab. 2): Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario *
a) Descrizione dello straordinario
Maggiorazione oraria
Se “in prolungato”
1
Se “in spezzato”
2
A Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali 14% 17%
B Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali 17% 20%
C In regime diurno in giorno di riposo - 25%
D In regime diurno in giorno festivo - 30%
E In regime notturno in giorno feriale 25% 28%
F In regime notturno in giorno di riposo - 30%
G In regime notturno in giorno festivo - 35%
* Per le definizioni del lavoro notturno, “prolungato”, “spezzato” si rinvia all’art. 11.
Esemplificazioni Tabella 2):
1
“ Straordinario prolungato ”: È la prestazione lavorativa straordinaria richiesta
quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.
Esempio:
Per il normale orario di lavoro dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle
18,00, è lo straordinario prestato, senza sospensioni, dopo 18,00, per
esempio fino alle 19,00 o prima delle 9,00, per esempio, dalle 8,00
alle 9,00.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
344
2
“Straordinario spezzato”: È la prestazione lavorativa straordinaria richiesta in
modo non adiacente all’inizio o alla fine dell’orario ordinario di lavoro, con un
distacco superiore a 30 (trenta) minuti. In tal caso, la retribuzione minima del
lavoro straordinario spezzato deve essere di un’ora, con le relative proprie
maggiorazioni, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio extra,
preventivamente concordate con l’Azienda e documentate dal Lavoratore.
Esempio:
Per il normale orario di lavoro dal lunedì al venerdì di cui sopra, è “spezzato”
lo straordinario prestato dalle 21,00 alle 21,30 (per esempio, per chiusura del
servizio), fermo restando il minimo da retribuire pari a un’ora, oltre al rimborso
delle eventuali spese di viaggio preventivamente concordate e documentate dal
Lavoratore.
La retribuzione dello straordinario, comprensiva delle maggiorazioni, dovrà essere
liquidata con la retribuzione del mese nel quale esso è stato effettuato e dovrà
essere evidenziata con apposita voce nel cedolino paga del Lavoratore.
Il lavoro straordinario prestato, anche in modo “ fisso e continuativo” ( per
esempio, un’ora per ogni giorno lavorativo), ma entro i limiti complessivi annuali
previsti dal presente CCNL, purché contenuto nell’arco temporale di 12 mesi e
purché retribuito con le maggiorazioni contrattualmente previste, non potrà in
nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell’orario di lavoro, non
darà origine al c.d. consolidamento dell’orario, né potrà trasformare la relativa
retribuzione per lavoro straordinario in retribuzione ordinaria. Superati i 12 mesi
continuativi, o i limiti massimi annuali previsti, le Parti aziendali valuteranno il
trattamento economico e normativo da applicare, sottoscrivendo un Accordo
Assistito tra Azienda e Lavoratore.
La retribuzione dello straordinario, eccetto che in presenza di apposita voce di
forfetizzazione facente parte della R.M.N., sarà ininfluente nella determinazione
delle retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R..
Per tutto quanto non previsto dal presente CCNL o dalla successiva Contrattazione
Aziendale di Secondo Livello, in materia d’orario di lavoro e di lavoro
straordinario, varranno le condizioni pattuite nella Lettera/Contratto di
assunzione, purché esse non siano contrarie alle vigenti norme di Legge.
Art. 283 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo) con riposo
compensativo
In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 (dieci) ore
giornaliere e le 48 (quarantotto) ore settimanali, a titolo di “intensificazione”, esso
dovrà essere mensilmente retribuito solo con le maggiorazioni della R.O.N.
previste nella successiva Tabella 3), accreditando al Lavoratore la maturazione dei
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
345
Riposi individuali compensativi alle ore di “ straordinario con riposo
compensativo” effettuato nel mese di competenza.
Il Lavoratore potrà utilizzar e i Riposi individuali in gruppi di 4 (quattro) o di 8
(otto) ore, previo accoglimento della richiesta presentata al Datore di lavoro , con
preavviso superiore a 2 (due) giorni lavorativi.
L’accoglimento della richiesta di riposo, dovrà privilegiare la scelta del Lavoratore,
ovviamente conciliandola con le eventuali inderogabili e motivate esigenze di
servizio.
La gestione dei riposi individuali conseguenti allo straordinario con riposo
compensativo sarà continua e, pertanto, il saldo dei permessi a debito o maturati
al 31 dicembre di ogni anno, sarà riportato al successivo 1° gennaio.
Il Lavoratore, per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario, potrà
richiedere la liquidazione dei riposi per la parte eccedente il saldo di 160
(centosessanta) ore. In tal caso, le ore di riposo compensativo eccedenti le 160
(centosessanta) dovranno essere retribuite con la retribuzione ordinaria
maggiorata del 15% (quindici per cento).
Lo straordinario effettuato senza l’effettivo godimento del previsto riposo
compensativo, eccedente il saldo di 160 ore, concorrerà ai limiti contrattuali e
legali del normale lavoro straordinario.
In caso di richiesta scritta del Lavoratore, o con Accordo Aziendale di Secondo
livello, la presente disciplina sul lavoro straordinario con riposo compensativo
potrà essere applicata a tutto il lavoro straordinario richiesto dall’Azienda.
Tab. 3): Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario con riposo
compensativo *
a) Descrizione dello straordinario con permesso/riposo
compensativo
Maggiorazione oraria
Se
“in prolungato”
*
Se
“in spezzato”
*
A Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i
Tempi Parziali, entro il 25% dell'orario di lavoro normale 3% 6%
B Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i
Tempi Parziali, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale 6% 9%
C In regime diurno in giorno di riposo - 14%
D In regime diurno in giorno festivo - 19%
E In regime notturno in giorno feriale 14% 17%
F In regime notturno in giorno di riposo - 19%
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
346
G In regime notturno in giorno festivo - 24%
H
In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le
160 ore, in alternativa al godimento del permesso ( per una
volta nell’arco di ciascun anno di calendario)
Riconoscimento dell’ulteriore
maggiorazione del 15%
* Per le definizioni di lavoro notturno, “prolungato”, “ spezzato” ecc. si rinvia all’art. 11 e alle
Esemplificazioni di cui alla Tabella 2) dell’articolo che precede.
Art. 284 - Lavoro “a recupero”
È il lavoro richiesto, autorizzato e svolto oltre l’orario giornaliero contrattualmente
predeterminato per recupero di ore non lavorate dal Lavoratore, di ritardi o di
arresti dovuti a cause di forza maggiore, ma entro i limiti mensili di lavoro effettivo
previsti dall’orario contrattuale.
Normativamente, esso è equiparato allo “straordinario con riposo compensativo”,
ma al Lavoratore non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione.
Esempio:
Il Lavoratore inizia il lavoro 30 minuti dopo il normale orario. Successivamente, previo
accordo del Datore, al termine del normale orario, svolge 30 minuti di lavoro aggiuntivo
per recupero dell’avvenuto inizio posticipato e tale recupero sarà retribuito come lavoro
ordinario.
Art. 285 - Lavoro straordinario o supplementare: Indennità forfetaria mensile
In materia di Indennità forfet taria per il lavoro straordinario o supplementare
abitualmente prestato.
A. Forfetizzazione “fissa” dello straordinario/supplementare, quale componente
della Retribuzione Individuale Mensile (R.I.M.)
a) Per il personale Direttivo, ovvero i Lavoratori con la qualifica di Quadro o
Livelli A1 e A2, che non sono soggetti a limitazioni d’orario, la P.B.N.C.M.
prevista per tali livelli d’inquadramento già comprende la retribuzione di
eventuale lavoro straordinario o supplementare, effettuato nei giorni lavorativi
e nei limiti della normalità, cioè entro il limite di 22 (ventidue) ore mensili.
Eventuale lavoro straordinario, che sia eccedente tali limiti, dovrà essere
retribuito analiticamente o forfetizzato con apposita congrua voce indennitaria.
b) I Lavoratori di livello B1 e B2 non sono soggetti alla disciplina legale e
contrattuale sull’orario di lavoro ogniqualvolta gestisca no e coordin ino altri
Lavoratori, con responsabilità diretta della disciplina del loro lavoro e dei
risultati conseguiti, ordinariamente senza partecipare direttamente ai servizi.
Per tali ragioni, per i Lavoratori di livello B1 e B2 , in alternativa alla
retribuzione analitica del lavoro straordinario, sarà possibile prevedere
un’indennità mensile di forfetizzazione.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
347
c) Nei casi di forfettizzazione “fissa” e continuativa dello straordinario, cioè non
soggetta a verifiche periodiche di congruità, la stessa non avrà valore
indennitario, ma dovrà considerarsi parte stabile della R.M.N. del Lavoratore
e, in tal caso, sarà utile per il calcolo delle retribuzioni indirette, differite e per
il T.F.R.
d) Nel caso in cui l’ indennità di forfetizzazione mensile di lavoro straordinario
fosse componente fissa della R.M.N. e il Lavoratore si trov asse in situazione
di prolungata impossibilità sopravvenuta allo svolgimento del lavoro
straordinario stesso (cioè per oltre sei mesi), l’Azienda potrà ridiscutere o non
erogare la corrispondente voce mensile di forfetizzazione.
Nell’ipotesi d’impossibilità ricorrente a prestare lo straordinario forfetizzato,
vi sarà una sola “carenza” di sei mesi nell’arco mobile di 48 (quarantotto) mesi.
B. Forfetizzazione “temporanea e variabile” dello straordinario/supplementare
a) Per i Lavoratori di qualsiasi livello, per il tempo che operano fuori sede e per
i quali non sia di fatto documentabile in modo obiettivo lo straordinario
prestato, sarà possibile, in alternativa alla sua problematica retribuzione
analitica, prevedere una temporanea indennità mensile di forfetizzazione del
lavoro straordinario.
b) Quando l’indennità di forfettizzazione fosse temporanea e variabile, come il
corrispondente lavoro straordinario prestato nel tempo , a seconda delle
necessità dell’Azienda o delle possibilità del Lavoratore, la forfettizzazione
sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite
(tredicesima mensilità, festività e ferie ) e del T.F.R. e non concorrerà a
formare la Retribuzione Mensile Normale . In tali casi, l’Azienda non
riconoscerà, pro quota, l’indennità di forfetizzazione dello straordinario
durante il periodo feriale e in tutti i mesi di assenza dal lavoro oltre i 15 giorni
nel mese, a qualsiasi titolo fosse effettuata.
c) Anche nel contratto di lavoro a Tempo Parziale, in caso di difficoltà nel
documentare analiticamente il lavoro supplementare prestato fuori
dall’abituale sede di lavoro o in sede non organizzata o conseguente a richieste
di terzi per esigenze non programmabili e non rinviabili, sarà possibile, con
accordo sottoscritto nella Lettera d’assunzione , prevedere un tetto mensile e
settimanale all’indennità di forfetizzazione del lavoro supplementare prestato
dal Lavoratore, per tale intendendosi quello compreso tra il previsto orario di
lavoro a Tempo Parziale e quello del Tempo Pieno. In aggiunta a quanto
precede, sarà possibile, anche tramite successivo Accordo assistito (Sindacale
o presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro), prevedere la forfetizzazione del
lavoro supplementare e straordinario, ferma restando la possibilità alternativa
di configurare tutto lo straordinario quale straordinario con riposo
compensativo.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
348
d) Resta inteso che, salvo fosse diversamente pattuito tra le Parti nel Contratto
Individuale di assunzione o nell’eventuale Contratto Aziendale di Secondo
livello, per i Lavoratori soggetti alla disciplina sull’orario di lavoro ( cioè che
non coordinano altri lavoratori), la forfetizzazione del lavoro straordinario sarà
sostitutiva solo della retribuzione dello straordinario effettuato nei primi 5
(cinque) giorni della settimana, entro il limite massimo di 10 (dieci) ore
settimanali e sempre nel rispetto del limite contr attuale di 300 (trecento) ore
annue.
e) L’indennità di forfetizzazione mensile di lavoro straordinario, quando non è
componente fissa della R.M.N, cesserà nei seguenti casi:
perdurante impossibilità sopravvenuta allo svolgimento del lavoro
straordinario da parte del Lavoratore;
nuovo assetto organizzativo che escluda la necessità del ricorso al lavoro
straordinario ricorrente.
f) La cessazione della forfetizzazione temporanea e variabile dovrà risultare da
comunicazione scritta ricevuta dal Lavoratore.
g) In caso di cessazione della forfetizzazione, al Lavoratore sarà successivamente
dovuta la retribuzione contrattualmente prevista per tutto il lavoro
straordinario richiesto e prestato, sempre fatta salva la possibilità di ricorrere
allo straordinario con r iposo compensativo o all’accredito nella Banca delle
Ore.
C. Forfettizazione: Regole comuni
a) La forfetizzazione dello straordinario potrà essere “fissa” o “temporanea e
variabile”:
a. la forfetizzazione fissa si ha ogniqualvolta tale voce sia componente della
R.M.N. dovuta al Lavoratore. In questo caso, essendo voce stabile,
continuerà a permanere anche nell’ipotesi di mancata richiesta o
interesse aziendale alla sua effettuazione.
b. la forfetizzazione temporanea e variabile è un indennità e non è
componente della R.M.N. (Retribuzione Mensile Normale ), ma voce
della R.M.F. (Retribuzione Mensile di Fatto) dovuta al Lavoratore, quale
alternativa alla sua retribuzione analitica per le ragioni previste ai
precedenti punti a), b), e c) della lettera B. All’atto dell’incarico, della
trasferta o del trasferimento, l’Azienda dovrà precisare oltre a l valore
della forfetizzazione temporanea e variabile, anche la sua prevedibile
durata (“a condizione” o “a tempo”).
b) L’importo di forfetizzazione del lavoro straordinario dovrà essere formalizzato
in atto sottoscritto dall’Azienda e dal Lavoratore (nella Lettera di assunzione
o in quella di concessione dell’indennità sostitutiva o in successivo Accordo
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
349
assistito). Tale previsione scritta deve indicare anche il limite orario medio
mensile di straordinario/supplementare forfetizzato.
c) Salvo diverso e motivato Accordo Aziendale di Secondo Livello, anche in caso
di forfetizzazione, lo straordinario effettuato dai Lavoratori soggetti alla
disciplina sull’orario di lavoro in giorno di riposo o festivo o che sia eccedente
la decima ora giornaliera o la quarantottesima ora settimanale, dovrà essere
retribuito unitamente alle altre competenze mensili, con la maggiorazione
prevista per lo straordinario prestato, fermo restando l’alternativo utilizzo dello
straordinario con permesso/riposo compensativo o l’accredito nella Banca
delle Ore. In tali casi, dovranno riconoscersi le maggiorazioni previste all’art.
286.
d) La presente disciplina, nella parte normativa, è cedevole rispetto a quella
eventualmente stabilita dagli Accordi Aziendali di Secondo livello o da
Accordo Assistito.
Art. 286 - Banca delle Ore
Le Parti riconoscono l’opportunità che, nell’interesse del Lavoratore e
dell’Impresa, si limiti il ricorso agli ammortizzatori sociali quali la Cassa
Integrazione Guadagni, ricorrendo, per quanto possibile, ai regimi di flessibilità
aziendale compensativa, che hanno un’onerosità limitata per l’azienda e
prevedono l’intera retribuzione per il Lavoratore, adattando così la prestazione di
lavoro alle effettive necessità aziendali, ogniqualvolta esse richiedano forte
variabilità della prestazione.
In tal modo, si ricorrerà alla sospensione del lavoro con intervento delle
integrazioni salariali solo nei casi di maggiore gravità e prevedibile durata della crisi.
Resta inteso che le rarefazioni eccedenti le 12 (dodici) ore settimanali, salvo diverso
Accordo di Secondo livello, giustificheranno la sospensione del lavoro con ricorso
alla CIG applicabile.
A. Definizione e disciplina
Nel caso di lavoro richiesto per più intensa attività riferita all’intera Azienda o
Reparto, Ufficio, Squadra, Categoria, ecc., con successivi e prevedibili periodi
d’attività ridotta, l’Azienda potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro
prevista dal presente CCNL:
a) intensificare l’orario ordinario di lavoro, con successiva rarefazione
retribuita a recupero delle ore lavorate nell’intensificazione;
b) ridurre l’orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva
prevedibile intensificazione.
Quindi, potranno verificarsi i seguenti casi:
1. Intensificazione e, cioè, superamento, in regime di lavoro ordinario,
dell’orario settimanale oltre i limiti contrattuali, per un massimo di 24
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
350
(ventiquattro) settimane all’anno , con il riconoscimento delle
maggiorazioni previste in Tabella 4) del presente articolo, ponendo le ore
lavorate settimanali eccedenti le 40 (quaranta) a credito del Lavoratore nel
suo conto della Banca delle Ore, al fine di realizzare, con il loro
godimento, una composizione plurisettimanale o plurimensile dell’orario
ordinario di lavoro.
2. Rarefazione, nel caso di temporanea e limitata riduzione del fabbisogno
di lavoro, con utilizzo del saldo attivo dell’intensificazione o con
previsione di un a successiva intensificazione a recupero. Si potrà , così,
ridurre l’orario settimanale effettivamente lavorato fino al limite minimo
di 28 (ventotto) ore, anticipando la retribuzione contrattuale del
Lavoratore (fino ad un massimo di 12 ore settimanali per il Tempo Pieno)
e ponendo le ore anticipate e non lavorate dal Lavoratore a suo debito nel
conto della Banca delle Ore.
Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 1., sarà riconosciuta
la normale retribuzione ordinaria (40 ore settimanali nel Tempo Pieno o, in
caso di Tempo Parziale, per le ore previste dal contratto individuale ) e le
maggiorazioni d’intensificazione per il tempo e i diversi profili di prestazione
(in giorno lavorativo, di riposo, e/o festivo o in ore notturne, prolungato o
spezzato, ecc.), come riportate nella successiva Tabella 4).
Le ore d’intensificazione e di rarefazione dovranno essere mensilmente
evidenziate nel cedolino paga, con le indicazioni riassuntive “ maturate”,
“godute” e “saldo”.
Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 2. , spetterà l’intera
retribuzione ordinaria afferente il normale orario di lavoro, con
corrispondente iscrizione a debito sul conto individuale della Banca delle Ore
delle ore non effettivamente lavorate, quali ore “godute”.
Il saldo massimo (positivo o negativo) della Banca delle Ore potrà essere di
160 (centosessanta) ore, sia a favore del Lavoratore che del Datore.
Resta inteso che, con Accordo scritto delle Parti interessate, il saldo della
Banca delle Ore a debito del Lavoratore potrà compensare:
ferie maturate e non godute nel limite massimo di 40 (quaranta) ore
annuali;
lavoro nei giorni di riposo, sino a saldo zero del debito e senza limite;
lavoro nei giorni festivi entro il limite massimo di una festività ogni
quattro.
Le compensazioni avverranno alla pari perché saranno già state liquidate nel
mese dell’intensificazione le indennità e le maggiorazioni conseguenti alla
durata e collocazione temporale della stessa.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
351
I regimi d’intensificazione e rarefazione previsti per la Banca delle Ore sono
“continui” e, pertanto, il loro saldo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà
essere riportato al 1° gennaio dell’anno successivo.
In caso di cessazione, sia per dimissioni che licenziamento, il saldo positivo
della Banca delle Ore sarà accreditato con le competenze di chiusura del
rapporto, mentre quello negativo sarà addebitato fino a concorrenza, potendo
compensare qualsiasi voce a credito del Lavoratore, del quale la rarefazione
retribuita si dovrà considerare anticipazione, avendo essa valore alimentare e
previdenziale. L’accredito del saldo positivo della Banca delle Ore, effettuato
al momento di chiusura del rapporto, comporterà l’ulteriore maggiorazione
fissa del 15% (quindici percento).
Inoltre, il Lavoratore, per gli stessi motivi che giustificano la richiesta di
anticipazione del T.F.R. , potrà richiedere, per una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro, la liquidazione del saldo positivo della Banca delle Ore .
Anche in tal caso, il saldo dovrà essere retribuito con l’ulteriore maggiorazione
del 15%. Agli effetti normativi, le ore d’intensificazione si considerano in ogni
caso ore di lavoro ordinarie effettuate con composizione multiperiodale
dell’orario, per le quali spettano le maggiorazioni e le indennità previste, in
funzione dell’onerosità della durata e della collocazione temporale. Il lavoro
straordinario potrà, quindi, essere svolto nei limiti contrattualmente previsti,
anche in eccedenza all’intensificazione del lavoro effettuata con ricorso alla
Banca delle Ore di cui al presente articolo, con i soli limiti complessivi previsti
dal presente CCNL in materia di media dell’orario di lavoro.
Nel caso di lavoro a tempo parziale, i limiti e i benefici di cui sopra, saranno
proporzionati pro quota, salvo che per le percentuali di maggiorazione.
B. Maggiorazioni per le intensificazioni d’orario con accredito nella Banca delle
Ore
Le maggiorazioni per le intensificazioni con accredito nella Banca delle Ore,
conformi alla successiva Tabella, sono calcolate sulla R.O.N. e non
concorreranno a formare la base di calcolo delle retribuzioni differite e del
T.F.R., essendo esse (maggiorazioni) già comprensive delle relative quote.
Tab. 4): Sintesi delle maggiorazioni per le intensificazioni dell’orario di lavoro *
a) Descrizione dell'intensificazione
Maggiorazione oraria
Se “in
prolungato”
*
Se “in
spezzato”
*
A Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i
Tempi Parziali, entro il 25% dell'orario di lavoro normale 3% 6%
B Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i
Tempi Parziali, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale 6% 9%
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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C In regime diurno in giorno di riposo - 14%
D In regime diurno in giorno festivo - 19%
E In regime notturno in giorno feriale 14% 17%
F In regime notturno in giorno di riposo - 19%
G In regime notturno in giorno festivo - 24%
H
Accredito del saldo positivo della Banca delle Ore (in caso di
cessazione o richiesta di liquidazione per una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro, per gli stessi motivi che
giustificano la richiesta di anticipazione del T.F.R.)
Riconoscimento dell’ulteriore
maggiorazione del 15%
* Per le definizioni del lavoro notturno, “prolungato”, “spezzato” si rinvia all’art. 11.
C. Intensificazioni o Rarefazioni Collettive
Il Datore di lavoro, di diritto, potrà attivare la Banca delle Ore, previa
comunicazione informativa alla RSA/RST indicante i motivi della necessità
dell’intensificazione o della rarefazione e la loro presunta distribuzione
settimanale, mensile o plurimensile.
Le rarefazioni a compensazione dei saldi attivi della Banca delle Ore, per il
70% saranno concordate collettivamente tra Datore di lavoro e RSA/RST, in
funzione delle inderogabili esigenze di servizio, fermo restando il rispetto del
preavviso ai Lavoratori di almeno una settimana. Per il restante 30%, saranno
utilizzate dal Lavoratore quali riposi individuali, con la stessa disciplina prevista
per i riposi compensativi dello straordinario, di cui all’art. 283.
D. Intensificazioni o Rarefazioni Collettive
L’intensificazione individuale si attiva in caso di esigenze lavorative intense e
periodiche quali, ad esempio, gli inventari annuali, le dichiarazioni annuali, le
consegne di fine mese o settimana ecc., con successive previste rarefazioni
individuali.
Le maggiorazioni in caso di intensificazione saranno quelle previste al punto
B. che precede, mentre le rarefazioni saranno godute dal Lavoratore con i
criteri dei riposi compensativi del lavoro straordinario.
E. Obbligatorietà delle intensificazioni
Per il potere/dovere di organizzare il lavoro, la produzione, le aperture e
l’impresa in genere, la Banca delle Ore, ferme restando le condizioni di cui al
precedente punto C., è un diritto esercitabile dal Datore.
Pertanto, in caso d’ingiustificato rifiuto ad effettuare l’intensificazione richiesta
entro i limiti e nel rispetto delle condizioni che precedono, salvo i casi di forza
maggiore, impossibilità sopravvenuta o proporzionato e documentato
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
353
impedimento, il Lavoratore sarà passibile di contestazione disciplinare per
“mancata collaborazione”.
F. Banca delle Ore e assenze
Il Lavoratore, in caso di programmata intensificazione o rarefazione collettiva
od individuale, dovrà comunicare tempestivamente l’eventuale assenza, con
gli stessi criteri e oneri previsti per il lavoro ordinario. L’assenza
all’intensificazione, in ogni caso, non darà titolo all’accredito delle
corrispondenti maggiorazioni e delle ore svolte collettivamente nel conto
individuale della Banca delle Ore e sarà neutra ai fini delle indennità
INPS/INAIL, poiché quota di retribuzione non dovuta. La conseguente
rarefazione, quando collettiva, sarà effettuata anche dal Lavoratore assente
all’atto dell’intensificazione. Non avendo egli maturato le ore corrispondenti,
la rarefazione dal saldo zero della Banca delle Ore assumerà la configurazione
di “Assenza non retribuita”. Il Lavoratore potrà richiedere tale retribuzione
con utilizzo , nei limiti di capienza, dell’eventuale saldo positivo dei riposi
compensativi individuali di lavoro straordinario precedentemente effettuato e
non già goduti.
G. Contrattazione di Secondo livello
Le Parti aziendali, tramite la Contrattazione di Secondo livello, ogniqualvolta
vi siano problemi ricorrenti imputabili a cause esterne all’impresa, che
determinino l’esigenza di intensificazioni o rarefazioni solo in alcuni ambiti,
reparti o uffici, potranno concordare l’utilizzo settoriale della Banca delle Ore,
quale strumento sostitutivo di altri regimi applicati alla generalità̀ dei lavoratori
nei momenti di crisi ( quali, ad esempio, sospensione dal lavoro con ricorso
alla Cassa Integrazione Guadagni ecc.).
Art. 287 - Solidarietà: Cessione dei Riposi e del saldo individuale della Banca delle
Ore
L’articolo 24 del D. Lgs. 151/2015 prevede che i saldi positivi delle ferie eccedenti
le 160 ore annuali e dei permessi, possa no anche essere ceduti a titolo gratuito ai
lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, che svolgano mansioni di pari
livello e categoria, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni
di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori. Al fine
di permettere l’effettivo esercizio della solidarietà prevista dal citato art. 24, le Parti
concordano che possano essere ceduti, alle stesse condizioni previste dalla Legge,
anche i riposi compensativi individuali dello straordinario e la quota individuale
del Saldo positivo della Banca delle Ore nei limiti massimi del 50% delle ore
accreditate, fermo restando che tale cessione non modificherà la qualificazione di
riposo compensativo.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
354
La Contrattazione di Secondo Livello, in considerazione della concreta situazione
di bisogno del Lavoratore , d elle caratteristiche del lavoro e delle esigenze di
salvaguardia, con motivate ragioni, potrà integrare la disciplina di solidarietà di cui
sopra.
Nota applicativa sulle Indennità Orarie
1) Le Indennità orarie di cui al presente Titolo si calcolano sulla R.O.N. del Lavoratore
ed, essendo ristoro del particolare disagio, saranno riconosciute nel mese di
competenza solo per tutte le ore effettivamente lavorate nel modo che ne ha dato
titolo.
Perciò, in caso di assenza a qualsiasi causa dovuta, le Indennità di cui alle precedenti
Tabelle non saranno spettanti.
2) Le Indennità concorrono a formare la Retribuzione Mensile di Fatto dovuta al
Lavoratore nel mese di competenza e già comprendono le quote retributive per ferie,
tredicesima, nonché la quota per T.F.R. Pertanto, esse sono ininfluenti nel calcolo dei
predetti istituti contrattuali.
3) Il lavoro straordinario svolto dai lavoratori turnisti, con o senza riposo compensativo
e le intensificazioni con accredito nella Banca delle Ore, sarà retribuito con le stesse
maggiorazioni previste per i lavoratori giornalieri.
TITOLO LXI
TRASFERIMENTO - TRASFERTA - DISTACCO O COMANDO -
REPERIBILITÀ
Premessa sulla modificabilità della presente disciplina
Nel presente Titolo , tenuto conto della possibilità che il presente Contratto sia
applicato anche in Aziende di ridotte dimensioni, ove la Contrattazione di
Secondo livello potrebbe essere difficoltosa, si è fatta la scelta, apparentemente
contraria al principio di sussidiarietà, di definire in modo analitico le condizioni
contrattuali per il trasferimento, la trasferta, il distacco, la reperibilità e la pronta
disponibilità.
Non è però inibito alla Contrattazione di Secondo livello di modificare i singoli
aspetti economici e normativi disciplinati dal presente Titolo , sulla base di
valutazioni attente alla situazione aziendale, al servizio richiesto e prestato e al
complesso degli istituti e benefici da garantire al Lavoratore, conciliati con la
competitività aziendale.
Per quanto precede, la disciplina contrattuale del presente Titolo è esplicitamente
cedevole rispetto a quella di prossimità. Resta inteso che, ogniqualvolta la
disciplina di secondo livello fosse peggiorativa di quella contrattuale, per essere
obbligatoria per tutti i lavoratori (anche non iscritti al Sindacato), essa dovrà essere
approvata mediante Referendum Aziendale svolto tra i Lavoratori ai quali la
predetta disciplina si applica.
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Eventuali clausole peggiorative non compensate da altre clausole
complessivamente di uguale favore, dovranno essere analiticamente motivate
nell’Accordo ed a termine..
Art. 288 - Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando
Il Trasferimento, la Trasferta e il Distacco si hanno ogniqualvolta il Lavoratore sia
tenuto a prestare l’ opera in luoghi diversi dalla sede contrattuale di lavoro. Nelle
Aziende plurilocalizzate, il Trasferimento o il Distacco possono essere giustificati
anche al fine di salvaguardare le risorse lavorative, altrimenti in esubero in una
determinata sede.
Art. 289 - Trasferimento
Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della
medesima Azienda. Esso , normalmente richiederà il preventivo consenso del
Lavoratore, salvo che avvenga per salvaguardia del posto di lavoro o comprovate
ragioni tecniche, organizzative o produttive.
Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre
ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche
sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato , minore di un anno, il
trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato.
Il trasferimento non potrà, in ogni caso , assumere la valenza di sanzione
disciplinare atipica.
Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente
diritto alle seguenti indennità o rimborsi:
1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto,
che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali ed al decoro del
Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano
nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco;
2. il rimborso dell’eventuale affitto contrattualmente dovuto all’eventuale
locatore o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio di proprietà.
Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 4 (quattro), il
rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine;
3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta,
per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun
mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 3 (tre) settimane;
4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore
di permesso straordinario retribuito o , a sua scelta, alla relativa indennità
sostitutiva;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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5. nel caso di Lavoratore con fami liari a carico , il rimborso delle spese di
trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive
sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si
riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede,
il 30% (trenta percento) della diaria per il tempo spettante.
Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda
si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e dei suoi familiari e
con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo
almeno pari al doppio del preavviso di trasferimento ricevuto.
Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo
nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza
maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere da tutte le competenze di
fine rapporto, i rimborsi, pro quota, delle indennità di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5.
che precedono, qualora esse siano già state riconosciute al Dipendente, comprese
le quote versate per i suoi familiari.
Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla
corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre)
Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni
familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato
l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti
all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di
permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al doppio del
preavviso di trasferimento ricevuto, salvo i casi d’impossibilità sopravvenuta o forza
maggiore.
Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro,
le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche
peggiorative, rispetto alle previsioni del presente articolo.
Art. 290 - Trasferta
Quando la prestazione lavorativa non sia prestata nella sede contrattuale di lavoro
e la stessa avvenga, per l’ intero orario ordinario giornaliero , ad almeno 60
(sessanta) chilometri dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo di lavoro
sia raggiungibile dalla sede abituale (con i mezzi normali, ivi compresa l’autovettura
del dipendente, se autorizzata ) solo in un tempo normalmente superiore ad
un’ora, si configura la Trasferta, con il diritto alla relativa Diaria giornaliera.
In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede contrattuale al luogo
di lavoro comandato e al ristoro di altre eventuali spese sostenute dal Lavoratore
per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purché analiticamente documentate,
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
357
nei limiti della normalità e preventivamente autorizzate), al Lavoratore dovrà
essere corrisposto quanto segue:
a) il rimborso delle spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal
Dipendente: nelle Trasferte Italia fino ad un importo massimo giornaliero di
€ 15,00 (Euro quindici/00); nelle Trasferte Estero fino ad un importo massimo
giornaliero di € 25,00 (Euro venticinque/00); entrambi esenti da imposizione
contributiva e fiscale (art. 51 TUIR);
b) la D iaria giornaliera, di cui alla successiva Tabella 1), avente natura
indennitaria, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede, così come
l’eventuale prolungamento d’orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo
di 1 (una) ora giornaliera. Oltre tale limite, il tempo di viaggio, sarà retribuito
con il 70% (settanta per cento) della R.O.N., salvo che il Lavoratore sia
conduttore del mezzo di trasporto , nel qual caso gli spetterà l’ intera
retribuzione oraria. L’eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede
abituale di lavoro, purché autorizzato e documentato, sarà retribuito con le
normali maggiorazioni contrattuali.
Tabella 1) Diaria giornaliera
Livello Diaria giornaliera
Dirigente 40,04
Quadro (ex QA1) 25,30
A1 (ex A2) 22,00
A2 (ex A3) 19,80
B1 e Op. di Vendita Gestionale 17,60
B2 e Op. di Vendita di 1° Categoria 15,95
C1 e Op. di Vendita di 2° Categoria 14,30
C2 e Op. di Vendita di 3° Categoria 13,20
D1 12,10
D2 11,00
Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi
di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda.
Qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, purché sia stato
preventivamente autorizzato dal Datore, l’Azienda, avuto riguardo alla
percorrenza e al tipo di autovettura autorizzata, dovrà riconoscere al dipendente il
rimborso dei costi proporzionali ( quota capitale; carburante; pneumatici;
manutenzione e riparazioni) risultanti dalle Tabelle ACI.
Il Lavoratore, salvo esplicita previsione nel Contratto di assunzione, non potrà
essere inviato in trasferta all’estero, se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, commerciali o produttive.
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Trasferta all’estero in ambito UE: il rimborso delle spese non documentabili e la
diaria giornaliera di cui ai punti a) e b), che precedono e successiva Tabella 1),
saranno aumentati del 50%.
La trasferta extra UE dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con
preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Al Lavoratore inviato in trasferta extra UE
dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute,
limitatamente alla durata dell’invio, il rimborso spese non documentabili e la
Diaria giornaliera, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto per la trasferta
nazionale, di cui ai punti a) e b) che precedono e successiva Tabella 1).
L’Azienda potrà sostituire il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio con
l’Indennità di trasferta. Tale Indennità, nei limiti attuali di € 46,48 giornalieri per
l’Italia e di € 77,47 giornalieri per l’Estero, a norma di Legge sarà esclusa da
contribuzione previdenziale e da prelievo fiscale. Eventuali maggiori importi che
fossero riconosciuti al Lavoratore invece avranno, a tutti gli effetti, natura
retributiva.
Art. 291 - Trasfertisti
Si definiscono “trasfertisti” i dipendenti che abitualmente prestano la loro opera
fuori dalla sede nella quale hanno la titolarità del rapporto di lavoro, sempreché
siano contestualmente presenti le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione nel Contratto e/o L ettera d’assunzione di una sede di
svolgimento abituale del lavoro;
b) un’attività lavorativa che richieda la continua mobilità del dipendente . ( Si
considera “continua mobilità” e, quindi, “Lavoratore trasfertista” quando egli
presti effettivamente la propria opera fuori sede per almeno il 50% del tempo
lavorabile nel mese);
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività
lavorativa in luoghi variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di
retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è
effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
A tali Lavoratori, sarà riconosciuta una “ Diaria Trasfertisti”, per ciascun giorno
effettivamente lavorato nel mese, conforme alla seguente Tabella 2.
Tale Diaria sarà soggetta per il 50% a prelievo contributivo e fiscale.
Tab. 2) “Diaria Trasfertisti” in euro
Livello Diaria Trasfertisti
Dirigente 21,84
Quadro (ex QA1) 13,80
A1 (ex A2) 12,00
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Resta inteso che tale Diaria sarà riconosciuta al Lavoratore Trasfertista (produttori,
autisti, Operatori di vendita ecc.), in aggiunta al rimborso delle spese sostenute e
analiticamente documentate nei limiti aziendalmente definiti.
In caso di tempo parziale, la Diaria Trasfertisti dovrà essere proporzionata
all’Indice di Prestazione del Lavoratore.
Inoltre, al Lavoratore Trasfertista che prest i la sua opera “in trasferta” sarà
riconosciuto, alle medesime condizioni, l’eventuale rimborso spese non
documentabili dichiarate di cui al punto a) dell’articolo che precede e la diaria
giornaliera di cui al punto b), sostitutiva della “Diaria Trasfertisti”.
Quando, per qualsiasi motivo, venisse a cessare l’effettiva condizione di
“trasfertista”, cesserà, per il medesimo tempo, anche la relativa indennità.
Art. 292 - Trasfertisti e lavoro
Ai Trasfertisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario
quando esso sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda, sia stato
effettivamente svolto e sia stato analiticamente documentato.
Art. 293 - Distacco
L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro
soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Tali attività potranno essere ampie nel caso di lavori distaccati presso realtà
partecipate, associate, controllate o in caso di reti di imprese o simili.
Nel caso di realtà prive di collegamenti patrimoniali con l’Azienda, il distacco potrà
riguardare solamente le attività di: installazione o montaggio di impianti e
macchinari; manutenzione straordinaria; trasporti esterni da e per l’Azienda;
particolari attività che richiedano più fasi successive di lavorazione, con l’impiego
di manodopera con diversa specializzazione rispetto a quella normalmente
impiegata nell’ Azienda; esecuzione dei lavori di facchinaggio, pulizia e
manutenzione ordinaria degli impianti e simili.
A2 (ex A3) 10,80
B1 e Op. di Vendita Gestionale 9,60
B2 e Op. di Vendita di 1° Categoria 8,70
C1 e Op. di Vendita di 2° Categoria 7,80
C2 e Op. di Vendita di 3° Categoria 7,20
D1 6,60
D2 6,00
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In caso di distacco, l’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e
normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina
del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso
del Lavoratore interessato; in caso di mansioni superiori, al Lavoratore sarà
temporaneamente riconosciuta la P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento
professionale in cui opera.
Nel caso di distacco, essendo la disciplina del lavoro determinata dalla realtà
ricevente la prestazione, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al
capoverso precedente, vi è deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di
definitiva automatica acquisizione del livello superiore. Il tempo del distacco sarà,
quindi, neutro rispetto alla decorrenza del termine di 6 (sei) mesi.
Il distacco potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative,
produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento
presso un’unità produttiva sita a più di 6 0 (sessanta) chilometri da quella in cui il
Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro.
Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco
all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle
indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari
modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella
nuova destinazione.
Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente,
i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti
alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il
trattamento del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato a
parità di mansioni ai Lavoratori residenti.
Al Lavoratore in distacco all’estero UE o extra UE, per un tempo inferiore a 3
(tre) mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la
trasferta all’estero. Per un previsto tempo superiore, vi sarà preventivo accordo tra
le Parti.
Art. 294 - Reperibilità con Indennità
La reperibilità̀ è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione
lavorativa, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per
sopperire esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di
assicurare il ripristino e la continuità̀ dei servizi, la funzionalità̀ o la sicurezza degli
impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la salute.
Le ore di reperibilità̀ non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo
dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
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Al Lavoratore in reperibilità, potrà essere riconosciuta una corrispondente
indennità. In caso di assenza dell’indennità, la Reperibilità sarà un atto volontario,
così come l’effettiva disponibilità all’intervento.
Nel caso di reperibilità con indennità, i l Lavoratore potr à̀ essere inserito
dall’Azienda in turni di reperibilit à̀ definiti secondo una programmazione
settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso di 7 (sette)
giorni.
In caso d’ impedimento documentato, sono fatte salve le sostituzioni tempestive
dovute a impreviste a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di
reperibilità̀.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità̀
operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilit à̀ il maggior
numero possibile di lavoratori, dando la priorit à̀ ai dipendenti che ne facciano
richiesta.
Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere
turni di reperibilità̀ con indennità.
La chiamata di reperibilità̀ sarà̀ di norma effettuata tramite telefono cellulare, che
potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio.
Durante i turni di reperibilit à̀, il L avoratore s’impegna a mantenere il cellulare
acceso e carico e a permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura
telefonica e la possibilità di tempestivo intervento.
Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purché egli assicuri
sempre la raggiungibilità̀ e la possibilità d’intervento.
Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte
all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente
concordato.
Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilità̀ preveda di non riuscire
a garantire il ris petto dei tempi d’intervento, ne darà tempestiva comunicazione
all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o
altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità̀, senza valide ragioni,
non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sarà̀ riconosciuta
l'indennità̀ di reperibilit à̀ giornaliera o settimanale e l’Azienda potr à̀ attivare la
procedura disciplinare prevista.
La reperibilità̀ potrà̀ essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) giornaliera: pari a 16 (sedici) ore nei giorni feriali o 12 (dodici) o 24
(ventiquattro) ore nei giorni di riposo aggiuntivo o festivi/riposi settimanali;
b) settimanale;
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c) con diversa configurazione concordata tra l’Azienda e il Lavoratore.
La reperibilità̀ continuativa settimanale non potr à̀ eccedere una settimana su 4
(quattro) e non dovr à̀ comunque essere richiesta per più ̀ di 7 (sette) giorni
continuativi.
Qualora al Lavoratore in reperibilità siano richiesti uno o più interventi la cui
durata, comprensiva dei tempi di viaggio, raggiunga le 8 (otto ) ore, il Lavoratore
avrà diritto di comunicare all’Azienda la sua impossibilità di procedere nel servizio
di reperibilità, potendo così usufruire del riposo. In tale caso, al Lavoratore sarà
comunque dovuta l’intera Indennità di Reperibilità prevista.
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilit à̀, le Aziende riconosceranno al
Lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta per il tempo d’intervento, una
specifica indennità̀ giornaliera conforme ai valori in euro di cui alla Tabella 3)
seguente.
Tab. 3): Indennità di Reperibilità
Livello Da 8 a 16 ore* in
Giorno Feriale
Da 16 a 24 ore* in
Giorno di Riposo
aggiuntivo
12 ore* in Giorno
Festivo o Riposo
Settimanale
24 ore* in Giorno
Festivo o Riposo
Settimanale
C1
O.V. di 2° Cat. € 9,10 € 13,00 € 16,90 € 31,20
C2
O.V. di 3° Cat. € 8,40 € 12,00 € 15,60 € 28,80
D1 € 7,70 € 11,00 € 14,30 € 26,40
D2 € 6,66 € 10,00 € 13,00 € 24,00
* di reperibilità.
Il trattamento di reperibilità̀ è dovuto per il periodo nel quale il L avoratore, al di
fuori dell’orario ordinario di lavoro, si mantenga a disposizione telefonica per
poter effettuare tempestivamente un pronto intervento in caso di chiamata da parte
dell’Azienda o, nei casi previsti, di un Cliente/Utente. Le ore di viaggio, necessario
a raggiungere il luogo dell'intervento e di rientro, saranno retribuite con la
Retribuzione Oraria Normale.
Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale e il L avoratore in reperibilità
utilizzi mezzi pubblici di trasporto, ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio
mezzo privato per raggiungere il luogo dell'intervento, le spese di viaggio saranno
analiticamente rimborsate.
Le ore d’intervento effettuato in reperibilità̀, ivi comprese quelle c.d. "da remoto",
rientrano nel computo dell'orario di lavoro ordinario o straordinario, fermi
restando i limiti contrattuali di lavoro effettivo e deroghe , fatto salvo il
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363
riconoscimento, previo accordo tra Azienda e Lavoratore, di riposi compensativi.
Esso sarà̀ retribuito con le maggiorazioni previste dal presente CCNL per il lavoro
straordinario con riposo compensativo o lavoro straordinario diurno, notturno o
festivo.
Nel regime di reperibilit à̀ sono ammesse le deroghe al riposo giornaliero, con il
limite complessivo annuale di 24 (ventiquattro) giorni lavorativi, salvo diverso
Accordo di Secondo livello.
Il tempo di reperibilit à̀ può̀ coincidere con il tempo di riposo giornaliero e/o
settimanale, qualificando così come straordinario l’eventuale lavoro effettuato.
Il lavoratore in Reperibilità̀ con Indennità, impossibilitato all’intervento, ha l’onere
di provare tempestivamente all’Azienda l’impedimento sopravvenuto.
Tale impossibilit à all’intervento, quando sia connessa alla sfera privata del
Lavoratore e impedisca l’esecuzione degli interventi, ancorché giustificata, non
determinerà̀ il diritto alla relativa indennità̀ di reperibilità̀.
Art. 295 - Pronta Disponibilità
Con Accordo, le Parti ( Azienda e R.S.A.) potranno concordare l’obbligo, per i
Lavoratori interessati, di prestare la “pronta disponibilità”, a fronte di un’indennità
pari al 40% (quaranta per cento) dell’indennità di reperibilità prevista per il
rispettivo livello professionale.
La “pronta disponibilità” avverrà all’interno di turni periodici, che prevedono tale
istituto al di fuori dell’orario ordinario di lavoro del Lavoratore, per effettuare
interventi sussidiari e/o sostitutivi di un lavoratore in reperibilità, ma
eccezionalmente impossibilitato ad effettuare l’intervento richiesto ( per malattia,
infortunio, straordinaria concomitanza nelle chiamate richiedenti l’intervento
immediato o complessità dell’intervento che richieda due interventisti solo
eccezionalmente).
Art. 296 - Rimborso spese documentabili
Negli interventi effettuati in reperibilità o in pronta disponibilità, la sede di lavoro
in senso stretto coincide con il luogo ove il L avoratore si trova all’atto della
chiamata. Pertanto si stabilisce che, a fronte di una chiamata da parte dell’Azienda
o del Cliente seguita da intervento effettuato al di fuori del Comune di residenza,
in aggiunta alle Indennità di reperibilità o di pronta disponibilità, sia riconosciuto
il rimborso spese analiticamente indicate o , ricorrendone gli estremi, l’Indennità
di Trasferta.
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TITOLO LXII
CAMBIO D’APPALTO
Premessa
Nel lavoro subordinato, il rapporto fiduciario tra Datore di lavoro e Lavoratore è
un requisito essenziale, che non può essere costituito da un terzo, estraneo alle
Parti. Quindi, in linea di principio, deve escludersi il passaggio automatico del
personale da un’Azienda che ha perso un appalto ad altra che l’ha vinto.. Sono
proprio gli automatismi contrattuali nel subentro dei Lavoratori le cause principali
della continua diminuzione del corrispettivo degli appalti e della riduzione delle
valutazioni di gara al solo prezzo offerto dall’Azienda subentrante rispetto a quella
uscente, con conseguente uscita dal mercato di molte piccole Aziende.
Quale altra negativa conseguenza, vi è il premio ai datori meno rispettosi dei
principi di legalità nei rapporti di lavoro, che ben possono praticare i prezzi più
favorevoli.
Pertanto le Parti, consapevoli della cruciale importanza di conciliare la tutela dei
Lavoratori esistenti, con il rispetto dei principi di responsabilità, legalità e
correttezza, per il cambio di appalto hanno concordato la seguente disciplina, con
l’obiettivo di contemperare l’eventuale “clausola sociale” con la libertà di iniziativa
economica, le diverse organizzazioni e strategie aziendali del Subentrante.
Art. 297 - Cambio di appalto: procedibilità in presenza di clausola sociale
In presenza di clausola sociale, in occasione di cambio di appalto, a tutela
dell’occupazione esistente ed ogniqualvolta possibile, la Subentrante, prima di
assumere nuovo personale, dovrà proporre la nuova assunzione per le attività in
appalto, direttamente al personale ivi impiegato dall’Azienda Uscente, secondo
quanto stabilito nel presente Titolo.
In presenza di “clausola sociale”, la stessa dovrà essere contemperata con le
esigenze organizzative, produttive ed economiche qualora l’Azienda Subentrante:
a) abbia personale in esubero “vacante”, non espressamente assegnato ad altro
appalto e, quindi, da ricollocare nel rispetto dell’obbligo di repêchage;
b) oppure, abbia attivato le procedure di licenziamento per riduzione collettiva
di personale e nel semestre precedente all’acquisizione dell’appalto, abbia una
sospensione collettiva dal lavoro con o senza ricorso all’integrazione salariale;
c) oppure, nei casi di riduzione o modifica del servizio appaltato con
modificazione dei termini contrattuali.
Inoltre, tale clausola dovrà essere contemperata:
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o qualora l’appalto aggiudicato presenti volumi di servizi diversi ed
inferiori rispetto a quelli originariamente previsti dall’appaltatore e
gestiti dall’Uscente, tali per cui l’appalto potrà essere svolto
impiegando un numero inferiore di ore lavorative, il Subentrante
potrà proporre ai lavoratori che passano alle sue dipendenze un
contratto con un monte ore inferiore rispetto a quello previsto alle
dipendenze dell’Uscente;
o qualora non sia possibile il passaggio alle dipendenze della
Subentrante di tutti i lavoratori dell’Uscente impegnati sull’appalto, la
selezione avverrà sulla base di criteri oggettivi, applicabili in
concorrenza tra loro, quali l’anzinità di servizio, i carichi di famiglia,
la particolare esperienza o la specifica competenza professionale
certificata nell’esecuzione dei servizi oggetto di appalto.
Quanto sopra, contemperato dalle Parti Sociali nella procedura sindacale di cui ai
successivi articoli, nel rispetto della normativa vigente e della giurisprudenza in
riferimento ai casi concreti.
In tutti i casi in cui si verifichi l’inapplicabilità della presente procedura di cambio
d’appalto, le Parti concordano comunque che l’Azienda Subentrante esamini con
favore l’assunzione del personale già impiegato nell’Appalto alle condizioni
previste nel presente Titolo, con il duplice obiettivo di:
garantire la continuità e la qualità del servizio;
salvaguardare, per quanto possibile, i Lavoratori che già in esso erano
occupati.
Art. 298 - Cambio di appalto: comunicazione dell’Azienda Uscente - avvio della
procedura
In caso di cessazione di appalto, ogniqualvolta si verifichino le condizioni previste
al precedente articolo, l’Azienda Uscente, che abbia ricevuto disdetta e che ne
abbia l’interesse, normalmente almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della
scadenza dell’appalto stesso, dovrà comunicare formalmente all’Appaltante,
all’Azienda Subentrante, all’Associazione Datoriale di riferimento e
all’Organizzazione Sindacale sottoscrittrice il presente CCNL le seguenti
informazioni:
1) fornire un elenco, in base alle presenze effettuate, dei lavoratori che, negli
ultimi 6 (sei) mesi, siano stati integralmente impiegati direttamente
nell’appalto, precisando sommariamente le loro mansioni ed orari praticati, le
anzianità di servizio, eventuali titoli/patenti/abilitazioni richiesti e la
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formazione obbligatoria espletata dal personale ivi addetto, in particolare in
correlazione alle mansioni oggetto di appalto;
2) favorire la verifica e la selezione da parte dell’Azienda Subentrante del
personale presente nell’elenco dei Lavoratori interessati di cui al punto che
precede.
Art. 299 - Cambio di appalto: verifiche dell’Azienda Subentrante
L’Azienda Subentrante che ha acquisito l’appalto, ricevuta la comunicazione di cui
all’articolo che precede, avrà diritto di operare tra i lavoratori della lista di cui al
punto 1) del precedente articolo, tutte le ordinarie verifiche preassuntive al fine di
valutare la presenza dei requisiti ritenuti necessari per l’esecuzione
dell’appalto(formazione idonea, competenze specifiche ecc.)e di formulare a tali
lavoratori le proposte scritte di futura assunzione , comprendenti il dettaglio delle
condizioni offerte che saranno praticate nel rispetto del presente CCNL, ovvero:
tipologia contrattuale, mansioni analoghe rispetto a quelle espletate nell’Azienda
Uscente, indicazione del CCNL applicato, il livello d’inqu adramento e la
retribuzione lorda conformi al presente CCNL, eventuali indennità di mansioni
ed altre condizioni particolari ritenute utili.
Il lavoratore potrà sottoscrivere “ per accettazione” tali condizioni e, in tal caso,
dall’ultimo giorno dell’appalto, cesserà dall’Azienda Uscente, con nuova
assunzione nell’Azienda Subentrante dal primo giorno del nuovo appalto,
ritenendosi così reciprocamente assolti i reciproci obblighi sul preavviso
contrattuale.
Art. 300 - Cambio di appalto: garanzie contrattuali ed incontri sindacali
Al fine di garantire la corretta applicazione della procedura prevista nel presente
Titolo, le Parti interessate potranno tempestivamente attivare le seguenti garanzie:
l’Azienda Uscente : potrà farsi assistere dall’Associazione Datoriale di
riferimento e/o dal Professionista Delegato;
l’Azienda Subentrante : potrà farsi assistere dall’Associazione Datoriale di
riferimento e/o dal Professionista Delegato;
l’Organizzazione Sindacale sottoscrittrice il presente CCNL : dalla
comunicazione di cessazione dell’appalto di cui all’art. 298, potrà
promuovere appositi incontri sindacali con le Parti al fine di favorire, per
quanto possibile, il mantenimento dell’occupazione, anche attraverso
specifica Contrattazione di Secondo Livello e/o Accordi Individuali Assistiti;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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il Lavoratore: nello specifico, avrà diritto di far accertare dall’Organizzazione
Sindacale sottoscrittrice il presente CCNL, la rispondenza della proposta di
assunzione dell’Azienda Subentrante ai criteri previsti ai precedenti articoli,
così come potrà farsi assistere nell’intera fase di passaggio.
Art. 301 - Cambio di appalto: rifiuto del lavoratore
In caso di rifiuto del lavoratore all’assunzione presso l’Azienda Subentrante,
quest’ultima sarà esonerata dalla relativa unità di assunzione. Tale rifiuto può
risultare da comunicazione espressa del lavoratore o desumersi dall’omesso ed
ingiustificato adempimento agli obblighi pre -assuntivi entro l’avvio del servizio
aggiudicato o entro il termine prestabilito dalla Subentrante e comunicato al
lavoratore.
Art. 302 - Cambio di appalto: condizioni particolari
Condizioni particolari relative al cambio di appalto potranno essere stabilite dalla
Contrattazione Aziendale di Secondo livello dell’Azienda Subentrante, ma tali
condizioni non potranno comprimere i diritti contrattuali previsti da questo CCNL
per i lavoratori dell’Azienda Uscente.
Art. 303 - Cambio di appalto: tempi
Le Parti, al fine di garantire l’equilibrato esercizio dei diritti di tutti i soggetti
rappresentati, sottolineano l’importanza del rispetto dei tempi di preavviso nelle
comunicazioni, sia da parte dell’Appaltante verso l’Azienda Uscente, che
dell’Azienda Uscente verso la Subentrante, i Lavoratori e le Parti Sociali e
l’Azienda Subentrante nelle offerte di assunzione per i lavoratori dipendenti
dell’appalto stesso.
Per garantire la certezza dell’esecuzione delle attività ed il corretto avviamento dei
Lavoratori, in caso di comunicazione dell’Azienda Uscente inferiore a 10 (dieci)
giorni lavorativi, la Subentrante avrà diritto all’esonero dalla procedura del
presente Titolo, ferme restando le eventuali responsabilità in capo all’Appaltante
ove non avesse rispettato i termini minimi di preavviso dovuto.
Art. 304 - Cambio di Appalto: tutele ed armonizzazione
Al solo fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali, le Parti
convengono di stabilire che le clausole di salvaguardia di cui agli articoli precedenti,
essendo conformi a consolidati principi giurisprudenziali, siano applicabili a tutte
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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le Aziende, a prescindere dal CCNL da loro applicato, permettendo così ai
Lavoratori di poter usufruire delle predette regole di cambio appalto.
In caso però di previsioni contrattuali difformi, non “allineabili”, sempre al fine di
favorire il mantenimento dei livelli occupazionali, le Parti dovranno armonizzare
le clausole di salvaguardia di cui al presente Titolo con la diversa disciplina
contrattuale applicata dall’altra Azienda, mediante Accordo tra le RSA e i
Rappresentanti Datoriali di entrambe le Aziende.
Art. 305 - Cambio di appalto: Anzianità e Tutele Crescenti
In caso di licenziamento da parte dell’Azienda Subentrante di un Lavoratore già
proveniente dall’Azienda Uscente, l’anzianità di servizio sarà disciplinata secondo
la normativa vigente e in base alle particolari condizioni concordate in sede di
cambio di appalto, anche con Accordo di Secondo Livello.
Nota:
La presente disciplina dovrà essere applicata nel rispetto delle previsioni legali
vigenti in materia di cambio di appalto.
TITOLO LXIII
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
Premessa
Le Parti, già da tempo impegnate ad incrementare la sicurezza nei luoghi di lavoro,
accolgono con favore l’intervento normativo con il quale il legislatore, con Legge
17 dicembre 2021, n. 251, ha inteso dare una ferma risposta al crescente numero
di infortuni mortali in occasione di lavoro, modificando ed integrando ben
quattordici articoli del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c .d. Testo Unico
in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro).
A parere delle Parti sottoscrittrici, si è trattata di una vera e propria “mini riforma”,
più volte sollecitata ed orientata a migliorare il coordinamento dell’attività di
vigilanza, le attribuzioni degli organi preposti e la riformulazione del potere di
sospensione dell’attività d’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di
sicurezza, oltre che l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse
competenze in materia di vigilanza già attribuite alle Aziende Sanitarie Locali.
Il legislatore inoltre ha inteso ampliare le misure di prevenzione e protezione dagli
infortuni e dalle malattie professionali, implementando le attività formative e di
addestramento; la previsione dell’obbligo formativo a carico del datore di lavoro;
una migliore descrizione del ruolo del preposto con la previsione di più stringenti
funzioni di vigilanza e controllo, nonché la qualificazione degli organismi paritetici,
chiamati a dimostrare il possesso di precisi requisiti.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Riguardo la formazione in materia di salute e sicurezza, inoltre, è stata conferita
delega alla Conferenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome
affinché siano ridefiniti non solo le modalità di erogazione, la durata e i contenuti
minimi della formazione ma più in generale i contenuti degli Accordi già varati in
materia.
Ciò premesso, le Parti sottoscrittrici, principalmente attraverso l’Organismo
Paritetico confederale denominato “En.Bi.C. Sicurezza”, costituito
conformemente all’art. 2, comma 1, lett. ee), del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
intendono supportare le imprese aderenti nell’individuazione delle migliori
soluzioni tecnico organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute
e sicurezza sul lavoro, in conformità al dettato normativo ed implementando la
qualità ed il numero di prestazioni gratuite o convenzionali nonchè promuovendo
una sempre maggiore consapevolezza dei rischi professionali da parte dei
lavoratori.
Art. 306 - Igiene e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela
L'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008e s.m.i. indica le norme generali di prevenzione e
protezione, qui sintetizzate:
• la valutazione di tutti i rischi aziendali per la salute e sicurezza;
• la programmazione della prevenzione;
• l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo;
• il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro;
• la riduzione dei rischi alla fonte;
• la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
• la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
• il controllo sanitario dei lavoratori;
• l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti alla sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
• l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (anche attraverso l’Organismo
Paritetico ENBIC Sicurezza: www.enbicsicurezza.it);
• le istruzioni adeguate ai lavoratori;
• la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
• la partecipazione e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
sicurezza;
• la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di
codici di condotta e di buone prassi;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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• le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
• l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
• le regolari manutenzioni di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono
in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 307 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Datore
Oltre all'obbligo generale di attuare le misure necessarie alla tutela della sicurezza
dei lavoratori previste dall' art. 2087 cod. civ. , le norme vigenti in materia
prevedono specifici obblighi in capo al datore di lavoro, al fine di prevenire gli
infortuni e garantire la salute sul luogo di lavoro (art. 18 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Il Datore di lavoro ha i seguenti obblighi che non potrà delegare:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo
documento (D.V.R.);
b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dai rischi.
Il Datore di lavoro e il Dirigente devono:
nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza
sanitaria;
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi;
nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale
(cd. D.P.I.);
limitare l'accesso alle zone a grave rischio solo ai lavoratori che abbiano
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento;
richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni
aziendali sulla sicurezza;
inviare i lavoratori alla visita medica dal Medico Competente, entro le
scadenze previste;
nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al Medico
Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione;
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
371
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della
salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in
una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato;
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della
salute;
consegnare tempestivamente copia del Documento di valutazione dei rischi al
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi in caso di appalti;
comunicare all'INAIL, a fini statistici ed informativi, gli infortuni avvenuti sul
lavoro;
consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti;
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed
immediato;
in caso di appalto/subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di
riconoscimento, esposta e visibile;
nelle unità produttive con più di 15 (quindici) lavoratori, convocare almeno
una volta all’anno la riunione periodica dei soggetti della sicurezza aziendale
(art. 35 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
aggiornare le misure di prevenzione;
comunicare in via telematica all'INAIL, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria
non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
di idoneità.
Art. 308 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche
e responsabilità civile
L'inosservanza dell'obbligo posto dall'art. 2087 c.c. costituisce un inadempimento
contrattuale e determina l'obbligo al risarcimento del danno, ogniqualvolta esista
un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cautela omessa.
Art. 309 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche
e responsabilità penale
La mancata osservanza delle norme sull'igiene e la sicurezza integra gli estremi di
reato ogniqualvolta si configuri la fattispecie prevista da:
• art. 437, codice penale: “ Rimozione od omissione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro”;
• art. 451, codice penale: “Omissione colposa di cautele o difese contro disastri
o infortuni sul lavoro”;
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• art. 589, comma 2, codice penale:“Omicidio colposo”;
• art. 590, comma 3, codice penale:“Lesioni personali colpose”.
Queste le sanzioni previste:
• art. 68, D.Lgs. 81/2008 “per il datore di lavoro e il dirigente;
• art. 87, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro, del dirigente, del
noleggiatore e del concedente in uso”;
• art. 159, D.Lgs. 81/2008“per i datori di lavoro e i dirigenti”;
• art. 165, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 170, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 178, D.Lgs. 81/2008“a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 219, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 262, D.Lgs. 81/2008 “per il datore di lavoro e il dirigente”;
• art. 282, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”.
Art. 310 - Igiene e sicurezza sul lavoro: delega di funzioni
L’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 introduce la disciplina legislativa della delega per
le funzioni previste all’art. 307 del CCNL (con esclusione di quelle previste ai punti
a) e b) del medesimo articolo ). Il datore di lavoro può delegare, con atto scritto
avente data certa, alcuni suoi obblighi o funzioni, senza con ciò far venire meno
l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle
funzioni a lui trasferite. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva
pubblicità.Come precedentemente riportato (punti a) e b) dell’art. 307), non sono
delegabili:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento
di valutazione (art. 28 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
b) la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi (art. 17 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Art. 311 - Igiene e sicurezza sul lavoro: assenza del Documento di Valutazione dei
Rischi
In assenza del Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto solo “ D.V.R.”,
di cui all’art. 28 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle sanzioni penali previste,
il Datore di lavoro non potrà partecipare alle gare di appalto e stipulare i seguenti
contratti di lavoro:
• Lavoro a Tempo Determinato;
• Lavoro Intermittente;
• Lavoro in Somministrazione;
• Lavoro in Apprendistato.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Art. 312 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Lavoratore ( è
opportuno pubblicizzarli mediante esposizione)
Ogni lavoratore deve:
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008);
contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché
i Dispositivi di sicurezza;
utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a disposizione
dal Datore;
segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei Dispositivi di cui
sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
proprie competenze e possibilità e, fatto salvo l'obbligo di cui al successivo
punto, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i Dispositivi di sicurezza o
di segnalazione o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di
competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
datore di lavoro;
sottoporsi ai controlli sanitari.
Art. 313 - Igiene e sicurezza sul lavoro: diritti del Lavoratore
Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle
condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e
l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del
Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica,
dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
I Lavoratori hanno diritto di ottenere dall’Azienda la formazione prevista dagli
articoli 36, 37 e 43 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.
A norma dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., la formazione dovrà essere erogata
tramite l’Organismo Bilaterale di riferimento (ENBIC Sicurezza:
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
374
www.enbicsicurezza.it) o dalle strutture regionalmente convenzionate su
programmi certificati dall’Ente.
Si ricorda che, a norma dell’art. 55 del D.Lgs 106/2009, l’accertamento della
mancata formazione comporta l’arresto da 2 (due) a 4 (quattro) mesi o l’ammenda.
Art. 314 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: compiti, diritti, poteri,
permessi e formazione
Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la
sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e
all’evacuazione dei luoghi di lavoro e sulla designazione del medico
competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle
sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti,
all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie
professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e l’esito delle indagini
ambientali effettuate;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista
dall'art. 37 del medesimo Decreto Legislativo (anche tramite l’Organismo
Paritetico ENBIC Sicurezza: www.enbicsicurezza.it);
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35, D.Lgs. 81/2008;
k) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di lavoro o dai dirigenti
e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la
salute durante il lavoro.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza alcuna perdita di retribuzione,
nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli, anche tramite l'accesso a dati pertinenti contenuti in applicazioni
informatiche. Non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria
attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
Rappresentanze Sindacali.
Le Organizzazioni Sindacali sottoscrittici il presente CCNL si attiveranno per la
costituzione in ogni realtà aziendale della Rappresentanza dei Lavoratori mediante
elezione diretta da parte dei Lavoratori stessi, con diritto al voto attivo e passivo di
tutti i lavoratori partecipanti che prestino la loro attività a norma dell’art. 4 del D.
Lgs. 81/2008.
Le elezioni dovranno avere luogo durante l’orario di lavoro e senza pregiudizio per
la sicurezza delle persone, dei beni e degli impianti e in modo da garantire quanto
essenziale all’attività lavorativa.
Prima dell'elezione, i lavoratori nomineranno al loro interno il Segretario, che
provvederà a redigere il verbale dell’elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal Segretario al Datore di lavoro.
Risulterà eletto il Lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi,
purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile.
Ai sensi del 7° comma dell’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, il numero minimo dei
rappresentanti per la sicurezza è di un Rappresentante nelle aziende sino a 200
lavoratori.
Nel caso di dimissioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, lo stesso
sarà sostituito dal primo dei non eletti.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai
lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell'ambito
territoriale o del comparto produttivo (R.L.S. Territoriale), secondo quanto
previsto dall'articolo 48 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche attraverso l’Organismo
Paritetico ENBIC Sicurezza (www.enbicsicurezza.it).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per l’espletamento dei suoi
compiti, avrà a disposizione, nelle Aziende fino a 10 dipendenti, 16 ore di permesso
retribuito annuo, mentre nelle Aziende con oltre 10 dipendenti, 24 ore di permesso
retribuito annuo.
Resta inteso che, in caso di necessità o emergenze o, su richiesta, il Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza potrà disporre dell’ulteriore tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico, salvo il coordinamento con le altre figure competenti
incaricate alla Sicurezza, con diritto a percepire la normale retribuzione.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
376
La formazione del R.L.S. dovrà essere conforme alle previsioni di cui all’art. 37
del D.Lgs. 81/2008 e all’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
I costi per la formazione del R.L.S., e dei relativi aggiornamenti, saranno posti
interamente a carico del Datore di lavoro.
Tenuto conto delle previsioni introdotte dall’Accordo Stato -Regioni del 7 luglio
2016, relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi
formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione,
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la
“formazione base” per i R.L.S./R.L.S.T. ed i successivi corsi di aggiornamento
potranno essere erogati anche in modalità e-learning, anche attraverso
l’Organismo Paritetico ENBIC Sicurezza.
A tal fine, la formazione dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel
predetto Accordo Stato -Regioni del 7 luglio 2016, in termini di requisiti
organizzativi, tecnici e didattici che, in sintesi, si riportano di seguito.
Requisiti e Specifiche di carattere organizzativo
Il soggetto formatore del corso dovrà:
• essere soggetto previsto al punto 2 (“Individuazione dei soggetti formatori e
sistema di accreditamento”) dell’Allegato A dell’Accordo Stato -Regioni del 7
luglio 2016;
• essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione
dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologia e del
monitoraggio continuo del processo (LMS - Learning Management System);
• garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e
tecnica della formazione e -learning, quali: responsabile/coordinatore
scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale
tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della
piattaforma);
• garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente, in
modo da assicurare costantemente l’assistenza, l’interazione, l’usabilità e
l’accessibilità (supporto tecnico e didattico).
Requisiti e Specifiche di carattere tecnico
Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della
formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:
• lo svolgimento e il comportamento delle attività didattiche di ciascun ente;
• la partecipazione attiva del discente;
• la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la
durata;
• la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in
Learning Objects (LO);
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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• la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
• le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e
finali, realizzabili anche in modalità e-learning.
Requisiti e Specifiche di carattere didattico
Il progetto formativo deve rispondere ad una serie di requisiti, quali:
• conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle
specifiche e ad eventuali standard di riferimento;
• coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e
delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi
formativi;
• pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione
nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal
punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare
riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel
contesto dell’organizzazione aziendale.
Con riferimento alle previsioni di cui all’allegato V del citato Accordo Stato -
Regioni del 7 luglio 2016, le Parti individuano nella forma del colloquio e/o del
test una valida modalità di valutazione della formazione del R.L.S.
Per tutto quanto non precisato, si rinvia alla normativa legale vigente in materia.
Art. 315 - Il Preposto - In relazione alla previsione di cui all’articolo 18 comma 1,
lett. b -bis, nel testo risultante dalla modifica di cui alla legge n. 215/2021, con
riferimento alle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 da parte del Preposto, le
Parti prevedono l’introduzione di uno specifico emolumento finalizzato a
qualificare economicamente lo svolgimento dell’attività richiesta, fondamentale in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Tale emolumento dovrà considerarsi minimo e, in sede aziendale, a seconda delle
dimensioni, classificazioni di pertinenza e dei rischi, le Parti potranno adeguarlo
agli effettivi fabbisogni richiesti dall’incarico di Preposto e alle responsabilità
correlate.
Per tutto quanto sopra, le Parti, anche tenuto conto della normativa di nuova
introduzione, hanno concordato l’emolumento minimo mensile da riconoscere al
Preposto, pari al 5% della sua P.B.N.C.M. per ogni mese prestato con tale
Incarico. A tal fine, alle frazioni di mese si applicherà lo stesso criterio per la
maturazione dei ratei di tredicesima. Pertanto, le frazioni di mese con incarico di
Preposto superiori a 14 giorni, si considereranno come mese intero, con il
conseguente diritto del Preposto a ricevere l’emolumento minimo del 5% della
sua Retribuzione Mensile Normale.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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L’indennità del Preposto di cui al presente articolo, essendo correlata ad una
funzione specifica, variabile nel tempo, sarà ininfluente ai fini della determinazione
delle retribuzioni indirette, differite e del T.F.R. Unica eccezione è rappresentata
dalle ferie, ove in tale periodo il Preposto avrà comunque diritto a ricevere
l’indennità di cui al presente articolo.
Essa sarà pertanto riconosciuta nel corpo del cedolino paga.
Alla formale cessazione dell’incarico di Preposto, cesserà anche il relativo
emolumento.
Infine, le Parti aziendali potranno prevedere anche apposita copertura assicurativa
in funzione delle attività e responsabilità del Preposto.
Art. 316 - Igiene e sicurezza sul lavoro: poteri di controllo e promozione dei
lavoratori
Ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante i loro
Rappresentanti della Sicurezza, hanno diritto:
di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali;
di promuovere la ricerca, l'elaborazione, e l'attuazione di tutte le misure idonee
a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica;
verificare che in azienda siano istituiti i registri e le raccolte dati previsti dalle
leggi vigenti, in riferimento alle attività aziendalmente svolte.
Art. 317 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sanzioni
La violazione delle norme fissate in materia di igiene sul lavoro e per la
prevenzione degli infortuni, a prescindere dalla circostanza che ne sia derivato o
meno un infortunio ai lavoratori, si configurano quali reati ( art. 55 D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.).
Sono anche previste sanzioni per il Dirigente, il Preposto e per i Lavoratori, per le
quali si rinvia al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 318 - Igiene e sicurezza sul lavoro: Asseverazione
L’Organismo Paritetico Nazionale Confederale “OPNC -ENBIC Sicurezza”,
attraverso apposite Convenzioni con Società in possesso dei requisiti legali previsti,
svolgerà le attività di asseverazione dell’adozione e dell’efficace attuazione del
modello di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30 del D. Lgs
81/2008 e s.m.i.
In seguito a positiva verifica dell’Organo Tecnico, “OPNC - ENBIC Sicurezza”
rilascia all’Azienda che stipula il contratto di asseverazione, il relativo Attestato,
con conseguente esonero della responsabilità amministrativa da parte della
Società. Per maggiori informazioni ed eventuali richieste di attivazione, si rinvia al
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
379
sito dell’ENBIC ( www.enbic.it) o dell’Organismo Paritetico Nazionale
Confederale “ENBIC Sicurezza” (www.enbicsicurezza.it).
L’Organismo Paritetico Nazionale Confederale potrà delegare gli Organismi
Paritetici Territoriali al rilascio delle asseverazioni sulla base di apposito
regolamento.
TITOLO LXIV
CODICE DISCIPLINARE:
DIRITTI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 319 - Diritti del Lavoratore: rispetto della persona
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro
improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi
discriminazione basata sul sesso , sull’orientamento sessuale, sulla provenienza e
sulle opinioni o, comunque, lesiva della dignità personale. Convengono, quindi,
anche di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da
adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D. Lgs. 145 del 30 maggio
2005.
In particolare, sono considerate come molestie sessuali quei comportamenti
indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o
comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice
o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo.
L’Azienda è chiamata a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il
verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali
e a promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona, con
particolarissima attenzione agli eventuali lavoratori minori d’età.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti
convengono di affidare all’Osservatorio Nazionale ENBIC la facoltà di analizzare
la problematica, con particolare riferimento all’individuazione delle condizioni di
lavoro o dei fattori organizzativi che possono determinare l’insorgenza di situazioni
persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alle Parti firmatarie il
presente CCNL per prevenire tali situazioni.
Art. 320 - Diritti del Lavoratore: decadenza e prescrizioni
1) Termini di Decadenza Contrattuale
Qualsiasi reclamo sulla retribuzione deve essere presentato dal Lavoratore in
forza, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla consegna del Prospetto Paga
e, comunque, entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Tale termine di decadenza contrattuale, per essere applicato dovrà essere
espressamente indicato nella lettera di assunzione sottoscritta dal lavoratore
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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ovvero, per il personale già in forza, specificato mediante Accordo individuale
e/o integrazione della lettera di assunzione . Le parti di retribuzione non
contestate dovranno comunque essere pagate al Lavoratore alla naturale
scadenza.
2) Termini correlati al periodo di comporto : in caso di malattia, il Lavoratore
avrà diritto a richiedere per iscritto all’Azienda l’indicazione del periodo di
comporto maturato e usufruito, al fine di essere messo in condizioni di
valutare correttamente l’eventuale recesso aziendale. Di conseguenz a,
l’Azienda, dovrà rispondere per iscritto a tale richiesta del dipendente, di
norma entro una settimana lavorativa.
Al fine di garantire il corretto esercizio da parte del Lavoratore dei suoi diritti
contrattuali e legali, si ricorda che nel rapporto di lavoro sono presenti molti
termini di decadenza e/o di prescrizione quali, ad esempio, in materia di
crediti di lavoro, di T.F.R., di licenziamenti e impugnazioni dei contratti, di
omissioni contributive ecc.
Pertanto, in caso di interesse specifico, le Parti in epigrafe invitano il
Lavoratore ad una verifica attenta dei propri diritti nel rispetto di tali termini,
anche mediante l’assistenza dell’Organizzazione Sindacale sottoscrittrice il
presente CCNL o del Patronato di riferimento ENCAL, anche con verifiche
periodiche dei versamenti contributivi.
Art. 321 - Diritti del Lavoratore: precisazione del potere gerarchico
L’Azienda avrà cura di mettere il Lavoratore in condizioni di evitare possibili
equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a
rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a osservare le disposizioni.
L’Azienda deve, inoltre, comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le
mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
Art. 322 - Diritti del Lavoratore: correttezza ed educazione
In armonia con la dignità del Lavoratore, il Datore di lavoro e i suoi Preposti
impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione ed urbanità.
Dovranno essere perciò evitati comportamenti inopportuni, offensivi ed insistenti,
deliberatamente riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la conseguenza di
determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti,
anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la
modifica delle sue condizioni di lavoro.
Art. 323 - Diritti del Lavoratore: tutela Assicurativa e Previdenziale di Legge e
Tutele Integrative
L’Azienda dovrà versare i premi e le contribuzioni obbligatorie INAIL e INPS
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381
previste dalla Legge (artt. 2114 e 2115 c.c.) e, quando applicabile, la Polizza
sanitaria del presente CCNL.
L’Azienda dovrà inoltre versare regolarmente all’En.Bi.C. le contribuzioni previste
per il funzionamento del sistema contrattuale (Gestione Ordinaria) e per
l’Assistenza Integrativa al S.S.N. e per Caso morte/infortunio (Gestione Speciale).
Inoltre, per effetto dell’art. 287, il Lavoratore avrà diritto di cedere, in tutto o in
parte, il saldo positivo della Banca delle Ore o dei permessi retribuiti o le ferie
maturate eccedenti le 160 ore, ai lavoratori dipendenti dello stesso Datore di
lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le
particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti.
Art. 324 - Diritti del Lavoratore: Visite mediche preventive e periodiche
Il Datore di Lavoro, a fronte dei rischi individuati nel D.V.R., ai fini della tutela
dei lavoratori indicati dal Medico Competente, provvederà a sottoporli alle
previste visite mediche preventive e periodiche.
Art. 325 - Diritti del Lavoratore: Indumenti e attrezzi di lavoro
Nel caso in cui sia fatto obbligo al Lavoratore d’indossare divise o indumenti, la
relativa spesa sarà a carico dell’Azienda. Parimenti, sarà a carico dell’Azienda la
spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni
di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Azienda è, inoltre, tenuta a fornire i mezzi e gli strumenti necessari per
l’esecuzione della prestazione lavorativa.
TITOLO LXV
CODICE DISCIPLINARE:
DOVERI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 326 - Doveri del Lavoratore: diligenza
Il Lavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta,
nell’interesse aziendale. Deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e la
disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai suoi collaboratori, dai quali
gerarchicamente dipende.
Il Lavoratore è altresì tenuto all'osservanza delle norme impartite mediante
affissione nei locali di lavoro, ovvero pubblicate nei sistemi Intranet aziendale o
simili. Inoltre, egli deve osservare le disposizioni del presente CCNL, avere cura
dei locali e di tutto quanto a lui affidato ( mobili, attrezzi, macchinari, utensili,
strumenti ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni imputabili a sua
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti
in questione.
Art. 327 - Doveri del Lavoratore: fedeltà
Il prestatore di lavoro non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in
concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione o
ai metodi di produzione, commercializzazione o sevizio, o farne uso in modo da
poter recare ad esso pregiudizio (art. 2105 c.c.).
Salvo che sia diversamente disposto dall’organizzazione del lavoro, il Lavoratore
non può acquisire elenchi di clienti/fornitori, prezzi, fatturato, ecc., né utilizzarli
per proprio o altrui conto.
Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 328 - Doveri del Lavoratore: collaborazione
Il Lavoratore:
a. deve prestare la sua opera con specifica collaborazione, prevenendo e
risolvendo, per quanto di sua competenza, le difficoltà e i problemi sul lavoro;
b. deve osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro nel rispetto del
potere organizzativo, disciplinare e degli usi aziendali, delle norme di Legge
vigenti e del presente CCNL;
c. deve collaborare con i colleghi e con i superiori per concorrere a garantire,
per quanto gli è possibile, i risultati positivi dell’attività;
d. ha l’obbligo di ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni
formali aziendali, accusandone ricevuta;
e. per il dovere di collaborazione, non può rifiutare di svolgere il lavoro
straordinario o i regimi di flessibilità richiesti dall’Azienda per ragioni
obiettive, salvo casi documentati di forza maggiore;
f. deve comunicare all’Azienda ogni cambiamento rilevante ai fini del rapporto
di lavoro, in particolare quelli relativi a:
o domicilio e residenza, sia durante il servizio che durante le assenze;
o indirizzo di posta elettronica personale, se utilizzata per la
trasmissione dei Cedolini paga e delle Comunicazioni aziendali;
o mutamento nello Stato di famiglia, che modifichi la misura degli
assegni familiari o di altre competenze;
o stato di gravidanza non oltre il settimo mese in cui venisse a trovarsi
la Lavoratrice.
Art. 329 - Doveri del Lavoratore: riservatezza
Il Lavoratore è tenuto al segreto professionale e, dall’assunzione, s’impegna a
mantenere il suo obbligo di riservatezza e a non rivelare o divulgare a terzi in alcun
modo, direttamente o indirettamente, fatti o informazioni di ogni genere di cui
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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avrà conoscenza nell’esercizio delle proprie mansioni.
In particolare, ma senza che ciò s’intenda esaustivo, non potrà rivelare
informazioni, dati e documenti che siano relativi all’organizzazione, ai metodi e
procedimenti, al sapere tecnico e tecnologico, ai progetti, ai metodi commerciali,
alle strategie di vendita, alla Clientela e, più generalmente, ogni informazione
riguardante l’Azienda, così come eventuali altre realtà di Gruppo.
Inoltre, il Lavoratore s’impegna, per tutta la durata del rapporto di lavoro e
dell’eventuale Patto di non Concorrenza, a non utilizzare personalmente o per
conto di terzi, le conoscenze da lui acquisite in ragione delle sue mansioni o per la
sua appartenenza all’Azienda. La violazione dell’obbligo di riservatezza da parte
del Lavoratore darà diritto all’Azienda di esigere l’integrale risarcimento dei
documentati danni causati alla stessa.
Art. 330 - Doveri del Lavoratore: Esclusività della prestazione
Per tutta la durata del rapporto di lavoro, il Lavoratore s’impegna nei confronti
dell’Azienda a prestare la propria attività lavorativa in via esclusiva per quest’ultima
e a non accettare incarichi, per conto di terzi o prestare la propria attività presso
una qualunque altra azienda, ancorché non retribuita, salvo preventiva formale
autorizzazione dell’Azienda da cui dipende.
Art. 331 - Doveri del Lavoratore: correttezza
Il Lavoratore deve astenersi dall’assumere impegni e dallo svolgere attività che
siano in contrasto con i doveri e gli obblighi derivanti dal vincolo fiduciario
instaurato con l’Impresa; deve astenersi da azioni che siano in contrasto con
l’obbligo di correttezza e riservatezza.
Inoltre, il Lavoratore deve utilizzare le dotazioni informatiche e telefoniche e, più
in generale, i mezzi forniti dall’Azienda, nei limiti d’uso prescritti dal Datore di
lavoro.
Art. 332 - Doveri del Lavoratore: educazione
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione
aziendale, saranno improntati a reciproca educazione.
Il Lavoratore ha il dovere di presentarsi al lavoro con vestiario ordinato e pulito e
di usare modi cortesi nei riguardi dei Colleghi, della Clientela e dei Terzi che, per
qualsiasi motivo, intrattengano rapporti con l’Azienda.
Art. 333 - Doveri del Lavoratore: rispetto dell’orario di lavoro
Il Lavoratore deve osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte
dall’Azienda per il controllo delle presenze. Il Lavoratore che non avrà fatto la
regolare registrazione del tempo lavorato, nei modi previsti dall’Azienda, sarà
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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considerato “ritardatario” e, quando non potrà far constatare in modo sicuro la sua
presenza nel luogo di lavoro, sarà considerato “assente”.
Art. 334 - Doveri del Lavoratore: Sorveglianza Sanitaria
Qualora vi sia l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria, il Lavoratore non potrà rifiutare
di sottoporsi alle visite mediche preventive e periodiche ed agli accertamenti
sanitari disposti dal Medico Competente (art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Il Lavoratore non potrà rifiutarsi di ricevere l’informazione e la formazione
prevista dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come di effettuare le
previste verifiche di apprendimento.
Art. 335 - Doveri del Lavoratore: giustificazione assenze
Le assenze, salvo il caso di provato impedimento, devono essere normalmente
giustificate prima dell’inizio del turno di lavoro. In caso di eccezionali difficoltà,
devono essere comunicate entro le prime 4 (quattro) ore dall'inizio o dalla
continuazione dell'assenza stessa. In caso di mancata comunicazione e della prova
dell’impedimento, l’assenza sarà considerata a tutti gli effetti ingiustificata, con
diritto dell’Azienda ad instaurare un procedimento disciplinare. Inoltre,
indipendentemente dall’attivazione di tale procedimento disciplinare, il
Lavoratore, per la durata dell’assenza ingiustificata, perderà il diritto alla
retribuzione diretta, differita e alla corrispondente quota del T.F.R. , nei modi
previsti al successivo articolo.
Art. 336 - Trattenute per assenze ingiustificate o non retribuite
A fronte di assenze ingiustificate, di sciopero, di brevi permessi non retribuiti ( le
aspettative non retribuite hanno autonoma regolamentazione ) o di sospensione
disciplinare, il Datore di lavoro tratterà, nel mese di competenza, le quote orarie
ordinarie corrispondenti all’assenza ingiustificata, incrementate del valore
convenzionale del 25% (venticinque percento) , in modo da permettere, alla
naturale scadenza, la normale erogazione al Lavoratore dell’indennità di ferie,
della tredicesima mensilità, del T.F.R. e dei permessi retribuiti.
Art. 337 - Doveri del Lavoratore: entrata e uscita
Il ritardatario sarà ammesso al lavoro solo con preventivo permesso del proprio
Responsabile o alle diverse condizioni rese note dall’Azienda per tutti i Dipendenti
o loro Categorie o Mansioni. Al ritardatario, il conteggio delle ore di lavoro sarà
effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro
che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15
minuti o oltre 15 e fino a 30.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio della sede di lavoro (stabilimento,
sede, cantiere, reparto, ufficio ecc.).
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Art. 338 - Doveri del Lavoratore: Visite d’inventario e di controllo
Il Lavoratore non potrà rifiutare la visita d’inventario degli oggetti, strumenti,
utensili o programmi affidatigli.
Le visite personali di controllo sul Lavoratore potranno essere effettuate solo ai
sensi dell'art. 6 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Art. 339 - Doveri del Lavoratore: Indumenti e attrezzi di lavoro
Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua
disposizione, senza apportarvi alcuna modifica, se non dopo aver richiesto ed
ottenuto la relativa autorizzazione aziendale.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata dal Lavoratore, previa
contestazione formale dell’ addebito, darà all’Azienda il diritto di rivalersi sulle
competenze dello stesso per il danno provato da essa subito. In caso di risoluzione
del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi, programmi e strumenti ricevuti
in dotazione temporanea dovranno essere riconsegnati al personale incaricato. In
caso di smarrimento delle suddette dotazioni per scarsa diligenza, il Lavoratore è
tenuto a provvedere personalmente alla loro sostituzione o al rimborso.
Art. 340 - Patto di non concorrenza
Ove sia pattuita la limitazione dell'attività del Lavoratore per il tempo successivo
alla risoluzione del rapporto, essa sarà regolata a norma dell'art. 2125 c.c. In caso
di violazione del Patto di non concorrenza, l’Azienda avrà diritto alla ripetizione
del corrispettivo riconosciuto a tale titolo, oltre all’eventuale risarcimento del
danno documentato.
Art. 341 - Norme Speciali
Oltre che al presente CCNL, i lavoratori, nell'ambito del rapporto di lavoro,
dovranno uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla
Direzione, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti
al Lavoratore dalla Legge, dal presente Contratto e dagli altri Accordi vigenti.
Le norme disciplinari dovranno sempre essere portate a conoscenza del
Lavoratore mediante affissione o con comunicazioni recanti data certa mediante
sottoscrizione del destinatario.
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TITOLO LXVI
CODICE DISCIPLINARE:
DIVIETI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 342 - Divieti del Lavoratore Dipendente
1) Il Lavoratore non può interrompere l’orario di lavoro, senza autorizzazione
della Direzione.
2) Vi è espresso divieto di: fare variazioni non autorizzate ai cartellini
marcatempo o altre metodologie di rilevazione delle ore lavorate; ritirare o
tentare, in qualsiasi modo, di ritirare cartellini, badge o medaglie di un altro
lavoratore; alterare le indicazioni dell'orologio di controllo dei tempi di lavoro.
3) Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso,
non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nell’ambiente di lavoro
in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
4) Il Lavoratore licenziato o sospeso non può accedere agli ambienti di lavoro,
se non è stato preventivamente autorizzato dalla Direzione.
5) Il Lavoratore non deve presentarsi al lavoro sotto l’effetto di sostanze eccitanti,
psicotrope, stupefacenti o alcoliche e non può assumere tali sostanze ( birra
compresa) durante il lavoro.
6) È vietato fumare in tutti i luoghi di lavoro, così come utilizzare durante il
lavoro, salvo il caso di emergenze familiari o personali, propri apparecch i
elettronici quali: cellulare, tablet, iPod e simili.
7) Il Lavoratore non può introdurre in Azienda bagagli o effetti personali, salvo
che siano strettamente attinenti al suo lavoro o a sue personali e dimostrate
necessità.
8) Il Lavoratore non potrà prestare la propria opera presso Datori diversi da
quello in cui è regolarmente assunto, salvo la concordata composizione del
tempo pieno per i lavoratori a tempo parziale o, sempre previo accordo con
l’Azienda, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento
economico.
9) Nell’ambiente di lavoro non sono consentite: collette, raccolte di firme e
vendita di biglietti e di oggetti, oltre i limiti previsti dalla legge n. 300/1970. Il
mancato rispetto di tali divieti configura “inadempimento contrattuale”, con
diritto datoriale di attivare il procedimento disciplinare previsto dal presente
CCNL.
10) Il Lavoratore deve astenersi dall’estrarre copie di dati, archivi e simili, senza
preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda.
In caso di mancato rispetto dei divieti da parte del Lavoratore, l’Azienda attiverà i
procedimenti e le sanzioni disciplinari previsti nel seguente Titolo.
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TITOLO LXVII
CODICE DISCIPLINARE: POTERI DEL DATORE DI LAVORO
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 343 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
A. Controlli c.d. “difensivi”
Come previsto dall’attuale art. 4 della Legge n. 300 del 1970, per la tutela del
patrimonio aziendale o per la sicurezza del lavoro, potranno essere installati
impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, esclusivamente previo Accordo
collettivo stipulato tra Datore di lavoro e la RSA/RST o previa Autorizzazione
dell’I.T.L. competente.
In assenza di Accordo Collettivo o Autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale
del Lavoro, a fronte di eventuali impianti di controllo, saranno applicate le
sanzioni penali previste dalla Legge.
B. Controllo da strumenti necessari per rendere la prestazione
Per l’installazione e/o l’impiego degli strumenti utilizzati per rendere la
prestazione lavorativa, per quelli di registrazione degli accessi e delle presenze
o richiesti da esigenze organizzative o di servizio, non sarà necessario il
preventivo Accordo o Autorizzazione.
L’utilizzo ai fini disciplinari delle informazioni raccolte mediante tali strumenti
potrà,però,avvenire solo a condizione che sia stata data al Lavoratore e alla
RSA/RST adeguata informazione dei modi d'uso e di controllo . Le Aziende
dovranno recepire la presente disciplina con apposita comunicazione interna,
in modo da adattarla alle concrete esigenze di tutela dei Lavoratori e del
servizio, anche in funzione dello sviluppo tecnologico presente presso
l’impresa.
In caso di utilizzo dei dati acquisiti senza preventiva informazione ai lavoratori,
vi sarà nullità del procedimento disciplinare e saranno applicabili le sanzioni,
anche penali, previste dalla Legge.
C. Norme comuni
Le informazioni raccolte mediante gli impianti e gli strumenti di cui alle
precedenti lettere A. e B., saranno utilizzabili anche a tutti i fini connessi al
rapporto di lavoro (motivi disciplinari, erogazione di premi, ecc.), purché vi
siano state le dovute informazioni, siano stati rispettati i principi di correttezza,
pertinenza, non eccedenza del trattamento e non siano attuate forme di
sorveglianza discriminatorie o anche solo potenzialmente persecutorie, così
come disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Art. 344 - Poteri del Datore di lavoro: Potere Disciplinare
Il mancato rispetto dei doveri da parte del personale, comporta il diritto del Datore
di contestare le infrazioni, sentire il Lavoratore a difesa e adottare gli eventuali
provvedimenti disciplinari, in funzione della gravità delle infrazioni o mancanze,
dell’eventuale recidiva (purché, a norma dell’art. 7, L. 300/1970, commessa entro
i due anni successivi alla precedente sanzione ) e delle circostanze concomitanti.
Lo scopo delle sanzioni disciplinari deve essere, per quanto possibile,
“conservativo” al fine di recuperare i corretti comportamenti: per tale motivo, in
generale le sanzioni dovranno essere progressive.
Per quanto precede, la recidiva assume particolare gravità, con conseguente
aggravamento anche delle sanzioni specifiche.
Per la disciplina dettagliata del procedimento disciplinare si rinvia ai successivi
articoli.
Art. 345 - Poteri del Datore di lavoro: Contestazione e Sanzione Disciplinare
A. Contestazione disciplinare
Ai fini dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari diversi dal rimprovero
verbale, sarà sempre necessario formulare la preventiva contestazione formale
dell’addebito al Lavoratore e sentirlo a sua difesa. Tale comunicazione dovrà
essere fatta per iscritto e dovrà contenere, oltre alla sommaria descrizione dei
fatti disciplinarmente rilevanti, l’indicazione di tempo e di luogo
dell’infrazione, precisando la norma contrattuale e/o legale che si presume
essere stata violata.
Il Lavoratore avrà il diritto di presentare le proprie controdeduzioni o
giustificazioni entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla ricezione della
contestazione e, eventualmente, di chiedere di essere ascoltato dal Datore di
lavoro, anche facendosi assistere da un suo delegato. Tale richiesta dovrà
essere tempestiva, in modo che l’incontro normalmente avvenga entro il
termine a difesa di 10 (dieci) giorni di calendario.
B. Integrazione alla contestazione disciplinare
Rispettando il medesimo iter previsto per la contestazione disciplinare ( cfr.
precedente punto A.), il Datore di lavoro potrà formulare un’integrazione alla
contestazione disciplinare solo per fornire al Lavoratore precisazioni e
chiarimenti sui fatti già formalmente contestati. Tale integrazione dev’essere
motivata e ragionevole e deve limitarsi a presentare circostanze di dettaglio o
prove inerenti ai fatti già contestati che sono, ne llo stesso procedimento
disciplinare, immodificabili.
Tale integrazione alla contestazione disciplinare, quindi, non instaura un
nuovo procedimento disciplinare e, pertanto, non dovrà incidere sul nucleo
essenziale della precedente contestazione. Con essa, si sospendono i termini
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
389
relativi alla prima contestazione e il Lavoratore avrà diritto alle giustificazioni,
sempre entro il termine di giorni 5 (cinque) lavorativi, dalla ricezione
dell’integrazione alla contestazione disciplinare originaria. I termini per la
comminazione dell’eventuale sanzione disciplinare decorreranno, per il
datore di lavoro, dal termine di presentazione delle giustificazioni della
integrazione, o, in caso di audizione, dall’avvenuto espletamento di tale attività
richiesta dal lavoratore.
C. Provvedimenti (sanzioni) disciplinari
Concluso l’iter di contestazione di cui ai precedenti punti A. e B., il Datore di
lavoro potrà comminare al Lavoratore un provvedimento disciplinare, a pena
di decadenza, entro 25 (venticinque) giorni di calendario dalla scadenza del
termine assegnato al Lavoratore per presentare le proprie giustificazioni o dal
successivo termine di avvenuta audizione del lavoratore che ne abbia fatto
richiesta. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al Lavoratore con
raccomandata a mano o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
o tramite posta elettronica all’indirizzo preventivamente comunicato dal
Lavoratore.
Il provvedimento disciplinare dovrà: essere proporzionato al fatto contestato,
alla sua gravità, alle giustificazioni rese dal Lavoratore, tener conto
dell’eventuale recidiva e, in genere, dovrà considerare le circostanze in cui
l’infrazione si è realizzata.
Le tipologie di provvedimenti disciplinari sono:
1) rimprovero verbale per le infrazioni più lievi ( che non necessita di
preventiva contestazione);
2) rimprovero scritto;
3) multa, in misura non superiore all’importo di 4 (quattro) ore della
retribuzione oraria;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore
a 10 (dieci) giorni;
5) licenziamento disciplinare per “giustificato motivo soggettivo”;
6) licenziamento disciplinare per “giusta causa”
Art. 346 - Sanzione: rimprovero scritto
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del
Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale (c.d.
“recidiva specifica”), e nelle infrazioni disciplinari più lievi o che, pur non avendo
determinato un danno effettivo all’Azienda, siano potenzialmente dannose.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò avviene quando il Lavoratore:
a) non rispetti la disciplina del lavoro;
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390
b) in qualsiasi modo, non rispetti le disposizioni contrattuali o aziendali
formalmente ricevute;
c) senza giustificato motivo, ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi
la cessazione, documentando però correttamente l’orario di lavoro svolto;
d) senza giustificato motivo, rifiuti le prestazioni di flessibilità (straordinario,
straordinario con riposo compensativo, Banca delle ore, supplementare) o,
senza comprovate ragioni, non risponda tempestivamente alle richieste
d’intervento quando fosse in reperibilità con indennità;
e) manchi di diligenza nell’esecuzione del proprio lavoro o nelle proprie
mansioni, senza aver causato danno apprezzabile;
f) sia recidivo in comportamenti già censurati con richiamo verbale.
Art. 347 - Sanzione: multa
Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge (massimo
quattro ore della retribuzione diretta e differita ), nei confronti del Lavoratore
recidivo nelle mancanze che hanno già determinato rimproveri scritti o che abbia
commesso infrazioni sanzionabili con la multa per aver mancato agli obblighi di
subordinazione o diligenza o determinato un danno involontario all’Azienda,
normalmente, da mancata diligenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo,
quando il Lavoratore:
a) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
b) sia recidivo nel mancato rispetto di semplici disposizioni di lavoro;
c) senza giustificazione, sia recidivo nel ritardare l’inizio del lavoro o lo sospenda
o ne anticipi la cessazione;
d) esegua con negligenza o voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai
compiti rientranti nel profilo professionale del proprio livello;
f) senza comprovata giustificazione o permesso, si assenti dal lavoro o ne
sospenda l’esecuzione, oltre 15 e fino a trenta minuti;
g) non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento del proprio
domicilio e residenza o di ogni mutamento della propria dimora durante i
congedi o la malattia;
h) si rifiuti di ricevere comunicazioni formali dell’Azienda;
i) non dia immediata notizia all’Azienda di un infortunio occorso con, o anche
senza, danno apprezzabile per l’infortunato, colleghi o terze persone;
j) tenga un atteggiamento sgarbato e non collaborativo nei riguardi di un cliente
o utente dei servizi resi, anche quando tali comportamenti siano tenuti da
remoto e tramite strumentazione telefonica o digitale;
k) commetta recidiva in qualsiasi infrazione che abbia già dato origine al
rimprovero scritto.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
391
L’importo derivante dalle multe sarà destinato alla Croce Rossa Italiana, fermo
restando che, nel caso dei punti c) ed f), è impregiudicato il diritto aziendale di
trattenere il corrispettivo del tempo non lavorato.
Parimenti, è impregiudicato il distinto e autonomo diritto aziendale al risarcimento
degli eventuali danni causati dal Lavoratore per mancata diligenza.
Art. 348 - Sanzione: sospensione
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica, nei
termini previsti dalla Legge (massimo dieci giorni, graduati secondo la gravità dei
fatti commessi), nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
a) arrechi danno alle cose ricevute in uso o in dotazione, con comprovata
responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o
stupefacenti;
c) descriva in modo non veritiero l’infortunio occorso sul lavoro, senza
determinare danno apprezzabile all’Azienda;
d) si assenti dal lavoro o ne sospenda l’esecuzione per più di trenta minuti, senza
comprovata giustificazione;
e) sia assente ingiustificato al lavoro per uno o due giorni. Oltre 2 giorni, vi sarà
il massimo della sospensione (10 giorni);
f) fumi dove ciò sia vietato, senza determinare pregiudizio all’incolumità delle
persone o alla sicurezza delle cose;
g) risulti per la prima volta assente ingiustificato alla visita di controllo di
malattia/infortunio;
h) manchi o sia gravemente carente nella collaborazione dovuta all’Azienda;
i) presti lavoro retribuito presso altro Datore, senza le condizioni che lo
autorizzino;
j) senza giustificazione, non risponda alle chiamate in reperibilità o non effettui
gli interventi richiesti;
k) sia plurirecidivo nel rifiuto immotivato e non giustificato di prestare i regimi di
flessibilità richiesta dall’Azienda (straordinario, straordinario con riposo
compensativo, Banca delle ore, supplementare);
l) tenga un documentato atteggiamento aggressivo, molesto o offensivo nei
riguardi di un cliente o utente dei servizi resi, anche quando tali
comportamenti siano tenuto da remoto e tramite strumentazione telefonica o
digitale;
m) commetta recidiva specifica nelle infrazioni che abbiano già dato origine a
multa e/o a rimprovero scritto.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
392
Oltre alla sanzione disciplinare della sospensione, è impregiudicato il distinto
diritto aziendale al risarcimento degli eventuali danni causati dal Lavoratore per
mancata diligenza.
Inoltre, nei casi b), d) ede) che precedono, l’Azienda, indipendentemente
dall’azione disciplinare, ha il diritto di trattenere il corrispettivo della retribuzione
diretta e differita per il tempo non lavorato.
Art. 349 - Sanzione: licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con
preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) commetta grave violazione degli obblighi di cui al Titolo LXV o dei divieti di
cui al Titolo LXVI;
b) commetta recidiva già sanzionata nell’infrazione alle norme sulla sicurezza e
sull’igiene del lavoro, potenzialmente idonee a causare danni gravi o gravissimi
al Lavoratore, ai suoi colleghi o all’esercizio;
c) commetta abuso di fiducia o effettui concorrenza sleale alla propria Azienda
o commetta grave violazione del segreto d’ufficio;
d) dichiari che un infortunio extraprofessionale sia, invece, avvenuto per causa di
lavoro o in itinere;
e) anche al di fuori dell’ orario di lavoro, svolga prestazioni lavorative per conto
proprio o altrui in concorrenza con l’attività aziendale;
f) abbia e mantenga un comportamento oltraggioso, già sanzionato, nei confronti
dell’azienda, o dei superiori, o dei colleghi o dei sottoposti;
g) falsifichi le scritture contabili aziendali, anche senza trarne personale beneficio
ma esponendo l’azienda a sanzioni;
h) sia già stato sanzionato e sia recidivo per essersi assentato dal lavoro o ne abbia
sospeso l’esecuzione per più di due ore nel corso del turno di servizio, senza
adeguata giustificazione;
i) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con effettivo rischio
di danno per l’Azienda;
j) rifiuti ancora la collaborazione richiesta e, in particolare, di prestare i regimi
di flessibilità, pur essendo già stato richiamato, multato e sospeso;
k) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce od offese ai
colleghi, pur senza manifesto pericolo di reiterare l’infrazione;
l) abbia commesso molestie sessuali, anche con coazione o abuso d’autorità, pur
senza manifesto pericolo di reiterazione;
m) abbia commesso “mobbing” protratto, pur senza manifesto pericolo di
reiterazione;
n) in caso d’incidente subito per responsabilità di un estraneo, colpevolmente
non comunichi il coinvolgimento e gli estremi del Terzo responsabile,
determinando così grave nocumento all’Azienda (convenzionalmente pari a
più di un mese di retribuzione lorda);
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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o) durante l’aspettativa, ancorché non retribuita, in assenza di preventivo accordo
scritto con l’Azienda, presti opera retribuita, non eccezionalmente saltuaria,
anche in forma diversa dal lavoro subordinato;
p) sia condannato a una pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per
azione non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, ma che
ne leda significativamente la figura morale;
q) commetta qualsiasi atto colposo che comprometta la stabilità delle opere
provvisionali o la sicurezza del luogo di lavoro o l'incolumità del personale o
dei Clienti o determini grave danneggiamento alle opere, agli impianti, alle
attrezzature o ai materiali;
r) riproduca o asporti schizzi o disegni, di progetti, studi, prodotti o documenti
di proprietà dell’Azienda o del Committente;
s) commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle
eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione
adottato dall’Azienda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano
in contrasto con le norme di Legge e di Contratto;
t) sia pluri recidivo sanzionato per la mancata o carente collaborazione;
u) abbia già commesso recidiva specifica, nell’ arco dell’ultimo biennio, in
qualunque delle infrazioni previste all’art. 348 (sospensione), che abbiano già
determinato sanzioni disciplinari.
Art. 350 - Sanzione: licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
La differenza tra il licenziamento “per giusta causa” o per “giustificato motivo
soggettivo”, dal punto di vista della causa, si distingue per la presenza o meno della
possibilità di proseguire, anche temporaneamente, nel rapporto di lavoro, mentre
dal punto di vista economico, si riduce al riconoscimento o meno del periodo di
preavviso che, come noto, potrebbe essere sostituito dalla relativa indennità.
Poiché il licenziamento “per giusta causa” impone precisi obblighi (immediatezza,
prova dell’irreversibile lesione del rapporto fiduciario per la gravità dei fatti
contestati, sospensione cautelare non disciplinare, possibile caducazione del
licenziamento in caso di derubricazione da “giusta causa” a “giustificato motivo”),
le Parti sottoscrittrici, anche in ottica di tutela dei diversi interessi in gioco,
consigliano, in tutti i casi dubbi, di preferire il licenziamento “per giustificato
motivo soggettivo” piuttosto che quello “per giusta causa”.
Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni che siano talmente
gravi da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di
lavoro, per avvenuta grave e irreversibile lesione del rapporto fiduciario.
A titolo esemplificativo, quando il Lavoratore:
a) senza comprovata giustificazione non si presenti al lavoro per più di 5 (cinque)
giorni lavorativi consecutivi, o per più di 4 (quattro) giornate suddivise in
almeno due distinti episodi, sanzionati nell’ultimo biennio lavorato;
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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b) violi l’ obbligo di fedeltà all’Azienda, comunicando per interesse, anche
morale, a terzi notizie e informazioni riservate e/o riproducendo o esportando
documenti, dati, listini, progetti, apparecchiature o altri oggetti di proprietà
dell’Azienda o del Committente, con grave danno, anche potenziale,
economico, d’immagine, commerciale, tecnico ecc.;
c) durante l’orario di lavoro, svolga prestazioni lavorative, per conto proprio o
altrui, in concorrenza con l’attività aziendale;
d) sia plurirecidivo nello svolgere durante l’orario di lavoro attività estranee
all’Azienda;
e) nel corso della malattia o dell’infortunio (professionali o non professionali) o
della conseguente aspettativa, ancorché non retribuita, presti non occasionale
lavoro subordinato a terzi, anche se non formalmente retribuito, ivi compreso
quello per “Affectionis vel benevolentiae causa”;
f) simuli lo stato di malattia o infortunio, sia professionale che non, al fine di
percepire illegittimamente l’indennità INPS o INAIL e/o la relativa
integrazione datoriale o trarne beneficio, anche indiretto, dalla fraudolenta
qualificazione professionale dell’infortunio o malattia extraprofessionali;
g) commetta nei confronti dell’Azienda furto, frode, danneggiamento volontario
o altri simili reati, ed anche se ciò avvenga per colpa grave;
h) falsifichi le scritture contabili aziendali, traendone personale beneficio o
determinando, comunque, danno rilevante all’azienda;
i) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro con conseguente grave rischio
alla sicurezza, lesione dei doveri di custodia o danno all’Azienda o al Cliente;
j) commetta violenza privata nei confronti del Titolare o dei colleghi, con
pericolo di reiterazione;
k) abbia commesso comprovate molestie sessuali con coazione o abuso
d’autorità e con pericolo di reiterazione;
l) abbia commesso reiterato e comprovato comportamento di “mobbing”;
m) commetta, colposamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza
o l’incolumità del personale o del pubblico e/o arrecare grave danneggiamento
alle banche dati, attrezzature, impianti o materiali aziendali;
n) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ai colleghi,
con pericolo di reiterazione dell’infrazione;
o) fumi dove ciò sia espressamente vietato potendo provocare pregiudizio grave
alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o delle cose.
Qualora il Lavoratore sia incorso in una delle mancanze del presente articolo,
l’Azienda, con effetto immediato, potrà disporre la sua sospensione cautelare, non
disciplinare, per un periodo pari alla durata del procedimento disciplinare al solo
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
395
fine di consentire l’esaurirsi della procedura di contestazione ex art. 7, L.
300/1970.
Nel caso in cui l’Azienda confermi il licenziamento per giusta causa, il periodo di
sospensione cautelare non disciplinare non produrrà alcun effetto di tipo
normativo e retributivo, assumendo la qualifica di “aspettativa non retribuita”, con
la relativa non erogazione o trattenuta, oltre che delle afferenti retribuzioni dirette,
di quelle differite (per ferie e tredicesima mensilità) e della quota di T.F.R.,
convenzionalmente corrispondenti al 25% dell’aliquota oraria del Lavoratore.
Qualora l’Azienda non proceda al licenziamento per giusta causa, salvo diverso
Accordo assistito con il Lavoratore, il periodo di sospensione cautelare non
disciplinare dovrà essere retribuito.
Il Lavoratore, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari comminati è
tenuto, nei limiti di Legge, al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Inoltre, nel caso h) che precede, l’Azienda ha il diritto di trattenere il corrispettivo
del tempo non lavorato.
Art. 351 - Risarcimento dei danni
I danni e le perdite imputabili ad accertato dolo, colpa, o negligenza del
Lavoratore, che possano comportare trattenute per il risarcimento, dovranno
essere preventivamente e tempestivamente contestati al Lavoratore (ex. art. 7 L.
300/70). L ’importo del risarcimento del danno effettivamente arrecato
(documentato o equitativamente valutato) sarà trattenuto ratealmente dalla
retribuzione nella misura massima del 10% (dieci per cento) della Retribuzione
Mensile di Fatto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’eventuale trattenuta
residua potrà essere effettuata sull'intero ammontare di quanto a qualsiasi titolo
fosse spettante al Lavoratore, fatte salve eventuali disposizioni e limiti inderogabili
di Legge.
TITOLO LXVIII
RITIRO PATENTE AUTISTA
Art. 352 - Ritiro Patente Autista
L’Autista al quale sia stata ritirata la patente di guida per motivi che non
comportino il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo,
sarà sospeso dal lavoro “per impossibilità sopravvenuta” senza maturazione di
alcuna retribuzione, con diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a
un mese per ciascun anno lavorato, fino a un massimo di 6 (sei) mesi.
In alternativa alla sospensione non retribuita di cui sopra, l’Autista potrà essere
adibito ad altri lavori e, in questo caso, percepirà la retribuzione del livello proprio
del servizio sostitutivo effettivamente svolto.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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In ogni caso, il Lavoratore al quale sia ritirata la patente è tenuto ad informare
immediatamente per iscritto l’Azienda dell’avvenuto ritiro, indicandone la prevista
durata.
Il Lavoratore che, tacendo la perdita della patente, guidi mezzi aziendali durante
il periodo di ritiro della stessa, è passibile di licenziamento “per giusta causa” ed è
responsabile dei danni diretti e indiretti causati dall’Azienda per tale condotta.
Qualora il ritiro della patente si prolunghi oltre i termini della sospensione di cui
sopra, ovvero l'Autista non accettasse di essere adibito ad altra mansione, l’Azienda
potrà recedere dal rapporto di lavoro “per giustificato motivo soggettivo”.
In sede aziendale, mediante Contrattazione di Secondo livello, le Parti potranno
prevedere specifiche discipline e/o indennità-sussidi da riconoscere all’Autista
sospeso per avvenuto ritiro della Patente, anche mediante stipula di assicurazioni
ad hoc o prestazioni di Welfare.
TITOLO LXIX
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 353 - Recesso Aziendale
Fermo restando quanto previsto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604 e L. 20 maggio
1970, n. 300, così come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, e dalla L.
92/2012 e dai Decreti Attuativi della Legge Delega 183/2014, l’Azienda potrà
recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato solo per “giusta causa” o
per “giustificato motivo oggettivo” o “soggettivo”.
Recesso per “giustificato motivo soggettivo” (con preavviso)
Tale recesso, ai sensi dell’art. 1 della L. 604/1966, si configura in caso di malattia
eccedente il periodo di comporto contrattualmente previsto oppure in caso di
notevole o di prolungato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del
Lavoratore, ma non così grave da impedire la prosecuzione almeno provvisoria
del rapporto di lavoro.
Può essere comminato per le fattispecie e i casi di cui all’art. 349 o nel caso di
recidiva specifica nella violazione di norme disciplinari che, nel corso del
precedente biennio, abbia già dato luogo a sospensione oppure in caso di
plurirecidiva generica in violazioni che nell’ultimo biennio abbiano comportato
anche la sanzione della sospensione.
Recesso per “giustificato motivo oggettivo” (con preavviso)
Si ha nel caso di soppressione del posto di lavoro (licenziamento individuale) o di
alcuni posti ( licenziamento individuale plurimo ) di lavoro ( fino al massimo di
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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quattro lavoratori negli ultimi centoventi giorni di calendario. Superati tali limiti, il
Datore dovrà attivare la procedura di licenziamento collettivo).
Il Datore di lavoro potrà procedere al licenziamento, individuale o individuale
plurimo, per “ giustificato motivo oggettivo ” in caso di concreta sussistenza di
ragioni attinenti all’organizzazione del lavoro e incidenti sulla posizione lavorativa
del/i dipendente/i. Prima di dar corso a tale licenziamento, il Datore dovrà
verificare, con attento esame, di non avere possibilità di ricollocare il Lavoratore
adibendolo a mansioni alternative riconducibili al suo medesimo livello
d’inquadramento (art. 2103 c.c.). Di tale esame, il Datore dovrà darne contezza
anche nella lettera di licenziamento, fermo restando che, in caso di contenzioso
legale, dovrà provare analiticamente entrambe le condizioni (effettività dell’esubero
“puntuale” e impossibilità d’impiegarlo proficuamente in altre mansioni).
In caso d’azienda plurilocalizzata, l’obbligo di accertare la possibilità d’impiego del
Lavoratore esubero in mansioni diverse da quelle acquisite, dovrà esaminare l’area
o le aree aziendali costituenti un unico centro d’imputazione dei rapporti giuridici,
entro il quale opera il Lavoratore stesso, essendo escluse le aree o le aziende
operativamente autonome.
Anche la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore costituisce giustificato motivo
oggettivo di licenziamento qualora lo stesso non possa essere adibito a mansioni
equivalenti o anche inferiori, compatibili con il suo stato fisico, purché tale diversa
attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo il suo assetto organizzativo.
Recesso per “giusta causa” (senza preavviso)
Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dall’art. 350 del presente
CCNL.
Risoluzione consensuale
Si ha ogniqualvolta il Contratto sia risolto per mutuo consenso delle parti che lo
hanno sottoscritto. Le Parti stesse concorderanno la data di effettiva cessazione, la
regolamentazione dei termini di preavviso o la definizione della relativa indennità
sostitutiva.
La risoluzione consensuale dovrà essere presentata telematicamente, così come
attualmente previsto per le “Dimissioni Volontarie” di cui al successivo articolo.
Qualora la risoluzione consensuale, in seguito a comunicazione dell’intenzione di
procedere al licenziamento, sia così rubricata con Accordo intervenuto presso
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente o al fine d’evitare un trasferimento
ad oltre 50 km dalla sede abituale di lavoro, il lavoratore, con la disciplina oggi
vigente, ha il diritto di richiedere l’indennità di disoccupazione, attualmente detta
“NASpI”. Per la disciplina dell’obbligo di convalida delle dimissioni, reintrodotta
dall’attuale legislazione, si rinvia all’art. 26 del D. Lgs. 151/2015.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
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Art. 354 - Recesso del Lavoratore
Dimissioni per “giustificato motivo oggettivo”
Sono determinate da un grave inadempimento aziendale quale, ad esempio, un
ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nel corrispondere la retribuzione, senza che
vi sia stato Accordo con la RSA. Il ritardo decorre dalla data in cui il pagamento
avrebbe dovuto effettuarsi.
Il Lavoratore che recede per tale grave ritardo non concordato, non avrà l’obbligo
di prestare il preavviso contrattuale.
Dimissioni per “giusta causa”
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione superiore a 60 (sessanta)
giorni, essendo tanto grave da non permettere la prosecuzione, anche provvisoria,
del rapporto di lavoro, il Lavoratore potrà rassegnare le dimissioni per giusta causa
senza dare alcun preavviso e, secondo la normativa vigente, con diritto alla NASpI.
L’Azienda, salvo che dimostri l’infondatezza delle ragioni poste a supporto delle
dimissioni, dovrà riconoscere al Lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso a
lui spettante, come per il caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Inoltre, il Lavoratore ha diritto a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa
anche nelle seguenti gravi fattispecie:
• la mancata regolarizzazione della posizione contributiva;
• l'omesso versamento da parte dell’Azienda dei contributi previdenziali;
• aver subito molestie sessuali;
• aver subito mobbing per oltre sei mesi;
• in presenza di reiterato comportamento offensivo o ingiurioso del Datore di
lavoro o del superiore gerarchico;
• le variazioni notevoli "in peius" delle condizioni di lavoro a seguito di cessione
dell'azienda;
• lo spostamento del Lavoratore da una sede all'altra senza che sussistano le
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103
del codice civile.
Dimissioni durante le sospensioni dal lavoro disposte dall’Azienda
Il Lavoratore ha diritto di rassegnare le proprie dimissioni senza alcun obbligo di
preavviso, in caso di sospensione del lavoro disposta dall’Azienda senza
retribuzione e/o con accesso all’ammortizzatore sociale senza anticipo datoriale
della relativa indennità, che oltrepassi i 15 (quindici) giorni solari, salvo diverso
Accordo tra Azienda e RSA per il prolungamento di tale termine.
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Dimissioni volontarie
Le dimissioni volontarie, volte a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di
lavoro, devono essere presentate dal Dipendente, pena la nullità del recesso,
mediante le procedure telematiche indicate dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 e
trasmesse mediante i seguenti canali: direttamente dal lavoratore attraverso il
portale dell’INPS o con l’assistenza dei Patronati (esempio ENCAL CISAL).
Non è richiesto l’esperimento della procedura telematica nei casi di dimissioni o
risoluzione consensuale intervenute nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c. o all’art. 76
del D.Lgs. 276/2003 ( Conciliazioni Sindacali, giudiziali o Commissioni di
certificazione).
Per la disciplina dell’obbligo di convalida delle dimissioni nel caso di figlio minore
di anni 3 (tre), si rinvia all’art. 55 del D.Lgs. 151/2001.
Dimissioni per fatti concludenti : l’Azienda potrà applicare la disciplina delle
“dimissioni per fatti concludenti” in caso di assenza protratta del Lavoratore senza
sua giustificazione, nel rispetto della normativa e procedura vigente. Resta ferma la
facoltà dell’Azienda, in alternativa all’attivazione della procedura di dimissioni per
fatti concludenti, di procedere disciplinarmente ai sensi del presente CCNL. La
procedura delle dimissioni per fatti concludenti non si applica qualora l’assenza sia
dovuta a cause di forza maggiore o comunque giustificate dal Lavoratore.
Art. 355 - Periodo di preavviso
Il periodo di preavviso contrattuale non può coincidere con il periodo di ferie, né
di congedo matrimoniale, salvo richiesta in tal senso del Lavoratore e accordo tra
le Parti.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto dei termini di preavviso
di cui al presente articolo, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere
all’altra un’indennità pari all’importo della Retribuzione Mensile Normale che
sarebbe spettata per il periodo di mancato o insufficiente preavviso.
Tale indennità sostitutiva, quando dovuta al Lavoratore, sarà utile agli effetti del
computo del T.F.R. spettante.
I termini di preavviso, espressi in giorni di calendario, per ambedue le Parti
contraenti dovranno essere quelli indicati nella successiva Tabella.
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400
Livelli fino a 5 anni
d’anzianità
Da 5 fino a 10
anni d’anzianità
Oltre a 10 anni
d’anzianità
Dirigente 180 giorni 210 giorni 240 giorni
Quadro e A1 90 giorni 120 giorni 150 giorni
A2, B1, Operatore Gestionale, B2 , Op.
di Vendita di 1° Categoria 60 giorni 90 giorni 120 giorni
C1, C2
Op. di Vendita di 2° e 3° Categoria 30 giorni 45 giorni 60 giorni
D1, D2 e Lavoratori Discontinui 15 giorni 20 giorni 30 giorni
Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo alla data di ricezione della
lettera di dimissioni o di licenziamento.
Al Lavoratore preavvisato di cessazione, a sua richiesta, dovranno essere concessi
brevi permessi non retribuiti, nella misura massima di 4 (quattro) ore ogni 15
(quindici) giorni di calendario, per la ricerca di nuova occupazione.
TITOLO LXX
ALLINEAMENTO CONTRATTUALE
Art. 356 - Lavoratori provenienti da altro CCNL o per i quali è cambiata la Scala
Classificatoria
A. In caso di prima applicazione del presente CCNL a Lavoratori non
Apprendisti, già assunti con altro CCNL , o per i quali è cambiata la Scala
Classificatoria, nel senso che con questo CCNL le loro mansioni sono
inquadrate in un diverso livello, si dovranno rispettare i seguenti Criteri
d’Allineamento Contrattuale, ferma restando la possibilità per l’Azienda di
riconoscere eventuali trattamenti migliorativi ad personam.
1) Inquadramento C ontrattuale dei Lavoratori non Apprendisti : il
Lavoratore dovrà essere nuovamente inquadrato secondo il livello
professionale corrispondente all’effettive mansioni svolte presso l’Azienda
e con riferimento alle Declaratorie, Profili ed Esemplificazioni della
Classificazione del Personale prevista dal presente CCNL.
Quanto precede, per il diverso numero dei livelli eventualmente previsti
dal CCNL di provenienza rispetto a quello di approdo , per il diverso
contenuto professionale delle rispettive Declaratorie e per la diversa Scala
parametrica, normalmente , determinerà la mancata corrispondenza
formale tra il preesistente livello d’inquadramento e il livello riconosciuto
dall’applicazione del presente CCNL.
2) Allineamento Retributivo: rispettando il criterio di incomprimibilità della
retribuzione, il cambio di CCNL non potrà determinare, per i Lavoratori
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
401
già in forza, una R etribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) peggiorativa
rispetto a quella precedentemente già riconosciuta . Pertanto, essa dovrà
rimanere invariata, seppur distribuita in voci diverse, sempre fatte salve
eventuali condizioni migliorative per il Lavoratore.
Tutto ciò premesso, ai fini dell’allineamento retributivo, dall’applicazione
del presente CCNL, la nuova Retribuzione A nnuale Lorda teorica del
Lavoratore dovrà essere così composta:
a) la P.B.N.C.M. e l’Elemento Perequativo Mensile Regionale previst i
dal presente CCNL per il livello d’inquadramento del Lavoratore e
per la Regione ove egli presta l’opera, entrambe dovute per 13
mensilità per ogni anno solare di servizio prestato;
b) gli A umenti periodici di anzianità già maturati dal Lavoratore nel
precedente CCNL (c.d. “ scatti congelati ”), anch’essi dovuti per 13
mensilità per anno solare di servizio prestato. In caso di provenienza
da CCNL che preveda 14 mensilità, l’importo mensile degli scatti
spettanti dovrà essere prima moltiplicato per 14 e successivamente
diviso per 13, al fine di assicurare l’invarianza dell’importo
complessivamente prima percepito . Dall’applicazione del presente
CCNL, la maturazione degli Scatti decorrerà nuovamente con l a
disciplina prevista dal presente CCNL;
c) in caso di mancata Contrattazione di Secondo livello, l’ 80%
dell’Indennità Mensile di Mancata Contrattazione, poi dovuta per 12
mensilità per anno solare di servizio prestato;
d) da un eventuale ulteriore importo aggiuntivo erogato a titolo di
“Superminimo assorbibile ad personam”, che sarà determinato fino a
concorrenza dell’importo lordo annuo (R.A.L.) precedentemente
riconosciuto al Lavoratore
Determinata la Retribuzione Annuale Lorda teorica , l a retribuzione
effettivamente dovuta al Lavoratore sarà mensilmente calcolata
applicando le variabili giornaliere realizzate dal Lavoratore nel mese di
riferimento ( quali, assenze a vario titolo, lavoro
supplementare/straordinario, festivo, notturno, ferie, malattia ecc.) sugli
importi indicati nelle precedenti lettere, ad esclusione dell’Indennità
Mensile di Mancata Contrattazione , che sarà effettivamente spettante in
funzione della presenza al lavoro.
Ai fini dell’Allineamento retributivo, NON rileveranno i valori di Welfare
Contrattuale, che dovranno essere riconosciuti al Lavoratore in aggiunta
alla precedente Retribuzione Annuale Lorda.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
402
3) Allineamento Normativo: i benefici normativi del CCNL di provenienza,
quando più favorevoli al Lavoratore, dovranno essere mantenuti ad
personam fino alla scadenza del predetto CCNL o diverso Accordo
assistito.
Avvenuta la disdetta, dalla data di scadenza del CCNL di provenienza, al
Lavoratore sarà integralmente applicata la parte normativa del presente
CCNL. È facoltà delle Parti aziendali concordare, all’atto del passaggio,
l’immediata integrale applicazione della parte normativa del presente
CCNL, riconoscendo al Lavoratore, con Accordo assistito ex art. 411
c.p.c., un’indennità sostitutiva “ Una Tantum ” che risarcisca
anticipatamente la perdita delle eventuali più favorevoli condizioni
normative pregresse.
B. In caso di prima applicazione del presente CCNL a Lavoratori Apprendisti,
già assunti con altro CCNL, o per i quali è cambiata la Scala Classificatoria, si
dovranno rispettare i seguenti Criteri d’Allineamento Contrattuale , ferma
restando la possibilità per l’Azienda di riconoscere eventuali trattamenti
migliorativi ad personam.
1) Inquadramento Contrattuale Lavoratori Apprendisti: anche in tal caso è
necessario effettuare un Allineamento della Classificazione Professionale
del Lavoratore Apprendista, solo in funzione delle mansioni per le quali
egli è in formazione , non essendo sufficiente una mera trasposizione
numerica dei livelli precedentemente previsti.
Pertanto, s i dovranno individuare nelle Declaratorie, Profili ed
Esemplificazioni del presente CCNL, le Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità richieste dalle mansioni espletande, per le
quali l’Apprendista è “in formazione”, individuando solo così il nuovo
livello finale d’inquadramento . Dovrà permanere invariato il contenuto
professionale previsto dal CCNL di provenienza e quello del CCNL
d’approdo, così come la durata del Contratto di Apprendistato
Professionalizzante e il relativo Piano Formativo Individuale, ivi compreso
l’assolvimento degli obblighi formativi del Datore.
Poiché l’obbligazione contrattuale procede, senza soluzione di continuità,
ancorché con l’applicazione di diverso CCNL, il periodo di apprendistato
già decorso con il CCNL di provenienza concorrerà, a tutti gli effetti, al
compiersi della durata originariamente prevista per il Contratto di
Apprendistato.
2) Allineamento della Parte Normativa : si applicheranno le disposizioni
previste per i Lavoratori non Apprendisti (vedi lettera A. che precede).
3) Allineamento Retributivo: considerato che, per analogia a norma di legge
(art. 2112 c.c.) e per costante giurisprudenza, la retribuzione nel suo valore
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
403
complessivo, a parità di lavoro, dovrà essere mantenuta, anche per il
Lavoratore Apprendista, nell’ipotesi che i nuovi minimi contrattuali siano
inferiori ai precedenti, egli avrà diritto ad un’integrazione, con apposita
voce retributiva assorbibile, al fine di garantire l’invarianza complessiva
della retribuzione acquisita e, cioè, di quella preesistente al passaggio
contrattuale. I successivi sviluppi retributivi, ove non già esplicitamente
fissati nel Contratto di assunzione, saranno regolati dal presente CCNL
(detto d’approdo). Resta inteso che, qualora le prospettive retributive
future fossero peggiorative rispetto alle previsioni del CCNL di
provenienza, è data facoltà all’Apprendista di recedere dal C ontratto,
senza obbligo di preavviso. Tale diritto potrà essere esercitato entro 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione, anche implicita (cioè, per esempio,
rilevabile dal cedolino paga ), di avvenuto cambiamento del CCNL
applicato in Azienda.
4) Durata dei periodi di Apprendistato e incrementi retributivi : rispettati i
criteri di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), il termine per il passaggio di
livello, per effetto del superamento del primo periodo di apprendistato e
i conseguenti incrementi della retribuzione da riconoscere
all’Apprendista, quando già decorsi, saranno quelli previsti nel Contratto
di assunzione e/o nel Piano Formativo Individuale. In altre parole, gli
incrementi già esplicitamente definiti nel Contratto Individuale di
assunzione dovranno essere comunque riconosciuti , mentre quelli
conseguenti o correlati allo sviluppo delle vicende contrattuali del CCNL
di provenienza, quando non già maturati al momento del passaggio di
CCNL, NON saranno di diritto spettanti.
Viceversa, successivi incrementi della retribuzione previsti dal presente
CCNL di approdo, quando subordinati al compiersi di un certo tempo di
apprendistato, avranno decorrenza dalla data d’inizio del rapporto di
apprendistato ed efficacia dalla data in cui si compie il termine, sempreché
non siano già stati anticipati nel corso della vigenza del CCNL di
provenienza. Sarà possibile effettuare eventuali assorbimenti, in tutti i casi
contrattualmente e legalmente ammessi.
Le Parti, concordando sull’importanza che l’Allineamento Contrattuale dei
Lavoratori al presente CCNL avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni del
presente articolo, tenuto conto della complessità delle relative previsioni e, al fine
di garantirne la correttezza e la sostenibilità, consigliano di attivare il servizio di
Allineamento presso la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia,
Interpretazione, Certificazione e Conciliazione.
Nel presente CCNL “ Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi ”, la
Classificazione del Personale del previgente CCNL è stata meglio aggiornata al
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
404
Quadro Europeo delle Qualifiche “E.Q.F.” con nuovo inserimento della
Categoria del Dirigente (Dirigente, Quadro, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e D2).
Pertanto, le Parti consigliano di effettuare l’Allineamento Contrattuale anche in
caso di precedente applicazione del previgente CCNL, rinnovato dal presente
Contratto.
Per informazioni, si rinvia al sito: www.enbic.it o all’indirizzo di posta elettronica:
certificazionenazionale@enbic.it.
TITOLO LXXI
CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
Ai sensi dell’art. 412- ter c.p.c. (rubricato “Altre modalità di conciliazione e
arbitrato previste dalla contrattazione collettiva”), “La conciliazione e l’arbitrato
delle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e
con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni
sindacali maggiormente rappresentative”.
Al fine di ottemperare alla norma predetta, ed attesa la delicatezza della questione,
le Parti stipulanti hanno ritenuto opportuno regolamentare le procedure di
conciliazione in sede sindacale.
Art. 357 - Procedure per la Conciliazione in Sede Sindacale
a) Conciliazioni e accordi in sede protetta - Materie
La particolare assistenza al lavoratore da parte delle Organizzazioni Sindacali
sottoscrittrici il presente CCNL, rappresenta sede protetta per la conciliazione
delle controversie di lavoro e per la stipula di accordi di risoluzione e modifica
del rapporto di lavoro.
Pertanto, la Sede sindacale potrà essere adita dalle Parti in materia di:
• controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civ.
sottoscrivendo rinunzie e transazioni valide ai sensi dell’art. 2113 c.c.
• controversie inerenti contratti a tutele crescenti con offerta ai sensi
dell’art. 6, D. Lgs. n. 23/2015
• accordi di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 26, co. 7, D. Lgs. n.
151/2015)
• patti individuali di modifica delle mansioni (art. 2103, co. 6, c.c.)
• determinazione e sottoscrizione di clausole elastiche nell’ambito di
contratti di lavoro a Tempo Parziale (art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015)
• clausole compromissorie per la risoluzione arbitrale delle controversie
di Lavoro (art. 31, co. 10-11, L. n. 183/2010);
• ogni altra materia prevista dalla Legge, anche se qui non espressamente
indicata, che sia nella “disponibilità” delle Parti.
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405
Per le conciliazioni promosse avanti la Commissione di Certificazione e
Conciliazione dell’Ente Bilaterale En.Bi.C., si rinvia all’apposito Regolamento
ed al sito: www.enbic.it, che conterrà anche le previsioni in materia di
conciliazione in modalità telematica, sempre con apposito regolamento
predisposto dalle Parti Sociali.
Art. 358 - Procedure per la Conciliazione in Sede sindacale
Nelle materie in cui è consentito dalla legge, richiamate all’articolo precedente,
l’attività di conciliazione potrà essere espletata dai Conciliatori nominati dalle Parti
Sindacali e Datoriali firmatarie dei CCNL ed aderenti all’En.Bi.C.
Ciò, in quanto l’art. 412 ter c.p.c., come modificato dall’art. 31, co. 6, l. 183/2010,
prescrive che «la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409, possono
essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi
sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».
La Conciliazione non potrà mai definire diritti indisponibili del Lavoratore,
come ad esempio i diritti della personalità, diritti futuri, diritti inerenti ad
obbligazioni contributive previdenziali o diritti della cui esistenza o maturazione
non vi è certezza.
L’oggetto della Conciliazione dovrà infatti essere determinato o determinabile ed
il Lavoratore dovrà avere piena consapevolezza dei diritti dalla stessa scaturenti
e dalla stessa regolati.
Di conseguenza, qualora ricorrano vizi nel consenso del Lavoratore quali
l’errore, la violenza o il dolo, la Conciliazione Sindacale non potrà avvenire o
sarà oggetto di annullamento nei modi e termini prescritti dalla normativa
vigente.
Requisito essenziale della Conciliazione transattiva è che la definizione della
controversia avvenga tramite una mediazione delle posizioni assunte in lite dalle
Parti, dovrà esservi quindi un vicendevole sacrificio; per cui l'eventuale Accordo
transattivo raggiunto dalle Parti, in assenza di reciproche concessioni potrà,
ricorrendo talune condizioni, essere dichiarato nullo ovvero essere ricondotto a
un tipo contrattuale diverso.
Pertanto, nell’ambito della Conciliazione transattiva, dovranno individuarsi le
reciproche concessioni tra le Parti, in modo che vi sia equilibrio tra “rinuncia”
espressa dal Lavoratore e “suo beneficio” di natura economica e/o normativa e/o
risarcitoria, riconosciuto dal Datore di lavoro.
Per “Sede Sindacale” si intende:
• le Sedi del Sindacato stipulante il CCNL;
• le Sedi delle Associazioni Datoriali stipulanti il CCNL.
Il Conciliatore, al fine di determinare la validità dell’accordo deve svolgere le
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
406
seguenti attività:
a) Accertarsi che la volontà di disporre del diritto, manifestata dal lavoratore
nei termini previsti dall’accordo, sia reale e sia stata espressa liberamente,
senza coartazione da parte del datore di lavoro.
b) Accertarsi che il lavoratore validamente disponga dei propri diritti in sede
conciliativa, ai sensi dell’art. 2113 c.c. che richiede, da un lato, che il diritto
oggetto dell’atto riguardi uno dei rapporti previsti dall’art. 409 c.p.c. e,
dall’altro, che il lavoratore sia effettivamente titolare del diritto oggetto
della rinunzia o della transazione e che quel medesimo diritto sia già
entrato nel patrimonio di quest’ultimo.
c) L’accordo conciliativo transattivo dovrà dunque possedere i requisiti
richiesti dall’art. 1965 c.c. e, quindi, in esso dovranno essere identificati i
seguenti elementi:1) la controversia insorta (o che potrebbe insorgere) fra
le parti con riferimento ai diritti nascenti dal rapporto di lavoro e derivanti
da una norma inderogabile applicabile al medesimo rapporto
1
; 2) i termini
dello scambio di “reciproche concessioni” fra le parti. In riferimento a
quest’ultimo punto, infatti, qualora manchi l’elemento dell’ aliquid
datum, aliquid retentum , essenziale ad integrare lo schema della
transazione, questa non è configurabile
2
.
Inoltre, sul punto, non essendo possibile formulare uno schema
predeterminato delle reciproche concessioni, il Conciliatore si dovrà
accertare che le stesse siano commisurate e valutate in rapporto alle
reciproche pretese e contestazioni, in modo tale che la transazione, in
quanto contratto a prestazione corrispettive, manifesti una reciprocità dei
sacrifici assunti dalle parti. Affinché tale requisito sia integrato non è però
necessaria l’esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche
concessioni
3
.
d) Il conciliatore dovrà rendere espressamente edotto il lavoratore di tutte le
questioni sottese la conciliazione, con particolare riferimento ai diritti
sottesi alle rinunce e transazioni. Ciò in quanto la dichiarazione del
lavoratore assume valore di rinuncia o di transazione solo laddove risulti
accertato, sulla base dell’interpretazione del documento, che la stessa sia
stata sottoscritta dal lavoratore medesimo con la consapevolezza di
disporre così di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e
con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi
4.
e) Al fine di garantire i diritti del Lavoratore, il Conciliatore favorirà ed
indicherà espressamente allo stesso la facoltà di nominare un Delegato
sindacale, che interverrà in sede conciliativa espressamente ed
esclusivamente per fornirgli assistenza sindacale.In mancanza della
predetta assistenza, il Conciliatore, in via preventiva ed individuale rispetto
alla conciliazione, redigerà apposito verbale di assistenza sindacale al
lavoratore nel quale dovranno espressamente essere indicati in via
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
407
riassuntiva i contenuti della transazione e le rinunce cui il lavoratore
presterà espresso consenso a mezzo sottoscrizione. Tale Verbale
“preventivo” sarà inserito in allegato anche al Verbale di Conciliazione.
f) A pena di invalidità, la conciliazione dovrà essere stata sottoscritta in
presenza dell’organo di conciliazione
5
, il quale deve aver svolto un ruolo
attivo di supporto alle parti finalizzato a ripristinare una reale situazione di
parità, a tutela del consenso consapevole del lavoratore
6
.
Il verbale di conciliazione stipulato in sede sindacale all’esito della procedura
conciliativa dovrà contenere le seguenti indicazioni:
1. identificazione della Sede Protetta ove si svolge la Conciliazione, con
precisazione di data ed ora della stesura, lettura e sottoscrizione del
Verbale;
2. identificazione del Delegato Sindacale dell’Organizzazione Sindacale
scelta dal Lavoratore, con esplicita conferma del Lavoratore stesso del
mandato di assistenza alla medesima O.S. o, in mancanza del Delegato
Sindacale, l’adozione del modello di assistenza redatto dal Conciliazione
e sottoscritto dal Lavoratore, come espressamente indicato alla
precedente lettera e);
3. identificazione delle Parti:
• nome, cognome, codice fiscale del Lavoratore, con allegazione di
copia del documento d’identità/permesso di soggiorno fronte e
retro, in corso di validità. In presenza di autonomo assistente
sindacale, si dovranno precisare anche i riferimenti dello stesso;
• ragione sociale, Partita Iva e Codice Fiscale dell’Impresa ed
estremi del Legale Rappresentante o, in caso di Datore di lavoro
privato, nome, cognome, codice fiscale del Datore di lavoro, con
allegazione di copia del documento d’identità/permesso di
soggiorno fronte e retro, in corso di validità. In caso d’Impresa, il
Conciliatore dovrà accertarsi che il sottoscrittore aziendale abbia
i titoli/deleghe per la risoluzione della controversia insorta con il
lavoratore, anche con verifica della Visura Camerale; in presenza
di altro soggetto delegato (Responsabile aziendale, Consulente del
lavoro, Avvocato ecc.), il Conciliatore dovrà trattenere l’apposita
delega del Legale Rappresentante allo scopo predisposta, sempre
con allegazione dei relativi documenti d’identità;
4. definizione degli antefatti della controversia:
• precisazione del rapporto intercorrente tra le Parti e sua
qualificazione ( es. lavoro subordinato dalla data del ….., con
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
408
applicazione del CCNL …….., livello d’inquadramento ……,
orario di lavoro ……….. ed altre particolarità, se del caso);
• descrizione della controversia insorta od insorgenda ( es.
sanzione disciplinare; pagamento del lavoro straordinario non
analiticamente documentato; impugnazione del licenziamento
ecc.);
• ogni altra particolarità utile alla definizione della controversia tra
le Parti;
5. le condizioni individuate tra le Parti, ovvero le reciproche concessioni;
6. esplicita indicazione delle rinunce poste in essere dal Lavoratore e dal
Datore di lavoro;
7. esplicita indicazione degli effetti inoppugnabili della Conciliazione
sottoscritta in Sede Sindacale;
8. il consenso delle Parti al trattamento dei dati riservati, secondo la
normativa vigente in materia;
9. l’indicazione esatta del numero di pagine di cui è comporto il Verbale, ivi
inclusi gli eventuali allegati.
Il Verbale di Conciliazione stipulato in Sede sindacale all’esito della procedura
conciliativa potrà essere depositato presso l’I.T.L. competente a cura del
Conciliatore o a richiesta dalle Parti o se necessario per la tutela dei crediti del
lavoratore, salvo nei casi in cui sia espressamente previsto dalla Legge.
Si precisa che l’adempimento dell’obbligo di deposito del verbale non costituisce
condizione di validità del verbale di conciliazione
7
, né l’avvenuto deposito è idoneo
a sanare eventuali vizi dei quali sia affetto l’accordo conciliativo.
Lavoratori stranieri
In caso di Conciliazione con Lavoratore straniero, il Conciliatore dovrà verificare
preventivamente che il Lavoratore abbia buona padronanza della lingua italiana,
in modo da garantire la sua piena comprensione delle rinunce conseguenti e della
portata della Conciliazione in sede sindacale. Solo in tal modo, si potrà dare corso
alla Conciliazione nel rispetto delle previsioni contenute nel presente Titolo.
In caso di esito negativo, il Conciliatore dovrà interrompere l’incontro sindacale
ed adoperarsi per la ricerca di apposito interprete che garantisca la traduzione
del testo e delle procedure al Lavoratore, quindi effettuerà successiva
convocazione delle Parti stesse e dell’interprete. In tal caso, nel Verbale di
Conciliazione dovrà essere indicata anche la presenza dell’interprete che effettua
la traduzione simultanea al Lavoratore, con sua sottoscrizione del Verbale stesso.
Inoltre, il Verbale di Conciliazione dovrà contenere la traduzione scritta in lingua
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
409
madre del lavoratore, almeno per le parti indicanti le rinunce espresse dal
Lavoratore stesso, quelle del Datore di lavoro, le reciproche concessioni e gli
effetti inoppugnabili della Conciliazione. Tali parti tradotte dovranno prevedere
apposita firma in calce del Lavoratore e dell’interprete.
Note sulla Conciliazione in Sede Sindacale
1
(Cass., 23.10.2013, n. 24024)
2
(Cass., 4.10.2007, n. 20780)
3
(Cass., 8.4.2014, n. 8191; v. anche Cass., 28.7.2015, n. 15874)
4
(Cass., 15.9.2015, n. 18094; Cass., 28.8.2013, n. 19831)
5
(Cass., 23.10.2013, n. 24024; Cass., 10.2.2011, n. 3237; Cass., 11.12.1999, n.
13910)
6
(Cfr. Cass., 10.2.2011, n. 3237; Cass., 22.5.2008, n. 13217; Cass., 3.9.2003, n.
12858, in Riv. it. dir. lav., 2004, II, 183, con nt. di I. Senatori; Cass., 3.4.2002, n.
4730; Cass., 13.11.1997, n. 11248)
7
(Cass. 23.4.1998, n. 4205)
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410
Allegato 1)
Accordo sulla Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), Territoriale (RST) e sulle
Trattenute Sindacali
Art. 1 - Definizione della RSA
Nelle Aziende con almeno 7 Lavoratori , le Rappresentanze Sindacali Aziendali (in sigla
“RSA”), potranno essere costituite ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità aziendale
nell'ambito delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro applicato e d alle Organizzazioni Sindacali c he, congiuntamente ai Sindacati che
precedono, abbiano sottoscritto il vigente Accordo Collettivo Aziendale di Secondo livello.
Art. 2 - Elezione e Nomina della RSA
La RSA è normalmente eletta dai Lavoratori nell’ambito degli iscritti all’Organizzazione
Sindacale rappresentata.
In caso di molteplicità di lavoratori iscritti disponibili a costituire la RSA, l’O.S. indirà
formale elezione in apposita assemblea retribuita ove l’elettorato passivo sarà tra i predetti
Lavoratori iscritti all’O.S. da rappresentare mentre l’elettorato attivo comprenderà tutti i
Lavoratori dell’unità aziendale cui la RSA si riferisce. Tale assemblea, salvo casi di urgenza,
dovrà essere indetta con preavviso di almeno 7 giorni solari e con precisazione nell’Ordine
del Giorno dell’elezione della RSA.
Art. 3 - Numero dei componenti della RSA
Potrà essere costituita una RSA presso ogni unità aziendale e per ogni Organizzazione
Sindacale titolata ai sensi dell’articolo 1 che precede. In presenza di attività aziendali
eterogenee all’interno della medesima unità, la RSA potrà essere formata, in deroga alle
previsioni ordinarie, anche da più componenti rappresentanti delle diverse attività. I limiti
massimi dei componenti della RSA sono sintetizzati nella seguente Tabella 1).
Tab. 1): Limiti massimi dei componenti della RSA
N. dipendenti n. Rappresentanti in unità
aziendale omogenea
n. Rappresentanti in unità
aziendale eterogenea
Oltre 15 e fino a 50 1 2
Oltre 50 e fino a 100 2 3
Oltre 100 1 ogni 50, con il minimo di 3 1 ogni 50, con il minimo di 3
Art. 4 - Durata della RSA
La RSA resta in carica per tutta la vigenza del CCNL applicato (normalmente 3 anni oltre
l’eventuale periodo di c.d. ultra vigenza contrattuale) e fino alla decorrenza del suo rinnovo,
dopo il quale essa, con i criteri dell’art. 2, potrà essere confermata, sostituita o integrata. In
caso di dimissioni, individuali, individuali plurime o collettive, anticipate rispetto alla durata
del mandato della RSA, le Organizzazioni Sindacali titolate potranno indire apposita
Assemblea per integrare o sostituire la RSA , sempre comunicando tempestivamente
all’Azienda le relative nomine.
Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 24/05/2022
411
Art. 5 - Dirigenti di RSA
Nell’ambito della RSA, l’O.S. rappresentata potrà nominare i relativi Dirigenti,
Responsabili della conduzione della RSA, ex art. 23 L. 300/1970.
Il numero massimo dei Dirigenti di RSA sarà conforme alla seguente Tabella 2). Tali
Dirigenti avranno diritto ai precisati permessi retribuiti per le attività sindacali e di
formazione.
Tab. 2): Numero massimo dei Dirigenti di RSA e dei relativi permessi
Col. 1 Col. 2 Col. 3
Dipendenti occupati
nell'unità aziendale
Numero Massimo di Dirigenti aventi
diritto a permessi retribuiti (per
ciascuna RSA)
Ore complessive annuali di
permessi retribuiti per
Dirigenti di RSA (*)
Da 16 a 200 1 1 ora all'anno per dipendente
Da 201 a 600 2 240 ore/anno (complessive)
Da 601 a 900 3 300 ore/anno (complessive)
Da 901 a 1200 4 400 ore/anno (complessive)
(*) Le ore di permesso saranno annualmente così ripartite tre le varie RSA: 15% fisso per
ciascuna R.S.A; la quota restante sarà ripartita in modo direttamente proporzionale alla
media degli iscritti a ciascuna RSA nell’anno solare precedente. In caso di decimali, il totale
annuo sarà arrotondato all’unità superiore.
I limiti numerici delle Colonne 2 e 3 della Tabella 2) che precede, essendo complessivi
aziendali, restano immutati nell'ipotesi di fusione di due o più RSA.
La legittimità della fruizione del permesso è condizionata:
• alla richiesta inoltrata al Datore di lavoro con comunicazione scritta tramite la
Segreteria Provinciale del Sindacato titolato di riferimento, con un anticipo
normalmente non inferiore a tre giorni lavorativi;
• al fatto che il permesso sia effettivamente utilizzato per adempiere al mandato
conferito.
I dirigenti di RSA hanno il diritto di usufruire, ai sensi dell' art. 24, L. n. 300/1970, anche
di permessi non retribuiti nella misura di 8 (otto) giorni all'anno per partecipare a trattative
sindacali, a congressi o a convegni. Salvo urgenze impreviste, tali permessi saranno richiesti
dal Sindacato titolato rappresentato con il normale prea vviso di almeno 3 (tre) giorni
lavorativi.
Art. 6 - Definizione della RST
Nelle Aziende con meno di 7 dipendenti in ciascuna sede autonoma , per favorire ed
estendere l’esercizio dei diritti sindacali, possono essere costituite ad iniziativa delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato
nell'unità aziendale delle Rappresentanze Sindacali Territoriali (in sigla “RST”).
Art. 7 - Ambito territoriale della RST
L’ambito di competenza territoriale della RST è stabilito dall’Organizzazione Sindacale di
riferimento al momento della relativa nomina. Essa, a seconda dell’estensione, complessità
e numero di lavoratori di riferimento, avrà competenza sulle Aziende o sul territorio
comunicati dalla O.S. rappresentata.
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Art. 8 - Comunicazione al Datore di lavoro della costituzione della RSA/RST
Quando è costituita la RSA/RST, l’Organizzazione Sindacale di riferimento dovrà darne
tempestiva comunicazione al Datore di lavoro, con indicazione del numero e dei relativi
componenti, così che egli sia posto in grado di adempiere agli obblighi che la Leg ge e il
CCNL gli impone nei confronti della Rappresentanza Sindacale Collettiva.
In particolare, per la RST, essendo normalmente esterna all’Azienda, dovranno essere
indicati anche gli estremi per poterla contattare.
Art. 9 - Diritti della RSA/RST
Alla costituita RSA/RST competono i seguenti diritti:
1) d’informazione in materia degli istit uti contrattuali secondo le previsioni del CCNL
applicato (per esempio: sul Tempo Determinato, Tempo Parziale, Apprendistato,
Lavoro Somministrato, Lavoro Intermittente ecc.);
2) di accesso ai locali aziendali, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, fatto
salvo un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;
3) di affissione su appositi spazi, che l’Azienda ha l’obbligo di predisporre all’interno
della sede di lavoro e in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori, di comunicazioni,
pubblicazioni o testi, purché esclusivamente inerenti a materie d’interesse sindacale o
del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall’Ente
Bilaterale En.Bi.C. o le notizie sui Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il
CCNL. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente
inoltrate, per conoscenza, alla Direzione Aziendale;
4) di assemblea retribuita con i Lavoratori dell’Azienda, secondo le previsioni del CCNL
applicato;
5) di indire Referendum Aziendale su proposte di Accordo Collettivo di secondo livello,
secondo le previsioni dell’Accordo Federale sul Referendum;
6) di discutere e sottoscrivere gli Accordi Collettivi Aziendali di Secondo livello sulle
materie allo scopo delegate dal CCNL e dalla Legge.
L’applicazione e la decorrenza degli Accordi di Secondo livello sottoscritti dalla RST
restano sospese fino alla trasmissione dell’Accordo all’Archivio Accordi di Secondo
Livello della competente Commissione Bilaterale Nazionale costituita presso l’En.Bi.C.
Anche la RSA ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente gli Accordi Aziendali sottoscritti
all’Archivio “Accordi di Secondo livello” della competente Commissione Bilaterale
Nazionale En.Bi.C.
L’inoltro all’Ispettorato Territoriale Provinciale (I.T.L.) potrà essere effettuato da qualsiasi
Parte ne abbia interesse, quindi dall’En.Bi.C., dalla RST o dalla RSA.
Le Parti Nazionali di riferimento di quelle locali sottoscrittrici degli Accordi Collettivi di
Secondo Livello, hanno diritto di accesso all’Archivio Contratti ( di Secondo Livello ) e
possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell’Accordo
Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL applicato.
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Art. 10 - Trattenute Sindacali
Le Aziende che applicano il CCNL sottoscritto dalle Parti in epigrafe s’impegnano a
trattenere puntualmente dalla retribuzione del Lavoratore i contributi sindacali previsti
dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario del presente CCNL o Organizzazioni
Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati sottoscrittori del CCNL, abbiano stipulato un
vigente Accordo Collettivo Aziendale di Secondo livello.
Il Dipendente interessato dovrà presentare formale richiesta di trattenuta mensile,
mediante consegna all’Azienda della Delega di iscrizione sottoscritta, con l’indicazione del
mese di inizio della trattenuta e del consenso al trattamento dei propri dati personali e
sensibili.
La delega avrà validità fino alla revoca del Lavoratore, che dovrà avvenire mediante formale
comunicazione da lui sottoscritta, indirizzata alla propria Organizzazione Sindacale e, per
conoscenza, all’Azienda.
La revoca, in ogni caso, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
essa è stata ricevuta dall’Azienda.
L’Azienda, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL o di quelli ammessi
all’estensione dell’obbligo di trattenuta, fornirà semestralmente l'elenco dei Lavoratori loro
iscritti, ai quali effettua la trattenuta sindacale.
L'ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari è quello
annualmente fissato dall’Organizzazione Sindacale cui il Lavoratore aderisce, suddiviso
nelle quote mensili previste per anno solare e per il numero di mensilità indicate.
L'importo delle trattenute sindacali dovrà essere versato, a cura dell’Azienda, sui conti
correnti indicati dalla Segreteria Nazionale dei Sindacati firmatari il presente CCNL o
sottoscrittori, congiuntamente ai primi, degli Accordi Aziendali di Secondo Li vello vigenti
o di quelli ammessi alla trattenuta, cui il Lavoratore aderisce.
L’accredito dei contributi sindacali dovrà essere effettuato: mensilmente all’O.S. con oltre
20 (venti) iscritti; trimestralmente tra 6 (sei) e 20 (venti) iscritti e semestralmente, quando
riferito fino a 5 (cinque) iscritti.
In alternativa, l’Organizzazione Sindacale potrà richiedere cadenze più favorevoli ma
l’Azienda avrà il diritto di trattenere i costi di accredito.
Art. 11 - Computo della Rappresentanza
Ai fini della ripartizione delle ore di permesso retribuito spettanti ai Dirigenti di RSA (art.
5), il livello di rappresentanza di ciascuna RSA sarà commisurato al numero delle deleghe
sindacali ricevute nell’anno solare precedente.
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Allegato 2
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (P.F.I.)
PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
1) Dati Azienda
P.F.I. relativo all'assunzione del/la Sig./ra: ………………………………………………
Azienda - Ragione Sociale ……………………………………………………………...
Sede Indirizzo …………………………….………CAP (Comune) …..……………….
P.I. ………………………..………………C.F. …………………….…………………..
Telefono ……………………………………… Fax …….……………………………
E-mail ………………………………………………………….……….………………
Legale Rappresentante…………………………………….……………………………
Timbro e Firma Azienda
2) Dati Apprendista
Nome e Cognome ……………………………………………………………………
C. F. …….……………………….. Nato a ………………… il ……………………..
Cittadinanza ………………………………………………………………………….
N. permesso di soggiorno …………………..………. Scadenza ……….……………
Titolo di studio ……………………………………………………………………….
Residenza/domicilio in Via …………………. N. …… Prov. ………………………
Telefono ……………………E-mail …………………………………………………
Firma Apprendista
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2) Dati relativi alle precedenti esperienze formative e di lavoro dell’Apprendista
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi d’istruzione non conclusi
……………………………………………………………………………….
Esperienze lavorative ……………………………………………………………………………….
Periodi di apprendistato svolti dal …………… al ………………………….
………………………………………………………………………………
Firma Apprendista
3) Aspetti normativi del Contratto di Apprendistato Professionalizzante
CCNL applicato al rapporto di Apprendistato ……………………………...
Data di assunzione ………………… Durata del Contratto ………………..
Qualifica, ai fini contrattuali, da conseguire (descrizione) …………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Categoria e Livello di inquadramento iniziale………………………………
Categoria e Livello di inquadramento finale.……………………………….
4) Tutor o Referente Aziendale
Tutor o Referente Aziendale ………………………………………………
C.F. ………………………………………………………………………...
Categoria e Livello d’inquadramento …………………………………….
Anni di esperienza …………………………………………………………
Firma Tutor
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5) Formazione già effettuata dall’Apprendista
Formazione extra scolastica, compresa quella già svolta in precedenti periodo d’apprendistato:
A) …………………………………………………………………………………..
B) …………………………………………………………………………………...
C) …………………………………………………………………………………...
D) …………………………………………………………………………………....
Firma Apprendista
6) Contenuti Formativi
II Piano Formativo Individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico -professionali e
specialistiche coerenti con la qualifica professionale da conseguire ai fini contrattuali. La
formazione indicata nel presente Piano Formativo deve essere attestata nell'apposito modulo ed
articolata in quantità non inferiore alle previsioni del CCNL applicato.
Indicare la formazione tecnico -professionale e specialistica che sarà erogata durante
l’Apprendistato:
1) ……………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………………
7) ……………………………………………………………………………
8) ……………………………………………………………………………
9) ……………………………………………………………………………
10) ……………………………………………………………………………
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417
7) Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile barrare più opzioni):
Affiancamento al personale qualificato
Addestramento nel lavoro (on the job)
Formazione a Distanza
Lezioni e/o esercitazioni
Testimonianze
Visite aziendali
Partecipazione a Corsi, Fiere, Convegni ecc.
Altro (specificare) ……………………………….................................
Data e Luogo,
Firma Datore di lavoro ………………………………………………………..
Firma Apprendista ……………………………………………………………
Firma Tutor o Referente aziendale …….……….……………………………
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418
APPENDICE
ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITA’ FORMATIVA
(da compilare al termine di ogni attività formativa svolta durante l’Apprendistato)
SINTESI DATI APPRENDISTA
Nome e Cognome ………………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………..
Luogo e data di nascita …………………………………………………………………
Residente in Via ……………..…………………… Prov ……………. CAP………….
Telefono …………………………………….. E-Mail ………………………………....
Titolo di Studio ………………………………………………………………………...
Assunto in Apprendistato Professionalizzante dal …………………... al ………………
Per conseguire la qualifica di ……………………………………………………………
Firma Apprendista
SINTESI DATI AZIENDA
Azienda (Ragione Sociale) ……………………………….. P.I. ………………………..
Indirizzo sede Via ……………..…………………… Prov ……………. CAP……….
Telefono …………………………………….. E-Mail ………………………………....
Nominativo del Tutor o Refente aziendale …………………………………………….
Timbro e Firma Azienda
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Registro della formazione effettuata durante il Contratto di Apprendistato
Attività Formativa
(in riferimento al P.F.I.)
Durata
Ore e Periodo Modi formativi Firma
…………… Ore
…………Periodo
addestramento/affiancamento
lezioni teoriche
formazione a distanza
altro (specificare)
…………………………
Firma Tutor
………………………
Firma Apprendista
………………………
…………… Ore
…………Periodo
addestramento/affiancamento
lezioni teoriche
formazione a distanza
altro (specificare)
…………………………
Firma Tutor
………………………
Firma Apprendista
………………………
…………… Ore
…………Periodo
addestramento/affiancamento
lezioni teoriche
formazione a distanza
altro (specificare)
…………………………
Firma Tutor
………………………
Firma Apprendista
………………………
…………… Ore
…………Periodo
addestramento/affiancamento
lezioni teoriche
formazione a distanza
altro (specificare)
…………………………
Firma Tutor
………………………
Firma Apprendista
………………………
…………… Ore
…………Periodo
addestramento/affiancamento
lezioni teoriche
formazione a distanza
altro (specificare)
…………………………
Firma Tutor
………………………
Firma Apprendista
………………………
Totale ore:
Firma Datore di lavoro .………………………………………………………
Firma Apprendista ……………………………………………………………
Firma Tutor o Referente aziendale …………….…………………………….