CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19792/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4032/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato per procura speciale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio legale e tributario CGP in Roma, viaGian [OSCURATO:PERSONA], n. 8; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione trib utaria reg ionale della Lombardia n.162/45/2013, depositata il 2 dicembre 201 3 e notificata il 24 dicembre 2013. Impugnazione diniego definizione agevolata nonché sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato per procura speciale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma , v ia A.Caroncini, n. 51; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso il diniego della definizione agevola ta della controversia tributaria ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2 018 , n. 119, conv ertito, con modifiche, nella legge 17 dicembre 2018,n. 136, notificato il 30 aprile 2020. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, con conseguente estinzione del giudizio; udita per l ’Agenzia delle entrate l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] pe r l’Avvocatura Generale dello Stato; udito per il contribuente l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate emise avviso di accertamento , relativo all’anno d’imposta 1999, avente ad oggetto l’omessa dichiarazione di una plusvalenza realizzata da [OSCURATO:PERSONA] per effetto della vendita di terreni. L’atto impositivo è stato impugnato dal contribuente, l’adita Commissione tributaria provinciale di Pavia ha accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello erariale. Proposto ricorso per cassazione dall’Amministrazione, questa Corte, con ordinanza del 27 agosto 2009, lo ha accolto cassando con rinvio la sentenza d’appello. Nessuna delle parti ha riassunto il giudizio nel termine annuale di cui all’art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. L’Amministrazione ha quindi iscritto a ruolo le somme accertate con l’originario atto d’accertamento, emett endo e notificando al contribuente la relativa cartella di pagamento. Il contribuente ha impugnato la cartella, eccependo che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio avrebbe determinatol’estinzione del giudizio e che l’Amministrazione sarebbe decad uta dall a facoltà di iscrizione a ruolo e di notifica della cartella di pagamento, per violazione dei termini di cui agli artt. 17, primo comma, lett. c) e 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il ricorso è stato accolto solo parzialmente dall’adita CTP di Pavia, ovvero limitatamente alle sanzioni(per la ritenuta assenza di dolo del contribuente), mentre è stata respinta l’eccezione di decadenza. Proposti appello principale dall’Agenzia ed appello incidentale del contribuente, l’adita CTR della Lombardia ha rigettato il primo ed accolto il secondo, affermando che la cartella di pagamento impugnata si sarebbe prescritta, in quanto notificata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 25, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973, ed oltre il termine decennale ordinario.In particolare, secondo la CTR, la mancata riassunzione del processo innanzi al giudice del rinvio, con la conseguente estinzione del giudizio, avrebbe escluso l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione, provocata dalla notifica della domanda giudiziale, di cui all’art. 2945, secondo comma, cod. civ. Pertanto,s econdo la CTR, essendo stata notificata la cartella di pagamento oltre il termine decennale ordinario dalla notifica della domanda giudiziale iniziale , «il de bito erariale risulta pertanto prescritto e la cartella di pagamento è da ritenere illegittima.». L’Agenzia ha proposto ricorso, affidato a duemotivi, per la cassazione della sentenzad’appello. Il contribuente ha resistito con controricorso. 2.In pendenza del giudizio di legittimità il contribuente ha presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2 018 , n. 119, conv ertito, con modifiche, nella legge 17 dicembre 2018,n. 1366 D.L. 119/2018. L’ Agenzia ha notificato al contribuente il diniego di definizione agevolata, nel quale ha sostenuto che la cartella oggetto della controversiache si vorrebbe definire non è un atto impositivo, ma un atto di mera riscossione. Con ricorsoaffidato ad un motivo, ai sensi dell’art. 6 , comma 12 , d.l. n. 119 del 2018, il contribuente ha impugnato innanzi questa Corte l’attodi diniego della lite fiscale pendente. L’Agenzia ha resistito con ulteriore atto difensivo conseguente al ricorso avverso il diniego. Il contribuente ha prodotto memoria. Con ordinanza n. 4032 del 24 novembre 2022, questa Corte ha rinviato questo giudizio a nuovo ruolo, per la trattazione del ricorso nella pubblica udienza, in vista della quale il contribuente ha depositato nuova memoria , Anche l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA], nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata e di dichiarare estinto il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere innanzitutto trattato il pregiudiziale ricorso del contribuente averso il diniego di definizione agevolata, la cui proposizione innanzi questa Corte è ammissibile. Al riguardo, devepreliminarmente darsi atto che, come questa Corte ha già rilevato (Cass. 14/09/2021, n. 24652; Cass. 22/01/2021, n. 36037; in termini Cass. 18/10/2021, n. 28598), «il ricorso avverso il diniego alla definizione agevolata è sicuramente ammissibile, a norma del comma 12 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, secondo cui “il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia”, atteso che la dizione legislativa è chiara nell’attribuirealla Corte di cassazione, per le liti pendenti in fase di legittimità, la competenza in unico grado con pienezza di giudizio, e, quindi, anche per motivi di merito, sul provvedimento adottato dall’Amministrazione sulla domanda di definizione. L’ammissibilità del ricorso diretto alla Corte di cassazione avverso il provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale pendente è stata, infatti, affermata da questa Corte già con la sentenza n. 15847 del 12 luglio 2006 (con riguardo alla legge n. 289 del 2002, art. 16), sia dalla successiva pronuncia n. 25095 del 26 novembre 2014, con riferimento al d.l. n. 98 del 2011, art. 39, che prevede che l’impugnazione va proposta “dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite» (in senso conforme, Cass., sez. 5, 30/11/2018, n. 31049; Cass., sez. 5, 3/05/2019, n. 11623). [...] Peraltro, la decisione sul diniego di condono si pone in “stretto rapporto di pregiudizialità” rispetto a quella concernente l’atto impositivo. Infatti, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1518 del 27 gennaio 2016, “Il condono fiscale ....costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata”e, pertanto, la definizione agevolata, incidendo sul rapporto sostanziale e processuale tra il contribuente e il fisco, assume carattere logicamente prevalente su quest’ultimo.». 1.1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente censura il diniego della definizione agevolataper violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 119del 2018 , in quanto l'Agenzia avrebbe errato nel ritenere che, nel caso di specie, la controversia pendente non avrebbe per oggetto un atto impositivo e non sarebbe quindi compresa tra quelle definibili in via agevolata ai sensi del primo comma del ridetto art. 6. Rileva il Collegio che, come dedotto dalcontribuente nelle memorie e dal P.G. nelle sue conclusioni, questa Corte, all’esito di un iter procedimentale e processuale analogo a quello del caso qui sub iudice, con le ordinanze n. 4070 del 9 febbraio 2023e n. 24460 dell’8 agosto 2022, rese rispettivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – entrambe a loro volta comproprietarie del terreno la cui vendita ha generato le plusvalenze immobiliari imputate anche a l contribuente Bellon i - ha ritenuto definibili gli stessi atti erariali impugnat i ed ha accolto i ricors i di ciascuna delle predette contribuent i avverso i relativi atti di diniego della definizione agevolata, dichiarando estinto ciascun giudizio, con compensazione delle spese. In particolare, la citata Cass. n. 4070 del 2023ha così argomentato in motivazione: « Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la cartella di pagamento emessa ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, costituisce un atto definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 perché l'atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del dichiarante, conseguendone la sua impugnabilità, ex art. 19 del Dpr n. 546 del 1992, anche per contestare il merito della pretesa impositiva (Cass. sez. un. n. 18298 del 2021). Sul solco di questa pronuncia, si è ammessa, più in generale, la definizione agevolata in caso di impugnazione della cartella di pagamento qualora la medesima sia impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass. n. 24460 del 2022). 1.3. Anche nel caso in esame il contenzioso verte ancora sulla sussistenza della pretesa tributaria di cui all’avviso di accertamento, discutendosi della prescrizione del credito erariale a seguito della estinzione del precedente giudizio per omessa riassunzione dopo l’ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione. Si noti, in proposito, che l’Agenzia, con il suo ricorso, deduce proprio l’erronea dichiarazione della prescrizione, sull’assunto della inapplicabilità dell’art. 2495 comma 2 c.c. e della decorrenza del termine di prescrizione dalla data di estinzione del giudizio. La questione, involgendo fatti precedenti alla notifica della cartella di pagamento, non costituisce un vizio proprio di quest’ultima, sicché la relativa controversia deve ritenersi definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (e ciò indipendentemente dalla fondatezza nel merito del rilievo).» Preso atto di tali specifici precedenti di legittimità, pronunziati nei confronti di contribuenti che hanno in comune con il caso sub iudice fattispecie sostanziali e processuali oggettivamente coincidenti, il Collegio accoglie il ricorso del Belloni avverso il diniego di definizione agevolata. Tanto premesso, vista la documentazione depositata dallo stesso contribuente in ordine alla domanda di definizione ed al pagamento dell’unica rata dovuta , non essendo stato comunque dedotto dall’Agenzia alcun ulteriore impedimento alla definizione, va dichiarato estinto il giudizio. Le spese relative all’impugnazione del diniego si compensano, in considerazione della sopravvenienza dei precedenti citati, mentre quelle relative al giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, come per legge. P.Q.M. Accoglie il ri