CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 20790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 03033150107) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, v. degli Scipioni, n. 268/A; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46A59 D969O), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Po, n. 22; - controricorrente - avversola sentenza della Corte di appello di Genova n. 872/2016 (pubblicata il 1° agosto 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della controricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2278/2011 il Tribunale di Genova, in accoglimento delle domande proposta dall’autocarrozzeria “[OSCURATO:PERSONA]”, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di euro 16.549,29, oltre interessi e rivalutazione dal 24 marzo 2006 al saldo, a titolo di corrispettivo per gli interventi di riparazione apportati al veicolo R.G.N. 20614/17 C.C. 22/03/2022 Pagamento incidentato tipo Audi A3 targ. [OSCURATO:TARGA], ritenendo provato tale credito sulla scorta della fattura n. 50/2004 prodotta dall’attrice, della scheda di riparazione del 4 dicembre 2003 e della lettera fax del 15 giugno 2006 inoltrata dal difensore della stessa Guaschi a quello della citata autocarrozzeria, da qualificarsi come “riconoscimento e impegno, operato per tramite del difensore, di provvedere al pagamento della fattura”. 2. Decidendo sull’appello avanzato dalla Guaschi e nella costituzione dell’appellata, la Corte di appello di Genova, con sentenza n. 872/2016, accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda attorea, dichiarando compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte ligure riteneva che sia la fattura che la scheda delle asserite riparazioni erano state tempestivamente contestate dall’appellante in primo grado fin dall’inziale difesa operata con la comparsa di risposta, che non era stata offerta alcuna prova né testimoniale né documentale delle riparazioni assunte come effettuate e che alla lettera, considerata idonea quale riconoscimento di debito, non avrebbe potuto attribuirsi tale efficacia, risolvendosi, in effetti, nella manifestazione di voler instaurare delle trattative in sede stragiudiziale. Rilevava, inoltre, il giudice di secondo grado che nessun elemento neppure indiziario era stato acquisito in relazione ai danni riportati dal suddetto veicolo, non risultando neppure essersi proceduto ad una perizia stragiudiziale, ancorché non poteva escludersi che una qualche attività era stata resa dalla indicata autocarrozzeria, il cui corrispettivo, tuttavia, non era liquidabile equitativamente sia perché non ricorrevano gli estremi della difficoltà della prova, sia in quanto difettava l’idonea indicazione di elementi su cui basarla. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, la “[OSCURATO:PERSONA]”. Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA], illustrato da memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., da leggersi in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di appello omesso di rilevare che l’oggetto del giudizio non ineriva la contestazione della prestazione descritta nella scheda di riparazione e nell’elenco degli interventi riparativi eseguiti da essa ricorrente, bensì l’eccessiva onerosità dei costi indicati per le singole voci del preventivo e della fattura, ragion per cui – in base alle stesse difese attuate dalla Guaschi fin dalla comparsa di risposta in primo grado – non era stato posto in discussione l’an debeatur, ma solo il quantum. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in correlazione con gli artt. 2702 e 2697 c.c., non avendo la Corte di appello tenuto conto che essa ricorrente, quale originaria attrice, aveva prodotto due allegati costituenti un unico documento, ovvero la scheda di riparazione e l’elenco dei relativi interventi, il quale era stato sottoscritto per conto della Guaschi, senza che la relativa firma fosse stata disconosciuta, con la conseguente acquisizione dell’efficacia probatoria prevista dal citato art. 2702 c.c. . Peraltro, ha osservato ancora la ricorrente, neppure dalla lettera del 15 giugno 2006 a firma del difensore della Guaschi, si desumeva – pur non potendo ritenersicontenente una ricognizione di debito - la contestazione dell’esecuzione delle indicate lavorazioni. 3. Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, anche in relazione all’art. 115 c.p.c., nonché il vizio di travisamento delle prove acquisite in giudizio, avuto riguardo alla mancata e, comunque, erronea valutazione delle circostanze desumibili dai suddetti documenti. 4. Rileva, in via pregiudiziale, il collegio che il ricorso non incorre nella violazione dell’art. 360-bis c.p.c., come prospettata dalla controricorrente, poiché detta norma non trova applicazione allorquando mediante il ricorso per cassazione vengano dedotti – come nel caso di specie - anche vizi di possibile nullità dell’impugnata sentenza per manifesta illogicità o intrinseca irrisolvibile contraddittorietà della sua motivazione riconducibile anche al travisamento delle prove, nonché denunciati vizi ricollegati alla eventuale violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr., ad es., Cass. n. 22326/2018, sul presupposto che la violazione dell’art. 360-bis c.p.c. è, invero, riferibile alle sole questioni di diritto, come del resto prevede testualmente la norma stessa). 5. Ciò premesso, in linea preliminare occorre farsi carico delle ulteriori questioni prioritariamente poste dalla controricorrente relative alla eccepita esclusione della proponibilità del ricorso, in relazione all’art. 329 c.p.c., per asserita acquiescenza – da parte della ricorrente – alla sentenza qui impugnata, nonché all’eccezione di giudicato, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., scaturente dal decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ottenuto dalla Guaschi per effetto dell’esercitata azione giudiziale finalizzata all’ottenimento della restituzione delle spese alle quali era stata condannata con la sentenza di primo grado, riformata con quella di appello. Ad avviso del collegio le eccezioni sono destituite di fondamento e devono, perciò, essere respinte. In proposito, la difesa della Guaschi sostiene che, in dipendenza della sentenza della Corte di appello oggetto del presente ricorso, provvisoriamente esecutiva “ex lege”, con la quale era stato accolto il suo appello con il rigetto della pretesa creditoria dell’autocarrozzeria “[OSCURATO:PERSONA]” (con spese compensate per entrambi i gradi), ella aveva agito, con ricorso per decreto ingiuntivo al fine dell’ottenimento della restituzione della somma che aveva pagato all’odierna ricorrente per effetto della sua condanna al relativo pagamento come emessa dal giudice di primo grado (riformata, perciò, integralmente in appello). Quindi, la stessa adduce che, poiché il decreto ingiuntivo emanato in suo favore (relativo, come oggetto, al riconoscimento del suo diritto alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado) ed a carico dell’autocarrozzeria non è stato da quest’ultima opposto ed è diventato definitivamente esecutivo, il giudicato riconducibile a questo sopravvenuto titolo di formazione giudiziale supererebbe e coprirebbe l’eventuale diritto al riconoscimento della pretesa creditoria dell’autocarrozzeria, l’accertamento della cui sussistenza risulta ancora “sub iudice” per effetto della proposizione dell’attuale ricorso per cassazione ancora pendente e non deciso. Sotto altro profilo la difesa della controricorrente prospetta che, poiché in conseguenza dell’espropriazione immobiliare intrapresa nei confronti della citata autocarrozzeria sulla base del titolo esecutivo costituito dallo stesso decreto ingiuntivo non opposto, le parti era addivenute ad una transazione in data 12 aprile 2017 (il cui documento risulta prodotto in atti) con la quale avevano inteso definire la stessa procedura esecutiva mediante un accordo inteso a consentire alla stessa autocarrozzeria di estinguere il debito con più versamenti, tale fatto sopravvenuto avrebbe dovuto considerarsi come una manifestazione della medesima autocarrozzeria “[OSCURATO:PERSONA]” di prestare acquiescenza alla sentenza della Corte di appello di Genova oggetto del ricorso per cassazione qui in esame. Senonché, quanto alla prima eccezione, il collegio osserva cheil giudicato che consegue al decreto ingiuntivo concesso al fine di ottenere l’esecuzione di una sentenza di appello (e, quindi, anche la restituzione delle somme pagate per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, poi riformata integralmente in appello) e divenuto esecutivo per mancata opposizione attiene unicamente alla debenza della somma chiesta in ragione della provvisoria esecutività della sentenza di appello e non anche – va sottolineato - alla definitiva ed incontestabile sussistenza del debito ancora oggetto della controversia principale di riferimento, sicché avverso la sentenza di appello rimane proponibile (come in effetti è stato poi proposto nella vicenda processuale in questione) il ricorso per cassazione avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza definitiva della ragione di credito presupposta dalla successiva proposizione del procedimento monitorio relativo al solo recupero della restituzione della somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado (v., in termini, Cass. n. 18698/2007). Allo stesso modo la volontà espressa nel corso dello svolgimento della procedura esecutiva da parte dell’autocarrozzeria “[OSCURATO:PERSONA]” con la conclusione dell’accordo transattivo finalizzato alla definizione della stessa procedura non può valere – in relazione all’art. 329 c.p.c. - come acquiescenza implicante la rinuncia (per incompatibilità intrinseca o tacita) a far valere il rimedio impugnatorio del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che, nel riformare quella di primo grado, aveva legittimato la Guaschi ad agire per il recupero della somma pagata per effetto della provvisoria esecutività della decisione di prime cure, il cui diritto le era stato riconosciuto con l’emissione del citato decreto ingiuntivo, non opposto e divenuto, perciò, definitivamente esecutivo, con acquisizione dell’efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 647 c.p.c. A tal proposito la giurisprudenza di questa Corte si è più volte pronunciata in senso restrittivo nel desumere dal comportamento della parte gli estremi dell’acquiescenza, così escludendone, ad esempio, la configurazione nel caso di restituzione di quanto percepito in forza della sentenza riformata o cassata, in quello riconducibile all’aver dato esecuzione ad una pronuncia di condanna per ragioni cautelari o per ragioni comunque diverse dall’accettazione della pronuncia stessa (cfr. Cass. n. 6426/2001 e Cass. n. 7219/2004) o nel caso dell’instaurazione di trattive per il bonario componimento della controversia (v. Cass. n. 2312/1997 e Cass. SU n. 10502/2012). e, quindi, a maggior ragione quando l’accordo transattivo riguardi soltanto la definizione della procedura esecutiva che trovi fondamento in un titolo riconducibile alla sentenza presupposta ma che non sia passata in giudicato e, quindi, ancora impugnabile. Pertanto, l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ex art. 329 c.p.c., pur potendosi ritenere configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, non può essere ravvisata nelle ipotesi in cui l'interessato abbia posto in essere un comportamento non propriamente ed univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi deldiritto di impugnazione. 6. A questo punto si può passare, quindi, all’esame dei motivi proposti con il ricorso, i quali possono essere considerati e decisi congiuntamente siccome tra loro connessi. Essi sono fondati per le ragioni che seguono sia avuto riguardo alla prospettata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. che al denunciato vizio ricondotto alla nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sotto il profilo della intrinseca illogicità ed irrisolvibile incoerenza e contraddittorietà della sua motivazione. Osserva il collegio che dalla stessa sentenza di appello impugnata emerge che era stata acquisita in giudizio non solo la fattura relativa all’importo preteso dall’odierna ricorrente, ma che erano stati prodotti anche gli ulteriori documenti rappresentati dalla scheda di riparazione e dall’elenco degli interventi di riparazione occorrenti all’autoveicolo incidentato di proprietà della Guaschi, nonché la lettera del difensore di quest’ultima del 15 giugno 2006, dalla quale era emerso – in senso univocamente indiziario (ancorché non contenente propriamente una ricognizione di debito) – la manifestazione della disponibilità della sua assistita di intavolare una trattativa stragiudiziale per definire il rapporto intercorso tra le parti mediante il raggiungimento di un accordo sul prezzo, ritenuto dalla Guaschi eccessivamente oneroso, donde emerge all’evidenza che la con l’instaurata trattativa non era stata messa in discussione l’esecuzione dell’intervento riparatorio da parte dell’autocarrozzeria ma solo la supposta esosità del corrispettivo dalla stessa preteso (ragion per cui si deve ritenere che, anche in base a tale elemento, la Guaschi non aveva comunque posto in contestazione l’”an” della prestazione relativa alla riparazione del veicolo). La stessa Corte di appello (v. pag. 5 dell’impugnata sentenza), pur dando atto della contestazione generica dei suddetti documenti (in particolare, della fattura e della scheda delle riparazioni) ad opera della Guaschi, attesta che quest’ultima aveva comunque affermato, nella comparsa di risposta di primo grado, che l’importo richiesto dall’autocarrozzeria appariva del tutto arbitrario, eccessivo e formato in maniera unilaterale, senza aver, quindi, disconosciuto la realizzazione degli interventi riparatori. Alla fine del percorso argomentativo, per giustificare la disposta compensazione delle spese, la Corte genovese riconosce essa stessa che “una qualche attività pare comunque essere stata svolta dall’attrice (ovvero dall’autocarrozzeria)”, pur avendo ritenuto, in precedenza, non accoglibile la richiesta di c.t.u. e quella relativa all’ordine di esibizione di perizia stragiudiziale, che –diversamente da quanto dalla stessa ravvisato - avrebbero av uto (anche) natura percipiente per desumere dalla tipologia degli interventi di riparazione la natura e l’entità dei danni conseguenti. Pertanto, deve ritenersi che la Corte ligure è incorsa nella violazione dei denunciati artt. 115 e 116 c.p.c. per non aver posto a fondamento della decisione (di riforma della sentenza di primo grado) le prove proposte dalle parti (e segnatamente dall’odierna ricorrente, già attrice in primo grado) e per non aver tenuto presente i fatti non specificamente contestati dalla parte convenuta costituita, sul presupposto che la stessa si era limitata a porre in discussione la sola eccessività del prezzo richiesto dall’autocarrozzeria in relazione agli interventi effettuati ma non, comunque, l’esecuzione dei medesimi, pur dovendo essere accertata la tipologia e la congruità (anche sul piano economico) di quelli effettivamente realizzati. Quindi, il giudice di appello ha scorrettamente esercitato il potere riconducibile all’esercizio del prudente apprezzamento delle prove acquisite. Esso è, altresì, incorso anche nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. (in correlazione con l’art. 118 disp. att. c.p.c.), poiché la motivazione dell’impugnata sentenza risulta affetta da una intrinseca contraddittorietà tra affermazioni inconciliabili, oltre che perplessa sul piano di una piena comprensibilità dal punto di vista logico, quale conseguenza di un chiaro travisamento delle risultanze scaturenti dagli acquisiti elementi di prova (cfr., ad es., Cass. SU n. 8053/2014, Cass. n. 23940/2017 nonché Cass. n. 16502/2017, alla stregua della quale la Corte di cassazione può verificare l'estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie). 7. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente rinvio della causa, per un nuovo esame delle risultanze probatorie e per la conseguente adozione - in dipendenza della corretta valutazione delle risultanze probatorie - di una pronuncia caratterizzata da logicità ed univocità, alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Genova, in diver