CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17476/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 luglio 1979 avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 15 dicembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 18 agosto 2018, ha dichiarato l'imputato responsabile del rato ascrittogli con condanna alla pena di anni uno?' di reclusione, oltre alle spese del doppio grado di giudizio; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, analizzando la sentenza di primo grado, ha fornito puntuale ricostruzione; ritenuto che, nel caso di specie, si tratta di motivazione nient'affatto apparente o di stile, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace d'infirmarne la tenuta logica;ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e assolutamente generiche; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere tstensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] G voni [OSCURATO:PERSONA] r DPOS1TATA [OSCURATO:PERSONA] 2