CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 11601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7528/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalli Avv.to [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] 7, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliate in giudizio presso lo studio di quest'ultimo in Roma in via Germanico n. 12, int. 4 - controricorrenti - Avverso la sentenza parziale della Corte d'appello di Brescia, pubblicata il 16.1.2013 e depositata il 29.1.2013 nonché della sentenza definitiva della Corte d'appello di Brescia n. 764/2016, depositata il 12 agosto 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio dal [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Procuratore generale, ex art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020 (inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020), che ha chiesto l'accoglimento del quinto motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti motivi; rilevato che con ricorso ex art. 414 e 447-bis c.p.c, in data 5.6.2002, [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone chiedendo che [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato all'immediato rilascio del compendio immobiliare distinto in NCEll - Comune Censuario di [OSCURATO:PERSONA] C2EP - al mappale n. 5797 sub. 2. E 3, sito in via Redondo n. 1, in seguito alla rituale disdetta del contratto di comodato stipulato in data 12.07 del 1992, e che fosse condannato al risarcimento del danno per illecita occupazione dalla data della disdetta; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] si costituì chiedendo il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale dichiararsi l'avvenuto acquisto dell'immobile per usucapione; chiese inoltre chiamarsi in causa, in via preliminare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente i primi due usufruttuari e la terza nuda proprietaria del mapp. 5797 sub nn. 702, 703 e 704, corrispondenti al terreno circostante la casa, proponendo domanda riconvenzionale per l'usucapione anche di tale terreno; rilevato che il giudizio di primo grado si concluse con il rigetto delle istanze attoree e la dichiarazione di avvenuta usucapione da parte del Macario e della Mella, in ragione del 50 per cento ciascuno, dell'edificio e del terreno circostante innanzi indicati; rilevato che la decisione venne impugnata e riformata dal giudice di seconde cure; rilevato che la Corte, accolse l'appello degli odierni resistenti, pronunciò sentenza parziale, ritenuta non provata l'usucapione dell'edificio, dichiarando inammissibili le ulteriori domande del Macario condannandolo all'immediato rilascio dell'immobile ed il giudizio proseguì per la determinazione del danno preteso dal Gregori; rilevato che con la sentenza definitiva n. 746/2016, la Corte d'appello di Brescia condannò [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] 111.533,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità per abusiva occupazione dell'immobile oggetto di causa oltre alla condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna entrambe le sentenze, quella non definitiva n. 138 del 2013 con 4 motivi, quella n. 764 del 2016 con 6 motivi; rilevato che resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che in prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memori; rilevato che, fissato all'udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto- legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti; rilevato, preliminarmente, che la terza sezione di questa Corte con ordinanza n. 1152 del 2022 ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa al danno in re ipsa , con particolare riferimento riparto dell'onere probatorio, e che questa questione rileva nel presente procedimento in relazione, in particolare, al quinto motivo del ricorso; ritenuto, pertanto, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite Civili; P.Q. M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]