CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22418/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorrente;nei confronti diSalvatore Lampuri e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ricca,controricorrente;nonché controM.P.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,intimata;[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,intimata;Numero registro generale 30579/2021Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 22418/2026Data pubblicazione 30/06/2026avverso la sentenza n. 500/2020 emessa dalla Corte di appello di Messina il 27novembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinanzi alTribunale di Messina, sez. dist. di Taormina, la [OSCURATO:PERSONA].p.a., proponendo opposizione avverso al precetto a loro notificato in forza delcontratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 30 novembre 1995 (rep. 42987).Gli attori, in primo luogo, contestavano la legittimità delle somme richieste,poiché l’istituto di credito, avendo applicato tassi usurari, aveva perduto ogni dirittoal pagamento di interessi: considerato, quindi, che il finanziamento dovevaintendersi non oneroso ed avendo gli attori già provveduto al pagamento di unimporto superiore alla sorte capitale (pari a 44 rate delle 60 previstecontrattualmente), essi assumevano di non essere tenuti ad eseguire alcunulteriore pagamento, avendo, al contrario, diritto alla restituzione di quantoindebitamente versato per interessi.Con altro motivo di opposizione, assumevano gli attori che dovevanodichiararsi illegittime anche le somme addebitate sul conto corrente bancario n.1100217 intrattenuto con la [OSCURATO:PERSONA] estinto con il versamento dellasomma ottenuta con il finanziamento, in quanto sul conto erano stati addebitatiinteressi passivi anatocistici con capitalizzazione trimestrale in mancanza di alcunaprevisione contrattuale e, quindi, in violazione dell’art. 1283 c.c. Peraltro,eccepivano che il contratto di mutuo aveva causa illecita in quanto concesso soloper ripianare le passività del conto corrente, non essendo stata erogata alcunasomma ai mutuatari.In definitiva, gli opponenti chiedevano dichiararsi l’usurarietà del tasso diinteresse applicato al mutuo e condannarsi la banca alla restituzione delle sommeversate in eccedenza alla sorte capitale o, in subordine, l’adeguamento del tassod’interesse al tasso soglia; chiedevano, altresì, dichiararsi la nullità delle clausoleche disciplinavano il conto corrente relative alla capitalizzazione trimestrale degli- 2 -Numero registro generale 30579/2021Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 22418/2026Data pubblicazione 30/06/2026interessi passivi e la nullità del contratto di mutuo con conseguenterideterminazione di tutte le somme illegittimamente addebitate.Interveniva in giudizio, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nella sua qualità di mandataria della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,cessionaria pro soluto del credito in contestazione, facendo proprie tutte le difese,eccezioni e richieste già formulate.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure, in accoglimento della domanda attorea, dichiaravala nullità della clausola relativa agli interessi applicati al mutuo fondiario e dellaclausola relativa alla capitalizzazione trimestrale del conto corrente n. 11.00217 econdannava parte convenuta alla restituzione in favore degli attori della somma di€. 40.731,82.Avverso detta sentenza, proponeva appello la società [OSCURATO:SOCIETA]. (in proprio) alla quale gli appellati Lampuri e Longo hannonotificato la sentenza in forma esecutiva e pedissequo atto di precetto, eccependoil proprio difetto di legittimazione passiva per non essere stata parte convenutanel giudizio di primo grado, essendo invece detta parte individuabile nella BancaMonte dei Paschi di Siena (che aveva incorporato [OSCURATO:PERSONA]) e nellaElipso [OSCURATO:SOCIETA]. quale cessionaria del rapporto.Si costituiva, nell’ambito del giudizio di appello, in data 7 febbraio 2013, laElipso [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo della sua mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.proponendo appello incidentale ed assumendo: 1) il proprio difetto dilegittimazione passiva con riferimento alla condanna di restituzione delle sommeaddebitate sul conto corrente, 2) il proprio difetto di legittimazione passiva perquanto riguarda il sottostante rapporto obbligatorio originario, assumendo didover rispondere solo con riferimento alle eccezioni di validità del titolo esecutivoopposto, 3) la mancata prova del collegamento negoziale tra il rapporto dedotto ingiudizio e il contratto di conto corrente, 4) la mancata distinzione tra i versamenticon effetti ripristinatori della provvista e quelli con effetti solutori, in relazione allaeccepita prescrizione; 5) la contestazione sulla usurarietà del tasso di interesse el’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale della creditrice opposta.Si costituiva in giudizio, in data 5 marzo 2013, l’appellata [OSCURATO:SOCIETA]. subentrata per incorporazione alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’appellante principale e, in- 3 -Numero registro generale 30579/2021Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 22418/2026Data pubblicazione 30/06/2026subordine, l’inesistenza della notifica presso il procuratore costituito della BancaAntonveneta, che aveva ceduto il credito cessando ogni rappresentanza legaledella Banca, peraltro cancellata dal registro delle imprese, e quindi, divenutosoggetto giuridico non più esistente e come tale privo di alcuna legittimazioneprocessuale.La notificazione dell’atto di appello non andava a buon fine nei confronti diSalvatore Lampuri e [OSCURATO:PERSONA]: pertanto, all’udienza del 15 marzo 2013, laCorte di appello di Messina autorizzava la rinnovazione della notificazione neiconfronti dei predetti, fissando l’udienza per la comparizione e la trattazione algiorno 15 novembre 2013.In data 25 ottobre 2013 si costituivano gli appellati [OSCURATO:PERSONA] eVenerina Longo i quali, oltre a concludere per il rigetto dell’appello principale, allaprima udienza, chiedevano dichiararsi l’inammissibilità dell’appello incidentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché, in quanto rivolto ad altra parte rispettoall’appellante (appellati Lampuri e Longo non costituiti) non era stato notificato neitermini previsti dall’art. 325 e 327 c.p.c., in subordine ne chiedevano il suo rigettoperché infondato.Con sentenza n. 500 del 2020, oggi impugnata, la Corte di appello diMessina accoglieva l’appello principale e, quindi, «in riforma della impugnatasentenza dichiara la carenza di legittimazione passiva della società [OSCURATO:SOCIETA]. in proprio in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei cui confronti diproducono gli effetti della sentenza di primo grado, rappresentata solo ai finiprocessuali dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] per il restol’impugnata sentenza».La Corte di appello, poi, dichiarava «inammissibile l’appello incidentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.» evidenziando, in accoglimento dell’eccezioneproposta dagli appellati, che «il deposito della comparsa di risposta contenentel'appello incidentale è idoneo a costituire il contraddittorio in ordine al gravameincidentale, ma solamente nei confronti delle parti costituite; nell'ipotesi di particontumaci, invece, è sempre richiesto, per soddisfare tale specifica finalità digarantire un paritario esercizio del diritto della difesa, la notificazione del relativoprendere conoscenza dell'appello incidentale e di svolgere le rispettive difese (…).- 4 -Numero registro generale 30579/2021Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 22418/2026Data pubblicazione 30/06/2026Nella vicenda in esame la comparsa di risposta con l’appello incidentale pur redattail 18.01.2013 è stata depositata il 7.02.2013 e non notificata agli appellati LampuriSalvatore e [OSCURATO:PERSONA]. Questi ultimi, a seguito di rinnovazione della notificadell’appello principale disposta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si sono costituiti con attosuccessivamente depositato il 25.10.2013. L’appello incidentale è dunqueinammissibile».2. - Avverso la sentenza ora richiamata, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e per essa,quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidatoa quattro motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Rimangono intimate le altre parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la «violazionee/o falsa applicazione dell'art. 343, primo comma e 292 c.p.c. in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 c.p.c.», in quanto, al momento del deposito, da partedella Elipso, della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale (7febbraio 2013), i predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano affattocontumaci né erano stati dichiarati tali, non essendo stati ancora ritualmenteevocati in giudizio. Risulta, infatti, dagli atti di causa che, avendo avuto lanotificazione dell’atto di appello principale esito negativo, all’udienza del 15 marzo2013, la Corte di appello ne ha autorizzato la rinnovazione. Secondo la ricorrente,il principio di diritto applicato dalla Corte d’Appello di Messina - secondo il qualel’atto di appello incidentale costituisce uno degli atti dei quali è richiesta la notificaalla parte contumace – presuppone, appunto, che vi sia una parte contumace,circostanza non verificatasi nella vertenza de qua, nella quale i Sig.ri Lampuri eLongo si sono costituiti in tempo utile per l’udienza di prima comparizione del 15novembre 2013, per cui nessuna dichiarazione di contumacia è stata pronunciatanei loro confronti.Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. lamenta la «nullitàdella sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt.102 e 331 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.». La ricorrente rileva che la- 5 -Numero registro generale 30579/2021Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 22418/2026Data pubblicazione 30/06/2026sentenza di primo grado deve intendersi senza dubbio pronunciata in causainscindibile (natura della causa più volte sottolineata nel corso di giudizio dallaElipso [OSCURATO:SOCIETA].), per cui, anche nell’ipotesi in cui la Corte di appello aditaavesse ritenuto che una delle parti della causa inscindibile fosse rimastacontumace, avrebbe dovuto comunque assegnare all’appellante incidentale che -come nel caso di specie - aveva tempestivamente proposto l’impugnazione, iltermine per integrare il contradditorio nei confronti degli avversi litisconsortinecessari, a norma dell’art. 331 c.p.c. Solo nel caso in cui l'appellante incidentalenon avesse ottemperato all'ordine di notificazione della comparsa, avrebbe potutodichiarare inammissibile l'impugnazione incidentale.Con il terzo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia la «violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1260 ss. c.c., in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c. - Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione trale parti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. - Difetto di legittimazionepassiva di “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” in riferimento alla condanna alla restituzione, infavore degli opponenti, delle somme addebitate dalla [OSCURATO:PERSONA] sul contocorrente n. 1100217».Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la «violazionedell'art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost. e art. 156 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c.,nn. 4 e 3 nonché, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame ed omessamotivazione circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti».In particolare, la decisione assunta con la sentenza impugnata è priva dimotivazione in ordine a fatti decisivi e, in particolare in ordine alla dedottainammissibilità dell’appello incidentale per omessa notifica ai [OSCURATO:PERSONA] eLongo, senza alcuna indicazione delle ragioni per cui la causa non è stata ritenutainscindibile.2. - I motivi secondo e quarto - che possono essere trattati congiuntamentemotivo.Con tali motivi, la ricorrente fa valere l’erroneità della sentenza impugnatanella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dallaElipso [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atal fine rilevando, in particolare e sotto diversi profili, la natura inscindibile della- 6 -Numero registro generale 30579/2021Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 22418/2026Data pubblicazione 30/06/2026causa che avrebbe imposto alla Corte di appello di ordinare il rinnovo dellanotificazione di detta impugnazione incidentale.Come già evidenziato, la Corte territoriale ha dichiarato che «nella vicendain esame la comparsa di risposta con l’appello incidentale pur redatta il 18.01.2013è stata depositata il 7.02.2013 e non notificata agli appellati [OSCURATO:PERSONA] eLongo Venerina. Questi ultimi, a seguito di rinnovazione della notifica dell’appelloprincipale disposta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si sono costituiti con attosuccessivamente depositato il 25.10.2013. L’appello incidentale è dunqueinammissibile». E, infatti, secondo la Corte, «il deposito della comparsa di rispostacontenente l'appello incidentale è idoneo a costituire il contraddittorio in ordine algravame incidentale, ma solamente nei confronti delle parti costituite; nell'ipotesidi parti contumaci, invece, è sempre richiesto, per soddisfare tale specifica finalitàdi garantire un paritario esercizio del diritto della difesa, la notificazione del relativoprendere conoscenza dell'appello incidentale e di svolgere le rispettive difese».La Corte di appello di Messina, al contrario, non ha in alcun modo affrontatoil tema della natura inscindibile della controversia, tema che risulta essere statosollevato ripetutamente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (verbali di causa e comparseconclusionali depositate contenenti richiesta di assegnare all’appellante incidentaleil termine per integrare il contradditorio, a norma dell’art. 331 c.p.c.), omettendocosì di motivare sul punto.Come è noto, l’art. 331 c.p.c. - che disciplina il litisconsorzio nelle fasi digravame - si applica sia nei casi in cui la necessità del litisconsorzio in primo gradoderivi da ragioni di ordine sostanziale che nei casi di c.d. litisconsorzio necessarioprocessuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primogrado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, e tanto al finedi evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confrontidi quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Nelle ipotesi considerate,l'impugnazione deve essere proposta contro tutte le parti della precedente fase delgiudizio (arg. da Cass. Sez. 1, 19/04/2016, n. 7732, Rv. 639306 - 01; Cass. Sez.1, 07/02/2020, n. 2966, Rv. 656996 - 01). In questa prospettiva, l’obbligatorietàdell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitaregiudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge- 7 -Numero registro generale 30579/2021Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 22418/2026Data pubblicazione 30/06/2026non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti ditutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale el'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso delcosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risultiproposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene nonlegati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti dicause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 cod. proc. civ.), nel qual caso lanecessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto chetutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, inentrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio diappello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e dellasentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass.Sez. 3, 26/01/2010, n. 1535, Rv. 611192 - 01).Ciò posto, nel caso di specie, la controversia ha effettivamente naturainscindibile. Infatti, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, il giudiziodi primo grado ha avuto ad oggetto un’opposizione a precetto proposta dai Sig.riLampuri e Longo al fine di contestare il diritto della creditrice, all’epoca, BancaAntonveneta, di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti. Nel corso delgiudizio, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 26 ottobre 2009 si è costituitaElipso [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] PopolareVeneta. Avverso la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha propostoappello incidentale con il quale ha sollevato contestazioni attinenti sia allalegittimazione passiva della cessionaria sia al credito vantato nei confronti dei Sig.riLampuri e Longo.D’altra parte, la inscindibilità della controversia risulta evidente dalla stessasentenza della Corte territoriale che ha dichiarato il difetto di legittimazione passivadella Prelios, oggetto dell’appello principale, affermando che unica legittimatapassiva nel procedimento è la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la conseguenza che ilrapporto giuridico oggetto di causa risulta essere il medesimo per tutte le parti.Ciò posto, questa Corte ha anche recentemente affermato che se l'appelloha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra lorodipendenti, il giudice deve assegnare all'appellante incidentale, il quale abbiatempestivamente proposto l'impugnazione nei confronti dell'appellante principale,- 8 -Numero registro generale 30579/2021Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 22418/2026Data pubblicazione 30/06/2026il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsortinecessari, a norma dell'art. 331 c.p.c., sicché, trattandosi di obbligo stabilitonell'interesse esclusivo di costoro, la nullità dell'atto non notificato, conseguentealla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamentecostituitosi e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. (Cass. Sez. 6,17/02/2023, n. 5084, Rv. 666935 - 01).Nel caso di specie, dunque, la Corte avrebbe dovuto concedere alla Elipsoalla notificazione dell’appello incidentale ai Sig.ri Sig.ri Lampuri e Longo.3. - Con il terzo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta che laCorte di appello, nel confermare la sentenza e nell’evidenziare che gli effetti dellasentenza di primo grado si producono nei confronti della odierna ricorrente, nonha tenuto conto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è priva di legittimazione passiva inriferimento alla condanna alla restituzione, in favore degli opponenti, delle sommeaddebitate dalla [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente n. 1100217.In particolare, la Corte di appello, nell’accogliere l’appello principale, hastabilito che «dall’esame degli atti e dai documenti prodotti si osserva che unicalegittimata passiva nel procedimento in oggetto è [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionariadel credito degli appellati Lampuri e Longo»; conseguentemente, ha accolto«l’appello principale e in riforma della impugnata sentenza [ha dichiarato] lacarenza di legittimazione passiva della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. inproprio in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei cui confronti si producono gli effettidella sentenza di primo grado».Secondo la ricorrente, dalla disamina degli atti del giudizio di primo grado,risulta evidente che il contratto di conto corrente n. 1100217 - dal quale è insortala statuizione di condanna a carico della Banca opposta - è intercorsoesclusivamente tra [OSCURATO:PERSONA] ed i Sig.ri Lampuri e Longo e che pertantol’obbligo di restituzione delle somme asseritamente percepite in misura illegittimae risultanti a credito del correntista all’esito della rideterminazione eseguita nelgiudizio di primo grado avrebbe dovuto essere posto esclusivamente a carico dellabanca stessa, ora incorporata per fusione in Monte dei Paschi di Siena.Anche tale motivo risulta fondato.- 9 -Numero registro generale 30579/2021Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 22418/2026Data pubblicazione 30/06/2026Secondo la giurisprudenza di legittimità, mentre la cessione del contrattoopera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altrocontraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essarelativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata alsolo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce,inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che restaall'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Deidiritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazionedel credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azionidirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioniinerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione perinadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua adappartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (Cass. Sez. 2,29/03/2024, n. 8579, Rv. 670660 - 01; Cass. Sez. 3, 06/07/2018, n. 17727, Rv.649664 - 01).Conseguentemente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., essendo soltanto cessionaria delcredito e non dell’intero rapporto, non può essere tenuta al pagamento di quantoindebitamente percepito dalla originaria banca con la quale i Sig.ri Lampuri e Longoavevano instaurato il rapporto di conto corrente.3. - Alla luce delle precedenti considerazioni, i motivi secondo, terzo e quartovanno accolti, assorbito il primo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvioalla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, provvederà aduniformarsi ai principi di diritto esposti ed alla liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte,accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il primo;cassa, con riferimento ai motivi accolti, la sentenza impugna e rinvia allaCorte di appello di Messina che, in diversa composizione, provvederà anche inordine alle spese del presente grado di legittimità.- 10 -Numero registro generale 30579/2021Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 22418/2026Data pubblicazione 30/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, indata 21 gennaio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]- 11 -