Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:C:1997:23
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996C0023 - IT Avviso legale importante | 61996C0023 Conclusioni dell'avvocato generale Elmer del 16 gennaio 1997. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Cancellazione dal ruolo. - [OSCURATO:PERSONA]23/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01221 Conclusioni dell avvocato generale 1 Nella presente causa di inadempimento la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che venga dichiarato che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per trasporre la direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 19 luglio 1991, 91/507/CEE, che modifica l'allegato della direttiva del Consiglio 75/318/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali (1) (in prosieguo: la «direttiva»). 2 Ai sensi dell'art. 2 della direttiva gli Stati membri dovevano prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro il 1_ gennaio 1992 (2) ed informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

Alla scadenza del detto termine la Repubblica francese non ha informato la [OSCURATO:PERSONA] di aver trasposto la direttiva, e pertanto la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento per inadempimento ex art. 169 del Trattato CE inviando, il 20 maggio 1992, una lettera di diffida.

Con lettera alla [OSCURATO:PERSONA] 20 luglio 1992 la rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee ha comunicato che un progetto di decreto era in corso di elaborazione.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] continuava a non avere informazioni sulla trasposizione della direttiva, il 4 luglio 1994 ha emesso un parere motivato in forza del quale la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva.

Con lettera 12 settembre 1994 le autorità francesi chiarivano che la trasposizione della direttiva richiedeva l'emanazione di diversi decreti che erano in corso di elaborazione e che il ritardo era dovuto alla modifica, nel corso dell'ultima sezione parlamentare, della legge in vigore.

Le autorità francesi non hanno comunicato l'emanazione del decreto.

Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso il 26 gennaio 1996. 3 La Repubblica francese non ha contestato in corso di causa di essere tenuta a trasporre la direttiva.

Il governo ha osservato nel controricorso che la trasposizione necessita l'emanazione di cinque atti: una legge, un decreto e tre decreti legge, tutti in corso di elaborazione.

Nella controreplica il governo ha osservato in via integrativa che la legge 28 maggio 1996, n. 96-452, relativa a vari provvedimenti sanitari, sociali e statutari, è stata pubblicata il 29 maggio 1996.

Tale legge modifica il codice sanitario al fine di inserire il principio dell'autorizzazione di immissione sul mercato in circostanze eccezionali, sancito nell'allegato della direttiva. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto nella replica che il controricorso della Repubblica francese conferma la premessa del ricorso secondo cui la direttiva non è stata trasposta.

Per tali motivi la [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto le conclusioni volte ad ottenere la condanna della Repubblica francese. 5 Va osservato che la Repubblica francese non ha contestato che la direttiva non è stata trasposta in diritto francese entro il termine stabilito dall'art. 2 della direttiva.

Se ne deve pertanto concludere che la Repubblica francese, come ha sostenuto la [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE. 6 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica francese alle spese.

Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda.

Conclusione 7 Propongo pertanto alla Corte di dichiarare quanto segue: «1) Non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 19 luglio 1991, 91/507/CEE, che modifica l'allegato della direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, 75/318/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese». (1) - GU L 270, pag.

32. (2) - Fatta salva la parte 2, paragrafo A, punto 3.3, dell'allegato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996C0023 - IT Avviso legale importante | 61996C0023 Conclusioni dell'avvocato generale Elmer del 16 gennaio 1997. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Cancellazione dal ruolo. - [OSCURATO:PERSONA]23/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01221 Conclusioni dell avvocato generale 1 Nella presente causa di inadempimento la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che venga dichiarato che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per trasporre la direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 19 luglio 1991, 91/507/CEE, che modifica l'allegato della direttiva del Consiglio 75/318/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali (1) (in prosieguo: la «direttiva»). 2 Ai sensi dell'art. 2 della direttiva gli Stati membri dovevano prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro il 1_ gennaio 1992 (2) ed informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. Alla scadenza del detto termine la Repubblica francese non ha informato la [OSCURATO:PERSONA] di aver trasposto la direttiva, e pertanto la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento per inadempimento ex art. 169 del Trattato CE inviando, il 20 maggio 1992, una lettera di diffida. Con lettera alla [OSCURATO:PERSONA] 20 luglio 1992 la rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee ha comunicato che un progetto di decreto era in corso di elaborazione. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] continuava a non avere informazioni sulla trasposizione della direttiva, il 4 luglio 1994 ha emesso un parere motivato in forza del quale la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Con lettera 12 settembre 1994 le autorità francesi chiarivano che la trasposizione della direttiva richiedeva l'emanazione di diversi decreti che erano in corso di elaborazione e che il ritardo era dovuto alla modifica, nel corso dell'ultima sezione parlamentare, della legge in vigore. Le autorità francesi non hanno comunicato l'emanazione del decreto. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso il 26 gennaio 1996. 3 La Repubblica francese non ha contestato in corso di causa di essere tenuta a trasporre la direttiva. Il governo ha osservato nel controricorso che la trasposizione necessita l'emanazione di cinque atti: una legge, un decreto e tre decreti legge, tutti in corso di elaborazione. Nella controreplica il governo ha osservato in via integrativa che la legge 28 maggio 1996, n. 96-452, relativa a vari provvedimenti sanitari, sociali e statutari, è stata pubblicata il 29 maggio 1996. Tale legge modifica il codice sanitario al fine di inserire il principio dell'autorizzazione di immissione sul mercato in circostanze eccezionali, sancito nell'allegato della direttiva. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto nella replica che il controricorso della Repubblica francese conferma la premessa del ricorso secondo cui la direttiva non è stata trasposta. Per tali motivi la [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto le conclusioni volte ad ottenere la condanna della Repubblica francese. 5 Va osservato che la Repubblica francese non ha contestato che la direttiva non è stata trasposta in diritto francese entro il termine stabilito dall'art. 2 della direttiva. Se ne deve pertanto concludere che la Repubblica francese, come ha sostenuto la [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE. 6 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica francese alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Conclusione 7 Propongo pertanto alla Corte di dichiarare quanto segue: «1) Non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 19 luglio 1991, 91/507/CEE, che modifica l'allegato della direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, 75/318/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese». (1) - GU L 270, pag. 32. (2) - Fatta salva la parte 2, paragrafo A, punto 3.3, dell'allegato.
Sentenza Corte di giustizia UE/1997 — Fons Iuris — Fons Iuris