CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 31360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 25156/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) SPA unipersonale in persona del presidente del C.d.A. e legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 63 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro p [OSCURATO:PERSONA] in persona del direttore generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 50 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e 202 Z Ric. 2019 n. 25156 sez. 53 ud. 28-09-2022 6o-A difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. [OSCURATO:PERSONA] in persona del direttore generale e legale rappresentante, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) S.P.A., [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 197/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) S.p.a. unipersonale ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 197/2019, depositata il 31 gennaio 2019, con la quale la Corte di appello di L'Aquila, accogliendo gli appelli (rispettivamente principale e incidentale) proposti da A.S.L. di Pescara e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (in breve [OSCURATO:SOCIETA].) Ric. 2019 n. 25156 sez. 53 - ud. 28-09-2022 -2- avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 674/2017 del 26 aprile 2017, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della A.S.L. di Pescara, ha condannato «la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di C 181.765,15 oltre interessi al tasso di cui al cl.lgs. 231/2012 (nel testo pre vigente alle modificazioni introdotte con d.lgs. 192/2012) con decorrenza dal 60^ giorno successivo alle singole fatture (art. 3 comma 5^ d.lgs. citato), secondo la ricostruzione contabile svolta dal c.t.u., oltre interessi al tasso legale sugli interessi scaduti da almeno sei mesi a decorrere dalla domanda giudiziale (notificazione del decreto ingiuntivo)» e ha compensato integralmente le spese dei due gradì del giudizio di merito, comprese quelle di c.t.u. come liquidate dal Tribunale di Pescara; l'[OSCURATO:PERSONA] U.S.L. di Pescara ha resistito con controricorso, contenente pure ricorso incidentale condizionato, basato su un unico motivo e illustrato da memoria; con distinto controricorso ha resistito pure [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; considerato che: anche alla luce delle eccezioni proposte( è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza, P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre