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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 31360/2022

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sul ricorso 25156/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) SPA unipersonale in persona del presidente del C.d.A. e legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 63 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro p [OSCURATO:PERSONA] in persona del direttore generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 50 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e 202 Z Ric. 2019 n. 25156 sez. 53 ud. 28-09-2022 6o-A difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. [OSCURATO:PERSONA] in persona del direttore generale e legale rappresentante, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) S.P.A., [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 197/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) S.p.a. unipersonale ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 197/2019, depositata il 31 gennaio 2019, con la quale la Corte di appello di L'Aquila, accogliendo gli appelli (rispettivamente principale e incidentale) proposti da A.S.L. di Pescara e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (in breve [OSCURATO:SOCIETA].) Ric. 2019 n. 25156 sez. 53 - ud. 28-09-2022 -2- avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 674/2017 del 26 aprile 2017, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della A.S.L. di Pescara, ha condannato «la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di C 181.765,15 oltre interessi al tasso di cui al cl.lgs. 231/2012 (nel testo pre vigente alle modificazioni introdotte con d.lgs. 192/2012) con decorrenza dal 60^ giorno successivo alle singole fatture (art. 3 comma 5^ d.lgs. citato), secondo la ricostruzione contabile svolta dal c.t.u., oltre interessi al tasso legale sugli interessi scaduti da almeno sei mesi a decorrere dalla domanda giudiziale (notificazione del decreto ingiuntivo)» e ha compensato integralmente le spese dei due gradì del giudizio di merito, comprese quelle di c.t.u. come liquidate dal Tribunale di Pescara; l'[OSCURATO:PERSONA] U.S.L. di Pescara ha resistito con controricorso, contenente pure ricorso incidentale condizionato, basato su un unico motivo e illustrato da memoria; con distinto controricorso ha resistito pure [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; considerato che: anche alla luce delle eccezioni proposte( è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza, P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 25156/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) SPA unipersonale in persona del presidente del C.d.A. e legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 63 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro p [OSCURATO:PERSONA] in persona del direttore generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 50 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e 202 Z Ric. 2019 n. 25156 sez. 53 ud. 28-09-2022 6o-A difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. [OSCURATO:PERSONA] in persona del direttore generale e legale rappresentante, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) S.P.A., [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 197/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) S.p.a. unipersonale ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 197/2019, depositata il 31 gennaio 2019, con la quale la Corte di appello di L'Aquila, accogliendo gli appelli (rispettivamente principale e incidentale) proposti da A.S.L. di Pescara e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (in breve [OSCURATO:SOCIETA].) Ric. 2019 n. 25156 sez. 53 - ud. 28-09-2022 -2- avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 674/2017 del 26 aprile 2017, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della A.S.L. di Pescara, ha condannato «la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di C 181.765,15 oltre interessi al tasso di cui al cl.lgs. 231/2012 (nel testo pre vigente alle modificazioni introdotte con d.lgs. 192/2012) con decorrenza dal 60^ giorno successivo alle singole fatture (art. 3 comma 5^ d.lgs. citato), secondo la ricostruzione contabile svolta dal c.t.u., oltre interessi al tasso legale sugli interessi scaduti da almeno sei mesi a decorrere dalla domanda giudiziale (notificazione del decreto ingiuntivo)» e ha compensato integralmente le spese dei due gradì del giudizio di merito, comprese quelle di c.t.u. come liquidate dal Tribunale di Pescara; l'[OSCURATO:PERSONA] U.S.L. di Pescara ha resistito con controricorso, contenente pure ricorso incidentale condizionato, basato su un unico motivo e illustrato da memoria; con distinto controricorso ha resistito pure [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; considerato che: anche alla luce delle eccezioni proposte( è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza, P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre
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