Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 31259/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 1178/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 33 Portici (NA), in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 12921/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/04/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che su sollecitazione della parte controricorrente è stato instaurato il procedimento per la correzione d’ufficio di errore materiale nell’ordinanza n. 12921 del 22 aprile 2022; rilevato che alla luce di quanto risultante dal ricorso vi è errore materiale circa l’indicazione della parte ricorrente; p.q.m. dispone, in relazione all’ordinanza n. 12921 del 22 aprile 2022, che sia nell’intestazione sia nella motivazione alla pagina 4 ultimo capoverso, laddove è scritto “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” deve leggersi e intendersi “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e Antonietta della Pietra”, e che nel dispositivo laddove è scritto “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” deve leggersi e intendersi “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e Antonietta della Pietra”.

Dispone l’annotazione sull’originale del provvedimento.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 1178/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 33 Portici (NA), in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 12921/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/04/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che su sollecitazione della parte controricorrente è stato instaurato il procedimento per la correzione d’ufficio di errore materiale nell’ordinanza n. 12921 del 22 aprile 2022; rilevato che alla luce di quanto risultante dal ricorso vi è errore materiale circa l’indicazione della parte ricorrente; p.q.m. dispone, in relazione all’ordinanza n. 12921 del 22 aprile 2022, che sia nell’intestazione sia nella motivazione alla pagina 4 ultimo capoverso, laddove è scritto “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” deve leggersi e intendersi “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e Antonietta della Pietra”, e che nel dispositivo laddove è scritto “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” deve leggersi e intendersi “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e Antonietta della Pietra”. Dispone l’annotazione sull’originale del provvedimento. C
Sentenza Cassazione n. 31259/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris