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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33479/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 2.3.2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA]Aquila responsabile del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore del Dell'Aquila articolando cinque motivi di ricorso: 2.1 con il primo motivo lamenta infatti la contraddittorietà della motivazione con atti del processo e la natura motivazione apparente circa il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: segnala, infatti, l'erroneità della affermazione della Corte di Appello sulla irrilevanza delle deposizione della Russo le cui dichiarazioni, invero, dovevano ritenersi liberatorie laddove la mancata indicazione del teste Cacace nella lista della difesa, non poteva impediva al giudice di disporne l'escussione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen..

Si tratta di rilievi che, complessivamente, mirano a contrastare la ricostruzione operata dai giudici di merito sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie e, in particolare, ai documenti dell'imputato prodotti per la stipula del contratto di assicurazione ma contenenti dati non veritieri, con particolare riguardo al luogo di nascita e di residenza in quel di Bergamo e la cui valutazione ha consentito di pervenire alla affermazione della responsabilità del ricorrente giustificando la valutazione di superfluità della deposizione del Cacace ed avendo i giudici di merito nel contempo apprezzato le dichiarazioni della Russo alla luce di quanto rappresentato dallo stesso Dell'Aquila nello scritto acquisito al processo (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata). 2.2 Con il secondo motivo la difesa denunzia mancanza ed illogicità della motivazione e contraddittorietà della prova con riferimento alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]: rileva che la sentenza ha attribuito al Dell'Aquila la consapevolezza di circostanze rilevanti non emergente tuttavia dalla attività istruttoria.

Il motivo è a sua volta inammissibile perché, lungi dal segnalare profili di manifesta illogicità, finisce per sollecitare una rilettura degli elementi acquisiti in termini alternativi rispetto a quelli che, con motivazione complessivamente congrua ed esente da vizi logici e giuridici, hanno condotto i giudici di merito ad ascrivere la iniziativa all'odierno ricorrente. 2.3 Con il terzo motivo si denunzia motivazione insufficiente quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. segnalandosi in particolare la ritenuta fallacia del ragionamento sviluppato dalla Corte di Appello sulla corrispondente richiesta difensiva in cui si era evidenziata la sostanziale assenza di pregiudizio patrimoniale in capo alla compagnia di assicurazioni.

Il motivo è inammissibile.

Come è noto, inoltre, le SS.UU., con la sentenza "Tushaj", hanno spiegato che il fatto "particolarmente tenue" va così qualificato alla stregua di caratteri riconducibili a tre indici: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.

Quanto al primo aspetto, si richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. alla luce di una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto; in definitiva, si è sottolineato che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore.

In definitiva, come si è ben chiarito (cfr., Cass. Pen., 3, 28.6.2017 n. 893, PM in proc.

Gallorini), la particolare tenuità del "fatto" è il risultato di una valutazione positiva tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione ex articolo 133, comma 1, n. 1) del codice penale) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa ex articolo 133, comma 1, n. 3) del codice penale), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ex articolo 133, comma 1, n. 2) del codice penale).

Tanto premesso, si deve allora prendere atto che il ricorso non si confronta con la motivazione sviluppata dalla Corte di Appello che, facendo corretta applicazione di tali principi, ha escluso la possibilità di ritenere la non punibilità del fatto alla luce del danno "riflesso" cagionato alla compagnia assicuratrice oltre che della particolare spregiudicatezza e "malizia" con cui il ricorrente aveva operato. 2.4 Con il quarto motivi la difesa denunzia la carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche: rileva che nell'atto di appello erano stati evidenziati una serie di aspetti e di circostanze che avrebbero meritato una considerazione specifica.

Anche tale motivo è inammissibile perché generico avendo la Corte spiegato che proprio gli elementi evidenziati in precedenza in ordine sia alla oggettiva gravità del fatto che alla componente soggettiva della condotta escludevano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche considerato anche che l'incensuratezza dell'imputato era stata valutata ai fini della quantificazione della pena nel minimo edittale. 2.5 Con il quinto motivo la difesa denunzia la contraddittorietà della motivazione quanto alla decisione di subordinare la sospensione condizionale al risarcimento del danno e la mancanza di motivazione sul calcolo della provvisionale.

Il motivo sulla provvisionale è inammissibile essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr., Cass. Pen., 6, 14.10.2014 n. 50.746, PC e G.; Cass. Pen., 2, 6.11.2014 n. 49.016, Patricola; Cass. Pen., 3, 27.1.2015 n. 18.663, D.G.; Cass. pen., 5, 25.5.2011 n. 32.899, Mapelli; Cass. Pen., 23.6.2010 n. 34.791, Mazzamurro).

Quanto al primo profilo, il rilievo è ancora una volta generico avendo la Corte di Appello specificamente motivato sulle condizioni economiche del ricorrente contrastando sul punto le argomentazioni e gli elementi addotti dalla difesa.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 2.3.2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA]Aquila responsabile del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore del Dell'Aquila articolando cinque motivi di ricorso: 2.1 con il primo motivo lamenta infatti la contraddittorietà della motivazione con atti del processo e la natura motivazione apparente circa il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: segnala, infatti, l'erroneità della affermazione della Corte di Appello sulla irrilevanza delle deposizione della Russo le cui dichiarazioni, invero, dovevano ritenersi liberatorie laddove la mancata indicazione del teste Cacace nella lista della difesa, non poteva impediva al giudice di disporne l'escussione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.. Si tratta di rilievi che, complessivamente, mirano a contrastare la ricostruzione operata dai giudici di merito sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie e, in particolare, ai documenti dell'imputato prodotti per la stipula del contratto di assicurazione ma contenenti dati non veritieri, con particolare riguardo al luogo di nascita e di residenza in quel di Bergamo e la cui valutazione ha consentito di pervenire alla affermazione della responsabilità del ricorrente giustificando la valutazione di superfluità della deposizione del Cacace ed avendo i giudici di merito nel contempo apprezzato le dichiarazioni della Russo alla luce di quanto rappresentato dallo stesso Dell'Aquila nello scritto acquisito al processo (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata). 2.2 Con il secondo motivo la difesa denunzia mancanza ed illogicità della motivazione e contraddittorietà della prova con riferimento alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]: rileva che la sentenza ha attribuito al Dell'Aquila la consapevolezza di circostanze rilevanti non emergente tuttavia dalla attività istruttoria. Il motivo è a sua volta inammissibile perché, lungi dal segnalare profili di manifesta illogicità, finisce per sollecitare una rilettura degli elementi acquisiti in termini alternativi rispetto a quelli che, con motivazione complessivamente congrua ed esente da vizi logici e giuridici, hanno condotto i giudici di merito ad ascrivere la iniziativa all'odierno ricorrente. 2.3 Con il terzo motivo si denunzia motivazione insufficiente quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. segnalandosi in particolare la ritenuta fallacia del ragionamento sviluppato dalla Corte di Appello sulla corrispondente richiesta difensiva in cui si era evidenziata la sostanziale assenza di pregiudizio patrimoniale in capo alla compagnia di assicurazioni. Il motivo è inammissibile. Come è noto, inoltre, le SS.UU., con la sentenza "Tushaj", hanno spiegato che il fatto "particolarmente tenue" va così qualificato alla stregua di caratteri riconducibili a tre indici: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Quanto al primo aspetto, si richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. alla luce di una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto; in definitiva, si è sottolineato che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. In definitiva, come si è ben chiarito (cfr., Cass. Pen., 3, 28.6.2017 n. 893, PM in proc. Gallorini), la particolare tenuità del "fatto" è il risultato di una valutazione positiva tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione ex articolo 133, comma 1, n. 1) del codice penale) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa ex articolo 133, comma 1, n. 3) del codice penale), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ex articolo 133, comma 1, n. 2) del codice penale). Tanto premesso, si deve allora prendere atto che il ricorso non si confronta con la motivazione sviluppata dalla Corte di Appello che, facendo corretta applicazione di tali principi, ha escluso la possibilità di ritenere la non punibilità del fatto alla luce del danno "riflesso" cagionato alla compagnia assicuratrice oltre che della particolare spregiudicatezza e "malizia" con cui il ricorrente aveva operato. 2.4 Con il quarto motivi la difesa denunzia la carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche: rileva che nell'atto di appello erano stati evidenziati una serie di aspetti e di circostanze che avrebbero meritato una considerazione specifica. Anche tale motivo è inammissibile perché generico avendo la Corte spiegato che proprio gli elementi evidenziati in precedenza in ordine sia alla oggettiva gravità del fatto che alla componente soggettiva della condotta escludevano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche considerato anche che l'incensuratezza dell'imputato era stata valutata ai fini della quantificazione della pena nel minimo edittale. 2.5 Con il quinto motivo la difesa denunzia la contraddittorietà della motivazione quanto alla decisione di subordinare la sospensione condizionale al risarcimento del danno e la mancanza di motivazione sul calcolo della provvisionale. Il motivo sulla provvisionale è inammissibile essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr., Cass. Pen., 6, 14.10.2014 n. 50.746, PC e G.; Cass. Pen., 2, 6.11.2014 n. 49.016, Patricola; Cass. Pen., 3, 27.1.2015 n. 18.663, D.G.; Cass. pen., 5, 25.5.2011 n. 32.899, Mapelli; Cass. Pen., 23.6.2010 n. 34.791, Mazzamurro). Quanto al primo profilo, il rilievo è ancora una volta generico avendo la Corte di Appello specificamente motivato sulle condizioni economiche del ricorrente contrastando sul punto le argomentazioni e gli elementi addotti dalla difesa. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
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