CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 15332/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] contesta la mancata motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 349 cod. pen., avendo il giudice del merito ritenuto, pur in mancanza di prove, che la ricorrente avesse avuto diretta conoscenza del sequestro amministrativo del veicolo operato nei riguardi della figlia e da lei utilizzato per esigenze familiari; Considerato che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché contiene mere doglianze in punto di fatto e poiché si limita a riproporre i motivi sollevati con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale (pag. 6 della sentenza impugnata), senza confrontarsi realmente con le non illogiche argomentazioni spese in sentenza (ove si valorizza il fatto che il garage in cui era parcheggiata la vettura in fermo amministrativo fosse di proprietà della ricorrente e che i sigilli apposti fossero ben visibili); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (•n A 03-: [OSCURATO:PERSONA]