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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 24618/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in data 3 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la precedente sentenza emessa il 18 marzo 2021 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di arresto ed C 6.000,00 di ammenda ciascuno avendoli ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 44, lett.

B), del D.P.R. 380 del 2001; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti articolando un unico motivo di impugnazione con cui deducevano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che il Giudice del gravame ha correttamente escluso l'applicabilità delle invocate circostanze attenuanti generiche dando rilievo da un lato alla gravità dell'abuso e dall'altro all'assenza di elementi positivi né può ritenersi che il dato offerto dal non essere stata completata l'opera abusiva sia fattore idoneo a limitarne la potenziale offensività; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere1 estejsefe il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in data 3 marzo 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la precedente sentenza emessa il 18 marzo 2021 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di arresto ed C 6.000,00 di ammenda ciascuno avendoli ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 44, lett. B), del D.P.R. 380 del 2001; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti articolando un unico motivo di impugnazione con cui deducevano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che il Giudice del gravame ha correttamente escluso l'applicabilità delle invocate circostanze attenuanti generiche dando rilievo da un lato alla gravità dell'abuso e dall'altro all'assenza di elementi positivi né può ritenersi che il dato offerto dal non essere stata completata l'opera abusiva sia fattore idoneo a limitarne la potenziale offensività; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere1 estejsefe il P