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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25205/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

96avverso la sentenza del 12/01/2026 della Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le memorie sopravvenute,ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti nell’interesse del ricorrente[OSCURATO:PERSONA], come di seguito elencati: il primo, che deduce il vizio di violazione dilegge e il vizio di motivazione in ordine all’accertamento del reato di cui all’art.628 cod. pen., rilevando l’insussistenza dell’ingiusto profitto e travisamento delquadro probatorio; il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393, cod.pen. e per mancato scrutinio delle condizioni di procedibilità; e, infine, il terzo,che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alladeterminazione del trattamento sanzionatorio e al diniego di applicazione delleperché deducono vizi che non emergono dal testo della sentenza impugnata, laquale piuttosto articola passaggi logicamente ineccepibili non scrutinabili inquesta sede;ritenuto che, inoltre, il primo motivo non è consentito anche perchémeramente reiterativo di doglianze già presentate in appello e ivi puntualmentedisattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), e che sirisolve in una rilettura del merito e in una rivalutazione del quadro probatoriosottratta alla cognizione di questa Corte;ritenuto che il secondo motivo, oltre che reiterativo anch’esso, risulta altresìmanifestamente infondato in ragione del suo aperto contrasto con i principi dellaconsolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale “l'elementodistintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragionicon violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo, perché nel primo casol'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nellaconsapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamenteazionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare undiritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa (Sez. 2, n. 11484del 14/12/2016, dep. 2017, Marni, Rv. 269685 - 01)”;ritenuto che il terzo motivo non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato anche perché la motivazione della sentenzaimpugnata, non incorrendo in nessuno dei vizi di cui all’art. 606, cod. proc. pen.,fa anzi corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte,secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti(Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018,Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);che la corte d’appello ha correttamente illustrato gli elementi posti afondamento del giudizio di responsabilità per il reato di rapina e del trattamentosanzionatorio (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, ove la corte d’appello haritenuto sussistente il reato contestato sulla base delle dichiarazioni dellepersone sentite, delle immagini delle videoregistrazioni e del luogo diritrovamento dell’autovettura; pag. 7, in ordine alla qualificazione del fatto,avallata dal pertinente richiamo alla giurisprudenza di legittimità, e all’esclusionedell’art. 393, cod. pen., attesa l’insussistenza di qualsivoglia diritto azionabileinnanzi all’autorità giudiziaria per il recupero del veicolo; pag. 8 in relazione aldiniego di applicazione delle attenuanti generiche, in assenza, altresì, di elementipositivamente valutabili per la mitigazione della pena);ritenuto che entrambi i motivi del ricorso presentato nell’interesse delsecondo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati e non consentiti perle ragioni che di seguito si espongono:che il primo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme inordine alla responsabilità per il reato di rapina ex artt. 110, 628, cod. pen.,lamentando, in particolare, la mancata delibazione da parte della Corte delleprospettazioni difensive, non è consentito perché propone una rilettura delcompendio probatorio, con rivalutazione del merito, non suscettibile di scrutinioin sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronunciaportata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativoche la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno(tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge per mancatadeclaratoria di non procedibilità previa esclusione della circostanza aggravante dicui all’art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., è manifestamente infondato perchéprospetta vizi che non emergono dalla sentenza impugnata, la qualecorrettamente giustifica la sussistenza del nesso teleologico sulla base delcompendio probatorio (precisamente: videoregistrazioni) dal qualeinequivocabilmente appare la sequenza dei segmenti di condotta;che comunque tale motivo si pone in contrasto con il dato normativo, amente del quale il reato di cui agli artt. 582, 585, cod. pen, in relazione all’art.576, comma primo, n. 1, cod. pen., è comunque procedibile d’ufficio, ai sensidell’art. 582, cod. pen. (si veda pag. 6 della sentenza con riferimento allacondotta di pestaggio perpetrata dai ricorrenti ai danni del [OSCURATO:PERSONA]);considerato che la rilevata inammissibilità non è superata dalle memoriesopravvenute;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
96avverso la sentenza del 12/01/2026 della Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le memorie sopravvenute,ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti nell’interesse del ricorrente[OSCURATO:PERSONA], come di seguito elencati: il primo, che deduce il vizio di violazione dilegge e il vizio di motivazione in ordine all’accertamento del reato di cui all’art.628 cod. pen., rilevando l’insussistenza dell’ingiusto profitto e travisamento delquadro probatorio; il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393, cod.pen. e per mancato scrutinio delle condizioni di procedibilità; e, infine, il terzo,che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alladeterminazione del trattamento sanzionatorio e al diniego di applicazione delleperché deducono vizi che non emergono dal testo della sentenza impugnata, laquale piuttosto articola passaggi logicamente ineccepibili non scrutinabili inquesta sede;ritenuto che, inoltre, il primo motivo non è consentito anche perchémeramente reiterativo di doglianze già presentate in appello e ivi puntualmentedisattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), e che sirisolve in una rilettura del merito e in una rivalutazione del quadro probatoriosottratta alla cognizione di questa Corte;ritenuto che il secondo motivo, oltre che reiterativo anch’esso, risulta altresìmanifestamente infondato in ragione del suo aperto contrasto con i principi dellaconsolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale “l'elementodistintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragionicon violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo, perché nel primo casol'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nellaconsapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamenteazionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare undiritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa (Sez. 2, n. 11484del 14/12/2016, dep. 2017, Marni, Rv. 269685 - 01)”;ritenuto che il terzo motivo non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato anche perché la motivazione della sentenzaimpugnata, non incorrendo in nessuno dei vizi di cui all’art. 606, cod. proc. pen.,fa anzi corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte,secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti(Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018,Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);che la corte d’appello ha correttamente illustrato gli elementi posti afondamento del giudizio di responsabilità per il reato di rapina e del trattamentosanzionatorio (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, ove la corte d’appello haritenuto sussistente il reato contestato sulla base delle dichiarazioni dellepersone sentite, delle immagini delle videoregistrazioni e del luogo diritrovamento dell’autovettura; pag. 7, in ordine alla qualificazione del fatto,avallata dal pertinente richiamo alla giurisprudenza di legittimità, e all’esclusionedell’art. 393, cod. pen., attesa l’insussistenza di qualsivoglia diritto azionabileinnanzi all’autorità giudiziaria per il recupero del veicolo; pag. 8 in relazione aldiniego di applicazione delle attenuanti generiche, in assenza, altresì, di elementipositivamente valutabili per la mitigazione della pena);ritenuto che entrambi i motivi del ricorso presentato nell’interesse delsecondo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati e non consentiti perle ragioni che di seguito si espongono:che il primo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme inordine alla responsabilità per il reato di rapina ex artt. 110, 628, cod. pen.,lamentando, in particolare, la mancata delibazione da parte della Corte delleprospettazioni difensive, non è consentito perché propone una rilettura delcompendio probatorio, con rivalutazione del merito, non suscettibile di scrutinioin sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronunciaportata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativoche la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno(tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge per mancatadeclaratoria di non procedibilità previa esclusione della circostanza aggravante dicui all’art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., è manifestamente infondato perchéprospetta vizi che non emergono dalla sentenza impugnata, la qualecorrettamente giustifica la sussistenza del nesso teleologico sulla base delcompendio probatorio (precisamente: videoregistrazioni) dal qualeinequivocabilmente appare la sequenza dei segmenti di condotta;che comunque tale motivo si pone in contrasto con il dato normativo, amente del quale il reato di cui agli artt. 582, 585, cod. pen, in relazione all’art.576, comma primo, n. 1, cod. pen., è comunque procedibile d’ufficio, ai sensidell’art. 582, cod. pen. (si veda pag. 6 della sentenza con riferimento allacondotta di pestaggio perpetrata dai ricorrenti ai danni del [OSCURATO:PERSONA]);considerato che la rilevata inammissibilità non è superata dalle memoriesopravvenute;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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