CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 luglio 2021
Cassazione n. 17715/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/07/2021 della Corte di Appello di Lecce. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto, emesso in data 19/07/2021, con il quale la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza, emessa dal Tribunale di Brindisi in data 27/01/2021, di reiezione della richiesta di revoca di misura di prevenzione personale in precedenza avanzata dal ricorrente. 2. Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lettera b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1 legge 1423 del 1956, 1 d. Igs. 59 del 2011, 25 e 111 della Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen.; secondo la difesa, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la misura di prevenzione sia stata applicata al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 1, n. 2, I. 1423/1956. Il ricorrente sostiene che la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie prevista dall'art. 1 n. 1 della legge 1423/1956 abbia travolto «tutto l'intero blocco normative posto a base della misura di prevenzione della sorveglianza speciale in oggetto» con conseguente necessità di revocare la misura di prevenzione in considerazione del fatto che la misura è stata imposta dal Tribunale di Brindisi in forza della «fusione» delle previsioni dei numeri 1 e 2 del predetto articolo. 3. Il ricorrente lamenta, come secondo motivo di impugnazione, la violazione di legge e la mancanza di motivazione ex art. 606 lettera b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli art. 1 legge 1423/1956, 6 d. Igs. 59/2011, prot. 4 della CEDU, 16-25 e 111 della Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 31 legge 663 del 1986; la difesa sostiene che i giudici di merito siano venuti meno al dovere motivazionale di verificare l'effettiva ed attuale pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] a distanza di oltre 10 anni dall'applicazione della misura di prevenzione. Secondo il ricorrente la Corte territoriale si è limitata ad «operare un riassunto di quanto già espresso in precedenza» ed a «riportare sic e simpliciter clausole di stile o un elenco avulso da qualsivoglia motivazione"». 4. Il ricorrente lamenta, come terzo motivo di impugnazione, la violazione di legge e la mancanza di motivazione ex art. 606 lettera b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 11 legge 1423/1956, 14 d. Igs. 59/2011, 25 della Cost., 125, comma 3, cod. pen. e 31 legge 663/1986; a giudizio del ricorrente la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la misura di prevenzione non sia mai stata eseguita. Secondo la difesa la misura è stata, invece, eseguita, dalla data della notifica del decreto applicativo a mani dei difensori e nel periodo di esecuzione il [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun reato. La difesa, inoltre, ritiene erronea la motivazione nella parte in cui afferma che il [OSCURATO:PERSONA] si sia sottratto all'esecuzione della misura trasferendosi in Romania, trasferimento che, invece, sarebbe avvenuto nella convinzione del decorso del termine triennale impostogli e della completa esecuzione della misura di prevenzione. Anche tali vizi di motivazione rendono necessario, a giudizio del ricorrente, l'annullamento del provvedimento impugnato e la conseguente cessazione di diritto della misura di prevenzione applicata al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 11 legge 1423 del 1956 e 14 d. Igs. 59/2011. 5. Il ricorrente lamenta, infine, come quarto motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 606 lettera c) cod. proc. pen. per omessa pronuncia della Corte territoriale in relazione ad uno specifico motivo di censura. Il decreto impugnato non avrebbe, infatti, affrontato il motivo di impugnazione esposto al punto e) \__ della memoria integrativa depositata innanzi al Tribunale di Brindisi e reiterato alle pagine da 42 a 44 dell'atto di appello, motivo avente ad oggetto la «durata dell'obbligo di soggiorno». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate7 2. I primi tre motivi sono identici ai primi tre motivi di appello, pedissequamente riprodotti come motivi di ricorso per cassazione. Questa Corte ha costantemente affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso». (Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708, principio già affermato dalle seguenti massime precedenti conformi: Sez. 5, n. 3480 del 1984, Lassi, Rv. 163728, Sez. 6, n. 12023 del 1988, D'[OSCURATO:PERSONA]. 179874, Sez. 3, n. 84 del 1991, Badiali, Rv. 186143, Sez. 4, n. 1561 del 1993, Cardinale, Rv. 193046). Appare evidente che a fronte di un provvedimento di merito che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: tali motivi reiterati sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Va, peraltro, aggiunto che i medesimi motivi erano già stati proposti anche nelle due precedenti istanze di revoca della misura di prevenzione, rispettivamente rigettate in data 22/12/2017 e 14/06/2019 dal Tribunale di Lecce, circostanza segnalata espressamente nel provvedimento impugnato. 3. La Corte di merito ha risposto in ordine al vizio eccepito in sede di appello e riproposto con il primo motivo di ricorso, correttamente esplicando (alle pagine 3 e 4 del decreto impugnato) che la sopravvenuta incostituzionalità dell'art. 1, n. 1 della legge 1423/1956 non può giustificare la revoca della misura applicata al [OSCURATO:PERSONA], non ponendosi come elemento sopravvenuto incidente sui presupposti dell'applicazione. La Corte territoriale ha, in proposito, esattamente argomentato che la misura di prevenzione è stata applicata dal Tribunale di Brindisi anche ai sensi dell'art. 1, n. 2 della predetta legge, fattispecie che ha superato il vaglio di costituzionalità del Giudice delle leggi. 4. In relazione al secondo motivo di ricorso (avente ad oggetto la lamentata mancata rivalutazione dell'attualità della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA]), il provvedimento impugnato ha chiarito che detta doglianza non poteva trovare ingresso in sede di appello in quanto mera riproposizione delle medesime questioni già sollevate nelle ifl due precedenti istanze di revoca in precedenza rigettate con provvedimenti che indicavano puntualmente gli elementi logico- fattuali dimostrativi della persistenza della pericolosità sociale del ricorrente. La Corte ha, inoltre, chiarito che l'attualità della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] è, in ogni caso, desumibile dal comportamento tenuto dal ricorrente ed, in particolare, dal sopravvenuto trasferimento in Romania allo scopo di sottrarsi all'esecuzione della misura, dimostrando in tal modo dispregio delle leggi e del provvedimento emesso nei suoi confronti. 5. Anche in relazione al terzo motivo di ricorso avente ad oggetto l'avvenuta esecuzione della misura di prevenzione, la Corte territoriale ha chiarito che la difesa aveva già proposto identico rilievo in occasione di precedente richiesta di revoca (già rigettata con provvedimento definitivo depositato in data 19/06/2019) e che l'odierna reiterazione è priva di ogni elemento di novità con conseguente inammissibilità del motivo. In ogni caso la Corte ha motivato in ordine all'infondatezza della questione, segnalando la mancata redazione del verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione. I giudici di appello hanno evidenziato l'erroneità della tesi difensiva in virtù della quale la misura di prevenzione sarebbe stata eseguita con decorrenza dal momento della comunicazione del provvedimento effettuata ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, d.lgs. 159/2011. A tale proposito, a conforto della soluzione adottata nel provvedimento impugnato, deve esser ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, il periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale decorre dalla redazione del verbale di sottoposizione dell'imputato e dalla conseguente consegna della carta di permanenza, resa necessaria dall'imposizione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, in quanto solo attraverso tale attività il soggetto viene reso edotto dall'applicazione della misura e delle conseguenti prescrizioni applicate. La redazione di tale verbale ha lo scopo, infatti, di dare contezza del giorno in cui ha inizio la sottoposizione agli obblighi imposti laddove la mera comunicazione del provvedimento applicativo assolve al diverso compito di portare il difensore a conoscenza della decisione giurisdizionale ai fini dell'impugnazione. Come già affermato da questa Corte di Cassazione, nella chiara distinzione tra il momento giurisdizionale ed il momento esecutivo del provvedimento applicativo, la misura della sorveglianza speciale non si esaurisce con il semplice decorso del tempo ma solo con la sua esecuzione che coincide, quindi, con la redazione e consegna del verbale di sottoposizione, attività non eseguita nel caso di specie (cfr. in proposito Sez. 6, n. 45754 del 13/09/2018, Carrano, Rv. 274279 - 01: "La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non decorre dal momento della notifica del provvedimento applicativo all'interessato bensì dalla consegna del verbale di sottoposizione agli obblighi imposti").6. In ordine all'ultimo motivo di ricorso va sottolineata l'assoluta genericità della doglianza, essendosi la difesa limitata ad affermare che la Corte non si sarebbe espressa sulla contestata durata dell'obbligo di soggiorno, senza svolgere alcuna critica argomentata della parte del provvedimento in cui è stata affrontata la persistente necessità di imporre al [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni singolarmente descritte (vedi pagine 8 e 9 del decreto impugnato). A tale proposito, deve essere data continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica» (in tal senso, tra le molte, Sez. 3, n. 8065 del 25/02/2019, Rv. 275853-02). Va, comunque, sottolineato che i giudici di appello, diversamente da quanto apoditticamente sostenuto dal ricorrente, si sono puntualmente confrontati con il quarto motivo di appello proposto avverso il decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Brindisi con motivazioni sufficientemente approfondite e logicamente inattaccabili. (vedi pagine 8 e 9 del decreto impugnato). 7. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento da parte della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende