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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 settembre 2025

Cassazione n. 24289/2025

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ntroD.P. , in qualità di erede di H.O. , deceduta ilData_1 , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura speciale in atti;controricorrentenonché controE.E. , in qualità di erede di H.O. , deceduta ilData_1 , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in atti;controricorrente[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025avverso la sentenza n. 8/2024 della Corte d’appello di Messina, pubblicatail 06/06/2024 e notificata il 27/06/2024;udita la relazione della causa svolta all’esito dell’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Renzis,che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha illustrato le proprieconclusioni;letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], D.P. adiva il Tribunale diMessina, premettendo che: era erede legittimo, insieme al fratello E.E. ,della madre, H.O. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il Data_1 ; H.O. , in data Data_2 , avevacontratto matrimonio con K.L. , dal quale si era separata e,poi, divorziata in virtù di sentenza del Tribunale di Messina n. 192/2019,pubblicata il 04/02/2019 e passata in giudicato il 01/09/2019, che avevaprevisto in favore della stessa un assegno divorzile della somma di € 300,00mensili; negli anni 2019/2020 K.L. era stato posto inquiescenza, godendo del regime cosiddetto “Quota 100”; pertanto, ai sensidell’art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, H.O. aveva diritto adottenere, quale coniuge divorziato, la quota percentuale prevista dalla leggedell'indennità di fine rapporto liquidata a K.L. , all'atto dellacessazione del rapporto di lavoro; tale diritto aveva natura patrimoniale edera maturato in capo alla donna a seguito del divorzio, anteriormente al suodecesso, quale elemento attivo del suo patrimonio ereditario, nel qualeerano succeduti ab intestato gli unici figli, D.P. e E.E. , quali eredilegittimi.Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025La parte dichiarava, pertanto, di agire nei confronti di K.L.[...] , soggetto passivo del rapporto obbligatorio ex art. 12 bis l. n. 898del 1970, perché il Tribunale adito volesse: 1) ritenere e dichiarare il dirittodi H.O. a ottenere il quaranta per cento dell'indennità di finerapporto e di ogni altro emolumento accessorio, liquidati dall’INPS alconiuge divorziato, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coincisocon il matrimonio (dal Data_2 fino al Data_4 ); 2) ritenere edichiarare che il diritto di credito vantato dalla defunta H.O. siera trasferito per successione mortis causa ai suoi eredi legittimi; 3)conseguentemente condannare K.L. al pagamento della metàdella somma dovuta a H.O. in favore di D.P. , eredelegittimo dell’avente diritto.Con comparsa del 24/05/2021 spiegava intervento volontario in giudizioE.E. , fratello del ricorrente e figlio di K.L. ,facendo proprie le domanda già formulate da D.P. .Con memoria del 18/06/2021 si costituiva in giudizio l’odiernoricorrente, K.L. , contestando la domanda formulata dal figlioD.P. , e in seguito fatta propria dal fratello E.E. , perché priva difondamento in fatto ed in diritto.In particolare, K.L. eccepiva il difetto di legittimazionedivorziato, avente ad oggetto un diritto che, benché avente contenutopatrimoniale, è indissolubilmente collegato ad uno status personalissimo eintrasmissibile iure hereditatis; deduceva, sotto altro profilo, che l’art. 12bis l. n. 898 del 1970 riconosce il diritto del coniuge divorziato ad una quotadel TFR “percepita” dall’altro coniuge, laddove nel caso di specie illavoratore non aveva ancora percepito il proprio trattamento di fine servizio.La parte precisava che era stato posto in quiescenza con deliberazionen. 2120/D4 del 27/08/2020 dell’A.S.P.

Messina, a partire dal 01/10/2019,Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025avendo usufruito del trattamento pensionistico previsto dal d.l. n. 4 del2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019 (c.d.

“Quota 100”), aggiungendoche la maturazione del diritto al pagamento dei TFS/TFR con ilpensionamento “Quota 100” non tiene conto della data di collocamento ariposo dell’interessato, bensì decorre dal momento in cui il dipendenteraggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagraficae che egli non aveva ancora conseguito, al momento della proposizione delricorso da parte del figlio, né il requisito dell’anzianità contributiva né quellodell’età anagrafica, che avrebbe raggiunto in data 31/07/2021.Secondo K.L. , l’unica legittimata all’azione, H.O.[...] , non aveva mai esercitato in vita (né avrebbe potuto) la domandaex art. 12 bis l. n. 898 del 1970 e la stessa non poteva essere esercitataper la prima volta dall’erede, sia in quanto diritto accessorio al dirittopersonalissimo all’assegno di divorzio, non più sussistente al momento delricorso per l’intervenuto decesso della madre, sia per il difetto deipresupposti di legge, dal momento che il TFS non era ancora stato percepitoneanche dallo stesso lavoratore.

Maggiormente infondata doveva ritenersila domanda di riconoscimento di una quota sugli incentivi all’esodo, o altribenefici previdenziali, che, in quanto aventi natura risarcitoria, e nonassistenziale, non potevano essere reclamati dal coniuge beneficiariodell’assegno divorzile.Con decreto del 30/07/2021 la Corte d’appello di Messina, ascioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 13/07/2021,chiedeva informazioni all’INPS in ordine alle date di maturazione deirequisiti in capo a K.L. per il pensionamento e del diritto apercepire il TFR (indicando in caso di già avvenuta liquidazione, la sommanetta liquidata).L’INPS provvedeva al deposito delle informazioni richieste e il giudizioseguiva il suo corso, sino a quando, con la sentenza n. 1/2021, pubblicataOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025il 04/01/2022, il Tribunale di Messina rigettava le domande dei due figli diH.O. e K.L. .Il Tribunale evidenziava che quest’ultimo era stato posto in quiescenzaa decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in applicazione del d.l. n. 4 del 2019(cosiddetta “Quota 100”), in forza del quale i lavoratori della pubblicaamministrazione che accedono alla pensione utilizzando questa misuraconseguiranno il diritto a percepire il TFS nella prima delle due seguentiipotesi: o 12 mesi dopo il raggiungimento dei 67 anni o 24 mesi dopo ilraggiungimento dei 41 anni e 10 mesi di contributi necessari alle donne perl’accesso alla pensione anticipata, e dei 42 anni e 10 mesi di contributi pergli uomini.

Poiché nessuna di queste due ipotesi si era verificata prima deldecesso della H.O. dal momento che K.L. aveva compiuto67 anni di età il 31/07/2021 e avrebbe maturato il requisito contributo indata 30/12/2021 (atteso che alla data del 30/09/2019 aveva maturato, aifini della pensione, un servizio 40 anni e 7 mesi), secondo il Tribunale, alladata del decesso della H.O. (avvenuto il Data_1 ) non si era verificataalcuna delle ipotesi sopra richiamate e, pertanto, la stessa non aveva ancoramaturato il diritto di ricevere la quota di TFS dell’ex coniuge e,conseguentemente, nessun diritto aveva trasmesso agli eredi. [OSCURATO:PERSONA] anche la domanda riferita agli incentivi all’esodo, perché maiconseguiti da K.L. .Con atto del 17/03/2022, D.P. impugnava la sentenza delTribunale di Messina, premettendo che il diritto al TFS era sorto in capo alK.L. al momento della sua collocazione in quiescenza, benchéa quella data il diritto non fosse ancora liquido ed esigibile, e che,specularmente, il diritto di H.O. , quale coniuge titolare divorziatonon passato a nuove nozze e titolare del diritto di assegno divorzile, erasorto nello stesso momento in cui il K.L. era stato posto in quiescenza,benché lo stesso diritto fosse poi divenuto determinato ed esigibile in epocaOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025successiva alla morte della stessa H.O.

Secondo il reclamante il diritto allaquota di TFS si era trasferito iure hereditatis ai figli della H.O. unici eredilegittimi della stessa.Con memoria del 02/05/2022 si costituiva in giudizio K.L. ,contestando l’impugnazione spiegata ex adverso, perché priva difondamento in fatto ed in diritto, eccependo in particolare: l’inesistenza deldiritto, la mancata percezione dell’indennità di fine rapporto all’atto deldecesso della H.O. l’inammissibilità dell’azione ex art. 12 bis l. 898/1970,l’intrasmissibilità mortis causa del diritto alla quota dell’indennità di finerapporto, il difetto di legittimazione attiva dei figli e, in subordine, nelmerito, la non debenza degli eventuali incentivi di pensionamentoanticipato.Dopo un rinvio interlocutorio per acquisire il parere del ProcuratoreGenerale, disposta la regolarizzazione del contraddittorio nei confronti diE.E. , già intervenuto in primo grado, il quale, a seguito delladisposta notifica del ricorso introduttivo, si costituiva con comparsadepositata il 06/06/2023 chiedendo che, in caso di accoglimentodell’impugnazione, gli effetti della decisione fossero estesi anche a lui, qualeerede legittimo di H.O. .Con la sentenza n. 8/2024, pubblicata il 06/06/2024 e notificata aK.L. il 27/06/2024, in accoglimento del gravame e in riformadella sentenza impugnata, la Corte d’appello dichiarava il diritto di H.O.[...] (deceduta il Data_1 ), quale coniuge divorziato di K.L.[...] , al 40% del trattamento di fine servizio conseguito dal predetto,riferito al periodo di durata del matrimonio, secondo quanto specificato inparte motiva e, per l’effetto, condannava quest’ultimo alla corresponsionedella complessiva somma di € 13.416,84, da suddividere tra gli eredi diH.O. pro quota ereditaria, rigettando per il resto l’impugnazione.Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025In primo luogo, la Corte d’appello evidenziava la natura di retribuzionedifferita dei trattamenti di fine servizio “comunque denominati”, i qualirappresentano il frutto dell'attività lavorativa prestata e costituiscono parteintegrante del patrimonio del beneficiario, con la funzione precipua di“accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vitalavorativa attiva” onde consentirgli di superare le “difficoltà economiche chepossono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione”.In questa prospettiva, la Corte d’appello affermava che il dirittoall’indennità di fine servizio, ontologicamente assimilabile alla retribuzione,e partecipe della sua natura geneticamente agganciata al rapporto di lavoro,accompagnandosi a tutta la durata dello svolgimento dell’attività lavorativa,all’atto della cessazione di quest’ultima è già giunto a piena e completamaturazione quale “frutto dell'attività lavorativa” e come tale entraimmediatamente a fare parte integrante del patrimonio del beneficiario.

Ildiritto all’indennità di fine servizio, per la Corte di merito, è da consideraresempre esistente, ove esiste un rapporto di lavoro (sia esso privato opubblico), e giunge a piena “maturazione” al momento della cessazione diquest’ultimo, a prescindere dal fatto che la sua erogazione venga poi perlegge differita ad un momento successivo.

Ne è prova, ad opinione dellaCorte, il fatto che l’indennità spetta ex lege al lavoratore subordinato(privato o pubblico) non solo al momento dell’ordinaria cessazione delrapporto di lavoro, ma anche qualora egli muoia durante lo svolgimento delrapporto medesimo, in tal caso dovendosi liquidare in favore dei successori(cfr. art. 2122 c. c., dettata per il lavoro privato), oltre alla sua stessamodalità di calcolo, che pone alla base la retribuzione percepita dallavoratore alla cessazione dal servizio, la quale viene rapportata al numerodegli anni utili ai fini del calcolo.In tale ottica, la Corte d’appello riteneva che l’art. 23, comma 1, d.l. n.4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019, avesse previsto, per coloroOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025che accedevano al trattamento pensionistico cd.

“Quota 100”,semplicemente una posticipazione del momento in cui il trattamento di fineservizio può di fatto essere percepito dal titolare del diritto, prevista perbilanciare il pensionamento anticipato, e non, invece, di un rinvio delmomento di maturazione del diritto medesimo.Sulla scorta dei principi enunciati, la menzionata Corte affermava cheK.L. , posto in quiescenza in data 01/10/2019 (dato di fattopacifico e documentato in atti), a partire da tale momento aveva acquisitodefinitivamente nel proprio patrimonio il diritto al trattamento di fineservizio, salva l’effettiva erogazione dell’emolumento medesimo, spostataper legge più avanti nel tempo.

Corollario logico-giuridico era che, essendoancora in vita, a quella data, H.O. , deceduta il Data_1 , edessendo quest’ultima titolare di assegno divorzile senza essere passata anuove nozze, sussistevano oggettivamente tutti i requisiti di cui all’art. 12bis l. n. 898 del 1970 per riconoscere alla donna (e conseguentemente aisuoi eredi) il diritto ad una percentuale del trattamento anzidetto secondoquanto prevede la citata norma.Nessun rilievo aveva, per la Corte territoriale, il fatto che il trattamentodi fine rapporto non fosse stato ancora materialmente percepito dall’aventediritto, né fosse esigibile, al momento della morte della H.O. dato che ildiritto del coniuge divorziato alla percezione della quota prevista dal citatoart. 12 bis era sorto con la maturazione del diritto all'indennità e cioè conla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta dopo la proposizione delladomanda di divorzio.

La sussistenza delle condizioni previste dalla legge -ossia la titolarità dell'assegno divorzile e il mancato passaggio a nuovenozze – deve infatti essere verificata al momento in cui matura per l'altroex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapportostesso, in tale data divenendo attuale (e, quindi, azionabile in giudizio) ildiritto ad ottenere la quota di cui all’art. 12 bis l. cit.Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025Poiché, pertanto, in data 01/08/2021 era stata liquidata la somma(netta) di € 34.698,73 a titolo di TFS da parte dell’INPS, per la Corted’appello, sussistevano i presupposti per liquidare agli eredi le somme dispettanza della H.O.Avverso tale statuizione, K.L. ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi di doglianza.Gli intimati si sono difesi con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 81 c.p.c., sul presupposto che D.P. eE.E. abbiano agito in giudizio per un diritto che, nella stessaprospettazione di parte, non faceva capo ad essi ricorrenti, ma a H.O.[...] , madre e dante causa, deceduta oltre sei mesi primadell’instaurazione del giudizio.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, norma avente ad oggetto latutela di un diritto accessorio ad uno status personalissimo e come taleintrasmissibile iure hereditatis che, invece, la sentenza impugnata hariconosciuto per la prima volta in capo agli eredi, in epoca successiva aldecesso dell’avente diritto e in assenza di un precedente eserciziodell’azione da parte dell’unico titolare.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, o in subordine la nullità delprocedimento e/o della sentenza, per avere la Corte d’Appello di Messinaaccolto la domanda, in assenza di una condizione dell’azione espressamenterichiesta e postulata dalla norma, data dalla titolarità attuale del dirittoall’assegno divorzile, poiché la domanda è stata proposta per la prima voltadagli eredi, successivamente alla morte di H.O. , in un momentoOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025in cui, per effetto del decesso del titolare, era venuto meno lo stesso dirittoall’assegno.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 23 d.l. n. 4 del 2019, per la illegittima individuazione,ad opera della corte territoriale, del momento in cui sorge il dirittoall’indennità di fine rapporto in capo al lavoratore pensionatosi aderendoalla cd.

“Quota 100”, poiché la norma è cristallina nell’individuare ilmomento in cui sorge il diritto all’indennità non già nella cessazione delrapporto di lavoro, come in tutte le ipotesi di pensione ordinaria, ma nelmomento in cui il lavoratore avrebbe raggiunto gli ordinari requisiti diaccesso al sistema pensionistico (per età o contributi).Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, o in subordine la nullità delprocedimento e/o della sentenza, per avere accolto la domanda in difettodella condizione di esigibilità del credito richiesta dalla norma, poiché nelcaso di pensionamento “Quota 100”, per quanto dedotto con il precedentemotivo di ricorso, il diritto al trattamento di fine servizio matura in capo allavoratore non già al momento della cessazione (anticipata) del rapporto dilavoro ma al raggiungimento dell’età pensionabile o del montantecontributivo.2.

Il primo motivo è infondato.Dalla stessa lettura del ricorso si evince con chiarezza che D.P.[...] e E.E. hanno agito in qualità di eredi della madre,H.O. , sicché non hanno fatto valere un diritto altrui ma un dirittoche hanno dedotto essere proprio in conseguenza della successione mortiscausa intervenuta prima della promozione del giudizio.3.

Il quarto e il quinto motivo di ricorso vanno esaminati unitariamentee con priorità, perché richiedono il corretto inquadramento della disciplinaintrodotta dal d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019,Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025relativa alla pensione anticipata “Quota 100”, che è decisiva per la soluzionedi tutte le questioni sollevate.Entrambi i motivi si rivelano infondati per i motivi di seguito evidenziati.3.1.

Com’è noto, il trattamento di fine rapporto (TFR) è regolato per ilsettore privato dall’art. 2120 c.c., prevedendosi che «in ogni caso dicessazione del rapporto di lavoro subordinato», e, quindi,indipendentemente dalle motivazioni che l’hanno determinato, «ilprestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto».Il successivo art. 2122 c.c. stabilisce, poi, che ove la cessazione delrapporto di lavoro sia dovuta alla morte del prestatore di lavoro, l’indennitàin questione deve essere corrisposta al coniuge e ai figli, ovvero, se viventia carico, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.Secondo una concezione oramai consolidata in giurisprudenza, il TFR hanatura retributiva (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 6333 del 05/03/2019)costituendo un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differitoal momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Esso matura durante losvolgimento del rapporto ed è costituito dalla somma degli accantonamentiannui di una quota della retribuzione rivalutata periodicamente.Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U,Sentenza n. 6229 del 07/03/2024), la modalità di calcolo del trattamentodi fine rapporto, introdotta dal testo novellato dell’art. 2120 c.c., basata nonpiù sull’ultima retribuzione del prestatore ma sui compensi a quest’ultimotempo per tempo erogati, e periodicamente rivalutati, consente di affermareche il trattamento in questione costituisce un compenso ancorato allosviluppo economico che ha avuto la carriera del lavoratore.

Al trattamentodi fine rapporto è così comunemente riconosciuta la natura di retribuzionedifferita.

Le qualificazioni in passato associate alla vecchia indennità dianzianità – come quella di prestazione previdenziale, o di premio di fedeltà– hanno perduto, dunque, di ogni attualità.

La giurisprudenza di legittimitàOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025è ferma, oggi, nell’annettere al trattamento di fine rapporto carattereretributivo e sinallagmatico e nel definire, appunto, lo stesso come istitutodi retribuzione differita, che matura anno per anno attraverso il meccanismodell’accantonamento e della rivalutazione (così Cass., Sez. 6-1, Ordinanzan. 164 del 08/01/2016; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 11479 del14/05/2013; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 16549 del 05/08/2005; v. da ultimoCass., Sez.

L, Ordinanza n. 10082 del 16/04/2025).La stessa natura retributiva ha il trattamento di fine rapporto erogatonel settore pubblico (TFS), oggetto del presente giudizio, ridotto alparadigma comune della retribuzione differita, nell’ambito di un percorso ditendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall’art.2120 c.c., ricordato anche dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 159del 25 giugno 2019 (v. in motivazione Cass., Sez.

L, Sentenza n. 25621 del25/09/2024).Il TFR/TFS maturato costituisce, dunque, a tutti gli effetti, un credito dellavoratore, che sorge, e può essere azionato, al momento della cessazionedel rapporto di lavoro (Cass., Sez.

L., Ordinanza n. 13690 del 16/05/2024;Cass., Sez.

L, Sentenza n. 2827 del 06/02/2018; Sez.

L, Sentenza n. 11579del 23/05/2014; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 3894 del 18/02/2010).3.2.

Com’è noto, l’articolo 12 bis l. n. 898 del 1970 prevede che «Ilconiuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o dicessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato anuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, aduna percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniugeall'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene amaturare dopo la sentenza.»Si deve subito precisare che il datore di lavoro dell'ex coniuge tenuto alpagamento dell'assegno divorzile non è direttamente obbligato a pagareOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025questa quota, ma è l'ex coniuge che deve corrispondere detto importo, inpresenza dei presupposti di legge.Il richiedente la quota del trattamento di fine rapporto deve, poi, esseretitolare di un assegno divorzile - o deve avere presentato domanda didella stessa) - al momento in cui l’ex coniuge abbia maturato il diritto allacorresponsione di tale trattamento (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 4499 del 19/02/2021).La ratio della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota deltrattamento di fine rapporto alla percezione dell’assegno divorzile (tra letante, v.

Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011).Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 23/1991,che ha dichiarato infondate plurime questioni di legittimità costituzionaledella norma, «Con la riforma della disciplina del divorzio del 1970, illegislatore del 1987 ha mirato a “rimuovere effetti di segno negativo e aripristinare una situazione di uguaglianza tra i soggetti del rapportomatrimoniale nella misura in cui ciò è possibile dopo la dissoluzione delvincolo coniugale" (cfr. la Relazione al disegno di legge presentata alSenato): ha cioè avuto tra i suoi obiettivi quello di dare una più ampia esistematica tutela al soggetto economicamente più debole conl'approntamento di incisivi strumenti giuridici a garanzia di posizionieconomicamente pregiudicate dagli effetti della cessazione del matrimonio.Di qui l'apprestamento di una serie di misure, che vanno dalla fissazione dicriteri più articolati e precisi per la determinazione dell'assegno divorzile, alsuo adeguamento automatico e alla più intensa tutela sul terreno esecutivoe su quello penale rispetto ai rischi di inadempienza; dalla nuova disciplinadel trattamento pensionistico di reversibilità alla attribuzione di una quotapercentuale dell'indennità di liquidazione spettante al divorziato. ….

Nelnuovo istituto dell'attribuzione all' ex coniuge di una quota dell'indennità diOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025fine rapporto convergono, secondo l'opinione prevalente, sia profiliassistenzialistici, evidenziati dal fatto che essa presuppone la spettanzadell'assegno divorzile; sia, e soprattutto - come la citata Relazionesottolinea – criteri di carattere compensativo, rapportati al contributopersonale ed economico dato dall' ex-coniuge alla formazione delpatrimonio di ciascuno e di quello comune» (Corte cost., Sentenza n. 23 del24/01/1991).Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito che,alla base della disposizione normativa in esame, si rinvengono profiliassistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione stessa presuppone laspettanza dell’assegno divorzile, ma anche criteri di caratterecompensativo, predeterminati dalla legge (v. da ultimo, in motivazione,Cass., Sez.

U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024).Attraverso l’istituto in esame, dunque, è conseguito il risultato di attuareuna partecipazione, sia pure posticipata, dell’ex coniuge titolare di assegnodivorzile alle fortune economiche dell’altro ex coniuge, costruite insiemefinché il matrimonio è durato.Ovviamente, in applicazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, lasussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’ottenimento dellaquota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge obbligato vaverificata al momento in cui sorge, per quest’ultimo, il diritto all’ottenimentodel menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro e, dunque,come sopra evidenziato, al momento in cui cessa il rapporto di lavoro (v.tra le tante Cass., Sez.

L, Sentenza n. 2827 del 06/02/2018 e Cass., Sez.1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34050del 12/11/2021).Sul punto è chiara Cass., Sez. 1, Sentenza n. 285 del 10/01/2005, oveè precisato che l’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, introdotto dall'art. 16 l. n.74 del 1987, a norma del quale l’ex coniuge titolare di assegno divorzile haOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025diritto, se non passato a nuove nozze, a una percentuale dell'indennità difine rapporto spettante all'altro coniuge all'atto della cessazione delrapporto di lavoro, trova applicazione anche nella ipotesi di decessodell'obbligato in costanza di rapporto, in quanto essa riguarda tutti i casi incui il trattamento di fine rapporto sia comunque spettante al lavoratore,anche se non ancora percepito, senza che rilevi, in contrario, la circostanzache l'art. 2122 c.c. non indichi, tra gli aventi diritto alla indennità di finerapporto (coniuge, figli, e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, iparenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), l'ex coniuge(v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12426 del 20/09/2000).[OSCURATO:PERSONA]., Sez. 1, Sentenza n. 2466 del 10/02/2004 ha evidenziatoche, ai fini del riconoscimento della quota dell'indennità di fine rapportospettante, ai sensi dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, all'ex coniuge, lasussistenza delle condizioni previste dalla legge va verificata al momento incui sorge per l'altro il diritto alla corresponsione del trattamento di finerapporto stesso, che, come sopra evidenziato, coincide con il momento dellacessazione del rapporto di lavoro.Come stabilito dall’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, tuttavia, è la percezionedi tale trattamento a rendere esigibile la quota di spettanza dell’ex coniuge,essendo previsto il diritto di quest’ultimo «ad una percentuale dell’indennitàdi fine rapporto percepita dall’altro coniuge».In sintesi, il diritto alla quota dell’indennità di fine rapporto, che sorgequando sorge il diritto a tale trattamento da parte dell’altro coniuge, divieneesigibile al momento in cui quest’ultimo percepisce il relativo trattamento.Non è, dunque, necessario che l’importo su cui calcolare la quota dispettanza sia già incassato al momento della proposizione della relativadomanda, essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione.Come avviene in tutti i casi in cui è promosso un giudizio tesoall'accertamento di un credito, infatti, la sentenza che decide la causa deveOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025accogliere la domanda del creditore quante volte abbia a riscontrare che ifatti costitutivi del diritto fatto valere, pur se non sussistenti al momentodella proposizione della domanda, sussistono in quello successivo delladecisione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24403 del 08/08/2022).Resta, ovviamente, fermo che la percezione del TFR/TFS da parte dell’exconiuge titolare di assegno divorzile deve intervenire dopo la proposizionedella domanda di divorzio (Cass., Sez. 1, n. 17154 del 15/06/2023), nonpotendo considerarsi le somme percepite durante la convivenzamatrimoniale o nel corso della separazione dei coniugi (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 24421 del 29/10/2013).3.3.

I principi appena enunciati devono essere adattati alla peculiarefattispecie oggetto del presente giudizio, poiché K.L. hacessato il rapporto di lavoro presso la A.S.P. di Messina usufruendo dellaforma di pensionamento anticipato introdotta in via sperimentale perdeterminati lavoratori dal d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del2019 (cd.

“Quota 100”).L’obiettivo di tale previsione è stato quello di offrire flessibiltà alpensionamento, consentendo ai menzionati lavoratori di collocarsi inpensione prima della maturazione dei requisiti ordinari per la pensione divecchiaia, con una diminuzione delle entrate conseguente solo al mancatoaccantonamento dei contributi negli anni di lavoro non effettuati, senzanessuna penalità.In particolare, l’art. 14 d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26del 2019, nel testo vigente al tempo della cessazione del rapporto di lavorodi K.L. (01/10/2019), stabilisce quanto segue: «1.

In viasperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generaleobbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestitedall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensioneOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e diun'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensionequota 100”.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essereesercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando ledisposizioni del presente articolo …omissis…».Nella presente controversia assume rilievo fondamentale il dispostodell’art. 23, commi 1 e 2, d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del2019, sempre nel testo vigente ratione temporis, il quale prevede quantosegue: «1.

Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazionedell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori dipendenti delleamministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici diricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14,conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunquedenominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito delraggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensidell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto diquanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agliadeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

2. Sulla base diapposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione deltrattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui alcomma 1 nonché i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso primadella data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento dipensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pariOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025all'importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo,dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediarifinanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministrodell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione el'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS…..»La legge, dunque, stabilisce un differimento del momento in cui èerogato il TFS ai dipendenti pubblici, che hanno cessato il rapporto di lavoroavvalendosi della disciplina prevista dall’art. 14 d.l. cit., poiché l’erogazionenon è dovuta al momento della cessazione del servizio, ma quando illavoratore raggiunge i requisiti che sarebbero stati necessari per percepirela pensione di vecchiaia o la pensione anticipata, in base alla disciplinaordinaria (anche se i lavoratori possono chiedere un anticipo di parte dellesomme dovute tramite un finanziamento agevolato previsto dalla normaappena riportata).3.4.

La disciplina contenuta nell’art. 14 d.l. cit. è stata esaminata dallaCorte costituzionale (Corte cost., Sentenza n. 234 del 04/10/2022), la quale– dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata,riferita alla dedotta disparità di trattamento derivante dal divieto di cumulodella pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo – ha delineatola ratio dell’istituto, evidenziando l'eccezionalità della misura che haconsentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni con un'anzianità contributivadi almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, rimarcandopiù volte la volontà del legislatore di attribuire ai lavoratori menzionati, afronte di alcune limitazioni, regole più favorevoli rispetto al sistemaordinario, che assicurino l’effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche alfine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale,all'interno di un sistema previdenziale comunque sostenibile.Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/20253.5.

Tra le menzionate limitazioni si colloca la previsione dell’art. 23 d.l.cit., che prevede un differimento ex lege del pagamento del TFS per idipendenti pubblici.La disposizione è incentrata sull’individuazione del tempodell’adempimento, stabilendo – in deroga alla regola generale sopraevidenziata, secondo la quale il diritto al TFR o al TFS sorge al momentodella cessazione del rapporto di lavoro – che i lavoratori che si avvalgono ditale forma di pensione anticipata «conseguono il riconoscimentodell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui talediritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso alsistema pensionistico».Viene individuato un momento per il riconoscimento del TFS successivoalla cessazione del rapporto di lavoro, riferito al tempo in cui detto creditosarebbe maturato in base alla disciplina comune di accesso al sistemapensionistico.Lo stesso legislatore presuppone che il menzionato credito al TFS vienead esistenza prima di quando viene pagato, per due evidenti ragioni: inprimo luogo, la norma stabilisce che esso viene “riconosciuto”, cosìpresupponendo una precedente insorgenza e una previa maturazione delrelativo diritto; in secondo luogo, è accordata al pensionato la facoltà dirichiedere il finanziamento di una somma pari all'importo dell'indennità difine servizio “già maturata”, alle banche o agli intermediari finanziari cheaderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l., tra ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e dellefinanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancariaitaliana, sentito l'INPS.La legge, dunque, stabilisce semplicemente un differimento delmomento in cui è erogato il TFS ai dipendenti pubblici, che hanno cessato ilOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025rapporto di lavoro avvalendosi della disciplina prevista dall’art. 14 d.l. cit.,poiché l’erogazione non è dovuta al momento della cessazione del servizio,ma quando il lavoratore raggiunge i requisiti che sarebbero stati necessariper percepire la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata, in base alladisciplina ordinaria.In effetti, in base alle norme eccezionali e sperimentali in esame, illavoratore pubblico ha il vantaggio di potersi collocare in pensione anticipatasecondo il meccanismo della “Quota 100”, senza subire alcuna perditaeconomica, se non quella legata al numero minore di anni lavorati, ma nonpuò ottenere il pagamento del TFS, che pure matura con la cessazione delrapporto di lavoro, prima del tempo in cui avrebbe potuto conseguirlo se sifosse collocato in pensione in base alla disciplina ordinaria.In conclusione, le disposizioni in esame ma non incidono sull’insorgenzadel diritto al TFS, essendo solo differito ex lege il momento in cui è previstoil pagamento, e dunque può essere azionato il relativo credito, in quell’otticapropria della disciplina eccezionale introdotta, volta a favorire la fuoriuscitaanticipata e il ricambio generazionale nel mondo del lavoro con disposizioniche mirano a non incidere significativamente sul bilancio e la contabilitàpubblica.3.4.

In conseguenza di tali osservazioni, deve ritenersi infondato ilquarto motivo di ricorso, ove il ricorrente ha dedotto che la ex moglie èdeceduta quando il suo diritto alla quota del TFS non era ancora sorto,perché la donna è morta dopo che l’ex marito ha cessato il rapporto diservizio e, dunque, aveva già acquisito il diritto al TFS, anche se non potevaancora esigerne il pagamento.Come sopra evidenziato, infatti, anche in caso di pensione anticipata“Quota 100”, il diritto al TFS sorge con la cessazione del rapporto di lavoro,ma la sua erogazione è differita al momento del raggiungimento dei requisitidi accesso al sistema pensionistico.Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025Allo stesso modo è da ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso,poiché, come sopra evidenziato, l’erogazione del TFS, come lacorresponsione del TFR, costituisce una condizione dell’azione, il quale èsufficiente che sussista al momento della decisione.Nella specie, è incontestato che i figli del ricorrente abbiano agito ingiudizio per ottenere la quota di TFS spettante alla madre, deceduta dopola cessazione del rapporto di lavoro del padre e prima della percezione delTFS, che però è stato liquidato al ricorrente nel corso del giudizio e, dunque,era già percepito al momento della decisione.4.

Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, da esaminarsicongiuntamente per la stretta connessione esistente, risultano infondati.4.1.

Com’è noto, in via generale, all’erede si trasmettono tutte leposizioni attive e passive del defunto, tranne quelle di natura strettamentepersonale e quelle che di cui il defunto abbia disposto mediante legati.Carattere strettamente personale deve riconoscersi ai diritti dellapersonalità e ai diritti di famiglia, anche se in alcuni casi eccezionali illegislatore prevede la legittimazione ad esperire o proseguire azioni di statoo altre azioni spettanti al defunto (cfr. artt. 127 e 267 c.c.).La legge non reca alcuna disposizione con riguardo alla successione neldiritto ad ottenere la quota di indennità di fine rapporto.Questa Corte ha, comunque, già affermato che l’obbligo previstodall'art. 12 bis l. n. 898 del 1970 di corrispondere all’ex coniuge la quotadel trattamento di fine rapporto percepita all'atto della cessazione delrapporto di lavoro, ha natura patrimoniale, con la conseguenza che, in casodi decesso del coniuge tenuto alla prestazione, esso, se rimastoinadempiuto, rientra nell'asse ereditario, gravando sugli eredi del de cuius(così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4867 del 07/03/2006; v. anche Cass., Sez.1, Sentenza n. 285 del 10/01/2005).Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025In motivazione è spiegato quanto segue: «Rileva il collegio che la L. n.898 del 1970, art. 12 bis, "si inserisce nel plesso normativo concernente laregolamentazione dei rapporti patrimoniali tra divorziati, con la previsionedella spettanza all'ex coniuge, nell'ambito dei principi solidaristici cui siispira anche la disposizione relativa alla corresponsione allo stesso di unaquota della pensione di reversibilità, di una quota parte del t.f.r. dovutoall'altro ex coniuge, subordinatamente alla condizione positiva dellasussistenza del suo diritto all'assegno divorale ed a quella negativa delmancato passaggio a nuove nozze" (Cass. 10 gennaio 2005, n. 285).

Allabase di tale disposizione normativa, con la quale si provvede alla ripartizionedi un'entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e delmatrimonio grazie anche al contributo determinante dell'altro coniuge, sirinvengono sia profili assistenzialistici, evidenziati dal fatto che ladisposizione stessa presuppone la spettanza dell'assegno divorale, sia,soprattutto, criteri di carattere compensativo, rapportati al contributopersonale ed economico dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimoniodi ciascuno e di quello comune.

Invero, se l'indennità di fine rapporto dilavoro corrisponde ad una quota del trattamento economico maturata incostanza di questo, è logico che il coniuge, il quale durante il matrimonioabbia contribuito alla formazione di tale trattamento, sia per questa partelegittimato a fruirne. … Non può pertanto dubitarsi della natura patrimonialedell'obbligo dell'ex coniuge di corrispondere all'altro ex coniuge la quota,spettantegli per legge, del trattamento di fine rapporto percepita all'attodella cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, in caso dimorte del coniuge tenuto alla prestazione, detto obbligo, qualora rimastoinadempiuto, rientra nell'asse ereditario, gravando sugli eredi del de cuius.»Alle stesse conclusioni deve pervenirsi considerando la diversa ipotesidel decesso dell’ex coniuge avente diritto alla quota di TFS, intervenutodopo che l’altro ex coniuge abbia cessato il rapporto di lavoro.Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025Come sopra evidenziato, in presenza delle condizioni previste dall’art.12 bis l. n. 898 del 1970, il diritto di credito ivi previsto entra a far parte delpatrimonio dell’ex coniuge divorziato con l’insorgenza del diritto di creditodell’altro ex coniuge all’indennità di fine rapporto, e dunque al momentodella cessazione del rapporto di lavoro, anche se il lavoratore ha fattoricorso al trattamento di pensione anticipata “Quota 100”.Il credito alla quota di TFS di cui all’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, allastregua del corrispondente debito, ha natura patrimoniale e, pertanto, entraa far parte dell’attivo dell’asse ereditario dell’ex coniuge divorziato che neabbia diritto, quando tale diritto è già sorto prima della morte diquest’ultimo, anche se la legge prevede il pagamento in un momentosuccessivo al decesso, così consentendo al successore di agire perl’adempimento.4.2.

È, inoltre, infondata la censura contenuta nel quinto motivo diricorso, nella parte in cui è dedotta l’assenza di una condizione dell’azione,in ragione del fatto che l’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile èdeceduto prima che della proposizione della domanda ai sensi dell’art. 12bis l. n. 898 del 1970, formulata per la prima volta dagli eredi della donna.Come sopra evidenziato, il diritto alla quota del TFS è entrato a far partedell’asse ereditario, quale credito che gli eredi dell’avente diritto hannolegittimamente azionato una volta che è divenuto esigibile.5.

In conclusione il ricorso deve essere respinto in applicazione deiseguenti principi:«In tema di collocamento in pensione anticipata secondo la cd.

“Quota100”, il diritto alla percezione dell’indennità di fine servizio sorge, come diregola, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma il pagamento viene exlege differito al momento in cui il lavoratore avrebbe conseguito ilcollocamento in pensione in base alla disciplina ordinaria, con laconseguenza che l’ex coniuge divorziato, che percepisce l’assegno divorzileOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025e non è passato a nuove nozze, acquista il diritto ad ottenere la quota dettaindennità, ai sensi dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, con la cessazione delrapporto di lavoro dell’altro, fermo restando che costituisce condizionedell’azione l’effettiva percezione da parte di quest’ultimo della menzionataindennità.»«In tema di divorzio, il diritto alla quota dell’indennità di fine servizio,spettante ai sensi dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970 ha carattere patrimonialee può essere azionato dagli eredi dell’ex coniuge titolare dell'assegnodivorzile, che non sia passato a nuove nozze, ove il decesso dell’aventediritto intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell’ex coniugeobbligato, anche quando il pagamento da parte del datore di lavoro-pubblicaamministrazione sia ex lege previsto, per ragioni di equilibrio di bilanciopubblico, in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoroe intervenga dopo la proposizione della domanda, poiché, trattandosi dicondizione dell’azione, è sufficiente che tale pagamento preceda ladecisione».6.

La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, si devedare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellorelativo al ricorso, se dovuto.8.

In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle partie dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196del 2003.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;compensa interamente tra le parti le spese di lite;Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo alricorso, se dovuto.dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse legeneralità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs.n. 196 del 2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di cassazione, il 4 giugno 2025.Il Consigliere estensoreEleonora ReggianiIl PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroD.P. , in qualità di erede di H.O. , deceduta ilData_1 , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura speciale in atti;controricorrentenonché controE.E. , in qualità di erede di H.O. , deceduta ilData_1 , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in atti;controricorrente[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025avverso la sentenza n. 8/2024 della Corte d’appello di Messina, pubblicatail 06/06/2024 e notificata il 27/06/2024;udita la relazione della causa svolta all’esito dell’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Renzis,che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha illustrato le proprieconclusioni;letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], D.P. adiva il Tribunale diMessina, premettendo che: era erede legittimo, insieme al fratello E.E. ,della madre, H.O. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il Data_1 ; H.O. , in data Data_2 , avevacontratto matrimonio con K.L. , dal quale si era separata e,poi, divorziata in virtù di sentenza del Tribunale di Messina n. 192/2019,pubblicata il 04/02/2019 e passata in giudicato il 01/09/2019, che avevaprevisto in favore della stessa un assegno divorzile della somma di € 300,00mensili; negli anni 2019/2020 K.L. era stato posto inquiescenza, godendo del regime cosiddetto “Quota 100”; pertanto, ai sensidell’art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, H.O. aveva diritto adottenere, quale coniuge divorziato, la quota percentuale prevista dalla leggedell'indennità di fine rapporto liquidata a K.L. , all'atto dellacessazione del rapporto di lavoro; tale diritto aveva natura patrimoniale edera maturato in capo alla donna a seguito del divorzio, anteriormente al suodecesso, quale elemento attivo del suo patrimonio ereditario, nel qualeerano succeduti ab intestato gli unici figli, D.P. e E.E. , quali eredilegittimi.Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025La parte dichiarava, pertanto, di agire nei confronti di K.L.[...] , soggetto passivo del rapporto obbligatorio ex art. 12 bis l. n. 898del 1970, perché il Tribunale adito volesse: 1) ritenere e dichiarare il dirittodi H.O. a ottenere il quaranta per cento dell'indennità di finerapporto e di ogni altro emolumento accessorio, liquidati dall’INPS alconiuge divorziato, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coincisocon il matrimonio (dal Data_2 fino al Data_4 ); 2) ritenere edichiarare che il diritto di credito vantato dalla defunta H.O. siera trasferito per successione mortis causa ai suoi eredi legittimi; 3)conseguentemente condannare K.L. al pagamento della metàdella somma dovuta a H.O. in favore di D.P. , eredelegittimo dell’avente diritto.Con comparsa del 24/05/2021 spiegava intervento volontario in giudizioE.E. , fratello del ricorrente e figlio di K.L. ,facendo proprie le domanda già formulate da D.P. .Con memoria del 18/06/2021 si costituiva in giudizio l’odiernoricorrente, K.L. , contestando la domanda formulata dal figlioD.P. , e in seguito fatta propria dal fratello E.E. , perché priva difondamento in fatto ed in diritto.In particolare, K.L. eccepiva il difetto di legittimazionedivorziato, avente ad oggetto un diritto che, benché avente contenutopatrimoniale, è indissolubilmente collegato ad uno status personalissimo eintrasmissibile iure hereditatis; deduceva, sotto altro profilo, che l’art. 12bis l. n. 898 del 1970 riconosce il diritto del coniuge divorziato ad una quotadel TFR “percepita” dall’altro coniuge, laddove nel caso di specie illavoratore non aveva ancora percepito il proprio trattamento di fine servizio.La parte precisava che era stato posto in quiescenza con deliberazionen. 2120/D4 del 27/08/2020 dell’A.S.P. Messina, a partire dal 01/10/2019,Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025avendo usufruito del trattamento pensionistico previsto dal d.l. n. 4 del2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019 (c.d. “Quota 100”), aggiungendoche la maturazione del diritto al pagamento dei TFS/TFR con ilpensionamento “Quota 100” non tiene conto della data di collocamento ariposo dell’interessato, bensì decorre dal momento in cui il dipendenteraggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagraficae che egli non aveva ancora conseguito, al momento della proposizione delricorso da parte del figlio, né il requisito dell’anzianità contributiva né quellodell’età anagrafica, che avrebbe raggiunto in data 31/07/2021.Secondo K.L. , l’unica legittimata all’azione, H.O.[...] , non aveva mai esercitato in vita (né avrebbe potuto) la domandaex art. 12 bis l. n. 898 del 1970 e la stessa non poteva essere esercitataper la prima volta dall’erede, sia in quanto diritto accessorio al dirittopersonalissimo all’assegno di divorzio, non più sussistente al momento delricorso per l’intervenuto decesso della madre, sia per il difetto deipresupposti di legge, dal momento che il TFS non era ancora stato percepitoneanche dallo stesso lavoratore. Maggiormente infondata doveva ritenersila domanda di riconoscimento di una quota sugli incentivi all’esodo, o altribenefici previdenziali, che, in quanto aventi natura risarcitoria, e nonassistenziale, non potevano essere reclamati dal coniuge beneficiariodell’assegno divorzile.Con decreto del 30/07/2021 la Corte d’appello di Messina, ascioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 13/07/2021,chiedeva informazioni all’INPS in ordine alle date di maturazione deirequisiti in capo a K.L. per il pensionamento e del diritto apercepire il TFR (indicando in caso di già avvenuta liquidazione, la sommanetta liquidata).L’INPS provvedeva al deposito delle informazioni richieste e il giudizioseguiva il suo corso, sino a quando, con la sentenza n. 1/2021, pubblicataOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025il 04/01/2022, il Tribunale di Messina rigettava le domande dei due figli diH.O. e K.L. .Il Tribunale evidenziava che quest’ultimo era stato posto in quiescenzaa decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in applicazione del d.l. n. 4 del 2019(cosiddetta “Quota 100”), in forza del quale i lavoratori della pubblicaamministrazione che accedono alla pensione utilizzando questa misuraconseguiranno il diritto a percepire il TFS nella prima delle due seguentiipotesi: o 12 mesi dopo il raggiungimento dei 67 anni o 24 mesi dopo ilraggiungimento dei 41 anni e 10 mesi di contributi necessari alle donne perl’accesso alla pensione anticipata, e dei 42 anni e 10 mesi di contributi pergli uomini. Poiché nessuna di queste due ipotesi si era verificata prima deldecesso della H.O. dal momento che K.L. aveva compiuto67 anni di età il 31/07/2021 e avrebbe maturato il requisito contributo indata 30/12/2021 (atteso che alla data del 30/09/2019 aveva maturato, aifini della pensione, un servizio 40 anni e 7 mesi), secondo il Tribunale, alladata del decesso della H.O. (avvenuto il Data_1 ) non si era verificataalcuna delle ipotesi sopra richiamate e, pertanto, la stessa non aveva ancoramaturato il diritto di ricevere la quota di TFS dell’ex coniuge e,conseguentemente, nessun diritto aveva trasmesso agli eredi. [OSCURATO:PERSONA] anche la domanda riferita agli incentivi all’esodo, perché maiconseguiti da K.L. .Con atto del 17/03/2022, D.P. impugnava la sentenza delTribunale di Messina, premettendo che il diritto al TFS era sorto in capo alK.L. al momento della sua collocazione in quiescenza, benchéa quella data il diritto non fosse ancora liquido ed esigibile, e che,specularmente, il diritto di H.O. , quale coniuge titolare divorziatonon passato a nuove nozze e titolare del diritto di assegno divorzile, erasorto nello stesso momento in cui il K.L. era stato posto in quiescenza,benché lo stesso diritto fosse poi divenuto determinato ed esigibile in epocaOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025successiva alla morte della stessa H.O. Secondo il reclamante il diritto allaquota di TFS si era trasferito iure hereditatis ai figli della H.O. unici eredilegittimi della stessa.Con memoria del 02/05/2022 si costituiva in giudizio K.L. ,contestando l’impugnazione spiegata ex adverso, perché priva difondamento in fatto ed in diritto, eccependo in particolare: l’inesistenza deldiritto, la mancata percezione dell’indennità di fine rapporto all’atto deldecesso della H.O. l’inammissibilità dell’azione ex art. 12 bis l. 898/1970,l’intrasmissibilità mortis causa del diritto alla quota dell’indennità di finerapporto, il difetto di legittimazione attiva dei figli e, in subordine, nelmerito, la non debenza degli eventuali incentivi di pensionamentoanticipato.Dopo un rinvio interlocutorio per acquisire il parere del ProcuratoreGenerale, disposta la regolarizzazione del contraddittorio nei confronti diE.E. , già intervenuto in primo grado, il quale, a seguito delladisposta notifica del ricorso introduttivo, si costituiva con comparsadepositata il 06/06/2023 chiedendo che, in caso di accoglimentodell’impugnazione, gli effetti della decisione fossero estesi anche a lui, qualeerede legittimo di H.O. .Con la sentenza n. 8/2024, pubblicata il 06/06/2024 e notificata aK.L. il 27/06/2024, in accoglimento del gravame e in riformadella sentenza impugnata, la Corte d’appello dichiarava il diritto di H.O.[...] (deceduta il Data_1 ), quale coniuge divorziato di K.L.[...] , al 40% del trattamento di fine servizio conseguito dal predetto,riferito al periodo di durata del matrimonio, secondo quanto specificato inparte motiva e, per l’effetto, condannava quest’ultimo alla corresponsionedella complessiva somma di € 13.416,84, da suddividere tra gli eredi diH.O. pro quota ereditaria, rigettando per il resto l’impugnazione.Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025In primo luogo, la Corte d’appello evidenziava la natura di retribuzionedifferita dei trattamenti di fine servizio “comunque denominati”, i qualirappresentano il frutto dell'attività lavorativa prestata e costituiscono parteintegrante del patrimonio del beneficiario, con la funzione precipua di“accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vitalavorativa attiva” onde consentirgli di superare le “difficoltà economiche chepossono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione”.In questa prospettiva, la Corte d’appello affermava che il dirittoall’indennità di fine servizio, ontologicamente assimilabile alla retribuzione,e partecipe della sua natura geneticamente agganciata al rapporto di lavoro,accompagnandosi a tutta la durata dello svolgimento dell’attività lavorativa,all’atto della cessazione di quest’ultima è già giunto a piena e completamaturazione quale “frutto dell'attività lavorativa” e come tale entraimmediatamente a fare parte integrante del patrimonio del beneficiario. Ildiritto all’indennità di fine servizio, per la Corte di merito, è da consideraresempre esistente, ove esiste un rapporto di lavoro (sia esso privato opubblico), e giunge a piena “maturazione” al momento della cessazione diquest’ultimo, a prescindere dal fatto che la sua erogazione venga poi perlegge differita ad un momento successivo. Ne è prova, ad opinione dellaCorte, il fatto che l’indennità spetta ex lege al lavoratore subordinato(privato o pubblico) non solo al momento dell’ordinaria cessazione delrapporto di lavoro, ma anche qualora egli muoia durante lo svolgimento delrapporto medesimo, in tal caso dovendosi liquidare in favore dei successori(cfr. art. 2122 c. c., dettata per il lavoro privato), oltre alla sua stessamodalità di calcolo, che pone alla base la retribuzione percepita dallavoratore alla cessazione dal servizio, la quale viene rapportata al numerodegli anni utili ai fini del calcolo.In tale ottica, la Corte d’appello riteneva che l’art. 23, comma 1, d.l. n.4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019, avesse previsto, per coloroOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025che accedevano al trattamento pensionistico cd. “Quota 100”,semplicemente una posticipazione del momento in cui il trattamento di fineservizio può di fatto essere percepito dal titolare del diritto, prevista perbilanciare il pensionamento anticipato, e non, invece, di un rinvio delmomento di maturazione del diritto medesimo.Sulla scorta dei principi enunciati, la menzionata Corte affermava cheK.L. , posto in quiescenza in data 01/10/2019 (dato di fattopacifico e documentato in atti), a partire da tale momento aveva acquisitodefinitivamente nel proprio patrimonio il diritto al trattamento di fineservizio, salva l’effettiva erogazione dell’emolumento medesimo, spostataper legge più avanti nel tempo. Corollario logico-giuridico era che, essendoancora in vita, a quella data, H.O. , deceduta il Data_1 , edessendo quest’ultima titolare di assegno divorzile senza essere passata anuove nozze, sussistevano oggettivamente tutti i requisiti di cui all’art. 12bis l. n. 898 del 1970 per riconoscere alla donna (e conseguentemente aisuoi eredi) il diritto ad una percentuale del trattamento anzidetto secondoquanto prevede la citata norma.Nessun rilievo aveva, per la Corte territoriale, il fatto che il trattamentodi fine rapporto non fosse stato ancora materialmente percepito dall’aventediritto, né fosse esigibile, al momento della morte della H.O. dato che ildiritto del coniuge divorziato alla percezione della quota prevista dal citatoart. 12 bis era sorto con la maturazione del diritto all'indennità e cioè conla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta dopo la proposizione delladomanda di divorzio. La sussistenza delle condizioni previste dalla legge -ossia la titolarità dell'assegno divorzile e il mancato passaggio a nuovenozze – deve infatti essere verificata al momento in cui matura per l'altroex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapportostesso, in tale data divenendo attuale (e, quindi, azionabile in giudizio) ildiritto ad ottenere la quota di cui all’art. 12 bis l. cit.Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025Poiché, pertanto, in data 01/08/2021 era stata liquidata la somma(netta) di € 34.698,73 a titolo di TFS da parte dell’INPS, per la Corted’appello, sussistevano i presupposti per liquidare agli eredi le somme dispettanza della H.O.Avverso tale statuizione, K.L. ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi di doglianza.Gli intimati si sono difesi con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 81 c.p.c., sul presupposto che D.P. eE.E. abbiano agito in giudizio per un diritto che, nella stessaprospettazione di parte, non faceva capo ad essi ricorrenti, ma a H.O.[...] , madre e dante causa, deceduta oltre sei mesi primadell’instaurazione del giudizio.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, norma avente ad oggetto latutela di un diritto accessorio ad uno status personalissimo e come taleintrasmissibile iure hereditatis che, invece, la sentenza impugnata hariconosciuto per la prima volta in capo agli eredi, in epoca successiva aldecesso dell’avente diritto e in assenza di un precedente eserciziodell’azione da parte dell’unico titolare.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, o in subordine la nullità delprocedimento e/o della sentenza, per avere la Corte d’Appello di Messinaaccolto la domanda, in assenza di una condizione dell’azione espressamenterichiesta e postulata dalla norma, data dalla titolarità attuale del dirittoall’assegno divorzile, poiché la domanda è stata proposta per la prima voltadagli eredi, successivamente alla morte di H.O. , in un momentoOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025in cui, per effetto del decesso del titolare, era venuto meno lo stesso dirittoall’assegno.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 23 d.l. n. 4 del 2019, per la illegittima individuazione,ad opera della corte territoriale, del momento in cui sorge il dirittoall’indennità di fine rapporto in capo al lavoratore pensionatosi aderendoalla cd. “Quota 100”, poiché la norma è cristallina nell’individuare ilmomento in cui sorge il diritto all’indennità non già nella cessazione delrapporto di lavoro, come in tutte le ipotesi di pensione ordinaria, ma nelmomento in cui il lavoratore avrebbe raggiunto gli ordinari requisiti diaccesso al sistema pensionistico (per età o contributi).Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, o in subordine la nullità delprocedimento e/o della sentenza, per avere accolto la domanda in difettodella condizione di esigibilità del credito richiesta dalla norma, poiché nelcaso di pensionamento “Quota 100”, per quanto dedotto con il precedentemotivo di ricorso, il diritto al trattamento di fine servizio matura in capo allavoratore non già al momento della cessazione (anticipata) del rapporto dilavoro ma al raggiungimento dell’età pensionabile o del montantecontributivo.2. Il primo motivo è infondato.Dalla stessa lettura del ricorso si evince con chiarezza che D.P.[...] e E.E. hanno agito in qualità di eredi della madre,H.O. , sicché non hanno fatto valere un diritto altrui ma un dirittoche hanno dedotto essere proprio in conseguenza della successione mortiscausa intervenuta prima della promozione del giudizio.3. Il quarto e il quinto motivo di ricorso vanno esaminati unitariamentee con priorità, perché richiedono il corretto inquadramento della disciplinaintrodotta dal d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019,Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025relativa alla pensione anticipata “Quota 100”, che è decisiva per la soluzionedi tutte le questioni sollevate.Entrambi i motivi si rivelano infondati per i motivi di seguito evidenziati.3.1. Com’è noto, il trattamento di fine rapporto (TFR) è regolato per ilsettore privato dall’art. 2120 c.c., prevedendosi che «in ogni caso dicessazione del rapporto di lavoro subordinato», e, quindi,indipendentemente dalle motivazioni che l’hanno determinato, «ilprestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto».Il successivo art. 2122 c.c. stabilisce, poi, che ove la cessazione delrapporto di lavoro sia dovuta alla morte del prestatore di lavoro, l’indennitàin questione deve essere corrisposta al coniuge e ai figli, ovvero, se viventia carico, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.Secondo una concezione oramai consolidata in giurisprudenza, il TFR hanatura retributiva (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 6333 del 05/03/2019)costituendo un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differitoal momento della cessazione del rapporto di lavoro. Esso matura durante losvolgimento del rapporto ed è costituito dalla somma degli accantonamentiannui di una quota della retribuzione rivalutata periodicamente.Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U,Sentenza n. 6229 del 07/03/2024), la modalità di calcolo del trattamentodi fine rapporto, introdotta dal testo novellato dell’art. 2120 c.c., basata nonpiù sull’ultima retribuzione del prestatore ma sui compensi a quest’ultimotempo per tempo erogati, e periodicamente rivalutati, consente di affermareche il trattamento in questione costituisce un compenso ancorato allosviluppo economico che ha avuto la carriera del lavoratore. Al trattamentodi fine rapporto è così comunemente riconosciuta la natura di retribuzionedifferita. Le qualificazioni in passato associate alla vecchia indennità dianzianità – come quella di prestazione previdenziale, o di premio di fedeltà– hanno perduto, dunque, di ogni attualità. La giurisprudenza di legittimitàOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025è ferma, oggi, nell’annettere al trattamento di fine rapporto carattereretributivo e sinallagmatico e nel definire, appunto, lo stesso come istitutodi retribuzione differita, che matura anno per anno attraverso il meccanismodell’accantonamento e della rivalutazione (così Cass., Sez. 6-1, Ordinanzan. 164 del 08/01/2016; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 11479 del14/05/2013; Cass., Sez. L, Sentenza n. 16549 del 05/08/2005; v. da ultimoCass., Sez. L, Ordinanza n. 10082 del 16/04/2025).La stessa natura retributiva ha il trattamento di fine rapporto erogatonel settore pubblico (TFS), oggetto del presente giudizio, ridotto alparadigma comune della retribuzione differita, nell’ambito di un percorso ditendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall’art.2120 c.c., ricordato anche dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 159del 25 giugno 2019 (v. in motivazione Cass., Sez. L, Sentenza n. 25621 del25/09/2024).Il TFR/TFS maturato costituisce, dunque, a tutti gli effetti, un credito dellavoratore, che sorge, e può essere azionato, al momento della cessazionedel rapporto di lavoro (Cass., Sez. L., Ordinanza n. 13690 del 16/05/2024;Cass., Sez. L, Sentenza n. 2827 del 06/02/2018; Sez. L, Sentenza n. 11579del 23/05/2014; Cass., Sez. L, Sentenza n. 3894 del 18/02/2010).3.2. Com’è noto, l’articolo 12 bis l. n. 898 del 1970 prevede che «Ilconiuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o dicessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato anuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, aduna percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniugeall'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene amaturare dopo la sentenza.»Si deve subito precisare che il datore di lavoro dell'ex coniuge tenuto alpagamento dell'assegno divorzile non è direttamente obbligato a pagareOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025questa quota, ma è l'ex coniuge che deve corrispondere detto importo, inpresenza dei presupposti di legge.Il richiedente la quota del trattamento di fine rapporto deve, poi, esseretitolare di un assegno divorzile - o deve avere presentato domanda didella stessa) - al momento in cui l’ex coniuge abbia maturato il diritto allacorresponsione di tale trattamento (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 4499 del 19/02/2021).La ratio della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota deltrattamento di fine rapporto alla percezione dell’assegno divorzile (tra letante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011).Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 23/1991,che ha dichiarato infondate plurime questioni di legittimità costituzionaledella norma, «Con la riforma della disciplina del divorzio del 1970, illegislatore del 1987 ha mirato a “rimuovere effetti di segno negativo e aripristinare una situazione di uguaglianza tra i soggetti del rapportomatrimoniale nella misura in cui ciò è possibile dopo la dissoluzione delvincolo coniugale" (cfr. la Relazione al disegno di legge presentata alSenato): ha cioè avuto tra i suoi obiettivi quello di dare una più ampia esistematica tutela al soggetto economicamente più debole conl'approntamento di incisivi strumenti giuridici a garanzia di posizionieconomicamente pregiudicate dagli effetti della cessazione del matrimonio.Di qui l'apprestamento di una serie di misure, che vanno dalla fissazione dicriteri più articolati e precisi per la determinazione dell'assegno divorzile, alsuo adeguamento automatico e alla più intensa tutela sul terreno esecutivoe su quello penale rispetto ai rischi di inadempienza; dalla nuova disciplinadel trattamento pensionistico di reversibilità alla attribuzione di una quotapercentuale dell'indennità di liquidazione spettante al divorziato. …. Nelnuovo istituto dell'attribuzione all' ex coniuge di una quota dell'indennità diOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025fine rapporto convergono, secondo l'opinione prevalente, sia profiliassistenzialistici, evidenziati dal fatto che essa presuppone la spettanzadell'assegno divorzile; sia, e soprattutto - come la citata Relazionesottolinea – criteri di carattere compensativo, rapportati al contributopersonale ed economico dato dall' ex-coniuge alla formazione delpatrimonio di ciascuno e di quello comune» (Corte cost., Sentenza n. 23 del24/01/1991).Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito che,alla base della disposizione normativa in esame, si rinvengono profiliassistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione stessa presuppone laspettanza dell’assegno divorzile, ma anche criteri di caratterecompensativo, predeterminati dalla legge (v. da ultimo, in motivazione,Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024).Attraverso l’istituto in esame, dunque, è conseguito il risultato di attuareuna partecipazione, sia pure posticipata, dell’ex coniuge titolare di assegnodivorzile alle fortune economiche dell’altro ex coniuge, costruite insiemefinché il matrimonio è durato.Ovviamente, in applicazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, lasussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’ottenimento dellaquota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge obbligato vaverificata al momento in cui sorge, per quest’ultimo, il diritto all’ottenimentodel menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro e, dunque,come sopra evidenziato, al momento in cui cessa il rapporto di lavoro (v.tra le tante Cass., Sez. L, Sentenza n. 2827 del 06/02/2018 e Cass., Sez.1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34050del 12/11/2021).Sul punto è chiara Cass., Sez. 1, Sentenza n. 285 del 10/01/2005, oveè precisato che l’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, introdotto dall'art. 16 l. n.74 del 1987, a norma del quale l’ex coniuge titolare di assegno divorzile haOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025diritto, se non passato a nuove nozze, a una percentuale dell'indennità difine rapporto spettante all'altro coniuge all'atto della cessazione delrapporto di lavoro, trova applicazione anche nella ipotesi di decessodell'obbligato in costanza di rapporto, in quanto essa riguarda tutti i casi incui il trattamento di fine rapporto sia comunque spettante al lavoratore,anche se non ancora percepito, senza che rilevi, in contrario, la circostanzache l'art. 2122 c.c. non indichi, tra gli aventi diritto alla indennità di finerapporto (coniuge, figli, e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, iparenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), l'ex coniuge(v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12426 del 20/09/2000).[OSCURATO:PERSONA]., Sez. 1, Sentenza n. 2466 del 10/02/2004 ha evidenziatoche, ai fini del riconoscimento della quota dell'indennità di fine rapportospettante, ai sensi dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, all'ex coniuge, lasussistenza delle condizioni previste dalla legge va verificata al momento incui sorge per l'altro il diritto alla corresponsione del trattamento di finerapporto stesso, che, come sopra evidenziato, coincide con il momento dellacessazione del rapporto di lavoro.Come stabilito dall’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, tuttavia, è la percezionedi tale trattamento a rendere esigibile la quota di spettanza dell’ex coniuge,essendo previsto il diritto di quest’ultimo «ad una percentuale dell’indennitàdi fine rapporto percepita dall’altro coniuge».In sintesi, il diritto alla quota dell’indennità di fine rapporto, che sorgequando sorge il diritto a tale trattamento da parte dell’altro coniuge, divieneesigibile al momento in cui quest’ultimo percepisce il relativo trattamento.Non è, dunque, necessario che l’importo su cui calcolare la quota dispettanza sia già incassato al momento della proposizione della relativadomanda, essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione.Come avviene in tutti i casi in cui è promosso un giudizio tesoall'accertamento di un credito, infatti, la sentenza che decide la causa deveOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025accogliere la domanda del creditore quante volte abbia a riscontrare che ifatti costitutivi del diritto fatto valere, pur se non sussistenti al momentodella proposizione della domanda, sussistono in quello successivo delladecisione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24403 del 08/08/2022).Resta, ovviamente, fermo che la percezione del TFR/TFS da parte dell’exconiuge titolare di assegno divorzile deve intervenire dopo la proposizionedella domanda di divorzio (Cass., Sez. 1, n. 17154 del 15/06/2023), nonpotendo considerarsi le somme percepite durante la convivenzamatrimoniale o nel corso della separazione dei coniugi (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 24421 del 29/10/2013).3.3. I principi appena enunciati devono essere adattati alla peculiarefattispecie oggetto del presente giudizio, poiché K.L. hacessato il rapporto di lavoro presso la A.S.P. di Messina usufruendo dellaforma di pensionamento anticipato introdotta in via sperimentale perdeterminati lavoratori dal d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del2019 (cd. “Quota 100”).L’obiettivo di tale previsione è stato quello di offrire flessibiltà alpensionamento, consentendo ai menzionati lavoratori di collocarsi inpensione prima della maturazione dei requisiti ordinari per la pensione divecchiaia, con una diminuzione delle entrate conseguente solo al mancatoaccantonamento dei contributi negli anni di lavoro non effettuati, senzanessuna penalità.In particolare, l’art. 14 d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26del 2019, nel testo vigente al tempo della cessazione del rapporto di lavorodi K.L. (01/10/2019), stabilisce quanto segue: «1. In viasperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generaleobbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestitedall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensioneOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e diun'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensionequota 100”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essereesercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando ledisposizioni del presente articolo …omissis…».Nella presente controversia assume rilievo fondamentale il dispostodell’art. 23, commi 1 e 2, d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del2019, sempre nel testo vigente ratione temporis, il quale prevede quantosegue: «1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazionedell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori dipendenti delleamministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici diricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14,conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunquedenominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito delraggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensidell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto diquanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agliadeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. 2. Sulla base diapposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione deltrattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui alcomma 1 nonché i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso primadella data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento dipensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pariOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025all'importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo,dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediarifinanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministrodell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione el'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS…..»La legge, dunque, stabilisce un differimento del momento in cui èerogato il TFS ai dipendenti pubblici, che hanno cessato il rapporto di lavoroavvalendosi della disciplina prevista dall’art. 14 d.l. cit., poiché l’erogazionenon è dovuta al momento della cessazione del servizio, ma quando illavoratore raggiunge i requisiti che sarebbero stati necessari per percepirela pensione di vecchiaia o la pensione anticipata, in base alla disciplinaordinaria (anche se i lavoratori possono chiedere un anticipo di parte dellesomme dovute tramite un finanziamento agevolato previsto dalla normaappena riportata).3.4. La disciplina contenuta nell’art. 14 d.l. cit. è stata esaminata dallaCorte costituzionale (Corte cost., Sentenza n. 234 del 04/10/2022), la quale– dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata,riferita alla dedotta disparità di trattamento derivante dal divieto di cumulodella pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo – ha delineatola ratio dell’istituto, evidenziando l'eccezionalità della misura che haconsentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni con un'anzianità contributivadi almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, rimarcandopiù volte la volontà del legislatore di attribuire ai lavoratori menzionati, afronte di alcune limitazioni, regole più favorevoli rispetto al sistemaordinario, che assicurino l’effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche alfine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale,all'interno di un sistema previdenziale comunque sostenibile.Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/20253.5. Tra le menzionate limitazioni si colloca la previsione dell’art. 23 d.l.cit., che prevede un differimento ex lege del pagamento del TFS per idipendenti pubblici.La disposizione è incentrata sull’individuazione del tempodell’adempimento, stabilendo – in deroga alla regola generale sopraevidenziata, secondo la quale il diritto al TFR o al TFS sorge al momentodella cessazione del rapporto di lavoro – che i lavoratori che si avvalgono ditale forma di pensione anticipata «conseguono il riconoscimentodell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui talediritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso alsistema pensionistico».Viene individuato un momento per il riconoscimento del TFS successivoalla cessazione del rapporto di lavoro, riferito al tempo in cui detto creditosarebbe maturato in base alla disciplina comune di accesso al sistemapensionistico.Lo stesso legislatore presuppone che il menzionato credito al TFS vienead esistenza prima di quando viene pagato, per due evidenti ragioni: inprimo luogo, la norma stabilisce che esso viene “riconosciuto”, cosìpresupponendo una precedente insorgenza e una previa maturazione delrelativo diritto; in secondo luogo, è accordata al pensionato la facoltà dirichiedere il finanziamento di una somma pari all'importo dell'indennità difine servizio “già maturata”, alle banche o agli intermediari finanziari cheaderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l., tra ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e dellefinanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancariaitaliana, sentito l'INPS.La legge, dunque, stabilisce semplicemente un differimento delmomento in cui è erogato il TFS ai dipendenti pubblici, che hanno cessato ilOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025rapporto di lavoro avvalendosi della disciplina prevista dall’art. 14 d.l. cit.,poiché l’erogazione non è dovuta al momento della cessazione del servizio,ma quando il lavoratore raggiunge i requisiti che sarebbero stati necessariper percepire la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata, in base alladisciplina ordinaria.In effetti, in base alle norme eccezionali e sperimentali in esame, illavoratore pubblico ha il vantaggio di potersi collocare in pensione anticipatasecondo il meccanismo della “Quota 100”, senza subire alcuna perditaeconomica, se non quella legata al numero minore di anni lavorati, ma nonpuò ottenere il pagamento del TFS, che pure matura con la cessazione delrapporto di lavoro, prima del tempo in cui avrebbe potuto conseguirlo se sifosse collocato in pensione in base alla disciplina ordinaria.In conclusione, le disposizioni in esame ma non incidono sull’insorgenzadel diritto al TFS, essendo solo differito ex lege il momento in cui è previstoil pagamento, e dunque può essere azionato il relativo credito, in quell’otticapropria della disciplina eccezionale introdotta, volta a favorire la fuoriuscitaanticipata e il ricambio generazionale nel mondo del lavoro con disposizioniche mirano a non incidere significativamente sul bilancio e la contabilitàpubblica.3.4. In conseguenza di tali osservazioni, deve ritenersi infondato ilquarto motivo di ricorso, ove il ricorrente ha dedotto che la ex moglie èdeceduta quando il suo diritto alla quota del TFS non era ancora sorto,perché la donna è morta dopo che l’ex marito ha cessato il rapporto diservizio e, dunque, aveva già acquisito il diritto al TFS, anche se non potevaancora esigerne il pagamento.Come sopra evidenziato, infatti, anche in caso di pensione anticipata“Quota 100”, il diritto al TFS sorge con la cessazione del rapporto di lavoro,ma la sua erogazione è differita al momento del raggiungimento dei requisitidi accesso al sistema pensionistico.Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025Allo stesso modo è da ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso,poiché, come sopra evidenziato, l’erogazione del TFS, come lacorresponsione del TFR, costituisce una condizione dell’azione, il quale èsufficiente che sussista al momento della decisione.Nella specie, è incontestato che i figli del ricorrente abbiano agito ingiudizio per ottenere la quota di TFS spettante alla madre, deceduta dopola cessazione del rapporto di lavoro del padre e prima della percezione delTFS, che però è stato liquidato al ricorrente nel corso del giudizio e, dunque,era già percepito al momento della decisione.4. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, da esaminarsicongiuntamente per la stretta connessione esistente, risultano infondati.4.1. Com’è noto, in via generale, all’erede si trasmettono tutte leposizioni attive e passive del defunto, tranne quelle di natura strettamentepersonale e quelle che di cui il defunto abbia disposto mediante legati.Carattere strettamente personale deve riconoscersi ai diritti dellapersonalità e ai diritti di famiglia, anche se in alcuni casi eccezionali illegislatore prevede la legittimazione ad esperire o proseguire azioni di statoo altre azioni spettanti al defunto (cfr. artt. 127 e 267 c.c.).La legge non reca alcuna disposizione con riguardo alla successione neldiritto ad ottenere la quota di indennità di fine rapporto.Questa Corte ha, comunque, già affermato che l’obbligo previstodall'art. 12 bis l. n. 898 del 1970 di corrispondere all’ex coniuge la quotadel trattamento di fine rapporto percepita all'atto della cessazione delrapporto di lavoro, ha natura patrimoniale, con la conseguenza che, in casodi decesso del coniuge tenuto alla prestazione, esso, se rimastoinadempiuto, rientra nell'asse ereditario, gravando sugli eredi del de cuius(così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4867 del 07/03/2006; v. anche Cass., Sez.1, Sentenza n. 285 del 10/01/2005).Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025In motivazione è spiegato quanto segue: «Rileva il collegio che la L. n.898 del 1970, art. 12 bis, "si inserisce nel plesso normativo concernente laregolamentazione dei rapporti patrimoniali tra divorziati, con la previsionedella spettanza all'ex coniuge, nell'ambito dei principi solidaristici cui siispira anche la disposizione relativa alla corresponsione allo stesso di unaquota della pensione di reversibilità, di una quota parte del t.f.r. dovutoall'altro ex coniuge, subordinatamente alla condizione positiva dellasussistenza del suo diritto all'assegno divorale ed a quella negativa delmancato passaggio a nuove nozze" (Cass. 10 gennaio 2005, n. 285). Allabase di tale disposizione normativa, con la quale si provvede alla ripartizionedi un'entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e delmatrimonio grazie anche al contributo determinante dell'altro coniuge, sirinvengono sia profili assistenzialistici, evidenziati dal fatto che ladisposizione stessa presuppone la spettanza dell'assegno divorale, sia,soprattutto, criteri di carattere compensativo, rapportati al contributopersonale ed economico dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimoniodi ciascuno e di quello comune. Invero, se l'indennità di fine rapporto dilavoro corrisponde ad una quota del trattamento economico maturata incostanza di questo, è logico che il coniuge, il quale durante il matrimonioabbia contribuito alla formazione di tale trattamento, sia per questa partelegittimato a fruirne. … Non può pertanto dubitarsi della natura patrimonialedell'obbligo dell'ex coniuge di corrispondere all'altro ex coniuge la quota,spettantegli per legge, del trattamento di fine rapporto percepita all'attodella cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, in caso dimorte del coniuge tenuto alla prestazione, detto obbligo, qualora rimastoinadempiuto, rientra nell'asse ereditario, gravando sugli eredi del de cuius.»Alle stesse conclusioni deve pervenirsi considerando la diversa ipotesidel decesso dell’ex coniuge avente diritto alla quota di TFS, intervenutodopo che l’altro ex coniuge abbia cessato il rapporto di lavoro.Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025Come sopra evidenziato, in presenza delle condizioni previste dall’art.12 bis l. n. 898 del 1970, il diritto di credito ivi previsto entra a far parte delpatrimonio dell’ex coniuge divorziato con l’insorgenza del diritto di creditodell’altro ex coniuge all’indennità di fine rapporto, e dunque al momentodella cessazione del rapporto di lavoro, anche se il lavoratore ha fattoricorso al trattamento di pensione anticipata “Quota 100”.Il credito alla quota di TFS di cui all’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, allastregua del corrispondente debito, ha natura patrimoniale e, pertanto, entraa far parte dell’attivo dell’asse ereditario dell’ex coniuge divorziato che neabbia diritto, quando tale diritto è già sorto prima della morte diquest’ultimo, anche se la legge prevede il pagamento in un momentosuccessivo al decesso, così consentendo al successore di agire perl’adempimento.4.2. È, inoltre, infondata la censura contenuta nel quinto motivo diricorso, nella parte in cui è dedotta l’assenza di una condizione dell’azione,in ragione del fatto che l’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile èdeceduto prima che della proposizione della domanda ai sensi dell’art. 12bis l. n. 898 del 1970, formulata per la prima volta dagli eredi della donna.Come sopra evidenziato, il diritto alla quota del TFS è entrato a far partedell’asse ereditario, quale credito che gli eredi dell’avente diritto hannolegittimamente azionato una volta che è divenuto esigibile.5. In conclusione il ricorso deve essere respinto in applicazione deiseguenti principi:«In tema di collocamento in pensione anticipata secondo la cd. “Quota100”, il diritto alla percezione dell’indennità di fine servizio sorge, come diregola, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma il pagamento viene exlege differito al momento in cui il lavoratore avrebbe conseguito ilcollocamento in pensione in base alla disciplina ordinaria, con laconseguenza che l’ex coniuge divorziato, che percepisce l’assegno divorzileOscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025e non è passato a nuove nozze, acquista il diritto ad ottenere la quota dettaindennità, ai sensi dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, con la cessazione delrapporto di lavoro dell’altro, fermo restando che costituisce condizionedell’azione l’effettiva percezione da parte di quest’ultimo della menzionataindennità.»«In tema di divorzio, il diritto alla quota dell’indennità di fine servizio,spettante ai sensi dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970 ha carattere patrimonialee può essere azionato dagli eredi dell’ex coniuge titolare dell'assegnodivorzile, che non sia passato a nuove nozze, ove il decesso dell’aventediritto intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell’ex coniugeobbligato, anche quando il pagamento da parte del datore di lavoro-pubblicaamministrazione sia ex lege previsto, per ragioni di equilibrio di bilanciopubblico, in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoroe intervenga dopo la proposizione della domanda, poiché, trattandosi dicondizione dell’azione, è sufficiente che tale pagamento preceda ladecisione».6. La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, si devedare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellorelativo al ricorso, se dovuto.8. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle partie dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196del 2003. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;compensa interamente tra le parti le spese di lite;Oscuramento disposto Numero registro generale 18728/2024Numero sezionale 2287/2025Numero di raccolta generale 24289/2025Data pubblicazione 01/09/2025dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo alricorso, se dovuto.dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse legeneralità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs.n. 196 del 2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di cassazione, il 4 giugno 2025.Il Consigliere estensoreEleonora ReggianiIl PresidenteAlberto Giusti
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