Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21818/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

vvocato [OSCURATO:PERSONA]'IELLA e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza n. 14525/2020 della COR1E SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/07/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte nr. 14525/2020, depositata il 9 luglio 2020, deducendo che, nell'intestazione del provvedimento, è stato omesso il proprio nominativo, quale codifensore, unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], della parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]; l'INPS è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: dagli atti di causa, emerge la nomina dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], quale difensore, unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA]; nell'epigrafe della corrigenda ordinanza difetta l'indicazione del predetto difensore; sussiste, pertanto, il segnalato errore materiale: l'ordinanza nr. 14525 del 2020 deve correggersi con l'aggiunta, nell'epigrafe della stessa, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dopo l'espressione «[...] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]»; nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. nr. 21213 del 2013).

P.Q.MManda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gen aio 2022.

IL Pl. [OSCURATO:PERSONA] C Dort.s Ric. 2021 n. 22726 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -3-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]'IELLA e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza n. 14525/2020 della COR1E SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/07/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte nr. 14525/2020, depositata il 9 luglio 2020, deducendo che, nell'intestazione del provvedimento, è stato omesso il proprio nominativo, quale codifensore, unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], della parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]; l'INPS è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: dagli atti di causa, emerge la nomina dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], quale difensore, unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA]; nell'epigrafe della corrigenda ordinanza difetta l'indicazione del predetto difensore; sussiste, pertanto, il segnalato errore materiale: l'ordinanza nr. 14525 del 2020 deve correggersi con l'aggiunta, nell'epigrafe della stessa, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dopo l'espressione «[...] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]»; nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. nr. 21213 del 2013). P.Q.MManda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gen aio 2022. IL Pl. [OSCURATO:PERSONA] C Dort.s Ric. 2021 n. 22726 sez. ML - ud. 25-01-2022 -3-
Sentenza Cassazione n. 21818/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris