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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 12950/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Cristian ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Padova di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, codice strada (il 29/3/2019); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivi delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (il valido consenso al prelievo ematico essendo stato tratto dalla sottoscrizione del verbale, senza che risultassero impedimenti dello stesso alla comprensione), quanto alla dosimetria della pena, avendo i giudici territoriali sottolineato la gravità del fatto e la concessione delle generiche in equivalenza, argomentazioni tutte scevre da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta e, come tali, sottratte a questo sindacato di legittimità; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore ( Il residente 1 [OSCURATO:PERSONA] nul tit D E POSITAIA CANCELLTRi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Cristian ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Padova di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, codice strada (il 29/3/2019); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivi delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (il valido consenso al prelievo ematico essendo stato tratto dalla sottoscrizione del verbale, senza che risultassero impedimenti dello stesso alla comprensione), quanto alla dosimetria della pena, avendo i giudici territoriali sottolineato la gravità del fatto e la concessione delle generiche in equivalenza, argomentazioni tutte scevre da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta e, come tali, sottratte a questo sindacato di legittimità; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore ( Il residente 1 [OSCURATO:PERSONA] nul tit D E POSITAIA CANCELLTRi
Sentenza Cassazione n. 12950/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris