CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 03432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20549/2025R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –intimata – avverso ORIDNANZA CORTE D CASSAZIONE N. 30636/2023depositata il 3 novembre2023: udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione del dispositivo del l’ ordinanza in epigrafe « mediante indicazione che dove è scritto “ricorrenti” sia aggiunta la specificazione “MASTROGREGORI Aida e MARIANI Filippo”». A tal fine, ha rilevato che: -il ricorso per cassazione era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] M ariani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .; -il giudizio, con decreto presidenziale del 26 aprile 2023, era stato dichiarato estinto in quanto, rientrando lo stesso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, nessuna delle parti aveva presentato istanza di trattazione nei termini; -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con istanza depositata il 16 maggio 2023, avevano chiesto la trattazione della causa, precisando che [OSCURATO:PERSONA] aveva perfezionato domanda di condono per la posizione fiscale oggetto della presente controversia; - che l’ordinanza indicata in epigrafe aveva condannato genericamente i ricorrenti al pagamento delle spese di lite e al pagamento del contributo unificato, omettendo di specificare che i ricorrenti avrebbero dovuto intendersi solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1. L’ordinanza in esame, nellaintestazione recava l’indicazione dei tre originari ricorrenti; nella parte destinata alla svolgimento del processo, affermavache c on decreto presidenziale del 26 aprile 2023 il giudizio era stato dichiarato estinto in quanto, rientrando lo stesso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, nessuna delle parti aveva presentato istanza di trattazione nei termini e il decreto era poi stato revocato per effetto dell’istanza Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 depositata dai ricorrenti il 16 maggio 2023; nella parte motiva, si pronunciava sui motivi proposti dai ricorrenti, indistintamente. 2. L’istanza di correzione - che produrrebbe l’effetto di porre le spese liquidate da questa Corte a carico degli altri due ricorrenti- non è stata avanzata da tutti i soggetti interessati, pur assistiti dal medesimo difensore, ma dal solo [OSCURATO:PERSONA] . E’ necessario, pertanto, provvedere ad integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eFilippo Mariani. P.Q.M La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio sull’istanza di correzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente