CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45928/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 01/12/2022 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 18/02/2020 del Tribunale di Teramo, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. e per la mancata assoluzione del ricorrente dal fatto ascrittog li . 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod. pen.. 3. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché: 3.1. In relazione a entrambi i motivi di ricorso, va rilevato come le doglianze ivi sviluppate non siano volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia ((si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 in punto di responsabilità e pag. 5 in relazione alle circostanze attenuanti generiche). Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 3.2. Il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche è altresì manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); 4.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al agamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data