CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto il primo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia con riferimento alla responsabilità per il reato contestato che alla insussistenza della scriminante ex art. 54 cod. pen. (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, avente ad oggetto il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen. non era stato dedotto in appello e trova comunque supporto su valutazioni in fatto estranee ai compiti devoluti a questa Corte. Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i