CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20964/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Varese n. 1926/2023 depositato il24/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA], sindaco di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione dal2010, ha proposto opposizione allo stato passivo della LiquidazioneNumero registro generale 17569/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 20964/2026Data pubblicazione 20/06/2026Giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]., nella parte in cui è stato escluso il propriocredito di € 10.332,32 per l’attività svolta nel corso degli esercizi 2018 e2019, sino alla data del 14 ottobre 2019. Il credito è stato escluso in forzadell’eccezione di inadempimento svolta dalla curatela della liquidazionegiudiziale, per avere il creditore violato gli obblighi professionali connessiall’incarico assegnatogli e svolto solo verifiche di routine.2. Il Tribunale di Varese, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione, accogliendo l’eccezione di inadempimento della curatela delfallimento ex art. 1460 cod. civ. per inesatto adempimento dovuto acondotta omissiva dell’opponente. Ha ritenuto, in particolare, il giudicedell’opposizione che l’opponente è venuto meno ai propri obblighi ex legedi vigilanza, anche in relazione alla vigilanza sugli assetti organizzativi (e,in particolare, sull’assetto amministrativo-contabile della società), avendoomesso di rilevare: a) la mancata svalutazione della controllata EllampIberica sin dal bilancio 2018, società che aveva perso la continuitàaziendale in base a diversi elementi (richieste di rientro delle banche,mancato pagamenti delle retribuzioni); b) l’assenza di utilità per EllampS.p.A. dei finanziamenti erogati alla controllata (attese le rinunce dellacontrollante a precedenti finanziamenti) e del conseguente aumento dicapitale finalizzato a sostenere la medesima controllata iberica, ritenutonon risolutivo della crisi della controllata; c) la sopravvalutazione delmagazzino sin dall’esercizio 2018; d) la indebita contabilizzazione dicrediti di imposta per spese di Ricerca e Sviluppo (R S), risultatisuccessivamente non spettanti, circostanze che avrebbero imposto aisindaci l’attivazione dei poteri di ispezione e controllo, laddove i controllieffettuati dal creditore sono stati di carattere meramente formale, senzaadeguato vaglio critico.3. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a sei motivi, cuiresiste con controricorso il Fallimento.RAGIONI DELLA DECISIONEn. 17569/2024 R.G.Numero registro generale 17569/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 20964/2026Data pubblicazione 20/06/20261. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2403 e 2697 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenutoviolati i doveri di diligenza nello svolgimento dell’incarico di sindaco dellasocietà posta in liquidazione giudiziale. Deduce parte ricorrente che ildecreto impugnato avrebbe fatto malgoverno della copiosa provadocumentale (prodotta in allegato al ricorso), che dimostrerebbel’adempimento delle obbligazioni previste dalla legge. In particolare, sideduce come l’aumento di capitale deliberato dall’assemblea hacomportato un patrimonio netto positivo di € 1.197.597,00 e unariduzione dell’indebitamento a € 7.167.340,00, circostanze che avrebberoescluso la sussistenza di macroscopiche violazioni dei doveri gestionali daparte degli amministratori.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.1460, 2403, 2222, 2223, 2233, 2697 cod. civ., nella parte in cui il decretoimpugnato ha ritenuto che il ricorrente non ha attivato i propri poteri dicontrollo e ispettivi in relazione allo stato di crisi della società controllataEllamp Iberica. Osserva parte ricorrente che, pur essendo statacomunicata la situazione di crisi della controllata nel bilancio dell’esercizio2018, approvato in data 14 ottobre 2019, era stato approvato un aumentodi capitale in forza di assemblee straordinarie del 6 e del 31 luglio 2019,tale da far registrare un patrimonio netto positivo pari ad € 1.197.597,00e una riduzione dell’indebitamento a € 7.167.340,00. Osserva che, all’attodella approvazione del bilancio, il ricorrente sarebbe stato sostituito nellacarica.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2403 e 2426 n. 4 cod. civ. e dei principi contabili OIC 21 e 38, per avere ildecreto impugnato ritenuto violati i doveri di vigilanza in relazione allan. 17569/2024 R.G.Numero registro generale 17569/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 20964/2026Data pubblicazione 20/06/2026svalutazione della partecipazione della società iberica, dovendo lasvalutazione essere operata solo nel caso in cui la perdita sia duratura,laddove la situazione della predetta società (la quale godeva di nuovifinanziamenti, di un buon portafoglio ordini e di buona marginalità),lasciava ritenere che le difficoltà della partecipata fossero transitorie.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1460, 2403, 2222, 2223, 2233cod. civ., nonché delle norme di comportamento nn. 5.6, 10.7 e 10.1,nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnatoha ritenuto violati i doveri del sindaco in relazione all’erogazione delfinanziamento alla controllata iberica. Sotto questo profilo si denuncia, inrelazione all’art. 112 cod. proc. civ., extrapetizione, non essendo talicontestazioni state svolte dalla curatela. Si censura, inoltre, l’affermazioneche il finanziamento di [OSCURATO:SOCIETA]. alla controllata iberica non sarebbeavvenuto nell’interesse della controllante, non essendo individuabile lacontestazione mossa al ricorrente, atteso anche che le valutazioni eranostate svolte in accordo con le valutazioni del revisore contabile.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., nuovamente violazione degli artt. 2403 e2697 cod. civ., nonché delle norme di comportamento CNDCEC nn. 3.2 e3.6 imposte al [OSCURATO:PERSONA], oltre che del Principio revisione Italia501, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto violati – ai finidell’accoglimento dell’eccezione di inadempimento – i doveri di ispezione,controllo e vigilanza quanto alla sopravvalutazione del magazzino. Osservaparte ricorrente che la curatela non avrebbe provato l’importo per il qualeil fondo di svalutazione del magazzino si sarebbe dovuto incrementare, néin che termini tale circostanza avrebbe fatto emergere la perdita di mezzipropri, laddove il ricorrente aveva indicato in che termini il fondo sisarebbe dovuto incrementare. Si censura, inoltre, il decreto impugnato inrelazione alle norme tecniche di valutazione dei processi produttivi,n. 17569/2024 R.G.Numero registro generale 17569/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 20964/2026Data pubblicazione 20/06/2026osservandosi che i procedimenti di revisione contabile relativi alla verificadell’esistenza dei beni sono di pertinenza del revisore legale, laddovecompito del sindaco è dare un giudizio sintetico sulla correttezza dei datiesposti in bilancio.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., nuovamente violazione degli artt. 2403 e2697 cod. civ., nella parte in cui è stata ritenuta la responsabilità delricorrente in relazione all’omesso controllo e vigilanza in riferimentoall’indicazione nel bilancio 2018 di crediti d’imposta per spese di ricerca esviluppo non spettanti. Sotto questo profilo, si osserva che gli atti emessidall’Agenzia delle Entrate non costituiscono prova della non spettanza deicrediti fiscali. Si deduce, inoltre, che compito del collegio sindacale èesaminare la documentazione contabile (fatture e contratti dei costiagevolabili), la quale non dava evidenza degli addebiti contestati. Ilricorrente osserva, inoltre, come i costi in esame erano stati oggetto dicertificazione e, infine, si duole che analoga censura non è stata rivolta dalmedesimo tribunale ad altri due membri del collegio sindacale.7. Il primo motivo e i motivi dal terzo al sesto, i quali possono essereesaminati congiuntamente, sono inammissibili. Inammissibile il primomotivo, il quale si risolve nella richiesta di revisione della documentazioneesaminata dal giudice del merito ai fini della prova dell’inadempimento delcreditore alle obbligazioni di vigilanza ex lege su di lui incombenti.Inammissibile il terzo motivo, in quanto volto a contrastare l’accertamentoin fatto della duratura perdita della partecipata iberica, manifestata dallastretta creditizia e dalle difficoltà di pagamento delle retribuzioni, rispettoalle cui difficoltà il giudice del merito ha ritenuto insufficiente al ripristinodella continuità il finanziamento proveniente dalla controllante.Inammissibili il quarto e il quinto motivo, sia in relazione alla dedottaextrapetizione (quarto motivo) per difetto di specificità quanto alla dedottavalorizzazione nel decreto impugnato di fatti non allegati dalla curatela,n. 17569/2024 R.G.Numero registro generale 17569/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 20964/2026Data pubblicazione 20/06/2026sia in relazione alla dedotta violazione di legge e delle norme tecniche,non essendo state indicate le censure mosse avverso il decretoimpugnato, risolvendosi la censura in un «non motivo», in cui il ricorrentenon si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato(Cass., n. 9550/2024; Cass., n. 1341/2024). Inammissibile il sestomotivo, volto a riformulare l’accertamento in fatto di negligente controllodella natura agevolabile dei costi R S, fondato sia sul contenuto degli attidi recupero dell’Agenzia delle Entrate che – ad avviso del giudicedell’opposizione – dimostrano l’insussistenza dei crediti di imposta, sia suicompiti di verifica contabile imposti ai sindaci ai fini dell’accertamentodella non conformità della iscrizione in bilancio di costi pluriennali inviolazione della legge e dello statuto.8. Il secondo motivo è inammissibile quanto alla censura dell’omessaconsiderazione dell’aumento di capitale di cui alle assemblee straordinariedel luglio 2019 per le medesime ragioni di cui ai superiori motivi.9. Il secondo motivo è, invece, infondato quanto alla deduzione che ilricorrente sarebbe stato sostituito nella carica all’atto dell’approvazionedel bilancio in data 14 ottobre 2019, sul presupposto che le condotteascritte al ricorrente si sono verificate durante lo svolgimento dell’incarico.A nulla rileva difatti tale sostituzione.10. Premesso che le violazioni attengono al periodo in cui il ricorrentesvolgeva l’incarico di sindaco, si osserva che questa Corte ha ritenuto che«le dimissioni non costituiscono mai condotta di adempimento del dovere,né sufficiente ad esimere da responsabilità, quando a ciò non si fosseroaccompagnati anche concreti atti volti a contrastare, porre rimedio oimpedire il protrarsi degli illeciti, per la pregnanza degli obblighi assuntidai sindaci proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui, e perchéla diligenza impone piuttosto un comportamento alternativo: equivalendoallora le dimissioni ad una sostanziale inerzia ed, anzi, divenendoesemplari della condotta colposa e pilatesca tenuta dal sindaco, del tutton. 17569/2024 R.G.Numero registro generale 17569/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 20964/2026Data pubblicazione 20/06/2026indifferente e inerte nel rilevare la situazione di illegalità reiterata» (Cass.,n. 18770/2019). Nella sostanza, ciò che rileva è l’inerzia delprofessionista, indipendentemente dal fatto che successivamente alcomportamento omissivo lo stesso si sia dimesso o sia stato sostituito.11. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi €3.000,00, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario eaccessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 17569/2024 R.G.