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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1958

ECLI:EU:C:1958:3
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61957C0015 Conclusioni dell'Avvocato Generale

M. [OSCURATO:PERSONA]

Traduzione dal francese

SOMMARIO

Pag.

I — Gli antefatti II — Sulla ricevibilità — per quanto riguarda il ricorso N o 2-57 — per quanto riguarda il ricorso N o 15-57 (l'eccezione d'illegittimità) III — Esame di merito del ricorso N o 2-57 — sviamento di potere in quanto la disciplina introdotta pregiudica i produttori di ghisa rispetto a quelli di acciaio — sviamento di potere in quanto si applica un contributo uniforme a categorie di rottame non compatibili IV — Esame di merito del ricorso N o 15-57 — Violazione del par. 29 della Convenzione — Violazione del «principio della libera concorrenza» V — Conclusioni finali [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , [OSCURATO:PERSONA] ricorrente possiede a Chasse (Isère) a sud di Lione ed in prossimità dei bacini carboniferi di [OSCURATO:PERSONA] et St-Etienne degli altiforni in cui produce ghisa ematite che vende quasi esclusivamente alle acciaierie quale ghisa d'affinazione.

Come materie prime essa impiega: 1 o il coke proveniente dalla vicina regione di St-Etienne; 2 o del minerale di ferro ematite a basso tenore di fosforo proveniente soprattutto dai giacimenti di cui è concessionaria nei Pirenei orientali ed in Algeria; 3 o del rottame che acquista nella regione di Lione ove si fa vasto commercio di tale materiale.

Va notato che il rottame impiegato per «arricchire il letto di fusione» occupa un posto importante fra le materie prime di cui l'impresa ricorrente abbisogna; la sua messa al mille infatti è alta: essa fu di 454 kg nel 1956.

La «Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse» che non impiega rottame d'importazione, non ha voluto aderire al meccanismo finanziario istituito dalle imprese per perequare il prezzo del rottame importato.

Essa fu soggetta alla perequazione solamente allorchè questa fu resa obbligatoria dalle decisioni N o 22-54 e N o 14-55, adottate in applicazione dell'art. 53 b del Trattato.

Sin da quel momento essa ha svolto presso l'[OSCURATO:PERSONA] ripetute pratiche per tentare di sottrarsi ai contributi di perequazione o per ottenere almeno un regime speciale.

Nel corso delle discussioni essa ha effettuato solo versamenti parziali e finalmente le fu notificata la decisione del 12 dicembre 1956, esecutoria in virtù dell'art. 92 e con cui le si ingiungeva di corrispondere i contributi di perequazione dovuti in applicazione delle citate decisioni.

L'importo che ora le si ingiunge di pagare è di fr.fr.

84.582.316. Avverso tale decisione la «Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse» ha presentato un ricorso d'annullamento (N o 15-57) facendo valere soltanto l'illegittimità delle due decisioni generali di base or ora citate: N o 22-54 e N o 14-55.

Con altro ricorso (N o 2-57) essa impugna la decisione N o 2-57 (l'identità dei numeri è puramente casuale).

Essa chiede l'annullamento dell'intera decisione N o 2-57 per sviamento di potere nei suoi confronti ma in realtà, ed all'opposto dei proponenti degli altri ricorsi, essa critica anche quelle disposizioni di tale decisione che sono state riprese dalle decisioni iniziali e che riguardano la perequazione pura e semplice fra il rottame importato ed il rottame interno.

Essa critica le norme relative alla perequazione ghisa-rottame e le disposizioni innovative della decisione N o 2-57, quelle cioè impugnate dagli altri ricorrenti, solo perchè rappresenterebbero dei palliativi insufficienti ai dannosi effetti della perequazione stessa che essa ritiene illegittima e viziata da sviamento di potere nei suoi confronti.

Si pongono dunque due questioni pregiudiziali sulla ricevibilità.

La prima concerne il ricorso N o 2-57 ed è volta a stabilire se la ricorrente può impugnare quelle norme della decisione N o 2-57 che sono state puramente e semplicemente riprese dalle decisioni anteriori benchè queste ultime non siano state impugnate e che il termine per farlo sia scaduto.

La seconda riguarda il ricorso N o 15-57 e consiste nel vedere se ed entro quali limiti la ricorrente possa denunciare l'illegittimità delle decisioni generali di base nell'impugnare una decisione individuale ingiuntiva.

Sulla prima questione mi soffermerò poco.

L'[OSCURATO:PERSONA] non si è limitata, come avrebbe potuto fare, ad integrare la decisione o le decisioni anteriori con delle nuove norme che sopprimano entro un dato termine la perequazione ghisa-rottame e che modifichino il sistema di ripartizione dell'onere della perequazione.

Essa ha inserito nella sua decisione tutte le precedenti norme rimaste invariate ed ha espressamente abrogato la decisione N o 14-55 o meglio (ciò che fa lo stesso) ha disposto che tale decisione cessava d'aver vigore con il 1 o febbraio 1957.

Posto che, come ho avuto l'occasione di constatarlo questa mattina nell'analisi della decisione N o 2-57, questa costituisce un insieme inscindibile, non vedo alcun motivo giuridico di preclusione per l'impresa nel fatto che le decisioni anteriori non furono impugnate in termini.

La seconda questione è più importante.

Si tratta infatti di stabilire se a sostegno di un ricorso d'annullamento proposto ai sensi dell'art. 33, 2 o comma avverso una decisione individuale che la riguardi, un' impresa possa denunciare l'illegittimità della decisione generale su cui quella individuale impugnata si basa.

L'[OSCURATO:PERSONA] richiamandosi soprattutto, e con argomenti a contrario, all'art. 36 che prevede espressamente l'eccezione d'illegittimità in occasione di ricorsi contro le decisioni che infliggono pene pecuniarie, sostiene che tale eccezione non può ammettersi riguardo alle altre decisioni individuali.

Essa assume subordinatamente che anche ove si volesse ammettere tale eccezione, questa potrebbe comunque denunciare soltanto l'unico mezzo che un'impresa può far valere nell'ipotesi di diretta impugnazione ossia lo sviamento di potere nei suoi confronti.

Signori, io ritengo che l'eccezione d'illegittimità deve ammettersi e senza limitazioni, cioè con facoltà di far valere tutti i mezzi enunciati nel primo comma dell'art. 33.

Ai sensi del 2 o comma dell'art. 33 «le imprese e le associazioni contemplate nell'art. 48 possono presentare nelle stesse condizioni un ricorso contro le decisioni o le raccomandazioni individuali che le riguardano…».

L'espressione «nelle stesse condizioni» richiama indubbiamente le condizioni in cui gli Stati membri ed il Consiglio possono proporre ricorso d'annullamento ai sensi del primo comma.

È quindi chiaro che le imprese e le loro associazioni possono far valere avverso le «decisioni individuali che le riguardino» i quattro mezzi d'impugnazione enunciati nel primo comma.

Non vedo proprio perchè il controllo della legittimità della decisione di base si dovrebbe fare solo sotto il profilo dello sviamento di potere ove si ammetta che si può far valere l'eccezione d'illegittimità a sostegno di un ricorso avverso una decisione individuale.

Si potrà certo sostenere che le imprese ed associazioni, cui è negato d'impugnare le decisioni generali con un mezzo diverso dallo sviamento di potere non devono poter fare per vie traverse ciò che è loro vietato fare mediante un ricorso diretto.

Ma con ciò si trascurerebbe la ragione sostanziale della norma che consente alle imprese ed associazioni di impugnare le decisioni generali che ritengono inficiate da sviamento di potere nei loro confronti; detta ragione risiede nell'interesse diretto che per esse sorge in tale ipotesi e che è pari a quello che hanno nei riguardi di una decisione individuale.

Come l'avete proclamato in una delle vostre pronunce, in tale ipotesi è ancora l'elemento individuale che predomina.

Trattasi dunque di considerazioni relative alla ricevibilità e non al merito.

Orbene, allorché un provvedimento applica una decisione generale specificamente ad un'impresa, il suo interesse a contestare la legittimità di quest'ultima è ipso facto dimostrato non meno di quando trattasi di una decisione generale inficiata di sviamento di potere nei suoi confronti.

Pertanto, a mio avviso, la vera questione consiste nel vedere se convenga o non ammettere l'eccezione d'illegittimità.

Vediamo anzitutto quale è la situazione a tal proposito nei vari paesi membri.

In tre di essi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Italia, tale eccezione è ampiamente ammessa e la si considera come compresa nel normale campo d'applicazione del ricorso d'annullamento.

Ciò deriva dal fatto che in questi tre paesi i regolamenti emanati dal potere esecutivo vengono considerati, per quanto ha tratto alla loro impugnabilità, dal punto di vista formale, ossia come atti amministrativi annullabili ove siano contrari alla legge.

Posto che la loro diretta impugnazione è possibile, nessuna ragione di principio vieta che il controllo della loro legittimità si eserciti pure in occasione delle applicazioni individuali che ne vengono fatte.

Il vantaggio della eccezione d'illegittimità sta nel fatto che essa può venir elevata in qualsiasi momento, cioè anche scaduto il termine di impugnazione del regolamento o della decisione generale.

Ove l'eccezione trovi accoglimenti viene però annullato soltanto il provvedimento individuale, ciò che evita le gravi conseguenze di un annullamento, con effetto retroattivo ed erga omnes, del regolamento stesso.

Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] citerò, fra tante, due sentenze del Consiglio di Stato: [OSCURATO:PERSONA], 9 luglio 1926, Raccolta , pag. 713 Marcin-Kowsky, 28 novembre 1951, Raccolta , pag.

548. Tali sentenze sono interessanti perchè cominciano col respingere in quanto tardivamente introdotta, la richiesta d'annullamento del regolamento e, subito dopo, si pronunciano sulla sua legittimità in base alle conclusioni intese a far annullare un provvedimento d'applicazione individuale.

Secondo la giurisprudenza tuttavia, la legittimità del regolamento può essere denunciata solo limitatamente a quelle sue disposizioni su cui il provvedimento d'applicazione si basa ([OSCURATO:PERSONA], 18 febbraio 1949, Raccolta , pag. 80 e Sirey 1949 3.40).

Negli altri tre paesi della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lussemburgo ed Olanda, come sapete, ci si attiene maggiormente al criterio materiale secondo il quale i regolamenti costituiscono leggi secondarie che hanno però lo stesso carattere delle leggi.

Tuttavia la subordinazione del regolamento alla legge rimane un principio giuridico certo e se la prima tesi fa sorgere incertezze sull'ammissibilità dell'impugnazione diretta dei regolamenti, la seconda permette invece più facilmente di ammettere l'eccezione d'illegittimità.

In materia penale, tale eccezione è ampiamente ammessa.

Essa lo è pure in materia amministrativa.

In quest'ultima, le principali difficoltà sorgono soprattutto quando trattasi di stabilire quale giudice è competente a pronunciarsi sulla legittimità: ciò avviene in ispecie in [OSCURATO:PERSONA] ove il principio della separazione di poteri viene strettamente applicato per cui il rinvio al foro amministrativo a titolo pregiudiziale spesso prevale sul principio secondo cui il foro dell'azione è pure quello dell'eccezione; ma tali considerazioni non hanno pratica importanza quando, come da noi, lo stesso giudice è competente.

Vi sono motivi per adottare una diversa soluzione nell'applicazione del Trattato? Io non ne vedo.

Al contrario, l'art. 41 che — senza limitazioni sulla natura dei mezzi che possono venir invocati nè sulla natura delle decisioni di cui trattasi — dà alla Corte competenza per pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità delle deliberazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'ipotesi in cui tale validità venga contestata in una causa vertente davanti ad un foro nazionale, rappresenta un argomento di più per ritenere che non vi siano restrizioni tanto più che non vi è alcun motivo di usare maggior rigore nei confronti delle imprese che possono accedere direttamente alla Corte che nei confronti dei terzi che occasionalmente debbano far giudicare questioni relative alla legittimità di una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA].

Circa all'argomento tratto dall'art. 36 sulle sanzioni pecuniarie e sul quale l'[OSCURATO:PERSONA] insiste, lo considero irrilevante.

Trattasi di argomento a contrario oppure analogico? Come lo ha serenamente esposto l'egregio patrono dell'[OSCURATO:PERSONA], si può ricorrere all'uno o all'altro.

Voglio solo rilevare che se nell'art. 36 si è voluto parlare espressamente della eccezione d'illegittimità per l'ipotesi dei ricorsi contro le pene pecuniarie, lo si è certamente fatto per eliminare ogni dubbio.

Infatti, se è vero, come l'ho ricordato, che l'eccezione d'illegittimità è generalmente ammessa in materia penale, perchè il diritto penale sorge da leggi vere e proprie, un dubbio poteva sussistere dal fatto che le pene pecuniarie previste dal Trattato non sono delle sanzioni penali ma delle sanzioni amministrative e per di più l'art. 36 che è la norma speciale in questa materia, istituisce un sindacato «di merito».

È quindi apparso preferibile di precisarne i confini indicando esplicitamente che il giudice investito poteva rimanere — e senza restrizioni — anche in questo caso giudice della legittimità.

Con l'art. 33 invece si versa nel contenzioso dell'annullamento e non erano affatto necessarie maggiori precisazioni.

D'altronde mi sembra superfluo insistere sul fatto che una soluzione restrittiva sarebbe particolarmente iniqua nel caso che vi è sottoposto ed in cui con la decisione individuale di cui trattasi si accerta una infrazione e si ingiunge il pagamento di una pretesa; ciò in quanto i poteri della Corte ed i diritti degli interessati sarebbero diversi a seconda che la decisione comporti o non una sanzione.

Ciò avverrebbe in ispecie ogni qualvolta una decisione imponga il pagamento dei prelievi ossia un obbligo quasi fiscale, senza aggiungervi una pena pecuniaria.

Non vi è a mia conoscenza alcun precedente di un giudice fiscale che abbia, nel merito, poteri minori quando l'ingiunzione non comporti un'ammenda di quando l'ammenda vi sia.

Infine, come lo rileva l'impresa ricorrente, la tesi che io sostengo è stata espressamente consacrata nei nuovi Trattati ([OSCURATO:PERSONA], art. 184; Euratom, art. 156).

Ecco le ragioni per le quali vi propongo senza esitare di riconoscere che nel suo ricorso N o 15-57 la «Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse» ha facoltà di denunciare, nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 33, l'illegittimità delle decisioni generali su cui la decisione impugnata si basa.

E veniamo ora al merito della causa.

Esaminerò anzitutto il ricorso N o 2-57 in cui si fa valere soltanto lo sviamento di potere.

Passerò poi al ricorso N o 15-57 col quale la ricorrente (e secondo me ne ha il diritto) denuncia anche violazioni del Trattato e vedremo quali particolari sviluppi richiede l'esame di tali mezzi.

La «Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse» fa dunque carico all'[OSCURATO:PERSONA] di avere, per mezzo della perequazione del rottame importato e delle sue modalità, commesso uno sviamento di potere nei suoi confronti.

Secondo la ricorrente, questo si ravviserebbe essenzialmente sotto un duplice profilo.

Anzitutto nella circostanza che la disciplina «lede» i produttori di ghisa rispetto a quelli di acciaio e che essa rappresenta quindi una discriminazione a danno dei primi.

In secondo luogo nel fatto che le modalità della perequazione non han fatto fra il rottame leggero per altiforni ed il rottame pesante per acciaierie la diversità di trattamento che richiedeva il diverso carattere di queste due categorie di materiali i quali sono, sia per la loro situazione sul mercato che per il loro impiego nell'industria, fondamentalmente diversi.

A sostegno di tali censure la ricorrente deduce vari argomenti che si possono così riassumere:

1. Per quanto riguarda lo sviamento di potere a scapito dei produttori di ghisa rispetto a quelli di acciaio , la ricorrente assume anzitutto che col mantenere artificialmente il rottame ad un prezzo relativamente basso si incitano le acciaierie ad aumentarne il consumo ed a trascurare la ghisa.

Essa assume in secondo luogo che l'imposizione del contributo di perequazione sul rottame acquistato dai produttori di ghisa aumenta sensibilmente il prezzo di costo dei loro prodotti e ne riduce notevolmente la capacità di competere con la ghisa d'importazione.

Essa sostiene infine che i produttori di ghisa si trovano, sul mercato del rottame leggero, in situazione sfavorevole di fronte a talune categorie di consumatori di rottame che non sono soggetti al contributo di perequazione.

2. Per quanto riguarda lo sviamento di potere che si concreta nella applicazione di un contributo di perequazione uniforme a carico di categorie di rottame non comparabili esso ricorre sia nei confronti di tutti i consumatori di rottame leggero nonchè, e particolarmente, nei confronti degli altiforni isolati che non dispongono di cadute proprie ; ed infine in ispecie, nei confronti della «Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse» la cui situazione richiedeva l'adozione di particolari misure.

Lo sviamento di potere ricorrerebbe nei confronti di tutti i consumatori di rottame leggero in quanto tale categoria di rottame viene gravato della stessa aliquota di perequazione che grava il rottame pesante il quale ha sempre un prezzo più elevato, un impiego totalmente diverso e che risente di un deficit che non c'è per il rottame leggero.

Esso ricorrerebbe più particolarmente nei confronti degli alti-forni isolati in quanto sono soggetti alla stessa aliquota di quelli delle imprese integrate le quali possono impiegare le cadute di ricupero interno esenti dal contributo.

Infine, nei confronti della Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse in ispecie, lo sviamento di potere si concreta nel fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto della situazione dell'impresa sul mercato, situazione che imponeva particolari misure fra le quali, in primo luogo, l'esenzione dal contributo di perequazione.

La situazione degli stabilimenti di Chasse è infatti speciale: a) dal punto di vista geografico in quanto sono siti in una zona discosta dalle “correnti d'importazione”; b) dal punto di vista tecnico perchè essi producono ghisa ematite ed impiegano rottame soltanto per arricchire il letto di fusione; c) infine dal punto di vista commerciale in quanto l'impresa acquista in loco a “basso prezzo” da fornitori abituali da lunga data ritagli di lamiere sottili e torniture.

Tale assunto fa obbligo al giudice di procedere a delicate analisi dei fatti.

Per valutare le censure così formulate bisognerà quindi richiamarsi agli elementi emersi in istruttoria e particolarmente alle risposte fornite dalle parti in ossequio all'ordinanza del 26 novembre 1957.

Esaminiamo anzitutto lo sviamento di potere che sarebbe stato commesso a scapito dei produttori di ghisa, arbitrariamente pregiudicati rispetto ai produttori di acciaio.

Signori, le discussioni svoltesi davanti alla Corte in merito ai regimi di perequazione istituiti dall'[OSCURATO:PERSONA] hanno messo in luce, ve lo ricorderete, la continua cura che l'[OSCURATO:PERSONA] ha avuto di affrontare il deficit strutturale del rottame mediante una politica che tenda a favorire lo sviluppo delle capacità di produzione della ghisa, condizione indispensabile secondo lei per non frenare lo sviluppo della siderugia.

Tale cura e preoccupazione si rivela in tutte le sue pubbliche dichiarazioni: programmi preventi, obbiettivi generali, relazioni annuali sull'attività della [OSCURATO:PERSONA], parere generale sull'orientamento degli investimenti.

Tutte le sue dichiarazioni davanti all'Assemblea Comune riprendono sempre lo stesso tema (ad es. il discorso del Presidente [OSCURATO:PERSONA] l'8 maggio 1956).

Ma tale preoccupazione non si è espressa soltanto attraverso piani e discorsi.

È così che sin dall'inizio del 1955 l'[OSCURATO:PERSONA] adegua il meccanismo della perequazione del rottame importato in modo da alleggerirne l'onere finanziario per le imprese che sostituiscono la ghisa al rottame nella produzione dell'acciaio col forno Martin.

È ciò che si è denominato “la compensazione ghisa-rottame” la quale è soltanto una della modalità integrative del meccanismo di perequazione intesa a compensare, nel prezzo di costo dell'acciaio; la spesa supplementare dovuta alla sostituzione del rottame con la ghisa (decisioni N i 14-55 e 26-55).

L'[OSCURATO:PERSONA] vi ha ampiamente illustrato i risultati di tale regime: se anche le sono apparsi un insufficiente incitamento a risparmiare rottame, essi sono stati tuttavia apprezzabili posto che più di 1.600.000 tonnellate di rottame, ossia il 21 % di quello importato, han fruito della compensazione.

Preoccupata di incitare ancor più efficacemente a risparmiare rottame l'[OSCURATO:PERSONA] modifica il meccanismo finanziario con la decisione N o 2-57 la cui caratteristica essenziale, come lo sapete, è quella di prevedere variazioni dell'onere finanziario della perequazione in ragione dei quantitativi di rottame acquistati nonchè della specie e del modo di impiego.

Infatti qualsiasi riduzione della messa al mille di rottame in tutti gli impianti e procedimenti che ne impiegano , dà diritto a sgravi i quali possono comportare persino la totale esenzione dal contributo complementare.

Noto ad esempio che la “Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse” che nel 1956 ha ridotto la messa al mille di rottame del 30 % circa, sarà totalmente esentata dal contributo complementare (posto che la riduzione è di cinque volte la percentuale di riduzione della messa al mille) se appena saprà opportunamente scegliere il suo periodo di riferimento.

È certo che tale sistema di riduzioni può portar particolare vantaggio ai produttori di ghisa; e ciò in duplice modo.

Da un lato, la sostituzione del coke e del minerale di ferro che essi saranno in grado di fare negli altiforni, darà loro il vantaggio diretto delle riduzioni del contributo che pagano in qualità di consumatori di rottame; dall'altro lato, la sostituzione del rottame con ghisa nelle acciaierie Martin, comporterà il vantaggio di accrescere le loro vendite di ghisa d'affinazione e di spiegels.

Non si vede dunque come il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia istituito un meccanismo finanziario per la normalizzazione del mercato del rottame possa di per sé costituire uno sviamento di potere nei confronti dei consumatori di ghisa i quali d'altronde nella loro qualità di consumatori di rottame, hanno diretto interesse a tale normalizzazione.

Per di più l'assunto su cui la ricorrente fonda la sua censura mi appare in contrasto con i fatti accertati.

Non si può infatti ragionevolmente sostenere che il prezzo del rottame è stato tenuto artificialmente così basso da costituire per i produttori di acciaio un incitamento a trascurare la ghisa.

Come vi è stato detto in udienza, e ve ne ricorderete, fra il 1954 ed il 1957 la percentuale d'aumento di prezzo è stata notevolmente più alta per il rottame che per la ghisa e l'acciaio. [OSCURATO:PERSONA], ad esempio mi consta che in questi quattro anni il prezzo del rottame è aumentato del 100 % mentre quello della ghisa e dell'acciaio soltanto del 15 o al massimo del 20 % In definitiva, il rapporto fra il prezzo del rottame e quello della ghisa ematite d'affinazione (prodotto essenziale della impresa di Chasse) è salito da 0,50 a 0,75 cosicchè, per ripendere un'espressione che fu davanti a voi formulata “il prezzo al consumo del rottame sorpassa nettamente il livello al di sopra del quale esso diviene più oneroso della ghisa”.

Queste mie osservazioni poggiano sui numerosi dati che figurano nelle relazioni e nelle pubblicazioni statistiche della [OSCURATO:PERSONA] (per l'evoluzione dei prezzi della ghisa e del rottame mi riferisco al “Bollettino statistico” di settembre—ottobre 1957, pag. 343 e seg.).

Ho pure tenuto conto dei dati forniti dall'impresa di Chasse sull'evoluzione dei prezzi di talune qualità di rottame nella regione di Lione e su ciò tornerò fra breve.

Non si può quindi affermare con sicurezza che l'incitamento alle acciaierie di aumentare l'impiego del rottame sia dovuto al “livello artificialmente basso” del prezzo di tale materiale determinato dalla perequazione.

Invero, tale incitamento sta in rapporto diretto con le forti e contingenti richieste avute dalla siderurgia della [OSCURATO:PERSONA] dopo la metà del 1954 e, come sapete, per far fronte all'eccesso della domanda la soluzione tecnicamente più semplice è quella di ricorrere al rottame; solo in questo senso si è potuto dire che, mediante la normalizzazione che essa dava al mercato, la perequazione aveva di per sé contribuito all'aumento del consumo di rottame.

Va pure tenuto conto dell'aumentata produzione degli acciai fini e speciali i quali si ottengono nelle migliori condizioni mediante il forno elettrico.

Non è poi nemmeno accertato che l'onere finanziario della perequazione del rottame importato che grava i consumatori di rottame tolga ai produttori di ghisa della [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di sostenere la concorrenza dei produttori di ghisa dei paesi terzi.

A tal proposito si sono non soltanto adottate disposizioni per cui solo chi impiega ghise provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] in luogo di rottame fruisce della compensazione ghisa-rottame (decisione N o 26-55, art. 4, comma 2) ma consta inoltre che da quando il meccanismo finanziario è in atto e persino nei periodi di alta congiuntura, le importazioni di ghisa nei paesi terzi sono state di modesta entità.

Nel 1956 ad esempio, furono importate 576.000 tonnellate di ghisa: tale quantitativo corrisponde press'a poco a quello esportato e che fu di 410.000 tonnellate; ma queste cifre vanno raffrontate con la produzione complessiva di ghisa nella [OSCURATO:PERSONA] che in quell'anno raggiunse 43.547.000 tonnellate (vedasi pag. 9 della risposta dell'[OSCURATO:PERSONA] alle domande rivoltele con ordinanza 26 novembre 1957).

Infine non mi sembra possibile ammettere che l'esenzione dal contributo di perequazione concessa a taluni consumatori di rottame con cui la “Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse” sta in concorrenza per gli acquisti , possa concretare uno sviamento di potere a loro vantaggio.

Tali categorie di consumatori, non sono soggette alla giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA] e ciò renderebbe realmente inspiegabile una particolare benevolenza dell'[OSCURATO:PERSONA] nei loro riguardi: inoltre tutte le imprese della [OSCURATO:PERSONA] che producono ghisa d'affinazione sono, come quella di Chasse, soggette al contributo.

E se i produttori di quelle leghe ferrose che non sottostanno alla giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA] sono di diritto esenti dal contributo sui loro acquisti di rottame, come può ravvisarsi in ciò uno sviamento di potere a pregiudizio dell'impresa di Chasse quando fra lei e quei produttori non è possibile alcuna concorrenza nella vendita essendo i loro rispettivi prodotti del tutto diversi? Io ritengo pertanto che sotto il primo profilo non si può ritenere ricorra lo sviamento di potere.

Sotto il secondo profilo la Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse ravvisa lo sviamento di potere nell'aliquota uniforme di perequazione applicata a due “categorie” di rottame che “per diversità d'ordine commerciale e tecnico” dovrebbero venir considerate come due prodotti non comparabili e perciò diversamente trattati.

L'impresa di Chasse ravvisa dunque uno sviamento di potere nei suoi confronti in una discriminazione puramente oggettiva derivante dall'applicazione di una disciplina uniforme a situazioni che non sarebbero comparabili.

Con ciò la ricorrente si richiama certo alla tesi secondo cui una grave mancanza di circospezione nella valutazione dei fatti potrebbe costituire un agire discriminatorio contrario all'art. 4 b del Trattato e nel contempo uno sviamento di potere nei confronti dell'impresa o della categoria d'imprese che si trovano lese da tale agire.

Vediamo quindi se i chiarimenti forniti dalle parti in istruttoria permettono di stabilire che la perequazione, come la si è applicata nei confronti dell'impresa di Chasse, abbia effetti discriminatori con riguardo alla particolare situazione dell'impresa dal punto di vista geografico, tecnico e commerciale.

A mio 'parere le spiegazioni forniteci dimostrano che tra il rottame impiegato negli altiforni e quello usato dalle acciaierie non vi è una diversità tale da escludere la comparabilità delle due categorie di materiale rispetto ad un regime di perequazione quale è quello posto in atto nell'aprile 1954.

Esse dimostrano inoltre, a mio avviso, che nella categoria dei produttori di ghisa la ricorrente non ha una posizione tanto speciale da giustificare particolari misure a suo favore.

Anzitutto, in materia di comparabilità dell'impiego di rottame i dati forniti dalle parti ed in ispecie quelli contenuti nell'allegato alla risposta depositata dall'impresa di Chasse in ossequio all'ordinanza 26 novembre 1957, indicano che la ricorrente si trova in concorrenza con le acciaierie per la maggior parte del suo fabbisogno di rottame e che essa ricorre ad una categoria di tale materiale che anche quelle impiegano.

Infatti, soltanto i pacchetti 59, platinati ad elevato tenore di metalli non ferrosi, vengono sistematicamente rifiutati dalle acciaierie.

Risulta però che anche gli altiforni di Chasse adoperano ben poco di tale materiale come si evince dalle statistiche dei loro acquisti nel periodo 1954-1956.

Da tali dati emerge infatti che gli acquisti della ricorrente comprendono per l'80 % torniture di rottame molto puro le quali rappresentano il 25 % negli acquisti delle acciaierie.

Secondo quanto lei stessa afferma, l'impresa di Chasse ha impiegato nel 1956 poco più di 33.600 tonnellate di rottame.

In quell'anno essa ha acquistato nella regione di Lione quasi 27.000 tonnellate di torniture 41/42 nonostante il loro prezzo molto alto e meno di 7.000 tonnellate di pacchetti 58/59 detti “pacchetti per alti-forni” (replica, pag. 3 ed allegato 3 o alle risposte fornite in ossequio all'ordinanza 26 novembre 1957).

È vero che le acciaierie da un lato e gli altiforni dall'altro, impiegano torniture in proporzioni molto diverse ossia dal 20 al 25 % le prime ed 80 % i secondi; tuttavia la quantità di torniture che si impiega per ogni tonnellata d'acciaio è quasi uguale a quella necessaria per produrre una tonnellata di ghisa e ciò a causa del forte consumo di rottame che si ha nei forni Martin ed elettrici in cui la messa al mille di tale materiale raggiunge i 1000 kg.

È pertanto evidente che nelle acciaierie le torniture hanno, sia dal punto di vista tecnico che da quello quantitativo , un'importanza comparabile a quella che hanno negli altiforni.

Dai dati fornitici dall'impresa di Chasse risulta inoltre che le acciaierie impiegano pure i “pacchetti 52” qualificati “rottame leggero” nella nomenclatura ufficiale dell'[OSCURATO:PERSONA].

Consta invece che negli altiforni delle imprese siderurgiche integrate si consumano notevoli quantità di cadute d'acciaio di ricupero interno.

Se l'impresa di Chasse ricorre per l'80 % dei suoi rifornimenti ad una qualità di rottame per la quale si trova in concorrenza negli acquisti con le acciaierie, ciò proviene dal fatto che per produrre ghisa purissima è necessario rottame di qualità il quale è pure necessario per produrre l'acciaio Martin.

A tal proposito cito Ferry et Chatel, “L'acier”, Parigi 1953, pag. 46: “Il rottame che è ferro puro pel 90 o 95 % del suo peso, è la materia prima essenziale per l'acciaio Martin.

Esso è pure impiegato nella produzione della ghisa per arricchire i letti di fusione.

In materia di rottame la qualità ha grande importanza.

Si possono utilizzare solo rottami molto puri se non si vogliono produrre ghise od acciai inadatti al consumo …” Esaminiamo ora la comparabilità, sotto il profilo del prezzo, del rottame impiegato dalla impresa di Chasse e di quello che acquistano le acciaierie.

Dai documenti prodotti dalla ricorrente emerge che il prezzo delle torniture 41/42, le quali come ho detto entrano per l80 % negli acquisti della ricorrente, è aumentato nella regione di Lione fra l'aprile 1954 ed il dicembre 1956 del 150 % circa.

Essendo salite da 5.000 a 13.000 franchi la tonnellata già un po' prima dell'entrata in vigore della decisione N o 2-57, dette torniture avevano praticamente raggiunto il livello dei prezzi della categoria di base del rottame “massiccio” (voce N o 11 della nomenclatura) quotato in quell'epoca a 14.000 franchi la tonnellata.

Ciò dimostra che le differenze di condizionamento che in periodi di bassa congiuntura comportano differenze di prezzo come quelle che figurano nella decisione N o 28-53 relativa all'imposizione dei prezzi massimi per il rottame, non impediscono in periodo di alta e media congiuntura un relativo adeguamento dei prezzi delle varie qualità.

Pertanto sia sotto il profilo del prezzo che sotto quello del loro impiego si deve ritenere che il rottame impiegato dalla ricorrente e quello che acquistano le acciaierie siano comparabili in base a determinati criteri.

La “solidarietà” di tali qualità di rottame mi sembra nettamente accertata in fatto.

E veniamo ora all'esame della situazione dell'impresa di Chasse sul mercato del rottame sotto il profilo della concorrenza negli acquisti.

Anche qui, dalle indicazioni forniteci dalla stessa ricorrente (in ispecie quelle date dal suo “fornitore abituale da lunga data” N o 1) emerge che le torniture che si ricuperano nella regione di Lione vengono ampiamente vendute anche in altre zone.

Si è infatti precisato in causa che le “esportazioni” di rottame dalla regione ammontano a “decine di migliaia di tonnellate all'anno” e che nelle spedizioni fatte alle acciaierie le torniture rappresentano dal 20 al 25% Fra queste acciaierie troviamo quelle del “Centre-Midi” clienti abituali dell'impresa di Chasse per gli spiegels e la ghisa ematite d'affinazione ma sue concorrenti nell'acquisto di torniture sul mercato della regione di Lione.

È senza dubbio la forte richiesta delle acciaierie del “Centre-Midi” che spiega l'aumento di prezzo delle torniture d'acciaio in detta regione durante il periodo di cui trattasi.

Ricorderete che nella discussione orale della prima serie di cause si è affermato che le acciaierie avevano acquistato circa 150.000 tonnellate di torniture di fronte ad una produzione di acciai speciali che si avvicina a 750.000 tonnellate l'anno.

È chiaro che questa forte richiesta fa una sensibile concorrenza all'impresa di Chasse sul suo territorio senza peraltro impedire il normale sviluppo delle sue vendite di ghisa a quelle stesse acciaierie, per lo meno dopo la ripresa verificatasi sul mercato nell'estate del

54. Come risulta dagli atti, il rottame che la ricorrente acquista è oltre tutto particolarmente sensibile alla congiuntura.

Ho già ricordato che nella regione di Lione il prezzo delle torniture era aumentato del 150 % fra l'aprile 1954 ed il dicèmbre 1956.

Durante lo stesso periodo la categoria N o 11 è passata in quella regione da 8.000 franchi a 14.000 franchi la tonnellata, ossia un aumento di 75 % soltanto.

A mio modo di vedere questi soli dati bastano a dimostrare che per il suo fabbisogno l'impresa di Chasse ricorre in massima parte ad un materiale che risente particolarmente gli effetti dell'offerta e della domanda e che nel mercato comune la regione di Lione non costituisce affatto una unità economica chiusa per la quale dovrebbero adottarsi particolari provvedimenti.

Ciò dimostra nel contempo che tale regione, benchè lontana dalle “correnti d'importazione”, e la stessa impresa ricorrente, subiscono i contraccolpi delle oscillazioni generali del mercato del rottame.

Certo, la situazione geografica degli altiforni di Chasse, siti in vicinanza d'un importante centro siderurgico, consente il loro rifornimento di rottame nei dintorni immediati.

Sotto questo aspetto l'impresa di Chasse si trova indubbiamente in situazione ben diversa da quella degli altiforni siti in prossimità di un porto marittimo e per il cui rifornimento si è normalmente più portati verso il rottame d'importazione.

L'[OSCURATO:PERSONA] tuttavia tiene conto delle diverse possibilità di rifornimento dei vari centri di consumo del mercato; talune decisioni, ad evitare spostamenti inconsiderati del rottame, subordinano il beneficio della perequazione in certe regioni della [OSCURATO:PERSONA] all'impiego di rottame importato (decisione N o 14-55, art. 5 b; decisione N o 2-57, art. 11 b).

Ma ciò vuol forse dire che la perequazione del rottame importato interessa unicamente i consumatori di rottame americano e favorisce solo questi? Affermarlo significherebbe disconoscere l'idea stessa del mercato comune e negare ogni possibilità di osmosi, mediante i prezzi, fra le varie regioni di tale mercato.

Io penso che l'esame dei fatti cui mi sono dedicato dimostri il contrario.

Infine, non posso credere che il fatto di aver esentato dal contributo di perequazione le cadute di ricupero interno che le imprese integrate usano nei loro altiforni, costituisca per quelle non integrate uno svantaggio discriminatorio in cui si concreti uno sviamento di potere nei loro confronti.

Come abbiamo visto, il meccanismo di perequazione è un tipico meccanismo finanziario per la normalizzazione del mercato mediante diretti interventi sulla formazione dei prezzi.

Non è quindi concepibile che esso si applichi a quei quantitativi di rottame che, per così dire nemmeno escono dagli opifici.

Nel funzionamento di questo meccanismo per la regolarizzazione dei prezzi si poteva infatti tener conto unicamente delle offerte e delle domande di rottame sul mercato.

D'altronde, e ciò mi sembra importante, ricorderete che gli alti-forni non integrati, come quelli di Chasse, impiegano circa 80 % di torniture, qualità molto richiesta, e per le quali stanno in concorrenza nell'acquisto con le acciaierie.

Orbene, gli altiforni integrati in quanto impiegano il rottame proveniente dalle cadute interne e per il soprappiù acquistano ampiamente rottame più leggero, non premono sul mercato delle torniture e del rottame di qualità , il che porta vantaggio tanto alle acciaierie isolate quanto agli altiforni non integrati come quelli di Chasse.

In definitiva, io credo poterne concludere che né sotto il profilo tecnico né sotto quello economico e commerciale, si possono distinguere due categorie di rottame le quali si sarebbero dovute assoggettare ciascuna a norme diverse.

Prima di chiudere desidero esprimere la mia convinzione che la “Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse” ha un interesse certo acchè il prezzo del rottame rimanga protetto dai bruschi sbalzi della congiuntura mediante un meccanismo di normalizzazione quale è la perequazione del rottame importato.

Non ignorate Signori, che in senso relativo l'impresa di Chasse è un'assai forte consumatrice di rottame.

Nella replica essa ha affermato che essa impiega tale materiale “elemento essenziale per la siderurgia … soltanto per arricchire i letti di fusione dell'altoforno” e vi ha dato così l'impressione che nei suoi stabilimenti l'impiego del rottame abbia soltanto carattere sussidiario.

Orbene nella stessa replica essa ha indicato che sino al 1956 la sua messa al mille di rottame ammontava a 454 kg per tonnellata di ghisa, proporzione che è di quattro volte e mezza superiore alla media ponderata della [OSCURATO:PERSONA] ; ciò indica che essa ha un preminente interesse al regolare rifornimento di rottame.

Se l'impresa di Chasse impiega nei suoi altiforni il rottame in proporzione così elevata non lo fa certo per pura fantasia.

Lo fa perchè ha un interesse economico ad impiegare rottame in luogo del minerale di ferro, più oneroso perchè proveniente da lontano.

Gli altiforni sono prossimi ad un importante centro di raccolta del rottame e l'impresa ha quindi un particolare interesse acchè gli eccessivi spostamenti di tale materiale non ne modifichino il prezzo.

In definitiva, nessuno dei due mezzi di sviamento di potere fatti valere mi sembra fondato.

L'elemento di solidarietà cui la decisione N o 2-57 si informa riguarda, a mio avviso, tanto Chasse quanto le altre imprese della [OSCURATO:PERSONA] che impiegano rottame.

Devo ora esaminare i vizi di violazione del Trattato che col ricorso N o 15-57 di denunciano nelle decisioni generali su cui si basa quella individuale impugnata.

Tali decisioni generali sono, ve lo ricordo, quelle che han preceduto la decisione N o 2-57 e relative l'una, al regime di perequazione del solo rottame, e l'altra che vi ha aggiunto la perequazione ghisa-rottame.

Mi ci soffermerò poco in quanto mi sono già ampiamente spiegato in proposito nell'esaminare il primo ricorso.

I vizi di legittimità denunciati sono tre:

1. Violazione del par. 29 della Convenzione.

Di questo mezzo si è ben poco parlato nella discussione orale.

Se ci riferiamo alla replica (N o 68, pag. 34 or.fr.) vediamo che la ricorrente fa carico all'[OSCURATO:PERSONA] non già di non aver usato dei poteri che le conferisce il par. 29 e di essersi astenuta di adottare le misure di salvaguardia previste dal citato paragrafo (il che avrebbe giustificato un ricorso per carenza), ma d'aver “trasgredito ai divieti posti dal par. 29”.

Secondo la ricorrente è vietato (cito testualmente quanto essa ha dedotto nella replica): “a) Provocare spostamenti della produzione, b) mettere talune aziende in difficoltà … per sostenere la concorrenza.

Orbene la stessa [OSCURATO:PERSONA] riconosce che il regime anteriore alla decisione N o 2-57 ha determinato lo spostamento della produzione di ghisa a favore dell'acciaio e posto inoltre l'industria della ghisa nella impossibilità di affrontare normalmente la concorrenza dell'acciaio; l'[OSCURATO:PERSONA] per di più non ha adottato alcuna misura di salvaguardia a favore dell'industria della ghisa.

Mentre la Convenzione impone all'[OSCURATO:PERSONA] di adottare le misure di salvaguardia necessarie ad evitare taluni turbamenti che possono derivare dal gioco della concorrenza, come si può ammettere che la stessa [OSCURATO:PERSONA] con i suoi interventi provochi tali turbamenti”.

Signori, il par. 29 che rappresenta soltanto un caso d'applicazione del principio generale posto dal par. 1 della Convenzione, prevede talune misure di salvaguardia intese a consentire alle imprese di adattarsi alle nuove condizioni in cui si troveranno con l'istituzione del mercato comune.

È certo che coi suoi interventi sul mercato l'[OSCURATO:PERSONA] non deve creare artificialmente delle situazioni che le imporrebbero poi di ricorrere a delle misure di salvaguardia che il gioco normale del mercato non avrebbe richiesto.

Non siamo però davanti a un caso del genere, per lo meno se riconoscerete la fondatezza di quanto ho sin ora esposto.

2. Violazione del “principio della libera concorrenza”.

A questo proposito la ricorrente denuncia la violazione di numerose norme del Trattato che pongono il principio della libera concorrenza — sarebbe più giusto dire della normale concorrenza — ed in ispecie dell'art. 5 in cui si legge: “[OSCURATO:PERSONA] … garantisce l'istituzione, il mantenimento ed il rispetto di normali condizioni di concorrenza”.

Tale principio sarebbe stato misconosciuto “anzitutto con l'incitare le acciaierie che fanno uso di forni Martin od elettrici ad impiegare rottame a scapito della ghisa e poi con l'imporre una forte tassa che rende proibitivo il prezzo di costo della ghisa”.

Signori, abbiamo visto ciò che vale tale argomento: la ghisa è aumentata molto meno del rottame.

Se poi si vuole raffrontare il prezzo di costo della ghisa con quello del rottame nella produzione dell'acciaio, tenuto conto dell'incidenza del meccanismo di perequazione, ci si trova invero in serie difficoltà.

Ma si tratta soltanto di sapere se tale meccanismo, come inizialmente congegnato, ha realmente falsato le condizioni della concorrenza, per lo meno nei riguardi dei produttori di ghisa non integrati, quali l'impresa di Chasse.

Come abbiamo visto, ciò si può escludere.

Come ho rilevato nelle mie conclusioni sul ricorso N o 8-57 è forse vero che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto servirsi più ampiamente della libertà di valutazione di cui dispone (o di cui dovrebbe disporre) per determinare il prezzo di perequazione fissandolo ad un livello un po' più alto e lasciando poi al meccanismo dei prezzi una funzione un po' più importante per frenare i crescenti consumi di rottame: ciò è possibile ma non mi sento di affermarlo recisamente.

Abbiamo visto però che l'aumento del consumo di rottame fu determinato essenzialmente dallo sviluppo della produzione d'acciaio dovuto alla congiuntura e che esso non ha pregiudicato le capacità competitive dei produttori di ghisa.

La ricorrente afferma ancora (replica N o 69): “in secondo luogo tale lesione (della concorrenza) è ancora aggravata dall'applicazione di un'aliquota di perequazione uniforme pel rottame massiccio e pel rottame leggero”.

Ma ho già detto che valore può avere la distinzione fra il rottame massiccio e quello leggero: la solidarietà che vi è fra queste due categorie di rottame per quanto ha tratto al rifornimento della [OSCURATO:PERSONA] nonché la solidarietà che vi è fra le imprese che impiegano rottame compresevi quelle non integrate che producono ghisa ematite, giustifica pienamente l'uniformità dell'aliquota di perequazione.

3. Infine, nella terza parte della sua argomentazione, la ricorrente denuncia “la violazione dei principi generali ed in ispecie di quelli enunciati nell'art. 3 del Trattato, col trascurare talune situazioni particolari e col sostituire all'interesse comune un preteso obbiettivo d'interesse generale”.

Con ciò Signori, come vedete, la ricorrente riprende l'argomentazione generale del suo primo ricorso basata sullo sviamento di potere.

Non vi si trova nulla che meriti un particolare esame.

Io concludo pertanto: — siano respinti entrambi i ricorsi — e poste le spese a carico della parte ricorrente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61957C0015 Conclusioni dell'Avvocato Generale M. [OSCURATO:PERSONA] Traduzione dal francese SOMMARIO Pag. I — Gli antefatti II — Sulla ricevibilità — per quanto riguarda il ricorso N o 2-57 — per quanto riguarda il ricorso N o 15-57 (l'eccezione d'illegittimità) III — Esame di merito del ricorso N o 2-57 — sviamento di potere in quanto la disciplina introdotta pregiudica i produttori di ghisa rispetto a quelli di acciaio — sviamento di potere in quanto si applica un contributo uniforme a categorie di rottame non compatibili IV — Esame di merito del ricorso N o 15-57 — Violazione del par. 29 della Convenzione — Violazione del «principio della libera concorrenza» V — Conclusioni finali [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , [OSCURATO:PERSONA] ricorrente possiede a Chasse (Isère) a sud di Lione ed in prossimità dei bacini carboniferi di [OSCURATO:PERSONA] et St-Etienne degli altiforni in cui produce ghisa ematite che vende quasi esclusivamente alle acciaierie quale ghisa d'affinazione. Come materie prime essa impiega: 1 o il coke proveniente dalla vicina regione di St-Etienne; 2 o del minerale di ferro ematite a basso tenore di fosforo proveniente soprattutto dai giacimenti di cui è concessionaria nei Pirenei orientali ed in Algeria; 3 o del rottame che acquista nella regione di Lione ove si fa vasto commercio di tale materiale. Va notato che il rottame impiegato per «arricchire il letto di fusione» occupa un posto importante fra le materie prime di cui l'impresa ricorrente abbisogna; la sua messa al mille infatti è alta: essa fu di 454 kg nel 1956. La «Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse» che non impiega rottame d'importazione, non ha voluto aderire al meccanismo finanziario istituito dalle imprese per perequare il prezzo del rottame importato. Essa fu soggetta alla perequazione solamente allorchè questa fu resa obbligatoria dalle decisioni N o 22-54 e N o 14-55, adottate in applicazione dell'art. 53 b del Trattato. Sin da quel momento essa ha svolto presso l'[OSCURATO:PERSONA] ripetute pratiche per tentare di sottrarsi ai contributi di perequazione o per ottenere almeno un regime speciale. Nel corso delle discussioni essa ha effettuato solo versamenti parziali e finalmente le fu notificata la decisione del 12 dicembre 1956, esecutoria in virtù dell'art. 92 e con cui le si ingiungeva di corrispondere i contributi di perequazione dovuti in applicazione delle citate decisioni. L'importo che ora le si ingiunge di pagare è di fr.fr. 84.582.316. Avverso tale decisione la «Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse» ha presentato un ricorso d'annullamento (N o 15-57) facendo valere soltanto l'illegittimità delle due decisioni generali di base or ora citate: N o 22-54 e N o 14-55. Con altro ricorso (N o 2-57) essa impugna la decisione N o 2-57 (l'identità dei numeri è puramente casuale). Essa chiede l'annullamento dell'intera decisione N o 2-57 per sviamento di potere nei suoi confronti ma in realtà, ed all'opposto dei proponenti degli altri ricorsi, essa critica anche quelle disposizioni di tale decisione che sono state riprese dalle decisioni iniziali e che riguardano la perequazione pura e semplice fra il rottame importato ed il rottame interno. Essa critica le norme relative alla perequazione ghisa-rottame e le disposizioni innovative della decisione N o 2-57, quelle cioè impugnate dagli altri ricorrenti, solo perchè rappresenterebbero dei palliativi insufficienti ai dannosi effetti della perequazione stessa che essa ritiene illegittima e viziata da sviamento di potere nei suoi confronti. Si pongono dunque due questioni pregiudiziali sulla ricevibilità. La prima concerne il ricorso N o 2-57 ed è volta a stabilire se la ricorrente può impugnare quelle norme della decisione N o 2-57 che sono state puramente e semplicemente riprese dalle decisioni anteriori benchè queste ultime non siano state impugnate e che il termine per farlo sia scaduto. La seconda riguarda il ricorso N o 15-57 e consiste nel vedere se ed entro quali limiti la ricorrente possa denunciare l'illegittimità delle decisioni generali di base nell'impugnare una decisione individuale ingiuntiva. Sulla prima questione mi soffermerò poco. L'[OSCURATO:PERSONA] non si è limitata, come avrebbe potuto fare, ad integrare la decisione o le decisioni anteriori con delle nuove norme che sopprimano entro un dato termine la perequazione ghisa-rottame e che modifichino il sistema di ripartizione dell'onere della perequazione. Essa ha inserito nella sua decisione tutte le precedenti norme rimaste invariate ed ha espressamente abrogato la decisione N o 14-55 o meglio (ciò che fa lo stesso) ha disposto che tale decisione cessava d'aver vigore con il 1 o febbraio 1957. Posto che, come ho avuto l'occasione di constatarlo questa mattina nell'analisi della decisione N o 2-57, questa costituisce un insieme inscindibile, non vedo alcun motivo giuridico di preclusione per l'impresa nel fatto che le decisioni anteriori non furono impugnate in termini. La seconda questione è più importante. Si tratta infatti di stabilire se a sostegno di un ricorso d'annullamento proposto ai sensi dell'art. 33, 2 o comma avverso una decisione individuale che la riguardi, un' impresa possa denunciare l'illegittimità della decisione generale su cui quella individuale impugnata si basa. L'[OSCURATO:PERSONA] richiamandosi soprattutto, e con argomenti a contrario, all'art. 36 che prevede espressamente l'eccezione d'illegittimità in occasione di ricorsi contro le decisioni che infliggono pene pecuniarie, sostiene che tale eccezione non può ammettersi riguardo alle altre decisioni individuali. Essa assume subordinatamente che anche ove si volesse ammettere tale eccezione, questa potrebbe comunque denunciare soltanto l'unico mezzo che un'impresa può far valere nell'ipotesi di diretta impugnazione ossia lo sviamento di potere nei suoi confronti. Signori, io ritengo che l'eccezione d'illegittimità deve ammettersi e senza limitazioni, cioè con facoltà di far valere tutti i mezzi enunciati nel primo comma dell'art. 33. Ai sensi del 2 o comma dell'art. 33 «le imprese e le associazioni contemplate nell'art. 48 possono presentare nelle stesse condizioni un ricorso contro le decisioni o le raccomandazioni individuali che le riguardano…». L'espressione «nelle stesse condizioni» richiama indubbiamente le condizioni in cui gli Stati membri ed il Consiglio possono proporre ricorso d'annullamento ai sensi del primo comma. È quindi chiaro che le imprese e le loro associazioni possono far valere avverso le «decisioni individuali che le riguardino» i quattro mezzi d'impugnazione enunciati nel primo comma. Non vedo proprio perchè il controllo della legittimità della decisione di base si dovrebbe fare solo sotto il profilo dello sviamento di potere ove si ammetta che si può far valere l'eccezione d'illegittimità a sostegno di un ricorso avverso una decisione individuale. Si potrà certo sostenere che le imprese ed associazioni, cui è negato d'impugnare le decisioni generali con un mezzo diverso dallo sviamento di potere non devono poter fare per vie traverse ciò che è loro vietato fare mediante un ricorso diretto. Ma con ciò si trascurerebbe la ragione sostanziale della norma che consente alle imprese ed associazioni di impugnare le decisioni generali che ritengono inficiate da sviamento di potere nei loro confronti; detta ragione risiede nell'interesse diretto che per esse sorge in tale ipotesi e che è pari a quello che hanno nei riguardi di una decisione individuale. Come l'avete proclamato in una delle vostre pronunce, in tale ipotesi è ancora l'elemento individuale che predomina. Trattasi dunque di considerazioni relative alla ricevibilità e non al merito. Orbene, allorché un provvedimento applica una decisione generale specificamente ad un'impresa, il suo interesse a contestare la legittimità di quest'ultima è ipso facto dimostrato non meno di quando trattasi di una decisione generale inficiata di sviamento di potere nei suoi confronti. Pertanto, a mio avviso, la vera questione consiste nel vedere se convenga o non ammettere l'eccezione d'illegittimità. Vediamo anzitutto quale è la situazione a tal proposito nei vari paesi membri. In tre di essi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Italia, tale eccezione è ampiamente ammessa e la si considera come compresa nel normale campo d'applicazione del ricorso d'annullamento. Ciò deriva dal fatto che in questi tre paesi i regolamenti emanati dal potere esecutivo vengono considerati, per quanto ha tratto alla loro impugnabilità, dal punto di vista formale, ossia come atti amministrativi annullabili ove siano contrari alla legge. Posto che la loro diretta impugnazione è possibile, nessuna ragione di principio vieta che il controllo della loro legittimità si eserciti pure in occasione delle applicazioni individuali che ne vengono fatte. Il vantaggio della eccezione d'illegittimità sta nel fatto che essa può venir elevata in qualsiasi momento, cioè anche scaduto il termine di impugnazione del regolamento o della decisione generale. Ove l'eccezione trovi accoglimenti viene però annullato soltanto il provvedimento individuale, ciò che evita le gravi conseguenze di un annullamento, con effetto retroattivo ed erga omnes, del regolamento stesso. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] citerò, fra tante, due sentenze del Consiglio di Stato: [OSCURATO:PERSONA], 9 luglio 1926, Raccolta , pag. 713 Marcin-Kowsky, 28 novembre 1951, Raccolta , pag. 548. Tali sentenze sono interessanti perchè cominciano col respingere in quanto tardivamente introdotta, la richiesta d'annullamento del regolamento e, subito dopo, si pronunciano sulla sua legittimità in base alle conclusioni intese a far annullare un provvedimento d'applicazione individuale. Secondo la giurisprudenza tuttavia, la legittimità del regolamento può essere denunciata solo limitatamente a quelle sue disposizioni su cui il provvedimento d'applicazione si basa ([OSCURATO:PERSONA], 18 febbraio 1949, Raccolta , pag. 80 e Sirey 1949 3.40). Negli altri tre paesi della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lussemburgo ed Olanda, come sapete, ci si attiene maggiormente al criterio materiale secondo il quale i regolamenti costituiscono leggi secondarie che hanno però lo stesso carattere delle leggi. Tuttavia la subordinazione del regolamento alla legge rimane un principio giuridico certo e se la prima tesi fa sorgere incertezze sull'ammissibilità dell'impugnazione diretta dei regolamenti, la seconda permette invece più facilmente di ammettere l'eccezione d'illegittimità. In materia penale, tale eccezione è ampiamente ammessa. Essa lo è pure in materia amministrativa. In quest'ultima, le principali difficoltà sorgono soprattutto quando trattasi di stabilire quale giudice è competente a pronunciarsi sulla legittimità: ciò avviene in ispecie in [OSCURATO:PERSONA] ove il principio della separazione di poteri viene strettamente applicato per cui il rinvio al foro amministrativo a titolo pregiudiziale spesso prevale sul principio secondo cui il foro dell'azione è pure quello dell'eccezione; ma tali considerazioni non hanno pratica importanza quando, come da noi, lo stesso giudice è competente. Vi sono motivi per adottare una diversa soluzione nell'applicazione del Trattato? Io non ne vedo. Al contrario, l'art. 41 che — senza limitazioni sulla natura dei mezzi che possono venir invocati nè sulla natura delle decisioni di cui trattasi — dà alla Corte competenza per pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità delle deliberazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'ipotesi in cui tale validità venga contestata in una causa vertente davanti ad un foro nazionale, rappresenta un argomento di più per ritenere che non vi siano restrizioni tanto più che non vi è alcun motivo di usare maggior rigore nei confronti delle imprese che possono accedere direttamente alla Corte che nei confronti dei terzi che occasionalmente debbano far giudicare questioni relative alla legittimità di una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Circa all'argomento tratto dall'art. 36 sulle sanzioni pecuniarie e sul quale l'[OSCURATO:PERSONA] insiste, lo considero irrilevante. Trattasi di argomento a contrario oppure analogico? Come lo ha serenamente esposto l'egregio patrono dell'[OSCURATO:PERSONA], si può ricorrere all'uno o all'altro. Voglio solo rilevare che se nell'art. 36 si è voluto parlare espressamente della eccezione d'illegittimità per l'ipotesi dei ricorsi contro le pene pecuniarie, lo si è certamente fatto per eliminare ogni dubbio. Infatti, se è vero, come l'ho ricordato, che l'eccezione d'illegittimità è generalmente ammessa in materia penale, perchè il diritto penale sorge da leggi vere e proprie, un dubbio poteva sussistere dal fatto che le pene pecuniarie previste dal Trattato non sono delle sanzioni penali ma delle sanzioni amministrative e per di più l'art. 36 che è la norma speciale in questa materia, istituisce un sindacato «di merito». È quindi apparso preferibile di precisarne i confini indicando esplicitamente che il giudice investito poteva rimanere — e senza restrizioni — anche in questo caso giudice della legittimità. Con l'art. 33 invece si versa nel contenzioso dell'annullamento e non erano affatto necessarie maggiori precisazioni. D'altronde mi sembra superfluo insistere sul fatto che una soluzione restrittiva sarebbe particolarmente iniqua nel caso che vi è sottoposto ed in cui con la decisione individuale di cui trattasi si accerta una infrazione e si ingiunge il pagamento di una pretesa; ciò in quanto i poteri della Corte ed i diritti degli interessati sarebbero diversi a seconda che la decisione comporti o non una sanzione. Ciò avverrebbe in ispecie ogni qualvolta una decisione imponga il pagamento dei prelievi ossia un obbligo quasi fiscale, senza aggiungervi una pena pecuniaria. Non vi è a mia conoscenza alcun precedente di un giudice fiscale che abbia, nel merito, poteri minori quando l'ingiunzione non comporti un'ammenda di quando l'ammenda vi sia. Infine, come lo rileva l'impresa ricorrente, la tesi che io sostengo è stata espressamente consacrata nei nuovi Trattati ([OSCURATO:PERSONA], art. 184; Euratom, art. 156). Ecco le ragioni per le quali vi propongo senza esitare di riconoscere che nel suo ricorso N o 15-57 la «Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse» ha facoltà di denunciare, nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 33, l'illegittimità delle decisioni generali su cui la decisione impugnata si basa. E veniamo ora al merito della causa. Esaminerò anzitutto il ricorso N o 2-57 in cui si fa valere soltanto lo sviamento di potere. Passerò poi al ricorso N o 15-57 col quale la ricorrente (e secondo me ne ha il diritto) denuncia anche violazioni del Trattato e vedremo quali particolari sviluppi richiede l'esame di tali mezzi. La «Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse» fa dunque carico all'[OSCURATO:PERSONA] di avere, per mezzo della perequazione del rottame importato e delle sue modalità, commesso uno sviamento di potere nei suoi confronti. Secondo la ricorrente, questo si ravviserebbe essenzialmente sotto un duplice profilo. Anzitutto nella circostanza che la disciplina «lede» i produttori di ghisa rispetto a quelli di acciaio e che essa rappresenta quindi una discriminazione a danno dei primi. In secondo luogo nel fatto che le modalità della perequazione non han fatto fra il rottame leggero per altiforni ed il rottame pesante per acciaierie la diversità di trattamento che richiedeva il diverso carattere di queste due categorie di materiali i quali sono, sia per la loro situazione sul mercato che per il loro impiego nell'industria, fondamentalmente diversi. A sostegno di tali censure la ricorrente deduce vari argomenti che si possono così riassumere: 1. Per quanto riguarda lo sviamento di potere a scapito dei produttori di ghisa rispetto a quelli di acciaio , la ricorrente assume anzitutto che col mantenere artificialmente il rottame ad un prezzo relativamente basso si incitano le acciaierie ad aumentarne il consumo ed a trascurare la ghisa. Essa assume in secondo luogo che l'imposizione del contributo di perequazione sul rottame acquistato dai produttori di ghisa aumenta sensibilmente il prezzo di costo dei loro prodotti e ne riduce notevolmente la capacità di competere con la ghisa d'importazione. Essa sostiene infine che i produttori di ghisa si trovano, sul mercato del rottame leggero, in situazione sfavorevole di fronte a talune categorie di consumatori di rottame che non sono soggetti al contributo di perequazione. 2. Per quanto riguarda lo sviamento di potere che si concreta nella applicazione di un contributo di perequazione uniforme a carico di categorie di rottame non comparabili esso ricorre sia nei confronti di tutti i consumatori di rottame leggero nonchè, e particolarmente, nei confronti degli altiforni isolati che non dispongono di cadute proprie ; ed infine in ispecie, nei confronti della «Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse» la cui situazione richiedeva l'adozione di particolari misure. Lo sviamento di potere ricorrerebbe nei confronti di tutti i consumatori di rottame leggero in quanto tale categoria di rottame viene gravato della stessa aliquota di perequazione che grava il rottame pesante il quale ha sempre un prezzo più elevato, un impiego totalmente diverso e che risente di un deficit che non c'è per il rottame leggero. Esso ricorrerebbe più particolarmente nei confronti degli alti-forni isolati in quanto sono soggetti alla stessa aliquota di quelli delle imprese integrate le quali possono impiegare le cadute di ricupero interno esenti dal contributo. Infine, nei confronti della Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse in ispecie, lo sviamento di potere si concreta nel fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto della situazione dell'impresa sul mercato, situazione che imponeva particolari misure fra le quali, in primo luogo, l'esenzione dal contributo di perequazione. La situazione degli stabilimenti di Chasse è infatti speciale: a) dal punto di vista geografico in quanto sono siti in una zona discosta dalle “correnti d'importazione”; b) dal punto di vista tecnico perchè essi producono ghisa ematite ed impiegano rottame soltanto per arricchire il letto di fusione; c) infine dal punto di vista commerciale in quanto l'impresa acquista in loco a “basso prezzo” da fornitori abituali da lunga data ritagli di lamiere sottili e torniture. Tale assunto fa obbligo al giudice di procedere a delicate analisi dei fatti. Per valutare le censure così formulate bisognerà quindi richiamarsi agli elementi emersi in istruttoria e particolarmente alle risposte fornite dalle parti in ossequio all'ordinanza del 26 novembre 1957. Esaminiamo anzitutto lo sviamento di potere che sarebbe stato commesso a scapito dei produttori di ghisa, arbitrariamente pregiudicati rispetto ai produttori di acciaio. Signori, le discussioni svoltesi davanti alla Corte in merito ai regimi di perequazione istituiti dall'[OSCURATO:PERSONA] hanno messo in luce, ve lo ricorderete, la continua cura che l'[OSCURATO:PERSONA] ha avuto di affrontare il deficit strutturale del rottame mediante una politica che tenda a favorire lo sviluppo delle capacità di produzione della ghisa, condizione indispensabile secondo lei per non frenare lo sviluppo della siderugia. Tale cura e preoccupazione si rivela in tutte le sue pubbliche dichiarazioni: programmi preventi, obbiettivi generali, relazioni annuali sull'attività della [OSCURATO:PERSONA], parere generale sull'orientamento degli investimenti. Tutte le sue dichiarazioni davanti all'Assemblea Comune riprendono sempre lo stesso tema (ad es. il discorso del Presidente [OSCURATO:PERSONA] l'8 maggio 1956). Ma tale preoccupazione non si è espressa soltanto attraverso piani e discorsi. È così che sin dall'inizio del 1955 l'[OSCURATO:PERSONA] adegua il meccanismo della perequazione del rottame importato in modo da alleggerirne l'onere finanziario per le imprese che sostituiscono la ghisa al rottame nella produzione dell'acciaio col forno Martin. È ciò che si è denominato “la compensazione ghisa-rottame” la quale è soltanto una della modalità integrative del meccanismo di perequazione intesa a compensare, nel prezzo di costo dell'acciaio; la spesa supplementare dovuta alla sostituzione del rottame con la ghisa (decisioni N i 14-55 e 26-55). L'[OSCURATO:PERSONA] vi ha ampiamente illustrato i risultati di tale regime: se anche le sono apparsi un insufficiente incitamento a risparmiare rottame, essi sono stati tuttavia apprezzabili posto che più di 1.600.000 tonnellate di rottame, ossia il 21 % di quello importato, han fruito della compensazione. Preoccupata di incitare ancor più efficacemente a risparmiare rottame l'[OSCURATO:PERSONA] modifica il meccanismo finanziario con la decisione N o 2-57 la cui caratteristica essenziale, come lo sapete, è quella di prevedere variazioni dell'onere finanziario della perequazione in ragione dei quantitativi di rottame acquistati nonchè della specie e del modo di impiego. Infatti qualsiasi riduzione della messa al mille di rottame in tutti gli impianti e procedimenti che ne impiegano , dà diritto a sgravi i quali possono comportare persino la totale esenzione dal contributo complementare. Noto ad esempio che la “Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse” che nel 1956 ha ridotto la messa al mille di rottame del 30 % circa, sarà totalmente esentata dal contributo complementare (posto che la riduzione è di cinque volte la percentuale di riduzione della messa al mille) se appena saprà opportunamente scegliere il suo periodo di riferimento. È certo che tale sistema di riduzioni può portar particolare vantaggio ai produttori di ghisa; e ciò in duplice modo. Da un lato, la sostituzione del coke e del minerale di ferro che essi saranno in grado di fare negli altiforni, darà loro il vantaggio diretto delle riduzioni del contributo che pagano in qualità di consumatori di rottame; dall'altro lato, la sostituzione del rottame con ghisa nelle acciaierie Martin, comporterà il vantaggio di accrescere le loro vendite di ghisa d'affinazione e di spiegels. Non si vede dunque come il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia istituito un meccanismo finanziario per la normalizzazione del mercato del rottame possa di per sé costituire uno sviamento di potere nei confronti dei consumatori di ghisa i quali d'altronde nella loro qualità di consumatori di rottame, hanno diretto interesse a tale normalizzazione. Per di più l'assunto su cui la ricorrente fonda la sua censura mi appare in contrasto con i fatti accertati. Non si può infatti ragionevolmente sostenere che il prezzo del rottame è stato tenuto artificialmente così basso da costituire per i produttori di acciaio un incitamento a trascurare la ghisa. Come vi è stato detto in udienza, e ve ne ricorderete, fra il 1954 ed il 1957 la percentuale d'aumento di prezzo è stata notevolmente più alta per il rottame che per la ghisa e l'acciaio. [OSCURATO:PERSONA], ad esempio mi consta che in questi quattro anni il prezzo del rottame è aumentato del 100 % mentre quello della ghisa e dell'acciaio soltanto del 15 o al massimo del 20 % In definitiva, il rapporto fra il prezzo del rottame e quello della ghisa ematite d'affinazione (prodotto essenziale della impresa di Chasse) è salito da 0,50 a 0,75 cosicchè, per ripendere un'espressione che fu davanti a voi formulata “il prezzo al consumo del rottame sorpassa nettamente il livello al di sopra del quale esso diviene più oneroso della ghisa”. Queste mie osservazioni poggiano sui numerosi dati che figurano nelle relazioni e nelle pubblicazioni statistiche della [OSCURATO:PERSONA] (per l'evoluzione dei prezzi della ghisa e del rottame mi riferisco al “Bollettino statistico” di settembre—ottobre 1957, pag. 343 e seg.). Ho pure tenuto conto dei dati forniti dall'impresa di Chasse sull'evoluzione dei prezzi di talune qualità di rottame nella regione di Lione e su ciò tornerò fra breve. Non si può quindi affermare con sicurezza che l'incitamento alle acciaierie di aumentare l'impiego del rottame sia dovuto al “livello artificialmente basso” del prezzo di tale materiale determinato dalla perequazione. Invero, tale incitamento sta in rapporto diretto con le forti e contingenti richieste avute dalla siderurgia della [OSCURATO:PERSONA] dopo la metà del 1954 e, come sapete, per far fronte all'eccesso della domanda la soluzione tecnicamente più semplice è quella di ricorrere al rottame; solo in questo senso si è potuto dire che, mediante la normalizzazione che essa dava al mercato, la perequazione aveva di per sé contribuito all'aumento del consumo di rottame. Va pure tenuto conto dell'aumentata produzione degli acciai fini e speciali i quali si ottengono nelle migliori condizioni mediante il forno elettrico. Non è poi nemmeno accertato che l'onere finanziario della perequazione del rottame importato che grava i consumatori di rottame tolga ai produttori di ghisa della [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di sostenere la concorrenza dei produttori di ghisa dei paesi terzi. A tal proposito si sono non soltanto adottate disposizioni per cui solo chi impiega ghise provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] in luogo di rottame fruisce della compensazione ghisa-rottame (decisione N o 26-55, art. 4, comma 2) ma consta inoltre che da quando il meccanismo finanziario è in atto e persino nei periodi di alta congiuntura, le importazioni di ghisa nei paesi terzi sono state di modesta entità. Nel 1956 ad esempio, furono importate 576.000 tonnellate di ghisa: tale quantitativo corrisponde press'a poco a quello esportato e che fu di 410.000 tonnellate; ma queste cifre vanno raffrontate con la produzione complessiva di ghisa nella [OSCURATO:PERSONA] che in quell'anno raggiunse 43.547.000 tonnellate (vedasi pag. 9 della risposta dell'[OSCURATO:PERSONA] alle domande rivoltele con ordinanza 26 novembre 1957). Infine non mi sembra possibile ammettere che l'esenzione dal contributo di perequazione concessa a taluni consumatori di rottame con cui la “Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse” sta in concorrenza per gli acquisti , possa concretare uno sviamento di potere a loro vantaggio. Tali categorie di consumatori, non sono soggette alla giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA] e ciò renderebbe realmente inspiegabile una particolare benevolenza dell'[OSCURATO:PERSONA] nei loro riguardi: inoltre tutte le imprese della [OSCURATO:PERSONA] che producono ghisa d'affinazione sono, come quella di Chasse, soggette al contributo. E se i produttori di quelle leghe ferrose che non sottostanno alla giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA] sono di diritto esenti dal contributo sui loro acquisti di rottame, come può ravvisarsi in ciò uno sviamento di potere a pregiudizio dell'impresa di Chasse quando fra lei e quei produttori non è possibile alcuna concorrenza nella vendita essendo i loro rispettivi prodotti del tutto diversi? Io ritengo pertanto che sotto il primo profilo non si può ritenere ricorra lo sviamento di potere. Sotto il secondo profilo la Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse ravvisa lo sviamento di potere nell'aliquota uniforme di perequazione applicata a due “categorie” di rottame che “per diversità d'ordine commerciale e tecnico” dovrebbero venir considerate come due prodotti non comparabili e perciò diversamente trattati. L'impresa di Chasse ravvisa dunque uno sviamento di potere nei suoi confronti in una discriminazione puramente oggettiva derivante dall'applicazione di una disciplina uniforme a situazioni che non sarebbero comparabili. Con ciò la ricorrente si richiama certo alla tesi secondo cui una grave mancanza di circospezione nella valutazione dei fatti potrebbe costituire un agire discriminatorio contrario all'art. 4 b del Trattato e nel contempo uno sviamento di potere nei confronti dell'impresa o della categoria d'imprese che si trovano lese da tale agire. Vediamo quindi se i chiarimenti forniti dalle parti in istruttoria permettono di stabilire che la perequazione, come la si è applicata nei confronti dell'impresa di Chasse, abbia effetti discriminatori con riguardo alla particolare situazione dell'impresa dal punto di vista geografico, tecnico e commerciale. A mio 'parere le spiegazioni forniteci dimostrano che tra il rottame impiegato negli altiforni e quello usato dalle acciaierie non vi è una diversità tale da escludere la comparabilità delle due categorie di materiale rispetto ad un regime di perequazione quale è quello posto in atto nell'aprile 1954. Esse dimostrano inoltre, a mio avviso, che nella categoria dei produttori di ghisa la ricorrente non ha una posizione tanto speciale da giustificare particolari misure a suo favore. Anzitutto, in materia di comparabilità dell'impiego di rottame i dati forniti dalle parti ed in ispecie quelli contenuti nell'allegato alla risposta depositata dall'impresa di Chasse in ossequio all'ordinanza 26 novembre 1957, indicano che la ricorrente si trova in concorrenza con le acciaierie per la maggior parte del suo fabbisogno di rottame e che essa ricorre ad una categoria di tale materiale che anche quelle impiegano. Infatti, soltanto i pacchetti 59, platinati ad elevato tenore di metalli non ferrosi, vengono sistematicamente rifiutati dalle acciaierie. Risulta però che anche gli altiforni di Chasse adoperano ben poco di tale materiale come si evince dalle statistiche dei loro acquisti nel periodo 1954-1956. Da tali dati emerge infatti che gli acquisti della ricorrente comprendono per l'80 % torniture di rottame molto puro le quali rappresentano il 25 % negli acquisti delle acciaierie. Secondo quanto lei stessa afferma, l'impresa di Chasse ha impiegato nel 1956 poco più di 33.600 tonnellate di rottame. In quell'anno essa ha acquistato nella regione di Lione quasi 27.000 tonnellate di torniture 41/42 nonostante il loro prezzo molto alto e meno di 7.000 tonnellate di pacchetti 58/59 detti “pacchetti per alti-forni” (replica, pag. 3 ed allegato 3 o alle risposte fornite in ossequio all'ordinanza 26 novembre 1957). È vero che le acciaierie da un lato e gli altiforni dall'altro, impiegano torniture in proporzioni molto diverse ossia dal 20 al 25 % le prime ed 80 % i secondi; tuttavia la quantità di torniture che si impiega per ogni tonnellata d'acciaio è quasi uguale a quella necessaria per produrre una tonnellata di ghisa e ciò a causa del forte consumo di rottame che si ha nei forni Martin ed elettrici in cui la messa al mille di tale materiale raggiunge i 1000 kg. È pertanto evidente che nelle acciaierie le torniture hanno, sia dal punto di vista tecnico che da quello quantitativo , un'importanza comparabile a quella che hanno negli altiforni. Dai dati fornitici dall'impresa di Chasse risulta inoltre che le acciaierie impiegano pure i “pacchetti 52” qualificati “rottame leggero” nella nomenclatura ufficiale dell'[OSCURATO:PERSONA]. Consta invece che negli altiforni delle imprese siderurgiche integrate si consumano notevoli quantità di cadute d'acciaio di ricupero interno. Se l'impresa di Chasse ricorre per l'80 % dei suoi rifornimenti ad una qualità di rottame per la quale si trova in concorrenza negli acquisti con le acciaierie, ciò proviene dal fatto che per produrre ghisa purissima è necessario rottame di qualità il quale è pure necessario per produrre l'acciaio Martin. A tal proposito cito Ferry et Chatel, “L'acier”, Parigi 1953, pag. 46: “Il rottame che è ferro puro pel 90 o 95 % del suo peso, è la materia prima essenziale per l'acciaio Martin. Esso è pure impiegato nella produzione della ghisa per arricchire i letti di fusione. In materia di rottame la qualità ha grande importanza. Si possono utilizzare solo rottami molto puri se non si vogliono produrre ghise od acciai inadatti al consumo …” Esaminiamo ora la comparabilità, sotto il profilo del prezzo, del rottame impiegato dalla impresa di Chasse e di quello che acquistano le acciaierie. Dai documenti prodotti dalla ricorrente emerge che il prezzo delle torniture 41/42, le quali come ho detto entrano per l80 % negli acquisti della ricorrente, è aumentato nella regione di Lione fra l'aprile 1954 ed il dicembre 1956 del 150 % circa. Essendo salite da 5.000 a 13.000 franchi la tonnellata già un po' prima dell'entrata in vigore della decisione N o 2-57, dette torniture avevano praticamente raggiunto il livello dei prezzi della categoria di base del rottame “massiccio” (voce N o 11 della nomenclatura) quotato in quell'epoca a 14.000 franchi la tonnellata. Ciò dimostra che le differenze di condizionamento che in periodi di bassa congiuntura comportano differenze di prezzo come quelle che figurano nella decisione N o 28-53 relativa all'imposizione dei prezzi massimi per il rottame, non impediscono in periodo di alta e media congiuntura un relativo adeguamento dei prezzi delle varie qualità. Pertanto sia sotto il profilo del prezzo che sotto quello del loro impiego si deve ritenere che il rottame impiegato dalla ricorrente e quello che acquistano le acciaierie siano comparabili in base a determinati criteri. La “solidarietà” di tali qualità di rottame mi sembra nettamente accertata in fatto. E veniamo ora all'esame della situazione dell'impresa di Chasse sul mercato del rottame sotto il profilo della concorrenza negli acquisti. Anche qui, dalle indicazioni forniteci dalla stessa ricorrente (in ispecie quelle date dal suo “fornitore abituale da lunga data” N o 1) emerge che le torniture che si ricuperano nella regione di Lione vengono ampiamente vendute anche in altre zone. Si è infatti precisato in causa che le “esportazioni” di rottame dalla regione ammontano a “decine di migliaia di tonnellate all'anno” e che nelle spedizioni fatte alle acciaierie le torniture rappresentano dal 20 al 25% Fra queste acciaierie troviamo quelle del “Centre-Midi” clienti abituali dell'impresa di Chasse per gli spiegels e la ghisa ematite d'affinazione ma sue concorrenti nell'acquisto di torniture sul mercato della regione di Lione. È senza dubbio la forte richiesta delle acciaierie del “Centre-Midi” che spiega l'aumento di prezzo delle torniture d'acciaio in detta regione durante il periodo di cui trattasi. Ricorderete che nella discussione orale della prima serie di cause si è affermato che le acciaierie avevano acquistato circa 150.000 tonnellate di torniture di fronte ad una produzione di acciai speciali che si avvicina a 750.000 tonnellate l'anno. È chiaro che questa forte richiesta fa una sensibile concorrenza all'impresa di Chasse sul suo territorio senza peraltro impedire il normale sviluppo delle sue vendite di ghisa a quelle stesse acciaierie, per lo meno dopo la ripresa verificatasi sul mercato nell'estate del 54. Come risulta dagli atti, il rottame che la ricorrente acquista è oltre tutto particolarmente sensibile alla congiuntura. Ho già ricordato che nella regione di Lione il prezzo delle torniture era aumentato del 150 % fra l'aprile 1954 ed il dicèmbre 1956. Durante lo stesso periodo la categoria N o 11 è passata in quella regione da 8.000 franchi a 14.000 franchi la tonnellata, ossia un aumento di 75 % soltanto. A mio modo di vedere questi soli dati bastano a dimostrare che per il suo fabbisogno l'impresa di Chasse ricorre in massima parte ad un materiale che risente particolarmente gli effetti dell'offerta e della domanda e che nel mercato comune la regione di Lione non costituisce affatto una unità economica chiusa per la quale dovrebbero adottarsi particolari provvedimenti. Ciò dimostra nel contempo che tale regione, benchè lontana dalle “correnti d'importazione”, e la stessa impresa ricorrente, subiscono i contraccolpi delle oscillazioni generali del mercato del rottame. Certo, la situazione geografica degli altiforni di Chasse, siti in vicinanza d'un importante centro siderurgico, consente il loro rifornimento di rottame nei dintorni immediati. Sotto questo aspetto l'impresa di Chasse si trova indubbiamente in situazione ben diversa da quella degli altiforni siti in prossimità di un porto marittimo e per il cui rifornimento si è normalmente più portati verso il rottame d'importazione. L'[OSCURATO:PERSONA] tuttavia tiene conto delle diverse possibilità di rifornimento dei vari centri di consumo del mercato; talune decisioni, ad evitare spostamenti inconsiderati del rottame, subordinano il beneficio della perequazione in certe regioni della [OSCURATO:PERSONA] all'impiego di rottame importato (decisione N o 14-55, art. 5 b; decisione N o 2-57, art. 11 b). Ma ciò vuol forse dire che la perequazione del rottame importato interessa unicamente i consumatori di rottame americano e favorisce solo questi? Affermarlo significherebbe disconoscere l'idea stessa del mercato comune e negare ogni possibilità di osmosi, mediante i prezzi, fra le varie regioni di tale mercato. Io penso che l'esame dei fatti cui mi sono dedicato dimostri il contrario. Infine, non posso credere che il fatto di aver esentato dal contributo di perequazione le cadute di ricupero interno che le imprese integrate usano nei loro altiforni, costituisca per quelle non integrate uno svantaggio discriminatorio in cui si concreti uno sviamento di potere nei loro confronti. Come abbiamo visto, il meccanismo di perequazione è un tipico meccanismo finanziario per la normalizzazione del mercato mediante diretti interventi sulla formazione dei prezzi. Non è quindi concepibile che esso si applichi a quei quantitativi di rottame che, per così dire nemmeno escono dagli opifici. Nel funzionamento di questo meccanismo per la regolarizzazione dei prezzi si poteva infatti tener conto unicamente delle offerte e delle domande di rottame sul mercato. D'altronde, e ciò mi sembra importante, ricorderete che gli alti-forni non integrati, come quelli di Chasse, impiegano circa 80 % di torniture, qualità molto richiesta, e per le quali stanno in concorrenza nell'acquisto con le acciaierie. Orbene, gli altiforni integrati in quanto impiegano il rottame proveniente dalle cadute interne e per il soprappiù acquistano ampiamente rottame più leggero, non premono sul mercato delle torniture e del rottame di qualità , il che porta vantaggio tanto alle acciaierie isolate quanto agli altiforni non integrati come quelli di Chasse. In definitiva, io credo poterne concludere che né sotto il profilo tecnico né sotto quello economico e commerciale, si possono distinguere due categorie di rottame le quali si sarebbero dovute assoggettare ciascuna a norme diverse. Prima di chiudere desidero esprimere la mia convinzione che la “Compagnie des [OSCURATO:PERSONA] de Chasse” ha un interesse certo acchè il prezzo del rottame rimanga protetto dai bruschi sbalzi della congiuntura mediante un meccanismo di normalizzazione quale è la perequazione del rottame importato. Non ignorate Signori, che in senso relativo l'impresa di Chasse è un'assai forte consumatrice di rottame. Nella replica essa ha affermato che essa impiega tale materiale “elemento essenziale per la siderurgia … soltanto per arricchire i letti di fusione dell'altoforno” e vi ha dato così l'impressione che nei suoi stabilimenti l'impiego del rottame abbia soltanto carattere sussidiario. Orbene nella stessa replica essa ha indicato che sino al 1956 la sua messa al mille di rottame ammontava a 454 kg per tonnellata di ghisa, proporzione che è di quattro volte e mezza superiore alla media ponderata della [OSCURATO:PERSONA] ; ciò indica che essa ha un preminente interesse al regolare rifornimento di rottame. Se l'impresa di Chasse impiega nei suoi altiforni il rottame in proporzione così elevata non lo fa certo per pura fantasia. Lo fa perchè ha un interesse economico ad impiegare rottame in luogo del minerale di ferro, più oneroso perchè proveniente da lontano. Gli altiforni sono prossimi ad un importante centro di raccolta del rottame e l'impresa ha quindi un particolare interesse acchè gli eccessivi spostamenti di tale materiale non ne modifichino il prezzo. In definitiva, nessuno dei due mezzi di sviamento di potere fatti valere mi sembra fondato. L'elemento di solidarietà cui la decisione N o 2-57 si informa riguarda, a mio avviso, tanto Chasse quanto le altre imprese della [OSCURATO:PERSONA] che impiegano rottame. Devo ora esaminare i vizi di violazione del Trattato che col ricorso N o 15-57 di denunciano nelle decisioni generali su cui si basa quella individuale impugnata. Tali decisioni generali sono, ve lo ricordo, quelle che han preceduto la decisione N o 2-57 e relative l'una, al regime di perequazione del solo rottame, e l'altra che vi ha aggiunto la perequazione ghisa-rottame. Mi ci soffermerò poco in quanto mi sono già ampiamente spiegato in proposito nell'esaminare il primo ricorso. I vizi di legittimità denunciati sono tre: 1. Violazione del par. 29 della Convenzione. Di questo mezzo si è ben poco parlato nella discussione orale. Se ci riferiamo alla replica (N o 68, pag. 34 or.fr.) vediamo che la ricorrente fa carico all'[OSCURATO:PERSONA] non già di non aver usato dei poteri che le conferisce il par. 29 e di essersi astenuta di adottare le misure di salvaguardia previste dal citato paragrafo (il che avrebbe giustificato un ricorso per carenza), ma d'aver “trasgredito ai divieti posti dal par. 29”. Secondo la ricorrente è vietato (cito testualmente quanto essa ha dedotto nella replica): “a) Provocare spostamenti della produzione, b) mettere talune aziende in difficoltà … per sostenere la concorrenza. Orbene la stessa [OSCURATO:PERSONA] riconosce che il regime anteriore alla decisione N o 2-57 ha determinato lo spostamento della produzione di ghisa a favore dell'acciaio e posto inoltre l'industria della ghisa nella impossibilità di affrontare normalmente la concorrenza dell'acciaio; l'[OSCURATO:PERSONA] per di più non ha adottato alcuna misura di salvaguardia a favore dell'industria della ghisa. Mentre la Convenzione impone all'[OSCURATO:PERSONA] di adottare le misure di salvaguardia necessarie ad evitare taluni turbamenti che possono derivare dal gioco della concorrenza, come si può ammettere che la stessa [OSCURATO:PERSONA] con i suoi interventi provochi tali turbamenti”. Signori, il par. 29 che rappresenta soltanto un caso d'applicazione del principio generale posto dal par. 1 della Convenzione, prevede talune misure di salvaguardia intese a consentire alle imprese di adattarsi alle nuove condizioni in cui si troveranno con l'istituzione del mercato comune. È certo che coi suoi interventi sul mercato l'[OSCURATO:PERSONA] non deve creare artificialmente delle situazioni che le imporrebbero poi di ricorrere a delle misure di salvaguardia che il gioco normale del mercato non avrebbe richiesto. Non siamo però davanti a un caso del genere, per lo meno se riconoscerete la fondatezza di quanto ho sin ora esposto. 2. Violazione del “principio della libera concorrenza”. A questo proposito la ricorrente denuncia la violazione di numerose norme del Trattato che pongono il principio della libera concorrenza — sarebbe più giusto dire della normale concorrenza — ed in ispecie dell'art. 5 in cui si legge: “[OSCURATO:PERSONA] … garantisce l'istituzione, il mantenimento ed il rispetto di normali condizioni di concorrenza”. Tale principio sarebbe stato misconosciuto “anzitutto con l'incitare le acciaierie che fanno uso di forni Martin od elettrici ad impiegare rottame a scapito della ghisa e poi con l'imporre una forte tassa che rende proibitivo il prezzo di costo della ghisa”. Signori, abbiamo visto ciò che vale tale argomento: la ghisa è aumentata molto meno del rottame. Se poi si vuole raffrontare il prezzo di costo della ghisa con quello del rottame nella produzione dell'acciaio, tenuto conto dell'incidenza del meccanismo di perequazione, ci si trova invero in serie difficoltà. Ma si tratta soltanto di sapere se tale meccanismo, come inizialmente congegnato, ha realmente falsato le condizioni della concorrenza, per lo meno nei riguardi dei produttori di ghisa non integrati, quali l'impresa di Chasse. Come abbiamo visto, ciò si può escludere. Come ho rilevato nelle mie conclusioni sul ricorso N o 8-57 è forse vero che l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto servirsi più ampiamente della libertà di valutazione di cui dispone (o di cui dovrebbe disporre) per determinare il prezzo di perequazione fissandolo ad un livello un po' più alto e lasciando poi al meccanismo dei prezzi una funzione un po' più importante per frenare i crescenti consumi di rottame: ciò è possibile ma non mi sento di affermarlo recisamente. Abbiamo visto però che l'aumento del consumo di rottame fu determinato essenzialmente dallo sviluppo della produzione d'acciaio dovuto alla congiuntura e che esso non ha pregiudicato le capacità competitive dei produttori di ghisa. La ricorrente afferma ancora (replica N o 69): “in secondo luogo tale lesione (della concorrenza) è ancora aggravata dall'applicazione di un'aliquota di perequazione uniforme pel rottame massiccio e pel rottame leggero”. Ma ho già detto che valore può avere la distinzione fra il rottame massiccio e quello leggero: la solidarietà che vi è fra queste due categorie di rottame per quanto ha tratto al rifornimento della [OSCURATO:PERSONA] nonché la solidarietà che vi è fra le imprese che impiegano rottame compresevi quelle non integrate che producono ghisa ematite, giustifica pienamente l'uniformità dell'aliquota di perequazione. 3. Infine, nella terza parte della sua argomentazione, la ricorrente denuncia “la violazione dei principi generali ed in ispecie di quelli enunciati nell'art. 3 del Trattato, col trascurare talune situazioni particolari e col sostituire all'interesse comune un preteso obbiettivo d'interesse generale”. Con ciò Signori, come vedete, la ricorrente riprende l'argomentazione generale del suo primo ricorso basata sullo sviamento di potere. Non vi si trova nulla che meriti un particolare esame. Io concludo pertanto: — siano respinti entrambi i ricorsi — e poste le spese a carico della parte ricorrente.
Sentenza Corte di giustizia UE/1958 — Fons Iuris — Fons Iuris