Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01771/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12951/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesoin proprio e, in forza di procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 3230/04/2022 depositata in data 01/12/2022; Oggetto: processo tributario -udienza pubblica Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: a seguito di indagini della Guardia di Finanza, in data 21 febbraio 2017 l'Agenzia delle Entrate notificava all'avv. [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n.

TVFO11100270/2017 per l'anno d'imposta 2013 per compensi non dichiarati di € 25.411,00 derivanti da indagini finanziarie, con maggiore imposta IRPEF di € 9.319,00, oltre addizionali e maggiore imposta IVA di € 5.468,00, oltre sanzioni; il contribuente impugnava tale atto; il giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle somme di cui all'annullamento parziale n.

TVFX11100299/2017, datato 1° agosto 2017 e rigettava, nel resto, il ricorso compensandole spese; appellava [OSCURATO:PERSONA]; con la sentenza qui gravata il giudice di appello ha confermato la statuizione di primo grado; ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a otto motivi illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; parte ricorrente ha depositato istanza di sollecita fissazione dell’udienza, osservando che è stato conferito incarico al [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Bari di procedere al recupero delle somme oggetto di controversia e che per questo motivo in data 22 ottobre u.s. è stata notificat a al ricorrente l’intimazione di pagamento n. 01420249028695711/000 per il complessivo importo di € 17.401,76; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio a fronte della quale parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio; Considerato che: preliminarmente, va affrontata e disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso proposta in memoria; invero, dalla notifica del ricorso per cassazione avvenuta il 31 maggio 2023 il termine di quaranta giorni scadeva il 10 luglio 2023; ad esso deve sommarsi il termine di undici mesi – includendo in esso il periodo di sospensione feriale che ad esso non si cumula – addivenendo quindi a determinare il termine per la notifica del controricorso nella data del 10 giugno 2024; ne deriva che con il deposito telematico del proprio atto in data 4 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate si è tempestivamente costituita: l’eccezione risulta quindi infondata; venendo ora allo scrutinio delle censure proposte da parte ricorrente, osserva la Corte che il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 27 del d.L. n. 137 del 2020 – e delle disposizioni successive fino all'art. 16, comma 3, d.L. n. 228 del 2021 che ne hanno prorogato l'applicazione fino al 30 aprile 2022 – in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., denunciando la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; il motivo è manifestamente infondato; questa Corte ha chiarito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6033 del 28/02/2023) che durante l'emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.L. n. 137 del 2020, la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] collegamento a distanza, è legittima, ove carenze organizzative all'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto, poiché le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale; il motivo è anche inammissibile, in quanto il ricorrente deduce di avere solo depositato l’istanza di discussione prima della data fissata per la trattazione, ma non anche di averla notificata alla controparte, come pure previsto dalla sopra citata disposizione (Cass. n. 19921 del 2025); il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione dell’art.4 della Costituzione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; esso lamenta la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in sede di chiusura processo verbale constatazione redatto dall’organo di verifica e omesso esame di un fatto decisivo; tale motivo può esaminarsi congiuntamente con il sesto motivocon il quale si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto discussione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in ordine alle giustificazioni analitiche presentate dal contribuente e sull’errore materiale contenuto nel provvedimento di annullamento parziale; il secondo e il sesto motivo sono entrambi inammissibili, sia in quanto si verte qui nella situazione processuale di c.d.

“doppia conforme” (tra molte, Cass. n. 5947/2023; Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439/2018), sia in quanto propongono doglianze dirette a sollecitare questa Corte alla revisione del Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] merito, operazione non ammessa di fronte a questa Corte di Legittimità; il terzo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in combinato disposto con l'art. 132 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. e sull’omessa pronuncia in ordine a un fatto decisivo; il motivo è infondato; è del tutto legittimo l’accesso ai dati bancari ai fini dell’accertamento tributario, ex art. 35 del d.P.R. n. 600 del 1973, che in tale sua previsione contiene una deroga – ragionevole – al diritto alla privacy e che trova ampia giustificazione costituzionale nel dovere di cui all’art. 53 Cost. e nel connesso bilanciamento a tale dovere costituito dal connesso art. 23 Cost.; né la previsione in argomento, in quanto riferita a una presunzione – come si dirà in seguito – relativa in favore dell’Ufficio, risulta contra legem nel contesto delle garanzie difensive e di giusto procedimento o di giusto processo in quanto è ben possibile per il contribuente dar prova del contrario; il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., riguardo ancora la motivazione apparente della sentenza impugnata e l’omesso esame di un fatto storico che ha formato oggetto di discussione, nonché decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (omessa valutazione osservazioni e richieste avanzate dal contribuente); il motivo in argomento è manifestamente infondato nella parte in cui denuncia il vizio di motivazioneapparente , atteso che la Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] pronuncia di merito contiene una motivazione senz’altro superiore al c.d.

“minimo costituzionale” (Cass. Sez.

Un.

N. 8053/2014), avendo la CTR osservato che “nella motivazione dell’atto impugnato l’Ufficio non solo da atto delle osservazioni prodotte al PVC in data 21.09.2015 e 06.10.2015 ma evidenzia esplicitamente le ragioni per le quali ha tenuto conto, seppure parzialmente, delle osservazioni stesse” e che “non si può affermare he il contribuente non è stato messo in condizione di verificare la fondatezza delle stesse nell’atto di accertamento”, rilevando, infine, che “Nel caso in esame il contribuente non riesce a provare l’infondatezza dei rilievi operati dai miliari della Guardia di Finanza”; il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, vertendosi in situazione di c.d.

“doppia conforme” della quale si è detto in precedenza; il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 38 d.

Lgs. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 53 della Costituzione, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla capacità contributiva. detto motivo è inammissibile quanto alla censura diretta a contestare le risultanze probatorie, poiché pone questione di merito il cui esame è precluso in questa sede di Legittimità; risulta invece manifestamente infondato quanto alla contestata rilevanza presuntiva delle indagini finanziarie; con svariate pronunce (tra molte, Cass. n. 26014/2024) questa Corte ha stabilito la sussistenza – in subiecta materia – di una vera e propria presunzione legale, ovviamente relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, la quale comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili; tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria. il settimo motivo critica la sentenza gravata per violazione degli artt. 12 e 16, comma 2 del d.

Lgs. n. 472 del 1997, in relazione dell'art. 360 n.3 c.p.c., in ordine all'applicazione delle sanzioni; la censura in esame va dichiarata inammissibile per difetto di specificità e localizzazione, non risultando prodotto l’atto impugnato dal quale dovevasi evincere la sussistenza o meno delle violazioni denunciate: in ogni caso è infondato, presumendosi – nelle violazioni tributarie, salva la prova del contrario da parte del contribuente – trasgressore che ne è onerato – la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020); secondo la citata costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.

Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.

È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza. l’ottavo motivo lamenta la violazione dell'art. 15 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, in relazione al n. 3 dell'art.360 c.p.c., in ordine alla domanda di condanna alle spese di lite; alla luce della sorte dei motivi che precedono, l’ottavo motivo diviene inammissibile per difetto di interesse; conclusivamente, il ricorso va complessivamente rigettato; - le spese processuali seguono la soccombenza; - poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez.

Un. n. 28540/2023; Cass. Sez.

Un., Ordinanza n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass.

Ordinanza n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente; - debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 350,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 500,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 700,00, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 350,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12951/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesoin proprio e, in forza di procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 3230/04/2022 depositata in data 01/12/2022; Oggetto: processo tributario -udienza pubblica Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: a seguito di indagini della Guardia di Finanza, in data 21 febbraio 2017 l'Agenzia delle Entrate notificava all'avv. [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n. TVFO11100270/2017 per l'anno d'imposta 2013 per compensi non dichiarati di € 25.411,00 derivanti da indagini finanziarie, con maggiore imposta IRPEF di € 9.319,00, oltre addizionali e maggiore imposta IVA di € 5.468,00, oltre sanzioni; il contribuente impugnava tale atto; il giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle somme di cui all'annullamento parziale n. TVFX11100299/2017, datato 1° agosto 2017 e rigettava, nel resto, il ricorso compensandole spese; appellava [OSCURATO:PERSONA]; con la sentenza qui gravata il giudice di appello ha confermato la statuizione di primo grado; ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a otto motivi illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; parte ricorrente ha depositato istanza di sollecita fissazione dell’udienza, osservando che è stato conferito incarico al [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Bari di procedere al recupero delle somme oggetto di controversia e che per questo motivo in data 22 ottobre u.s. è stata notificat a al ricorrente l’intimazione di pagamento n. 01420249028695711/000 per il complessivo importo di € 17.401,76; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio a fronte della quale parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio; Considerato che: preliminarmente, va affrontata e disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso proposta in memoria; invero, dalla notifica del ricorso per cassazione avvenuta il 31 maggio 2023 il termine di quaranta giorni scadeva il 10 luglio 2023; ad esso deve sommarsi il termine di undici mesi – includendo in esso il periodo di sospensione feriale che ad esso non si cumula – addivenendo quindi a determinare il termine per la notifica del controricorso nella data del 10 giugno 2024; ne deriva che con il deposito telematico del proprio atto in data 4 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate si è tempestivamente costituita: l’eccezione risulta quindi infondata; venendo ora allo scrutinio delle censure proposte da parte ricorrente, osserva la Corte che il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 27 del d.L. n. 137 del 2020 – e delle disposizioni successive fino all'art. 16, comma 3, d.L. n. 228 del 2021 che ne hanno prorogato l'applicazione fino al 30 aprile 2022 – in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., denunciando la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; il motivo è manifestamente infondato; questa Corte ha chiarito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6033 del 28/02/2023) che durante l'emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.L. n. 137 del 2020, la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] collegamento a distanza, è legittima, ove carenze organizzative all'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto, poiché le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale; il motivo è anche inammissibile, in quanto il ricorrente deduce di avere solo depositato l’istanza di discussione prima della data fissata per la trattazione, ma non anche di averla notificata alla controparte, come pure previsto dalla sopra citata disposizione (Cass. n. 19921 del 2025); il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione dell’art.4 della Costituzione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; esso lamenta la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in sede di chiusura processo verbale constatazione redatto dall’organo di verifica e omesso esame di un fatto decisivo; tale motivo può esaminarsi congiuntamente con il sesto motivocon il quale si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto discussione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in ordine alle giustificazioni analitiche presentate dal contribuente e sull’errore materiale contenuto nel provvedimento di annullamento parziale; il secondo e il sesto motivo sono entrambi inammissibili, sia in quanto si verte qui nella situazione processuale di c.d. “doppia conforme” (tra molte, Cass. n. 5947/2023; Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439/2018), sia in quanto propongono doglianze dirette a sollecitare questa Corte alla revisione del Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] merito, operazione non ammessa di fronte a questa Corte di Legittimità; il terzo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in combinato disposto con l'art. 132 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. e sull’omessa pronuncia in ordine a un fatto decisivo; il motivo è infondato; è del tutto legittimo l’accesso ai dati bancari ai fini dell’accertamento tributario, ex art. 35 del d.P.R. n. 600 del 1973, che in tale sua previsione contiene una deroga – ragionevole – al diritto alla privacy e che trova ampia giustificazione costituzionale nel dovere di cui all’art. 53 Cost. e nel connesso bilanciamento a tale dovere costituito dal connesso art. 23 Cost.; né la previsione in argomento, in quanto riferita a una presunzione – come si dirà in seguito – relativa in favore dell’Ufficio, risulta contra legem nel contesto delle garanzie difensive e di giusto procedimento o di giusto processo in quanto è ben possibile per il contribuente dar prova del contrario; il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., riguardo ancora la motivazione apparente della sentenza impugnata e l’omesso esame di un fatto storico che ha formato oggetto di discussione, nonché decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (omessa valutazione osservazioni e richieste avanzate dal contribuente); il motivo in argomento è manifestamente infondato nella parte in cui denuncia il vizio di motivazioneapparente , atteso che la Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] pronuncia di merito contiene una motivazione senz’altro superiore al c.d. “minimo costituzionale” (Cass. Sez. Un. N. 8053/2014), avendo la CTR osservato che “nella motivazione dell’atto impugnato l’Ufficio non solo da atto delle osservazioni prodotte al PVC in data 21.09.2015 e 06.10.2015 ma evidenzia esplicitamente le ragioni per le quali ha tenuto conto, seppure parzialmente, delle osservazioni stesse” e che “non si può affermare he il contribuente non è stato messo in condizione di verificare la fondatezza delle stesse nell’atto di accertamento”, rilevando, infine, che “Nel caso in esame il contribuente non riesce a provare l’infondatezza dei rilievi operati dai miliari della Guardia di Finanza”; il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, vertendosi in situazione di c.d. “doppia conforme” della quale si è detto in precedenza; il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 38 d. Lgs. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 53 della Costituzione, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla capacità contributiva. detto motivo è inammissibile quanto alla censura diretta a contestare le risultanze probatorie, poiché pone questione di merito il cui esame è precluso in questa sede di Legittimità; risulta invece manifestamente infondato quanto alla contestata rilevanza presuntiva delle indagini finanziarie; con svariate pronunce (tra molte, Cass. n. 26014/2024) questa Corte ha stabilito la sussistenza – in subiecta materia – di una vera e propria presunzione legale, ovviamente relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, la quale comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili; tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria. il settimo motivo critica la sentenza gravata per violazione degli artt. 12 e 16, comma 2 del d. Lgs. n. 472 del 1997, in relazione dell'art. 360 n.3 c.p.c., in ordine all'applicazione delle sanzioni; la censura in esame va dichiarata inammissibile per difetto di specificità e localizzazione, non risultando prodotto l’atto impugnato dal quale dovevasi evincere la sussistenza o meno delle violazioni denunciate: in ogni caso è infondato, presumendosi – nelle violazioni tributarie, salva la prova del contrario da parte del contribuente – trasgressore che ne è onerato – la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020); secondo la citata costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d. Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza. l’ottavo motivo lamenta la violazione dell'art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione al n. 3 dell'art.360 c.p.c., in ordine alla domanda di condanna alle spese di lite; alla luce della sorte dei motivi che precedono, l’ottavo motivo diviene inammissibile per difetto di interesse; conclusivamente, il ricorso va complessivamente rigettato; - le spese processuali seguono la soccombenza; - poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Ordinanza n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente; - debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 350,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 500,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 700,00, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 350,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti process