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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28091/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; u ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto non è consentito in questa sede, essendo diretto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni estranee al sindacato di legittimità; tanto più che i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sulla condotta violenta posta in essere al fine di guadagnare la fuga); considerato che il secondo motivo di ricorso, sulla recidiva, è manifestamente infondato, alla luce delle ragioni esposte in sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla più accentuata pericolosità del reo, incapace di mutare lo stile di vita delinquenziale), non contraddittorie o manifestamente illogiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 1 luglio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; u ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto non è consentito in questa sede, essendo diretto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni estranee al sindacato di legittimità; tanto più che i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sulla condotta violenta posta in essere al fine di guadagnare la fuga); considerato che il secondo motivo di ricorso, sulla recidiva, è manifestamente infondato, alla luce delle ragioni esposte in sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla più accentuata pericolosità del reo, incapace di mutare lo stile di vita delinquenziale), non contraddittorie o manifestamente illogiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 luglio 20
Sentenza Cassazione n. 28091/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris