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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23985/2026

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ntante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controdifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 737/2024 della CORTE d'APPELLO diCatania pubblicata il 16.4.2024;Pag. 1 di 5Numero registro generale 16885/2024Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 23985/2026Data pubblicazione 23/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.7.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:1.

Il Tribunale di Catania, con sentenza pubblicata il 16.6.2023,accoglieva la domanda del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionenei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito, Robbies.a.s.) dichiarando l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto diconferimento del ramo d’azienda del 13.1.2017.2.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n.737/2024, dichiaravainammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., onerandola delle spesedel grado.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi.Risponde con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La trattazione del ricorso era fissata all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], per impedimento del consigliere relatore differita a nuovo ruoloe successivamente chiamata per la data odierna.La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, deve essere dichiarata l’improcedibilità delricorso, oggetto di verifica d’ufficio in ordine alla tempestivitàdell’impugnazione (v.

Cass., sez. 6-I, 7 giugno 2021, n. 15832), inassenza della produzione di copia autentica della sentenza impugnata edella relata di notificazione della medesima - adempimento prescrittodall'art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c.-.Infatti, nel ricorso si afferma che la sentenza impugnata sarebbestata notificata in data 6.5.2024, ma dall’esame degli atti alla datadell’adunanza risulta depositato soltanto un duplicato informatico dellasentenza senza la relata dell’indicata notificazione (ovvero dei messaggi dispedizione e di ricezione, neppure prodotti dalla parte controricorrente: v.Cass., Sez.

Un., 6 luglio 2022 n. 21349; Cass., sez.

III, 29 ottobre 2024n. 27883; Cass., sez.

III, 29 aprile 2025 n. 11319).Pag. 2 di 5Numero registro generale 16885/2024Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 23985/2026Data pubblicazione 23/07/2026Consolidato orientamento di questa Suprema Corte insegna che ladichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenutanotificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale - lanotificazione della sentenza, appunto - idoneo a far decorrere il terminebreve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. e, quale manifestazione diautoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, gravandola dell’onere di depositare, neltermine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita dellarelata di notifica - ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione edi ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC - senza che sia possibilesuperare la relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva,produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (v., ex plurimis, Cass. 15832/2021;Cass., Sez.

Un., 21349/2022, cit.; Cass., 27883/2024, cit.; Cass., sez.

III,27 agosto 2025 n. 24035; Cass., sez.

III, 29 agosto 2025 n. 24200;Cass., sez.

III, 17 marzo 2026 n. 5966).Più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità diuna sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini dellaprocedibilità del ricorso il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allostesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica,con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronicacertificata in formato .eml o .msg (così Cass. 27 maggio 2024 n. 14790;Cass. 22 luglio 2019 n. 19695).Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata(nella specie, è presente solo un duplicato informatico della sentenza, che,diversamente dalla copia informatica, recante la stampigliatura dei datiesterni concernenti la sua pubblicazione, per sue caratteristicheintrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che nedeterminerebbe, di per sé, l'alterazione: v.

Cass., sez.

III, 13 maggio2024 n. 12971; Cass., sez.

III, 18 maggio 2025 n. 13198) priva dellarelazione di notificazione importa dunque - salvo che dettadocumentazione risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cuiPag. 3 di 5Numero registro generale 16885/2024Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 23985/2026Data pubblicazione 23/07/2026all’art. 370, terzo comma, c.p.c. oppure acquisita dal giudice mediantel’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio - il difetto di procedibilità delricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dalla mancata contestazionedella controricorrente, l’improcedibilità trovando la sua ragion d’essere nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio del processo per cassazione (v. ancheCass. 12 febbraio 2020 n. 3466 e Cass. 20 giugno 2024 n. 17014).La sanzione dell’improcedibilità irrogata dall’art. 369, secondocomma, n. 2, c.p.c. non contrasta poi con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6CEDU, vertendo su un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso ecomplesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa e al giustoprocesso, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, ilpassaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare laprocedura più adeguata alla definizione della controversia (v., Cass. 15luglio 2024 n. 19475).A impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsineppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Suprema Corte(ex plurimis, Cass. 30 aprile 2019 n. 11386, sulla scia di Cass. 10 luglio2013 n. 17066), in forza del quale, pur in difetto della produzione di copiaautentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione dellamedesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., il ricorsoper cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la suanotificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro ilsessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.Invero, la prova di resistenza (v.

Cass., 17066/2013, cit.) conriferimento alla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta il16.4.2024, non consente di considerare tempestivo il ricorso calcolando ildecorso del termine breve da essa, giacché il ricorso è stato notificato indata 5.7.2024, mentre il termine scadeva il 17.6.2024, essendo sabato il15.6.2024.

Quand’anche volesse ritenersi che la sentenza sia statapubblicata il 3.5.2024, come si evince dal controricorso, la prova diPag. 4 di 5Numero registro generale 16885/2024Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 23985/2026Data pubblicazione 23/07/2026resistenza non sarebbe, comunque, superata, scadendo il termine diimpugnazione in questo caso il 2.7.2024.Sussiste, pertanto, l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369,secondo comma, n. 2, c.p.c.2.

La peculiarità della vicenda emergente dal ricorso e dal controricorsogiustifica evidentemente la compensazione delle spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.MDichiara il ricorso improcedibile, compensando le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controdifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 737/2024 della CORTE d'APPELLO diCatania pubblicata il 16.4.2024;Pag. 1 di 5Numero registro generale 16885/2024Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 23985/2026Data pubblicazione 23/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.7.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:1. Il Tribunale di Catania, con sentenza pubblicata il 16.6.2023,accoglieva la domanda del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionenei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito, Robbies.a.s.) dichiarando l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto diconferimento del ramo d’azienda del 13.1.2017.2. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n.737/2024, dichiaravainammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., onerandola delle spesedel grado.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi.Risponde con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La trattazione del ricorso era fissata all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], per impedimento del consigliere relatore differita a nuovo ruoloe successivamente chiamata per la data odierna.La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, deve essere dichiarata l’improcedibilità delricorso, oggetto di verifica d’ufficio in ordine alla tempestivitàdell’impugnazione (v. Cass., sez. 6-I, 7 giugno 2021, n. 15832), inassenza della produzione di copia autentica della sentenza impugnata edella relata di notificazione della medesima - adempimento prescrittodall'art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c.-.Infatti, nel ricorso si afferma che la sentenza impugnata sarebbestata notificata in data 6.5.2024, ma dall’esame degli atti alla datadell’adunanza risulta depositato soltanto un duplicato informatico dellasentenza senza la relata dell’indicata notificazione (ovvero dei messaggi dispedizione e di ricezione, neppure prodotti dalla parte controricorrente: v.Cass., Sez. Un., 6 luglio 2022 n. 21349; Cass., sez. III, 29 ottobre 2024n. 27883; Cass., sez. III, 29 aprile 2025 n. 11319).Pag. 2 di 5Numero registro generale 16885/2024Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 23985/2026Data pubblicazione 23/07/2026Consolidato orientamento di questa Suprema Corte insegna che ladichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenutanotificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale - lanotificazione della sentenza, appunto - idoneo a far decorrere il terminebreve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. e, quale manifestazione diautoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire leconseguenze di quanto dichiarato, gravandola dell’onere di depositare, neltermine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita dellarelata di notifica - ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione edi ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC - senza che sia possibilesuperare la relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva,produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (v., ex plurimis, Cass. 15832/2021;Cass., Sez. Un., 21349/2022, cit.; Cass., 27883/2024, cit.; Cass., sez. III,27 agosto 2025 n. 24035; Cass., sez. III, 29 agosto 2025 n. 24200;Cass., sez. III, 17 marzo 2026 n. 5966).Più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità diuna sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini dellaprocedibilità del ricorso il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allostesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica,con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronicacertificata in formato .eml o .msg (così Cass. 27 maggio 2024 n. 14790;Cass. 22 luglio 2019 n. 19695).Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata(nella specie, è presente solo un duplicato informatico della sentenza, che,diversamente dalla copia informatica, recante la stampigliatura dei datiesterni concernenti la sua pubblicazione, per sue caratteristicheintrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che nedeterminerebbe, di per sé, l'alterazione: v. Cass., sez. III, 13 maggio2024 n. 12971; Cass., sez. III, 18 maggio 2025 n. 13198) priva dellarelazione di notificazione importa dunque - salvo che dettadocumentazione risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cuiPag. 3 di 5Numero registro generale 16885/2024Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 23985/2026Data pubblicazione 23/07/2026all’art. 370, terzo comma, c.p.c. oppure acquisita dal giudice mediantel’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio - il difetto di procedibilità delricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dalla mancata contestazionedella controricorrente, l’improcedibilità trovando la sua ragion d’essere nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio del processo per cassazione (v. ancheCass. 12 febbraio 2020 n. 3466 e Cass. 20 giugno 2024 n. 17014).La sanzione dell’improcedibilità irrogata dall’art. 369, secondocomma, n. 2, c.p.c. non contrasta poi con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6CEDU, vertendo su un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso ecomplesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa e al giustoprocesso, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, ilpassaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare laprocedura più adeguata alla definizione della controversia (v., Cass. 15luglio 2024 n. 19475).A impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsineppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Suprema Corte(ex plurimis, Cass. 30 aprile 2019 n. 11386, sulla scia di Cass. 10 luglio2013 n. 17066), in forza del quale, pur in difetto della produzione di copiaautentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione dellamedesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., il ricorsoper cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la suanotificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro ilsessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.Invero, la prova di resistenza (v. Cass., 17066/2013, cit.) conriferimento alla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta il16.4.2024, non consente di considerare tempestivo il ricorso calcolando ildecorso del termine breve da essa, giacché il ricorso è stato notificato indata 5.7.2024, mentre il termine scadeva il 17.6.2024, essendo sabato il15.6.2024. Quand’anche volesse ritenersi che la sentenza sia statapubblicata il 3.5.2024, come si evince dal controricorso, la prova diPag. 4 di 5Numero registro generale 16885/2024Numero sezionale 2183/2026Numero di raccolta generale 23985/2026Data pubblicazione 23/07/2026resistenza non sarebbe, comunque, superata, scadendo il termine diimpugnazione in questo caso il 2.7.2024.Sussiste, pertanto, l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369,secondo comma, n. 2, c.p.c.2. La peculiarità della vicenda emergente dal ricorso e dal controricorsogiustifica evidentemente la compensazione delle spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MDichiara il ricorso improcedibile, compensando le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 5 di 5
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