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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 giugno 2021

Cassazione n. 31521/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24181-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 92/2019 del TRIBUNALE di NOVARA, depositata il 29/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'impresa individuale, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale di Novara depositata il 29-1-2019; tale sentenza ha respinto l'appello della medesima Bertani nei confronti della decisione del giudice di pace della stessa città, che ne aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; il tribunale ha ritenuto che il credito era stato provato ex art. 115 cod. proc. civ. per mancata contestazione e che l'azione a tutela della pretesa creditoria non poteva considerarsi incisa dalla pendenza di una procedura di sovraindebitamento ex lege n. 3 del 2012; ha soggiunto che la condanna per responsabilità processuale aggravata, pronunciata dal giudice di pace, era giustificata dalla palese infondatezza delle ragioni di opposizione; l'intimata non ha svolto difese.

Considerato che:

I. - col primo motivo la ricorrente lamenta il difetto di motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ.; il motivo è manifestamente infondato, essendo la motivazione esistente e chiaramente espressa nella ratio decidendi appena sintetizzata; Ric. 2019 n. 24181 sez.

M1 - ud. 15-06-2021 -2-

II. - col secondo motivo la ricorrente lamenta l'errata interpretazione dell'art. 10 della

I. n. 3 del 2012, poiché la strada più opportuna per soddisfare i creditori era da individuare nella disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento; il motivo è manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato dal tribunale, nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata legge n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito; l'art. 10, secondo comma, della

I. n. 3 del 2012 incide unicamente sull'azione esecutiva, e sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9;

III. - col terzo motivo la ricorrente denunzia la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. poiché la documentazione costituita da mere fatture commerciali era inidonea ai fini della prova di cui era onerata la creditrice; il motivo è inammissibile perché non aderente alla ratio della sentenza, la quale, ferma l'inidoneità probatoria in sé delle fatture commerciali, ha trovato fondamento sul principio di non contestazione (art. 115 cod. proc. civ.), che dispensa dall'adempimento dell'onere della prova; l'operatività del principio di non contestazione è nella specie indiscutibile, alla luce della disciplina discendente dalla

I. n. 69 del 2009; il principio ha come presupposto unicamente che la parte onerata abbia adempiuto a sua volta all'onere di puntuale Ric. 2019 n. 24181 sez.

M1 - ud. 15-06-2021 -3- allegazione dei fatti costitutivi del suo diritto; e in tal caso determina, per l'appunto, la relevatio dell'avversario dall'onere probatorio (v. tra le molte Cass. n. 3023-16, Cass. n. 20525-20);

IV. - col quarto motivo infine la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 96 cod. proc. civ. in difetto di responsabilità e in mancanza della prova del danno; il motivo è inammissibile sotto ogni profilo; l'accertamento dell'elemento soggettivo nelle previsioni dell'art. 96 cod. proc. civ. involge una indagine di fatto, i cui risultati sono sottratti al sindacato della Corte di cassazione se sorretti da una motivazione immune da vizi logici e giuridici; nel caso specifico la motivazione dell'impugnata sentenza è ben coerente con l'affermazione di esistenza di una responsabilità aggravata, essendo stato messo in evidenza che l'opposizione, a fronte di un credito incontestato, era stata incentrata su affermazioni di palese infondatezza ed era stata esasperata da istanze non conducenti finanche per oggetto (l'insistita sospensione di esecutività di un decreto mai dichiarato esecutivo, la domanda di compensazione priva di riscontro argomentativo), con conseguente inutile dispendio di risorse processuali; a sua volta la deduzione circa la mancata prova del danno è nuova, in prospettiva di autosufficienza, non risultando che la sentenza del giudice di pace sia stata impugnata dal tal punto di vista nel capo afferente.

Ric. 2019 n. 24181 sez.

M1 - ud. 15-06-2021 -4- p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24181-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 92/2019 del TRIBUNALE di NOVARA, depositata il 29/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'impresa individuale, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale di Novara depositata il 29-1-2019; tale sentenza ha respinto l'appello della medesima Bertani nei confronti della decisione del giudice di pace della stessa città, che ne aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; il tribunale ha ritenuto che il credito era stato provato ex art. 115 cod. proc. civ. per mancata contestazione e che l'azione a tutela della pretesa creditoria non poteva considerarsi incisa dalla pendenza di una procedura di sovraindebitamento ex lege n. 3 del 2012; ha soggiunto che la condanna per responsabilità processuale aggravata, pronunciata dal giudice di pace, era giustificata dalla palese infondatezza delle ragioni di opposizione; l'intimata non ha svolto difese. Considerato che: I. - col primo motivo la ricorrente lamenta il difetto di motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ.; il motivo è manifestamente infondato, essendo la motivazione esistente e chiaramente espressa nella ratio decidendi appena sintetizzata; Ric. 2019 n. 24181 sez. M1 - ud. 15-06-2021 -2- II. - col secondo motivo la ricorrente lamenta l'errata interpretazione dell'art. 10 della I. n. 3 del 2012, poiché la strada più opportuna per soddisfare i creditori era da individuare nella disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento; il motivo è manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato dal tribunale, nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata legge n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito; l'art. 10, secondo comma, della I. n. 3 del 2012 incide unicamente sull'azione esecutiva, e sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9; III. - col terzo motivo la ricorrente denunzia la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. poiché la documentazione costituita da mere fatture commerciali era inidonea ai fini della prova di cui era onerata la creditrice; il motivo è inammissibile perché non aderente alla ratio della sentenza, la quale, ferma l'inidoneità probatoria in sé delle fatture commerciali, ha trovato fondamento sul principio di non contestazione (art. 115 cod. proc. civ.), che dispensa dall'adempimento dell'onere della prova; l'operatività del principio di non contestazione è nella specie indiscutibile, alla luce della disciplina discendente dalla I. n. 69 del 2009; il principio ha come presupposto unicamente che la parte onerata abbia adempiuto a sua volta all'onere di puntuale Ric. 2019 n. 24181 sez. M1 - ud. 15-06-2021 -3- allegazione dei fatti costitutivi del suo diritto; e in tal caso determina, per l'appunto, la relevatio dell'avversario dall'onere probatorio (v. tra le molte Cass. n. 3023-16, Cass. n. 20525-20); IV. - col quarto motivo infine la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 96 cod. proc. civ. in difetto di responsabilità e in mancanza della prova del danno; il motivo è inammissibile sotto ogni profilo; l'accertamento dell'elemento soggettivo nelle previsioni dell'art. 96 cod. proc. civ. involge una indagine di fatto, i cui risultati sono sottratti al sindacato della Corte di cassazione se sorretti da una motivazione immune da vizi logici e giuridici; nel caso specifico la motivazione dell'impugnata sentenza è ben coerente con l'affermazione di esistenza di una responsabilità aggravata, essendo stato messo in evidenza che l'opposizione, a fronte di un credito incontestato, era stata incentrata su affermazioni di palese infondatezza ed era stata esasperata da istanze non conducenti finanche per oggetto (l'insistita sospensione di esecutività di un decreto mai dichiarato esecutivo, la domanda di compensazione priva di riscontro argomentativo), con conseguente inutile dispendio di risorse processuali; a sua volta la deduzione circa la mancata prova del danno è nuova, in prospettiva di autosufficienza, non risultando che la sentenza del giudice di pace sia stata impugnata dal tal punto di vista nel capo afferente. Ric. 2019 n. 24181 sez. M1 - ud. 15-06-2021 -4- p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma