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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 32246/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 del TRIBUNALE di IVREAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 20 gennaio 2021, resa ex art. 444, cod. proc., il Tribunale di Ivrea ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata per i reati di cui agli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8 C.d.S., sostituendo la pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità, e disponendo la sospensione della patente di guida e la confisca dell'autovettura.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, formulando quattro motivi di impugnazione.

3. Con le prime due doglianze, fra loro strettamente connesse, il ricorrente lamenta che il giudice, nel sostituire ex art. 186, comma 9 bis C.d.S., la pena detentiva (mesi tre di arresto) e pecuniaria (euro ottocento di ammenda) come convertita in detentiva, per complessivi mesi tre e giorni quattro di arresto, con il lavoro di pubblica utilità, ne ha determinato la durata in ore 248, anziché in ore 188, in violazione dell'art. 54, comma 5 d.

Igs. 274/2000, che stabilisce, ai fini del computo della pena, che un giorno di lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

4. Con il terzo motivo fa valere la violazione degli artt. 186 e 187 C.d.S. nella parte in cui stabiliscono la confisca del veicolo, salvo che il medesimo appartenga a persona estranea al reato.

Rileva che, nel caso di specie, come emerge dalla stessa lettura dei capi di imputazione, il veicolo condotto nell'occasione da [OSCURATO:PERSONA] apparteneva ad altra persona, sicché la sua confisca non poteva essere disposta.

5. Con il quarto motivo si duole della falsa applicazione degli artt. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis C.d.S. per non avere la sentenza impugnata disposto la sospensione delle sanzioni amministrative accessorie, frustando i benefici previsti dalle disposizioni e ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

6. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione chiede rettificarsi la sentenza impugnata in ordine alla quantificazione del numero delle ore di lavoro di pubblica utilità, nonché disporre l'annullamento senza rinvio della medesima sentenza limitatamente alla parte in cui dispone la confisca.

7. Il ricorso deve essere parzialmente accolto.

8. Il primo ed il secondo motivo sono fondati.

La sentenza impugnata contiene effettivamente un errore di calcolo, posto che l'art. 54, comma 5 d.

Igs. 274/2000, come richiamato dall'art. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis C.d.S., stabilisce che "ai fini del computo della pena, un giorno dì lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro", sicché la pena di mesi tre e giorni quattro di arresto, corrisponde ad ore 188 di lavoro di pubblica utilità.9.

La sentenza deve, dunque, essere rettificata sul punto ex art. 620, lett.

I) cod. proc. pen..

10. Il terzo motivo è inammissibile.

Sebbene risulti dall'imputazione che il veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA], quando egli oppose alle Forze dell'ordine il rifiuto agli accertamenti, era di proprietà di terzi, nondimeno il ricorrente non ha interesse alla proposizione del motivo, proprio in quanto non proprietario del veicolo confiscato.

11. E', infine, fondato l'ultimo motivo di ricorso.

E' sufficiente ricordare che "In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca. (Sez. 4, Sentenza n. 12262 del 08/02/2018, Rv. 272531; Sez. 4, Sentenza n. 48330 del 27/09/2017, Rv. 271040).

12. Occorre pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all'omessa sospensione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, direttamente disponendola ex art. 620 lett.

I) cod. proc. pen..

13. La sentenza va, dunque, annullata senza limitatamente all'omessa sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendosene la sospensione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Va disposta, inoltre, ex art. 620 lett.

I) cod. proc. pen. la rettifica del numero di ore di lavoro di pubblica utilità da svolgersi in favore dell'ente destinatario in 188 ore, anziché in 248 ore.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Dispone, ex art. 620, lett. l) cod. proc. pen. che la durata del lavoro di pubblica utilità sia pari ad ore

188. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all"omessa sospensione dell'esecutività della sanzione amministrativa accessoria, sospensione che dispone sino all'esito della valutazione del lavoro di pubblica utilità.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così d iso il 28/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 del TRIBUNALE di IVREAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 20 gennaio 2021, resa ex art. 444, cod. proc., il Tribunale di Ivrea ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata per i reati di cui agli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8 C.d.S., sostituendo la pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità, e disponendo la sospensione della patente di guida e la confisca dell'autovettura. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, formulando quattro motivi di impugnazione. 3. Con le prime due doglianze, fra loro strettamente connesse, il ricorrente lamenta che il giudice, nel sostituire ex art. 186, comma 9 bis C.d.S., la pena detentiva (mesi tre di arresto) e pecuniaria (euro ottocento di ammenda) come convertita in detentiva, per complessivi mesi tre e giorni quattro di arresto, con il lavoro di pubblica utilità, ne ha determinato la durata in ore 248, anziché in ore 188, in violazione dell'art. 54, comma 5 d. Igs. 274/2000, che stabilisce, ai fini del computo della pena, che un giorno di lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. 4. Con il terzo motivo fa valere la violazione degli artt. 186 e 187 C.d.S. nella parte in cui stabiliscono la confisca del veicolo, salvo che il medesimo appartenga a persona estranea al reato. Rileva che, nel caso di specie, come emerge dalla stessa lettura dei capi di imputazione, il veicolo condotto nell'occasione da [OSCURATO:PERSONA] apparteneva ad altra persona, sicché la sua confisca non poteva essere disposta. 5. Con il quarto motivo si duole della falsa applicazione degli artt. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis C.d.S. per non avere la sentenza impugnata disposto la sospensione delle sanzioni amministrative accessorie, frustando i benefici previsti dalle disposizioni e ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. 6. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione chiede rettificarsi la sentenza impugnata in ordine alla quantificazione del numero delle ore di lavoro di pubblica utilità, nonché disporre l'annullamento senza rinvio della medesima sentenza limitatamente alla parte in cui dispone la confisca. 7. Il ricorso deve essere parzialmente accolto. 8. Il primo ed il secondo motivo sono fondati. La sentenza impugnata contiene effettivamente un errore di calcolo, posto che l'art. 54, comma 5 d. Igs. 274/2000, come richiamato dall'art. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis C.d.S., stabilisce che "ai fini del computo della pena, un giorno dì lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro", sicché la pena di mesi tre e giorni quattro di arresto, corrisponde ad ore 188 di lavoro di pubblica utilità.9. La sentenza deve, dunque, essere rettificata sul punto ex art. 620, lett. I) cod. proc. pen.. 10. Il terzo motivo è inammissibile. Sebbene risulti dall'imputazione che il veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA], quando egli oppose alle Forze dell'ordine il rifiuto agli accertamenti, era di proprietà di terzi, nondimeno il ricorrente non ha interesse alla proposizione del motivo, proprio in quanto non proprietario del veicolo confiscato. 11. E', infine, fondato l'ultimo motivo di ricorso. E' sufficiente ricordare che "In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca. (Sez. 4, Sentenza n. 12262 del 08/02/2018, Rv. 272531; Sez. 4, Sentenza n. 48330 del 27/09/2017, Rv. 271040). 12. Occorre pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all'omessa sospensione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, direttamente disponendola ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen.. 13. La sentenza va, dunque, annullata senza limitatamente all'omessa sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendosene la sospensione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Va disposta, inoltre, ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen. la rettifica del numero di ore di lavoro di pubblica utilità da svolgersi in favore dell'ente destinatario in 188 ore, anziché in 248 ore. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Dispone, ex art. 620, lett. l) cod. proc. pen. che la durata del lavoro di pubblica utilità sia pari ad ore 188. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all"omessa sospensione dell'esecutività della sanzione amministrativa accessoria, sospensione che dispone sino all'esito della valutazione del lavoro di pubblica utilità. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così d iso il 28/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]
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