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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33305/2023

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4683‒2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s. p . a . , in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale del 5 agosto 2021 a ministero del dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Venezia, Rep. n. 43277 e Racc. n. 16195, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Maurizio MARTELLI e Giovanni CALICETI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cicerone, n. 44, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE Oggetto: Tributi DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 778/04/2021 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata in data 05/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento prot. n. 32429/2017 del 1° dicembre 2012 con cui l’Agenzia delle entrate, stante la presenza di carichi pendenti iscritti a ruolo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., disponeva la sospensione del rimborso del credito IRES maturato dalla predetta società nell’anno d’imposta 2015 richiesto dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., la CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che l’amministrazione finanziaria aveva dato prova di dette iscrizioni a ruolo, relativi a crediti erariali maturati nel corso della procedura di amministrazione controllata, cui era stata sottoposta la società cedente, ed anteriormente alla cessione del credito IRES, mediante la produzione in giudizio delle interrogazioni al sistema informativo dei ruoli, contenenti il dettaglio dei titoli della pretesa fiscale con l’indicazione delle date di notifica delle relative cartelle di pagamento.

Affermava, al riguardo, che l’interrogazione anagrafica costituiva «sufficiente prova dell’avvenuta iscrizione a ruolo delle imposte», quale «atto promanante dell’amministrazione e presupposto del potere di sospensione in autotutela legittimamente esercitato», precisando che sul punto non vi erano state «contestazioni specifiche della parte privata che, nonostante le puntuali indicazioni sui ruoli, le somme iscritte, quelle pagate, i titoli di debenza e le date di notifica della cartelle, non ha proposto contestazione alcuna, limitandosi genericamente a disconoscere l’efficacia probante del documento».

2. Avverso tale statuizione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui replica l’intimata con controricorso.

Considerato che:

1. Va preliminarmente dato atto che la controricorrente ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di prova di idonea procura speciale in capo al soggetto indicato nel ricorso quale titolare del potere di rappresentare in giudizio la società e di conferire la relativa procura defensionale.

2. Al riguardo, la difesa erariale ha dedotto che il dott. [OSCURATO:PERSONA], indicato nel ricorso quale procuratore speciale della società contribuentein forza di procura speciale del 5 agosto 2021 a ministero del dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Venezia, Rep. n. 43277 e Racc. n. 16195, è «persona fisica diversa da quella precedentemente delegata nei giudizi di merito», che dall’intestazione della sentenza impugnata risulta esseretale [OSCURATO:PERSONA]; che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non risultava tra gli amministratori e procuratori indicati nel c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]” tra quelli incaricati ad operare in nome e per conto della società; che la ricorrente non ha depositato unitamente al ricorso la predetta procura notarile.

3. Nel merito, la ricorrente ha dedotto: -con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 14, 15, 24, 25, 26, 45 e segg. del d.P.R. n. 602 del 1973, 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 56 L.F., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione del rimborso ex art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 «unicamente motivati sulla asserita presenza di iscrizioni a ruolo di tributi anche in assenza della prova della esistenza e notifica al contribuente di un valido titolo per la loro riscossione»; -con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 alla luce degli artt. 2697 e 2946 c.c., nonché degli artt. 14, 15, 24, 25, 26, 45 e segg. del D.P.R. n. d.P.R. n. 602 del 1973/1973, dell’art. 23 del D.Lgs. n. d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 56 L.F.», sostenendo che al CTR, con una non chiara motivazione, aveva ritenuto che il giudizio fosse limitato al vaglio di legittimità della sospensione del rimborso omettendo, in tal modo, di pronunciare sulle domande, pure avanzate da essa ricorrente, di accertare la sussistenza del rimborso del credito IRES e conseguentemente condannare l’Agenzia delleentrate al pagamento del relativo importo; -con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 1241 e segg. e 2697 cod. civ., 56 L.F., 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 nonché 14, 15, 24, 25, 26, 45 e segg. del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, a fronte di una domanda di rimborso di una eccedenza fiscale, l’amministrazione finanziaria potesse opporre la compensazione con controcrediti di cui non è provata la certezza, la liquidità e soprattutto, l’esigibilità richiesta dall’art. 1243 cod. civ.

Ciò posto, il Collegio ritiene che, per la particolare rilevanza delle questioni poste nel presente giudizio, non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art. 380 bis1 cod. proc. civ., e che per tale ragione il ricorso va rimesso alla pubblica udienza.

P.Q.M. rinvia la causa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4683‒2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s. p . a . , in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale del 5 agosto 2021 a ministero del dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Venezia, Rep. n. 43277 e Racc. n. 16195, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Maurizio MARTELLI e Giovanni CALICETI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cicerone, n. 44, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE Oggetto: Tributi DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 778/04/2021 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata in data 05/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento prot. n. 32429/2017 del 1° dicembre 2012 con cui l’Agenzia delle entrate, stante la presenza di carichi pendenti iscritti a ruolo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., disponeva la sospensione del rimborso del credito IRES maturato dalla predetta società nell’anno d’imposta 2015 richiesto dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., la CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che l’amministrazione finanziaria aveva dato prova di dette iscrizioni a ruolo, relativi a crediti erariali maturati nel corso della procedura di amministrazione controllata, cui era stata sottoposta la società cedente, ed anteriormente alla cessione del credito IRES, mediante la produzione in giudizio delle interrogazioni al sistema informativo dei ruoli, contenenti il dettaglio dei titoli della pretesa fiscale con l’indicazione delle date di notifica delle relative cartelle di pagamento. Affermava, al riguardo, che l’interrogazione anagrafica costituiva «sufficiente prova dell’avvenuta iscrizione a ruolo delle imposte», quale «atto promanante dell’amministrazione e presupposto del potere di sospensione in autotutela legittimamente esercitato», precisando che sul punto non vi erano state «contestazioni specifiche della parte privata che, nonostante le puntuali indicazioni sui ruoli, le somme iscritte, quelle pagate, i titoli di debenza e le date di notifica della cartelle, non ha proposto contestazione alcuna, limitandosi genericamente a disconoscere l’efficacia probante del documento». 2. Avverso tale statuizione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui replica l’intimata con controricorso. Considerato che: 1. Va preliminarmente dato atto che la controricorrente ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di prova di idonea procura speciale in capo al soggetto indicato nel ricorso quale titolare del potere di rappresentare in giudizio la società e di conferire la relativa procura defensionale. 2. Al riguardo, la difesa erariale ha dedotto che il dott. [OSCURATO:PERSONA], indicato nel ricorso quale procuratore speciale della società contribuentein forza di procura speciale del 5 agosto 2021 a ministero del dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Venezia, Rep. n. 43277 e Racc. n. 16195, è «persona fisica diversa da quella precedentemente delegata nei giudizi di merito», che dall’intestazione della sentenza impugnata risulta esseretale [OSCURATO:PERSONA]; che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non risultava tra gli amministratori e procuratori indicati nel c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” tra quelli incaricati ad operare in nome e per conto della società; che la ricorrente non ha depositato unitamente al ricorso la predetta procura notarile. 3. Nel merito, la ricorrente ha dedotto: -con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 14, 15, 24, 25, 26, 45 e segg. del d.P.R. n. 602 del 1973, 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 56 L.F., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione del rimborso ex art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 «unicamente motivati sulla asserita presenza di iscrizioni a ruolo di tributi anche in assenza della prova della esistenza e notifica al contribuente di un valido titolo per la loro riscossione»; -con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 alla luce degli artt. 2697 e 2946 c.c., nonché degli artt. 14, 15, 24, 25, 26, 45 e segg. del D.P.R. n. d.P.R. n. 602 del 1973/1973, dell’art. 23 del D.Lgs. n. d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 56 L.F.», sostenendo che al CTR, con una non chiara motivazione, aveva ritenuto che il giudizio fosse limitato al vaglio di legittimità della sospensione del rimborso omettendo, in tal modo, di pronunciare sulle domande, pure avanzate da essa ricorrente, di accertare la sussistenza del rimborso del credito IRES e conseguentemente condannare l’Agenzia delleentrate al pagamento del relativo importo; -con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 1241 e segg. e 2697 cod. civ., 56 L.F., 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 nonché 14, 15, 24, 25, 26, 45 e segg. del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, a fronte di una domanda di rimborso di una eccedenza fiscale, l’amministrazione finanziaria potesse opporre la compensazione con controcrediti di cui non è provata la certezza, la liquidità e soprattutto, l’esigibilità richiesta dall’art. 1243 cod. civ. Ciò posto, il Collegio ritiene che, per la particolare rilevanza delle questioni poste nel presente giudizio, non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art. 380 bis1 cod. proc. civ., e che per tale ragione il ricorso va rimesso alla pubblica udienza. P.Q.M. rinvia la causa
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