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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 11392/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di furto; - che avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità (primo motivo); hanno altresì dedotto che sarebbe decorso il termine prescrizionale in conseguenza del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti operato dalla Corte territoriale (secondo motivo); [OSCURATO:PERSONA] - che i ricorsi sono inammissibili; - che il primo motivo è pedissequamente reiterativo delle censure proposte con l'atto di appello ed è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; - che quindi le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che, peraltro, il primo motivo è versato in fatto e finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo è manifestamente infondato perché il termine prescrizionale prorogato del furto pluriaggravato è di anni dodici e mesi sei, mentre alcuna incidenza ha su tale termine il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di furto; - che avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità (primo motivo); hanno altresì dedotto che sarebbe decorso il termine prescrizionale in conseguenza del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti operato dalla Corte territoriale (secondo motivo); [OSCURATO:PERSONA] - che i ricorsi sono inammissibili; - che il primo motivo è pedissequamente reiterativo delle censure proposte con l'atto di appello ed è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; - che quindi le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che, peraltro, il primo motivo è versato in fatto e finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo è manifestamente infondato perché il termine prescrizionale prorogato del furto pluriaggravato è di anni dodici e mesi sei, mentre alcuna incidenza ha su tale termine il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il
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